• Lavoro Autonomo

    Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza

    E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5  di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti  autonomi . 

    I valori principali  sono i seguenti :

    •  tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
    •  il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro. 
    • Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
    •  l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.

    Contributi  INPGI : chi deve versare

    Sono tenuti al versamento del contributo  annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:

    • in forma libero professionale con partita IVA, 
    • come attività “occasionale” senza partita IVA, 
    • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti 
    •  mediante cessione di diritto d’autore.

    Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni 

    Va ricordato che,

    •  in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020. 
    • in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011)  per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.

    TIPO CONTRIBUTO

    Contributo minimo ordinario

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti con meno  di 5 anni di anzianità  professionale)

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

    Reddito minimo di riferimento

    2.508,75

    1.254,38

    2.508,75

    Contributo Soggettivo (12%)

    301,05

     150,53 

    150,53 

    Contributo Integrativo (4%)

     100,35

      50,18

    100,35

    Contributo di maternità          (*)

     25,00

      25,'00

    25,00

    Totale contributo minimo 2024

            

    426,40

     225,71

      275,88

    (*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

    Massimale contributivo INPGI

    Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è  dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n.  335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.

    ATTENZIONE :  il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito  lordo, anche oltre il predetto massimale. 

    Contributi INPGI 2025 – SCADENZE-  come pagare

    I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025. 

    Invece i  contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno,  con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del 

    • 31 ottobre
    • 30 novembre
    • 31 dicembre

    sulla  base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.

    Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi,  si  ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono  automaticamente prorogate al  primo giorno lavorativo successivo.

    La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici: 

    • Ente = P Provincia = (lasciare vuoto) 
    • Codice tributo = G001 
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01 
    • Anno di riferimento = 2024. 

    Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.

    In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”. 

    Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi

    La circolare  evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che  svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali  gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. 

    In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

    Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo. 

    ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali –  possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. 

    Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma 

    I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti,  mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una  comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso  dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS  entro il 30 settembre. 

    In proposito INPGI ha reso noto che è  stata attivata la procedura telematica ,  è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.

     L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.

    Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto,  da versare  entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.

    Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative  si puo  consultare  anche  la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Equo compenso e limiti al ribasso: nuova sentenza del Consiglio di Stato

    La questione dell’equo compenso per i professionisti torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 5741/2025 del Consiglio di Stato. 

    A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il dibattito si concentra sulla possibilità di operare ribassi economici in gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), salvaguardando al contempo il compenso minimo spettante ai professionisti.

    La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema con decisioni disomogenee, spesso legate alle peculiarità della singola lex specialis. 

    Tra gli interventi più rilevanti si segnalano le sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025, oltre al parere ANAC n. 77 del 3 marzo 2025, che ha ribadito la possibilità di applicare ribassi totali sulle voci accessorie, purché non venga compromesso l’equo compenso per il servizio professionale.

    Un ulteriore elemento di chiarimento è stato introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice), che ha integrato l’art. 41 con il comma 15-bis, lett. a), prevedendo espressamente la possibilità di fissare compensi non ribassabili.

    In questo quadro normativo e interpretativo si inserisce la pronuncia n. 5741/2025, nello specifico in tema di  servizi di ingegneria e architettura

    La sentenza: ribasso formale lecito, contenuto economico discutibile

    Il caso riguarda una gara per servizi di ingegneria e architettura bandita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con base d’asta pari a 492.000 euro circa, suddivisi tra compensi (381.802,98 euro) e spese e oneri accessori (107.947,02 euro, uniche voci ribassabili secondo il disciplinare). 

    Il raggruppamento SM, pur rispettando formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ha offerto un ribasso del 100% sulle voci accessorie, presentando un’offerta economica pari al valore incomprimibile.

    La Commissione ha però attribuito punteggio pari a zero, sostenendo che, dai giustificativi dell’offerta, risultava che costi generali, spese di indagine e utile d’impresa fossero stati ricompresi nella quota formalmente riservata all’equo compenso, determinandone un’erosione sostanziale. Il TAR Lazio, in prima istanza, ha annullato l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente (Engi.S.), ritenendo legittima l’offerta di SM in quanto conforme alla lex specialis.

    Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale valutazione. Pur riconoscendo la legittimità formale del ribasso, ha ritenuto fondata la contestazione dell’amministrazione aggiudicatrice: l’apparente rispetto del bando non può esimere da un’analisi sostanziale dei contenuti economici dell’offerta. In particolare, i giudici hanno osservato che il giustificativo presentato da SM faceva rientrare spese comprimibili all’interno della quota dei compensi professionali, riducendola di fatto da 381.802 a circa 282.840 euro, in violazione della soglia minima fissata dal bando stesso.

    Conseguenze della pronuncia: nuovi standard per le stazioni appaltanti

    La sentenza n. 5741/2025 conferma l’importanza di un’analisi sostanziale dell’offerta economica nelle gare OEPV per servizi tecnici. Se da un lato viene riaffermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel limitare il ribasso ai soli oneri accessori, dall’altro si chiarisce che un’offerta solo formalmente conforme può comunque essere esclusa qualora, in sede di verifica di anomalia, emerga una sostanziale violazione dell’equo compenso.

    La pronuncia assume rilievo anche per l’approfondita ricostruzione normativa: il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2 e l’art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sottolineando come il principio dell’equo compenso costituisca uno degli obiettivi del Codice e possa giustificare limitazioni alla concorrenza economica. Inoltre, viene evidenziato che il valore dell’equo compenso nei servizi tecnici è ancorato, nel caso di specie, ai parametri del DM 17 giugno 2016 (e non al DM 140/2012, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49), con conseguente autonomia della disciplina di gara.

    Infine, il Consiglio ha annullato l’intera procedura di valutazione economica e disposto la riedizione della gara, precisando tuttavia che il contratto medio tempore stipulato non viene dichiarato inefficace, in considerazione dello stato avanzato di progettazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda.

  • Lavoro Autonomo

    Nota INL: consulenza del lavoro vietata per i CED

    Con la nota n. 4304 del 13 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro  ha chiarito  i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, delineando le condizioni oltre le quali può configurarsi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). 

    L'INL afferma che i CED possono svolgere solo attività “strumentali” e “accessorie”, ovvero:

    compiti esecutivi come la raccolta, lettura e trasposizione dei dati nei libri paga, l’aggiornamento dei software gestionali e la stampa dei cedolini. 

    Tra le attività accessorie rientrano, invece, la consegna della documentazione e l’archiviazione dei dati elaborati. 

    È quindi esclusa qualsiasi funzione valutativa o di consulenza, che rimane riservata ai professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.

    Secondo la normativa vigente, infatti, solo i consulenti del lavoro iscritti all’albo, nonché avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano regolarmente notificato l’avvio dell’attività all’Ispettorato, possono occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. 

    Tali attività non possono essere delegate ai CED, i quali, invece, possono fornire supporto operativo ai suddetti professionisti o ai datori di lavoro, sempre e  solo sotto la loro supervisione. 

    La violazione di tali limiti può costituire reato e determinare interventi sanzionatori da parte degli organi ispettivi.

    Il ruolo dei professionisti e il rapporto con i CED

    Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla nota dell’INL è la necessità che il rapporto tra CED e professionista incaricato sia formalizzato attraverso un incarico scritto con data certa, che disciplini i limiti di intervento. Il professionista incaricato non può svolgere, per conto del CED, le funzioni che la legge riserva esclusivamente alla sua figura. Al contrario, il suo ruolo deve limitarsi alla verifica e controllo delle attività esecutive e accessorie svolte dal centro, senza sconfinare in compiti di consulenza diretta nei confronti dei clienti del CED.

    In tal senso, l’Ispettorato ribadisce che solo i soggetti abilitati dalla L. 12/1979 possono curare adempimenti fondamentali come la gestione dei rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti, redazione dei contratti, comunicazioni obbligatorie (es. Unilav), prospetti L. 68/1999, invio della documentazione contributiva agli enti previdenziali e assistenza durante eventuali ispezioni. Queste attività richiedono competenze specifiche e una responsabilità professionale non delegabile a strutture meramente esecutive come i CED.

    L’INL sottolinea anche come le piccole imprese e quelle artigiane, incluse le cooperative, possano eventualmente avvalersi dei servizi erogati da centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti dalle associazioni di categoria, i quali possono includere consulenti del lavoro come dipendenti. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del CED resta subordinato all’attività del professionista, a cui spetta l’effettiva consulenza e gestione dei rapporti di lavoro.

    Controlli ispettivi e contrasto all’abusivismo

    L’intervento dell’Ispettorato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo professionale nella consulenza del lavoro, una priorità per il Ministero del Lavoro. I controlli degli ispettori saranno mirati a distinguere chiaramente le attività svolte dai CED da quelle riservate ai professionisti. Le verifiche si concentreranno su diversi aspetti: la natura concreta delle operazioni eseguite (che dovranno limitarsi a calcoli e stampa), l’emissione delle fatture (per analizzare contenuto e destinatari), e la verifica dei rapporti tra clienti e operatori del CED (per accertare se vi siano indebite attività consulenziali).

    Sarà inoltre fondamentale controllare che la supervisione da parte dei professionisti incaricati si mantenga nei limiti previsti, senza mascherare un coinvolgimento diretto in attività vietate ai CED. In altre parole, le figure abilitate non devono fungere da “schermo” per consentire ai CED di svolgere consulenza in modo surrettizio, ma devono limitarsi a garantire il rispetto dei compiti assegnati.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 ai nuovi iscritti

    La circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025  fornisce le istruzioni per la nuova riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni  autonome. 

    La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025, rientra nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis. Ecco i  primi dettagli operativi, in attesa del rilascio del modulo per fare  domanda.

    Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari

    La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

    La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi. 

    Sono destinatari dell'agevolazione:

    • Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
    • Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
    • Coadiuvanti e coadiutori familiari.

    È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025

    Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).

    ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.

    Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025

    La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:

    • Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
    • L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).

    La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:

    • Cambio d’impresa o di attività;
    • Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
    • Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.

    Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.

    In sintesi:

    Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%)
    Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D
    Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60
    Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto)
    Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta

    Compatibilità con altri regimi agevolativi

    La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:

    La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;

    Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.

    ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.

    Sconto contributi: modalità per le domande e limiti “de minimis”

    La domanda di agevolazione deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS. 

    Il modulo sarà disponibile con successiva comunicazione INPS. 

    La dichiarazione dei requisiti è resa sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.

    L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:

    Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;

    Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).

    L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

    Novità: il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti

    .

  • Lavoro Autonomo

    Contributi periti industriali: II acconto 2024 in scadenza il 15.4

    Gli iscritti all'EPPI –  cassa previdenza dei periti industriali, laureati e non, sono tenuti al pagamento di contributi previdenziali  alle date seguenti:

    • 15 dicembre primo acconto
    • 15 aprile, secondo acconto 
    • 30 settembre  saldo e presentazione dichiarazione reddituale

    I contributi da versare sono:

    • contributo soggettivo
    • contributo integrativo
    • di maternita'

    Periti industriali contributi soggettivi e integrativi: aliquote e minimi

    La percentuale del contributo soggettivo  da versare nel 2025 in relazione ai redditi 2024  è pari al 18%, che può essere aumentata volontariamente fino al 35%

    Per l’anno 2024

    • il contributo soggettivo minimo è pari a € 2.340,00, qualora il reddito professionale sia pari o inferiore a € 13.000,00, mentre
    •  il massimale di reddito su cui il contributo deve essere determinato è di € 119.650,00.

    Il contributo soggettivo è deducibile fiscalmente.

    Il contributo integrativo, invece, è finalizzato al sostegno delle spese di gestione dell'Eppi nonché all'importante attività di supporto agli iscritti in condizioni di bisogno. Inoltre, parte di esso viene destinato da Eppi all’incremento dei montanti previdenziali, così da garantire un miglior trattamento pensionistico.

    La percentuale del contributo integrativo che il perito industriale deve applicare nel documento fiscale è pari al 5%.

    Anche in questo caso, esiste un limite minimo diverso anno per anno: per il 2024 è pari a € 650,00, con un volume d’affari pari o minore di € 13.000,00.

    Dal 25 febbraio 2019 il contributo integrativo al 5% si applica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    Il contributo integrativo non è deducibile fiscalmente, ad eccezione di alcuni casi particolari.

