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Opzione TCF: modello e istruzioni per aderire
Con il Provvedimento n 42022 del 3 febbraio si pubblicano modello e istruzioni di adesione al TCF.
Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Gli articoli da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e), ha introdotto nel citato decreto legislativo n. 128 del 2015 l’articolo 7-bis, che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Pertanto anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali”.
Il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.Regime opzionale TCF: adesione e revoca
Il modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
Scarica qui il Modello per il TCF opzionale
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, in via telematica, tramite il presente Modello che va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): [email protected]
La ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale, pervenuta al contribuente, da parte del proprio Gestore PEC, costituisce prova legale dell’avvenuto inoltro dell’istanza all’Agenzia delle entrate.
La documentazione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale deve essere allegata a corredo della domanda, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.A tal proposito, si ricorda che la certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto, dovrà avere data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.
La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.
Attenzione alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.
Tanto premesso, il Modello deve essere utilizzato da coloro che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale intendono comunicare:- l’esercizio dell’opzione di adesione al regime opzionale;
- la volontà di non permanere nel regime opzionale.
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Notifica cartella ad un coobbligato: esclude decadenza anche per gli altri
Con la Pronuncia n. 30947 del 26 novembre 2025 la Cassazione chierisce che la notifica tempestiva della cartella di pagamento ad uno dei condebitori solidali produce effetti anche verso gli altri, consentendo la notifica dell’accertamento anche dopo lo scadere del termine.
Vediamo il caso di specie.
Riscossione e responsabilità solidale: chiarimenti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di riscossione coattiva e responsabilità solidale, la notifica della cartella di pagamento effettuata entro i termini di legge nei confronti di un solo coobbligato impedisce la maturazione della decadenza, prevista dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, anche nei riguardi degli altri condebitori.
Nell’ambito del diritto tributario, l’atto impositivo o di riscossione validamente notificato a uno dei soggetti tenuti in solido al pagamento produce un effetto conservativo generale quindi arresta l’espansione della posizione del privato e preserva il potere di accertamento e riscossione dell’ente impositore verso tutti i condebitori, superando così le eccezioni basate sulla disciplina civilistica della decadenza.
La vicenda nasceva dalla notifica di due cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposte non versate dal de cuius per le annualità 2005 e 2006.
Gli atti venivano notificati a una coerede nell’aprile 2012, mentre agli altri coeredi, obbligati in solido, le medesime cartelle erano state notificate tempestivamente negli anni 2009 e 2010.
La contribuente impugnava gli atti eccependo la tardività della notifica nei suoi confronti, avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall’articolo 25 del Dpr n. 602/73, ossia oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che i termini di decadenza avessero natura personale e operassero separatamente per ciascun debitore.
L’ente della riscossione proponeva appello evidenziando la tempestività delle notifiche effettuate agli altri condebitori e la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame.
I giudici d’appello affermavano l’inapplicabilità dell’articolo 1310 del codice civile, sulla prescrzione, nell’ambito della decadenza, argomentando che tale istituto si basa sulla necessità di compiere un atto entro un determinato termine, senza riguardo alle condizioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine perentorio.
I giudici di secondo grado accoglievano l’eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la lite verteva su vizi di notifica imputabili al solo agente della riscossione.
La contribuente tentava di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge n. 197/2022; l’Agenzia delle entrate opponeva il diniego, non ritenendosi soccombente nel giudizio di secondo grado, la parte proponeva ricorso.
Il concessionario della riscossione ricorreva per Cassazione contro la sentenza di merito, denunciando la violazione delle norme sulla solidarietà tributaria e sulla decadenza.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione: viene ritenuto fondato il motivo sollevato dall’agente della riscossione sulla violazione o falsa applicazione dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73, chiarendo che la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori, pur non pregiudicando le posizioni soggettive degli altri (come il diritto di impugnazione), impedisce che si produca nei confronti di questi ultimi la decadenza dal potere di riscossione.
La Corte ha precisato che la concezione civilistica della decadenza non trova piena rispondenza nel diritto tributario, che si pone come species del diritto pubblico.
La disciplina procedimentale dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73 utilizza espressamente la disgiuntiva “o” riferendosi alla notifica al debitore o ai coobbligati, prevedendo quindi l’alternatività dell’adempimento.
L’atto notificato a un coobbligato realizza l’effetto conservativo di impedire la decadenza dell’Amministrazione, consentendo la successiva notifica agli altri debitori anche dopo lo spirare del termine.
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Rottamazione quinquies: possibile anche per il sovraindebitamento
Dal 20 gennaio la Riscossione ha reso note le modalità per aderire entro il 30 aprile alla Rottamazione quinquies prevista dalla Legge di BIlancio 2026.
Oltre alle regole e alle modalità, sul sito Ader sono state pubblicate delle FAQ con risposte a diversi dubbi dei contribuenti.
Attenzione al fatto che la Riscossione specifica che è possibile aderire alla Rottamazione-quinquies anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.
Rottamazione quinquies: domanda per sovraindebitamento
L'Ader ha specificato che in caso di sovraindebitamento, la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.
Il modello DA-LS-2026 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.
Come chiarito dalle istruzioni al modello, questa specifica dichiarazione di adesione può essere presentata, entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) insieme alla copia del documento di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale di riferimento.
Attenzione al fatto che l’elenco delle caselle PEC è riportato a pag. 3 del modello in oggetto.
Le istruzioni specificano infine che la domanda per il sovraidebitamento da rottamare può essere presentata dal titolare /rappresentante legale/tutore/curatore/altro come specificato nel riquadro da firmare oppure anche da altro soggetto munito di delega
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IVA, LIPE e registri: la precompilata 2026
Con il Provvedimento n 42054 del 3 febbraio le Entrate pubblicano le regole per la precompilata IVA 2026.
In particolare, il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023, n. 11806 del 19 gennaio 2024 e n. 21477 del 28 gennaio 2025 è esteso alle operazioni effettuate nel 2026.
Precompilata IVA 2026: regole per quest’anno
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA “Lipe” e, a partire dal 1° gennaio 2022, della dichiarazione annuale IVA.
Riepilogando:- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Nel corso del 2024, per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 21477 del 28 gennaio 2025 è stato prolungato il periodo sperimentale anche al 2025 per testare la stessa funzione di scarico automatico anche con riguardo alla dichiarazione IVA precompilata riferita all’anno d’imposta 2024.
Con il provvedimento n 42054 del 3 febbraio, il periodo sperimentale viene esteso al periodo d’imposta 2026, al fine di stimolare ulteriormente e consolidare l’utilizzo delle funzionalità di scarico dei documenti IVA (registri IVA, Lipe e dichiarazione annuale) tramite i servizi in cooperazione applicativa.
Le specifiche tecniche di elaborazione dei registri IVA precompilati, di cui all’allegato B del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, sono aggiornate al fine di eliminare i riferimenti a tipi
documenti non più utilizzati nel tracciato di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. “esterometro”, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 maggio 2015, n. 127.
Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nel corso del 2026 saranno effettuate le opportune verifiche in merito alla possibilità, a partire dal periodo d’imposta 2027, di ampliare la platea di riferimento per quanto riguarda l’elaborazione della dichiarazione annuale IVA precompilata e di incrementare i dati precompilati, acquisendo le informazioni relative alle bollette doganali.
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Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole
Con la Legge n 182/2025 e in particolare con l'articolo 44 si prevede di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.
I notai, con un comunicato stampa, hanno annunciato l'importate semplificazione per gli acquisti immobiliari da soggetti che precedentemente li hanno acquistati per donazione. Riepiloghiamo come ha funzionato fino a prima della novità.
Leggi anche Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole
Come spiega il Consiglio Nazionale dei Notai con un comunicato del 18 dicembre scorso, fino ad oggi, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni dalla firma del rogito e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario potessero chiedergli di restituire la casa.
Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l’azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene entro i dieci anni successivi alla morte del donatario.Con la riforma non sarà più possibile far valere i propri diritti sul bene donato che è stato venduto, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e – nei casi previsti- i genitori) che sono stati lesi dalla donazione non scompare la tutela: essi vantano un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.
Il comunicato specifica anche che il Notariato rivendica con orgoglio e soddisfazione la paternità di questa riforma che ha portata storica e va incontro ai cittadini rendendo più certe e sicure le donazioni dei beni immobili. Questo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace.
Dal 18 dicembre 2025 le nuove regole si applicheranno subito alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge.
Per le successioni già aperte resteranno in vigore le vecchie norme solo se:
- l’azione di riduzione, in caso di successione aperta,
- o l’atto di opposizione, in caso di donazione effettuata,
è già stata proposta o comunque viene trascritta entro 6 mesi dalla entrata in vigore della norma. Superata questa finestra temporale, il nuovo regime diventerà valido, indistintamente, per tutte le ipotesi.
Vediamo in dettaglio l'art 44 della Legge n 182/2025 che contiene tutte le importanti novità.
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
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Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL
La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.
Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.
A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.
Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:
- Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
- Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
- Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
- Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
- Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.
Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.
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Nuovo Testo unico IVA in vigore dal 2027: il testo pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.01.2026 n. 24, il decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111.
Scarica il testo del dlgs del 19.01.2026 n. 10 | Testo Unico Iva.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, l’intervento normativo è finalizzato alla razionalizzazione della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto-legge n. 331 del 1993, che regolano rispettivamente le operazioni interne e quelle intracomunitarie, in coerenza con l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/UE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
In un’ottica di riordino organico delle disposizioni per ambiti omogenei, taluni istituti attualmente disciplinati dal d.P.R. n. 633 del 1972, in particolare quelli afferenti all’“Accertamento”, non sono stati ricompresi nel presente testo unico. Tenuto conto della natura armonizzata del tributo e delle specificità del meccanismo applicativo dell’IVA, sono invece confluite nel testo unico le disposizioni relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione dell’imposta e ai rimborsi.
Dal punto di vista sostanziale:
- non cambiano le regole IVA applicabili alle operazioni, alle aliquote e agli adempimenti;
- il Testo unico diventa, dal 2027, il nuovo riferimento normativo principale per l’imposta sul valore aggiunto, sostituendo in modo organico il DPR 633/1972 e le disposizioni stratificatesi nel tempo.
Per l’attività professionale sarà quindi necessario:
- aggiornare i richiami normativi in contratti, pareri, guide e documentazione fiscale;
- adeguare i manuali operativi e i gestionali IVA;
- fare riferimento al nuovo Testo unico anche in sede di interpretazione e contenzioso.
Sommario del nuovo Testo unico Iva
Il testo unico IVA riorganizza, coordina e riscrive la normativa vigente, rendendola più leggibile e sistematica.
Il testo è articolato in 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate.
TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Capo I – Disposizioni generaliTITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Capo I – Territorialità dell’imposta e definizioniTITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioniTITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I – Cessioni di beni
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – Prestazioni di servizi
Capo IV – Importazioni
Capo V – Buono-corrispettivoTITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I – Cessioni di beni
Capo II – Operazioni intraunionali
Capo III – Prestazioni di serviziTITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Capo II – Cessioni e acquisti intraunionaliTITOLO VII – BASE IMPONIBILE
Capo I – Disposizioni generali
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – ImportazioniTITOLO VIII – ALIQUOTE
Capo I – Aliquote dell’impostaTITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
Capo I – Operazioni esenti
Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali
Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni
Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione
Capo V – Operazioni non imponibili assimilate
Capo VI – Depositi IVATITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
Capo I – Rivalsa
Capo II – DetrazioneTITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Capo I – Volume d’affariTITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
Capo I – Debitori dell’imposta
Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali
Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni
Capo IV – Inizio, variazione e cessazione dell’attività
Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni
Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamentoTITOLO XIII – RISCOSSIONE
Capo I – Liquidazione e versamentiTITOLO XIV – RIMBORSI
Capo I – Disposizioni varieTITOLO XV – GRUPPO IVA
Capo I – Disposizioni generaliTITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
Capo III – Disposizioni relative a determinati settori
Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo
Capo V – Attività spettacolistiche
Capo VI – Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
Capo VII – Regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS)
Capo VIII – Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
Capo IX – Disposizioni per l’identificazione di determinati prodotti
Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazioneTITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
Capo I – Regime nazionale di franchigia
Capo II – Regime transfrontaliero di franchigiaTITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
Capo I – Disposizioni varieAl nuovo Testo Unico Iva sono allegate anche quattro Tabelle:
- Tabella A:
Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;
Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;
Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;
Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”; - Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
- Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
- Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.