• Versamenti delle Imposte

    Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni

    Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della  Convenzione  tra  il Governo  della Repubblica italiana e  lo  Stato  di  Libia  per  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni

    In dettaglio, la Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
    Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte  sugli  utili  derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari  corrisposti  dalle  imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

    Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in particolare:

    • a) per quanto concerne l'Italia:
      •         1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      •         2 – l'imposta sul reddito delle societa';
      •         3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
      •         ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
    • (b)  per  quanto  concerne la  Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
      •         1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
      •         2 – l'imposta sulla proprieta';
      •         3 – l'imposta sui redditi agricoli;
      •         4 – l'imposta  sui  redditi  delle  attivita'  commerciali  e industriali;
      •         5 – l'imposta sui servizi professionali;
      •         6 – l'imposta sul ruolo paga;
      •         7 – l'imposta sui redditi esteri;
      •         8 – l'imposta sugli interessi bancari;
      •         9 – l'imposta a favore  della  difesa,  in  conformita'  alla Legge n. (44) del 1970;
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).

    La Convenzione si applicherà anche  alle  imposte  future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in  aggiunta, o  in sostituzione, delle imposte esistenti.

    Le autorità competenti degli Stati contraenti  si comunicheranno le  modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti

    Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a  motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza, della  sede della  sua direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa  o ente locale. 

    Tuttavia, tale espressione non comprende le persone  che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la sua situazione è determinata nel seguente modo:

    • a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato  nel quale  ha  un'abitazione   permanente.   Quando essa   dispone   di un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata residente solo dello Stato nel quale le sue  relazioni  personali  ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
    • b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la medesima  non  ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
    • c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
    • d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno del loro meglio per risolvere la  questione  di comune accordo  con particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione. 

    Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: quando il condominio può ancora usare lo sconto in ft

    Con Risposta a interpello n 15 del 28 gennaio le Entrate chiariscono il perimetro del superbonus per un condominio che ha sospeso varie volte i lavori approvati e programmati, superando il termine del 29 marzo 2024 spartiacque per poter usufruire ancora dello sconto in fattura secondo le vecchie regole della misura agevolativa.

    Per questo motivo ha chiesto come gestire la sistuazione dei lavori in corso.

    In sintesi le Entrate con la risposta hanno chiarito che il condominio può continuare a fruire dello sconto in fattura anche per i lavori eseguiti dopo il 30 marzo 2024, purché siano rispettate le condizioni di legge e le aliquote applicabili (70% nel 2024 e 65% nel 2025).

    Vediamo il dettaglio del caso di specie e la replica ADE.

    Superbonus: quando il condominio può ancora usare lo sconto in ft

    Nella risposta a interpello n 15/2025 l'istante è un condominio che domanda chiariementi sull'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 39/2024.

    Il Condominio istante ha deliberato interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico rientranti nel Superbonus e ha presentato:

    • CILA ordinaria (ai sensi dell’art. 78-bis della legge provinciale 15/2015);
    • CILAS Superbonus in data 17 novembre 2022.

    A causa delle modifiche normative del 2023, i lavori sono stati temporaneamente sospesi. 

    Successivamente:

    • una prima ditta ha iniziato i lavori e ha emesso una fattura con sconto in fattura al 70% il 26 marzo 2024.
    • il condominio ha pagato il restante 30% tramite bonifico parlante il 29 marzo 2024.
    • la stessa ditta ha poi lasciato l'incarico ed è stata individuata una nuova impresa esecutrice.

    L'Istante chiede se, considerata la variante nella ditta esecutrice:

    1. può continuare a beneficiare dello sconto in fattura, essendo già state sostenute spese documentate prima del 30 marzo 2024.
    2. la variante alla CILAS incide sulla possibilità di mantenere il beneficio.

    Per le Entrate la modifica dell’impresa esecutrice è una variante in corso d’opera e non incide sul diritto di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

    L'opzione per lo sconto in fattura può essere mantenuta perché:

    • alla data del 30 marzo 2024, risultava già una spesa sostenuta (fattura emessa e pagamento eseguito).
    • l'art. 1, comma 5, D.L. 39/2024 richiede solo che alla suddetta data ci sia almeno una spesa pagata per lavori già effettuati. La condizione è soddisfatta anche se i lavori verranno completati successivamente. Le varianti alla CILAS non precludono l'accesso al beneficio fiscale, secondo i chiarimenti della Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza

    In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.

    In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.

    Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10

    Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.

    Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza

    L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.

    In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.

    Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.

    Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6

    In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.

    In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.

    In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata

    Le Entrate con interpello n 14 del 28 gennaio rispondono ad un Ente pubblico che chiede di sapere se gli emolumenti arretrati erogati nel 2024, ma riferiti al 2023 in seguito a un accordo negoziale, debbano essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria o a quello della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.

    Il quesito viene sollevato in quanto un'Organizzazione Sindacale ha contestato l'applicazione della tassazione ordinaria, ritenendo che tali emolumenti rientrino nel regime di tassazione separata.

    Le Entrate danno ragione, nel caso di specie, all'ente istante che ha ben interpretato e applicato la norma.

    Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata

    L'Agenzia delle Entrate (ADE) replica che, nel caso in esame, gli emolumenti arretrati maturati nel 2023 ed erogati nel 2024 non possono essere considerati "arretrati" ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR e, pertanto, devono essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria.

    Nello specifico, l'Agenzia precisa che:

    • principio di cassa e tassazione separata: la tassazione separata è applicabile solo quando il ritardo nella corresponsione degli emolumenti dipende da cause giuridiche o da situazioni oggettive di fatto, che impediscono il pagamento entro i tempi ordinariamente previsti. Non si applica quando il ritardo è fisiologico e legato a tempi tecnici ordinari.
    • caso di specie: l'accordo negoziale per l'adeguamento degli stipendi, indennità e compensi speciali è stato concluso nel 2023, con efficacia nell'anno di riferimento, e i compensi sono stati erogati entro i termini tecnici previsti (il terzo mese successivo alla data di esecutività dell'accordo). 

    L'ade evidenzia che la corresponsione degli emolumenti nel 2024 è da considerarsi fisiologica e non sopravvenuta, pertanto, tali emolumenti maturati nel 2023, non rientrano nelle condizioni per la tassazione separata e devono essere tassati secondo il regime ordinario.

    Allegati:
  • Redditi Lavoratori autonomi

    Riaddebito spese al cliente: cosa cambia per gli ordinari e i forfettari

    Il Dgs n 192/2024 pubblicato in GU n 294 del 16 dicembre scorso contiene la Riforma per l'Ires e Irpef come introdotta dalla Riforma Fiscale Legge n 111/2023.

    Tra le novità per il lavoro autonomo spicca quella relativa alle spese sostenute dal professionista e riaddebitate al cliente-committente, vediamo di cosa si tratta.

    Riaddebito spese al cliente: le novità per i professionisti nel Dlgs irpef-ires

    Il Dlgs in questione prevede che, dal 1° gennaio 2025 le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito, e quindi non più soggette a ritenuta d’acconto e non deducibili per il professionista (come prima previsto ex art 54, comma 3, del Tuir). 

    Nel dettaglio l'art 5 del decreto, al comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di: 

    1. contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; 
    2. rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; 
    3. riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

    Viene anche previsto che le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto di seguito previsto:

    • le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
      1. il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
      2. la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
      3. il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

    Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno

    degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:

    • a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
    • b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
    • c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
    • d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
    • e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;
    • f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al ;decreto legislativo n. 14 del 2019
    • g) in caso di contratto o accordo di cui all' , earticolo 23, comma 1, lettere a) b) c), del citato decreto legislativo n., dalla data certa di tali atti;14 del 2019
    • h) in caso di concordato semplificato di cui all' ,articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
    • i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
    • l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto.

    Inoltre, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non

    superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni

    caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

    Riaddebito spese al cliente: cosa cambia per i forfettari?

    La domanda che ci si poneva, relativamente a questa novità sopra illustrata, era come la previsione appena introdotta possa impattare sui contribuenti in regime forfettario.

    La risposta proviene dalla relazione tecnica al Dlgs n 192/2024 che ha introdotto questa modifica.

    Vi è scritto che, la modifica non determina effetti finanziari rispetto a quanto era previsto dalla legislazione previgente, escluso l’effetto in termini di cassa relativo alla mancata applicazione della ritenuta a titolo d’acconto. 

    Secondo la vecchia norma, le spese di cui si tratta rappresentavano una posta che impattava sui compensi e sui costi e ai fini reddituali il meccanismo aveva un effetto nullo.

    Per effetto della modifica normativa, tale meccanismo viene superato alla radice, in quanto il rimborso non concorre più alla formazione dei compensi, così come la spesa non è più dedotta.

    Relativamente ai forfettari, trova applicazione il medesimo trattamento previsto nell’ambito del regime ordinario.

    L'interpretazione può anche essere confortata da una risposta a interpello del 2022 la n 428 in cui l'agenzia ha espresso un criterio generale secondo cui: “tenuto conto che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo, si ritiene che le stesse non risultino incluse nel calcolo del fatturato […]. Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E del 18 giugno 2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972. Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione ai soggetti che producono reddito d’impresa e, in ogni caso, per coloro che fruiscono della disciplina di cui alla legge n. 190 del 2014 cd. regime forfetario”.

    Leggi il commento all'interpello 428: Forfettari: il bollo riaddebitato ai clienti fa reddito 

    Visto che la relazione tecnica al DLgs. 192/2024 chiarisce che la modifica normativa non ha effetti finanziari si può dedurre che per i “forfetari” non cambi nulla relativamente alla determinazione del reddito. 

    Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ufficiale in merito da parte delle Entrate.

  • La casa

    Agevolazione prima casa: i due anni valgono per i rogiti dall’ 1.01.2024

    I due anni per rivendere la prima casa, al fine di godere della agevolazione fiscale per un nuovo immobile valgono anche per acquisti ante 2025, per tutti gli immobili?

    Vediamo il chiarimento dell'Ade, sulla novità appena introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per l'agevolazione prima casa, esplicitato nel corso del convegno di Italia Oggi tenutosi in data 27 gennaio a cui è intervenuta anche l'ADE.

    Agevolazione prima casa: chiarimenti ADE

    La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per vendere la prima casa senza perdere l’agevolazione da applicare ad un nuovo acquisto.

    In particolare, si tratta del tempo, fissato ora a due anni, durante il quale il contribuente resta momentaneamente titolare di due immobili acquistati con il beneficio prima casa (introdotto in origine nel 2016 dall’art. 1 comma 55 della L. 208/2015) ora esteso dalla L. 207/2024 o legge di bilancio 2025.

    Prima della entrata in vigore della norma originaria, non si poteva beneficiare della agevolazione per un acquisto immobiliare, senza aver prima rivenduto l'immobile pre-posseduto per cui era stata richiesta la misura agevolativa, si doveva vendere la ex prima casa prima di possederne un'altra.

    La legge di bilancio 2025 è intervenuta sulla disposizione originaria per cui prima si aveva un anno di tempo per rivendere la ex prima casa, e acquistarne un'altra con la stessa agevolazione, raddoppiando il termine entro cui procedere, a due anni.  

    Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, nel corso della Conferenza di Italia Oggi tenutasi il 27 gennaio, che il termine di 2 anni non riguarda solo gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, ma tutti i casi in cui cui, al momento dell’entrata in vigore della nuova norma, era in corso il vecchio termine di un anno.

    Facendo un esempio se Tizio compra il 27 gennaio 2025 un l’immobile, avrà tempo fino al 27 gennaio 2027 per alienare la ex prima casa, che aveva già acquistato col beneficio. 

    Ma anche Caio, che aveva comprato il 14 febbraio 2024 un immobile e, allora, si era impegnato a rivendere l’immobile pre-posseduto entro il 14 febbraio 2025 avrà tempo fino al 14 febbraio 2026 per venderlo

    Il nuovo termine di 2 anni si applica, quindi, a tutti i rogiti intervenuti dal 1° gennaio 2024 in poi.

    Leggi anche Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole per ricordare tutte le condizioni per agevolazione.

  • Accertamento e controlli

    CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

    Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.

    Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera  d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi ­ tra l'altro ­la lettera b ­ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa  di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il  primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.

    Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''. 

    CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

    Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ­ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi  (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite  dei 100.000 euro dei compensi  previsto  dall'articolo  1,  comma  71,  secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.

    La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di  superamento del  limite  di cui  sopra  ''[…]  il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel  quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di  bilancio  2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte) 

    Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie. 

    Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: 

    • […] b­ ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''. 

    Con  riferimento  alla condizione ostativa  prevista  dalla riportata lettera  b ter),  unitamente  a  quella  della successiva lettera  b­ quater),  la  circolare  n.  18/E  del 17  settembre  2024 chiarisce che queste: ''[…]  da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''

    Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina ­non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il  2024 il Regime Forfetario e, che nel  corso del  medesimo periodo d'imposta,  ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024. 

    Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il  superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ­ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.   

    Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime  Forfetario a  causa  del  superamento del limite  di  100.000  euro dei compensi,  secondo  quanto  previsto  dal citato comma  71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.

    L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.

    Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.

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