• Lavoro Dipendente

    Occupazione in crescita ad aprile 2023: disoccupati al 7,8%

    Sono stati diffusi negli ultimi giorni i dati relativi al recetne andamento del mercato del lavoro: si tratta de

     i dati Istat di aprile 2023  e  del

    l Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro  del Ministero del lavoro che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel 2022. Qui il testo .

     Di seguito una sintesi degli aspetti principali dei due documenti.

    Dati ISTAT occupazione aprile 2023

    La crescita dell’economia italiana  degli ultimi mesi , oltre le aspettative,   ha effetto  positivo anche sul mercato del lavoro:  secondo gli ultimi  dati ISTAT  la disoccupazione è scesa ad Aprile al 7,8%.

    Rispetto allo scorso anno sono 390mila le persone che hanno trovato lavoro, 48mila ad aprile in più rispetto al mese di  marzo  2023.

    Il tasso di occupazione nazionale sale quindi al 61%  e il numero totale di  persone che lavorano si porta a 23 milioni e  446mila 

    Interessante notare che tra le  tipologie di contratto  aumentano  ancora  quelli a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, calano invece i contratti a termine.

     La categoria con la migliore performance è finalmente quella femminile con 50mila donne  occupate in piu rispetto al  mese  precedente,  a fronte del calo di 4 mila occupati di sesso maschile. Rispetto al 2022 l'aumento di donne occupate è pari a 217mila unità

    Sempre ad aprile diminuiscono le persone che cercano lavoro e scende anche il tasso di inattività.(al 33,7%)

    Dati occupazione 2022 Ministero del Lavoro

    Si segnala anche la pubblicazione della   relazione  annuale del Ministero del lavoro  sulle comunicazioni  obbligatorie relative ai contratti di lavoro attivi nel 2022.

    In sintesi: 

    ATTIVAZIONI E CESSAZIONI 

    • Sono stati attivati 12.573.000 rapporti di lavoro, in aumento del 10,9%. La crescita annua, seppure significativa, risulta in calo rispetto al valore registrato l’anno precedente (+17,7%).
    • Sono cessati 12.159.000 rapporti di lavoro, in aumento del 14,4%. L’incremento annuo è superiore rispetto all’anno precedente (+13,6%).•
    • I 12.573.000 rapporti di lavoro attivati hanno coinvolto 7.076.000 lavoratori, con un numero medio di contratti attivati pro capite pari a 1,78.
    • Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 716.000 oltrepassando il numero di trasformazioni annue nel periodo pre-pandemia, in aumento del +34,8% rispetto all’anno precedente.
    • L’82,5% delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha interessato contratti con durata inferiore a un anno.
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni a Tempo Indeterminato (+12,0%), con Apprendistato (+11,2%) e quelle a Tempo Determinato (+9,6%).
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (+24,4%), Altri servizi pubblici, sociali e personali (+18,4%) e il settore Trasporti, comunicazioni, attività finanziarie e altri servizi alle imprese (+12,3%).
    • La quota maggiore di lavoratori cessati ricade nella classe 35-54 anni, costituita da 2.795.000 individui (41,0% del totale), mentre la classe dei giovani fino a 24 anni corrisponde alla fascia d’età meno numerosa (15,8% del totale).•

    DISTRIBUZIONE 

    Dal punto di vista delle distribuzione territoriale : a  fronte di 12.573.000 di attivazioni nazionali, il 42,7% è nelle regioni del Nord, il 32,4% è nelle regioni del Mezzogiorno ed il 24,8% è nelle regioni del Centro.

    SOMMINISTRAZIONE : 

    Sono stati attivati 1.488.000 rapporti di lavoro in somministrazione con una crescita tendenziale del +11,1%.

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    Rappresentanza: raccolta dati elettorali da ulteriori CCNL

    L'INL, con Nota n. 3453 del 17 maggio 2023, comunica che è stato firmato lo scorso 8 maggio un ampliamento della  dichiarazione congiunta di intenti del 18 gennaio 2023, concordata tra  Organizzazioni Sindacali e Confindustria.

    Il documento prevede che la raccolta dei dati delle elezioni Rsu, ai fini della certificazione e dell'allineamento della raccolta del dato elettorale (ai fini della certificazione della rappresentanza sindacale ) riguardo ulteriori 3 contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero 

    • il CCNL autoferrotranvieri e internavigatori; 
    • il CCNL del settore gas/acqua; 
    • il CCNL del settore elettrico.

    L’ispettorato sottolinea che l'estensione ai CCNL sopra indicati consente di “allineare” la raccolta del dato elettorale relativamente ai contratti sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali ed oggetto di rilevazione.

    Viene inoltre ricordato che gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta  ed inserimento nell’applicativo INPS dei dati elettorali RSU anche relativamente ai CCNL citati, a  far data dal 1° settembre 2023, ed   esclusivamente  per il tramite dei referenti sindacali locali abilitati o loro delegati  di cui le OO.SS. hanno il compito di  comunicare tempestivamente nominativi e relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché eventuali  sostituzioni.

    Per i verbali delle elezioni di RSU concluse entro la data del 10 dicembre 2023, invece  il deposito  andrà essere fatto entro il 20 gennaio 2024.

    Vale la pena ricordare che anche l'associazione datoriale Confservizi ha firmato  sottoscritto la convenzione con INL   nel 2020 aggiornato con un addendum   del 5 maggio 2023

    Certificazione dati Rappresentanza sindacale: come funziona

    La raccolta dei dati delle elezioni RSU è una attività affidata  all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la prima certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

    Ciascun ITL, ricevuti i verbali, procede all'inserimento  nell'apposito applicativo INPS . 

    Entro il  31 gennaio 2024, il Direttore dell'ITL  comunichera i risultati a tutte le Organizzazioni Sindacali interessate, via pec

    Dopo 10 giorni le parti sociali saranno convocate dal direttore dell INL per la validazione e i dati saranno  definitivamente  acquisiti.

    I risultati saranno poi messi in relazione con i dati associativi presenti   nelle deleghe sindacali raccolte nei  flussi uniemens dell' INPS  per arrivare alla individuazione dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale  che è attesa entro luglio 2024

    Vedi qui il testo della convenzione quadro sulla raccolta dei dati sulla rappresentanza sindacale Confindustria INPS INL

  • Lavoro Dipendente

    Indennità INPS malattia, maternità, tubercolosi 2023

    A seguito dell'aggiornamento limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati dall'INPS con la circolare 11 2023 , l'istituto indica con la circolare 43 dl 21 aprile 2023  gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    •  tubercolosi.

    Di seguito in particolare  tutti gli argomenti:

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2023

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

     B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2023, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2023

     Viene chiarito che per  la misura delle indennità  per la tubercolosi erogate in misura fissa   vanno presi a riferimento  pgl iimporti comunicati con la circolare n. 9/2023.

    Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:

     

    categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni 
    Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)  53,95 euro
     Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 48,00 euro
    Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 60,26 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2022.
     Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

     retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo)

    7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;

    8,92 euro per le retribuzioni superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;

    10,86 euro per le retribuzioni superiori a 10,86 euro;

    5,75 euro per orario superiore a 24 ore settimanali.

    Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro
     Artigiani: 53,95 euro 53,95 euro
    Commercianti 53,95 euro
    Pescatori 29,98 euro
    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  ( degenza ospedaliera)

    49,76 euro (16%), se  accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    74,64 euro (24%), se  accreditate da 5 a 8 mensilità 

    99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti  accreditate da 9 a 12 mensilità 

     le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare   2023 

    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  (malattia

    24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;

    49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti  risultano accreditate da 9 a 12 mensilità 

    Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità  30%  diritto all’indennità  se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio è pari a 18.321,55 euro

     

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    Assunzioni agevolate: ok con contratto di espansione

    Con il messaggio 1450 del 18 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative sulle assunzioni agevolate nell'ambito dei contratti di espansione,  istituiti  dal  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  e prorogato con modifiche dalla legge 234 2021 con applicazione fino al 31 dicembre 2023.

    Ricordiamo di seguito in breve la disciplina  vigente del contratto di espansione e vediamo le  nuove indicazioni INPS in tema di  assunzioni agevolate.

    Contratto di espansione  2023 come funziona

    Come già chiarito con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022  i datori di lavoro  con un organico non inferiore a cinquanta unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura per la  stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o RSA-RSU.

    La disciplina si applica nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese “che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità”.

    L'accordo per l'applicazione del contratto di espansione consente al datore di lavoro alcune agevolazioni tra cui:

    1. possibilità di  periodi di di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente,  con  trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alla normativa ordinaria) e con esonero dalla contribuzione addizionale (v. circolare INPS 143 2020)
    2. il pensionamento anticipato per il personale cui manchino al massimo  cinque anni dal raggiungimento della pensione, per i quali il datore di lavoro  provvede a garantire una 'indennità mensile di accompagnamento alla pensione.  

