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Autoliquidazione INAIL 2025-26 riduzione e basi di calcolo
Sono state pubblicate dall'INAIL il 12 dicembre 2025 le istruzioni operative per sulle basi di calcolo e la percentuale di riduzione del tasso medio per l'autoliquidazione dei premi 2025-26.
In particolare viene specificato che il Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole .
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonis per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
Il decreto esclude dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro .
Inoltre per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell’Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025 , ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle
- nuove aliquote contenute nelle tabella A “Bonus” e
- l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Basi di calcolo INAIL online dal 12 dicembre
In un secondo documento INAIL comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 12 dicembre 2025.
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INAIL nuova norma UNI per le scale di appoggio
È stata pubblicata la revisione della norma UNI 10401 “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”, un aggiornamento importante per chi utilizza scale portatili in ambito professionale. Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro GL 17 “Scale” coordinato da Luca Rossi (Inail – Ditsipia) sotto la Commissione Sicurezza UNI, aggiorna completamente la precedente versione per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle innovazioni tecnologiche del settore. L’obiettivo è chiaro: aumentare il livello di sicurezza e l’affidabilità dei prodotti utilizzati, in particolare da chi opera su impianti elettrici o telefonici.
La nuova UNI 10401 introduce miglioramenti significativi nei requisiti di costruzione e utilizzo delle scale a sfilo e innestabili, con attenzione particolare alla prevenzione del rischio di caduta. Tra le principali novità spicca la possibilità di utilizzare dispositivi anticaduta di tipo guidato, con linee di ancoraggio flessibili conformi alla UNI EN 353-2, soprattutto nei modelli delle classi S1, S2 e S3. La norma suddivide infatti le scale in quattro categorie (S1, S2, S3 e S4) in base alle caratteristiche e all’impiego.
Inoltre, è stata introdotta una Appendice B dedicata al salvataggio, che definisce procedure e strumenti utili per la gestione delle emergenze. La revisione nasce anche dall’esperienza operativa di importanti aziende elettriche, che hanno contribuito con dati e prove pratiche sul campo.
Cosa fare: valutare le attrezzature e aggiornare le procedure
Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della sicurezza, la revisione della UNI 10401 rappresenta un’occasione per rivalutare l’idoneità delle attrezzature in uso. Oltre alle nuove scale conformi alla norma, il testo invita a considerare soluzioni alternative più sicure, come
- i trabattelli conformi alle UNI EN 1004-1 e 1004-2,
- i piccoli trabattelli UNI 11764 o
- le scale dotate di sistemi anticaduta integrati.
È consigliabile aggiornare le valutazioni dei rischi, i piani di formazione e le istruzioni operative, verificando la conformità delle scale in dotazione alle nuove prescrizioni.
La revisione della UNI 10401 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo concreto verso una maggiore sicurezza sul lavoro, che richiede attenzione, informazione e responsabilità da parte di tutti gli operatori del settore.
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Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi indici gravità: decreto e circolare
Con il Decreto del 30 settembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, e pubblicato nella sezione pubblicita legale il 22 ottobre, viene confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dalla legge n. 147/2013.
Il provvedimento recepisce la delibera INAIL n. 128 del 27 giugno 2025, stabilendo per il 2026 una riduzione pari al 13,02% .
La riduzione si applica, in particolare,
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni derivanti dall’esposizione a raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958) e
- ai contributi assicurativi del settore agricoltura,
previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e riscossi in forma unificata dall’INPS.
Restano invece escluse le gestioni per le quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe dei premi e contributi: in tali casi, l’aggiornamento tariffario assorbirà automaticamente la riduzione.
Ik 28 ottobre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 53 2025 con relativi allegati
Indici di gravità IGM 2026-2028
Il decreto ministeriale approva anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028, in attesa del completamento della revisione tariffaria complessiva.
Gli IGM costituiscono un parametro fondamentale per la valutazione della gravità infortunistica nei diversi settori produttivi e consentono di individuare le aziende virtuose che potranno beneficiare di ulteriori riduzioni del premio.
Questa misura, in linea con la politica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mira a premiare i datori di lavoro che adottano strategie di prevenzione efficaci e mantengono bassi indici di infortuni. Con l’approvazione del decreto, si conferma dunque l’impegno istituzionale nel favorire una cultura della sicurezza e nel ridurre il costo del lavoro per le imprese più attente alla tutela dei propri lavoratori.
La tabella indici è la seguente Gestione Medici Radiologi IGM
- Tariffa medici radiologi – 0,11
- Tariffa sostanze radioattive – 3,59
Gestione Agricoltura IGM
- Dipendenti – 6,67
- Autonomi – 8,68
La circolare INAIL : domanda riduzione
Con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, l’INAIL ha comunicato le nuove disposizioni relative alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Il provvedimento stabilisce la misura percentuale della riduzione per il 2026, fissata al 13,02%, e definisce i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028, in attuazione della deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, approvata con decreto interministeriale del 30 settembre 2025 (registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025).
L’obiettivo è assicurare continuità alla riduzione introdotta nel 2014, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, e premiare le aziende che mantengono bassi livelli di rischio e tassi infortunistici.
La misura è adottata nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro annui, come stabilito dal legislatore, e interessa in particolare due categorie di premi e contributi:
- i premi speciali per le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (Legge n. 93/1958);
- i contributi assicurativi del settore agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.
La riduzione si fonda sull’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, che autorizza il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, a determinare annualmente la riduzione dei premi INAIL in base all’andamento infortunistico e alla sostenibilità finanziaria dell’Ente.
Il Decreto 22 aprile 2014 ha definito i criteri applicativi, distinguendo tra aziende attive da oltre un biennio e attive da non oltre un biennio.
INAIL ricorda che :
- Le imprese con attività iniziate da oltre due anni (prima del 3 gennaio 2024) beneficiano della riduzione in base al confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM) nazionale.
- Le aziende con attività avviate entro il biennio (dal 3 gennaio 2024 in poi) possono accedere alla riduzione previa domanda, attestando il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Presentazione della domanda
Settore radiologico: tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” sul portale INAIL.
Settore agricolo: mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” disponibile su www.inail.it, , da inviare via PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale ([email protected]).
Per i soggetti già ammessi nel corso del biennio precedente, non è necessario ripresentare la domanda: la nuova riduzione si applica automaticamente.
Dati e scadenze operative
Di seguito una sintesi dei principali dati e scadenze operative:
Elemento Descrizione Percentuale di riduzione 2026 13,02% Validità Indici di Gravità Medi (IGM) Triennio 2026 – 2028 Attività da oltre un biennio Data inizio prima del 3 gennaio 2024 Attività da non oltre un biennio Data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024 Scadenza per domanda riduzione (nuove imprese) Entro la fine del primo biennio di attività Settori interessati Raggi X e sostanze radioattive – Gestione agricoltura -
Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni
Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.
L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.
In data 1 agosto è stata pubblicata la circolare 45 con le istruzioni INAIL.
Normativa e ambito di applicazione
Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).
La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025
.L’incremento si applica:
- Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
- Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.
Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:
Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);
Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).
Tabella comparativa 2024-2025
Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%) Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€) 1% 853,61 860,45 +6,84 5% 4.353,25 4.388,08 +34,83 10% 8.896,12 8.967,29 +71,17 20% 18.672,80 18.822,18 +149,38 30% 29.639,55 29.876,66 +237,11 40% 41.771,00 42.105,17 +334,17 50% 55.045,39 55.485,76 +440,37 60% 69.443,71 70.000,25 +556,54 70% 84.950,85 85.630,46 +679,61 80% 101.554,35 102.368,78 +814,43 90% 119.244,31 120.197,26 +952,95 100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11 Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025
La circolare INAIL 45 2025 specifica che:
- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi liquidati dal 1° luglio 2025.
- Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
- provvedimento
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Modello INAIL OT23 2026 rettificato
L’INAIL aveva pubblicato poche settimane fa il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025.
Il documento era stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti.
Con una nota del 18 luglio pubblicata il 21 , l'istituto informa che a seguito di segnalazioni sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.
Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:
1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del
3.7.2025.
E’ stato quindi rimosso il seguente testo: “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.
Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”
2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.
Viene anche ricordato che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.
I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.
OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello
Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:
- Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
- Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
- Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
- Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale
Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.
Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento
Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:
- almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
- due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).
Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025
Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:
- A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
- C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
- C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
- C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
- C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
- E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.
È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.
Allegati: -
Tecnici radiologi e medici radiologi prestazioni INAIL 2025 : le istruzioni
E' stato pubblicato il 16 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il decreto 59 del 24 aprile con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2025 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025 con le misure riportate nel paragrafo successivo
Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025 sulla retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,
In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).
Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi
Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali dal 1 luglio 2025 sono le seguenti:
Anno Retribuzione convenzionale Anno 2016 e precedenti 29.370,51 € Anno 2017 29.611,96 € Anno 2018 30.134,54 € Anno 2019 29.917,09 € Anno 2020 30.004,82 € Anno 2021 – 2025 30.620,24 € Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni
La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025, è stabilita nella misura di euro 66.866,83
Le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.
Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025
La Circolare n. 41/2025 sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica ni particolare che le Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.
La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici.
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Rischio caldo: le Linee guida INAIL per i datori di lavoro
Anche quest'anno tornano d'attualita le norme sulla sicurezza e la gestione delle alte temperature nei luoghi di lavoro.
Sull'argomento inail ha messo a disposizione siN dal 2023 sul proprio sito un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e responsabili salute e sicurezza, con una serie di strumenti che approfondiscono gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e danno le indicazioni per evitare i rischi di infortuni e malattie
Scheda , sito e altri specifici approfondimenti nel progetto "WORKLIMATE "sono stati messi a punto dal Centro studi INAIL con la collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).
Rischio calore quali sono le conseguenze?
Nella guida vengono elencate in primo luogo le piu comuni patologie da calore, tra cui:
- i crampi,
- la dermatite da sudore,
- gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache
Vengono analizzate anche le patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo come
- malattie della tiroide,
- l’obesità
- l’asma e la bronchite cronica,
- il diabete e le patologie cardiovascolari.
Rischio caldo: cosa deve fare il datore di lavoro
I datori di lavoro sono chiamati a individuare procedure specifiche diminuire i rischi, in primo luogo scegliendo una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo.
Altro punto fondamentale è la formazione dei lavoratori sull'argomento
La guida sottolinea l’importanza delle misure generali che sono :
- l’idratazione,
- l' abbigliamento adeguato,
- la riorganizzazione dei turni di lavoro e
- la possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.
Nella piattaforma del progetto Worklimate sono presenti numerosi dati e approfondimenti con le piu aggiornate strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.
Oltre agli strumenti informativi, infatti Worklimate comprende anche strumenti operativi, come il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con due modalità:
- Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00.
- La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i cinque giorni successivi i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.
Si ricorda che nei casi di stress climatico è prevista la possibiltà di utilizzo della Cassa integrazione. Leggi anche Cassa integrazione per caldo eccessivo: istruzioni INPS