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ISCRO: tutte le regole- Domande 2025 dal 16 giugno
Apre il 16 giugno 2025 la piattaforma per la domanda di ISCRO 2025. Lo comunica INPS con il messaggio 1858 del 12 giugno 2025 in cui ricorda anche la scadenza del 31 ottobre prossimo (vedi sotto).
ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.
E' stata istituita dalla legge 178/2020, in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e portata a regime con la legge di bilancio 2024.
Consiste in un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale inferiore ad una certa soglia nel triennio precedente la domanda, unitamente ad altri requisiti, recentemente modificati dalla Legge di bilancio 2024
E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024 la circolare INPS n. 84 con le istruzioni aggiornate. Il 2 dicembre la Cassazione ha chiarito nella sentenza 30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)
Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.
ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.
I requisiti necessari per il diritto sono:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione
Iscro 2025: Importo -trattamento Fiscale , Compatibilità , Obblighi
L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.
L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali.
La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.
L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.
L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:
Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi devono pero essere ancora definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle Regioni e Province autonome e al Portale SISSL che gestisce le politiche attive del lavoro in collaborazione con il Ministero.
ISCRO 2025 Esempio di calcolo dell’importo
Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO
- Requisito reddituale:
Reddito 2023: € 7.000
Media redditi 2021 e 2022: € 10.500
70% della media: € 7.350
Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.
- Importo dell'Indennità:
Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500
Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)
Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)
ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento
La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS.
Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno al 31 ottobre 2025.
ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.
A decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025, fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025.
Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- IDAS.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
INPS ricorda che
- L'indennità ISCRO, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
- non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
- nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
- La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione
La circolare n. 84 del 23 luglio 2024 richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60: Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
- Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
- Decreto interministeriale 30 gennaio 2015: Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
- Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.
Novità dal 2024
La circolare illustra alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:
- Riconoscimento a Regime: L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
- Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
- Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali per la Gestione separata a partire dal 2024.
Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione INPS
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.
La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.
L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.
La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante cd. Principio Tempus Regit Actum (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .
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Erasmus giovani imprenditori 2025: si può fare domanda
Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare all’edizione 2025 del programma Erasmus per giovani imprenditori, promosso dalla Commissione europea.
Questa iniziativa mira a sostenere le persone che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o che l’hanno recentemente costituita, offrendo loro l’opportunità di trascorrere un periodo di formazione pratica presso una piccola o media impresa (PMI) in un altro Paese europeo. Il cuore del programma è lo scambio di esperienze: il nuovo imprenditore ha la possibilità di affiancare un imprenditore con almeno tre anni di esperienza, all’interno della sua azienda, per un periodo compreso tra uno e sei mesi.
Durante questo soggiorno formativo, il partecipante riceve un sostegno economico sotto forma di borsa di mobilità, pensata per coprire parte delle spese di viaggio e permanenza. Si tratta di un’occasione preziosa per apprendere concretamente le competenze necessarie alla gestione di un’impresa, direttamente sul campo, in un contesto internazionale e multiculturale.
Come funziona il programma Erasmus giovani imprenditori
Il programma si rivolge sia ai nuovi imprenditori, cioè persone con un’idea di business ben definita o che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni, sia agli imprenditori ospitanti, titolari o responsabili di PMI con una consolidata esperienza, desiderosi di confrontarsi con approcci innovativi e stringere potenziali collaborazioni europee.
I vantaggi sono molteplici per entrambe le categorie: chi è all’inizio del proprio percorso imprenditoriale può acquisire competenze pratiche in ambiti strategici come la contabilità, il marketing, la gestione dei clienti e la pianificazione finanziaria, perfezionando il proprio business plan e sviluppando un network professionale a livello europeo.
Al contempo, l’imprenditore esperto beneficia del confronto con nuove idee e potenziali partner, oltre ad approfondire la conoscenza di mercati esteri e regolamentazioni differenti.
L’intero iter di partecipazione è supportato da una rete di organismi intermediari locali che offrono assistenza tecnica nella preparazione della domanda, nella selezione dei partner e nella gestione del soggiorno all’estero.
Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento, poiché il programma prevede una procedura a sportello, ed è accessibile a imprenditori residenti stabilmente in uno dei Paesi partecipanti, comprese le regioni ultraperiferiche e i territori d’oltremare dell’Unione europea.
Erasmus giovani imprenditori : guida operativa
Sezione Dettagli Sito ufficiale del programma erasmus-entrepreneurs.eu Modulo di candidatura online Compila la domanda qui Requisiti per nuovi imprenditori – Residenza permanente in un Paese partecipante
– Impresa avviata da meno di 3 anni o idea imprenditoriale con business plan
– Età minima: 18 anniRequisiti per imprenditori ospitanti – Titolare o gestore di una PMI con almeno 3 anni di attività
– Residenza permanente in un Paese partecipanteDocumenti richiesti – Curriculum vitae (preferibilmente Europass)
– Lettera di motivazione
– Business plan (per nuovi imprenditori)Durata dello scambio Da 1 a 6 mesi, anche non consecutivi (entro 12 mesi) Supporto finanziario Borsa mensile variabile per spese di viaggio e soggiorno Centri di contatto locali Vedi elenco Guida alla registrazione Guida NE / Guida HE Assistenza e contatti Email: [email protected]
Telefono: +32 2 282 08 73 -
Nota INL: consulenza del lavoro vietata per i CED
Con la nota n. 4304 del 13 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, delineando le condizioni oltre le quali può configurarsi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
L'INL afferma che i CED possono svolgere solo attività “strumentali” e “accessorie”, ovvero:
compiti esecutivi come la raccolta, lettura e trasposizione dei dati nei libri paga, l’aggiornamento dei software gestionali e la stampa dei cedolini.
Tra le attività accessorie rientrano, invece, la consegna della documentazione e l’archiviazione dei dati elaborati.
È quindi esclusa qualsiasi funzione valutativa o di consulenza, che rimane riservata ai professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.
Secondo la normativa vigente, infatti, solo i consulenti del lavoro iscritti all’albo, nonché avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano regolarmente notificato l’avvio dell’attività all’Ispettorato, possono occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Tali attività non possono essere delegate ai CED, i quali, invece, possono fornire supporto operativo ai suddetti professionisti o ai datori di lavoro, sempre e solo sotto la loro supervisione.
La violazione di tali limiti può costituire reato e determinare interventi sanzionatori da parte degli organi ispettivi.
Il ruolo dei professionisti e il rapporto con i CED
Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla nota dell’INL è la necessità che il rapporto tra CED e professionista incaricato sia formalizzato attraverso un incarico scritto con data certa, che disciplini i limiti di intervento. Il professionista incaricato non può svolgere, per conto del CED, le funzioni che la legge riserva esclusivamente alla sua figura. Al contrario, il suo ruolo deve limitarsi alla verifica e controllo delle attività esecutive e accessorie svolte dal centro, senza sconfinare in compiti di consulenza diretta nei confronti dei clienti del CED.
In tal senso, l’Ispettorato ribadisce che solo i soggetti abilitati dalla L. 12/1979 possono curare adempimenti fondamentali come la gestione dei rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti, redazione dei contratti, comunicazioni obbligatorie (es. Unilav), prospetti L. 68/1999, invio della documentazione contributiva agli enti previdenziali e assistenza durante eventuali ispezioni. Queste attività richiedono competenze specifiche e una responsabilità professionale non delegabile a strutture meramente esecutive come i CED.
L’INL sottolinea anche come le piccole imprese e quelle artigiane, incluse le cooperative, possano eventualmente avvalersi dei servizi erogati da centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti dalle associazioni di categoria, i quali possono includere consulenti del lavoro come dipendenti. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del CED resta subordinato all’attività del professionista, a cui spetta l’effettiva consulenza e gestione dei rapporti di lavoro.
Controlli ispettivi e contrasto all’abusivismo
L’intervento dell’Ispettorato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo professionale nella consulenza del lavoro, una priorità per il Ministero del Lavoro. I controlli degli ispettori saranno mirati a distinguere chiaramente le attività svolte dai CED da quelle riservate ai professionisti. Le verifiche si concentreranno su diversi aspetti: la natura concreta delle operazioni eseguite (che dovranno limitarsi a calcoli e stampa), l’emissione delle fatture (per analizzare contenuto e destinatari), e la verifica dei rapporti tra clienti e operatori del CED (per accertare se vi siano indebite attività consulenziali).
Sarà inoltre fondamentale controllare che la supervisione da parte dei professionisti incaricati si mantenga nei limiti previsti, senza mascherare un coinvolgimento diretto in attività vietate ai CED. In altre parole, le figure abilitate non devono fungere da “schermo” per consentire ai CED di svolgere consulenza in modo surrettizio, ma devono limitarsi a garantire il rispetto dei compiti assegnati.
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Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4
Gli iscritti all'EPPI – cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali alle date seguenti:
- 15 dicembre primo acconto
- 15 aprile, secondo acconto
- 30 settembre saldo e presentazione dichiarazione reddituale
I contributi da versare sono:
- contributo soggettivo
- contributo integrativo
- di maternita'
Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi
La percentuale del contributo soggettivo da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024 è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%
Per l’anno 2024
- il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
- il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.
Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.
Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.
La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.
Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.
Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.
I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.
Contributo di maternità EPPI
Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.
La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.
Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.
Contributi periti industriali come versare?
Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .
Per il Versamento il codice causale contributo "E068" è stato riconfermato il 22 settembre 2023 con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
Si ricorda che è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.
I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.
Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI
Come detto entro il 30 settembre di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife, con il Modello EPPI 03
È disponibile nell’Area Riservata anche una Guida dedicata alla compilazione
Bando sostegno salute 2025
Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025 il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.
È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:
- assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
- interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
- assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
- degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
- concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.
Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.
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Gestione commercianti: al via oltre 4000 iscrizioni d’ufficio
Con il Messaggio interno n. 939 del 17 marzo 2025, l'INPS ha annunciato la conclusione delle verifiche sulle dichiarazioni fiscali trasmesse nel 2020 tramite il Modello REDDITI SP 2020. A seguito di tali controlli, verranno registrati d’ufficio alla gestione commercianti 4.319 cittadini, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2019.
Inoltre si comunica che per ulteriori 1.612 soggetti sono necessarie ulteriori verifiche supplementari prima di procedere con eventuali iscrizioni d'ufficio e conseguente obbligo contributivo previdenziale
L'istituto precisa che i nominativi coinvolti sono stati individuati attraverso verifiche incrociate sul quadro RO del Modello REDDITI SP 2020 nell'ambito dell'operazione Poseidone. L’analisi ha evidenziato che tali contribuenti esercitavano in modo abituale e prevalente l’attività d’impresa senza risultare iscritti alla gestione previdenziale specifica.
Verifiche e specificazione sui termini di prescrizione
L’INPS ricorda inoltre, relativamente ai controlli effettuati, che i termini di prescrizione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono stati sospesi nei periodi :
- dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021,
in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 per l'emergenza pandemia da Covid19.
Operazione Poseidone: cos’è
L’operazione Poseidone è un’operazione di accertamento e verifica dei crediti contributivi che riguarda sia i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che gli iscritti alla Gestione Separata, come liberi professionisti, nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata e alle gestioni speciali INPS INPS.
Si tratta di un’attività di controllo dell’Istituto, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti incrociando le banche dati INPS con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
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Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale
INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025 una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace.
La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio.
Un altro aspetto fondamentale è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.
Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive.
Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.
DI seguito una sintesi dei percorsi da utilizzare.
Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale
Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente
- Accedere al sito www.inps.it
- Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
- Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
- Accedere a "Aree tematiche"
- Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"
Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti (Finché il servizio non sarà completamente migrato)
- Accedere al sito www.inps.it
- Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
- Cliccare su "Debiti Contributivi"
- Accedere a "Aree tematiche"
- Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"
Accesso all’Agenda Appuntamenti
- Accedere al sito www.inps.it
- Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
- Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
- Accedere a "Agenda Appuntamenti".
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Contributi previdenziali INARCASSA 2025
Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:
- contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5% con un massimale 142.650,00 di reddito massimo. Il contributo minimo dovuto è pari a € 2.750,00.
(Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
- contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2024 da dichiarare nel 2025 con importo minimo che non può comunque essere inferiore a € 250,00 o superiore a € 12.372,00.
- contributo integrativo, del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2025 è pari a 835,00 euro e soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, pari a € 191.300,00.( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
- il contributo per la maternita' (65€) e paternita (7€), per l'anno 2025 confermato in misura pari a euro 72,00 pro-capite.
Codici F24 contributi INARCASSA
Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo
Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i
pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da
INARCASSA.
€2.695 €142.650 14,5% Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5% Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4% INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024
Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)
E' stato pubblicato il Regolamento di previdenza aggiornato 2024 QUI IL TESTO
Scadenze dei versamenti a INARCASSA
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
- In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
- in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre ( che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno) . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati:
- con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
- con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
INARCASSA causali contributo per il versamento
Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020
- “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate:
"E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
"E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
"E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
"E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
“E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
“E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
"E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
“E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
“E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
“E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
“E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
Deroga versamento contributi minimi
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo , può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.