• Inail

    Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025

    Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio  nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.

     L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

    Vediamo ulteriori dettagli in attesa anche della circolare di Istruzioni INAIL.

    Normativa e ambito di applicazione

    l decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).

    La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025

    .L’incremento si applica:

    • Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
    • Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.

    Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

    Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:

    Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);

    Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).

    Tabella comparativa 2024-2025

    Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%)
    Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€)
    1% 853,61 860,45 +6,84
    5% 4.353,25 4.388,08 +34,83
    10% 8.896,12 8.967,29 +71,17
    20% 18.672,80 18.822,18 +149,38
    30% 29.639,55 29.876,66 +237,11
    40% 41.771,00 42.105,17 +334,17
    50% 55.045,39 55.485,76 +440,37
    60% 69.443,71 70.000,25 +556,54
    70% 84.950,85 85.630,46 +679,61
    80% 101.554,35 102.368,78 +814,43
    90% 119.244,31 120.197,26 +952,95
    100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11

  • Inail

    Infortuni e malattie sul lavoro 2024: i dati INAIL

    Secondo la relazione annuale INAIL sul 2024, presentata pochi giorni fa a Roma dal Presidente, il numero complessivo delle denunce di infortunio sul lavoro si mantiene stabile rispetto all’anno precedente, con una lieve crescita dello 0,4% (da 590mila a 593mila casi). 

    Questo incremento è però dovuto quasi interamente agli infortuni degli studenti, saliti a 78mila, mentre quelli relativi ai lavoratori risultano in lieve calo (-1%). Le denunce di casi mortali sono state 1.202, con una leggera diminuzione tra i lavoratori ma un aumento tra gli studenti. 

    In parallelo, le malattie professionali denunciate hanno superato quota 88mila, registrando un incremento del 21,8% rispetto al 2023, il dato più alto degli ultimi quarant’anni. Il dato va letto anche come un effetto positivo di una maggiore consapevolezza sulle tutele assicurative. Vediamo in maggiore dettaglio.

    Settori produttivi e dinamiche: dove accadono più infortuni

    Quasi il 90% degli infortuni sul lavoro si concentra nella gestione “Industria e servizi”, con settori come Manifatturiero, Costruzioni, Sanità, Trasporti e Commercio tra i più colpiti. In calo le denunce nel Manifatturiero (-6,1%) e nelle Costruzioni (-3,4%), mentre crescono nel Commercio (+2,6%). Tuttavia, il comparto delle Costruzioni resta quello con il maggior numero di decessi (182), seguito da Trasporti (132) e Manifatturiero (118). Le denunce in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, sono aumentate (+3,1%), raggiungendo i livelli pre-pandemia, con un incremento significativo dei decessi in questa modalità (+10,2%). I veicoli coinvolti sono soprattutto auto e furgoni, ma anche moto e biciclette. Per le malattie professionali, le patologie muscolo-scheletriche rappresentano tre denunce su quattro, seguite da disturbi neurologici (es. tunnel carpale), ipoacusie e tumori da esposizione all’amianto.

    Differenze territoriali, di genere e provenienza: i profili a rischio

    Geograficamente, la maggior parte delle denunce si concentra nel Nord-Est (33%), seguito dal Nord-Ovest e dal Centro. Lombardia ed Emilia-Romagna guidano la classifica delle regioni con più infortuni e decessi. I lavoratori stranieri rappresentano il 23,5% degli infortunati, un dato in crescita negli ultimi anni, così come la loro incidenza nelle malattie professionali (+27,4% rispetto al 2023). Anche le fasce di età under 34 e over 64 risultano in aumento per frequenza di infortuni. Dal punto di vista di genere, le donne rappresentano circa un terzo degli infortuni totali, con una riduzione delle denunce più contenuta rispetto agli uomini. Nelle malattie professionali, invece, le donne risultano più esposte a disturbi del sistema nervoso, mentre gli uomini mostrano incidenze più alte per patologie respiratorie, tumori e sordità.

    Dati INAIL Tabella riepilogo

    L’analisi dei dati forniti da INAIL nella relazione annuale mostra un quadro complesso: da un lato si registra una stabilità nel numero complessivo degli infortuni sul lavoro, dall’altro un aumento rilevante delle malattie professionali denunciate.

    Gli infortuni in itinere (casa-lavoro) sono tornati ai livelli pre-pandemia, con un incremento sia nelle denunce che nei decessi. Emergono inoltre differenze importanti tra settori, fasce d’età, genere, origine e territori, sia per gli infortuni che per le malattie.

    Le patologie più frequenti restano quelle muscolo-scheletriche, seguite da quelle neurologiche, dell’orecchio e dai tumori legati all’asbesto. L’aumento delle denunce non è necessariamente segno di peggioramento delle condizioni di lavoro, ma anche frutto di maggiore consapevolezza e informazione.

    Ecco una tabella di riepilogo

    Voce Dati 2024 Variazione 2023
    Totale denunce infortuni 593.000 +0,4%
    Studenti infortunati 78.000 (di cui 2.100 nei PCTO) +10,5%
    Lavoratori infortunati 515.000 -1,0%
    Casi mortali totali 1.202 +1 caso
    Casi mortali in itinere 303 +10,2%
    Malattie professionali denunciate 88.000 +21,8%
    Lavoratori ammalati 58.000 +18,7%
    % patologie muscolo-scheletriche 75% circa Stabile
    Denunce stranieri (malattie) 7.659 +27,4%

  • Inail

    Tecnici radiologi e medici radiologi prestazioni INAIL 2025 : le istruzioni

    E' stato pubblicato  il 16 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  il decreto 59  del 24 aprile  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2025  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per  tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025  con le misure riportate nel paragrafo successivo 

    Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025  sulla  retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,

    In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).

    Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi

     Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali  dal 1 luglio  2025 sono le seguenti:

    Anno Retribuzione convenzionale
    Anno 2016 e precedenti 29.370,51 €
    Anno 2017 29.611,96 €
    Anno 2018 30.134,54 €
    Anno 2019 29.917,09 €
    Anno 2020 30.004,82 €
    Anno 2021 – 2025 30.620,24 €

    Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni

    La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,   è stabilita nella misura di euro 66.866,83

    Le  medesime prestazioni economiche in corso di  godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.

    Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025

    La Circolare n. 41/2025  sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica  ni particolare  che le  Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.

    La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici. 

  • Inail

    Prestazioni per infortuni e malattie professionali 2025: istruzioni INAIL

    La rivalutazione delle prestazioni INAIL è un aggiornamento annuale previsto per garantire che rendite e indennizzi  INAIL in caso di infortuni e malattie professionali siano adeguati all’aumento del costo della vita.

    Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul sito istituzionale il decreto 56 del 18 aprile 2025 con i valori aggiornati alla rivalutazione 2025 relativamente ai settori industria, navigazione lavoro domestico.

    Con la circolare 37 del 23 giugno 2025 INAIL fornisce ulteriori istruzioni  e le tabelle complete per tutti i settori delle retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per tutti i settori.

    Rivaluazione e importi 2025 per rendite, assegni e indennizzi INAIL

     Nel 2025 l’incremento applicato è pari a +1,0084 per le prestazioni esistenti, con aggiornamento anche dei limiti minimi e massimi di retribuzione per il calcolo delle nuove rendite.

    La retribuzione media giornaliera 2025 è stata fissata a 97,27 euro, mentre:

    • il limite minimo annuo è pari a 20.426,70 euro
    • il massimo annuo è pari a 37.935,30 euro
    • Per il personale del settore marittimo, i valori salgono fino a 54.626,83 euro per comandanti e capi macchinisti.

    Rendite per inabilità permanente

    Gli assegni mensili continuativi, aggiornati con il coefficiente di rivalutazione, vengono riliquidati secondo il grado di inabilità. 

    Ecco gli importi validi dal 1° gennaio 2025:

    Grado di inabilità Importo mensile (dal 1° gennaio 2025)
    Dal 50% al 59% € 377,46
    Dal 60% al 79% € 529,59
    Dall'80% all'89% € 983,27
    Dal 90% al 100% € 1.514,87
    100% + APC (assistenza personale continuativa) € 2.188,44

    Assegno per assistenza personale continuativa (APC)

    L’assegno mensile APC per inabilità gravi è stato aggiornato a 672,72 euro.

    Assegno una tantum in caso di morte

    L’indennizzo forfettario in caso di morte per infortunio o malattia professionale è stato aumentato a 12.342,84 euro.

    INAIL e infortuni domestici: cosa spetta nel 2025

    Anche per gli infortuni in ambito domestico sono stati aggiornati i riferimenti. 

    La retribuzione annua convenzionale, base per il calcolo delle rendite, è pari a 20.426,70 euro.

    Per i casi di inabilità permanente tra il 6% e il 15%, è previsto un assegno una tantum che passa da 337,41 euro a 395,00 euro.

    Settore agricoltura

    Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 30.834,394 .

    Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di  lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

    Lavoratori subordinati a tempo determinato – Retribuzione annua convenzionale :euro 30.834,39

    Lavoratori subordinati a tempo indeterminato –   Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale

    • minimo euro 20.426,70
    • massimo euro 37.935,30

    Lavoratori autonomi Retribuzione annua convenzionale: euro 20.426,705

  • Inail

    Prestazioni INAIL settore agricoltura. rivalutazione 2025

    Pubblicato il  28 maggio 2025 nella sezione pubblicità legale del  sito Ministero del lavoro il decreto 82 2025 che stabilisce la Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte  per il settore agricolo,  fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.

    Vediamo di seguito le conseguenti prestazioni INAIL rivalutate.

    INAIL agricoltura retribuzioni convenzionali – assegno assistenza, funerario, inabilità 2025

    Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,  la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L'Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
    • L'  assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

    .Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i  seguenti importi:

     Inabilità Importi dal 1° gennaio 2025

    • dal 50 al 59% euro 472,79
    • dal 60 al 79% euro 659,76
    • dall’80 all’89% euro 1.132,69
    • dal 90 al 100% euro 1.605,21
    • 100% + a.p.c. euro 2.278,28

    INAIL agricoltura: rivalutazione e assegni 2024/2025

    Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 puBblicato il 9 agosto sul sito istituzionale,  il Ministero del lavoro aveva  stabilito la rivalutazione  2024.

    il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%"

    RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE E ASSEGNI 

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1°  giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi  o loro superstiti è di € 20.258,70,  pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L’assegno mensile per  l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
    • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso  coefficiente di rivalutazione 1,054  ottenendo i seguenti importi:

    % inabilità

    Importi dal 1° luglio 2024

    dal 50 al 59%

     € 468,85

    dal 60 al 79%

    € 654,26

    dall’80 all’89%

     € 1.123,25

    dal 90 al 100%

     € 1.591,84

    100% + a.p.c.

    € 2.259,3

  • Inail

    Infortuni lavoro domestico: ricorsi alle sedi INAIL

    La Circolare Inail n. 5 del 30 gennaio 2025 chiarisce le rilevanti  modifiche  in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, in seguito alle disposizioni della legge 13 dicembre 2024, n. 203. L'obiettivo principale è semplificare e armonizzare la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti dell'INAIL relativi alle domande di prestazione per infortuni domestici. 

    Con questa modifica, i ricorsi saranno gestiti direttamente dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento impugnato, conformemente agli articoli 104 e seguenti del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

    Il Comitato amministratore del Fondo rimane competente per i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 12 gennaio 2025.

    Le nuove modalità di ricorsi all’INAIL

    Le nuove disposizioni stabiliscono che i ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, seguendo le modalità ordinarie delle opposizioni amministrative. Gli interessati possono presentare ricorso direttamente o tramite delegato presso la sede INAIL competente, utilizzando posta elettronica, fax o raccomandata.

     La trattazione dei ricorsi segue le stesse regole previste per le opposizioni generali, e nel caso di questioni medico-legali si applicano le disposizioni vigenti in materia di collegiali mediche. 

    La sede INAIL ha l'obbligo di pronunciarsi entro 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza di decisione, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria

    . Il ricorso giurisdizionale può essere presentato anche quando la decisione dell’INAIL non sia ritenuta soddisfacente, entro tre anni dalla ricezione del provvedimento.

    Ricorsi INAIL lavoro domestico: termini prescrizione

    La legge n. 203/2024 ha inoltre abrogato alcune disposizioni precedenti, come l'articolo 10, terzo comma, lettera c), della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e l’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 15 settembre 2000.

     Tuttavia, queste disposizioni continueranno ad applicarsi ai ricorsi pendenti prima del 12 gennaio 2025. Inoltre, è stata ridotta da 120 a 60 giorni la tempistica per la definizione dei ricorsi, modificando di conseguenza il periodo di sospensione della prescrizione, ora pari a 270 giorni. La circolare conclude ribadendo che tutti i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 devono essere trattati e risolti dalla sede INAIL competente, garantendo un processo più snello e uniforme.

  • Inail

    Tesserino cantieri edili: le sanzioni 2025

    La Legge 17 dicembre 2024, n. 203, cd Collegato Lavoro  ha apportato significative modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto-Legge 223/2006. 

    Questo cambiamento, che riguarda i cantieri edili e le attività in appalto o subappalto, mira a semplificare il quadro normativo consolidando gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per i lavoratori. Ora gli obblighi sono regolati esclusivamente dal Decreto Legislativo 81/2008. 

    Le sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi sono state ridefinite per garantire una maggiore responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte.

    Vediamo in dettaglio.

    Tesserino riconoscimento nei cantieri: obblighi immutati

    Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento, già previsti dall’art. 26, comma 8; dall’art. 20, comma 3; e dall’art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2008, restano immutati e si applicano ai seguenti soggetti:

    • Lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici.
    • Lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.

    Tesserini riconoscimento nei cantieri tabella sanzioni

    Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi sono dettagliate nella normativa vigente e variano a seconda del soggetto e dell’infrazione. 

    Ecco la tabella aggiornata con gli importi:

    Soggetto Infrazione Articolo Violato Importo Sanzione (€)
    Datore di lavoro Mancata fornitura della tessera di riconoscimento Art. 26, c. 8 da 100 a  500 (Art. 55, c. 5, lett. i)
    Lavoratore dipendente Mancata esposizione della tessera di riconoscimento Art. 20, c. 3 da 50 a 300 (Art. 59, c. 1, lett. b)
    Lavoratore autonomo Mancata fornitura della tessera di riconoscimento Art. 21, c. 1, lett. c da 50 a 300 (Art. 60, c. 1, lett. b)
    Lavoratore autonomo Mancata esposizione della tessera di riconoscimento Art. 20, c. 3  da 50  a 300 (Art. 60, c. 2)