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Dispensa lavoro temporaneo DNL INAIL: applicativo aggiornato
Inail informa che a partire dal 5 marzo 2026 è disponibile una nuova versione per l'applicazione Istanza di Dispensa DNL Temp.
Tutte le domande trasmesse in passato sono consultabili nella nuova versione dell’applicativo. Qui il manuale utente aggiornato.
Si ricorda che il servizio è stato previsto a seguito dell’articolo 13, comma 9, del D.M. 27 febbraio 2019, e prevede che i datori di lavoro possono essere dispensati dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
In particolare, tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui possa essere considerato opportuno ma in ogni caso solo se :
- le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di 5 persone e
- non durano più di 15 giorni.
Attenzione va posta al fatto che entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, (Istanza dispensa DNL) la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.
Ulteriori informazioni sono presenti nel Manuale di servizio disponibile attraverso uno dei seguenti percorsi:
- www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo
- oppure www.inail.it > Servizi online >Manuali operativi.
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Interessi legali 2026: le istruzioni INAIL
Con la circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni applicative in merito al nuovo tasso degli interessi legali fissato dal Ministero dell’economia e delle finanze con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Il documento è rivolto in particolare alle strutture territoriali dell’Istituto, ma assume rilievo operativo anche per datori di lavoro e consulenti chiamati a gestire correttamente il versamento di contributi e premi assicurativi, nonché il calcolo delle sanzioni civili in caso di omissioni o ritardi.
La circolare chiarisce la misura del nuovo saggio, il suo ambito di applicazione e i riflessi sul sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, fornendo un quadro di riferimento utile per gli adempimenti a partire dal nuovo anno.
Il quadro normativo
Il punto di partenza è l’articolo 1284, comma 1, del codice civile, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione annuale del saggio degli interessi legali. In ambito contributivo e assicurativo, la disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che regola il sistema delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva, prevedendo anche ipotesi di riduzione.
Un ruolo centrale è svolto inoltre dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato diversi commi dell’articolo 116, incidendo sul regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024.
Il decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha infine determinato il nuovo saggio degli interessi legali, recepito dall’INAIL con la circolare in commento.
La novità 2026: istruzioni operative e applicazione pratica
La principale novità riguarda la misura del tasso degli interessi legali, fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Tale valore assume una duplice rilevanza operativa. Da un lato, costituisce la misura massima di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, della legge n. 388/2000. Dall’altro, rappresenta la sanzione applicabile nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, quando tali incertezze siano connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. In tali ipotesi, il tasso dell’1,60% si applica a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 116, come modificato dal decreto-legge n. 19/2024.
Decorrenza Tasso interessi legali annuo Riferimento normativo Dal 1° gennaio 2026 1,60% Decreto MEF 10 dicembre 2025 Nei casi di regolarizzazione contributiva agevolata, il tasso legale rappresenta il limite massimo entro cui può essere ridotta la sanzione civile, se ricorrono i presupposti normativi. È pertanto necessario verificare puntualmente la tipologia di inadempimento (omissione o evasione), la causa del mancato pagamento e la tempistica del versamento.
La circolare richiama inoltre l’utilità delle tabelle riepilogative dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997, allegate al documento, che consentono di applicare correttamente il tasso corrispondente a ciascun periodo. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei casi di contenzioso o di regolarizzazioni che interessano annualità pregresse.
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Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni
Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.
L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.
INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo
Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.
Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.
La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.
Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.
Novità e istruzioni di dettaglio
La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.
Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In particolare:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965;
- i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole.
La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL.
Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.
Elemento Indicazione operativa Gestione tariffaria Altre attività Voce di tariffa 0722 Tipo di premio Premio ordinario Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL Frazionabilità Non frazionabile Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.
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Autoliquidazione INAIL 2025-26 riduzione e basi di calcolo
Sono state pubblicate dall'INAIL il 12 dicembre 2025 le istruzioni operative per sulle basi di calcolo e la percentuale di riduzione del tasso medio per l'autoliquidazione dei premi 2025-26.
In particolare viene specificato che il Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole .
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonis per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
Il decreto esclude dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro .
Inoltre per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell’Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025 , ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle
- nuove aliquote contenute nelle tabella A “Bonus” e
- l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Basi di calcolo INAIL online dal 12 dicembre
In un secondo documento INAIL comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 12 dicembre 2025.
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INAIL nuova norma UNI per le scale di appoggio
È stata pubblicata la revisione della norma UNI 10401 “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”, un aggiornamento importante per chi utilizza scale portatili in ambito professionale. Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro GL 17 “Scale” coordinato da Luca Rossi (Inail – Ditsipia) sotto la Commissione Sicurezza UNI, aggiorna completamente la precedente versione per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle innovazioni tecnologiche del settore. L’obiettivo è chiaro: aumentare il livello di sicurezza e l’affidabilità dei prodotti utilizzati, in particolare da chi opera su impianti elettrici o telefonici.
La nuova UNI 10401 introduce miglioramenti significativi nei requisiti di costruzione e utilizzo delle scale a sfilo e innestabili, con attenzione particolare alla prevenzione del rischio di caduta. Tra le principali novità spicca la possibilità di utilizzare dispositivi anticaduta di tipo guidato, con linee di ancoraggio flessibili conformi alla UNI EN 353-2, soprattutto nei modelli delle classi S1, S2 e S3. La norma suddivide infatti le scale in quattro categorie (S1, S2, S3 e S4) in base alle caratteristiche e all’impiego.
Inoltre, è stata introdotta una Appendice B dedicata al salvataggio, che definisce procedure e strumenti utili per la gestione delle emergenze. La revisione nasce anche dall’esperienza operativa di importanti aziende elettriche, che hanno contribuito con dati e prove pratiche sul campo.
Cosa fare: valutare le attrezzature e aggiornare le procedure
Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della sicurezza, la revisione della UNI 10401 rappresenta un’occasione per rivalutare l’idoneità delle attrezzature in uso. Oltre alle nuove scale conformi alla norma, il testo invita a considerare soluzioni alternative più sicure, come
- i trabattelli conformi alle UNI EN 1004-1 e 1004-2,
- i piccoli trabattelli UNI 11764 o
- le scale dotate di sistemi anticaduta integrati.
È consigliabile aggiornare le valutazioni dei rischi, i piani di formazione e le istruzioni operative, verificando la conformità delle scale in dotazione alle nuove prescrizioni.
La revisione della UNI 10401 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo concreto verso una maggiore sicurezza sul lavoro, che richiede attenzione, informazione e responsabilità da parte di tutti gli operatori del settore.
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Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi indici gravità: decreto e circolare
Con il Decreto del 30 settembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, e pubblicato nella sezione pubblicita legale il 22 ottobre, viene confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dalla legge n. 147/2013.
Il provvedimento recepisce la delibera INAIL n. 128 del 27 giugno 2025, stabilendo per il 2026 una riduzione pari al 13,02% .
La riduzione si applica, in particolare,
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni derivanti dall’esposizione a raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958) e
- ai contributi assicurativi del settore agricoltura,
previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e riscossi in forma unificata dall’INPS.
Restano invece escluse le gestioni per le quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe dei premi e contributi: in tali casi, l’aggiornamento tariffario assorbirà automaticamente la riduzione.
Ik 28 ottobre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 53 2025 con relativi allegati
Indici di gravità IGM 2026-2028
Il decreto ministeriale approva anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028, in attesa del completamento della revisione tariffaria complessiva.
Gli IGM costituiscono un parametro fondamentale per la valutazione della gravità infortunistica nei diversi settori produttivi e consentono di individuare le aziende virtuose che potranno beneficiare di ulteriori riduzioni del premio.
Questa misura, in linea con la politica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mira a premiare i datori di lavoro che adottano strategie di prevenzione efficaci e mantengono bassi indici di infortuni. Con l’approvazione del decreto, si conferma dunque l’impegno istituzionale nel favorire una cultura della sicurezza e nel ridurre il costo del lavoro per le imprese più attente alla tutela dei propri lavoratori.
La tabella indici è la seguente Gestione Medici Radiologi IGM
- Tariffa medici radiologi – 0,11
- Tariffa sostanze radioattive – 3,59
Gestione Agricoltura IGM
- Dipendenti – 6,67
- Autonomi – 8,68
La circolare INAIL : domanda riduzione
Con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, l’INAIL ha comunicato le nuove disposizioni relative alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Il provvedimento stabilisce la misura percentuale della riduzione per il 2026, fissata al 13,02%, e definisce i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028, in attuazione della deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, approvata con decreto interministeriale del 30 settembre 2025 (registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025).
L’obiettivo è assicurare continuità alla riduzione introdotta nel 2014, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, e premiare le aziende che mantengono bassi livelli di rischio e tassi infortunistici.
La misura è adottata nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro annui, come stabilito dal legislatore, e interessa in particolare due categorie di premi e contributi:
- i premi speciali per le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (Legge n. 93/1958);
- i contributi assicurativi del settore agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione si fonda sull’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, che autorizza il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, a determinare annualmente la riduzione dei premi INAIL in base all’andamento infortunistico e alla sostenibilità finanziaria dell’Ente.
Il Decreto 22 aprile 2014 ha definito i criteri applicativi, distinguendo tra aziende attive da oltre un biennio e attive da non oltre un biennio.
INAIL ricorda che :
- Le imprese con attività iniziate da oltre due anni (prima del 3 gennaio 2024) beneficiano della riduzione in base al confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM) nazionale.
- Le aziende con attività avviate entro il biennio (dal 3 gennaio 2024 in poi) possono accedere alla riduzione previa domanda, attestando il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Presentazione della domanda
Settore radiologico: tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” sul portale INAIL.
Settore agricolo: mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” disponibile su www.inail.it, , da inviare via PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale ([email protected]).
Per i soggetti già ammessi nel corso del biennio precedente, non è necessario ripresentare la domanda: la nuova riduzione si applica automaticamente.
Dati e scadenze operative
Di seguito una sintesi dei principali dati e scadenze operative:
Elemento Descrizione Percentuale di riduzione 2026 13,02% Validità Indici di Gravità Medi (IGM) Triennio 2026 – 2028 Attività da oltre un biennio Data inizio prima del 3 gennaio 2024 Attività da non oltre un biennio Data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024 Scadenza per domanda riduzione (nuove imprese) Entro la fine del primo biennio di attività Settori interessati Raggi X e sostanze radioattive – Gestione agricoltura -
Riduzione premi INAIL artigiani 2025
Pubblicato venerdi 24 ottobre 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , il DM 22 ottobre 2025 , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano registrato casi di infortunio nel biennio 2022/2023,
La riduzione per il 2025, stabilita dalla legge 296 2006 viene fissata alla misura del 5,07% del premio dovuto, in leggero aumento risptto al 2024, quando era stata stabilita al 4,81%
Si ricorda che per l'applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti :
- essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008).
- non aver registrato tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
- devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Giova forse specificare che anche che per l' applicazione delle riduzione si considerano gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .
Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)
La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).
Si ricorda che che l’INAIL è autorizzato dai ministeri ad effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.