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    Assicurazione Inail studenti: chiarimenti sulla durata delle cure

    L'INAIL ha fornito dei chiarimenti in merito alle prestazioni sanitarie per gli studenti assicurati in caso di infortuni durante attività scolastiche pratiche o esperimenti tecnico-scientifici ,  con l'istruzione operativa datata 20 novembre ma pubblicata il 6 dicembre sul sito istituzionale  . Erano giunte diverse richieste in particolare in merito alla durata delle prestazioni  di terapie riabilitative  post infortuni. 

    La  nota ricorda innanzitutto che la tutela assicurativa riguarda gli studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questa copertura è prevista dall’articolo 4 del DPR n. 1124 del 1965. La normativa garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche agli studenti che partecipano a esperienze pratiche o scientifiche. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il Decreto-Legge n. 48/2023 e il Decreto-Legge n. 113/2024 hanno ampliato il concetto di tutela assicurativa, ma non hanno modificato le prestazioni sanitarie previste. Vediamo meglio nei paragrafi che seguono 

    Prestazioni sanitarie INAIL – Studenti assicurati

    Le prestazioni sanitarie sono disciplinate dall’articolo 86 del DPR n. 1124/1965. L’INAIL deve fornire agli studenti infortunati:

    • Cure mediche e chirurgiche necessarie durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
    • Trattamenti riabilitativi anche dopo la guarigione clinica, se utili al recupero della capacità fisica e psicologica.

    L’INAIL può erogare queste cure utilizzando servizi sanitari pubblici e privati, in collaborazione con le Regioni, senza costi aggiuntivi per le imprese (articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008).

    La tutela assicurativa si applica non solo agli studenti delle scuole  dell'obbligo  ma anche a:

    • Studenti dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
    • Apprendisti   di tutte le tipologie: qualifiche professionali ,  diplomi e alta formazione e ricerca.)

    Assicurazione INAIIL studenti e continuità delle cure

    Il chiarimento principale del documento INAIL riguarda la possibilità per gli studenti infortunati di continuare a ricevere prestazioni sanitarie da parte dell’INAIL anche dopo la guarigione clinica, se queste sono necessarie per il recupero della capacità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che l’infortunio li obblighi o meno a interrompere la frequenza scolastica.

    In pratica anche se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione completa (ad esempio in caso di traumi o fratture), l’INAIL continua a erogare le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero totale delle sue capacità.

    Inoltre lle prestazioni sanitarie non si interrompono necessariamente al termine del periodo di inabilità temporanea. Se il medico dell’INAIL ritiene che ulteriori cure siano necessarie per il completo recupero, queste saranno garantite.

    In questo infatti gli studenti sono equiparati ai lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

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    Riduzione Inail Sisma 2016/17: riaprono i termini per le domande

     L'INAIL, con l'istruzione operativa  n. 1181 del 2 febbraio 2024 e facendo seguito  alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57  aveva comunicato a possibilità  per i soggetti  con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016-17 che avevano  presentato  la  domanda  di sospensione dei premi assicurativi , di presentare   domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi in scadenza nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al  30 settembre 2017, come previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24  ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.1562 , 

    Visto che molti aventi diritto non hanno presentato domanda, l 'istituto ha  comunicato con l'istruzione operativa del 29 novembre 2024  la riapertura dei termini  nel periodo che va:

    • dal 5.12.2024 
    • al 20.12.2024.

    Le domanda vanno inviate con  l’apposito servizio online “Domanda di definizione  agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della

    sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

    Le Strutture effettueranno  le operazioni di verifica e validazione degli importi entro il 15 gennaio 2025

    Si sottolinea che per accedere al beneficio, è indispensabile aver presentato una precedente domanda di sospensione dei premi relativi al periodo che va dagli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.

    Riduzione premi INAIL per sisma 2016-17

    L’agevolazione  è soggetta al regime di aiuti de minimis, ai sensi del  regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in  regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,

    La circolare 57 2023 precisava che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per  l'assicurazione obbligatoria  in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.

    Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti  nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del

    • 24.8.2016, 
    • del 26.10.2016, 
    • del 30.10.2016 e 
    • del 18.1.2017

    nei Comuni interessati dal  sisma.

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    Giornalisti dipendenti tutela infortuni: i termini di ricorso

    Con la circolare 19 del 5 luglio 2024 INAIL  ha  dato notizia della convenzione firmata da  Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, ai fini di assicurare una gestione più efficiente e uniforme  degli infortuni dei giornalisti.

    Come noto a partire dal 1° luglio 2022, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha assunto la funzione previdenziale precedentemente svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), per quanto riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    La norma ha anche disposto il subentro dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni"

    Per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni dei giornalisti è stata attribuita all'INAIL, secondo la normativa regolamentare vigente al 30 giugno 2022 . 

    La novità riguarda la gestione degli infortuni occorsi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'INPGI e dall'INPS. 

    Inps  è intervenuto in merito  con  il messaggio di istruzioni  n. 4004 del 28 novembre 2024  in cui si precisano le procedure e si informa che  i ricorsi sono da presentare entro 30 giorni giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato..

    Convenzione INPS-INAIL infortuni giornalisti fino al 30.6.2022

    La convenzione prevede che l'INAIL si occupi delle seguenti attività per gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022

    • Gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, sia professionale che extraprofessionale.
    • Valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità permanente o morte.
    • Quantificazione delle indennità da corrispondere agli infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.

    L'INAIL procederà quindi all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dall'INPS e alla valutazione medico-legale per determinare il grado di inabilità

    Attività Centralizzata

    Per garantire un'omogeneità nella trattazione degli eventi, la gestione delle attività demandate all'INAIL è accentrata presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, che si avvale della Sovrintendenza Sanitaria Centrale per le attività medico-legali.

     Le richieste pervenute all'INPS saranno inviate all'INAIL con cadenza mensile dalla Filiale metropolitana INPS Roma Flaminio

     Una volta raccolta la documentazione incluso il certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per l’accertamento del grado di inabilità .

    Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali di  infarto e ictus cerebrale, la stessa sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai superstiti 

    Da notare che la direzione centrale  potrà richiedere agli interessati l'invio di  documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale 

    I postumi permanenti di grado accertato superiore al 5% saranno valutati sulla base della tabella allegata al regolamento Inpgi vigente

    Tutela INAIL giornalisti dipendenti: normativa applicabile

    La normativa regolamentare applicabile agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 è quella vigente alla stessa data. Questa normativa include il regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e la tabella delle percentuali di invalidità permanente ad esso allegata  (allegato 3). 

    Per gli infortuni successivi, la tutela è gestita dall'INAIL secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

    Si riportano le previsioni  sulla tutela INPGI come da contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il

    24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione   Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)   (all.4 alla circolare).

    Art. 38

    Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

    a) per il caso di morte € 92.962, 24;

    b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;

    c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità

    lavorativa.

    L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

    Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto

    regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di  morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

    Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista

    pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di

    lavoro suddetto.

    Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.  

    L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione  di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.

    omissis

    Art. 41

    Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG. 

    Infortuni giornalisti: procedura e ricorsi

    Il messaggio n. 4004 del 28 novembre 2024 dell'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle pratiche di infortunio dei giornalisti dipendenti per eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022, come segue:

    Gestione delle richieste:

    Le domande non definite dall'INPGI sono state trasferite all'INAIL.

    Eventuali richieste pervenute dopo il trasferimento vengono inoltrate all'INAIL dalla Filiale INPS di Roma Flaminio.

    Istruttoria delle pratiche:

    L'INAIL effettua la valutazione medico-legale e definisce le indennità.

    I risultati vengono trasmessi alla Filiale INPS per l'adozione dei provvedimenti definitivi.

    Provvedimenti e pagamenti:

    La Filiale INPS, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti definitivi e procede ai pagamenti delle indennità e rimborsi spese.

    Ricorsi:

    Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

    I ricorsi amministrativi e medico-legali sono gestiti da un Collegio arbitrale con rappresentanti dell'INAIL, del ricorrente e un terzo medico.

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    Medici INAIL: nuovo regolamento disciplinare dal 10 ottobre 2024

    La Circolare INAIL n. 33 del 31 ottobre 2024  da conto della nuova regolamentazione delle sanzioni e dei procedimenti disciplinari per i medici specialisti ambulatoriali interni, stabilita dall’Accordo collettivo nazionale tra INAIL, Sumai e Cisl Medici, firmato il 10 ottobre 2024 e in vigore dal 4 aprile 2024.

    Questa regolamentazione si basa su un ampio quadro normativo che include, oltre all'accordo, anche:

    • Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
    • Norme di diritto amministrativo, civile e relative ai rapporti di lavoro pubblico, come il Codice civile e vari decreti legislativi, tra cui il D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009.
    • Codici di comportamento interni, tra cui il Codice di comportamento dell’INAIL.

    Il nuovo Accordo si applica ai medici specialisti ambulatoriali interni che operano in regime di “parasubordinazione”, offrendo prestazioni diagnostiche, curative, preventive e medico-legali. 

    L’accordo introduce una novità significativa, cioè la possibilità, per i procedimenti disciplinari, di richiedere consulenza dal Sovrintendente sanitario centrale o un suo delegato.

    Medici INAIL: Gestione dei procedimenti disciplinari

    I procedimenti disciplinari sono gestiti a seconda della gravità della violazione:

    • Violazioni minori: Sanzioni come il rimprovero scritto o sospensioni fino a sei mesi sono competenza del Dirigente dell’Ufficio disciplinare e contenzioso.
    • Violazioni gravi: La revoca dell’incarico è gestita dal Direttore della Direzione centrale risorse umane. In casi di flagranza, il Responsabile di Struttura può sospendere immediatamente il medico e avviare il procedimento disciplinare.

    Sospensione cautelare

    La sospensione cautelare può essere disposta:

    • Dal Responsabile di Struttura per casi specifici, come provvedimenti restrittivi della libertà personale.
    • Dal Direttore centrale risorse umane, se il medico è sottoposto a procedimento giudiziario per fatti rilevanti disciplinarmente.

    La circolare, insieme alla normativa  integrale allegata, è  applicabile per gli eventi successivi al 10 ottobre 2024.

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    Indennizzi danno biologico 2024: circolare INAIL

    Con il decreto 119 del 16 Luglio 2024  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali  per il 2024 , che a  decorrere dal 1 luglio 2024 sono rivalutati del 5,4%

    In merito INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 26  del 16 settembre 2024 in cui precisa che:

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a decorrere dal 1° luglio 2024 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2043, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    Si tratta di una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    ATTENZIONE : SOLO per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda anche che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

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    INAIL: richiesta accentramento PAT entro il 16 settembre

    I datori di lavoro che gestiscono numerose unità produttive distribuite sul territorio nazionale hanno ancora pochi giorni per richiedere l'accentramento delle posizioni assicurative presso l'INAIL per l'anno 2025.

    La scadenza per presentare l'istanza quest'anno  è fissata per il 16 settembre 2024, dato che il giorno 15 cade di domenica.

    Ricordiamo di seguito le regole per l'adempimento.

    Richieste accentramento PAT INAIL 2025

    L’accentramento delle posizioni assicurative consente  di raggruppare tutte le sedi INAIL sotto un'unica sede amministrativa, semplificando così il rapporto tra l'azienda e l'istituto, come previsto dall'art. 26 del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019,

     Per ottenere l'autorizzazione , il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta per via telematica, nell'area riservata  autenticandosi con SPI , CIE o CNS,  entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento

    Vanno indicate   le posizioni assicurative attive e cessate negli ultimi quattro anni e le sedi INAIL di riferimento. È importante ricordare che la domanda deve essere motivata e giustificata  In particolare, devono essere riportate dettagliatamente le persone coinvolte nei singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore lavorative, con l’esclusione dei lavori temporanei, che seguono una normativa specifica. 

    Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe portare alla revoca dell'autorizzazione all'accentramento da parte dell'INAIL, che può avvenire in qualsiasi momento.

    Inoltre, per le aziende di nuova costituzione, è possibile richiedere l'accentramento preventivamente, già al momento dell'inizio dell'attività. Anche in questo caso, è necessario presentare un’apposita istanza telematica con motivazione dettagliata. 

    Se l'accentramento ha un carattere nazionale o interregionale, l’istanza va indirizzata alla Direzione regionale competente, mentre se interessa solo un ambito provinciale, è necessario rivolgersi alla sede provinciale.

    Si ricorda infine che il processo di accentramento non è automatico, ma richiede una valutazione da parte delle competenti Direzioni regionali o provinciali dell'INAIL. 

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    Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni

    Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114  ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con  decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del 

    • minimale di rendita  euro 20.258,70 
    • massimale di rendita  in euro 37.623,30.

    Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, INAIL aggiorna  i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.

    In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.

     Vediamo di seguito i valori principali.

    Retribuzioni convenzionali INAIL 2024

    • Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera  euro 125,41* – mensile   euro 3.135,28
    • Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
    •  Lavoratori parasubordinati:  Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
    • Lavoratori sportivi :   Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30 
    • Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10