-
Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre
Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.
Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.
Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT
I soggetti destinatari della misura incentivante e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:
- titolari,
- soci,
- amministratori,
- dipendenti
- o addetti inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni,
partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto.
Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto.
Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.
Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2.
Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine entro il 30 giugno 2026.Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre
Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
- a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia.
Pertanto, è onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualita' di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu' domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima in ordine di tempo.
L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24 e art. 5 comma 1 decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente
Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a:
- all'indirizzo PEC [email protected]
- a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della data del 24 novembre 2025,
- sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente,
- specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 16».
Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell'istanza sono pubblicati sul sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in esame le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.
Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante
Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e' fissato secondo le seguenti soglie:
- a) Euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 unita').
- b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unita').
- c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 unita').
- d) Euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unita').
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei seguenti massimali:
- a) ore di formazione:
- trenta per ciascun partecipante – autista;
- quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
- b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
- c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
- d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attivita' didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza
Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:
- a) l'attivita' formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresi', la condivisione dei documenti;
- b) l'intero corso deve essere video registrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- c) i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita', e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
- d) le registrazioni dell'attivita' formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- e) al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
Al momento della compilazione della domanda devono essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:
- a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
- che non potra' in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
- b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);
- c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato
- dall'impresa attesti che il corso formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma di cui alla precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal presente decreto;
- d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
- i. costi della docenza in aula;
- ii. costi dei tutor;
- iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
- iv. spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti alla formazione;
- v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
- vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
- viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
- ix. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
- e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i destinatario/i della lezione. Queste ultime indicazioni potranno essere fornite successivamente alla presentazione della domanda, purche' non oltre tre giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione dei controlli da parte del soggetto gestore.
Il calendario di cui alla lettera e) del precedente comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma informatica pubblicata in apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).
Attenzione al fatto che le modalità di accesso alla piattaforma saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o piu' dei predetti elementi del calendario del corso dovra' essere comunicata on-line – accedendo a detta applicazione informatica – almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.
Allegati: -
Fondo nuove competenze FNC3: nuovo finanziamento
Il ministero del lavoro ha pubblicato il 23 maggio 2025 un nuovo decreto di ulteriore finanziamento del Fondo nuove competenze 2025 ridenominato Fondo Competenze per l'innovazione (vedi i dettagli al penultimo paragrafo), a seguito dell'elevato numero di domande pervenute, per 318,8 milioni di euro.
La dotazione finanziaria è pertanto aumentata ad un miliardo e 49 milioni di euro.
Per effetto delle nuove risorse finanziarie reperite dal Governo, sarà possibile valutare 13.046 domande, di cui
- n. 1.921 domande presentate dalle aziende organizzate in filiera,
- n. 857 domande presentate dai sistemi formativi e
- n. 10.268 domande presentate dai singoli datori di lavoro.
Si ricorda che è già disponibile online, alla voce FAQ della piattaforma dedicata FNC3 un primo elenco delle istanze e domande che, in base alla prima dotazione finanziaria dell’avviso,
- sono ammissibili alla prossima valutazione e che
- rientrano nella capienza di risorse disponibili per tipologia di intervento (filiera, sistemi formativi e istanza singola) e per categoria di Regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate).
Viene specificato che la pubblicazione ha valore solo informativo e verrà aggiornata. Con i nuovi stanziamenti l'elenco verrà certamente aggiornato.
Le aziende riceveranno comunicazioni ufficiali e potranno poi verificare lo stato di avanzamento delle proprie domande o istanze tramite la piattaforma informatica dedicata a Fnc3, disponibile nel Portale per le politiche attive del lavoro Apre in una nuova scheda.
QUI l’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione (file xlsx).
Giova ricordare che il decreto relativo al Fondo Nuove Competenze, giunto alla sua terza edizione, che finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, concordati tra datori di lavoro e parti sindacali, era stato pubblicato il 26 novembre 2024 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, dopo una lunga attesa di vari mesi. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 10 aprile scorso.
Rivediamo nei paragrafi seguenti tutti i dettagli sulla misura, con le specifiche operative per il 2024 (v. all'ultimo paragrafo)Scarica qui il testo del decreto
Qui il testo integrale dell'avviso Fondo nuove competenze 3
Qui il decreto direttoriale del 5.12.2024
Fondo nuove competenze: cos’è, a cosa serve
Il Fondo Nuove Competenze FNC era stato istituito dal Decreto Rilancio 34 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese in crisi per la pandemia Covid.
E' stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica, anche alla luce delle nuove esigenze di sostenibilità e digitalizzazione richiesti dal mercato mondiale.
grazie anche alle risorse del fondo europeo React EU per il PNRR
Lo strumento è stato molto apprezzato dalle imprese in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamentI a fondo perduto per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori , per i periodi dedicati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
- sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca, enti formativi di categoria
- che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo.
Fondo nuove competenze 3 – edizione 2024 di cosa si tratta
In risposta a due interpellanze parlamentari di aprile 2025 il Governo si era impegnato ad investire ancora nella formazione dei lavoratori e chiarito che con " il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, prevede la priorità del finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.
Tra le novità della nuova edizione, spicca la possibilità di includere nei percorsi formativi finanziati anche il personale non ancora assunto, con una percentuale di rimborso del 100% della retribuzione favorendo l’integrazione tra formazione e selezione,
Vincenzo Caridi, capo dipartimento del Ministero del Lavoro, aveva evidenziato come il Fondo intenda promuovere la rete tra imprese, la transizione digitale e green e l’inclusione generazionale, oltre a prevedere incentivi per la formazione dei lavoratori stagionali prima dell’avvio dell'attività.
Lo strumento è di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e ha finora coinvolto:
- oltre 14.000 aziende e
- 700.000 lavoratori
per più di 93 milioni di ore di formazione.
Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: aree di intervento
Analogamente alla seconda edizione, i beneficiari sono i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori.
Si conferma che gli accordi devono essere concordati con le rappresentanze sindacali e devono includere i seguenti elementi,:
- Progetti formativi per i lavoratori.
- Numero di lavoratori coinvolti nei percorsi.
- Quota dell’orario lavorativo da destinare allo sviluppo delle competenze.
- Eventuale coinvolgimento di lavoratori disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, nei percorsi formativi.
Le aree di intervento includono:
- Sistemi tecnologici e digitali.
- Intelligenza artificiale.
- Sostenibilità e impatto ambientale.
- Economia circolare.
- Transizione ecologica.
- Efficientamento energetico.
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Il piano deve inoltre documentare le competenze già possedute dai lavoratori e prevedere interventi di formazione personalizzati in base ai fabbisogni specifici. La progettazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nel decreto ministeriale 115/2024, riferiti ai repertori di competenze di settore.
Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: i finanziamenti
La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 730 milioni di euro, suddivisa in tre categorie principali:
- Sistemi formativi (25% delle risorse): destinati a gruppi di imprese guidati da un big player, in linea con la direttiva UE 2023/2775.
- Filiere formative (25% delle risorse): rivolte a imprese di piccole e medie dimensioni (PMI), preferibilmente inserite in distretti territoriali, reti produttive o filiere con vocazione economica specifica.
- Singoli datori di lavoro (50% delle risorse): per interventi diretti da parte di singole imprese.
Massimali di finanziamento
Il contributo massimo varia in base alla tipologia di intervento:
- Sistemi formativi: fino a 12 milioni di euro per ciascun gruppo, con un limite del 60% dei lavoratori dipendenti coinvolti del big player capofila.
- Filiere formative: fino a 8 milioni di euro per progetto.
- Datori di lavoro singoli: massimo 2 milioni di euro, con l’obbligo di presentare una sola domanda di contributo.
Modalità di finanziamento
Come nella seconda edizione, il Fondo copre:
- il 60% della retribuzione oraria e
- il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per le ore dedicate alla formazione.
ATTENZIONE novità 2024
Per i percorsi presentati da sistemi formativi o filiere formative, la quota retributiva finanziabile sale all’80%.
Il 100% della retribuzione oraria è coperto per lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi, assunti con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale e prima dell’inizio della formazione.
AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO 2025
Con decreto del 23 maggio 2025 il Ministero del lavoro integra la dotazione finanziaria prevista dell’art. 1 dell’Avviso Fondo Nuove Competenze “Competenze per l'Innovazione" come segue:
- 1. pari a euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, impegnate con il Decreto Direttoriale n. 482 del 20.12.2024;
- 2. pari a euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”,
Per effetto dello stanziamento , la dotazione complessiva è rimodulata come segue:
- euro 730.000.000,00 a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dall’Unione europea, Priorità 3 “Nuove competenze per le transizioni digitale e verde”,
- euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, per le Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto)
- euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse 1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”, ripartiti come segue:
1. euro 160.000.000,00 alle Regioni più sviluppate
2. euro 10.000.000,00 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
3. euro 80.000.000,00 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Fondo nuove competenze 3 (2024): la procedura operativa
Per la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro dovrà allegare:
- Accordo collettivo: conforme a quanto previsto dal § 5 dell’Avviso.
- Progetto formativo: redatto in base al § 7 dell’Avviso.
- Delega (se necessaria): accompagnata da documento di identità sia del delegante che del delegato, in conformità all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000.
- Autocertificazioni di rappresentatività: in caso di assenza di rappresentatività sindacale interna.
PROCEDURA OPERATIVA
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024.
Le informazioni richieste al punto 4.5 dell’Avviso devono essere caricate sulla piattaforma informatica.
La fase istruttoria inizierà il 10 febbraio 2025, seguendo il criterio cronologico di presentazione.
GESTIONE DEL CONTRIBUTO
Richiesta di anticipazione: È possibile richiedere fino al 40% dell’importo finanziabile, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa valida per 24 mesi.
Saldo: Può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di approvazione dell’istanza.
ECCEZIONI E VARIAZIONI
Il § 11 dell’Avviso disciplina le variazioni ammesse dopo la presentazione dell’istanza.
Il § 14 prevede eccezioni per la formazione di disoccupati con successiva assunzione stagionale nei settori del turismo e dell’agricoltura (contratti di almeno 120 giorni, come da codici ATECO specificati nell’allegato_01).
-
Formazione digitale gratuita per disoccupati: Corso EDO del Ministero del Lavoro
È partita il 19 maggio 2025 l’iniziativa EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Si tratta di un corso online e gratuito di 16 ore, pensato per migliorare le competenze digitali di base dei cittadini in cerca di occupazione.
Al termine è previsto un test finale e il rilascio di un attestato riconosciuto da presentare ai Centri per l’Impiego per rafforzare il propriio cv e ottenere proposte di lavoro
La partecipazione non è aperta a tutti: l’invito viene inviato esclusivamente ai cittadini disoccupati o in transizione lavorativa che risultano registrati nei sistemi pubblici SIISL o SIU.
Questi sistemi includono chi ha sottoscritto un Patto per il Lavoro o beneficia di misure come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
L'invito arriva tramite email o SMS personalizzati contenenti il link alla piattaforma e-learning.
A chi è rivolto e cosa prevede il corso EDO
Il corso EDO si rivolge a utenti già inseriti nei percorsi di politica attiva del lavoro, ovvero:
- disoccupati presi in carico dai Centri per l’Impiego e profilati nel sistema SIISL.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE, in un ambiente digitale moderno, sicuro e fruibile anche da smartphone. È pensato per essere semplice e inclusivo, conforme agli standard di accessibilità WCAG 2.1
Il contenuto del corso è composto da 56 moduli formativi, sviluppati in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, suddivisi in 4 aree principali:
- Alfabetizzazione su dati e informazioni (navigazione, valutazione, gestione contenuti);
- Comunicazione e collaborazione (interazione online, identità digitale, netiquette);
- Creazione di contenuti digitali (sviluppo, copyright, programmazione);
- Sicurezza informatica (protezione dati e dispositivi).
I moduli sono interattivi, ricchi di esercitazioni pratiche e pensati per essere completati in autonomia
Vedi qui la brochure ministeriale per ulteriori dettagli
Come partecipare e ottenere l’attestato
Una volta ricevuto l’invito tramite email o SMS, il cittadino potrà visitare la landing page del progetto e accedere alla piattaforma con il proprio link personalizzato.
Da quel momento, avrà 15 giorni di tempo per completare le 16 ore di formazione e superare il quiz finale a 20 domande.
Al termine del corso, sarà possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego della propria Regione per il rilascio dell’attestato di partecipazione
In caso di dubbi o problemi tecnici, sè disponibile un servizio di assistenza online tramite URP, con una sezione di FAQ aggiornata e la possibilità di richiedere supporto diretto.
-
Borse di studio Inarcassa: contributi per la formazione specialistica
Inarcassa, l’ente previdenziale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno accademico 2023/2024, destinate a chi ha frequentato corsi universitari specialistici, post-lauream, dottorati di ricerca o master universitari.
L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno dello sviluppo professionale e dell’aggiornamento continuo, previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Assistenza dell’ente, recentemente aggiornato.
L’obiettivo delle borse di studio è rimborsare, fino a un tetto massimo prefissato, le spese sostenute per la formazione superiore presso istituzioni accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese quelle all’estero. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per i giovani professionisti che desiderano rafforzare le proprie competenze con percorsi formativi di alto livello, compatibilmente con requisiti economici e previdenziali ben definiti. Ecco i dettagli
Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda
Per accedere ai contributi o, i candidati devono essere Ingegneri o Architetti iscritti a Inarcassa oppure in possesso dei requisiti per l’iscrizione (con relativa procedura in corso). È inoltre richiesto che non abbiano superato il 35° anno di età nell’anno 2025, quindi nati dal 1990 in poi.
Altri requisiti fondamentali sono:
- aver frequentato nell’a.a. 2023/2024 uno dei corsi previsti dal bando (laurea specialistica, post-lauream, master o dottorato);
- essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 non superiore a 36.600 euro;
- non aver beneficiato, per lo stesso corso, di altri contributi o borse di studio da parte di enti pubblici o privati;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi verso Inarcassa alla data di scadenza del bando (eventuali irregolarità devono essere sanate entro tale termine).
La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo [email protected] utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito dell’ente.
La documentazione da allegare comprende: attestazione o certificato di frequenza del corso (o titolo conseguito), ricevute delle spese sostenute, certificazione ISEE 2025 e copia del documento d’identità.
Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025 fino al 31 luglio 2025, pena l’inammissibilità.
SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO
Importo e criteri di assegnazione della borsa inarcassa
ll contributo economico previsto dalla borsa di studio può arrivare fino a 6.000 euro, a copertura delle spese sostenute e debitamente documentate per un solo corso tra quelli elencati nel bando. Il rimborso tiene conto della quota effettivamente pagata per la partecipazione al percorso formativo.
L’assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto del valore ISEE: verrà data precedenza agli ISEE più bassi.
In caso di parità, sarà favorito il professionista più giovane e, a seguire, quello con maggiore anzianità di iscrizione a Inarcassa.
Se rimarranno risorse inutilizzate in una delle categorie previste dal bando, Inarcassa potrà ridistribuirle in misura proporzionale tra gli altri aventi diritto, nel rispetto del budget complessivo deliberato per l’anno 2025.
I beneficiari saranno pubblicati in un apposito elenco sul sito Inarcassa, identificati con un codice pratica e non con il nominativo.
Va infine ricordato che la presentazione della domanda implica l’autorizzazione a eventuali verifiche documentali: in caso di dichiarazioni false o irregolarità, il beneficio verrà revocato e l’importo già erogato dovrà essere restituito.
-
Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.
La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0.
Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica.
Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.
Qui il testo completo del decreto con gli allegati su competenze previste al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.
Di seguito una sintesi degli aspetti principali.
Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente
L'Allegato A al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.
Riforma istituti tecnici: inuovi programmi
L'Allegato B dettaglia invece il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in
- un'area di istruzione generale e
- un'area di indirizzo.
L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.
Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali.
Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline
Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore nei nuovi Istituti Tecnici
Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore -
Licei quadriennali tecnologici e integrazione con ITS: legge in GU
La Legge 8 agosto 2024, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2024, introduce diverse novità riguardanti l'istituzione di una filiera formativa tecnologico-professionale. La legge entra in vigore il 6 settembre 2024.
Viene prevista una integrazione tra
- percorsi di istruzione secondaria sperimentale quadriennale,
- ITS Academy,
- percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), e
- quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
Le Regioni possono aderire a questa filiera, programmando i percorsi in accordo con il quadro nazionale e le risorse disponibili.
Viene prevista l'istituzione di "campus" che integrano vari percorsi formativi in funzione delle esigenze territoriali. I campus possono essere collegati ai poli tecnico-professionali esistenti, se presenti nel territorio, che rappresentano già una forma di integrazione tra diverse istituzioni formative e il mondo del lavoro; i campus potranno espandere ulteriormente queste collaborazioni.
In particolare la legge prevede dunque
- l'istituzione di Percorsi Sperimentali quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado ,che garantiranno agli studenti l'acquisizione delle competenze richieste sia dal sistema educativo che dal mercato del lavoro.
- modalità di accesso agli ITS Academy: Studenti con diploma professionale possono accedere agli ITS Academy previa validazione dei percorsi formativi attraverso un sistema di valutazione basato sui risultati delle prove INVALSI.
- Promozione di campus, pensati come reti che integrano l'offerta formativa di diversi istituti, come gli ITS Academy, istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione professionale, università, e altri soggetti pubblici e privati già esistenti. I campus sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori in cui si trovano.
Per il coordinamento dei nuovi percorsi sono istituiti :
- una struttura tecnica presso il Ministero dell'Istruzione per promuovere la filiera formativa e favorire l'adesione al sistema nazionale di valutazione e
- un comitato di monitoraggio per valutare e proporre aggiornamenti ai percorsi formativi in base alle esigenze del sistema produttivo e delle specificità territoriali.
Decreti Attuativi Necessari
- Decreto del Ministro dell'Istruzione:
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, è previsto un decreto che definirà i criteri per la stipula degli accordi tra le regioni e gli enti formativi e le modalità di adesione alle reti della filiera formativa.
- Decreto per il Comitato di Monitoraggio:
Entro 90 giorni, sarà emanato un decreto per istituire il Comitato di monitoraggio nazionale presso la Struttura tecnica del Ministero dell'Istruzione.
- Decreto per il Fondo di Promozione dei Campus:
Sarà necessario un decreto per stabilire i criteri di valutazione delle proposte progettuali dei campus, necessario per l'accesso ai fondi stanziati.
-
Transizione 5.0: le spese per la formazione
Il decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'attuazione del piano Transizione 5.0 previsto dal DL 19 2024 (PNRR) include specifiche istruzioni riguardo anche gli investimenti nella formazione per incentivare le imprese a investire nella formazione del personale come parte integrante dei progetti di innovazione, favorendo così la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si ricorda che il piano transizione 5.0 prevede un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.
Si fa riferimento per la valutazione delle riduzioni al modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).
Da segnalare che il 16 agosto il Ministero delle imprese ha pubblicato in materia un ampia circolare di chiarimenti operativi (192 pagine)
Vediamo le condizioni previste per le spese di formazione nei paragrafi seguenti.
Piano transizione 5.0 : Spese di formazione agevolabili
Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM , con un limite massimo di 300.000 euro .
Sono ammissibili nello specifico:
- Spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione.
- Spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione.
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
- Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.
Transizione 5.0 bonus formazione: durata moduli e materie
Durata e struttura dei moduli formativi
I percorsi formativi dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere almeno un modulo della durata minima di 4 ore
Contenuti
I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.
Nella tabella che segue le materie previste:
Categoria Materie Transizione Digitale - A1 – Automazione Industriale e Robotica
- A2 – Intelligenza Artificiale e Machine Learning
- A3 – Big Data e Analisi dei Dati
- A4 – Internet of Things (IoT)
- A5 – Cybersecurity e Sicurezza Informatica
- A6 – Blockchain e Tecnologie per la Fiducia
- A7 – Cloud Computing e Servizi Distribuiti
- A8 – Realtà Aumentata e Virtuale
- A9 – Tecnologie per la Comunicazione 5G
- A10 – Sviluppo Software e Applicazioni
- A11 – Digitalizzazione dei Processi Aziendali
- A12 – User Experience e Design Thinking
- A13 – E-commerce e Digital Marketing
- A14 – Innovazione dei Modelli di Business Digitali
Transizione Ecologica - B1 – Efficienza Energetica e Risparmio Energetico
- B2 – Fonti di Energia Rinnovabile (Eolico, Solare, Idroelettrico)
- B3 – Gestione e Riciclo dei Rifiuti
- B4 – Sostenibilità Ambientale e Riduzione dell'Impatto Ecologico
- B5 – Economia Circolare e Modelli di Produzione Sostenibili
- B6 – Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici
- B7 – Progettazione Ecocompatibile e Bioedilizia
- B8 – Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni di CO2
- B9 – Gestione delle Risorse Idriche
- B10 – Agricoltura Sostenibile e Tecniche di Coltivazione Ecocompatibili
- B11 – Innovazioni nella Chimica Verde
- B12 – Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale
- B13 – Pianificazione e Gestione Urbanistica Sostenibile
- B14 – Educazione Ambientale e Sensibilizzazione
Erogazione:
I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati.
Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l'acquisizione delle competenze previste.
Qualifiche dei Soggetti Erogatori e docenti
I docenti devono far parte di
- Soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza.
- Università e enti pubblici di ricerca.
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
- Soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37.
- Centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)
I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.
Devono essere in grado di fornire formazione pratica e teorica sulle tecnologie innovative applicabili ai processi produttivi dell'impresa.
Transizione 5.0 e formazione: conteggio e documentazione delle spese
Il decreto 6 agosto 2024 specifica che per il conteggio delle Spese vanno considerati :
- Costi dei formatori: Spese relative ai docenti che erogano la formazione, incluse le spese di viaggio e alloggio se necessario.
- Costi di esercizio: Spese direttamente connesse al progetto di formazione, come materiali didattici, forniture, e attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
- Ammortamento di strumenti e attrezzature: Calcolato sulla quota di utilizzo esclusivo per il progetto di formazione.
- Spese di consulenza: Costi dei servizi di consulenza connessi alla pianificazione, gestione e valutazione della formazione.
- Costi del personale partecipante: Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, includendo salari e stipendi calcolati sulla base delle ore di partecipazione alla formazione(decreto_24_luglio_2024_…).
Documentazione delle Spese:
Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.
Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.