• Formazione e Tirocini

    Fondo credito ai giovani per lo studio: riforma in vigore

    Il decreto 17 novembre 2025 della presidenza del Consiglio sul Fondo per il credito ai giovani, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026,  riforma integralmente la disciplina del Fondo credito per i giovani, abrogando il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, recependo la modifica normativa del 2024.

    Il Fondo consente ai giovani di ottenere prestiti per lo studio senza garanzie personali, con tempi lunghi di rimborso e con una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.

    La novità più rilevante è l’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato. Infatti nel sistema del 2010 il Fondo operava esclusivamente con risorse proprie.; oggi, invece, se il Fondo non è capiente, interviene direttamente lo Stato, assicurando il pagamento al finanziatore. Dopo l’escussione, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e attiva il recupero delle somme tramite Consap.  Inoltre, nel nuovo decreto viene fissato in modo chiaro il limite massimo della garanzia al 70% del capitale residuo, 

    Infine , rispetto al 2010, che prevedeva procedure prevalentemente convenzionali e documentali, il nuovo decreto introduce un sistema di gestioine  interamente telematico:

    1. accesso con SPID o CIE;
    2. verifica preventiva dei requisiti da parte di Consap;
    3. tracciamento cronologico automatico delle domande;
    4. gestione online delle tranche, delle sospensioni e delle escussioni.

    Cos’è il Fondo Credito per formazione e alta istruzione

    Il decreto dà attuazione all’art. 15, comma 6, del DL n. 81/2007, come modificato dal DL n. 71/2024, ridefinendo criteri, funzionamento e operatività del Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

    L’obiettivo è favorire l’accesso al credito dei giovani tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, rafforzando al contempo la sostenibilità finanziaria del Fondo attraverso la garanzia di ultima istanza dello Stato.

    Il Fondo opera come fondo rotativo di garanzia, gestito da Consap S.p.A., che cura l’istruttoria delle domande, il monitoraggio delle operazioni, il pagamento delle somme garantite e il recupero dei crediti insoluti.

    Tutte le risorse confluiscono in un conto infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, alimentato sia da stanziamenti pubblici sia da eventuali contributi di regioni, enti pubblici o soggetti privati. Il decreto disciplina in modo puntuale i rapporti tra Dipartimento e gestore, prevedendo obblighi di rendicontazione annuale e poteri di vigilanza rafforzati

    Beneficiari, requisiti e verifiche

    Possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani i soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni che risultino regolarmente iscritti a specifici percorsi di studio o formazione, individuati in modo puntuale dal decreto. In particolare, rientrano  gli studenti iscritti a 

    • corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, 
    • a corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 
    • a master universitari o AFAM di primo e secondo livello,
    •  a corsi di specializzazione post lauream,
    •  a dottorati di ricerca, nonché 
    • a corsi di lingua di durata non inferiore a sei mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati e 
    • ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). 

    Per l’accesso al Fondo è richiesto il possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione del percorso formativo (ad esempio:

    •  voto di diploma non inferiore a 75/100 per lauree triennali e ITS, ovvero 
    • voto di laurea pari almeno a 100/110 per lauree magistrali, master e specializzazioni). 

    Tutti i titoli conseguiti all’estero sono ammessi purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca. 

    I requisiti dichiarati vengono verificati preventivamente da Consap in sede di primo accesso alla piattaforma telematica e successivamente monitorati ai fini dell’erogazione delle tranche annuali, che sono subordinate alla dimostrazione del regolare avanzamento del percorso di studi (superamento di almeno la metà degli esami previsti o frequenza minima richiesta)

     La verifica dei requisiti costituisce condizione essenziale sia per l’ammissione alla garanzia sia per il suo mantenimento nel tempo 

    Garanzia del Fondo e condizioni economiche

    La garanzia è diretta, irrevocabile e a prima richiesta, copre fino al 70% del capitale residuo del finanziamento e opera per l’intera durata del prestito.

    I finanziatori (banche e intermediari ex artt. 13 e 106 TUB) non possono richiedere garanzie aggiuntive ai beneficiari e devono applicare condizioni economiche di maggior favore, esplicitate in sede di adesione al protocollo ABI-Dipartimento.

    Il piano di ammortamento non può iniziare prima di 30 mesi dall’ultima tranche, con possibili proroghe e sospensioni in caso di eventi specifici (malattia, prosecuzione degli studi) 

    Inadempimento e garanzia dello Stato

    In caso di insolvenza del beneficiario, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo secondo una procedura rigorosamente scandita da termini.

    Elemento centrale della riforma è l’introduzione della garanzia di ultima istanza dello Stato, che interviene qualora il Fondo risulti incapiente. In tal caso, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e Consap procede al recupero coattivo delle somme dovute.

    Come detto il  decreto abroga la disciplina del 2010, ma fa salve le garanzie già concesse, che continuano a essere regolate dal precedente disciplinare.

    È inoltre previsto il divieto di cartolarizzazione dei finanziamenti garantiti, a tutela della finalità pubblica dello strumento 

    Modalità per la domanda da parte degli studenti

    L’accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani avviene esclusivamente in modalità telematica e segue una procedura articolata. La domanda non si presenta al Fondo né al Dipartimento, ma alla banca o all’intermediario finanziario aderente, dopo una verifica preventiva dei requisiti.

    In una prima fase, il giovane interessato deve registrarsi sulla piattaforma informatica gestita da Consap, utilizzando SPID o Carta di identità elettronica (CIE). In questa sede il richiedente inserisce i dati personali e le informazioni relative al percorso di studio intrapreso. Consap procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di studio, rilasciando entro cinque giorni lavorativi un esito che attesta l’ammissibilità al Fondo.

    Solo dopo aver ottenuto l’esito positivo della verifica, il richiedente può rivolgersi a una banca o a un intermediario finanziario aderente al protocollo ABI–Dipartimento, presentando la domanda di finanziamento. Il finanziatore, tramite la piattaforma Consap, controlla la validità della verifica dei requisiti e la disponibilità delle risorse del Fondo e, in caso di esito positivo, richiede l’ammissione della garanzia per il prestito da concedere.

    L’ammissione alla garanzia viene comunicata da Consap al finanziatore entro cinque giorni lavorativi. La garanzia diventa efficace automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario. 

    Resta ferma la facoltà della banca di concedere o meno il prestito, ma non possono essere richieste garanzie personali o patrimoniali aggiuntive allo studente.

  • Formazione e Tirocini

    Fondoformazione: autorizzato un nuovo ente paritetico interprofessionale

    Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, viene disposto il riconoscimento e l’autorizzazione del Fondo paritetico interprofessionale “Fondoformazione”. 

     L’intervento amplia il perimetro dei soggetti che possono accedere agli strumenti di finanziamento della formazione continua, tramite un Fondo interprofessionale formalmente riconosciuto e autorizzato ad operare. Il decreto richiama l’Accordo interconfederale del 27 aprile 2023 tra Conflavoro PMI (organizzazione dei datori di lavoro) e CONF.S.A.L. (organizzazione dei lavoratori), che ha dato origine al Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle medesime sigle (e relative federazioni di settore). 

    il Fondo diventa un nuovo canale istituzionale per sostenere piani formativi con risorse dedicate, all’interno delle regole previste dalla normativa sui Fondi interprofessionali.

    Il quadro normativo

    Il presupposto normativo dell’intero impianto è l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che disciplina l’istituzione e il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. 

     Il decreto ministeriale ricostruisce inoltre il percorso amministrativo e documentale che conduce all’autorizzazione: la costituzione formale del Fondo risulta dall’atto costitutivo del 5 maggio 2023, con statuto e regolamento allegati; l’avvio dell’iter è legato all’istanza del 9 ottobre 2023, poi integrata con PEC del 6 novembre 2023, con cui il legale rappresentante ha richiesto al Ministero il riconoscimento della personalità giuridica e l’autorizzazione ad operare ). 

     Nel preambolo sono inoltre richiamati atti di contesto organizzativo del Ministero (riorganizzazione e attribuzione di compiti alle strutture competenti), a conferma dell’inquadramento procedurale della decisione. 

     In fase istruttoria, viene evidenziata la verifica di requisiti sostanziali: criteri di gestione e funzionamento, professionalità dei gestori, adozione di criteri improntati alla trasparenza, coerenza rispetto alle finalità dell’art. 118, nonché la verifica del requisito di maggiore rappresentatività sul piano nazionale dei soggetti firmatari dell’Accordo interconfederale, anche tramite accertamenti svolti con il coinvolgimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

    La legittimazione consente all’ente ad operare come soggetto istituzionale nell’ambito dei Fondi interprofessionali e chiarisce il suo status nei rapporti con aziende, parti sociali e amministrazioni. In secondo luogo, con l’art. 2 il Fondo è autorizzato – ai sensi dell’art. 118 – a finanziare, in tutto o in parte, specifiche tipologie di intervento: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, purché concordati tra le parti sociali. 

     La previsione include anche “eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse” ai piani formativi, purché concordate tra le parti, ampliando la possibilità di strutturare attività preparatorie funzionali alla realizzazione dei percorsi.

  • Formazione e Tirocini

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare agli  incentivi  per la   formazione   professionale   nel   settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.

    Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.

    Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

    •  titolari,  
    • soci, 
    • amministratori,  
    • dipendenti  
    • o  addetti  inquadrati  nel  contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni, 

    partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,  allo   sviluppo   della  competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

    Le imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie  disciplinate dal  presente decreto. 

    Da tali  iniziative sono  esclusi i  corsi di  formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.
    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali, oppure interaziendali, territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale  o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto. 

    Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto, possono  essere oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma 2.
    Ai fini del finanziamento, l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine  entro  il 30 giugno 2026. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31 del citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni. 

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    • a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in  Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che  esercitano  la  professione  esclusivamente con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo  risultanti dall'aggregazione delle imprese  di cui  al  precedente  punto  a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia.  

    Pertanto, è onere  delle  imprese  richiedenti  il contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di ammissione  al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come impresa singola  che  in qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione di  piu'  domande (domanda presentata come singola  impresa  e domanda  presentata  da impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata per prima in ordine di tempo.

    L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24  e  art.  5  comma  1  decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente

    Nel caso in cui il controllo chiuso con  esito  negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un  consorzio  o  ad  una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella  impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

    Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM  Logistica, Infrastrutture e Trasporti     S.p.a:

    • all'indirizzo PEC [email protected]
    • a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della  data  del  24  novembre 2025, 
    • sottoscritte  con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale dell'impresa, del  consorzio o  della  cooperativa  richiedente, 
    • specificando  nell'oggetto: «Domanda   di   ammissione   incentivo formazione professionale edizione 16».  

    Le  specifiche  modalità di presentazione e il modello  dell'istanza  sono  pubblicati  sul  sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nella  sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in  esame  le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.

    Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante

    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:

    • a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita').
    • b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita').
    • c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita').
    • d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').

    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.

    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:

    • a) ore di formazione:
      • trenta per ciascun partecipante – autista;
      • quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    • b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    • c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    • d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.

    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

    Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza

    Qualora si opti per la  formazione a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti requisiti:

    • a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    • b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    • c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    • d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    • e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.

    Al  momento  della  compilazione della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente ed   alle  informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

    • a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009, 
    • che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    • b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    • c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato
    • dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dal presente decreto;
    • d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      •   i. costi della docenza in aula;
      •   ii. costi dei tutor;
      •   iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
      •   iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
      •   v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
      •   vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;
      •   vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
      •    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
      •    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto debitamente giustificato;
    •     e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche' non  oltre  tre  giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei controlli da parte del soggetto gestore.

    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).

    Attenzione al fatto che le  modalità di  accesso alla  piattaforma  saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla prima  data  che si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali

    Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.

     La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva  sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.

    L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali

    Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 

    Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge. 

    In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.

    Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata

    Il documento del CNDCEC  comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso  assicurare un’adeguata formazione ai propri  dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico. 

    Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico. 

    Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.

    Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate,  pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Formazione digitale gratuita per disoccupati: Corso EDO del Ministero del Lavoro

    È partita il 19 maggio 2025 l’iniziativa EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Si tratta di un corso online e gratuito di 16 ore, pensato per migliorare le competenze digitali di base dei cittadini in cerca di occupazione. 

    Al termine è previsto un test finale e il rilascio di un attestato riconosciuto da presentare ai Centri per l’Impiego per rafforzare il propriio cv e ottenere proposte di lavoro 

    La partecipazione non è aperta a tutti: l’invito viene inviato esclusivamente ai cittadini disoccupati o in transizione lavorativa che risultano registrati nei sistemi pubblici SIISL o SIU.

     Questi sistemi includono chi ha sottoscritto un Patto per il Lavoro o beneficia di misure come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    L'invito arriva tramite email o SMS personalizzati contenenti il link alla piattaforma e-learning.

    A chi è rivolto e cosa prevede il corso EDO

    Il corso EDO si rivolge a utenti già inseriti nei percorsi di politica attiva del lavoro, ovvero:

    • disoccupati presi in carico dai Centri per l’Impiego e profilati nel sistema SIISL.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE, in un ambiente digitale moderno, sicuro e fruibile anche da smartphone. È pensato per essere semplice e inclusivo, conforme agli standard di accessibilità WCAG 2.1

    Il contenuto del corso è composto da 56 moduli formativi, sviluppati in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, suddivisi in 4 aree principali:

    1. Alfabetizzazione su dati e informazioni (navigazione, valutazione, gestione contenuti);
    2. Comunicazione e collaborazione (interazione online, identità digitale, netiquette);
    3. Creazione di contenuti digitali (sviluppo, copyright, programmazione);
    4. Sicurezza informatica (protezione dati e dispositivi).

    I moduli sono interattivi, ricchi di esercitazioni pratiche e pensati per essere completati in autonomia

    Vedi qui la brochure ministeriale per ulteriori dettagli

    Come partecipare e ottenere l’attestato

    Una volta ricevuto l’invito tramite email o SMS, il cittadino potrà visitare la landing page del progetto e accedere alla piattaforma con il proprio link personalizzato.

     Da quel momento, avrà 15 giorni di tempo per completare le 16 ore di formazione e superare il quiz finale a 20 domande.

    Al termine del corso, sarà possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego della propria Regione per il rilascio dell’attestato di partecipazione

    In caso di dubbi o problemi tecnici, sè disponibile un servizio di assistenza online tramite URP, con una sezione di FAQ aggiornata e la possibilità di richiedere supporto diretto.

  • Formazione e Tirocini

    Finanziamenti per formazione in Tunisia: invio domande dal 27.2

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale pochi giorni fa l' Avviso pubblico della società in house del Ministero  del lavoro "Sviluppo Italia"  finalizzato al finanziamento di  progetti di formazione professionale e civico-linguistica  rivolti a cittadini della Repubblica di Tunisia , con risorse a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – OS2 Migrazione legale e Integrazione, lettera p) Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine

    L'avviso  ha  l’obiettivo di promuovere canali legali di ingresso in Italia attraverso percorsi di formazione svolta nel paese di origine e di assistenza nel periodo di ingresso in Italia. 

    Le iniziative previste mirano a migliorare l’adeguamento delle competenze professionali e civico-linguistiche dei partecipanti, in modo da favorire il loro inserimento lavorativo e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro italiano. Il programma contribuisce altresì all’attuazione degli accordi tra Italia e Tunisia in materia di migrazione, supportando la gestione strutturata dei flussi migratori e incentivando una migrazione qualificata e regolare.

    Finanziamenti formazione all’estero Sviluppo Italia: i soggetti ammessi

    Al fine di consentire una più stretta correlazione tra l’effettiva richiesta di specifiche professionalità nel territorio nazionale e le attività formative pre-partenza, sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di Soggetto Proponente Unico o – in caso di partenariato – Associato i seguenti soggetti con sede legale in Italia, elencati anche  nelle Linee Guida  adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 27/2023.

    • a. Regioni e Province Autonome e loro enti strumentali;
    • b. Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;
    • c. Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;
    • d. Organismi paritetici ed enti bilaterali, posti in essere dalle Organizzazioni di rappresentanza datoriale 
    • e sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    • e. Organizzazioni internazionali governative e intergovernative;
    • f. Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per la Cooperazione italiana ;
    • g. Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus,  etc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati,
    • h. Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
    • i. Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 150/2015;
    • j. Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
    • k. Università e Istituti di ricerca; ITS Academy ai sensi della Legge 15 luglio 2022 n. 99;
    • l. Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti

    Nel caso di partenariato, il Soggetto Proponente e i Partner dovranno stipulare un Accordo di Partenariato  utilizzando il Mod. C – “Accordo di Partenariato”.

    Formazione professionale in Tunisia: caratteristiche dei progetti

    Le proposte formative dovranno prevedere l’organizzazione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza nella Repubblica di Tunisia. 

    Tali corsi dovranno avere una durata minima di 150 ore e articolarsi in quattro moduli obbligatori:

    1. Lingua italiana (almeno 100 ore), con il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;
    2. Educazione civica (almeno 10 ore), per fornire conoscenze sui principi costituzionali, il funzionamento delle istituzioni e il contesto socio-culturale italiano;
    3. Formazione professionale (almeno 35 ore), comprendente anche nozioni sui diritti dei lavoratori, il lessico settoriale e l’orientamento al lavoro;
    4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (almeno 5 ore), con nozioni generali in materia di prevenzione e tutela della sicurezza.

    Le attività formative potranno essere erogate in modalità mista (presenza e FAD), ma con un limite massimo del 25% delle ore in formazione a distanza, ad eccezione del modulo di lingua italiana, che dovrà essere svolto almeno per il 75% in presenza.

    Le proposte progettuali saranno valutate sulla base della loro idoneità tecnica, della coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e della sostenibilità economica. 

    Saranno considerate ammissibili solo le domande che rispettano i criteri stabiliti, e sarà redatta una graduatoria con l’elenco delle proposte idonee al finanziamento.

    La pubblicazione degli esiti avverrà sul sito istituzionale dell’ente promotore, e i soggetti selezionati dovranno attenersi agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle attività, garantendo la corretta attuazione delle iniziative approvate.

    Formazione professionale in Tunisia: domande

    Le modalità di partecipazione prevedono la presentazione di una proposta progettuale da parte dei soggetti proponenti, attraverso l’apposita “Piattaforma Ingressi Formati all’Estero” (PIF) sul sito servizi.lavoro.gov 

    La candidatura deve essere compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, secondo le specifiche indicate nell’Avviso e negli allegati .

    Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tra il 27 febbraio 2025 e il 17 marzo 2025.

     Il rispetto della scadenza è vincolante, e farà fede la data e l’ora riportate nella ricevuta generata automaticamente dalla piattaforma

    Formazione professionale in Tunisia: modalità di finanziamento

    Per quanto riguarda il finanziamento, il budget complessivo destinato all’Avviso ammonta a 2.000.000,00 euro, sufficienti per la formazioe di 1000 cittadini tunisini 

    Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere un finanziamento variabile, in base al numero di destinatari formati con esito positivo, 

    con un massimo di 500.000,00 euro per progetti che coinvolgano almeno 250 partecipanti

    Giova sottolineare che per "formati con esito positivo" si intendono i partecipanti ai corsi di formazione pre-partenza che:

    • Hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste dal programma, comprendendo i moduli di lingua italiana, educazione civica, formazione professionale e sicurezza sul lavoro.
    • Hanno superato con successo gli esami finali, che attestano: Il raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana, L’acquisizione delle competenze professionali previste dal corso, con rilascio di un’attestazione 

    Solo i partecipanti che soddisfano questi requisiti saranno computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e del relativo finanziamento.

    Il contributo sarà erogato sulla base di una rendicontazione a costi reali e sarà soggetto a verifiche amministrative e contabili. 

    La graduatoria finale sarà stilata in base a criteri di qualità del partenariato, coerenza con gli obiettivi dell’Avviso e sostenibilità economica della proposta.

    L’erogazione dei contributi finanziari avverrà in più fasi e sarà subordinata al rispetto delle condizioni previste nell’Avviso. In particolare, i pagamenti seguiranno questo iter:

    1. Anticipo Dopo l’approvazione della proposta progettuale e la stipula dell’accordo di finanziamento, il Soggetto Proponente potrà ricevere un anticipo sui fondi assegnati, la cui percentuale sarà stabilita in base alle regole del programma FAMI.
    2. Erogazioni intermedie – Sono previsti pagamenti in corso d’opera, subordinati alla presentazione di documentazione che attesti lo stato di avanzamento delle attività formative e la rendicontazione delle spese sostenute.
    3. Saldo finale – Il saldo sarà corrisposto solo dopo la conclusione del progetto, previa verifica della corretta attuazione delle attività e della rendicontazione finale da parte di SLI. Il riconoscimento delle spese sarà vincolato anche alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi, ossia il numero di destinatari formati con esito positivo.

    L’erogazione dei contributi è inoltre subordinata alla regolarità contributiva (DURC) del Soggetto Proponente, che deve permanere per tutta la durata del procedimento

  • Formazione e Tirocini

    Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 il Decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 contenente misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, per favorire una migliore attuazione del PNRR.

    Scarica il testo del Decreto legge del 28 ottobre n. 160

    Il testo si articola in diverse aree con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, supportare settori in crisi, riformare il reclutamento accademico e rafforzare la promozione degli ITS Academy.

    Capo I – Disposizioni in materia di lavoro

    Misure di contrasto al lavoro sommerso

    • Revisione delle competenze: l’INAIL sostituisce l’ANPAL come ente competente per alcune funzioni, al fine di migliorare il contrasto al lavoro sommerso.
    • Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC): dal 2026 verranno introdotti per identificare i datori di lavoro a rischio di evasione contributiva in alcuni settori.
    • Portale Nazionale del Sommerso: accesso ampliato alle pubbliche amministrazioni per verifiche e controlli mirati.

    Crisi occupazionale nel settore moda

    • Sostegno ai lavoratori: viene riconosciuta un’integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’integrazione viene erogata direttamente dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS.

    Fondo per il pluralismo e innovazione digitale

    • Crisi nel settore dell’informazione: una quota del Fondo verrà destinata a misure di supporto per imprese in difficoltà nell’editoria e informazione.

    Capo II – Disposizioni per il sistema universitario

    Reclutamento del personale docente

    • Procedure ASN: ampliamento della tornata ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) con nuovi periodi di presentazione per il personale docente, in linea con gli obiettivi del PNRR.

    Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

    • Proroga mandato: le funzioni dei membri attuali vengono prorogate al 31 luglio 2025 per garantire la continuità delle attività istituzionali.

    Alloggi universitari

    • Ampliamento e verifica degli interventi: viene introdotta la possibilità di utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi universitari. Il Commissario straordinario è autorizzato a velocizzare le verifiche di avanzamento per raggiungere i target del PNRR.

    Campus del Politecnico di Milano

    • Interventi strutturali e tecnologici: previsti finanziamenti per il Campus di Bovisa per completare l’ammodernamento, con fondi destinati agli anni 2024 e 2025.

    Capo III – Disposizioni in materia di istruzione

    Promozione internazionale degli ITS Academy

    • Processi di internazionalizzazione: l’iniziativa "Piano Mattei" prevede un investimento per promuovere i percorsi ITS anche all’estero, ampliando così l’offerta formativa.

    Supporto al personale scolastico

    • Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: incrementato per supportare il personale coinvolto nelle attività legate al PNRR e alla transizione verso nuovi sistemi di gestione delle pratiche.

    Libri di testo per le famiglie meno abbienti

    • Incremento fondi: previsti finanziamenti per la fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie con minori possibilità economiche, riducendo le barriere all’accesso all’istruzione.

    Allegati: