• Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: i correttivi per migliorarlo

    Il consiglio dei ministri ha approvato in data 26 luglio diversi importanti provvedimenti e nel dettaglio come evidenziato dal comunicato stampa del Governo:

    • il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti: 
      • misure in materia di concessioni autostradali; 
      • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
      • misure in materia di start up. 
    • il Dlgs con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
    • il Dlgs con disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

    Correttivo CPB e scadenze: la nota di Leo del 26 luglio

    Il Viceministro Leo con una nota diffusa alla stampa ha specificato che con il decreto correttivo sulle scadenze fiscali e concordato preventivo biennale arrivano "misure di fondamentale importanza per fornire maggiore chiarezza e flessibilità ai contribuenti, facilitando il rispetto delle scadenze fiscali e rendendo più agevole la gestione degli obblighi tributari".

    Inoltre, ha aggiunto che l'intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e semplificazione del sistema fiscale
    La bozza del provvedimento non è ancora disponibile ma si evidenzia che nel decreto, che procede ad una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene anche "ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni".
    Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuente

    Correttivo CPB: approvata la flat tax

    Il Cdm di oggi ha apprvoato la Flat tax per rendere più vantaggioso il concordato preventivo biennale per le partite IVA.

    Nel corso dell’esame definitivo del correttivo, i cui contenuti sono stati anticipati alla stampa nei giorni scorsi, è stata confermata la proroga della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre.

    La flat tax sul reddito incrementale rispetto al 2023 sarà strutturata su tre aliquote e rappresenta di fatto l’ultima mossa del Governo per evitare il flop del nuovo strumento di compliance fiscale.

    Di fatto sono state accolte le proposte dei commercialisti prevedendo che la tassa piatta sarà strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

    • aliquota del 10 per cento gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
    • aliquota del 12 per cento per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
    • aliquota del 15 per cento i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.

    Si attende il testo del provvedimento.

  • Versamenti delle Imposte

    Versamenti ricorrenti e rateizzati di imposte: le regole nel provvedimento dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 26.07.2024 n. 313945, ha stabilito i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future.

    Ricordiamo che l’articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha previsto che, per i versamenti
    ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme
    , effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o
    l’intermediario
    autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze
    future
    , mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

    L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

    A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997).

    Utilizzo in compensazione

    Il presente provvedimento disciplina anche l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. 

    I crediti, che continuano a seguire le singole leggi d’imposta che li disciplinano, devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza ivi indicata; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento. 

    Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza. 

    Annullamento deleghe di pagamento

    L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di
    versamento
    indicata nell’I24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura

    Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

    Responsabilità del contribuente

    Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare

    1. che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
    2. che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito; 
    3. che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta Alluvione Emilia-Romagna: regole ADE

    Con Provvedimento n 312076 del 25 luglio si fissano le regole per fruire del credito di imposta degli alluvionati 2023 delle zone dell'Emilia Romagna.

    Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

    Credito d’imposta alluvionati emilia romagna: come si usa

    Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
    Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.
    In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.
    Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

    • a) i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari presentano il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • b) con successiva risoluzione sono istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;
    • c) non si applica il limite previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    Attenzione al fatto che con successivo provvedimento, verranno fissate le regole affinchè possano comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica i seguenti dati:

    • a) gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi;
    • b) il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate;
    • c) i dati delle cessioni dei crediti di cui al punto 2.3 e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per il credito di imposta per il gasolio degli autotrasportatori.

    In particolare, con la Risoluzione n 41 del 24 luglio si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 

    Tax credit gasolio autotrasporto: il codice tributo

    Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.   

    Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.  

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7060” denominatocredito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: flat tax sui redditi incrementali

    Il Legislatore si è reso conto quanto il Concordato preventivo biennale, nella sua formulazione attualmente in vigore, rappresenti uno strumento poco appetibile per il contribuente.

    La questione era stata evidenziata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.

    Constatato l’alto rischio di flop, per uno strumento che non presenta abbastanza incentivi per accettare un surplus di costi che è certo, in un contesto macroeconomica che è incerto, il Governo, prima della pausa estiva, vuole mettere mano ad alcuni meccanismi di funzionamento del Concordato preventivo biennale, per aumentarne l’appetibilità per il contribuente.

    Le modifiche in discussione, che recepiscono i pareri delle commissioni parlamentari competenti, a causa delle tempistiche di approvazione, della pausa estiva e delle scadenze programmate per accettare la proposta, possibilmente saranno le ultime per quest’anno.

    In questo contesto, quindi, si cerca di trovare una soluzione, quella soluzione che potrebbe risollevare le sorti di un provvedimento molto rappresentativo per il Governo in carica, ma che, da subito, ha incontrato le perplessità dei commentatori e degli operatori.

    Tassazione sostitutiva sugli incrementi reddituali

    La misura che dovrebbe cambiare il destino del provvedimento interessa il costo fiscale dell’operazione, al fine di aumentare l’appetibilità dello strumento per il contribuente.

    Attualmente, accettando la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente accetta di versare imposte e contributi su un reddito figurativo superiore a quello realizzato nell’anno in cui si accetta la proposta.

    La novità in discussione si basa sulla possibilità di applicare una tassazione sostitutiva non progressiva, quella che ormai gergalmente e impropriamente viene chiamata flat tax, agli incrementi reddituali scaturenti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.

    L’imposta sostitutiva dovrebbe avere una aliquota inferiore sia alle aliquote progressive dell’Irpef previste a parità di reddito, sia all’unica aliquota dell’Ires: come detto, l’obiettivo è di rendere più appetibile l’adesione al Concordato riducendo il carico fiscale.

    Fondamentalmente il contribuente verserebbe l’Irpef o l’Ires, nella sua forma regolare, per una parte di reddito, e una imposta sostitutiva, ad aliquote minori, per un’altra parte del reddito figurativo, quello incrementativo.

    La misura dovrebbe interessare sia i soggetti ISA che i contribuenti in regime forfetario, e la fattibilità dipenderà anche dal costo della copertura finanziaria del provvedimento.

    Di certo questa ipotesi può costituire uno stimolo per coloro i quali ipotizzano di poter effettivamente conseguire i redditi concordati, ma meno per coloro i quali hanno una prospettiva di stagnazione.

    Inoltre, i soggetti Ires o in generale i contribuenti che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali, con ogni probabilità, saranno più sensibili alla novità, proprio per il fatto che, non essendo obbligati al versamento dei contributi previdenziali, potranno godere di un maggiore guadagno fiscale rispetto a coloro che invece ne sono soggetti: il fatto è che l’ipotesi in commento incide appunto solo sull’imposta e non sui contributi, che reteranno dovuti in misura piena anche per la parte incrementale, dato che la base imponibile resta invariata.

  • Legge di Bilancio

    Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024

    La legge di bilancio 2023  ha  ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo  del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).

    L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo ,  oggetto di un successivo documento.

    Con il decreto lavoro 48 2023 è stato  ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere, term,e congressi e parchi di divertimento.

    Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.

    Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023

    Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti   modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Libretto Famiglia per i privati e il  Contratto di prestazione occasionale /Presto (per le aziende) 

    Le novità  sono le seguenti :

    • Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro  l’importo massimo di compensi in un anno erogabili  dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori 
    • possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5.  La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
    • viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti  previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 mila euro annui complessivi) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
    • i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.  
    • previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

    ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

    Lavoro occasionale agricoltura

    Per l'agricoltura  si prevedeva  come detto un regime   sperimentale valido per il 2023 e  2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi (  messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS )

     In particolare:

    • potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza,  studenti  fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno,  che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati) 
    • il contratto  potrà avere una durata massima di dodici mesi,  con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
    •  Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore  sui requisiti soggettivi richiesti 
    •  è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
    • Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione  ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

    In caso di superamento del limite di  45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata  di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).

    Vedi ulteriori dettagli in Lavoro occasionale in agricoltura istruzioni aggiornate

    Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro

    il decreto Lavoro (Dl 48/2023)  come detto amplia  ancora l’uso dei voucher in  alcuni  settori produttivi. 

    In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo  per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi   complessivi  verso  tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti:

    1.  congressi,
    2.  fiere, 
    3. eventi, 
    4. stabilimenti termali e
    5.  parchi di divertimento

    Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

    La novità  riguarda una platea abbastanza  ridotta  ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata  alla necessità di rispondere a sollecitazioni  di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.

    Le istruzioni operative dall'INPS  sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023 

    Prestazioni occasionali 2023 istruzioni per  fiere, terme e congressi

    Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

    • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
    • – 96.04.20 Stabilimenti termali;
    • – 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
    • – 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

    Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).

     La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :

    – per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

    – per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

    – per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

    Per i profili sanzionatori  rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.

    Aggiornamento registrazione  servizio “Contratto di prestazione occasionale”

    Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale”  è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”,  e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

    Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,

    •  l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al primo accesso. 
    • Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.

    AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024 

    INPS ha comunicato che da luglio 2024 la comunicazione e modifica dei dati relativi a posta elettronica e recapito per SMS può essere effettuatata solo tramite piattaforma MIYINPS

  • Riforma fiscale

    Domicilio fiscale: nuovo concetto dal 2024 senza retroattività

    Con una Sentenza della Cassazione del 18 luglio viene chiarito il nuovo concetto di domicilio fiscale introdotto dalla Riforma Fiscale in atto.

    In sintesi, la Suprema Corte specifica che le nuove norme non sono retroattive.

    Prima di dettagliare quanto statuito dalla Corte, si specifica che nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un soggetto anagraficamente residente nel Principato di Monaco, paese a fiscalità privilegiata, un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art 38 del DPR 600 del 1973, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale accertava il maggior reddito fondato su processo verbale di constatazione con il quale la Guardia di Finanza aveva verificato, per il periodo 2006-2010, che il contribuente aveva mantenuto sul territorio nazionale il centro dei propri interessi vitali.
    Il ricorso proposto dal contribuente venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
    Proposto appello dall'Ufficio, la Commissione tributaria Regionale del Lazio lo ha accolto.
    Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi del defunto contribuente.

    Vediamo quanto ha deciso la Cassazione.

    Nuova nozione di domicilio fiscale: in vigore dal 1 gennaio

    Con la Sentenza n 19843/2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi anche quello fiscale  va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi. 

    A seguito della riforma fiscale in particolare dall'art 1 del Dlgs n 209/2023 all'art 2 del TUIR e applicabili dal 1 gennaio 2024  ai fini di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche i criteri cui attenersi sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. 

    Si tratta di condizioni alternative che devono verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta. 

    Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2024 e non hanno valore retroattivo.

    I fatti oggetto di contestazione, riguardano i periodi di imposta 2006-2010 con la conseguenza che agli stessi si applica la formulazione dell’art. 2 vigente fino al 2023, per cui la nozione di domicilio fiscale deve rifarsi a quella civilistica  del luogo in cui la persona ha stabilito la “sede principale dei suoi affari e interessi”.

    I giudici di legittimità si allineano alla parte della giurisprudenza che attribuisce rilevanza al luogo in cui si concentrano gli interessi di carattere economico e patrimoniale in modo abituale. 

    Inoltre, la gestione di detti interessi deve essere esercitata in modo riconoscibile dai terzi.

    A tal proposito la Corte richiama l'art 2 comma 1 lett. m) del Codice della Crisi d'impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

    Ciò premesso la sentenza n. 19843/2024 stabilisce che secondo  l'art. 2 comma 2 del TUIR, nella versione precedente alle novità 2024, le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

    I  legami personali, nel caso in oggetto, vi sono tanto in Italia quanto nel Principato di Monaco e la Cassazione ha privilegiato il luogo in cui esistevano anche interessi patrimoniali gestiti in modo riconoscibile dai terzi, ovvero l’Italia, viste le numeroso cariche sociali rivestite dal contribuente in diverse imprese.