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Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 ai nuovi iscritti
La circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 fornisce le istruzioni per la nuova riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome.
La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025, rientra nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis. Ecco i primi dettagli operativi, in attesa del rilascio del modulo per fare domanda.
Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.
Sono destinatari dell'agevolazione:
- Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
- Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
- L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
- Cambio d’impresa o di attività;
- Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
- Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
In sintesi:
Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%) Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60 Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto) Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta Compatibilità con altri regimi agevolativi
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:
La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
Sconto contributi: modalità per le domande e limiti “de minimis”
La domanda di agevolazione deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS.
Il modulo sarà disponibile con successiva comunicazione INPS.
La dichiarazione dei requisiti è resa sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Novità: il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti
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Gestione commercianti: al via oltre 4000 iscrizioni d’ufficio
Con il Messaggio interno n. 939 del 17 marzo 2025, l'INPS ha annunciato la conclusione delle verifiche sulle dichiarazioni fiscali trasmesse nel 2020 tramite il Modello REDDITI SP 2020. A seguito di tali controlli, verranno registrati d’ufficio alla gestione commercianti 4.319 cittadini, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2019.
Inoltre si comunica che per ulteriori 1.612 soggetti sono necessarie ulteriori verifiche supplementari prima di procedere con eventuali iscrizioni d'ufficio e conseguente obbligo contributivo previdenziale
L'istituto precisa che i nominativi coinvolti sono stati individuati attraverso verifiche incrociate sul quadro RO del Modello REDDITI SP 2020 nell'ambito dell'operazione Poseidone. L’analisi ha evidenziato che tali contribuenti esercitavano in modo abituale e prevalente l’attività d’impresa senza risultare iscritti alla gestione previdenziale specifica.
Verifiche e specificazione sui termini di prescrizione
L’INPS ricorda inoltre, relativamente ai controlli effettuati, che i termini di prescrizione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono stati sospesi nei periodi :
- dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021,
in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 per l'emergenza pandemia da Covid19.
Operazione Poseidone: cos’è
L’operazione Poseidone è un’operazione di accertamento e verifica dei crediti contributivi che riguarda sia i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che gli iscritti alla Gestione Separata, come liberi professionisti, nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata e alle gestioni speciali INPS INPS.
Si tratta di un’attività di controllo dell’Istituto, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti incrociando le banche dati INPS con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
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Contributi previdenziali INARCASSA 2025
Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:
- contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5% con un massimale 142.650,00 di reddito massimo. Il contributo minimo dovuto è pari a € 2.750,00.
(Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
- contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2024 da dichiarare nel 2025 con importo minimo che non può comunque essere inferiore a € 250,00 o superiore a € 12.372,00.
- contributo integrativo, del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2025 è pari a 835,00 euro e soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, pari a € 191.300,00.( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
- il contributo per la maternita' (65€) e paternita (7€), per l'anno 2025 confermato in misura pari a euro 72,00 pro-capite.
Codici F24 contributi INARCASSA
Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo
Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i
pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da
INARCASSA.
€2.695 €142.650 14,5% Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5% Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4% INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024
Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)
E' stato pubblicato il Regolamento di previdenza aggiornato 2024 QUI IL TESTO
Scadenze dei versamenti a INARCASSA
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
- In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
- in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre ( che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno) . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati:
- con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
- con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
INARCASSA causali contributo per il versamento
Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020
- “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate:
"E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
"E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
"E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
"E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
“E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
“E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
"E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
“E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
“E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
“E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
“E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
Deroga versamento contributi minimi
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo , può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.
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Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.
Compensi illegittima la disparità tra vacazioni
Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita.
La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.
Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta
Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari.
Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza.
La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia.
In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore.
La Consulta sollecita quindi l’amministrazione giudiziaria e i legislatori a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.
Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione
Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.
Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico.
La normativa censurata ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione sia pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.
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Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2025
La circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2025, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%. Di seguito i dettagli.
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : coefficienti di rateizzazione 2025
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%.
Le tabelle aggiornate 2025 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. I
Qui la tabella 1 fornita nell'allegato 2 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
Qui la tabella 2 fornita nell'allegato 3 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,8%)
Mesi Coefficiente 12 0.083 24 0.042 36 0.028 Nell'allegato 1 Inps fornisce due esempi
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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EPPI sostegni ai periti industriali: richieste entro il 18.12
Gli iscritti all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), hanno l’opportunità di richiedere prestazioni assistenziali a sostegno dei bisogni dell’attivita’ professionale.
In particolare con riferimento a:
- immobili e beni strumentali per l'attività professionale nonché per
- lo svolgimento di attività formative professionali
sono previsti sussidi a parziale copertura delle spese sostenute per far fronte ad esigenze occorse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023
La piattaforma per le richieste è aperta fino al 18 dicembre 2024.
Vediamo in maggiore dettaglio gli ambiti per cui è possibile richiedere il contributo e come presentare richiesta.
EPPI le spese ammissibili alle prestazioni assistenziali
I principali ambiti per cui è possibile richiedere il contributo dell'ente previdenziale EPPI sono i seguenti:
- Immobili e Beni Strumentali:
Copertura parziale degli interessi per mutui o prestiti mirati all’acquisto o costruzione di immobili (comprese pertinenze) destinati all’attività di libero professionista.
Finanziamenti per l’acquisto di macchinari, arredi e attrezzature essenziali per l’avvio o l’ampliamento dell’attività professionale, inclusi veicoli ad uso professionale e prestiti per manutenzioni ordinarie.
- Formazione e Crescita Professionale:
Spese per corsi di formazione rivolti a iscritti under 35, corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, e certificazioni delle competenze da enti riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013.
- Tirocinio Professionale:
Riconoscimento per le somme versate a stagisti che hanno svolto il tirocinio presso studi o società tra professionisti.
Sussidi EPPI: modalita e termini per le domande
Le domande vanno presentate esclusivamente online, tramite l’area riservata EppiLife, entro le ore 12.00 del 18 dicembre 2024.
L'erogazione dei sussidi avverrà secondo graduatoria definita in rapporto ai rispettivi redditi ISEE, privilegiando i redditi più bassi
e richiede:
- una posizione documentale e contributiva in regola per il rilascio del DURC;
- un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro, da certificare al momento della richiesta.
Per ulteriori dettagli si può consultare il bando EPPI
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INPGI Dichiarazione reddituale giornalisti autonomi entro il 30.9
Inpgi ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare 5 2024 di istruzioni riguardando la comunicazione relativa ai redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel 2023.
L'adempimento scade il prossimo 30 settembre e va effettuato tramite il portale telematico sul sito INPGI.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
DIchiarazione reddituale INPGI chi è obbligato come si fa
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:
- attività libero professionale con Partita IVA,
- attività occasionale,
- tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
- tramite Cessione di diritto d'autore.
Obbligo di comunicazione anche in assenza di reddito:
Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale nel 2023 devono comunque inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:
- Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.
- Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno 2023.
Sono invece esclusi :
- i giornalisti che hanno cessato l’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2022, purché abbiano compilato e trasmesso all'INPGI il modulo di cessazione entro il 30 settembre 2024.
- e coloro che hanno svolto l'attività esclusivamente tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto per questi soggetti gli adempimenti contributivi sono a carico dell'azienda committente.
Dichiarazione reddituale INPGI: come fare . Le sanzioni
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito https://denunciags.inpgi.it, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.
Per accedere al portale, è necessario identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).
Sanzioni per ritardata comunicazione:
L’invio della comunicazione oltre il termine del 30 settembre 2024 comporta l’applicazione di sanzioni, come da tabella allegata
Periodo Sanzione Ridotta Sanzione Intera Dal 1° ottobre al 30 ottobre 2024 € 7,08 € 14,16 Dal 31 ottobre al 29 novembre 2024 € 14,16 € 28,33 Dal 30 novembre al 29 dicembre 2024 € 21,25 € 42,50 Dal 30 dicembre 2024 in poi € 28,33 € 56,67 La sanzione ridotta si applica agli iscritti all'Albo da meno di 5 anni e ai titolari di pensione.