• Lavoro Autonomo

    Titoli professionali esteri per lo sport: nuova piattaforma

    Il DIpartimento  per lo sport della Presidenza del consiglio ha comunicato l'apertura  di una nuova piattaforma per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (maestri di sci accompagnatori guide alpine ecc)   raggiungibile all'indirizzo https://sport-qualifiche-estere.pcm.gov.it .

    Il riconoscimento consente a chi ha conseguito una qualifica professionale all’estero  sia di:

    • esercitare stabilmente la professione in Italia,  che di 
    • prestare servizi temporanei o occasionali sul territorio italiano.

    Dalla data del 6 marzo 2026 quindi  tutte le relative istanze dovranno essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma; le istanze prodotte mediante altri mezzi (es. e-mail) saranno considerate irricevibili.

    Si informano, inoltre, gli interessati che per le modalità di compilazione delle domande e per tutti gli approfondimenti nella nuova piattaforma è disponibile il relativo Manuale utenti.

    la procedura per la richiesta di riconoscimento del titolo

    La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali estere si presenta tramite la piattaforma online del Dipartimento per lo Sport, creando una nuova istanza dopo aver effettuato l’accesso al portale. 

    Per avviare la procedura occorre selezionare “Nuova istanza” e scegliere la tipologia “Domanda di riconoscimento del titolo”. La compilazione della domanda è organizzata in quattro fasi successive, che possono essere salvate anche come bozza durante la compilazione. 

    1. Dati anagrafici  In questa fase vengono verificati o aggiornati i dati personali dell’utente (email, PEC, telefono). È necessario inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali per proseguire nella compilazione. 

    2. Dichiarazioni –  Il richiedente deve compilare i campi della domanda con le informazioni richieste sulla qualifica professionale e sull’attività svolta. I campi contrassegnati con “*” sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire. 

    3. Documentazione In questa fase è necessario caricare i documenti richiesti a supporto della domanda. Il sistema indica chiaramente:

    •   i documenti obbligatori (necessari per continuare la procedura);
    •   eventuali documenti facoltativi.

    I documenti possono essere caricati tramite la funzione “Nuovo documento” oppure dalla sezione Fascicolo personale. 

    4. Invio della domanda   – Una volta completate tutte le informazioni e caricata la documentazione, si procede con l’invio dell’istanza tramite il pulsante “Invia”.

    Dopo l’invio viene generata automaticamente una PEC di conferma con i dati della richiesta.

    Per eventuali chiarimenti o problemi tecnici relativi alla procedura si possono  inviare  richieste tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

    Le professioni interessate e i riferimenti normativi

    Le domande sulla piattaforma RQPE del Dipartimento per lo Sport riguardano le seguenti professioni:

    • Maestro di sci, che comprende le varie specialità (sci alpino, snowboard ecc.)
    • Guida alpina  per l’accompagnamento e la conduzione di persone in attività alpinistiche e di alta montagna.
    • Accompagnatore di media montagna per attività di accompagnamento escursionistico in ambiente montano non alpinistico.
    • Guida vulcanologica per l’accompagnamento turistico e sportivo in aree vulcaniche.

    Il riconoscimento dei titoli professionali esteri per queste professioni avviene in base alla normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007.

  • Lavoro Autonomo

    Periti industriali: nuove modalità semplificate per l’Esame di Stato

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026 il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 dicembre 2025,di concerto con il Ministero della Giustizia, che introduce modalità semplificate per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato. 

    Il provvedimento interviene in via transitoria in attesa  della piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, con l’obiettivo di rendere più lineare e coerente il percorso di accesso alla professione tecnica.

    Le nuove disposizioni si applicano  a partire dal 4 marzo 2026 ai laureati in possesso di titoli di studio appartenenti alle classi previste dalla normativa vigente per l’accesso alla professione e individuano, inoltre, i settori di specializzazione dell’albo professionale nei quali è possibile ottenere l’abilitazione.