    Contratto di espansione e agevolazioni per le assunzioni

    In merito al riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni , che in generale è subordinato al rispetto dei principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , Inps chiarisce nel nuovo messaggio l'applicabilità, nell'ambito dei contratti di espansione,  malgrado due condizioni apparentemente ostative.

    1.   l’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,  prevede espressamente, che “gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”. Sul punto , su parere concorde del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che  l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” regolata dal citato articolo 31.  Ciò perché, in forza dell’accordo sottoscritto, le parti si impegnano liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili  e l’effettuazione delle assunzioni non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.
    • Inoltre l'inps precisa  che non si applica  neppure l’articolo 31, comma 1, lettera c), dello stesso decreto n. 150/2015, che dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso ..”. Cio in quanto  la stipula del contratto di espansione presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione anche attraverso l’acquisizione di nuove figure professionali coerenti : Quindi per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.
  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessaria

    La Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato  che  le dimissioni  di una lavoratrice  nel periodo di maternità  restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto,  fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato  mai prima in modo cosi esplicito.

     Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente  nel settore terziario  che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto.

     La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia  delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate  dai  servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi  condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi  delle retribuzioni  dal giorno delle dimissioni  fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, 

    Il primo  giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata.

    Nel  ricorso in Cassazione della societa   si affermava che  la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro;  ma la Cassazione conferma che tale lettura :

    1. in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato  utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione"
    2. In secondo luogo sottolinea che  "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."

    In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida  ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso.

    In quest'ottica  diventa  evidente, secondo i supremi giudici ,  "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata"  se la protezione fosse limitata nel tempo cioè  ci fosse la possibilità  una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso.

    Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano  in pratica che  la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti)  fino al momento della convalida ministeriale.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti di solidarietà 2021-2022: istruzioni per gli sgravi

    Con la circolare 40 pubblicata il 5 aprile 2023 l'Inps chiarisce le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 previste per il sostegno ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà  (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

    Le modalità  di attribuzione sono state poi modificate  dal D.I. 27 settembre 2017, n. 2 e relativa circolare operativa  del Ministero 2 2017 

    Si tratta ricordiamo della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

    Per ulteriori informazioni sui CDS leggi Sgravi contratti di solidarieta con CIGS 

    Alla luce delle varie modifiche normative che si sono succedute nella nuova circolare 40 2023  Inps illustra  le modalità per il recupero con i flussi UNIEMENS delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 da parte delle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (Allegato n. 1)

    Per  altre aziende, non indicate nell’elenco  se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

    Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, llistituto  sottolinea che e gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione  ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti

     Viene anche chiarito che l'agevolazione è incompatibile con altri benefici contributivi,  tranne che con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.

    Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

    La scadenza per le operazioni di conguaglio è fissata al  giorno 16 del mese di luglio 2023.

  • Lavoro Dipendente

    Covid: ok al risarcimento per presunto contagio in ufficio

    E' previsto il risarcimento per gli eredi  dei lavoratori deceduti per Covid  per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto  con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.

    Questo quanto afferma la sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano sulla base delle conclusioni del CTU sulla probabile,  anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro,  per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta  nel marzo 2020. 

    Il caso descritto riguardava una impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia,    ancora prima che fossero definite e adottate le misure di distanziamento sociale.

    Il Ctu incaricato dal giudice ha verificato che la lavoratrice era stata  la prima in famiglia a manifestare i sintomi del Covid e ha affermato nella perizia  che la probabile causa fosse il lavoro nell' ambiente chiuso, a distanza ravvicinata con i colleghi e con il pubblico, senza dispositivi di protezione. 

    Nella decisione del giudice  basata in larga parte  sul  parere del tecnico  si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento.

    La decisione del tribunale tiene conto peraltro  della prassi INAIL stessa  L'Istituto infatti aveva recepito nella circolare 13 del 2020  la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020)  in cui si afferma che  "la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti  di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da  nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. (-…) L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli  operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare  specifico.(…)   A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre  attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via  esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office,  alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno  degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto  infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per  gli operatori sanitari.

    ll Tribunale di Milano. applicando in toto la disciplina citata ha  statuito l'obbligo di garantire agli eredi  della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista. dall’articolo 85 del Dpr 1124/1965.