    I valori dei redditi e dei contributi minimi sono annualmente adeguati in base alla variazione dell’indice ISTAT – FOI.

    Contributo di maternità EPPI

    Il contributo di maternità per sostenere le neomamme o i neopapà professionisti iscritti all'Ente. I neopapà hanno diritto all’indennità di maternità solo in caso di adozione e di rinuncia della moglie.

    La misura del contributo è annualmente determinata dal Consiglio d’Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 151/2001. Il contributo finanzia anche la cosiddetta “gravidanza a rischio” e l’integrazione di tre mensilità per le libere professioniste o i neopapà in presenza di specifiche condizioni reddituali.

    Il contributo di maternità è deducibile fiscalmente.

    Contributi periti industriali come versare?

    Il saldo contributivo dovuto viene fornito direttamente con la compilazione della dichiarazione reddituale .

    Per il Versamento il codice causale contributo  "E068"  è stato riconfermato  il 22 settembre 2023  con la risoluzione 53 2023 dell'Agenzia delle Entrate 

    In sede di compilazione del modello F24, la causale  va esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
    • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

    Si ricorda che  è possibile compensare i crediti fiscali, tra i quali anche quelli derivanti da Bonus edilizi (ex art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), con i contributi previdenziali dovuti.

    I crediti utilizzabili sono quelli disponibili anno per anno, così come risultanti dall’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

    Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 con i codici tributo dell’EPPI e inviarlo ad Agenzia delle Entrate.

    Periti industriali Dichiarazione reddituale all’ EPPI

    Come detto entro il 30 settembre  di ogni anno va presentata la comunicazione reddituale da effettuare nell’Area riservata EPPILife con il  Modello EPPI 03 

    È disponibile nell’Area Riservata  anche una Guida dedicata alla compilazione 

    Bando sostegno salute 2025

    Eppi ha pubblicato ii 20 marzo 2025  il Bando per l’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della salute nell’ambito del Regolamento delle Prestazioni di Assistenza.

    È possibile fare domanda e ricevere un contributo o a rimborso parziale delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per i seguenti eventi:

    • assistenza domiciliare – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi;
    • interventi chirurgici o ambulatoriali effettuati in strutture private;
    • assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione – prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • assistenza specialistica – prestata a favore dei figli a carico dell’iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • assistenza medica e/o infermieristica effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
    • degenza in casa di cura, anche in caso il ricovero abbia riguardato il coniuge e/o i figli a carico dell’iscritto;
    • concorso al premio assicurativo annuale per polizze supplementari previste ad integrazione della polizza comune a cui Eppi abbia aderito collettivamente.

    Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura on-line presente nell’area riservata EppiLife, entro le ore 12:00 del 20 maggio 2025.

    Il Bando è disponibile alla pagina “BANDI APERTI”, della voce di menu del sito “BENEFICI”.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale

    INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025  una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente. 

    Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi  artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace. 

    La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio. 

    Un altro aspetto fondamentale  è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.

    Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive. 

     Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo  transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.

    DI seguito una sintesi dei percorsi  da utilizzare.

    Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale

    Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"

     Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti  (Finché il servizio non sarà completamente migrato)

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Debiti Contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"

     Accesso all’Agenda Appuntamenti

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Agenda Appuntamenti".

  • Lavoro Autonomo

    Contributi previdenziali INARCASSA 2025

    Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% con un massimale 142.650,00   di reddito massimo. Il contributo minimo  dovuto è pari a  € 2.750,00.

    (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).

    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2024 da dichiarare nel 2025 con importo minimo che  non può comunque essere inferiore a € 250,00 o superiore a € 12.372,00.
    • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2025 è pari a 835,00  euro e soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”,  pari a € 191.300,00.( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
    • il contributo  per la maternita' (65€)   e  paternita (7€), per l'anno  2025 confermato in misura pari a euro 72,00 pro-capite.

    Codici  F24 contributi INARCASSA

    Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%

    INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)

    E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

    Scadenze dei versamenti a INARCASSA

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  ( che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno) . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    INARCASSA causali contributo per il versamento

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo ,  può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.