    Le norme sull’esame per i periti industriali

    Il decreto si inserisce in un quadro normativo stratificato che disciplina l’accesso alle professioni tecniche regolamentate e, in particolare, alla professione di perito industriale laureato.

    Tra le principali fonti richiamate dal provvedimento figurano:

    • la legge n. 17/1990, che ha modificato l’ordinamento professionale ei periti industriali;
    • il DPR n. 328/2001, che disciplina i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e individua le classi di laurea idonee all’accesso alle professioni regolamentate;
    • il DPR n. 137/2012, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
    • la legge n. 163/2021, che introduce il sistema dei titoli universitari abilitanti;
    • i decreti ministeriali che hanno definito le classi di laurea professionalizzanti e aggiornato l’organizzazione dei corsi universitari.

    Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione dell’offerta formativa universitaria e delle nuove classi di laurea professionalizzanti, in particolare:

    • LP-01 – Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
    • LP-02 – Professioni teniche agrarie, alimentari e forestali
    • LP-03 – Professioni tecniche industriali e dell’informazione

    In questo contesto normativo, il decreto mira a garantire continuità nel sistema di abilitazione professionale, in attesa che i nuovi percorsi universitari abilitanti entrino pienamente a regime.

    Le novità del decreto ministeriale

    Coe detto, il provvedimento introduce modifiche alle  modalità di svolgimento dell’esame di Stato e sui criteri di valutazione dei candidati.

    Le principali novità riguardano:

    • semplificazione della prova di esame, che non prevede più prove scritte tradizionali;
    • maggiore valorizzazione del tirocinio professionale svolto durante o dopo il percorso universitario;
    • definizione di specifici settori di specializzazione dell’albo professionale;
    • introduzione di una valutazione espressa in centesimi.

    I settori professionali nei quali è possibile conseguire l’abilitazione sono indicati nel decreto e comprendono ambiti tecnici altamente specializzati.

    Settori di specializzazione dell’albo Ambito professionale
    Costruzioni, ambiente e territorio Edilizia, infrastrutture e gestione del territorio
    Tecnologie alimentari Processi industriali e sicurezza alimentare
    Meccanica ed efficienza energetica Progettazione e gestione di sistemi meccanici
    Impiantistica elettrica e automazione Impianti elettrici, sistemi automatizzati e controllo
    Chimica Processi industriali e analisi chimiche
    Prevenzione e igiene ambientale Sicurezza ambientale e gestione dei rischi
    Informatica Sistemi informatici e tecnologie digitali
    Design Progettazione tecnica e industrial design

    La possibilità di accesso ai diversi settori è determinata dalla classe di laurea posseduta dal candidato, secondo le tabelle di confluenza contenute nell’allegato al decreto.

    Modalità operative dell’esame e istruzioni per i candidati

    Il decreto stabilisce in modo puntuale come si svolge l’esame di Stato semplificato e quali sono i requisiti per potervi accedere. 

    Struttura della prova 

    L’esame consiste in un unico colloquio, finalizzato a verificare:

    • il livello di preparazione professionale del candidato;
    •  le attività svolte durante il tirocinio; la capacità di risolvere un caso pratico affrontato nel tirocinio; 
    • la conoscenza delle norme deontologiche della professione.

    La prova è valutata con un punteggio in centesimi e l’abilitazione si consegue con una votazione minima stabilita dal decreto.

    Elemento Disciplina prevista dal decreto
    Tipologia di prova Colloquio su tirocinio e caso pratico
    Oggetto della verifica Competenze tecniche e norme deontologiche
    Sistema di valutazione Punteggio in centesimi
    Soglia minima di abilitazione 60/100

    Accesso all’esame 

    Possono sostenere l’esame:

    •  i laureati in possesso dei titoli di studio previsti dal DPR n. 328/2001;
    •  coloro che conseguono un titolo universitario estero riconosciuto idoneo; 
    • i laureati che abbiano effettuato il tirocinio professionale previsto dalla normativa. 

    È inoltre prevista l’iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti, istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

     Commissione d’esame 

    La commissione giudicatrice è composta in modo paritetico da docenti universitari e professionisti iscritti all’ordine.

    Composizione commissione Requisiti
    Numero minimo componenti 4 membri
    Docenti universitari 50% dei componenti, uno con funzione di presidente
    Professionisti 50% designati dall’ordine professionale
    Requisito transitorio Per i primi 3 anni ammessi professionisti con almeno 5 anni di esperienza

  • Lavoro Autonomo

    Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo

    Il Decreto Legge n. 19/2026 introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

    Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.

    La finalità della norma è  di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.

    Responsabile tecnico temporaneo: requisiti

    l comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece  alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche

    Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.

    Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.

    Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.

    Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:

    • un dipendente;
    • un familiare coadiuvante;
    • un collaboratore;

    purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.

    Durata dell’incarico

    Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:

    • durata massima ordinaria: 30 giorni;
    • proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.

    La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.

    Obblighi di comunicazione

    Il periodo di sostituzione  del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:

    • allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
    • alla Camera di Commercio territorialmente competente.

    Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.

  • Lavoro Autonomo

    EPAP 2026: quali sono contributi minimi e le scadenze?

    Il professionista iscritto all’Epap,  ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori  agronomi e dottori  forestali.   è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:

    1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
    2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
    3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari,  (dal 16 aprile 2022),
    4) contributo di maternità,  fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con  il saldo dei contributi 

    Agevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione  per i primi 3 anni di iscrizione.

    Scadenze di versamento contributi EPAP  e modello redditi 

    Le scadenze contributive sono le seguenti:

    • primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
    • secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
    • saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.

    È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:

    • per il primo acconto
      • 1^ rata entro il 05 aprile
      • 2^ rata entro il 05 maggio
    • per secondo acconto
      • 1^ rata entro il 05 agosto
      • 2^ rata entro il 05 settembre
    • per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
      • 1^ rata entro il 15 novembre
      • 2^ rata entro il 15 dicembre

    ATTENZIONE

    La scadenza del  modello 2 (dichiarazione reddituale) è il  31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.

    L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata. 

    Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2026

    Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.

    REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
    REDDITO IMPONIBILE MINIMO 
    € 119.650,00

    €  7.387,00

    CONTRIBUTI MINIMI:

    • soggettivo   € 739,00
    • integrativo   € 295,00
    • di solidarietà  € 15,00

    ATTENZIONE non è ancora stata  pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  di approvazione della  delibera  del  consiglio di amministrazione dell'EPAP   concernente  la  determinazione  del  contributo  di maternita' per l'anno 2026. Nel 2025 era pari a 19 euro.

    Modalità di versamento contributi EPAP

    Bonifico Bancario:   può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.

    Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).

    Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:

    Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma

    C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 –  IBAN: IT74Q0569603211000069000X37

    Il modello F24 è quello ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno  inseriti i seguenti dati:

    •     Codice ente: 0008;
    •     Codice sede: non compilare;
    •     Causale contributo: E065;
    •     Codice posizione: non compilare;
    •     Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
    •     Importo a debito versato: Importo dovuto;
    •     Importo a credito compensato: non compilabile*.

    *Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.

    Modalità di versamento contributi EPAP

    I contributi si possono versare :

    con Bonifico Bancario:   può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online. Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).

    Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:

    Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma

    C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 –  IBAN: IT74Q0569603211000069000X37

    Si utilizza il modello F24 ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno  inseriti i seguenti dati:

        Codice ente: 0008;

        Codice sede: non compilare;

        Causale contributo: E065;

        Codice posizione: non compilare;

        Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;

        Importo a debito versato: Importo dovuto;

        Importo a credito compensato: non compilabile*.

    *Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi artigiani e commercianti 2026: minimi, aliquote e massimali

    Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha comunicato gli importi e le aliquote contributive applicabili per l’anno 2026 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali autonome.

    Per il 2026 restano confermate le aliquote pensionistiche IVS nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, comprensive per questi ultimi dell’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
    Resta inoltre dovuto il contributo per maternità, pari a 0,62 euro mensili.

    Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi per i soggetti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
    È inoltre confermata la riduzione contributiva del 50% per i lavoratori che si sono iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni artigiani o commercianti.

    Di seguito le tabelle dei minimi e massimali di reddito e le principali indicazioni  operative dell'istituto.

    Minimi 2026 e contributi eccedenti artigiani e commercianti

    Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo da assumere come base di calcolo per il 2026 è fissato in 18.808 euro. Su tale importo sono dovuti i contributi fissi annuali, comprensivi della quota IVS e del contributo per maternità.

    Categoria Contributo annuo sul minimale
    Artigiani € 4.521,36
    Commercianti € 4.611,64

    Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è rapportato a mese:

    Categoria Contributo mensile
    Artigiani € 376,78
    Commercianti € 384,31

    Il minimale e i relativi contributi devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

    I contributi IVS 2026 sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026, per la parte eccedente il minimale di 18.808 euro e fino al limite della prima fascia di reddito pensionabile, pari a 56.224 euro. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un incremento dell’aliquota pari a 1 punto percentuale.

    Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
    Fino a € 56.224 24% 24,48%
    Oltre € 56.224 25% 25,48%

    I contributi calcolati sulla quota eccedente il minimale costituiscono contributo a conguaglio, da considerare come acconto sulle somme complessivamente dovute.

    I massimali di reddito 2026

    Per il 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato in:

    Tipologia di iscritto Massimale 2026
    Con anzianità contributiva al 31.12.1995 € 93.707
    Senza anzianità contributiva al 31.12.1995 € 122.295

    Su tali importi si determina anche il contributo previdenziale massimo annuo, differenziato tra artigiani e commercianti. 

    Contributi artigiani e commercianti – importi 2024 e 2025

    Aliquote e  importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33  del 7 febbraio 2024 

    Le informazioni per il 2025 sono contenute invece nella circolare 38  del 7 febbraio 2025

    La riduzione contributiva per i forfettari – Scadenze

    È confermata la riduzione contributiva del 35% per i soggetti che applicano il regime forfetario previdenziale, previa presentazione della domanda nei termini previsti. 

    Per le nuove adesioni al regime nel 2026 è richiesta comunicazione tempestiva all’INPS. 

    Si ricorda infine che i contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze:

    Rata Scadenza
    1ª rata 18 maggio 2026
    2ª rata 20 agosto 2026
    3ª rata 16 novembre 2026
    4ª rata 16 febbraio 2027

    Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

    Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Riduzione 50% per i nuovi iscritti

    La circolare INPS ricorda   anche  che la legge di Bilancio 2025, ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. 

    Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

  • Lavoro Autonomo

    Certificato agibilità spettacolo Olimpiadi: alle aziende estere basta una PEC

    Con messaggio 428  del 3 febbraio INPS annuncia che in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e dell' incremento della presenza di  operatori economici esteri operanti nello spettacolo, è previsto un  iter procedurale  straordinario per il rilascio del certificato di agibilità, in “esenzione contributiva” per l'attività dei lavoratori autonomi

    Si tratta in particolare di una semplificazione delle procedure con utilizzo di un modello prestampato, via pec, riservato alle aziende prive di posizione contributiva. Ecco in sintesi i dettagli  delle istruzioni e il modello fornito dall'INPS.

    Gli adempimenti per il certificato agibilità spettacolo

    L'istituto precisa innanzitutto l’obbligo di munirsi del certificato  per i lavoratori autonomi dello spettacolo riguarda tutte  le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dal fatto che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.

    Quindi INPS ha predisposto un procedimento semplificato per il rilascio del certificato  per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi

    Le seguenti modalita straordinarie per la  presentazione della richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”,  da parte di aziende estere sono valide:

    •  dal 6 febbraio al 15 marzo 2026  
    • per i luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica

    ATTENZIONE  restano invariate le ordinarie modalità per 

    • tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario, 
    •  i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.

    Le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando l’apposito modulo allegato al  messaggio (Allegato n. 1), indicando:

    Dati dell’azienda

    –       Ragione sociale azienda

    –       Rappresentante legale (Codice fiscale, Cognome e Nome)

    –       Indirizzo della sede legale

    2. Dati dei lavoratori

    –       Identification Number  

    –       Cognome

    –       Nome

    –       Sesso

    –       Data di nascita

     Unitamente al modulo debitamente compilato, i datori di lavoro devono  allegare idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.

    La trasmissione del modulo deve avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi istituzionali:

    [email protected]

    [email protected]

    ATTENZIONE  la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati  deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

    Il certificato viene rilasciato ugualmente tramite PEC e ha validità per tutto il periodo in cui si svolge la manifestazione olimpica (dal 6 febbraio al 15 marzo 2026).

  • Lavoro Autonomo

    Pescatori autonomi: aliquote contributive e versamenti INPS 2026

    Con la circolare n. 11 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla contribuzione dovuta dai pescatori autonomi per l’anno 2026, definendo in particolare:

    • le retribuzioni convenzionali di riferimento, 
    • l’aliquota contributiva applicabile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 
    • le misure di sgravio contributivo previste e
    • le modalità di versamento dei contributi 

    Il documento si rivolge ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa.

    Adeguamento delle retribuzioni convenzionali

    Per l’anno 2026, l’INPS ha recepito la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, riferita al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.

    La retribuzione convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, su cui  devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti per l’intero anno. risulta pertanto aggiornata come segue:

    Anno Tipologia Importo
    2026 Retribuzione convenzionale giornaliera € 32,30
    2026 Retribuzione convenzionale mensile (25 gg.) € 808,00

    Le aliquote in vigore e contributo mensile ordinario

    Anche per il 2026 resta confermata l’aliquota contributiva complessiva del 14,90%, in vigore dal 1° gennaio 2014. La ripartizione dell’aliquota è la seguente:

    Gestione FPLD Aliquota (%) Coefficiente di ripartizione
    Base 0,11 0,007383
    Adeguamento 14,79 0,992617
    Totale 14,90 1

    Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo  IVS dovuto per il 2026 è pari a 120,39 euro mensili.

    Il contributo mensile FPLD per i pescatori autonomi, senza applicazione di agevolazioni, è determinato come segue:

    FPLD Contributo mensile
    Quota base € 0,89
    Quota adeguamento € 119,50
    Totale € 120,39

    Sgravio e contributo di maternità

    Sgravio contributivo settore pesca

    Per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, a decorrere da gennaio 2026 lo sgravio contributivo è riconosciuto nella misura del 44,32%.

     Il contributo mensile netto, dopo l’applicazione dell’agevolazione, risulta pertanto ridotto come segue:

    FPLD con sgravio Contributo mensile
    Quota base € 0,50
    Quota adeguamento € 66,54
    Totale € 67,04

    Contributo di maternità

    Resta dovuto il contributo aggiuntivo per maternità, pari a 0,62 euro mensili, a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’articolo 12 della legge n. 250/1958. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

    Versamento dei contributi: scadenza e modalità

    ll versamento della contribuzione deve essere effettuato in rate mensili, con scadenza fissata al giorno 16 di ciascun mese.

    L’INPS provvede all’invio agli assicurati delle comunicazioni contenenti i dati utili per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2026.

    Si ricorda che iIn applicazione della normativa vigente, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, che restano pertanto tenuti a provvedere autonomamente.