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Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione
Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite.
Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti di natura attuariale che servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono mese per mese al beneficiario o dei suoi superstiti.
La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.
Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione
I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze:
- per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future),
- per definire le tariffe dei premi assicurativi,
- per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
- per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.
La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:
- sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
- è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.
Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:
- rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
- rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
- assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
- quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.
Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).
Il calcolo del valore complessivo della rendita
La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto
Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:
- come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
- come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
- come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.
Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.
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Bando INAIL Bric 2025: finanziamenti per la ricerca
L’INAIL ha pubblicato il nuovo Bando Bric 2025 per finanziare progetti di ricerca collaborativa nell’ambito del Piano di attività 2025-2027. L’obiettivo è rafforzare la rete scientifica italiana e sviluppare soluzioni innovative per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Il bando mette a disposizione 14,4 milioni di euro per il primo anno di attività, con progetti della durata di due anni che coinvolgano università, enti di ricerca pubblici e istituti scientifici. Ogni progetto dovrà riguardare una delle tematiche indicate da INAIL e puntare a risultati concreti, trasferibili al mondo produttivo. Gi enti coinvolti possono migliorare il proprio punteggio con il coibvolgimento delle imprese con sede stabile in Italia, che possono contribuire alla sperimentazione delle soluzioni e ottenere un ulteriore punteggio premiale se in possesso della certificazione di parità di genere prevista dalla legge n. 162/2021 (UNI/PdR 125:2022).
Ulteriori materiali e i dettagli nella sezione dedicata ai bandi di ricerca INAIL
Come partecipare: requisiti e modalità di domanda
Per partecipare al Bando Bric 2025, i destinatari istituzionali (università, enti di ricerca e IRCCS) devono rispettare alcuni requisiti:
- ogni progetto deve avere durata biennale;
- il cofinanziamento a carico dei proponenti e dei partner deve essere almeno del 40% del costo totale del progetto;
- ciascun ente può presentare al massimo tre proposte;
- non sono ammesse proposte già finanziate da INAIL o da altri enti pubblici
.Le domande si presentano esclusivamente online tramite l’applicativo “Bando Bric”, disponibile nei servizi online INAIL
. La procedura sarà attiva dal 4 agosto 2025 al 6 ottobre 2025 (ore 14:00). Per accedere è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS. La piattaforma rilascia una ricevuta elettronica al termine della compilazione, che costituisce prova di avvenuta presentazione.
Le proposte saranno valutate da commissioni di esperti secondo criteri tecnico-scientifici. Verranno premiate l’originalità, la trasferibilità dei risultati, la qualità dei partner e il livello di cofinanziamento. Non saranno ammesse le domande con un punteggio inferiore a 50 su 100.
ATTENZIONE
Per informazioni e assistenza dal 26 agosto 2025 è disponibile il seguente indirizzo e-mail: [email protected].
Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti entro e non oltre le ore 14:00 del 29 settembre 2025.
Quali imprese possono partecipare
Il bando prevede la possibilità di coinvolgere le imprese private , con alcuni vincoli precisi:
- le imprese devono avere stabile organizzazione in Italia;
- non devono avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non possono ricevere finanziamenti diretti né fornire beni e servizi al progetto finanziato;
- devono essere selezionate attraverso una manifestazione pubblica di interesse da parte degli enti proponenti;
la loro partecipazione dà diritto a un punteggio premiale nella graduatoria degli enti, che aumenta se l’impresa ha la certificazione di parità di genere
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Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.
L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.
In data 1 agosto è stata pubblicata la circolare 45 con le istruzioni INAIL.
Normativa e ambito di applicazione
Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).
La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025
.L’incremento si applica:
- Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
- Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.
Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:
Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);
Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).
Tabella comparativa 2024-2025
Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%) Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€) 1% 853,61 860,45 +6,84 5% 4.353,25 4.388,08 +34,83 10% 8.896,12 8.967,29 +71,17 20% 18.672,80 18.822,18 +149,38 30% 29.639,55 29.876,66 +237,11 40% 41.771,00 42.105,17 +334,17 50% 55.045,39 55.485,76 +440,37 60% 69.443,71 70.000,25 +556,54 70% 84.950,85 85.630,46 +679,61 80% 101.554,35 102.368,78 +814,43 90% 119.244,31 120.197,26 +952,95 100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11 Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025
La circolare INAIL 45 2025 specifica che:
- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi liquidati dal 1° luglio 2025.
- Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
- provvedimento
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Modello INAIL OT23 2026 rettificato
L’INAIL aveva pubblicato poche settimane fa il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025.
Il documento era stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti.
Con una nota del 18 luglio pubblicata il 21 , l'istituto informa che a seguito di segnalazioni sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.
Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:
1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del
3.7.2025.
E’ stato quindi rimosso il seguente testo: “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.
Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”
2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.
Viene anche ricordato che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.
I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.
OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello
Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:
- Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
- Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
- Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
- Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale
Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.
Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento
Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:
- almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
- due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).
Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025
Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:
- A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
- C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
- C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
- C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
- C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
- E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.
È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.
Allegati: -
Infortuni e malattie sul lavoro 2024: i dati INAIL
Secondo la relazione annuale INAIL sul 2024, presentata pochi giorni fa a Roma dal Presidente, il numero complessivo delle denunce di infortunio sul lavoro si mantiene stabile rispetto all’anno precedente, con una lieve crescita dello 0,4% (da 590mila a 593mila casi).
Questo incremento è però dovuto quasi interamente agli infortuni degli studenti, saliti a 78mila, mentre quelli relativi ai lavoratori risultano in lieve calo (-1%). Le denunce di casi mortali sono state 1.202, con una leggera diminuzione tra i lavoratori ma un aumento tra gli studenti.
In parallelo, le malattie professionali denunciate hanno superato quota 88mila, registrando un incremento del 21,8% rispetto al 2023, il dato più alto degli ultimi quarant’anni. Il dato va letto anche come un effetto positivo di una maggiore consapevolezza sulle tutele assicurative. Vediamo in maggiore dettaglio.
Settori produttivi e dinamiche: dove accadono più infortuni
Quasi il 90% degli infortuni sul lavoro si concentra nella gestione “Industria e servizi”, con settori come Manifatturiero, Costruzioni, Sanità, Trasporti e Commercio tra i più colpiti. In calo le denunce nel Manifatturiero (-6,1%) e nelle Costruzioni (-3,4%), mentre crescono nel Commercio (+2,6%). Tuttavia, il comparto delle Costruzioni resta quello con il maggior numero di decessi (182), seguito da Trasporti (132) e Manifatturiero (118). Le denunce in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, sono aumentate (+3,1%), raggiungendo i livelli pre-pandemia, con un incremento significativo dei decessi in questa modalità (+10,2%). I veicoli coinvolti sono soprattutto auto e furgoni, ma anche moto e biciclette. Per le malattie professionali, le patologie muscolo-scheletriche rappresentano tre denunce su quattro, seguite da disturbi neurologici (es. tunnel carpale), ipoacusie e tumori da esposizione all’amianto.
Differenze territoriali, di genere e provenienza: i profili a rischio
Geograficamente, la maggior parte delle denunce si concentra nel Nord-Est (33%), seguito dal Nord-Ovest e dal Centro. Lombardia ed Emilia-Romagna guidano la classifica delle regioni con più infortuni e decessi. I lavoratori stranieri rappresentano il 23,5% degli infortunati, un dato in crescita negli ultimi anni, così come la loro incidenza nelle malattie professionali (+27,4% rispetto al 2023). Anche le fasce di età under 34 e over 64 risultano in aumento per frequenza di infortuni. Dal punto di vista di genere, le donne rappresentano circa un terzo degli infortuni totali, con una riduzione delle denunce più contenuta rispetto agli uomini. Nelle malattie professionali, invece, le donne risultano più esposte a disturbi del sistema nervoso, mentre gli uomini mostrano incidenze più alte per patologie respiratorie, tumori e sordità.
Dati INAIL Tabella riepilogo
L’analisi dei dati forniti da INAIL nella relazione annuale mostra un quadro complesso: da un lato si registra una stabilità nel numero complessivo degli infortuni sul lavoro, dall’altro un aumento rilevante delle malattie professionali denunciate.
Gli infortuni in itinere (casa-lavoro) sono tornati ai livelli pre-pandemia, con un incremento sia nelle denunce che nei decessi. Emergono inoltre differenze importanti tra settori, fasce d’età, genere, origine e territori, sia per gli infortuni che per le malattie.
Le patologie più frequenti restano quelle muscolo-scheletriche, seguite da quelle neurologiche, dell’orecchio e dai tumori legati all’asbesto. L’aumento delle denunce non è necessariamente segno di peggioramento delle condizioni di lavoro, ma anche frutto di maggiore consapevolezza e informazione.
Ecco una tabella di riepilogo
Voce Dati 2024 Variazione 2023 Totale denunce infortuni 593.000 +0,4% Studenti infortunati 78.000 (di cui 2.100 nei PCTO) +10,5% Lavoratori infortunati 515.000 -1,0% Casi mortali totali 1.202 +1 caso Casi mortali in itinere 303 +10,2% Malattie professionali denunciate 88.000 +21,8% Lavoratori ammalati 58.000 +18,7% % patologie muscolo-scheletriche 75% circa Stabile Denunce stranieri (malattie) 7.659 +27,4% -
Tecnici radiologi e medici radiologi prestazioni INAIL 2025 : le istruzioni
E' stato pubblicato il 16 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il decreto 59 del 24 aprile con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2025 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025 con le misure riportate nel paragrafo successivo
Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025 sulla retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,
In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).
Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi
Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali dal 1 luglio 2025 sono le seguenti:
Anno Retribuzione convenzionale Anno 2016 e precedenti 29.370,51 € Anno 2017 29.611,96 € Anno 2018 30.134,54 € Anno 2019 29.917,09 € Anno 2020 30.004,82 € Anno 2021 – 2025 30.620,24 € Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni
La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025, è stabilita nella misura di euro 66.866,83
Le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.
Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025
La Circolare n. 41/2025 sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica ni particolare che le Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.
La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici.
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Rischio caldo: le Linee guida INAIL per i datori di lavoro
Anche quest'anno tornano d'attualita le norme sulla sicurezza e la gestione delle alte temperature nei luoghi di lavoro.
Sull'argomento inail ha messo a disposizione siN dal 2023 sul proprio sito un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e responsabili salute e sicurezza, con una serie di strumenti che approfondiscono gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e danno le indicazioni per evitare i rischi di infortuni e malattie
Scheda , sito e altri specifici approfondimenti nel progetto "WORKLIMATE "sono stati messi a punto dal Centro studi INAIL con la collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).
Rischio calore quali sono le conseguenze?
Nella guida vengono elencate in primo luogo le piu comuni patologie da calore, tra cui:
- i crampi,
- la dermatite da sudore,
- gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache
Vengono analizzate anche le patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo come
- malattie della tiroide,
- l’obesità
- l’asma e la bronchite cronica,
- il diabete e le patologie cardiovascolari.
Rischio caldo: cosa deve fare il datore di lavoro
I datori di lavoro sono chiamati a individuare procedure specifiche diminuire i rischi, in primo luogo scegliendo una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo.
Altro punto fondamentale è la formazione dei lavoratori sull'argomento
La guida sottolinea l’importanza delle misure generali che sono :
- l’idratazione,
- l' abbigliamento adeguato,
- la riorganizzazione dei turni di lavoro e
- la possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.
Nella piattaforma del progetto Worklimate sono presenti numerosi dati e approfondimenti con le piu aggiornate strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.
Oltre agli strumenti informativi, infatti Worklimate comprende anche strumenti operativi, come il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con due modalità:
- Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00.
- La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i cinque giorni successivi i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.
Si ricorda che nei casi di stress climatico è prevista la possibiltà di utilizzo della Cassa integrazione. Leggi anche Cassa integrazione per caldo eccessivo: istruzioni INPS