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Autoliquidazione INAIL 2025/2026: rateazione e istruzioni
Con l'istruzione operativa del 23 dicembre 2025 sull’autoliquidazione 2025/2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle scadenze, alle modalità di dichiarazione delle retribuzioni, al versamento del premio e all’applicazione delle riduzioni contributive.
Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) e di Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) e devono essere applicate sia nella fase di regolazione del premio 2025 sia nella determinazione della rata anticipata 2026.
In data 9 gennaio sono stati forniti anche i coefficienti per il calcolo delle rate in caso di pagamento dilazionato (vedi ultimo paragrafo).
Con la circolare 3 del 20 gennaio INAIL chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, si applicano in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione “in bonus” del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. Vedi sotto il dettaglio
Quadro normativo e scadenze dell’autoliquidazione 2025-2026
Come noto, il premio INAIL deve essere autoliquidato annualmente dal datore di lavoro sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente e di quelle presunte per l’anno in corso, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del DPR n. 1124/1965. Per l’autoliquidazione 2025/2026 restano ferme le seguenti scadenze principali:
Adempimento Termine Versamento premio in unica soluzione o prima rata 16 febbraio 2026 Versamento contributi associativi 16 febbraio 2026 Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 2 marzo 2026 I datori di lavoro con PAT devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici “AL.P.I. online” o “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è 902026. Per i datori del settore marittimo titolari di PAN è obbligatorio l’utilizzo del servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il codice da indicare nel modello F24.
Oscillazione del tasso e altre riduzioni contributive
Tra le principali novità dell’autoliquidazione 2025/2026 rientra l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, approvate con deliberazione INAIL n. 146 del 21 luglio 2025.
Le nuove aliquote “bonus” premiano i datori di lavoro con andamento infortunistico favorevole, ma sono applicate con riserva di conguaglio in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo o di accertamento di violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni.
Restano inoltre confermate, a legislazione vigente, le principali riduzioni del premio assicurativo, tra cui:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne;
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
- esonero totale per navi iscritte al Registro Internazionale;
- incentivi per maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzioni per cooperative agricole;
- incentivi per assunzioni ex legge n. 92/2012.
Nella circolare 3 INAIL ribadisce le indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026 e fornisce la tabella aggiornata.
<!– NLavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota N <= 50 -0,50 < ISAR < 0 -14% N <= 50 -0,75 < ISAR <= -0,50 -18% N <= 50 -0,90 < ISAR <= -0,75 -21% N <= 50 -1 < ISAR <= -0,90 -25% N <= 50 ISAR = -1 -28% <!– 50 < N
50 < N <= 100 -0,50 < ISAR < 0 -15% 50 < N <= 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -19% 50 < N <= 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -23% 50 < N <= 100 -1 < ISAR <= -0,90 -27% 50 < N <= 100 ISAR = -1 -31% N > 100 -0,50 < ISAR < 0 -17% N > 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -22% N > 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -27% N > 100 -1 < ISAR <= -0,90 -32% N > 100 ISAR = -1 -37% Nota: nei casi di non significatività della PAT, l’aliquota di oscillazione in riduzione è fissata al 13%.Istruzioni operative: riduzione di presunto, rateazione e servizi online
I datori di lavoro che prevedono per il 2026 una diminuzione delle retribuzioni rispetto al 2025 devono trasmettere entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, utilizzando il servizio online “Riduzione Presunto”. Tale comunicazione costituisce la base di calcolo del premio anticipato 2026, salvo successivi controlli INAIL.
È inoltre possibile optare per il pagamento rateale del premio in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo dovuto. La scelta deve essere effettuata in sede di dichiarazione delle retribuzioni; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso medio dei titoli di Stato.
Infine, l’INAIL ha comunicato le date di apertura dei servizi telematici necessari per l’autoliquidazione 2025/2026, con avvio progressivo a partire
- dal 2 gennaio 2026 per la riduzione di presunto e
- dall’8 gennaio 2026 per i servizi di invio delle dichiarazioni e calcolo del premio.
Di seguito i link diretti ai servizi:
- AL.P.I. online – Autoliquidazione Premio INAIL (PAT)
- Invio telematico Dichiarazione Salari (PAT)
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN – settore marittimo)
- Riduzione di Presunto – Comunicazione riduzione retribuzioni
- Armo/Disarmo – Assicurazione (PAN)
- Guide e manuali operativi INAIL – Autoliquidazione
Tabella riepilogo scadenze
Adempimento Soggetti interessati Scadenza Note operative Comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2026 Datori di lavoro PAT e armatori PAN 16 febbraio 2026 Servizio online “Riduzione Presunto” Versamento premio INAIL in unica soluzione Datori di lavoro PAT e PAN 16 febbraio 2026 Modello F24 (PAT: codice riferimento 902026) Versamento contributi associativi Datori di lavoro interessati 16 febbraio 2026 Pagamento in unica soluzione Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 Datori di lavoro PAT e PAN 2 marzo 2026 Servizi telematici INAIL obbligatori Apertura servizio Riduzione Presunto PAT e PAN 2 gennaio 2026 Accesso dal portale INAIL Apertura servizi invio dichiarazioni e calcolo premio PAT e PAN 8 gennaio 2026 AL.P.I. online / Invio retribuzioni Richiesta certificato assicurazione equipaggio Armatori con PAN Dal 2 gennaio 2026 Servizio online dedicato 1ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 febbraio 2026 Senza interessi 2ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 18 maggio 2026 Con interessi 3ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 20 agosto 2026 Con interessi 4ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 novembre 2026 Con interessi Coefficienti per calcolo interessi rateazione INAIL
Con istruzione operativa del 9 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il
tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Sulla base di detto tasso, sono determinati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto :
- del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
- della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi 1° 16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0 2° 16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548 3° 16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699 4° 16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849 -
Tutela INAIL scuola 2026: le nuove istruzioni
Con la circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.
Il documento recepisce gli interventi normativi che, dopo una fase sperimentale, hanno reso strutturale l’estensione della copertura INAIL per le attività di insegnamento e apprendimento. Particolare rilievo assumono i chiarimenti applicativi sull’infortunio in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, introdotti come norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi.
La circolare si rivolge direttamente a istituzioni scolastiche, università, enti di formazione e datori di lavoro coinvolti nei percorsi formativi, fornendo indicazioni operative utili alla corretta gestione assicurativa
Le nuove norme in vigore
Il riferimento centrale resta l’art. 18 del DL 48/2023, che ha esteso la tutela INAIL a studenti e personale scolastico e accademico per le attività di insegnamento e apprendimento. Dopo la prima applicazione sperimentale per l’anno scolastico e accademico 2023/2024, la disciplina è stata prorogata al 2024/2025 e successivamente resa definitiva dall’art. 2-ter del DL 90/2025, con decorrenza dal 2025/2026.
Sul piano interpretativo, l’art. 7 del DL 159/2025 ha chiarito l’ambito della tutela per gli infortuni in itinere degli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, ampliando espressamente i tragitti rilevanti. La disciplina assicurativa era già stata illustrata nella circolare INAIL n. 45/2023, alla quale la circolare n. 1/2026 rinvia per quanto riguarda il dettaglio delle prestazioni assicurative (prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie).
Novità tutela INAIL studenti e personale scuole e univversità
La principale novità è la stabilizzazione definitiva della copertura assicurativa INAIL per tutte le attività di insegnamento e apprendimento, superando le precedenti limitazioni legate alle sole esercitazioni pratiche o tecnico-scientifiche.
Dal 2025/2026, l’assicurazione opera in modo strutturale per alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, nonché per il personale docente, tecnico-amministrativo e assimilato.
Di particolare rilievo operativo è il chiarimento sugli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). L’INAIL precisa che rientrano nella tutela non solo gli infortuni occorsi nel tragitto tra scuola e luogo di svolgimento dell’esperienza lavorativa, ma anche quelli verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione o da altro domicilio dello studente verso il luogo di formazione. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la tutela si applica retroattivamente anche agli eventi verificatisi negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con obbligo per le sedi territoriali INAIL di riesaminare i casi eventualmente respinti e ancora nei termini di prescrizione triennale
Istruzioni operative
Sul piano applicativo, la circolare fornisce risposte puntuali a quesiti di interesse. In particolare:
- Personale accademico: rientrano nella tutela INAIL le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato previsti dalla legge n. 240/2010, inclusi i contratti e gli incarichi di ricerca (artt. 22 e seguenti).
- Gestione per conto dello Stato: si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti statali di ogni ordine e grado e agli studenti, comprendendo anche università statali e istituzioni AFAM. Restano esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggetti a premio ordinario.
- Allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): per i corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini, stage e percorsi con partecipazione alle lavorazioni aziendali, l’assicurazione INAIL opera tramite pagamento di un premio ordinario, determinato ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 1124/1965, con applicazione del tasso medio previsto per le attività formative.
- Per le scuole non statali, resta confermato il regime del premio speciale unitario annuale per alunno o studente, rivalutato annualmente. Le istituzioni interessate sono tenute a verificare la corretta applicazione del regime assicurativo di riferimento in base alla natura giuridica dell’ente, alla tipologia di personale e ai percorsi formativi attivati, adeguando conseguentemente gli adempimenti contributivi e assicurativi
INAIL scuola: premi applicabili – Tabella di sintesi
Soggetti / casistica Regime Valore del premio / tasso Base di calcolo Note operative Alunni e studenti di scuole/istituti non statali Premio speciale unitario annuale € 10,49 per persona/anno (dal 1° gennaio 2025) + addizionale 1%
(Totale indicativo: € 10,59)Per ciascun alunno/studente assicurato Il valore € 10,49 è l'aggiornamento del premio annuale a persona; la circolare 1/2026 rinvia alla circ. INAIL 48/2025 per gli importi applicabili. Alunni e studenti di scuole/istituti non statali (valore originario 2023/2024) Premio speciale unitario annuale € 9,87 + addizionale 1% Per ciascun alunno/studente assicurato Valore fissato dal DM 13 ottobre 2023 n. 126; rivalutazione annuale prevista. Allievi ITS (tirocini, stage, percorsi con partecipazione a lavorazioni in azienda) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Tasso medio 14,21‰ (voce tariffa 0616 – Terziario e Altre Attività) Retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza Il tasso indicato è espresso dalla circolare per la voce 0616; applicazione “a seconda della classificazione operata dall’INPS”. Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Variabile: tasso medio della lavorazione svolta Somme/valori percepiti nel periodo d’imposta, entro i limiti minimo/massimo di rendita Non esiste un “valore unico” nella circolare: il tasso dipende dalla specifica lavorazione/voce di tariffa attribuita. Personale e studenti di scuole/istituti statali (incluse università statali e AFAM) Gestione per conto dello Stato Nessun premio ordinario a carico dell’istituzione — Copertura tramite speciale forma di gestione per conto dello Stato. -
Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni
Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.
L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.
INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo
Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.
Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.
La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.
Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.
Novità e istruzioni di dettaglio
La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.
Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In particolare:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965;
- i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole.
La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL.
Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.
Elemento Indicazione operativa Gestione tariffaria Altre attività Voce di tariffa 0722 Tipo di premio Premio ordinario Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL Frazionabilità Non frazionabile Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.
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Autoliquidazione INAIL 2025-26 riduzione e basi di calcolo
Sono state pubblicate dall'INAIL il 12 dicembre 2025 le istruzioni operative per sulle basi di calcolo e la percentuale di riduzione del tasso medio per l'autoliquidazione dei premi 2025-26.
In particolare viene specificato che il Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole .
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonis per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
Il decreto esclude dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro .
Inoltre per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell’Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025 , ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle
- nuove aliquote contenute nelle tabella A “Bonus” e
- l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Basi di calcolo INAIL online dal 12 dicembre
In un secondo documento INAIL comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 12 dicembre 2025.
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INAIL nuova norma UNI per le scale di appoggio
È stata pubblicata la revisione della norma UNI 10401 “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”, un aggiornamento importante per chi utilizza scale portatili in ambito professionale. Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro GL 17 “Scale” coordinato da Luca Rossi (Inail – Ditsipia) sotto la Commissione Sicurezza UNI, aggiorna completamente la precedente versione per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle innovazioni tecnologiche del settore. L’obiettivo è chiaro: aumentare il livello di sicurezza e l’affidabilità dei prodotti utilizzati, in particolare da chi opera su impianti elettrici o telefonici.
La nuova UNI 10401 introduce miglioramenti significativi nei requisiti di costruzione e utilizzo delle scale a sfilo e innestabili, con attenzione particolare alla prevenzione del rischio di caduta. Tra le principali novità spicca la possibilità di utilizzare dispositivi anticaduta di tipo guidato, con linee di ancoraggio flessibili conformi alla UNI EN 353-2, soprattutto nei modelli delle classi S1, S2 e S3. La norma suddivide infatti le scale in quattro categorie (S1, S2, S3 e S4) in base alle caratteristiche e all’impiego.
Inoltre, è stata introdotta una Appendice B dedicata al salvataggio, che definisce procedure e strumenti utili per la gestione delle emergenze. La revisione nasce anche dall’esperienza operativa di importanti aziende elettriche, che hanno contribuito con dati e prove pratiche sul campo.
Cosa fare: valutare le attrezzature e aggiornare le procedure
Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della sicurezza, la revisione della UNI 10401 rappresenta un’occasione per rivalutare l’idoneità delle attrezzature in uso. Oltre alle nuove scale conformi alla norma, il testo invita a considerare soluzioni alternative più sicure, come
- i trabattelli conformi alle UNI EN 1004-1 e 1004-2,
- i piccoli trabattelli UNI 11764 o
- le scale dotate di sistemi anticaduta integrati.
È consigliabile aggiornare le valutazioni dei rischi, i piani di formazione e le istruzioni operative, verificando la conformità delle scale in dotazione alle nuove prescrizioni.
La revisione della UNI 10401 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo concreto verso una maggiore sicurezza sul lavoro, che richiede attenzione, informazione e responsabilità da parte di tutti gli operatori del settore.
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Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi indici gravità: decreto e circolare
Con il Decreto del 30 settembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, e pubblicato nella sezione pubblicita legale il 22 ottobre, viene confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dalla legge n. 147/2013.
Il provvedimento recepisce la delibera INAIL n. 128 del 27 giugno 2025, stabilendo per il 2026 una riduzione pari al 13,02% .
La riduzione si applica, in particolare,
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni derivanti dall’esposizione a raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958) e
- ai contributi assicurativi del settore agricoltura,
previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e riscossi in forma unificata dall’INPS.
Restano invece escluse le gestioni per le quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe dei premi e contributi: in tali casi, l’aggiornamento tariffario assorbirà automaticamente la riduzione.
Ik 28 ottobre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 53 2025 con relativi allegati
Indici di gravità IGM 2026-2028
Il decreto ministeriale approva anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028, in attesa del completamento della revisione tariffaria complessiva.
Gli IGM costituiscono un parametro fondamentale per la valutazione della gravità infortunistica nei diversi settori produttivi e consentono di individuare le aziende virtuose che potranno beneficiare di ulteriori riduzioni del premio.
Questa misura, in linea con la politica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mira a premiare i datori di lavoro che adottano strategie di prevenzione efficaci e mantengono bassi indici di infortuni. Con l’approvazione del decreto, si conferma dunque l’impegno istituzionale nel favorire una cultura della sicurezza e nel ridurre il costo del lavoro per le imprese più attente alla tutela dei propri lavoratori.
La tabella indici è la seguente Gestione Medici Radiologi IGM
- Tariffa medici radiologi – 0,11
- Tariffa sostanze radioattive – 3,59
Gestione Agricoltura IGM
- Dipendenti – 6,67
- Autonomi – 8,68
La circolare INAIL : domanda riduzione
Con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, l’INAIL ha comunicato le nuove disposizioni relative alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Il provvedimento stabilisce la misura percentuale della riduzione per il 2026, fissata al 13,02%, e definisce i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028, in attuazione della deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, approvata con decreto interministeriale del 30 settembre 2025 (registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025).
L’obiettivo è assicurare continuità alla riduzione introdotta nel 2014, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, e premiare le aziende che mantengono bassi livelli di rischio e tassi infortunistici.
La misura è adottata nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro annui, come stabilito dal legislatore, e interessa in particolare due categorie di premi e contributi:
- i premi speciali per le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (Legge n. 93/1958);
- i contributi assicurativi del settore agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione si fonda sull’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, che autorizza il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, a determinare annualmente la riduzione dei premi INAIL in base all’andamento infortunistico e alla sostenibilità finanziaria dell’Ente.
Il Decreto 22 aprile 2014 ha definito i criteri applicativi, distinguendo tra aziende attive da oltre un biennio e attive da non oltre un biennio.
INAIL ricorda che :
- Le imprese con attività iniziate da oltre due anni (prima del 3 gennaio 2024) beneficiano della riduzione in base al confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM) nazionale.
- Le aziende con attività avviate entro il biennio (dal 3 gennaio 2024 in poi) possono accedere alla riduzione previa domanda, attestando il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Presentazione della domanda
Settore radiologico: tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” sul portale INAIL.
Settore agricolo: mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” disponibile su www.inail.it, , da inviare via PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale ([email protected]).
Per i soggetti già ammessi nel corso del biennio precedente, non è necessario ripresentare la domanda: la nuova riduzione si applica automaticamente.
Dati e scadenze operative
Di seguito una sintesi dei principali dati e scadenze operative:
Elemento Descrizione Percentuale di riduzione 2026 13,02% Validità Indici di Gravità Medi (IGM) Triennio 2026 – 2028 Attività da oltre un biennio Data inizio prima del 3 gennaio 2024 Attività da non oltre un biennio Data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024 Scadenza per domanda riduzione (nuove imprese) Entro la fine del primo biennio di attività Settori interessati Raggi X e sostanze radioattive – Gestione agricoltura -
Modello INAIL OT23 2026 rettificato
L’INAIL aveva pubblicato poche settimane fa il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025.
Il documento era stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti.
Con una nota del 18 luglio pubblicata il 21 , l'istituto informa che a seguito di segnalazioni sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.
Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:
1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del
3.7.2025.
E’ stato quindi rimosso il seguente testo: “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.
Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”
2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.
Viene anche ricordato che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.
I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.
OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello
Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:
- Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
- Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
- Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
- Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale
Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.
Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento
Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:
- almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
- due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).
Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025
Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:
- A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
- C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
- C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
- C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
- C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
- E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.
È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.
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