• Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità polizze vita a carico del datore di lavoro

    Nella Risposta a Interpello n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei  propri dipendenti.

     Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, per i lavoratori sia possibile beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

    Il quesito nasce dall'interpretazione del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.

     L’Agenzia interviene, pertanto, per fare chiarezza su come queste disposizioni fiscali si applicano alle polizze collettive, delineando i limiti e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni, e indicando in particolare che, in determinate circostanze, i due benefici non sono cumulabili.

    Detraibilità polizze vita collettive: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha affermato  che:

    • Principio di Onnicomprensività: I premi assicurativi per polizze vita collettive sono in linea di principio inclusi nel reddito di lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, consente che i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrano alla formazione del reddito fino a un certo limite (cd. fringe benefit).
    • Detrazione e Non Concorrenza al Reddito: La detrazione del 19% sui premi versati è applicabile solo se gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito, come previsto dall’art. 51, comma 3, non è possibile fruire della detrazione fiscale secondo l’art. 15 del TUIR.
    • Applicazione Pratica: Nel caso specifico, i premi non possono essere detraibili in quanto  esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

    In sostanza I premi  possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:

    1. versati in prima persona  dal lavoratore  o
    2. nel caso di versamento da parte del datore di lavoro , solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).

  • Riforma fiscale

    Nuova Autotutela tributaria: istruzioni ADE

    Con la Circolare n 21 del 7 novembre si pubblicano le istruzioni operative per gli Uffici finanziari territoriali in materia di autotutela tributaria, a seguito delle novità introdotte con gli articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.

    Vengono forniti chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto.
    In particolare, il citato decreto legislativo ha:

    • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di:
      • autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) 
      • e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo- contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);
    • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in  particolare, l’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché il  decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

    Tanto premesso, con la circolare, in ossequio al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, si forniscono istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione all’applicazione della nuova disciplina dell’autotutela, dando rilievo al contenuto dell'istanza di autotule e alle modalità di presentazione.

    Autotutela obbligatoria: le regole

    L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria», dispone, al comma 1, che l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

    • a) errore di persona;
    • b) errore di calcolo;
    • c) errore sull’individuazione del tributo;
    • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
    • e) errore sul presupposto d’imposta;
    • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
    • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

    In linea con le esigenze di certezza alle quali la disposizione si ispira le ipotesi ivi richiamate devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

    In via preliminare, è opportuno chiarire che, coerentemente con la volontà del legislatore delegante di «potenziare l’esercizio del potere di autotutela», rientra nella nozione di atto di imposizione qualunque atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale pregiudizievoli nei riguardi del contribuente.

    In tale nozione, rientrano, tra l’altro, gli «atti recanti una pretesa impositiva»6 (come, ad esempio, gli avvisi di accertamento e di rettifica) e quelli di chiusura della partita IVA.

    La disposizione normativa sopra richiamata pone, dunque, a carico dell’amministrazione finanziaria, l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione, ivi inclusi gli atti di accertamento catastale

    • (i) quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa 
    • e (ii) sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.

    Al riguardo, la Relazione al decreto che ha novellato le norme, precisa che «il riferimento alla evidente illegittimità o infondatezza si richiama espressamente al concetto di “errori manifesti” utilizzato dalla delega ed incorpora il significato attribuito dalle vigent norme di legge al profilo oggettivo dell’istituto dell’autotutela (oltre all’abrogato articolo 68 del D.P.R. n. 287/1992 anche l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994 si riferisce congiuntamente agli atti “illegittimi o infondati” per individuare l’oggetto dell’autotutela)».

    Emerge, dunque, con chiarezza dai lavori preparatori della disposizione in esame e in particolare dalla Relazione, che deve escludersi «l’obbligatorietà dell’autotutela in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali».

    Si ritiene, che, in caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente sia tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’articolo 10-quater.

    Ciò non esclude, tuttavia, che, ove sussistano obiettive condizioni di incertezza relative al corretto inquadramento della fattispecie, «anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali», l’amministrazione finanziaria, in sede istruttoria, tenuto conto anche degli elementi indicati nell’istanza, può rilevare che la fattispecie rappresentata non rientri tra quelle che legittimano il ricorso all’articolo 10-quater per l’assenza della condizione di «manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione».

    In definitiva, alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, si ritiene che i vizi elencati dall’articolo 10- quater, configurino ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative obiettivamente incerte, come, ad esempio, per l’esistenza di contrasti

    giurisprudenziali, dovendosi tali vizi manifestare, in ogni caso, in errori rilevabili ictu oculi.

    L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione

    Tale conclusione discende dal combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 1, lettera g-bis) – che, come detto, inserisce tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo

    10-quater – e 21, comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito sulle istanze di autotutela obbligatoria può essere proposto decorsi novanta giorni dalla loro presentazione.

    Il comma 2 dell’articolo 10-quater dispone che «L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione».

    Al riguardo, la Relazione ha fornito alcuni elementi utili a circoscrivere meglio le ipotesi di esclusione dell’obbligo di autotutela in presenza dei presupposti di cui al comma 1.

    In particolare, la stessa chiarisce che «per evidenti esigenze di certezza, al comma 2 si prevede il divieto di esercitare l’autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria», con l’ulteriore precisazione che «non è ostativo all’autotutela né un giudicato meramente processuale, né un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l’autotutela».

    Pertanto, pur in presenza di un giudicato sostanziale, il potere di autotutela deve, comunque, essere esercitato per vizi che dimostrino la manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione diversi da quelli sui quali si è pronunciato il giudice.

    Per le medesime ragioni di certezza, il legislatore ha individuato in un anno il limite temporale dell’autotutela obbligatoria relativa ad atti definitivi e ha disposto che il termine annuale decorre «dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione».

    In tali ipotesi, ai fini del rispetto del computo del termine di un anno dalla definitività dell’atto, rileva la data di presentazione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente. Pertanto, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere anche oltre l’anno dalla definitività dell’atto di imposizione purché l’istanza di autotutela sia stata presentata prima di tale termine.

    Tenuto conto dei principi della legge delega che hanno guidato l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies in esame, deve considerarsi, tuttavia, riconosciuta al contribuente la facoltà di presentare, anche oltre la scadenza del predetto termine annuale, un’istanza di autotutela facoltativa, rappresentando quest’ultima una categoria residuale che, in quanto tale, ricomprende i casi in cui ci si trovi al di fuori del perimetro, espressamente delineato, dell’autotutela obbligatoria.

    Per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, richiamate dal legislatore delegato, l’istanza di autotutela – sia essa facoltativa che obbligatoria – non può più essere presentata o, comunque, una volta presentata, il provvedimento di autotutela non può più intervenire quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata (ad esempio, nel caso di accertamento con adesione, conciliazione, acquiescenza).

    Ad esempio, qualora il contribuente – pur impugnando un avviso di accertamento – abbia definito in via agevolata le sanzioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997, la richiesta di autotutela e l’eventuale provvedimento dell’Ufficio potranno interessare esclusivamente la pretesa avanzata a titolo d’imposta, dovendosi ritenere ferma l’irripetibilità delle somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni.

    Per quanto concerne l’indicazione tassativa dei vizi che configurano, nei casi di manifesta illegittimità, ipotesi di autotutela obbligatoria, l’elenco contenuto nell’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente non coincide con

    quello contenuto nel citato articolo 2 del decreto ministeriale n. 37 del 1997.

    L’articolo 10-quater non contempla espressamente, infatti, le seguenti fattispecie:

    • l’evidente errore logico;
    • la doppia imposizione;
    • la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

    Al riguardo, si ritiene che tali ipotesi possano confluire nella fattispecie dell’errore sul presupposto d’imposta. In particolare, rileverà:

    • l’errore logico, qualora lo stesso determini una palese infondatezza dell’atto che si traduca nel ritenere indebitamente realizzato il presupposto d’imposta;
    • la doppia imposizione, qualora sia espressamente vietata da una norma e la cui violazione determini la mancata realizzazione del presupposto d’imposta;
    • la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni ed agevolazioni qualora l’errore riguardi i presupposti per fruire delle predette deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.

    Resta inteso, comunque, che anche in tali ipotesi deve sussistere la manifesta illegittimità dell’atto di imposizione.

    L’elenco di cui all’articolo 10-quater contempla, invece, una fattispecie che l’articolo 2 del decreto ministeriale n. 37 del 1997 non prevedeva expressis verbis, e cioè l’errore sull’individuazione del tributo.

    In tale ipotesi, potrebbero rientrare i casi di erronea applicazione di un’imposta in luogo di un’altra, come, ad esempio, in caso di non corretta applicazione dei principi di alternatività IVA-imposta di registro ovvero di imposta sulle donazioni – imposta di registro.

    Le fattispecie non riprodotte nell’elenco contenuto nell’articolo 10-quater e che, comunque, non integrano altre ipotesi ivi contemplate, non rilevano ai fini dell’autotutela obbligatoria e, dunque, l’amministrazione non ha l’obbligo di esercitare il relativo potere; resta ferma, in tali ipotesi, la possibilità di esercitare il potere di autotutela facoltativa.

    Leggi Autotutela tributaria: come presentare l'istanza per le istruzioni.

  • Riforma fiscale

    Residenza fiscale persone fisiche: le novità per il calcolo dei 183 gg

    La Circolare n 20/2024 chiarisce con esempi pratici i nuovi criteri sulla residenza fiscale delle persone fisiche introdotti dal Dlgs n 209/2023.

    Le novità, ricordiamolo, sono in vigore dal 2024. 

    Vediamo, dal documento di prassi, un esempio di calcolo per la residenza fiscale delle persone fisiche evidenziando che valgono, per la permanenza sul territorio italiano, anche le frazioni di tempo.

    Residenza fiscale persone fisiche: frazioni di tempo e il computo dei 183 gg

    Secondo il nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche si prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che:

    • per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. 

    Ai fini dell’applicazione della disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. 

    Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

    La Circolare n. 20/2024 evidenzia che ai fini del calcolo dei 183 giorni per considerarsi un soggetto persona fisica residente in italia valgono anche le frazioni di anno.

    Non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183, – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.

    Ad esempio, nel 2024, anno bisestile, qualora una persona che precedentemente non era residente in Italia fosse presente nel territorio dello Stato per i seguenti giorni non consecutivi:

    • dall’11 al 31 gennaio (21 giorni);
    • dal 5 al 10 febbraio (6 giorni);
    • dal 1° al 30 aprile (30 giorni);
    • dal 12 al 26 maggio (15 giorni);
    • dal 1° giugno al 31 luglio (61 giorni);
    • dal 1° ottobre al 31 ottobre (31 giorni);
    • dal 5 novembre al 12 novembre (8 giorni);
    • il 27 novembre (1 giorno);
    • dal 2 al 12 dicembre (11 giorni),

    avrà configurato il criterio della presenza fisica in Italia per complessivi 184 giorni e, pertanto, per il periodo d’imposta 2024 sarà considerata fiscalmente residente in Italia.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Prezzo di cessione immobili < del mutuo: valido l'accertamento

    Con l'Ordinanza n. 25854/2024 la Cassazione ha sancito che l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.

    La documentazione bancaria acquisita e la perizia di stima redatta per l’erogazione del prestito costituiscono un quadro indiziario idoneo a legittimare l’accertamento induttivo 

    Vediamo i fatti di causa.

    Cessione immobili con prezzo di vendita < del mutuo: valido l'accertamento

    L’Agenzia delle entrate inviava un atto di accertamento ad una società immobiliare recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati irrogando le relative sanzioni.

    L’Agenzia contestava alla società che in relazione all’anno 2005 e per alcune cessioni immobiliari erano indicati dei prezzi di vendita che, a seguito di attività investigativa bancaria, si erano rivelati inferiori all’importo dei mutui accesi dagli acquirenti e alle perizie redatte per l’accensione degli stessi.

    L'immobiliare impugnava l’atto impositivo presso la CTP, ricorso che veniva respinto.

    La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’impugnazione e l’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione contro la pronuncia di merito.

    In Cassazione l'agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e 41-bis del Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 54 del Dpr n. 633/1972 in quanto a suo avviso, la sentenza del giudice tributario regionale non aveva valutato adeguatamente gli elementi presuntivi offerti in ordine all’inattendibilità del prezzo indicato nelle compravendite e, soprattutto, aveva svalutato la circostanza che i mutui accesi dagli acquirenti riguardavano somme superiori al prezzo in questione.

    Inoltre l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione e la falsa applicazione delle norme sudette nonché degli articoli 115 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile, in quanto la sentenza è censurata nella parte in cui considera fatto notorio la circostanza che gli acquirenti abbiano ottenuto perizie sovrastimate per conseguire somme maggiori a titolo di mutuo.

    La Suprema corte in riferimento alle compravendite e agli immobili ha statuito che è stata acquisita:

    • adeguata documentazione bancaria, 
    • la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo 

    ed entrambi questi documenti recano un valore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento.

    Tali elementi corroborano secondo la Suprema Corte un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza che è idoneo a giustificare l’accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 39 comma 1 lettera d) del Dpr n. 600/1973.

    E' stato questo, specifica la Cassazione, l’indirizzo costante sostenuto dai giudici di legittimità e, per tale ragione, la sentenza impugnata ha errato laddove non ha tenuto conto degli elementi della fattispecie emersi dagli atti.

    La corte sostiene che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente e ciò non comporta alcuna violazione in materia di onere della prova.

    Le presunzioni di cui all’articolo 2729 cc non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Spetta ai giudici di legittimità stabilire se la norma, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta.

    La Suprema corte ha ritenuto che la sentenza impugnata ha violato i principi di diritto costantemente affermati dai giudici di legittimità in materia di fatto notorio.

    È stata, difatti, attribuita tale natura al “dato di comune esperienza che vengano effettuate perizie che sovrastimano l’immobile per consentire la stipulazione di contratti di mutuo di maggiore importo”.

    Per tutto quanto premesso, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente e affermando il seguente principio di diritto: 

    • il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.  Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.

  • Riforma fiscale

    Testo Unico Sanzioni: cosa contiene

    Il Cdm del 29 ottobre ha approvato tra gli altri il Testo Unico sulle sanzioni tributarie, amminidtrative e penali in via definitiva.

    In attesa del testo approvato, si riepilogano i contenuti del primo testo reso disponbile.

    Ricordiamo che  le disposizioni approvate si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha espresso soddisfazione affermando che si tratta di: Una tappa importante del percorso di attuazione della delega. Entro fine anno puntiamo ad approvare definitivamente anche i decreti ora all’esame del Parlamento per i pareri. 

    Leggi anche:

    Testo Unico Sanzioni tributarie, amministrative e penali: finalità

    Il Testo Unico persegue la finalità di:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
    • coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

    Il testo unico raccoglie: 

    • i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; 
    • le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; 
    • le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

    Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. 

    In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega. 

    Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

  • Adempimenti Iva

    IVA chirurgia estetica: imponibilità nella fattura dell’anestesista

    Con la Risposta a interpello n 211 del 28 ottobre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime IVA per la chirurgia estetica nelle prestazioni fatturate da anestesisti in caso di ricovero e cura presso case di cura non convenzionate, vediamoli.

    IVA chirurgia estetica: imponibilità nella fatturazione dell’anestesista

    L'istante è una società operante nel settore sanitario, non convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale.
    In merito alle seguenti prestazioni:

    • a) prestazioni di medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, aventi sia finalità curative di malattie o problemi di salute, sia aventi finalità di mera estetica;
    • b) affitto/messa a disposizione di sala operatoria per eseguire l'intervento di chirurgia estetica;
    • c) messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria;
    • d) farmaci.

    l'istante domanda quali sia il corretto trattamento IVA dopo le modifiche intervenute con l'art 18 del DL n 73/2022 convertito in Legge n 122/2022 che ha riformato l'art 10 comma 1 n 18) del decreto IVA.

    La Società fa presente che la prestazione sanitaria è resa, nell'ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, presso la sua struttura, fatturando il servizio direttamente al paziente.

    Analoga modalità di fatturazione è adottata dal professionista chirurgo e dal professionista anestesista o in sua vece dall'associazione medici anestesisti qualora esistente.

    Le Entrate, dopo un ampio riepilogo normativo, evidenziano che le modifiche apportate dall'articolo 18 del Decreto Semplificazioni sono state oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia nella circolare 7 luglio 2023, n. 20/E.

    Per quanto riguarda le prestazioni di chirurgia estetica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL di cui sopra, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. (…)

    Con riferimento ai servizi prestati da medici anestesisti, resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene applicabile il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), Decreto IVA. 

    Trattasi infatti di una prestazione comunque caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere

    e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l'intervento, anche quando quest'ultimo avvenga per motivi puramente estetici.

    Stesso trattamento deve ritenersi applicabile ai farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all'affitto della sala operatoria, in quanto rientrano tra le prestazioni di cura. Si ricorda, in ogni caso, che la cessione degli stessi è comunque soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, in forza del n. 114) della più volte citata Tabella A, Parte III.

    Allegati:
  • ISEE

    Titoli di stato intestati a persone fisiche comunicati all’ADE: nuovo obbligo

    Con Provvedimento n 398752 del 28 ottobre, le Entate dettano disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

    In particolare si tratta di un nuovo obbligo per operatori finanziari, banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio, tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, che da quest’anno, entro il 31 dicembre,dovranno trasmettere anche il valore, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche.

    Comunicazione titoli di stato intestati a persone fisiche: gli operatori finanziari provvedono entro il 31.12

    Il provvedimento evidenzia che gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente

    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria, unitamente alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari previste dai provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 28 maggio 2015, anche il valore, rilevato alla fine dell’anno cui è riferita la comunicazione, dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, intestati a persone fisiche.

    Tali informazioni sono trasmesse entro il termine per la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti.

    Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione delle informazioni è il 31 dicembre 2024.

    La comunicazione è effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1, secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2.

    La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023 è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di consolidamento.

    Allegati: