• Formazione e Tirocini

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare agli  incentivi  per la   formazione   professionale   nel   settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.

    Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.

    Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

    •  titolari,  
    • soci, 
    • amministratori,  
    • dipendenti  
    • o  addetti  inquadrati  nel  contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni, 

    partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,  allo   sviluppo   della  competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

    Le imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie  disciplinate dal  presente decreto. 

    Da tali  iniziative sono  esclusi i  corsi di  formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.
    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali, oppure interaziendali, territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale  o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto. 

    Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto, possono  essere oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma 2.
    Ai fini del finanziamento, l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine  entro  il 30 giugno 2026. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31 del citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni. 

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    • a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in  Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che  esercitano  la  professione  esclusivamente con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo  risultanti dall'aggregazione delle imprese  di cui  al  precedente  punto  a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia.  

    Pertanto, è onere  delle  imprese  richiedenti  il contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di ammissione  al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come impresa singola  che  in qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione di  piu'  domande (domanda presentata come singola  impresa  e domanda  presentata  da impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata per prima in ordine di tempo.

    L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24  e  art.  5  comma  1  decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente

    Nel caso in cui il controllo chiuso con  esito  negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un  consorzio  o  ad  una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella  impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

    Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM  Logistica, Infrastrutture e Trasporti     S.p.a:

    • all'indirizzo PEC [email protected]
    • a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della  data  del  24  novembre 2025, 
    • sottoscritte  con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale dell'impresa, del  consorzio o  della  cooperativa  richiedente, 
    • specificando  nell'oggetto: «Domanda   di   ammissione   incentivo formazione professionale edizione 16».  

    Le  specifiche  modalità di presentazione e il modello  dell'istanza  sono  pubblicati  sul  sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nella  sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in  esame  le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.

    Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante

    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:

    • a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita').
    • b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita').
    • c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita').
    • d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').

    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.

    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:

    • a) ore di formazione:
      • trenta per ciascun partecipante – autista;
      • quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    • b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    • c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    • d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.

    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

    Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza

    Qualora si opti per la  formazione a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti requisiti:

    • a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    • b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    • c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    • d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    • e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.

    Al  momento  della  compilazione della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente ed   alle  informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

    • a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009, 
    • che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    • b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    • c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato
    • dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dal presente decreto;
    • d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      •   i. costi della docenza in aula;
      •   ii. costi dei tutor;
      •   iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
      •   iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
      •   v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
      •   vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;
      •   vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
      •    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
      •    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto debitamente giustificato;
    •     e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche' non  oltre  tre  giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei controlli da parte del soggetto gestore.

    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).

    Attenzione al fatto che le  modalità di  accesso alla  piattaforma  saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla prima  data  che si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Fondo nuove competenze FNC3: nuovo finanziamento

    Il ministero del lavoro ha pubblicato il 23 maggio 2025 un nuovo decreto di ulteriore finanziamento del Fondo nuove competenze 2025 ridenominato Fondo Competenze per l'innovazione (vedi  i dettagli al penultimo paragrafo), a seguito dell'elevato numero di domande pervenute,  per 318,8 milioni di euro.

    La  dotazione finanziaria è pertanto aumentata ad un miliardo e 49 milioni di euro.

    Per effetto delle nuove risorse finanziarie reperite dal Governo, sarà possibile valutare 13.046 domande, di cui 

    • n. 1.921 domande presentate dalle aziende organizzate in filiera, 
    • n. 857 domande presentate dai sistemi formativi e 
    • n. 10.268 domande presentate dai singoli datori di lavoro.

    Si ricorda che è  già disponibile online, alla voce FAQ della piattaforma dedicata FNC3  un primo elenco delle istanze e domande che, in base alla prima dotazione finanziaria dell’avviso, 

    • sono ammissibili alla prossima valutazione e che
    •  rientrano  nella capienza di risorse disponibili per tipologia di intervento (filiera, sistemi formativi e istanza singola) e per categoria di Regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate).

    Viene specificato che  la pubblicazione ha valore solo informativo e verrà aggiornata. Con i nuovi stanziamenti l'elenco verrà certamente aggiornato.

     Le aziende riceveranno comunicazioni ufficiali e potranno poi verificare lo stato di avanzamento delle proprie domande o istanze tramite la piattaforma informatica dedicata a Fnc3, disponibile nel Portale per le politiche attive del lavoro Apre in una nuova scheda.

    QUI  l’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione (file xlsx).

    Giova ricordare che il decreto relativo al Fondo Nuove Competenze, giunto alla sua terza edizione, che  finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi,   concordati tra datori di lavoro e parti sindacali,   era stato pubblicato il 26 novembre 2024 sul sito istituzionale del Ministero   del Lavoro, dopo una lunga attesa di vari mesi. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 10 aprile scorso.
    Rivediamo nei paragrafi seguenti tutti i dettagli sulla misura, con le specifiche operative per il 2024 (v. all'ultimo paragrafo)

    Scarica qui il testo del decreto

    Qui il testo integrale dell'avviso Fondo nuove competenze 3

    Qui il decreto direttoriale del 5.12.2024

    Fondo nuove competenze: cos’è, a cosa serve

    Il Fondo Nuove Competenze  FNC   era stato istituito dal Decreto Rilancio 34 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese in crisi per la pandemia Covid.

    E' stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica, anche alla luce delle nuove  esigenze di   sostenibilità e digitalizzazione richiesti dal mercato mondiale.

     grazie anche alle risorse del fondo europeo React EU per il PNRR

    Lo strumento è stato molto apprezzato dalle imprese in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamentI  a fondo perduto per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori , per i periodi dedicati   in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .

    Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .

    I corsi di formazione  previsti dagli accordi possono  essere erogati :

    • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca, enti formativi di categoria
    • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo. 

    Fondo nuove competenze 3 – edizione 2024 di cosa si tratta

    In risposta a due interpellanze parlamentari di aprile 2025  il Governo si era impegnato ad investire ancora nella formazione dei lavoratori e chiarito che con " il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, prevede la priorità del finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.

    Tra le novità della nuova edizione, spicca la possibilità di includere nei percorsi formativi finanziati anche il personale non ancora assunto,   con una percentuale di rimborso del 100% della retribuzione favorendo l’integrazione tra formazione e selezione,

    Vincenzo Caridi, capo dipartimento del Ministero del Lavoro, aveva  evidenziato come il Fondo intenda promuovere la rete tra imprese, la transizione digitale e green e l’inclusione generazionale, oltre a prevedere incentivi per la formazione dei lavoratori stagionali prima dell’avvio dell'attività. 

    Lo strumento è di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e ha finora coinvolto:

    • oltre 14.000 aziende e 
    • 700.000 lavoratori

    per più di 93 milioni di ore di formazione.

    Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: aree di intervento

    Analogamente alla seconda edizione, i beneficiari sono i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori.

    Si conferma che gli accordi devono essere concordati con le rappresentanze sindacali e devono includere i seguenti elementi,:

    • Progetti formativi per i lavoratori.
    • Numero di lavoratori coinvolti nei percorsi.
    • Quota dell’orario lavorativo da destinare allo sviluppo delle competenze.
    • Eventuale coinvolgimento di lavoratori disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, nei percorsi formativi.

     Le aree di intervento includono:

    • Sistemi tecnologici e digitali.
    • Intelligenza artificiale.
    • Sostenibilità e impatto ambientale.
    • Economia circolare.
    • Transizione ecologica.
    • Efficientamento energetico.
    • Welfare aziendale e benessere organizzativo.

    Il piano deve inoltre documentare le competenze già possedute dai lavoratori e prevedere interventi di formazione personalizzati in base ai fabbisogni specifici. La progettazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nel decreto ministeriale 115/2024, riferiti ai repertori di competenze di settore.

    Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: i finanziamenti

    La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 730 milioni di euro, suddivisa in tre categorie principali:

    1. Sistemi formativi (25% delle risorse): destinati a gruppi di imprese guidati da un big player, in linea con la direttiva UE 2023/2775.
    2. Filiere formative (25% delle risorse): rivolte a imprese di piccole e medie dimensioni (PMI), preferibilmente inserite in distretti territoriali, reti produttive o filiere con vocazione economica specifica.
    3. Singoli datori di lavoro (50% delle risorse): per interventi diretti da parte di singole imprese.

    Massimali di finanziamento

    Il contributo massimo varia in base alla tipologia di intervento:

    • Sistemi formativi: fino a 12 milioni di euro per ciascun gruppo, con un limite del 60% dei lavoratori dipendenti coinvolti del big player capofila.
    • Filiere formative: fino a 8 milioni di euro per progetto.
    • Datori di lavoro singoli: massimo 2 milioni di euro, con l’obbligo di presentare una sola domanda di contributo.

    Modalità di finanziamento

    Come nella seconda edizione, il Fondo copre:

    • il 60% della retribuzione oraria e
    •  il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per le ore dedicate alla formazione.

    ATTENZIONE   novità 2024

    Per i percorsi presentati da sistemi formativi o filiere formative, la quota retributiva finanziabile sale all’80%.

    Il 100% della retribuzione oraria è coperto per lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi, assunti con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale e prima dell’inizio della formazione.

    AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO 2025 

    Con decreto del 23 maggio 2025 il Ministero del lavoro integra  la dotazione finanziaria prevista dell’art. 1 dell’Avviso Fondo  Nuove Competenze “Competenze per l'Innovazione" come segue:

    • 1. pari a euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233,  impegnate con il Decreto Direttoriale n. 482 del 20.12.2024;
    • 2. pari a euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e  degli imprenditori al cambiamento”,

    Per effetto dello stanziamento , la dotazione  complessiva è rimodulata come segue:

    • euro 730.000.000,00 a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dall’Unione europea, Priorità 3 “Nuove competenze per le transizioni digitale e verde”,
    •  euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6  novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233,  per le Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto)
    •  euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse 1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”, ripartiti come segue:

    1. euro 160.000.000,00 alle Regioni più sviluppate 

    2. euro 10.000.000,00 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)

    3. euro 80.000.000,00  alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    Fondo nuove competenze 3 (2024): la procedura operativa

    Per la  presentazione dell’istanza, il datore di lavoro dovrà allegare:

    • Accordo collettivo: conforme a quanto previsto dal § 5 dell’Avviso.
    • Progetto formativo: redatto in base al § 7 dell’Avviso.
    • Delega (se necessaria): accompagnata da documento di identità sia del delegante che del delegato, in conformità all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000.
    • Autocertificazioni di rappresentatività: in caso di assenza di rappresentatività sindacale interna.

    PROCEDURA OPERATIVA

    Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024.

    Le informazioni richieste al punto 4.5 dell’Avviso devono essere caricate sulla piattaforma informatica.

    La fase istruttoria inizierà il 10 febbraio 2025, seguendo il criterio cronologico di presentazione.

    GESTIONE DEL CONTRIBUTO

    Richiesta di anticipazione:  È possibile richiedere fino al 40% dell’importo finanziabile, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa valida per 24 mesi.

    Saldo:  Può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di approvazione dell’istanza.

    ECCEZIONI E VARIAZIONI

    Il § 11 dell’Avviso disciplina le variazioni ammesse dopo la presentazione dell’istanza.

    Il § 14 prevede eccezioni per la formazione di disoccupati con successiva assunzione stagionale nei settori del turismo e dell’agricoltura (contratti di almeno 120 giorni, come da codici ATECO specificati nell’allegato_01).

    A questo link sono disponibili tutti i documenti operativi 

  • Formazione e Tirocini

    Formazione digitale gratuita per disoccupati: Corso EDO del Ministero del Lavoro

    È partita il 19 maggio 2025 l’iniziativa EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Si tratta di un corso online e gratuito di 16 ore, pensato per migliorare le competenze digitali di base dei cittadini in cerca di occupazione. 

    Al termine è previsto un test finale e il rilascio di un attestato riconosciuto da presentare ai Centri per l’Impiego per rafforzare il propriio cv e ottenere proposte di lavoro 

    La partecipazione non è aperta a tutti: l’invito viene inviato esclusivamente ai cittadini disoccupati o in transizione lavorativa che risultano registrati nei sistemi pubblici SIISL o SIU.

     Questi sistemi includono chi ha sottoscritto un Patto per il Lavoro o beneficia di misure come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    L'invito arriva tramite email o SMS personalizzati contenenti il link alla piattaforma e-learning.

    A chi è rivolto e cosa prevede il corso EDO

    Il corso EDO si rivolge a utenti già inseriti nei percorsi di politica attiva del lavoro, ovvero:

    • disoccupati presi in carico dai Centri per l’Impiego e profilati nel sistema SIISL.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE, in un ambiente digitale moderno, sicuro e fruibile anche da smartphone. È pensato per essere semplice e inclusivo, conforme agli standard di accessibilità WCAG 2.1

    Il contenuto del corso è composto da 56 moduli formativi, sviluppati in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, suddivisi in 4 aree principali:

    1. Alfabetizzazione su dati e informazioni (navigazione, valutazione, gestione contenuti);
    2. Comunicazione e collaborazione (interazione online, identità digitale, netiquette);
    3. Creazione di contenuti digitali (sviluppo, copyright, programmazione);
    4. Sicurezza informatica (protezione dati e dispositivi).

    I moduli sono interattivi, ricchi di esercitazioni pratiche e pensati per essere completati in autonomia

    Vedi qui la brochure ministeriale per ulteriori dettagli

    Come partecipare e ottenere l’attestato

    Una volta ricevuto l’invito tramite email o SMS, il cittadino potrà visitare la landing page del progetto e accedere alla piattaforma con il proprio link personalizzato.

     Da quel momento, avrà 15 giorni di tempo per completare le 16 ore di formazione e superare il quiz finale a 20 domande.

    Al termine del corso, sarà possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego della propria Regione per il rilascio dell’attestato di partecipazione

    In caso di dubbi o problemi tecnici, sè disponibile un servizio di assistenza online tramite URP, con una sezione di FAQ aggiornata e la possibilità di richiedere supporto diretto.

  • Formazione e Tirocini

    Borse di studio Inarcassa: contributi per la formazione specialistica

    Inarcassa, l’ente previdenziale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno accademico 2023/2024, destinate a chi ha frequentato corsi universitari specialistici, post-lauream, dottorati di ricerca o master universitari.

     L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno dello sviluppo professionale e dell’aggiornamento continuo, previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Assistenza dell’ente, recentemente aggiornato.

    L’obiettivo  delle borse di studio è rimborsare, fino a un tetto massimo prefissato, le spese sostenute per la formazione superiore presso istituzioni accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese quelle all’estero. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per i giovani professionisti che desiderano rafforzare le proprie competenze con percorsi formativi di alto livello, compatibilmente con requisiti economici e previdenziali ben definiti. Ecco i dettagli 

    Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda

    Per accedere ai contributi o, i candidati devono essere Ingegneri o Architetti iscritti a Inarcassa oppure in possesso dei requisiti per l’iscrizione (con relativa procedura in corso). È inoltre richiesto che non abbiano superato il 35° anno di età nell’anno 2025, quindi nati dal 1990 in poi.

    Altri requisiti fondamentali sono:

    • aver frequentato nell’a.a. 2023/2024 uno dei corsi previsti dal bando (laurea specialistica, post-lauream, master o dottorato);
    • essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 non superiore a 36.600 euro;
    • non aver beneficiato, per lo stesso corso, di altri contributi o borse di studio da parte di enti pubblici o privati;
    • essere in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi verso Inarcassa alla data di scadenza del bando (eventuali irregolarità devono essere sanate entro tale termine).

    La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo [email protected] utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito dell’ente. 

    La documentazione da allegare comprende: attestazione o certificato di frequenza del corso (o titolo conseguito), ricevute delle spese sostenute, certificazione ISEE 2025 e copia del documento d’identità.

    Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025 fino al 31 luglio 2025, pena l’inammissibilità.

    SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO

    Importo e criteri di assegnazione della borsa inarcassa

    ll contributo economico previsto dalla borsa di studio può arrivare fino a 6.000 euro, a copertura delle spese sostenute e debitamente documentate per un solo corso tra quelli elencati nel bando. Il rimborso tiene conto della quota effettivamente pagata per la partecipazione al percorso formativo.

    L’assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto del valore ISEE: verrà data precedenza agli ISEE più bassi. 

    In caso di parità, sarà favorito il professionista più giovane e, a seguire, quello con maggiore anzianità di iscrizione a Inarcassa.

    Se rimarranno risorse inutilizzate in una delle categorie previste dal bando, Inarcassa potrà ridistribuirle in misura proporzionale tra gli altri aventi diritto, nel rispetto del budget complessivo deliberato per l’anno 2025.

    I beneficiari saranno pubblicati in un apposito elenco sul sito Inarcassa, identificati con un codice pratica e non con il nominativo.

     Va infine ricordato che la presentazione della domanda implica l’autorizzazione a eventuali verifiche documentali: in caso di dichiarazioni false o irregolarità, il beneficio verrà revocato e l’importo già erogato dovrà essere restituito.

  • Formazione e Tirocini

    Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese

     E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che  introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. 

    In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

    La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente  i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0. 

    Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica. 

    Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.

    Qui il testo completo del decreto  con gli allegati su competenze previste  al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.

    Di seguito una sintesi degli aspetti principali.

    Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente

    L'Allegato A  al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.

    Riforma istituti tecnici: inuovi programmi

    L'Allegato B dettaglia invece  il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in 

    • un'area di istruzione generale e 
    • un'area di indirizzo.

    L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.

     Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali. 

    Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

    Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline

    Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore  nei nuovi Istituti Tecnici

    Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici
    Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale
    Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore
    Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore
    Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore
    Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore
    Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore

  • Formazione e Tirocini

    Licei quadriennali tecnologici e integrazione con ITS: legge in GU

    La Legge 8 agosto 2024, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del 22 agosto 2024,  introduce diverse novità riguardanti l'istituzione di una  filiera formativa tecnologico-professionale. La legge entra in vigore il 6 settembre 2024.

    Viene prevista una integrazione tra

    •   percorsi di istruzione secondaria sperimentale quadriennale, 
    •  ITS Academy, 
    • percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), e
    •  quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

    Le Regioni possono aderire a questa filiera, programmando i percorsi in accordo con il quadro nazionale e le risorse disponibili.

    Viene prevista l'istituzione di "campus" che integrano vari percorsi formativi in funzione delle esigenze territoriali.  I campus possono essere collegati ai poli tecnico-professionali esistenti, se presenti nel territorio, che  rappresentano già una forma di integrazione tra diverse istituzioni formative e il mondo del lavoro; i campus potranno  espandere ulteriormente queste collaborazioni.

     In particolare  la legge prevede dunque 

    • l'istituzione di Percorsi Sperimentali quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado ,che garantiranno agli studenti l'acquisizione delle competenze richieste sia dal sistema educativo che dal mercato del lavoro.
    • modalità di accesso  agli ITS Academy:  Studenti con diploma professionale possono accedere agli ITS Academy previa validazione dei percorsi formativi attraverso un sistema di valutazione basato sui risultati delle prove INVALSI.
    • Promozione di  campus,  pensati come reti che integrano l'offerta formativa di diversi istituti, come gli ITS Academy, istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione professionale, università, e altri soggetti pubblici e privati già esistenti.  I campus sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori in cui si trovano.

    Per il coordinamento  dei nuovi percorsi sono istituiti :

    1.  una struttura tecnica presso il Ministero dell'Istruzione per promuovere la filiera formativa e favorire l'adesione al sistema nazionale di valutazione e
    2.  un comitato di monitoraggio per valutare e proporre aggiornamenti ai percorsi formativi in base alle esigenze del sistema produttivo e delle specificità territoriali.

    Decreti Attuativi Necessari

    • Decreto del Ministro dell'Istruzione:

    Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, è previsto un decreto che definirà i criteri per la stipula degli accordi tra le regioni e gli enti formativi e le modalità di adesione alle reti della filiera formativa.

    • Decreto per il Comitato di Monitoraggio:

    Entro 90 giorni, sarà emanato un decreto per istituire il Comitato di monitoraggio nazionale presso la Struttura tecnica del Ministero dell'Istruzione.

    • Decreto per il Fondo di Promozione dei Campus:

    Sarà necessario un decreto per stabilire i criteri di valutazione delle proposte progettuali dei campus, necessario per l'accesso ai fondi stanziati.

  • Formazione e Tirocini

    Transizione 5.0: le spese per la formazione

    Il decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  per l'attuazione del piano Transizione 5.0  previsto dal DL 19 2024  (PNRR)   include specifiche istruzioni riguardo  anche gli investimenti nella formazione   per  incentivare le imprese a investire nella formazione del personale come parte integrante dei progetti di innovazione, favorendo così la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

     Si ricorda che il piano transizione 5.0  prevede un  credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. a  condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.  

    Si fa riferimento  per la valutazione delle riduzioni al  modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

    Da segnalare che il 16 agosto il Ministero delle imprese  ha pubblicato in materia  un ampia circolare di chiarimenti  operativi (192 pagine)

    Vediamo le  condizioni previste per le spese di formazione  nei paragrafi seguenti.

    Piano transizione 5.0 : Spese di formazione agevolabili

    Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM , con un limite massimo di 300.000 euro . 

    Sono ammissibili nello specifico:

    1. Spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione.
    2. Spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione.
    3. Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
    4. Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.

    Transizione 5.0 bonus formazione: durata moduli e materie

    Durata e struttura dei moduli formativi

    I percorsi formativi dovranno  avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere  almeno un modulo della durata minima di 4 ore

    Contenuti

    I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.

    Nella tabella che segue le materie previste:

    Categoria Materie
    Transizione Digitale
    • A1 – Automazione Industriale e Robotica
    • A2 – Intelligenza Artificiale e Machine Learning
    • A3 – Big Data e Analisi dei Dati
    • A4 – Internet of Things (IoT)
    • A5 – Cybersecurity e Sicurezza Informatica
    • A6 – Blockchain e Tecnologie per la Fiducia
    • A7 – Cloud Computing e Servizi Distribuiti
    • A8 – Realtà Aumentata e Virtuale
    • A9 – Tecnologie per la Comunicazione 5G
    • A10 – Sviluppo Software e Applicazioni
    • A11 – Digitalizzazione dei Processi Aziendali
    • A12 – User Experience e Design Thinking
    • A13 – E-commerce e Digital Marketing
    • A14 – Innovazione dei Modelli di Business Digitali
    Transizione Ecologica
    • B1 – Efficienza Energetica e Risparmio Energetico
    • B2 – Fonti di Energia Rinnovabile (Eolico, Solare, Idroelettrico)
    • B3 – Gestione e Riciclo dei Rifiuti
    • B4 – Sostenibilità Ambientale e Riduzione dell'Impatto Ecologico
    • B5 – Economia Circolare e Modelli di Produzione Sostenibili
    • B6 – Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici
    • B7 – Progettazione Ecocompatibile e Bioedilizia
    • B8 – Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni di CO2
    • B9 – Gestione delle Risorse Idriche
    • B10 – Agricoltura Sostenibile e Tecniche di Coltivazione Ecocompatibili
    • B11 – Innovazioni nella Chimica Verde
    • B12 – Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale
    • B13 – Pianificazione e Gestione Urbanistica Sostenibile
    • B14 – Educazione Ambientale e Sensibilizzazione

    Erogazione:

    I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati.

    Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l'acquisizione delle competenze previste.  

    Qualifiche dei Soggetti Erogatori e docenti

    I docenti devono  far parte di 

    • Soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza.
    • Università e enti pubblici di ricerca.
    • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
    • Soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37.
    • Centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

    I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.

    Devono essere in grado di fornire formazione pratica e teorica sulle tecnologie innovative applicabili ai processi produttivi dell'impresa.

    Transizione 5.0 e formazione: conteggio e documentazione delle spese

    Il decreto 6 agosto 2024  specifica   che per il conteggio delle Spese vanno considerati :

    • Costi dei formatori: Spese relative ai docenti che erogano la formazione, incluse le spese di viaggio e alloggio se necessario.
    • Costi di esercizio: Spese direttamente connesse al progetto di formazione, come materiali didattici, forniture, e attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
    • Ammortamento di strumenti e attrezzature: Calcolato sulla quota di utilizzo esclusivo per il progetto di formazione.
    • Spese di consulenza: Costi dei servizi di consulenza connessi alla pianificazione, gestione e valutazione della formazione.
    • Costi del personale partecipante: Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, includendo salari e stipendi calcolati sulla base delle ore di partecipazione alla formazione(decreto_24_luglio_2024_…).

    Documentazione delle Spese:

    Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.

    Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.