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Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026
La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.
Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite
- tabella 1 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
- tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo )
Nell'allegato 1 Inps fornisce il seguenti esempi:
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle
rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Deleghe INPS artigiani, commercianti, GS: novità dal 15 gennaio
Il Messaggio INPS n. 104 del 12 gennaio 2026 INPS comunica l’estensione (dal 15 gennaio 2026) della funzione di “Gestione deleghe indirette” – già usata nel perimetro “Aziende e Dipendenti” – anche alle posizioni contributive di:
- Artigiani
- Esercenti attività commerciali
- Gestione separata (sia per professionisti sia per committenti)
La novità è pensata per gli intermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati). Altri soggetti saranno abilitati con successive implementazioni.
In questo modo l’INPS centralizza in un unico ambiente la gestione dei rapporti operativi tra contribuenti e intermediari, rendendo più efficiente l’accesso ai servizi per gli utenti ma anche il controllo delle autorizzazioni da parte degli uffici territoriali dell'istituto.
Cosa cambia per l’operatività
Va forse ricordato che il servizio “Gestione deleghe” dell’INPS è la piattaforma digitale che consente a aziende, contribuenti e intermediari abilitati di conferire, gestire e revocare in modo tracciato le deleghe per l’accesso e l’operatività sui servizi INPS relativi agli adempimenti contributivi e assicurativi.
La funzione principale del servizio è attribuire in modo formale e sicuro il potere di operare sui servizi INPS a favore di un soggetto diverso dal titolare della posizione contributiva (tipicamente un consulente del lavoro o altro intermediario abilitato).
In concreto, il servizio consente di:
- Conferire deleghe a intermediari per la gestione degli adempimenti INPS;
- Associare la delega a una specifica posizione contributiva (azienda, artigiano, commerciante, gestione separata);
- Limitare o estendere l’ambito della delega, distinguendo tra deleghe totali o parziali (ad esempio per la Gestione separata – committenti);
- Attivare e revocare le deleghe online, senza invio di documentazione cartacea all’INPS;
- Tracciare tutte le operazioni, garantendo trasparenza e sicurezza nei rapporti tra contribuente e intermediario.
Periodo transitorio fino al 12 aprile
Per evitare disagi, è possibile continuare ad attivare le deleghe con le modalità attualmente in uso per 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio; scaduto tale periodo, il sistema attuale sarà definitivamente chiuso. La finestra di 3 mesi con la doppia modalità di utilizzo si chiude quindi il 12/04/2026 (salvo diverse indicazioni INPS).
Tabella riepilogo istruzioni
Ambito / tipologia Soggetti abilitati Istruzioni operative Comunicazioni Decorrenza e scadenze Estensione gestione deleghe
Artigiani – Commercianti – Gestione separataIntermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati) Utilizzo della piattaforma “Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari” come punto unico di accesso anche per le nuove gestioni. — Avvio: 15 gennaio 2026
Periodo transitorio: utilizzo delle vecchie modalità consentito fino al 12 aprile 2026Delega indiretta
Artigiani – Commercianti – Gestione separata (professionisti)Intermediari abilitati ex L. 12/1979 1. Accesso a “Gestione Deleghe” → “Delega da Soggetto Contribuente”
2. Inserimento codice fiscale del contribuente
3. Selezione della posizione contributiva
4. Compilazione e salvataggio della delega
5. Stampa del modulo e firma del titolare/legale rappresentante
6. Attivazione della delega dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”Invio di comunicazione (PEC o email ordinaria) al titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Scadenza: facoltativa
Modifica: non ammessa (necessaria revoca e nuova delega)Delega indiretta totale
Gestione separata – CommittentiIntermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega riferita a tutti i lavoratori parasubordinati del committente.
Procedura di creazione, firma e attivazione identica alla delega ordinaria.Comunicazione di attivazione al legale rappresentante o titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Più delegati: ammessi sulla stessa posizioneDelega indiretta parziale
Gestione separata – CommittentiIntermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega limitata a specifici lavoratori parasubordinati.
Dopo l’attivazione è possibile aggiungere o rimuovere singoli soggetti dall’elenco dei delegati.Comunicazioni al titolare per attivazione e per ogni successiva variazione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Scadenza: facoltativaRevoca e gestione deleghe Intermediari abilitati ex L. 12/1979 La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”.
Le deleghe attive non possono essere modificate.— Revoca: sempre possibile
Nuova delega: necessaria in caso di variazioniSubdeleghe Intermediari e dipendenti delegati L’intermediario può conferire subdeleghe ai propri dipendenti per la gestione degli adempimenti sulle posizioni in delega. — Valide per tutte le posizioni affidate all’intermediario Accesso al servizio — Percorso: inps.it → Imprese e Liberi Professionisti → Comunicazioni per adempimenti contributivi → Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari -
Artigiani e commercianti: sconto contributi al 50% – regole per la rinuncia
Dopo il messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni autonome, previsto dall'ultima legge di bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025 (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) .
Con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni. con l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.
Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha anche chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.
AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025
Con il Messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025 è stata comunicata l'operatività della funzione di rinuncia alla riduzione contributiva . Tale funzione è accessibile attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC o DiResCo) e consente ai soggetti interessati di revocare in via definitiva il beneficio, con effetti a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di rinuncia.
La novità risponde a specifiche esigenze operative emerse sul campo, offrendo una modalità telematica strutturata per gestire casi in cui il soggetto beneficiario, per esigenze gestionali o strategiche, intenda rinunciare al vantaggio contributivo prima della conclusione naturale del periodo agevolato.
È importante sottolineare che la rinuncia è irrevocabile e comporta la perdita del diritto alla riduzione per l’intero nucleo aziendale interessato, senza possibilità di reingresso nella misura.
Per le domande di riduzione già presentate entro il 31 dicembre 2025, l’effetto della rinuncia è stato neutralizzato: l’istanza è stata eliminata dagli archivi dell’Istituto e non produce effetti contributivi, mantenendo la possibilità per il contribuente di ripresentare una nuova domanda senza implicazioni negative. Vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo
Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .
Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi.
Sono destinatari dell'agevolazione:
- Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
- Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
- Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025.
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).
ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.
Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
- Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
- L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
- Cambio d’impresa o di attività;
- Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
- Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.
In sintesi:
Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%) Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60 Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto) Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta Compatibilità con altri regimi agevolativi e limiti “de minimis”
La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:
- La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
- Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.
ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:
- Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;
Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).
L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.
Sconto contributivo : l’opzione di rinuncia
Nell’esempio riportato nel messaggio del 24 dicembre 2025 INPS precisa che:
- se l’attività parte ad aprile 2025 ma la domanda di sconto viene presentata e accolta il 10 settembre 2025: ciò non impedisce di applicare lo sconto, perché la riduzione opera per il periodo agevolabile e, in caso di rinuncia presentata il 10 gennaio 2026, la perdita del beneficio scatta dal mese successivo, quindi da febbraio 2026. Ne consegue che da aprile 2025 a gennaio 2026 la contribuzione resta al 50%, mentre dal mese seguente torna in misura piena.
- In caso di rinunce attivate invece entro il 31 dicembre 2025 le domande di sconto sono neutralizzate, ossia eliminate dagli archivi senza produrre effetti, poiché la procedura era in attesa dei chiarimenti poi forniti dal messaggio.
Sul piano dei versamenti, l’INPS segnala che dopo l’accoglimento servono tempi tecnici per l’adeguamento della tariffazione: tuttavia, chi ha domanda accolta può pagare già in misura ridotta; se invece ha pagato “pieno”, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsati.
Infine, come detto la riduzione 50% è alternativa ad altri sconti di aliquota. In via eccezionale per il solo 2025, se è stata chiesta anche l’agevolazione del regime forfettario previdenziale (L. 190/2014) ma poi è stata accolta la riduzione 50%, la richiesta del forfettario viene neutralizzata senza penalizzare la possibilità di utilizzarlo dopo la fine dei 36 mesi (o dopo rinuncia/perdita), presentando però una nuova istanza telematica.
Regole per la domanda
Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS
Il percorso digitale è il seguente “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”
ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.
Nella domanda si dichiara anche di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.
Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Allegati: -
Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche
Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:
- i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
- gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.
La circolare indica aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i codici "Tipo rapporto” da utilizzare.
Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010
L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche.
Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.
Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.
Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche
Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.
Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata
Aliquote contributive 2025 – riepilogo
Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03% Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03% Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% — 24% Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata
Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività,
- tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
- attraverso intermediari abilitati.
La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.
INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.
Adempimenti per gli incarichi di ricerca
Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono:
- Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
- Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore.
- Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.
Adempimenti per gli addetti ippici
Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens.
- Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS);
- Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
- Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati comunicati con il messaggio INPS 3645 del 2 dicembre 2025
Codice rapporto Descrizione Imponibile DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 € D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 € DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 € -
Contributi artigiani e commercianti: secondo acconto entro il 1 dicembre
Scade il 16 maggio prossimo la prima scadenza di versamento dei contributi minimi per artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Nella circolare 38 del 7 febbraio 2025 Inps ha comunicato che le aliquote contributive da utilizzare nel 2025 , sono pari a:
- 24% per i titolari e collaboratori (senza più differenziazione sulla base dell'età)
Si conferma anche per l’anno 2025, la riduzione del 50% dei contributi dovuti per gli iscritti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati.
Vanno ricordate anche:
- l' aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 18.555,00 euro.
Aliquote contributi artigiani e commercianti 2025 Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori
24%
24,48%
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTAT 2024 dello 0,8%, è pari a € 18.555,00 euro.
i i minimali contributivi 2025, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro, sono i seguenti :
Minimi contributivi Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori
€ 4.460,64
€ 4.549,70
Si ricorda che il contributo previdenziale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.555,00 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 55.448,00.
Per l'anno 2025, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:
- 92.413,00 euro per i lavoratori con anzianità contributi antecedente il 1996
- 120.607,00 euro per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa.
Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti 2025
I contributi come di consueto vanno versati mediante i modelli di pagamento unificato F24:
- per i contributi dovuti sul minimale di reddito, alle seguenti scadenze : 16 maggio 2025, 20 agosto 2025, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026,
- per gli importi sulla quota eccedente il minimo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 – 30 giugno 2025 e secondo acconto 2025 ( 30 novembre , che slitta al 1 dicembre perche cade di domenica)
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.
Agevolazione contributiva regime forfettario – legge 190 2014
Resta fermo che i contribuenti che hanno scelto il regime fiscale forfettario hanno accesso ad una riduzione contributiva del 35% Per chi ha intrapreso l'attivita nel 2024 deve darne comunicazione entro il 28 febbraio 2024.
Va anche sottolineato che con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000 a 85.000 euro il limite massimo di reddito per l' accesso al regime fiscale forfettario
Contributi artigiani e commercianti – importi2024
Aliquote e importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33 del 7 febbraio 2024
La riduzione contributiva per i nuovi iscritti – Legge di bilancio 2025
La circolare INPS ricorda infine che la legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali de che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.
Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
Il calcolo e CPB 2024-2025
Per determinare l'importo dovuto è possibile applicare il “metodo storico” ovvero il “metodo previsionale” .
ATTENZIONE per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 l’acconto è da calcolare in base al “reddito concordato” ma è possibile anche utlilizzare in deroga il reddito effettivo se superiore a quello concordato
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Codice di condotta per Influencer: online il web form di iscrizione AGCOM
Con la delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato in via definitiva il Codice di condotta rivolto agli influencer e le modifiche alle Linee guida già adottate con la precedente delibera n. 7/24/CONS.
Il provvedimento definisce in modo organico l’ambito di applicazione delle regole previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) agli influencer e ai creator digitali che diffondono contenuti in Italia.
L’AGCOM riconosce agli influencer, quando producono e organizzano i propri contenuti in modo professionale e continuativo, una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, rendendoli soggetti a obblighi di trasparenza, tutela dei minori e rispetto dei diritti fondamentali.
Il Codice di condotta per gli influencer
L’Allegato B alla delibera 197/25/CONS contiene il nuovo Codice di condotta, nato da un percorso di co-regolamentazione e di confronto con le principali associazioni di categoria e le piattaforme digitali.
Il Codice ha finalità di autodisciplina, ma il suo rispetto diventa obbligatorio per gli influencer che rientrano nella definizione di “rilevanti”.
Tra le disposizioni principali:
- obbligo di riconoscibilità dei contenuti commerciali: gli influencer devono adottare una chiara segnaletica (#ad, #pubblicità, #sponsorizzato) in conformità al Regolamento Digital Chart dello IAP, recepito nel Codice.
- tutela dei minori: vietata la pubblicazione di contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico o morale dei minori; introdotti obblighi specifici per l’uso di filtri e per i contenuti generati da intelligenza artificiale.
- rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: è vietato ogni messaggio discriminatorio o che inciti all’odio.
- tutela della proprietà intellettuale e industriale: gli influencer devono evitare la diffusione di contenuti contraffatti o che violino diritti d’autore o marchi registrati.
- trasparenza e identificabilità: i soggetti iscritti all’elenco AGCOM devono indicare nel proprio profilo la dicitura “in elenco AGCOM” (o “soggetto virtuale in elenco AGCOM” per gli influencer digitali).
Il Codice prevede inoltre l’avvio di campagne formative e informative rivolte agli operatori del settore, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di categoria.
L’elenco degli influencer rilevanti e il web form AGCOM
Un’importante novità introdotta dalla delibera è la creazione dell’elenco pubblico degli “influencer rilevanti”, ossia dei soggetti che superano specifiche soglie di popolarità e impatto definite dalle Linee guida aggiornate:
- almeno 500.000 follower su una piattaforma di social media o condivisione video;
- almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili nei sei mesi precedenti la valutazione.
Tali influencer devono inviare all’Autorità un modulo telematico di iscrizione, con i propri dati identificativi, link ai profili social e recapiti PEC o dell’agenzia rappresentante.
Il 6 novembre, AGCOM ha reso disponibile il web form online per la presentazione delle domande di iscrizione, accessibile dal sito istituzionale dell’Autorità.
L’elenco, aggiornato due volte l’anno (entro il 15 aprile e il 15 ottobre), sarà pubblicato sul portale AGCOM e conterrà solo le informazioni essenziali: nome o nickname e metriche di riferimento.Va precisato che l’obbligo di rispetto del Codice di condotta e delle Linee guida sussiste anche per gli influencer che non risultano ancora iscritti, qualora superino le soglie fissate.
Vigilanza, sanzioni e ruolo del Tavolo tecnico
L’AGCOM ha confermato che i controlli e le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice di condotta saranno applicati secondo i criteri dell’art. 67 del Tusma e della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità, della recidiva e delle condizioni economiche del soggetto.
Tra le sanzioni possibili:
- ordini di rimozione dei contenuti
- e sanzioni pecuniarie proporzionali alla violazione.
Viene inoltre mantenuto attivo il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 7/24/CONS, con funzioni di:
- monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno dell’influencer marketing;
- valutazione periodica delle soglie e delle metriche;
- proposta di aggiornamento del Codice di condotta;
- pianificazione di iniziative formative e campagne informative congiunte.
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Dipendente pubblico con Partita IVA per attività agricola: ok dal Consiglio di Stato
Nella sentenza del Consiglio di stato del N. 05854/2025 su ricorso N. 03715/2023 è stato precisato che non esiste alcuna normativa che vieti ai dipendenti pubblici l’esercizio dell’attività agricola non professionale e non ha rilievo in merito il divieto di munirsi di partita IVA previsto da una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza, non trattandosi di una fonte normativa. Il caso oggetto di analisi riguardava infatti un maresciallo dell Guardia di Finanza sanzionato a seguito della scoperta di una Partita IVA aperta dal militare per l’attività di coltivazione di ulivi. Vediamo di seguito piu in dettaglio la vicenda e le indicazioni del Supremo tribunale amministrativo.
Attività agricola con Partita IVA e Guardia di finanza: il caso
La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna inflitta a un maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l’attività agricola connessa alla titolarità della Partita IVA, non previamente comunicata, che secondo il Comando risultava incompatibile con il servizio, in forza di quanto previsto dalla circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005, che vieta le attività extraprofessionali — incluse quelle agricole — da parte del personale del Corpo.
Il militare, da parte sua, ha sostenuto che la Partita IVA, aperta nel 2008 e chiusa nel 2017, non era legata a un’attività economica in senso commerciale, ma esclusivamente alla cura di due terreni di proprietà familiare, destinati alla produzione di olio d’oliva per consumo domestico. Inoltre, ha precisato di aver comunicato l’esistenza della Partita IVA al comando già nel 2015.
Nonostante le sue osservazioni, l’Amministrazione ha confermato la sanzione, rigettando anche il ricorso gerarchico.
Il militare ha quindi presentato ricorso al TAR del Lazio, che con sentenza favorevole ha annullato il provvedimento sanzionatorio e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno presentato appello al Consiglio di Stato, articolando un motivo basato sulla violazione degli articoli 748 e 894 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della suddetta circolare interna.
Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché la prima notifica via PEC effettuata dagli appellanti non è andata a buon fine per errore nell’indirizzo e la rinotifica è avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che il corretto indirizzo PEC era comunque noto agli appellanti e disponibile nei pubblici registri.
La legittimità dell’attività agricola con Partita IVA
Al di là del vizio procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il merito dell’appello, osservando che l’attività agricola occasionale e non professionale esercitata su fondi di proprietà non è vietata ai dipendenti pubblici.
Tale attività, infatti, non è assimilabile all’esercizio di industria o commercio vietato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La sentenza sottolinea che una circolare interna, priva di rango normativo, non può introdurre divieti non previsti dalla legge, e che l’apertura di una Partita IVA, se finalizzata esclusivamente alla gestione del fondo rustico in modo non imprenditoriale, è pienamente legittima.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività agricola, anche se assistita da Partita IVA, può rientrare tra le prerogative del diritto di proprietà costituzionalmente garantite (art. 42 Cost.) e tutelate anche dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’interpretazione più restrittiva, secondo i giudici, comporterebbe un’irragionevole compressione del diritto di godimento del bene.
La sentenza si conclude con la condanna del Ministero e del Comando generale al pagamento delle spese processuali in favore del militare, per un totale di 4.000 euro oltre accessori di legge.