• Formazione e Tirocini

    Fondoformazione, ente paritetico CONFSAL: le istruzioni INPS

    Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, viene disposto il riconoscimento e l’autorizzazione del Fondo paritetico interprofessionale “Fondoformazione”. 

     L’intervento amplia il perimetro dei soggetti che possono accedere agli strumenti di finanziamento della formazione continua, tramite un Fondo interprofessionale formalmente riconosciuto e autorizzato ad operare. Il decreto richiama l’Accordo interconfederale del 27 aprile 2023 tra Conflavoro PMI (organizzazione dei datori di lavoro) e CONF.S.A.L. (organizzazione dei lavoratori), che ha dato origine al Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle medesime sigle (e relative federazioni di settore). 

    il Fondo diventa un nuovo canale istituzionale per sostenere piani formativi con risorse dedicate, all’interno delle regole previste dalla normativa sui Fondi interprofessionali.

    Il quadro normativo

    Il presupposto normativo dell’intero impianto è l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che disciplina l’istituzione e il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. 

     Il decreto ministeriale ricostruisce inoltre il percorso amministrativo e documentale che conduce all’autorizzazione: la costituzione formale del Fondo risulta dall’atto costitutivo del 5 maggio 2023, con statuto e regolamento allegati; l’avvio dell’iter è legato all’istanza del 9 ottobre 2023, poi integrata con PEC del 6 novembre 2023, con cui il legale rappresentante ha richiesto al Ministero il riconoscimento della personalità giuridica e l’autorizzazione ad operare ). 

     Nel preambolo sono inoltre richiamati atti di contesto organizzativo del Ministero (riorganizzazione e attribuzione di compiti alle strutture competenti), a conferma dell’inquadramento procedurale della decisione. 

     In fase istruttoria, viene evidenziata la verifica di requisiti sostanziali: criteri di gestione e funzionamento, professionalità dei gestori, adozione di criteri improntati alla trasparenza, coerenza rispetto alle finalità dell’art. 118, nonché la verifica del requisito di maggiore rappresentatività sul piano nazionale dei soggetti firmatari dell’Accordo interconfederale, anche tramite accertamenti svolti con il coinvolgimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

    La legittimazione consente all’ente ad operare come soggetto istituzionale nell’ambito dei Fondi interprofessionali e chiarisce il suo status nei rapporti con aziende, parti sociali e amministrazioni. In secondo luogo, con l’art. 2 il Fondo è autorizzato – ai sensi dell’art. 118 – a finanziare, in tutto o in parte, specifiche tipologie di intervento: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, purché concordati tra le parti sociali. 

     La previsione include anche “eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse” ai piani formativi, purché concordate tra le parti, ampliando la possibilità di strutturare attività preparatorie funzionali alla realizzazione dei percorsi.

    Le istruzioni operative per l’adesione

    Con il messaggio 1147 del 31 marzo  l’INPS fornisce le istruzioni per l’adesione dei datori di lavoro al Fondo. introducendo il codice identificativo “FFOR”. 

    Per le imprese NON agricole tale codice deve essere indicato nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <FondoInterprof>.

     L’adesione o la revoca del Fondo avviene direttamente tramite denuncia contributiva e produce effetti dal periodo di paga in cui viene comunicata. 

    In caso di cambio Fondo, è obbligatorio indicare sia la revoca del precedente sia la nuova adesione, pena il mancato perfezionamento dell’operazione.

    Per il settore agricolo:  l’adesione avviene tramite la dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, utilizzando l’apposita funzione dedicata ai fondi interprofessionali. 

    L’adesione resta valida fino a revoca esplicita e non necessita di rinnovi periodici.

  • Formazione e Tirocini

    Formazione e lavoro: dati ministeriali condivisi per i giovani

    In arrivo nuovi strumenti di collaborazione tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e INPS per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Con il Protocollo d’intesa sulla formazione data-driven, firmata il 27 ottobre 2025,  le amministrazioni pubbliche mettono in rete i loro sistemi informativi per condividere dati in modo sicuro e coordinato. L’obiettivo è semplice: usare le informazioni in modo intelligente per migliorare le politiche di orientamento e di occupazione giovanile, in particolare per i cosiddetti Neet (giovani che non studiano e non lavorano).

    Attraverso questa interoperabilità, la pubblica amministrazione potrà individuare chi è fuori da percorsi formativi e lavorativi e proporre iniziative mirate, come corsi o programmi di reinserimento calibrati sulle reali esigenze del mercato. Anche scuole e università potranno usare i dati sugli sbocchi occupazionali per aggiornare i propri percorsi formativi, rendendoli più aderenti alle professioni richieste. Si tratta di una vera e propria integrazione digitale tra scuola, formazione, università e politiche del lavoro, prevista anche nel quadro delle riforme del PNRR.

    Interoperbilità di servizi e dati

    Per i giovani e le famiglie, questo accordo si traduce in servizi pubblici più mirati e accessibili. L’integrazione dei sistemi permetterà di creare strumenti pratici come il curriculum vitae precompilato e il Fascicolo sociale e lavorativo digitale, dove saranno raccolte informazioni utili su studi, esperienze e competenze. 

    Grazie a questi strumenti, chi cerca lavoro potrà accedere più facilmente a offerte e percorsi di formazione personalizzati, mentre le aziende potranno individuare candidati più in linea con le proprie esigenze.

    Il modello “data-driven” rafforza anche il ruolo dell’INPS, che già con il Portale Giovani offre oltre 50 servizi digitali integrati per gli under 35. L’obiettivo finale è costruire un sistema capace di trasformare i dati in valore sociale, rendendo più efficaci le politiche pubbliche e più concreto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In sintesi, una PA che usa la tecnologia per conoscere meglio i cittadini, prevenire l’esclusione e creare opportunità reali di crescita e occupazione per i giovani.

  • Formazione e Tirocini

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare agli  incentivi  per la   formazione   professionale   nel   settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.

    Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.

    Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

    •  titolari,  
    • soci, 
    • amministratori,  
    • dipendenti  
    • o  addetti  inquadrati  nel  contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni, 

    partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,  allo   sviluppo   della  competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

    Le imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie  disciplinate dal  presente decreto. 

    Da tali  iniziative sono  esclusi i  corsi di  formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.
    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali, oppure interaziendali, territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale  o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto. 

    Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto, possono  essere oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma 2.
    Ai fini del finanziamento, l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine  entro  il 30 giugno 2026. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31 del citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni. 

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    • a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in  Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che  esercitano  la  professione  esclusivamente con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo  risultanti dall'aggregazione delle imprese  di cui  al  precedente  punto  a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia.  

    Pertanto, è onere  delle  imprese  richiedenti  il contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di ammissione  al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come impresa singola  che  in qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione di  piu'  domande (domanda presentata come singola  impresa  e domanda  presentata  da impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata per prima in ordine di tempo.

    L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24  e  art.  5  comma  1  decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente

    Nel caso in cui il controllo chiuso con  esito  negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un  consorzio  o  ad  una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella  impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

    Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM  Logistica, Infrastrutture e Trasporti     S.p.a:

    • all'indirizzo PEC [email protected]
    • a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della  data  del  24  novembre 2025, 
    • sottoscritte  con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale dell'impresa, del  consorzio o  della  cooperativa  richiedente, 
    • specificando  nell'oggetto: «Domanda   di   ammissione   incentivo formazione professionale edizione 16».  

    Le  specifiche  modalità di presentazione e il modello  dell'istanza  sono  pubblicati  sul  sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nella  sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in  esame  le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.

    Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante

    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:

    • a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita').
    • b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita').
    • c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita').
    • d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').

    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.

    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:

    • a) ore di formazione:
      • trenta per ciascun partecipante – autista;
      • quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    • b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    • c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    • d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.

    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

    Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza

    Qualora si opti per la  formazione a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti requisiti:

    • a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    • b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    • c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    • d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    • e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.

    Al  momento  della  compilazione della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente ed   alle  informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

    • a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009, 
    • che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    • b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    • c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato
    • dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dal presente decreto;
    • d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      •   i. costi della docenza in aula;
      •   ii. costi dei tutor;
      •   iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
      •   iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
      •   v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
      •   vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;
      •   vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
      •    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
      •    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto debitamente giustificato;
    •     e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche' non  oltre  tre  giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei controlli da parte del soggetto gestore.

    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).

    Attenzione al fatto che le  modalità di  accesso alla  piattaforma  saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla prima  data  che si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali

    Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.

     La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva  sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.

    L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali

    Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 

    Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge. 

    In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.

    Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata

    Il documento del CNDCEC  comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso  assicurare un’adeguata formazione ai propri  dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico. 

    Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico. 

    Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.

    Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate,  pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Fondoprofessioni 2025: al via formazione individuale e per piccoli gruppi

    Dopo l’Avviso 07/25, destinato a finanziare interventi formativi monoaziendali  con budget di 1,6 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha approvato il 18 giugno 2025 , pubblicato pochi giorni fa l’Avviso 08/25, destinato al finanziamento di piani formativi su misura per studi professionali e aziende aderenti al fondo. 

    L’iniziativa, che mette a disposizione 600.000 euro ripartiti su due sportelli (da 300.000 euro ciascuno), promuove interventi altamente personalizzati rivolti a 1-3 dipendenti, attraverso modalità di formazione individuale o in piccoli gruppi, esclusivamente in presenza e con un taglio operativo concreto.

    Avviso 8 2025 Fondoprofessioni : destinatari e contributi

     

    L’Avviso si rivolge a studi professionali e aziende già aderenti a Fondoprofessioni (adesione verificabile tramite il “Cassetto previdenziale” INPS) e i beneficiari dei percorsi possono essere dipendenti a tempo indeterminato, determinato o apprendisti. 

    Gli enti proponenti devono incaricare un Ente attuatore accreditato, che seguirà tutte le fasi: dall’analisi dei fabbisogni fino alla rendicontazione. L’Ente attuatore può presentare progetti per un massimo di 20.000 euro per ciascuno sportello. 

    Dal punto di vista dei beneficiari, in particolare, è data priorità a due categorie di lavoratori: 

    • neoassunti (assunti da meno di 6 mesi) e 
    • over 55.

    Il contributo massimo ottenibile per ciascun piano formativo è di 4.000 euro, con un tetto di 100 euro all’ora per ciascun partecipante e una durata minima obbligatoria di 16 ore. 

    Non sono ammesse attività erogate esclusivamente in aula né in modalità a distanza: viene invece incoraggiata la formazione on the job e l’affiancamento operativo.

     Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di approvazione, con rendicontazione finale a costi reali e verifica ex post da parte di revisori legali accreditati

    Fondoprofessioni avviso 8 2025: piani formativi e scadenza domande

    I piani formativi vanno condivisi con le Parti sociali secondo le modalità previste dal Protocollo disponibile sul sito del Fondo. 

    1. Per lo Sportello 1, la richiesta di condivisione deve essere inviata entro il 2 ottobre 2025, mentre la domanda di finanziamento va caricata sulla piattaforma online entro le ore 17:00 del 17 ottobre 2025. 
    2.  per lo Sportello 2, la richiesta scade il  21 novembre   mentre la domanda di contributo  va effettuata entro  il  19 dicembre 2025.

    La documentazione da allegare è articolata e comprende:

    • Domanda firmata e timbrata dal legale rappresentante;
    • copie documenti di identità;
    • Bozza del piano e accordo di condivisione con le Parti sociali;
    • Visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
    • Schermata del Cassetto previdenziale INPS attestante l’adesione a Fondoprofessioni;
    • Eventuale documentazione che attesti lo status di neoassunto.

    Caratteristiche dei piani formativi per Fondoprofessioni

    Ogni piano formativo deve prevedere:

    • Una durata compresa tra 8 e 40 ore;
    • Un numero di partecipanti tra 4 e 20 allievi, inquadrati tra i lavoratori destinatari;
    • Un contributo massimo concedibile pari a 20.000 euro.

    Le attività possono essere svolte in due modalità:

    • Formazione in presenza, con un contributo pari a 23 euro per ora per partecipante;
    • Formazione a distanza sincrona (FAD), con un contributo pari a 22 euro per ora per partecipante.

    L'intervento formativo dovrà essere erogato da un ente attuatore iscritto all’apposito Albo di Fondoprofessioni, incaricato anche della gestione amministrativa e rendicontativa del piano.

    Obiettivi , valutazione e assistenza

    Uno dei tratti distintivi dell’Avviso 08/25 è il forte orientamento alla personalizzazione formativa. 

    Ogni progetto deve partire da un’analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e definire obiettivi di apprendimento misurabili, legati al ruolo del lavoratore e al contesto aziendale. La progettazione deve fare riferimento anche a standard nazionali ed europei come l’Atlante del Lavoro, DigComp, EntreComp, ESCO, LifeComp e OCSE-PIAAC.

    A fine percorso è prevista una valutazione individuale degli apprendimenti, mediante test strutturati, semi-strutturati o pratici. Solo in caso di esito positivo verrà rilasciata un’attestazione trasparente e spendibile, redatta secondo il modello-base di Fondoprofessioni. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è di 60 punti su 100, assegnati secondo criteri qualitativi che valorizzano il grado di personalizzazione, l’impatto sugli over 55 o sui neoassunti, e la chiarezza degli obiettivi formativi.

    Infine, i datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono a Ebipro potranno richiedere anche il rimborso del 100% della retribuzione per un massimo di 40 ore annue per dipendente in formazione

    Per supporto operativo o per accedere alla piattaforma di presentazione, Fondoprofessioni è contattabile via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 06/54210661.

  • Formazione e Tirocini

    Borse di studio Inarcassa: contributi per la formazione specialistica

    Inarcassa, l’ente previdenziale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno accademico 2023/2024, destinate a chi ha frequentato corsi universitari specialistici, post-lauream, dottorati di ricerca o master universitari.

     L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno dello sviluppo professionale e dell’aggiornamento continuo, previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Assistenza dell’ente, recentemente aggiornato.

    L’obiettivo  delle borse di studio è rimborsare, fino a un tetto massimo prefissato, le spese sostenute per la formazione superiore presso istituzioni accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese quelle all’estero. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per i giovani professionisti che desiderano rafforzare le proprie competenze con percorsi formativi di alto livello, compatibilmente con requisiti economici e previdenziali ben definiti. Ecco i dettagli 

    Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda

    Per accedere ai contributi o, i candidati devono essere Ingegneri o Architetti iscritti a Inarcassa oppure in possesso dei requisiti per l’iscrizione (con relativa procedura in corso). È inoltre richiesto che non abbiano superato il 35° anno di età nell’anno 2025, quindi nati dal 1990 in poi.

    Altri requisiti fondamentali sono:

    • aver frequentato nell’a.a. 2023/2024 uno dei corsi previsti dal bando (laurea specialistica, post-lauream, master o dottorato);
    • essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 non superiore a 36.600 euro;
    • non aver beneficiato, per lo stesso corso, di altri contributi o borse di studio da parte di enti pubblici o privati;
    • essere in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi verso Inarcassa alla data di scadenza del bando (eventuali irregolarità devono essere sanate entro tale termine).

    La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo [email protected] utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito dell’ente. 

    La documentazione da allegare comprende: attestazione o certificato di frequenza del corso (o titolo conseguito), ricevute delle spese sostenute, certificazione ISEE 2025 e copia del documento d’identità.

    Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025 fino al 31 luglio 2025, pena l’inammissibilità.

    SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO

    Importo e criteri di assegnazione della borsa inarcassa

    ll contributo economico previsto dalla borsa di studio può arrivare fino a 6.000 euro, a copertura delle spese sostenute e debitamente documentate per un solo corso tra quelli elencati nel bando. Il rimborso tiene conto della quota effettivamente pagata per la partecipazione al percorso formativo.

    L’assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto del valore ISEE: verrà data precedenza agli ISEE più bassi. 

    In caso di parità, sarà favorito il professionista più giovane e, a seguire, quello con maggiore anzianità di iscrizione a Inarcassa.

    Se rimarranno risorse inutilizzate in una delle categorie previste dal bando, Inarcassa potrà ridistribuirle in misura proporzionale tra gli altri aventi diritto, nel rispetto del budget complessivo deliberato per l’anno 2025.

    I beneficiari saranno pubblicati in un apposito elenco sul sito Inarcassa, identificati con un codice pratica e non con il nominativo.

     Va infine ricordato che la presentazione della domanda implica l’autorizzazione a eventuali verifiche documentali: in caso di dichiarazioni false o irregolarità, il beneficio verrà revocato e l’importo già erogato dovrà essere restituito.

  • Formazione e Tirocini

    Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese

     E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che  introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. 

    In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

    La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente  i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0. 

    Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica. 

    Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.

    Qui il testo completo del decreto  con gli allegati su competenze previste  al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.

    Di seguito una sintesi degli aspetti principali.

    Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente

    L'Allegato A  al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.

    Riforma istituti tecnici: inuovi programmi

    L'Allegato B dettaglia invece  il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in 

    • un'area di istruzione generale e 
    • un'area di indirizzo.

    L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.

     Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali. 

    Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

    Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline

    Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore  nei nuovi Istituti Tecnici

    Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici
    Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale
    Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore
    Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore
    Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore
    Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore
    Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore