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Artigiani e commercianti: nuove istruzioni per lo sconto contributivo
Dopo il messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome, previsto dall'ultima legge di bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025 (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) , con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni.
La novità principale riguarda l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.
Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha infine chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.
Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .
Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.
Sono destinatari dell'agevolazione:
- Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
- Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
- L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
- Cambio d’impresa o di attività;
- Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
- Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
In sintesi:
Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%) Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60 Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto) Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta Compatibilità con altri regimi agevolativi
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:
La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
Sconto contributivo : limiti “de minimis”
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.
Regole per la domanda
Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS
Il percorso digitale è il seguente “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”
ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.
Nella domanda si dichiara anche di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.
Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Allegati: -
Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al Fondo Garanzia mediatori
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2025 il decreto che riconferma per il 2025 l'aliquota di contributo del Fondo di Garanzia 2025.
Il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (cd. "Fondo brokers") ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare.
Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.
Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.
Contributo Fondo di Garanzia 2025: aliquota invariata
Il decreto precisa che :
- vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, prot. MT n. 0014790 del 16 maggio 2025, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l’anno 2025, in misura pari al contributo per l’anno 2024, determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2023
- vista la nota della Direzione Generale consumatori e mercato prot. MT n. 0018218 del 10 giugno 2025,
- il contributo resta nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2024;e che anche l’IVASS, con nota prot. MT n. 0023616 del 16 luglio 2025, in esito all’esame del rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2024, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata dal Comitato.
Contributo fondo di garanzia mediatori assicurazioni: scadenze
I versamenti dei contributi sopracitati devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2025 sull'IBAN indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel medesimo termine i mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2024.
Qui la modulistica aggiornata fornita da CONSAP per le comunicazioni.
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Dipendente pubblico con Partita IVA per attività agricola: ok dal Consiglio di Stato
Nella sentenza del Consiglio di stato del N. 05854/2025 su ricorso N. 03715/2023 è stato precisato che non esiste alcuna normativa che vieti ai dipendenti pubblici l’esercizio dell’attività agricola non professionale e non ha rilievo in merito il divieto di munirsi di partita IVA previsto da una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza, non trattandosi di una fonte normativa. Il caso oggetto di analisi riguardava infatti un maresciallo dell Guardia di Finanza sanzionato a seguito della scoperta di una Partita IVA aperta dal militare per l’attività di coltivazione di ulivi. Vediamo di seguito piu in dettaglio la vicenda e le indicazioni del Supremo tribunale amministrativo.
Attività agricola con Partita IVA e Guardia di finanza: il caso
La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna inflitta a un maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l’attività agricola connessa alla titolarità della Partita IVA, non previamente comunicata, che secondo il Comando risultava incompatibile con il servizio, in forza di quanto previsto dalla circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005, che vieta le attività extraprofessionali — incluse quelle agricole — da parte del personale del Corpo.
Il militare, da parte sua, ha sostenuto che la Partita IVA, aperta nel 2008 e chiusa nel 2017, non era legata a un’attività economica in senso commerciale, ma esclusivamente alla cura di due terreni di proprietà familiare, destinati alla produzione di olio d’oliva per consumo domestico. Inoltre, ha precisato di aver comunicato l’esistenza della Partita IVA al comando già nel 2015.
Nonostante le sue osservazioni, l’Amministrazione ha confermato la sanzione, rigettando anche il ricorso gerarchico.
Il militare ha quindi presentato ricorso al TAR del Lazio, che con sentenza favorevole ha annullato il provvedimento sanzionatorio e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno presentato appello al Consiglio di Stato, articolando un motivo basato sulla violazione degli articoli 748 e 894 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della suddetta circolare interna.
Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché la prima notifica via PEC effettuata dagli appellanti non è andata a buon fine per errore nell’indirizzo e la rinotifica è avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che il corretto indirizzo PEC era comunque noto agli appellanti e disponibile nei pubblici registri.
La legittimità dell’attività agricola con Partita IVA
Al di là del vizio procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il merito dell’appello, osservando che l’attività agricola occasionale e non professionale esercitata su fondi di proprietà non è vietata ai dipendenti pubblici.
Tale attività, infatti, non è assimilabile all’esercizio di industria o commercio vietato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La sentenza sottolinea che una circolare interna, priva di rango normativo, non può introdurre divieti non previsti dalla legge, e che l’apertura di una Partita IVA, se finalizzata esclusivamente alla gestione del fondo rustico in modo non imprenditoriale, è pienamente legittima.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività agricola, anche se assistita da Partita IVA, può rientrare tra le prerogative del diritto di proprietà costituzionalmente garantite (art. 42 Cost.) e tutelate anche dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’interpretazione più restrittiva, secondo i giudici, comporterebbe un’irragionevole compressione del diritto di godimento del bene.
La sentenza si conclude con la condanna del Ministero e del Comando generale al pagamento delle spese processuali in favore del militare, per un totale di 4.000 euro oltre accessori di legge.
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Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
Allegati: -
Rimborso contributi artigiani e commercianti: nuove modalità per l’IBAN
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), su richiesta della Direzione Centrale Entrate dell’INPS, ricorda ai propri iscritti con una specifica informativa, le nuove modalità operative per la gestione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e invita a condividere con i propri assistiti le informazioni seguenti.
IBAN per rimborsi INPS: come fare
Al fine di rafforzare la sicurezza e contrastare i tentativi fraudolenti, è stato automatizzato il processo di verifica della titolarità dell’IBAN indicato nella domanda di rimborso di contributi non dovuti.
Tale codice IBAN dovrà essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario della somma richiesta.
In assenza di tale requisito, l’INPS non potrà procedere alla validazione telematica e, conseguentemente, all’erogazione del rimborso.
In caso di mancata corrispondenza tra il codice IBAN dichiarato e l’intestatario risultante dalle banche dati, il contribuente riceverà una notifica che lo inviterà a inserire un nuovo IBAN intestato o cointestato, accedendo alla sezione “Esito Domande” della procedura telematica. In alternativa, potrà selezionare un IBAN già validato in precedenza.
ATTENZIONE Se l’IBAN originariamente inserito risulta effettivamente intestato al contribuente ma non ancora verificato, sarà necessario trasmettere tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente il modulo MV70 (identificazione finanziaria), debitamente compilato, firmato e validato dalla banca.
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Nota INL: consulenza del lavoro vietata per i CED
Con la nota n. 4304 del 13 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, delineando le condizioni oltre le quali può configurarsi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
L'INL afferma che i CED possono svolgere solo attività “strumentali” e “accessorie”, ovvero:
compiti esecutivi come la raccolta, lettura e trasposizione dei dati nei libri paga, l’aggiornamento dei software gestionali e la stampa dei cedolini.
Tra le attività accessorie rientrano, invece, la consegna della documentazione e l’archiviazione dei dati elaborati.
È quindi esclusa qualsiasi funzione valutativa o di consulenza, che rimane riservata ai professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.
Secondo la normativa vigente, infatti, solo i consulenti del lavoro iscritti all’albo, nonché avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano regolarmente notificato l’avvio dell’attività all’Ispettorato, possono occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Tali attività non possono essere delegate ai CED, i quali, invece, possono fornire supporto operativo ai suddetti professionisti o ai datori di lavoro, sempre e solo sotto la loro supervisione.
La violazione di tali limiti può costituire reato e determinare interventi sanzionatori da parte degli organi ispettivi.
Il ruolo dei professionisti e il rapporto con i CED
Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla nota dell’INL è la necessità che il rapporto tra CED e professionista incaricato sia formalizzato attraverso un incarico scritto con data certa, che disciplini i limiti di intervento. Il professionista incaricato non può svolgere, per conto del CED, le funzioni che la legge riserva esclusivamente alla sua figura. Al contrario, il suo ruolo deve limitarsi alla verifica e controllo delle attività esecutive e accessorie svolte dal centro, senza sconfinare in compiti di consulenza diretta nei confronti dei clienti del CED.
In tal senso, l’Ispettorato ribadisce che solo i soggetti abilitati dalla L. 12/1979 possono curare adempimenti fondamentali come la gestione dei rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti, redazione dei contratti, comunicazioni obbligatorie (es. Unilav), prospetti L. 68/1999, invio della documentazione contributiva agli enti previdenziali e assistenza durante eventuali ispezioni. Queste attività richiedono competenze specifiche e una responsabilità professionale non delegabile a strutture meramente esecutive come i CED.
L’INL sottolinea anche come le piccole imprese e quelle artigiane, incluse le cooperative, possano eventualmente avvalersi dei servizi erogati da centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti dalle associazioni di categoria, i quali possono includere consulenti del lavoro come dipendenti. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del CED resta subordinato all’attività del professionista, a cui spetta l’effettiva consulenza e gestione dei rapporti di lavoro.
Controlli ispettivi e contrasto all’abusivismo
L’intervento dell’Ispettorato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo professionale nella consulenza del lavoro, una priorità per il Ministero del Lavoro. I controlli degli ispettori saranno mirati a distinguere chiaramente le attività svolte dai CED da quelle riservate ai professionisti. Le verifiche si concentreranno su diversi aspetti: la natura concreta delle operazioni eseguite (che dovranno limitarsi a calcoli e stampa), l’emissione delle fatture (per analizzare contenuto e destinatari), e la verifica dei rapporti tra clienti e operatori del CED (per accertare se vi siano indebite attività consulenziali).
Sarà inoltre fondamentale controllare che la supervisione da parte dei professionisti incaricati si mantenga nei limiti previsti, senza mascherare un coinvolgimento diretto in attività vietate ai CED. In altre parole, le figure abilitate non devono fungere da “schermo” per consentire ai CED di svolgere consulenza in modo surrettizio, ma devono limitarsi a garantire il rispetto dei compiti assegnati.
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Contributi artigiani e commercianti: 16 maggio prima scadenza
Scade il 16 maggio prossimo la prima scadenza di versamento dei contributi minimi per artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Nella circolare 38 del 7 febbraio 2025 Inps ha comunicato che le aliquote contributive da utilizzare nel 2025 , sono pari a:
- 24% per i titolari e collaboratori (senza più differenziazione sulla base dell'età)
Si conferma anche per l’anno 2025, la riduzione del 50% dei contributi dovuti per gli iscritti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati.
Vanno ricordate anche:
- l' aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 18.555,00 euro.
Aliquote contributi artigiani e commercianti 2025 Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori
24%
24,48%
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTAT 2024 dello 0,8%, è pari a € 18.555,00 euro.
i i minimali contributivi 2025, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro sono i seguenti :
Minimi contributivi Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori
€ 4.460,64
€ 4.549,70
Si ricorda che il contributo previdenziale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.555,00 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 55.448,00.
Per l'anno 2025, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:
- 92.413,00 euro per i lavoratori con anzianità contributi antecedente il 1996
- 120.607,00 euro per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa.
Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti 2025
I contributi come di consueto vanno versati mediante i modelli di pagamento unificato F24:
- per i contributi dovuti sul minimale di reddito, alle seguenti scadenze : 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026,
- per gli importi sulla quota eccedente il minimo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.
Agevolazione contributiva regime forfettario – legge 190 2014
Si ricorda che i contribuenti che hanno scelto il regime fiscale forfetttario hanno accesso ad una riduzione contributiva del 35% Per chi ha intrapreso l'attivita nel 2024 deve darne comunicazione entro il 28 febbraio 2024.
Va anche sottolineato che con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000 a 85.000 euro il limite massimo di reddito per l' accesso al regime fiscale forfettario
Contributi artigiani e commercianti – importi per il 2024
Aliquote e importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33 del 7 febbraio 2024
La riduzione contributiva per i nuovi iscritti – Legge di bilancio 2025
La circolare ricorda che la legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali de che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.
Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.