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Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche
Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:
- i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
- gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.
La circolare indica aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i codici "Tipo rapporto” da utilizzare.
Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010
L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche.
Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.
Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.
Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche
Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.
Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata
Aliquote contributive 2025 – riepilogo
Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03% Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03% Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% — 24% Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata
Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività,
- tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
- attraverso intermediari abilitati.
La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.
INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.
Adempimenti per gli incarichi di ricerca
Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono:
- Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
- Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore.
- Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.
Adempimenti per gli addetti ippici
Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens.
- Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS);
- Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
- Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati comunicati con il messaggio INPS 3645 del 2 dicembre 2025
Codice rapporto Descrizione Imponibile DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 € D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 € DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 € -
Contributi previdenziali INARCASSA 2025: richiesta rateazione entro il 1 dicembre
Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:
- contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5% con un massimale 142.650,00 di reddito massimo. Il contributo minimo dovuto è pari a € 2.750,00.
(Si ricorda che è dovuto per intero a partire dal 2021 anche dai pensionati, tranne per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
- contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2024 da dichiarare nel 2025 con importo minimo che non può comunque essere inferiore a € 250,00 o superiore a € 12.372,00.
- contributo integrativo, del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2025 è pari a 835,00 euro e soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, pari a € 191.300,00.( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
- il contributo per la maternita' e paternita , per l'anno 2025 è stato confermato in misura pari a euro 82,00 pro-capite
- i contributo di paternità è fissato invece a 9 euro.
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2025
Inarcassa ha comunicato in data 17 ottobre che tutti gli associati, anche pensionati, possono rateizzare il conguaglio 2024, in scadenza il 31.12.25, facendone richiesta :
- nella Dich. 2024 (entro il 31.10.25) oppure,
- entro il 1° dicembre 2025, dalla voce di menu su iOL, sez. Agevolazioni.
Le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte.
L'importo sarà suddiviso in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2026, tramite SDD.
Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo
Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i
pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da
INARCASSA.
€2.695 €142.650 14,5% Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5% Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4% Contributo maternità/ paternita € 82 € INARCASSA novità – Regolamento 2025
Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)
E' stato pubblicato il 17 ottobre 2025 il nuovo il Regolamento di previdenza aggiornato 2025 QUI IL TESTO
Scadenze dei versamenti a INARCASSA
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
- In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
- in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre ( che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno) . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati:
- con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
- con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
INARCASSA causali contributo per il versamento con F24
Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020
- “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate:
"E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
"E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
"E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
"E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
“E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
“E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
"E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
“E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
“E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
“E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
“E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
Deroga versamento contributi minimi
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo , può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.
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Codice di condotta per Influencer: online il web form di iscrizione AGCOM
Con la delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato in via definitiva il Codice di condotta rivolto agli influencer e le modifiche alle Linee guida già adottate con la precedente delibera n. 7/24/CONS.
Il provvedimento definisce in modo organico l’ambito di applicazione delle regole previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) agli influencer e ai creator digitali che diffondono contenuti in Italia.
L’AGCOM riconosce agli influencer, quando producono e organizzano i propri contenuti in modo professionale e continuativo, una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, rendendoli soggetti a obblighi di trasparenza, tutela dei minori e rispetto dei diritti fondamentali.
Il Codice di condotta per gli influencer
L’Allegato B alla delibera 197/25/CONS contiene il nuovo Codice di condotta, nato da un percorso di co-regolamentazione e di confronto con le principali associazioni di categoria e le piattaforme digitali.
Il Codice ha finalità di autodisciplina, ma il suo rispetto diventa obbligatorio per gli influencer che rientrano nella definizione di “rilevanti”.
Tra le disposizioni principali:
- obbligo di riconoscibilità dei contenuti commerciali: gli influencer devono adottare una chiara segnaletica (#ad, #pubblicità, #sponsorizzato) in conformità al Regolamento Digital Chart dello IAP, recepito nel Codice.
- tutela dei minori: vietata la pubblicazione di contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico o morale dei minori; introdotti obblighi specifici per l’uso di filtri e per i contenuti generati da intelligenza artificiale.
- rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: è vietato ogni messaggio discriminatorio o che inciti all’odio.
- tutela della proprietà intellettuale e industriale: gli influencer devono evitare la diffusione di contenuti contraffatti o che violino diritti d’autore o marchi registrati.
- trasparenza e identificabilità: i soggetti iscritti all’elenco AGCOM devono indicare nel proprio profilo la dicitura “in elenco AGCOM” (o “soggetto virtuale in elenco AGCOM” per gli influencer digitali).
Il Codice prevede inoltre l’avvio di campagne formative e informative rivolte agli operatori del settore, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di categoria.
L’elenco degli influencer rilevanti e il web form AGCOM
Un’importante novità introdotta dalla delibera è la creazione dell’elenco pubblico degli “influencer rilevanti”, ossia dei soggetti che superano specifiche soglie di popolarità e impatto definite dalle Linee guida aggiornate:
- almeno 500.000 follower su una piattaforma di social media o condivisione video;
- almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili nei sei mesi precedenti la valutazione.
Tali influencer devono inviare all’Autorità un modulo telematico di iscrizione, con i propri dati identificativi, link ai profili social e recapiti PEC o dell’agenzia rappresentante.
Il 6 novembre, AGCOM ha reso disponibile il web form online per la presentazione delle domande di iscrizione, accessibile dal sito istituzionale dell’Autorità.
L’elenco, aggiornato due volte l’anno (entro il 15 aprile e il 15 ottobre), sarà pubblicato sul portale AGCOM e conterrà solo le informazioni essenziali: nome o nickname e metriche di riferimento.Va precisato che l’obbligo di rispetto del Codice di condotta e delle Linee guida sussiste anche per gli influencer che non risultano ancora iscritti, qualora superino le soglie fissate.
Vigilanza, sanzioni e ruolo del Tavolo tecnico
L’AGCOM ha confermato che i controlli e le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice di condotta saranno applicati secondo i criteri dell’art. 67 del Tusma e della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità, della recidiva e delle condizioni economiche del soggetto.
Tra le sanzioni possibili:
- ordini di rimozione dei contenuti
- e sanzioni pecuniarie proporzionali alla violazione.
Viene inoltre mantenuto attivo il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 7/24/CONS, con funzioni di:
- monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno dell’influencer marketing;
- valutazione periodica delle soglie e delle metriche;
- proposta di aggiornamento del Codice di condotta;
- pianificazione di iniziative formative e campagne informative congiunte.
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ISCRO 2025 domande in scadenza il 31.10: regole ed esempio
La piattaforma per la domanda di ISCRO 2025, aperta il 16 giugno con il messaggio INPS 1858 del 12 giugno 2025, sarà utilizzabile entro il 31 ottobre prossimo (vedi sotto la procedura operativa).
ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.
E' stata istituita dalla legge 178/2020, in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e portata a regime con la legge di bilancio 2024.
Consiste in un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale inferiore ad una certa soglia nel triennio precedente la domanda, unitamente ad altri requisiti, recentemente modificati
E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024 la circolare INPS n. 84 con le ultime istruzioni. Il 2 dicembre la Cassazione ha chiarito nella sentenza 30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)
Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.
ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.
I requisiti necessari per il diritto sono:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione
Iscro 2025: importo, trattamento fiscale, compatibilità, obblighi
L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.
L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali.
La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.
L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.
L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:
Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi devono pero essere ancora definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle Regioni e Province autonome e al Portale SISSL che gestisce le politiche attive del lavoro in collaborazione con il Ministero.
ISCRO 2025: esempio di calcolo dell’importo
Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO
- Requisito reddituale:
Reddito 2023: € 7.000
Media redditi 2021 e 2022: € 10.500
70% della media: € 7.350
Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.
- Importo dell'Indennità:
Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500
Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)
Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)
ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento
La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS.
Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno al 31 ottobre 2025.
ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.
Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- IDAS.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
INPS ricorda che
- L'indennità ISCRO, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
- non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
- nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
- La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione
La circolare n. 84 del 23 luglio 2024 richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60: Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
- Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
- Decreto interministeriale 30 gennaio 2015: Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
- Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.
Novità dal 2024
La circolare illustra alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:
- Riconoscimento a Regime: L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
- Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
- Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali per la Gestione separata a partire dal 2024.
Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione INPS
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.
La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.
L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.
La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante cd. Principio Tempus Regit Actum (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .
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Artigiani e commercianti: nuove istruzioni per lo sconto contributivo
Dopo il messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome, previsto dall'ultima legge di bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025 (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) , con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni.
La novità principale riguarda l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.
Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha infine chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.
Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .
Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.
Sono destinatari dell'agevolazione:
- Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
- Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
- L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
- Cambio d’impresa o di attività;
- Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
- Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
In sintesi:
Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%) Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60 Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto) Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta Compatibilità con altri regimi agevolativi
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:
La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
Sconto contributivo : limiti “de minimis”
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.
Regole per la domanda
Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS
Il percorso digitale è il seguente “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”
ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.
Nella domanda si dichiara anche di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.
Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Allegati: -
Dipendente pubblico con Partita IVA per attività agricola: ok dal Consiglio di Stato
Nella sentenza del Consiglio di stato del N. 05854/2025 su ricorso N. 03715/2023 è stato precisato che non esiste alcuna normativa che vieti ai dipendenti pubblici l’esercizio dell’attività agricola non professionale e non ha rilievo in merito il divieto di munirsi di partita IVA previsto da una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza, non trattandosi di una fonte normativa. Il caso oggetto di analisi riguardava infatti un maresciallo dell Guardia di Finanza sanzionato a seguito della scoperta di una Partita IVA aperta dal militare per l’attività di coltivazione di ulivi. Vediamo di seguito piu in dettaglio la vicenda e le indicazioni del Supremo tribunale amministrativo.
Attività agricola con Partita IVA e Guardia di finanza: il caso
La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna inflitta a un maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l’attività agricola connessa alla titolarità della Partita IVA, non previamente comunicata, che secondo il Comando risultava incompatibile con il servizio, in forza di quanto previsto dalla circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005, che vieta le attività extraprofessionali — incluse quelle agricole — da parte del personale del Corpo.
Il militare, da parte sua, ha sostenuto che la Partita IVA, aperta nel 2008 e chiusa nel 2017, non era legata a un’attività economica in senso commerciale, ma esclusivamente alla cura di due terreni di proprietà familiare, destinati alla produzione di olio d’oliva per consumo domestico. Inoltre, ha precisato di aver comunicato l’esistenza della Partita IVA al comando già nel 2015.
Nonostante le sue osservazioni, l’Amministrazione ha confermato la sanzione, rigettando anche il ricorso gerarchico.
Il militare ha quindi presentato ricorso al TAR del Lazio, che con sentenza favorevole ha annullato il provvedimento sanzionatorio e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno presentato appello al Consiglio di Stato, articolando un motivo basato sulla violazione degli articoli 748 e 894 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della suddetta circolare interna.
Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché la prima notifica via PEC effettuata dagli appellanti non è andata a buon fine per errore nell’indirizzo e la rinotifica è avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che il corretto indirizzo PEC era comunque noto agli appellanti e disponibile nei pubblici registri.
La legittimità dell’attività agricola con Partita IVA
Al di là del vizio procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il merito dell’appello, osservando che l’attività agricola occasionale e non professionale esercitata su fondi di proprietà non è vietata ai dipendenti pubblici.
Tale attività, infatti, non è assimilabile all’esercizio di industria o commercio vietato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La sentenza sottolinea che una circolare interna, priva di rango normativo, non può introdurre divieti non previsti dalla legge, e che l’apertura di una Partita IVA, se finalizzata esclusivamente alla gestione del fondo rustico in modo non imprenditoriale, è pienamente legittima.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività agricola, anche se assistita da Partita IVA, può rientrare tra le prerogative del diritto di proprietà costituzionalmente garantite (art. 42 Cost.) e tutelate anche dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’interpretazione più restrittiva, secondo i giudici, comporterebbe un’irragionevole compressione del diritto di godimento del bene.
La sentenza si conclude con la condanna del Ministero e del Comando generale al pagamento delle spese processuali in favore del militare, per un totale di 4.000 euro oltre accessori di legge.
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Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
Allegati: