• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Decreto Superbonus e cessione del credito convertito in legge: il testo ripubblicato

    Il decreto Superbonus (DL 29 dicembre 2023, n. 212) recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” convertito, senza modificazioni, dalla Legge del 22.02.2024 n. 17.

    Scarica il testo del DL del 29.12.2023 n. 212 ripubblicato con note nella GU del 27.02.2024 n. 48.

    Il decreto composto da 4 articoli contiene misure volte a:

    • evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (art. 1, comma 1);
    • riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024, ovvero viene riconosciuto ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 2);
    • limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), ovvero viene esteso il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
    • prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico, per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, da stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici (articolo 2, comma 2),
    • e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.
      Dal 30 dicembre 2023, la detrazione viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, inoltre per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con  bonifico parlante. Il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
      La disposizione che limita la detrazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici si applica alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.

    Allegati:
  • La casa

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    Con la Circolare n 3/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, si soffermano sulle novità 2024 per l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero.

    Vediamo cosa è stato chiarito rispetto a chi trasferisce la residenza per lavoro e a quali agevolazioni ha diritto per l'acquisto della casa in italia.

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti:

    • traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso 
    • traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, 

    previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, includendo quindi i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia. 

    Tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente: 

    • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
    • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
    • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

    Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis, mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente:

    • sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, 
    • sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. 

    Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.

    Si rammenta, infine, che l’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.

    La disciplina in esame, introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, trova applicazione in relazione alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione, pertanto, devono sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs accertamento e concordato preventivo biennale pubblicato in GU

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 12.02.2024 n. 13 in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennalein attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), in vigore dal 22 febbraio.

    Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

    • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
    • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

    Il testo mira a coordinare il d.lgs. n. 218/1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente. L'obiettivo principale del decreto è quello di introdurre un obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo, che garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese prima del provvedimento impositivo.

    Concordato preventivo biennale

    Con riferimento all’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), la disposizione introdotta con il presente decreto legislativo si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:

    • Capo I: disposizioni generali e ambito applicato del CPB;
    • Capo II: sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • Capo III: sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
    • Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell’articolato.

    In attuazione della legge delega, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, l’articolo 6 del Capo I introduce l’istituto del Concordato preventivo biennale, la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.

    Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Vengono disciplinate anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

    Possono accedere al concordato preventivo biennale:

    • i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
      • ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
      • non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
    • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

    Allegati:
  • Attualità

    Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024

    In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile  i datori di lavoro  possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore  dipendente  secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).

     Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.

    Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)

    Linee guida rimborso per  volontari Protezione Civile

    La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri,  ha disciplinato  le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:

    • delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
    • nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

    Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .

    A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso. 

    Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari

    Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso  vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] allegando:

    • l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
    • l’attivazione per l’attività in questione
    • la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.

    Inoltre, la richiesta dovrà:

    • essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
    • specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
    • specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
    • contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.

    Si ricorda infine che:

    1.  il rimborso  può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
    2.  la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.

    Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024

     A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale  dell'indice dei prezzi del 16,7% per  il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023,  il dipartimento per la protezione civile ha emanato  il decreto 22.9. 2023,  pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 ,  che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno    a  120,55 euro giornalieri. 

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?

    Il Consiglio UE ha adottato un pacchetto legislativo per chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere informazioni:

    • sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri,
    • sul beneficiario di tali pagamenti transfrontalieri. 

    Ricordiamo che con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:

    • istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 
    • banche e intermediari finanziari.

    La trasmissione dei dati è iniziata il 1° gennaio 2024. 

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 febbraio, nuove FAQ nella sezione dedicata del proprio sito: Clicca qui per accedere.

    Pagamenti transfrontalieri: chi invia i dati al CESOP?

    In tale ambito, i prestatori di servizi di pagamento, come a titolo di esempio su indicati, che offrono servizi di pagamento nell'UE dovranno monitorare i beneficiari dei pagamenti transfrontalieri e trasmettere alle amministrazioni degli Stati membri le informazioni su coloro che ricevono più di 25 pagamenti transfrontalieri al trimestre. 

    Leggi anche Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024

    Queste informazioni saranno raccolte in banca dati europea, il Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) e sottoposte a controlli incrociati con altre banche dati europee. 

    Tutte le informazioni contenute nel CESOP saranno quindi messe a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri attraverso una rete denominata Eurofisc.

    Pagamenti transfrontalieri: che scopo ha il CESOP?

    Lo scopo di queste misure è quello di fornire alle autorità fiscali degli Stati membri gli strumenti adeguati per individuare eventuali frodi IVA nel commercio elettronico effettuate da venditori stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

    La misura rispetta le norme in materia di protezione dei dati

    Si evidenzia che vengono trasmesse solo le informazioni relative ai pagamenti che possono essere collegati a un'attività economica. Le informazioni sui consumatori e sulla causale del pagamento non fanno parte della trasmissione.

    Consulta qui le faq dell'agenzia aggiornate al 19 febbraio.

  • Riforma fiscale

    Aumenta l’IVA sui prodotti per l’infanzia: vediamo quali

    L'agenzia delle entrate con la Circolare n 3 del 16 febbraio chiarisce le varie novità 2024 in materia di:

    • IVA prodotti infanzia e prodotti igiene femminile,
    • IVA pellet,
    • esenzione imposta registro per modifiche agli statuti ETS,
    • e altro,

    introdotti dalla Legge di Bilancio 2024, dal DL Anticipi collegato alla legge di bilancio e dal decreto salva infrazioni.

    In dettaglio vediamo l'approfondimento sull'aumento dell'IVA per i prodotti per l'infanzia.

    Legge di Bilancio 2024: novità su iva prodotti infanzia

    Con l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, viene prevista una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento. 

    Nel dettaglio, la norma dispone, in primo luogo, l’abrogazione dei numeri 1- quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i quali assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento, rispettivamente: 

    • determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. 

    La norma in argomento interviene, altresì, nella Parte III della suindicata Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento): 

    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; 
    • gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso. 

    L’articolo 1, comma 45, inoltre, con l’introduzione dei numeri 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, dispone l’applicazione della suindicata aliquota al 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento) anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.

    Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.  

  • Legge di Bilancio

    Novità Iva e imposta di registro 2024: il punto dell’Agenzia sulle imposte Indirette

    Pubblicata la circolare n. 3 del 16 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce istruzioni operative riguardanti le novità in materia di imposte indirette, introdotte dalla legge di bilancio 2024, dal decreto Anticipi e dal decreto Salva-infrazioni. 

    La legge di bilancio 2024 ha introdotto in particolare, varie disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto, in merito a prodotti per l'infanzia e igiene femminile, la proroga dell'aliquota IVA agevolata per il pellet, e sgravi IVA per soggetti non UE.

    Il decreto Anticipi ha previsto, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici. Infine, vengono illustrate le novità introdotte con l’articolo 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro in misura agevolata – c.d. agevolazione “prima casa” – previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Modifiche all'IVA

    Le modifiche all'IVA sono tra le novità più rilevanti:

    • Prodotti per l'infanzia e igiene femminile: l'aliquota IVA è stata ridotta, alleggerendo il carico fiscale su beni essenziali. Alcuni prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile precedentemente soggetti a un'aliquota ridotta del 5% sono ora soggetti a un'aliquota aumentata.
    • Pellet: prevista la proroga dell'IVA agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024, per sostenere l'uso di energie rinnovabili.
    • Soggetti non UE: introdotto uno sgravio IVA per incentivare gli acquisti in Italia da parte di turisti extra-europei.
    • Veicoli da Vaticano o San Marino: specificati gli adempimenti IVA per l'importazione di veicoli, semplificando le procedure, prevista la riduzione del valore minimo dei beni ceduti da 154,94 euro a 70 euro per le cessioni destinate all'uso personale o familiare da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'UE.

    Innalzamento dell'Aliquota IVAFE

    L'aumento dell'aliquota IVAFE per i prodotti finanziari collocati in territori a regime fiscale privilegiato è una misura volta a scoraggiare l'investimento in aree non cooperative, rafforzando la lotta all'evasione fiscale.

    Esoneri e Agevolazioni Fiscali

    • Enti sportivi: introdotte esenzioni e agevolazioni fiscali per supportare lo sport a livello nazionale.
    • Agevolazione "prima casa" per gli italiani all'estero, facilitando il rientro o l'investimento immobiliare in Italia.

    Allegati: