• IMU e IVIE

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis delle Entrate?

    Il servizio Civis dell'agenzia delle entrate consente a:

    • contribuenti,
    • intermediarik

    di chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello F24 per correggere, per esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello. La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi.

    Il servizio permette di ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica Civis tramite:

    • sms ed e-mail, 
    • all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.

    E’ inoltre possibile conoscere l’esito della richiesta, visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis?

    Con una faq datata 6 settembre l'agenzia precisa che il contribuente che si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello di versamento F24 relativi all'IMU non può correggere con il servizio “Civis – Richiesta modifica F24”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

    Le modifiche con Civis infatti possono riguardare solo i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate. 

    Per esempio sono esclusi:

    • i contributi e i tributi che si indicano nelle sezioni “Inps” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”
    • o i tributi della sezione “Imu e altri tributi locali”.

    Civis Agenzia entrate: come funziona

    Le fasi di CIVIS F24 per la correzione degli errori sugli F24 sono le seguenti:

    • Ricerca e visualizzazione della delega,
    • Modifica della delega,
    • Invio della richiesta – ricezione protocollo di accettazione.
    • Ricezione esito lavorazione che può essere:
      • Richiesta accolta,
      • Richiesta parzialmente accolta,
      • Richiesta rifiutata,
      • Richiesta non trattabile.

  • IMU e IVIE

    Codici Tributo IMU 2020 tra conferme e novità

    L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24 precisando che restano invariati i seguenti codici tributo:

    • "3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
    • “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
    • “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
    • “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
    •  “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
    • “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    •  “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    • “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
    • “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

    istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.

    Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti ossia:

    “3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.

    La stessa risoluzione conferma che restano invariati anche i codici tributo per F24 EP (Enti Pubblici) già istituiti con le ris. nn. 53/2012 e n. 33/2013:

    • “350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
    • “351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
    • “353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
    • “355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
    • “357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    • “358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    • “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
    • “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

    Sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento ( tanto per gli F24 quanto per gli F24 EP) vanno pagati insieme con l’imposta municipale propria.

    La risoluzione chiarisce inoltre che i suddetti codici vanno indicati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

    con le seguenti istruzioni operative:

    • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sulsito internet www.agenziaentrate.gov.it;
    • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
    • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
    • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
    • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
    • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”
    • indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

    La risoluzione in oggetto ricorda che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale IUC eccetto le disposizioni sulla TARI. (ai sensi dell’art 1 comma 738 della Legge 160/2019) e l’IMU imposta municipale propria è disciplinata dai commi 739-783 della Legge 160/2019.

    Per approfondimenti sulla nuova IMU si legga lo speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento del 16 giugno”

    Infine, attenzione va prestata al fatto che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 214429/2020 sono state disciplinate, le modalità di versamento dell’IMU secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97.

    Allegati: