-
Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 9 del 24 febbraio con chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:
- osteopatia,
- chiropratica,
- chinesiologia
- massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.
Si chiarisce quando può operare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 e si forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.
L’obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle prestazioni sanitarie esenti da IVA, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:
- oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
- soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.
A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti.
È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.
Massoterapia: esclusa dalla e-fattura e esente IVA
L’Agenzia delle Entrate nel chiarimento distingue la posizione del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) dalle altre figure esaminate.
Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del TULS.
In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione) sia il requisito soggettivo (professione vigilata).
Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.
Trattamento IVA attività di osteopata
Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie.
Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.
In particolare:
- non è stato stipulato l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
- non è stato istituito l’albo professionale;
- non risulta un decreto ministeriale che riconosca l’attività ai fini dell’esenzione IVA.
Di conseguenza, l’attività dell’osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie o arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono quindi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.
Trattamento IVA attività di chiropratico
Analoga conclusione riguarda i chiropratici.
Anche questa professione è stata menzionata dalla legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.
Secondo i chiarimenti richiamati nella risoluzione:
- l’attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
- non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
- non è stata oggetto di specifico decreto ministeriale ai fini IVA.
In assenza del requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono quindi imponibili.
Trattamento IVA attività di chinesiologi
Diverso è il riferimento normativo per i chinesiologi, disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.
La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell’attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolamentate.
Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell’esenzione IVA.
Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa.
Le prestazioni rese dal chinesiologo restano pertanto assoggettate ad IVA ordinaria.
Regole di fatturazione per massoterapia, chiaropratica, osteopatia, chinesologia
In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018 e dall’articolo 9-bis del Dl n. 135/2018.
Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – non rientrano nel divieto, di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica via SdI.
Vediamo ora maggiori dettagli.
Allegati: -
Ricetta elettronica dematerializzata: tutte le regole 2026
Approvato anche dal Senato il Ddl di conversione del Milleproroghe ora atteso in GU.
Tra le norme il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Vediamo i dettagli.
Ricetta elettronica dematerializzata: da quando
Il comma 10-quinquies dell’articolo 5 modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022 rendendo permanente l’applicazione prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica – delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica.Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.
Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024.
Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.
L’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. -
Affitto d’azienda: non è causa di cessazione del CPB
Con la Risposta a interpello n 46 del 24 febbraio, le Entrate chiriscono che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.
Concordato preventivo biennale e affitto d’azienda: chiarimenti
L'istante è una società in accomandita semplice che nel secondo anno di adesione al Cpb (2025) Essa ''per ragioni dovute ad una più efficiente organizzazione e ad una migliore razionalizzazione dei costi'' sarebbe intenzionata a prendere in affitto l'azienda di proprietà Beta per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili.
Posto ciò, l'Istante chiede se il descritto affitto di azienda che intende porre in essere rappresenti una causa di cessazione ovvero di decadenza dal CPB.Le motivazioni sottese all'affitto d'azienda si rinvengono principalmente nella miglior gestione della parte amministrativa e contabile delle due società interessate, nonché nella miglior gestione del personale dipendente che, allo stato attuale, si trova spesso ad essere distaccato per esigenze temporanee da un'azienda all'altra (con conseguente aggravi anche in termini di adempimenti amministrativi), oltre alla circostanza che, a seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà BETA, l'Istante acquisirebbe maggiore forza contrattuale nel rapporto con i fornitori.
L'agenzia ha ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- […] bter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato''.
Con l'articolo 21 e, nello specifico, con la lettera bter), il legislatore ha, dunque, individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili).
Pertanto, l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera bter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
-
Delibere TARI: valide quelle pubblicate entro il 6 marzo
L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente del DDL di conversione del Milleproroghe 2026 prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026.
Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.
TARI: che cos’è, le delibere che la determinano
La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivoLa TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:
- approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento;
- pubblicate sul sito delle Fianzie entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
La norma contenuta nel Milleproroghe 2026 prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Si ricorda che nel 2025 con il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021).La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.
-
Irap imprese comparto energia: gli aumenti 2026
Il Decreto Energia o Bollette pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio contiene diverse novità per famiglie e imprese, annunciate anche da un video messaggio della Presidente Meloni.
Tra le norme nel decreto vi sono Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, vediamo gli aumenti 2026.
Irap imprese del comparto energia: aumenti 2026
Il Decreto Energia, con l'articolo 3 prevede di aumentare l'irap per i produttori di energia elettrica e gas per gli anni 2026 e 2027.
In particolare il suddetto articolo stabilisce che:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l’aliquota irap (di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
- nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
Più in dettaglio, l’articolo 3 dispone l’incremento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota IRAP applicabile dai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Per individuare l’ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella allegata al presente decreto-legge.
Le risorse derivanti dall’applicazione di tale incremento di aliquota IRAP vengono destinate alla riduzione di una componente della bolletta elettrica (quella relativa agli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, cd. componente A SOS) in favore di determinate categorie di utenze non domestiche. -
Manifestazioni, polizia, immigrazione: in vigore il Decreto Sicurezza 2026
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.02.2026 il decreto-legge 23 2026 in materia di pubblica sicurezza e immigrazione approvato dal Governo poche settimane fa, dopo numerose polemiche sulle ultime manifestazioni e gli episodi di violenza giovanile.
Il decreto introduce un ampio pacchetto di misure urgenti finalizzate al rafforzamento della sicurezza pubblica, al potenziamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei reati, al miglioramento della funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché all’adeguamento della disciplina in materia di immigrazione e protezione internazionale.
Il provvedimento si articola in quattro Capi e 32 articoli, intervenendo in modo trasversale su profili penali, amministrativi, organizzativi e procedurali.
Nel consiglio dei ministri il Governo ha anche approvato in prima lettura un pacchetto di misure destinate a un decreto legislativo sulla stessa materia.
Sicurezza pubblica, violenza giovanile
Il Capo I contiene il nucleo più ampio e incisivo delle disposizioni, con l’obiettivo di contrastare la violenza urbana, i reati predatori, i fenomeni di devianza giovanile e le situazioni di degrado che incidono sulla vivibilità degli spazi pubblici.
Una prima linea di intervento riguarda il porto e la vendita di strumenti atti ad offendere. Vengono inasprite le fattispecie penali relative al porto di coltelli e strumenti da punta e taglio, distinguendo tra ipotesi vietate salvo giustificato motivo e ipotesi di divieto assoluto (come coltelli a scatto o a farfalla). Accanto alle sanzioni penali, il decreto introduce misure amministrative accessorie – sospensione o divieto di conseguimento della patente e del porto d’armi – e la confisca obbligatoria degli strumenti. Particolare attenzione è riservata ai minori, prevedendo sanzioni pecuniarie (200–1.000 euro) per porto di armi o oggetti atti ad offendere da parte di minori , a carico dei genitori.
Sul versante della vendita, viene introdotto il divieto assoluto di commercializzazione di tali strumenti ai minorenni, anche tramite piattaforme online, con un sistema di controlli rafforzati e sanzioni elevate per gli esercenti, inclusa la revoca della licenza. È inoltre imposto l’obbligo di tenuta di un registro elettronico delle vendite.
Il decreto rafforza anche le misure di prevenzione della violenza giovanile, ampliando i reati che consentono l’ammonimento del questore nei confronti dei minori e introducendo responsabilità amministrative per i genitori in caso di reiterazione delle condotte, incluse quelle legate a cyberbullismo e atti persecutori.
In materia di reati contro il patrimonio, il furto con destrezza torna procedibile d’ufficio in presenza di specifiche circostanze aggravanti, mentre viene introdotta una nuova e grave fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi armati organizzati, con pene particolarmente severe quando l’azione coinvolge istituti di credito, trasporto valori o l’uso di armi ed esplosivi.
Di particolare rilievo è l’istituzionalizzazione delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata” (zone rosse), che consente ai prefetti di individuare aree urbane ad alto rischio e disporre l’allontanamento di soggetti pericolosi.
Il Capo I include inoltre:
- la confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per lo spaccio di stupefacenti;
- il finanziamento strutturale di sistemi di videosorveglianza urbana;
- l’estensione delle perquisizioni urgenti per ragioni di sicurezza pubblica;
- un nuovo reato di fuga all’alt delle Forze di polizia con condotte pericolose;
- misure specifiche di tutela contro la violenza nei confronti del personale scolastico, con aggravanti di pena e arresto obbligatorio in flagranza.
Attività di indagine e funzionalità delle Forze di polizia (Capo II)
ll Capo II è dedicato al rafforzamento delle tutele per le Forze dell’ordine e all’efficienza dell’azione investigativa.
Una novità centrale è l’introduzione dell’annotazione preliminare in un registro separato quando il fatto appare commesso in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l’adempimento di un dovere. La misura mira a bilanciare le esigenze investigative con la tutela degli operatori.
Viene estesa la tutela legale per il personale di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco anche alla fase giudiziaria, mentre sono stanziate risorse dedicate alla sicurezza delle stazioni ferroviarie.
Il decreto amplia i poteri investigativi della polizia penitenziaria, consentendo operazioni sotto copertura per reati gravi commessi negli istituti di detenzione.
Ampio spazio è riservato alle procedure concorsuali e di reclutamento, con semplificazioni, valorizzazione del merito, innalzamento dei titoli di studio richiesti e canali straordinari di accesso per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Sono inoltre previste riduzioni dei tempi di formazione e misure transitorie per colmare le carenze di organico.
Tutela vittime del dovere
Il Capo III introduce misure organizzative per l’attuazione del Patto UE su migrazione e asilo, consentendo assunzioni accelerate e rafforzando il ruolo del Commissario per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Particolare rilievo assumono inoltre
- le disposizioni in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata,
- i programmi di assunzione mirata nella PA e
- il riconoscimento di permessi retribuiti per attività di testimonianza e diffusione della cultura della legalità.
Immigrazione
Il Capo IV interviene sulla disciplina dell’immigrazione, introducendo l’obbligo di cooperazione dello straniero detenuto ai fini dell’identificazione, rafforzando le procedure di respingimento, espulsione e rimpatrio e uniformando la normativa nazionale al quadro europeo.
Vengono semplificate le modalità di notifica degli atti ai richiedenti asilo, consentendo l’uso della PEC, e previste deroghe per il potenziamento dei centri per migranti, anche attraverso il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana.
Infine, si dà attuazione all’accordo con la Svizzera per il finanziamento delle strutture di accoglienza e trattenimento.
Regole stringenti su manifestazioni pubbliche
Sullo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sono previste regole piu stringenti:.
- Vengono potenziati il DASPO urbano e introdotta la possibilità dell’arresto in flagranza differita per danneggiamenti commessi durante manifestazioni pubbliche.
- La mancata comunicazione della manifestazione non è più punita penalmente, ma costituisce illecito amministrativo con sanzione da 1.000 a 10.000 euro, applicabile anche ai promotori che organizzano l’evento tramite piattaforme digitali o gruppi chiusi online. Distinta è l’ipotesi della violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità (ad esempio itinerari o limitazioni), anch’essa autonomamente sanzionata nella medesima fascia economica.
- Inoltre, il decreto prevede una misura accessoria penale, disposta dal giudice in caso di condanna, consistente nel divieto di partecipazione a pubbliche riunioni da uno a tre anni (fino a dieci nei casi più gravi), misura diversa dal DASPO urbano di natura amministrativa
-
Comuni montani 2026: nuovo elenco
Sulla GU n 42 del 20 febbraio è pubblicata la Delibera del Cdm del 18 febbraio di autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, che definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.
Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.In allegato anche l'elenco dei comuni che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha pubblicato anche sul proprio sito.
Il comunicato diffuso sul sito istituzionale del Dipartimento ha voce del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli evidenzia che: E’ stato raggiunto un accordo unanime con Regioni, Province e Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani. Per quanto riguarda il dpcm relativo alla definizione dei criteri: si è raggiunta l’intesa con Comuni e Province, mentre c’è una mancata intesa con le Regioni che si sono comunque espresse favorevolmente a maggioranza e hanno inoltre votato all’unanimità la deroga sul termine dei 30 giorni per poter procedere in Consiglio dei Ministri. Ciò significa che possiamo andare avanti nel percorso previsto”
Vediamo cosa cambia, il nuovo elenco dei comuni montani 2026 e quali saranno i prossimi passaggi per applicare le novità previste dalla legge n 131/2025 sulla montagna.
Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo
La precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952.
Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.
Secondo la nuova bozza di Dpcm, i Comuni montani saranno 3.715, contro i 4.062 individuati in precedenza come totalmente o parzialmente montani. Si tratta quindi di 347 enti in meno rispetto alla classificazione precedente.
I nuovi Comuni montani coprono oltre 151mila chilometri quadrati, pari al 51% del territorio nazionale, e ospitano circa 11,9 milioni di residenti, ovvero il 20% della popolazione italiana.
Scarica qui l'elenco dei comuni montani 2026.
Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione
La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale. Essa determina:
- l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
- l’applicazione di misure fiscali agevolative;
- la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
- la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.
In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.
I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.
In media:
- il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
- il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
- il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
- il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.
Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.
Comuni montani 2026: le reazioni delle parti in causa
La pubblicazione del nuovo elenco ha generato reazioni contrastanti.
In diverse Regioni si è manifestato il malcontento dei Comuni esclusi, che temono di perdere risorse e opportunità.
In Liguria, ad esempio, 32 Comuni risultano esclusi rispetto alla precedente classificazione, mentre otto entrano per la prima volta. In Campania il numero complessivo dei Comuni montani scende, con 43 esclusioni secondo i nuovi criteri.
Le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno evidenziato il rischio di creare incertezza e frammentazione, pur riconoscendo la necessità di aggiornare criteri ormai datati.
Comuni montani 2026: i prossimi passi
La fase più delicata deve ancora arrivare.
La legge 131/2025 prevede infatti che, all’interno dei 3.715 Comuni montani, venga individuato un sotto-elenco di enti destinatari di specifiche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.
I criteri per questa ulteriore selezione, di natura socio-economica, non sono ancora stati definiti. Si tratterà presumibilmente di parametri legati a:
- spopolamento;
- indicatori di fragilità economica;
- livello dei servizi;
- caratteristiche infrastrutturali.
Solo dopo l’individuazione di questo sotto-elenco sarà possibile conoscere nel dettaglio quali Comuni potranno beneficiare concretamente delle nuove misure fiscali.
Per gli enti locali, il primo passo sarà verificare la propria inclusione nel nuovo elenco e monitorare l’iter di approvazione definitiva del Dpcm.
Per imprese e professionisti sarà importante:
- seguire la definizione dei criteri del sotto-elenco;
- valutare l’impatto delle future agevolazioni fiscali;
- considerare eventuali opportunità di investimento nei territori che risulteranno beneficiari.
Anche i cittadini dovranno prestare attenzione alle misure che verranno adottate a livello locale e regionale, soprattutto in materia di servizi, incentivi all’insediamento e sostegno alle attività produttive.
Allegati: