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Imposta sostitutiva lavoro notturno, festivo e per turni: istruzioni e codici tributo
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante misura di alleggerimento fiscale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato: per il solo periodo d’imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%.
Le novità sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, che dedica uno specifico approfondimento alla tassazione agevolata delle somme corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni mentre con la Risoluzione 2 2026 sono stati già istituiti i relativi codici tributo.
Ecco tutti i dettagli .
Normativa vigente: ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta sostitutiva
L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede che, per il 2026, siano assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai contratti collettivi nazionali
Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità, purché collegate alle tipologie di lavoro sopra indicate e previste dai CCNL
Restano invece escluse:
• le somme previste da accordi territoriali o aziendali;
• le voci retributive ordinarie (incluse tredicesima e quattordicesima);
• il TFR e gli istituti retributivi indiretti;
• il lavoro straordinario, salvo che sia notturno o festivo;
• le somme che, pur denominate “indennità” o “maggiorazioni”, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria
Sotto il profilo soggettivo, l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025
Il limite di 1.500 euro rappresenta una franchigia: le somme eccedenti sono tassate con le modalità ordinarie .
Novità operative e aspetti dichiarativi
L’imposta sostitutiva del 15% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria qualora più conveniente .
Un aspetto rilevante riguarda il coordinamento con il trattamento integrativo (c.d. “bonus 100 euro”): pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere comunque considerate ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni per il lavoratore .
In presenza di più rapporti di lavoro nel 2026, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro già assoggettato a imposta sostitutiva, per evitare un utilizzo indebito dell’agevolazione .
Infine, resta ferma la possibilità di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi: il contribuente deve assoggettare a tassazione ordinaria le somme che abbiano fruito indebitamente del regime sostitutivo, oppure può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria qualora risulti più favorevole .
I codici tributo
Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
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Intelligenza artificiale e lavoro: strategie 2026
Il 27 febbraio 2026 si svolgerà a Roma una giornata di confronto istituzionale dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro, nel quadro del dibattito nazionale ed europeo sulle trasformazioni in atto.
L’iniziativa del Ministero del Lavoro riunisce rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali, del mondo accademico e delle imprese con l’obiettivo di condividere strategie, standard comuni ed esperienze applicative, affrontando in modo strutturato le opportunità e le responsabilità connesse all’adozione dell’AI nei contesti lavorativi.
Per il sistema produttivo e per i consulenti del lavoro, il tema ha rilievo strategico: l’intelligenza artificiale non è soltanto una leva tecnologica, ma uno strumento capace di incidere sull’organizzazione aziendale, sulla gestione delle risorse umane, sui processi decisionali e sugli adempimenti normativi.
Al centro del confronto vi sono le strategie pubbliche, gli attuali standard internazionali e la possibilita di rafforzamento della fiducia nell’utilizzo dell’AI attraverso trasparenza, responsabilità e adeguate garanzie.
In questo contesto si inserisce anche la recente pubblicazione delle linee guida ministeriali sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, destinate a fornire un quadro di riferimento operativo per imprese e professionisti chiamati a integrare sistemi algoritmici nel rispetto della normativa vigente, della tutela dei dati personali e dei principi di sicurezza e non discriminazione.
Il programma e gli obiettivi
La giornata prevede interventi di alto profilo istituzionale, con la partecipazione di esponenti europei e dei principali organismi internazionali competenti in materia di occupazione e politiche sociali.
Il confronto multilaterale conferma la dimensione sovranazionale della governance dell’AI e la necessità di un coordinamento coerente con il quadro regolatorio europeo sui sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda le applicazioni ad alto impatto sui diritti dei lavoratori.
Nei panel tematici, imprese, parti sociali ed esperti analizzeranno gli scenari del lavoro del futuro, con particolare attenzione alle competenze digitali, alla formazione continua e all’integrazione tra capitale umano e tecnologie intelligenti. Per consulenti del lavoro, HR manager e imprenditori, l’intelligenza artificiale può rappresentare un supporto concreto nell’analisi predittiva dei fabbisogni professionali, nella gestione documentale, nel monitoraggio degli obblighi contributivi e assicurativi e nell’ottimizzazione dei processi interni, purché adottata secondo un approccio umano-centrico e conforme alle regole. Il messaggio che emerge è chiaro: l’AI costituisce una leva strutturale di competitività e modernizzazione del mercato del lavoro, ma richiede governance, competenze adeguate e un dialogo costante tra istituzioni, imprese e professionisti.
I partecipanti al Convegno
Ecco in dettaglio tutti i partecipanti all giornata
- Autorità istituzionali e apertura dei lavori
Lorenzo Tagliavanti – Presidente della Camera di Commercio di Roma (apertura)
Giorgia Meloni – Presidente del Consiglio dei Ministri (intervento istituzionale)
Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (introduzione ai lavori)
- Panel 1 — Strategie pubbliche e standard globali per l’IA nel lavoro
Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Stefano Scarpetta – Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali – OECD
Sangheon Lee – Direttore Generale Aggiunto ad interim per l’Occupazione e la Protezione Sociale – ILO
Vincenzo Caridi – Capo del Dipartimento per il Lavoro, la Previdenza Sociale, le Politiche Assicurative e la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Ministero del Lavoro)
Gabriele Fava – Presidente INPS
Fabrizio D’Ascenzo – Presidente INAIL
- Panel 2 — Fiducia nell’IA: trasparenza, responsabilità e tutele
Padre Benanti – Presidente del Comitato etico dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro
Giusella Finocchiaro – Professoressa ordinaria di diritto privato e di diritto di Internet – Università di Bologna
Laura Ramaciotti – Presidente della CRUI
Diego Ciulli – Responsabile degli Affari Governativi e delle Politiche Pubbliche – Google Italia
Pier Luigi Dal Pino – Direttore Regionale Senior per gli Affari Governativi Internazionali – Europa del Sud – Microsoft
Lucilla Sioli – Direttrice per l’Intelligenza artificiale e l’industria digitale – Commissione europea
- Panel 3 — Imprese, sindacati e istituzioni: le sfide dell’IA
Maurizio Landini – Segretario generale CGIL
Mattia Pirulli – Segretario Confederale CISL
Pierpaolo Bombardieri – Segretario generale UIL
Francesco Paolo Capone – Segretario generale UGL
Maurizio Marchesini – Vicepresidente di Confindustria
- Panel 4 — Oltre il presente: scenari, competenze e innovazione per il lavoro che cambia
Francesca Rossi – AI Ethics Global Leader – IBM
Maro Nobile – Direttore generale AGID
Bruno Frattasi – Direttore generale ACN
Valeria Sandei – CEO di Almawave
Francesco Maria Chelli – Presidente ISTAT
Conclusioni
Luciano Floridi – Filosofo (lectio conclusiva sul futuro dell’intelligenza artificiale)
Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (intervento di chiusura)
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Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle indennità legate a particolari modalità di lavoro.
Le misure, in vigore per il solo anno 2026, prevedono:
- un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali;
- un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni, entro specifici limiti.
Di seguito uan breve analisi operativa, utile sia per i lavoratori che per consulenti del lavoro, commercialisti e uffici paghe.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva al 5%
La legge di bilancio 2026 introduce, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, una tassazione sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Chi può beneficiarne
L’agevolazione si applica ai:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;
considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro .
In caso di cambio datore di lavoro, il dipendente deve consegnare la Certificazione Unica (CU) oppure una dichiarazione sostitutiva per attestare il reddito 2025.
Quali somme rientrano nel 5%
L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi:
- 12 mensilità;
- tredicesima;
- quattordicesima (se prevista).
Sono inclusi anche gli istituti indiretti (ad esempio integrazioni per malattia o maternità) per la sola parte a carico del datore di lavoro.
L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo il principio di cassa allargato (quindi anche somme pagate entro il 12 gennaio 2027 ma riferite al 2026) .
Sono esclusi:
- scatti di anzianità;
- somme per lavoro straordinario;
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo;
- somme una tantum per vacanza contrattuale;
- TFR.
Rapporti con impatriati e ricercatori
Se il lavoratore beneficia dei regimi agevolati per:
- ricercatori rientrati,
- lavoratori impatriati,
l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo sulla quota imponibile dell’aumento contrattuale .
Trattamento integrativo (ex bonus 100 euro)
Pur non concorrendo al reddito complessivo, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere considerate per verificare la spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni.
L’applicazione è automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore. In dichiarazione, il contribuente può:
- regolarizzare eventuali applicazioni indebite;
- optare per la tassazione ordinaria se più conveniente.
Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta sostitutiva al 15%
Per il solo 2026, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi;
- maggiorazioni nei giorni di riposo settimanale individuati dal CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro, che costituisce una franchigia, le somme eccedenti sono tassate ordinariamente .
Requisiti reddituali
Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato con: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025.
Cosa rientra e cosa no
Rientrano:
- indennità previste dai CCNL;
- indennità di reperibilità collegate alle tipologie di lavoro indicate .
Sono esclusi:
- compensi previsti da accordi aziendali o territoriali;
- straordinario (salvo che sia festivo o notturno);
- voci che sostituiscono la retribuzione ordinaria;
- TFR;
- mensilità aggiuntive.
Inoltre, l’agevolazione non si applica ai lavoratori:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- del comparto turismo e stabilimenti termali,
per i quali è previsto un diverso trattamento integrativo speciale.
Obblighi dei sostituti d’imposta e codici tributo
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro, che deve versarla con appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia (n. 3/E e n. 2/E del 29 gennaio 2026). In caso di superamento del limite di 1.500 euro presso più datori, il lavoratore è tenuto a comunicarlo per evitare indebite applicazioni.
Allegati: -
Mobbing: possibile responsabilità personale del dirigente non del datore
Con la sentenza n. 3103 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha affrontato un tema di particolare interesse per datori di lavoro pubblici e privati, dirigenti e consulenti: la possibilità che, in presenza di condotte persecutorie sul luogo di lavoro, la responsabilità ricada esclusivamente sull’autore materiale, con esclusione del datore di lavoro.
Il caso esaminato prende le mosse da una vicenda di mobbing interno a una struttura sanitaria, in cui una dirigente era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio al risarcimento dei danni per comportamenti vessatori reiterati nei confronti di una collega. In primo grado era stata esclusa ogni responsabilità dell’azienda sanitaria, decisione non impugnata e quindi passata in giudicato.
La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se, una volta esclusa la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., fosse comunque configurabile una responsabilità personale del dirigente e, in caso affermativo, quale fosse il corretto inquadramento giuridico.
Il caso: atti con intento persecutorio
La controversia nasce dalla denuncia di una lavoratrice che lamentava di essere stata progressivamente privata delle funzioni assistenziali proprie del suo profilo professionale e assegnata a compiti diversi, non coerenti con la qualifica rivestita.
I giudici di merito hanno accertato che, a partire da un determinato periodo, la dirigente responsabile dell’unità operativa aveva adottato una serie di provvedimenti formalmente inquadrabili come atti organizzativi: esclusione da attività territoriali, assegnazione a mansioni non assistenziali, mancato reintegro nelle funzioni originarie nonostante indicazioni provenienti dagli organi superiori.
L’elemento decisivo, secondo la Corte territoriale, non risiedeva nell’eventuale illegittimità dei singoli atti, ma nell’intento persecutorio che li unificava. I provvedimenti, pur astrattamente riconducibili a poteri direttivi e organizzativi, erano stati adottati non per esigenze oggettive di servizio, ma per stigmatizzare la presunta inadeguatezza professionale della dipendente.
Il giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’ente datore di lavoro, rilevando che quest’ultimo aveva vigilato sull’operato della dirigente e adottato misure correttive, anche disponendo verifiche interne. Tale statuizione, non impugnata, è divenuta definitiva.
In Cassazione la dirigente ha sostenuto che, una volta esclusa la responsabilità dell’azienda, non potesse configurarsi una responsabilità personale per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni dirigenziali e in regime di immedesimazione organica. Ha inoltre contestato l’applicazione dei principi propri della responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
La decisione: responsabilità personale per il risarcimento del danno
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna della dirigente ma ridefinendo il corretto inquadramento giuridico della responsabilità.
Il punto centrale della decisine è la distinzione tra responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore e responsabilità personale dell’autore delle condotte vessatorie.
La Suprema Corte ricorda che l’art. 2087 c.c. costituisce norma di chiusura del sistema di tutela e impone al datore di lavoro di prevenire e impedire situazioni lesive, comprese quelle riconducibili al mobbing. Tuttavia, tale responsabilità presuppone che la condotta sia riferibile all’organizzazione aziendale o che l’ente abbia omesso di vigilare o intervenire.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato in fatto che l’azienda aveva esercitato un controllo sull’operato della dirigente e aveva adottato provvedimenti a tutela della lavoratrice. Inoltre, le condotte vessatorie erano state ritenute frutto di una scelta personale, non riconducibile a esigenze organizzative oggettive.
In tale contesto, esclusa la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, permane quella dell’autore materiale delle condotte, qualificata dalla Cassazione come responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La Corte chiarisce che il giudice può procedere a una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché restino invariati il petitum e la causa petendi. Le medesime condotte prospettate come violazione dell’art. 2087 c.c. possono quindi integrare un illecito extracontrattuale, quando difetti il presupposto della riferibilità all’ente.
Ne deriva un principio di rilievo operativo: se le condotte persecutorie sono il risultato di un comportamento non riconducibile al rapporto organico o di servizio, e l’ente ha dimostrato di avere vigilato e adottato misure correttive, la responsabilità risarcitoria grava esclusivamente sulla persona fisica che ha posto in essere i comportamenti lesivi.
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Servizi lavoro CO, UNIPI, UNIMARE: stop temporaneo il 18 febbraio
Con comunicato sul sito istituzionale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa della temporanea indisponibilità dei servizi CO, UNIPI e UNIMARE
prevista per il 18 febbraio 2026 e ci scusa per i possibili disagi che ne potranno conseguire.
In particolare viene precisato che i servizi telematici relativi sopracitati non saranno utilizzabilii dalle ore 14 alle 17, di mercoledì 18 febbraio 2026, a causa di attività di manutenzione programmata.
Come da consuetudine, il funzionamento riprenderà automaticamente al completamento delle operazioni.
ATTENZIONE: La sospensione non implica la cancellazione degli adempimenti: gli utenti dovranno accedere e trasmettere le comunicazioni prima o dopo la fascia oraria indicata.
Funzioni e link ai servizi telematici del Ministero del lavoro
Puo essere utile ricordare le funzioni dei servizi e l'indirizzo wed
- 1 – CO – Comunicazioni Obbligatorie è il sistema telematico ufficiale per l’invio delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro o dei loro intermediari, secondo i modelli unificati stabiliti dalla normativa. Sostituisce le vecchie comunicazioni cartacee inviate ai diversi enti.
Link ufficiale CO: https://www.co.lavoro.gov.it/
- 2. – UNIPI è il servizio dedicato alle comunicazioni annuali sulla situazione occupazionale, in particolare per le obbligazioni di assunzione dei lavoratori con disabilità ex Legge 68/1999. Queste comunicazioni devono essere trasmesse da datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.
Link ufficiale UNIPI (standard tecnici / URP): https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici/unipi?language=it
- 3.- UNIMARE è il servizio informatico per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro marittimo, adottato per armatori e società di armamento. Tutti gli eventi come assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti lavorativi marittimi vanno comunicati con il modello UNIMARE.
Link ufficiale UNIMARE: https://www.unimare.lavoro.gov.it/gdm/welcome.aspx
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Lavoro stagionale turismo: riparto quote 2026 del decreto flussi
Con nota della Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 423 del 9.2.2026 è stata comunicata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico relative all’anno 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 sulla programmazione dei flussi 2026-2028
Il provvedimento fa seguito alla precedente distribuzione delle quote per il settore agricolo e definisce, in modo puntuale, l’assegnazione delle quote alle Regioni e Province autonome, distinguendo tra diverse tipologie di istanze.
La nota ministeriale individua complessivamente 15.075 quote per il lavoro stagionale turistico 2026, articolate per tipologia e con un allegato tecnico che riporta la distribuzione dettagliata per ciascuna Regione e Provincia
La nota specifica che l’assegnazione è effettuata sulla base:
- dell’analisi del fabbisogno di manodopera nel settore turistico;
- dei dati relativi alle istaze presentate;
- della distinzione tra domande presentate tramite organizzazioni professionali dei datori di lavoro e domande presentate da soggetti privati
La distribuzione delle quote
Per l’annualità 2026 sono attribuite 15.075 quote complessive per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così ripartite
- 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali nel triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 5.000 quote per istanze presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale (individuate dal Ministero del Turismo);
- 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
- 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale
Un elemento operativo rilevante riguarda la gestione di una parte delle quote a livello nazionale. Dalla tabella riepilogativa (pagina 8 dell’allegato) emerge che:
- 875 quote (nell’ambito delle 4.875 relative agli accordi di cooperazione) sono attribuite a livello nazionale, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande provenienti da specifici Paesi (Etiopia, Ecuador, Uzbekistan), e saranno assegnate alle Province in ordine cronologico di arrivo delle istanze;
- le 500 quote per nulla osta pluriennale sono anch’esse attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo delle domande
Le restanti quote sono distribuite territorialmente tra Regioni e Province autonome, con dettaglio numerico per ciascun territorio .
Termine di 50 giorni per la riallocazione
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M., decorso il termine di 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa distribuzione delle quote non utilizzate. Operativamente, ciò implica:
- monitoraggio costante dello stato delle quote;
- valutazione tempestiva dell’invio delle istanze;
- attenzione alle eventuali comunicazioni successive di riallocazione.
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Fabbisogno di lavoratori stranieri: ecco i dati 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a Unioncamere ha lanciato una nuova dashboard interattiva di monitoraggio dei fabbisogni di lavoratori stranieri nel sistema produttivo italiano.
Lo strumento è accessibile tramite il Sistema Informativo Excelsior e il Portale Integrazione Migranti per fornire un quadro dinamico e aggiornato delle esigenze occupazionali delle imprese italiane.
Questa iniziativa nasce nell’ambito del Progetto Excelsior, cofinanziato dall’Unione Europea grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche di inclusione e integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Italia.
La nuova dashboard offre due sezioni principali:
Analisi degli stock occupazionali 2024: dati sull’occupazione effettiva dei lavoratori stranieri per settore, dimensione d’impresa e area geografica, con informazioni su genere e territori di provenienza.
Previsioni delle entrate 2025: dati previsionali sulle entrate di personale straniero programmate per l’anno in corso, con dettagli su professioni più richieste, settori di impiego, territori e livello di esperienza richiesto.
Questa struttura consente ad agenzie per il lavoro, consulenti del lavoro e imprese di orientare strategie di reclutamento e politiche attive con informazioni tempestive e verificabili.
I numeri chiave dell’occupazione straniera in Italia
Secondo i dati del sistema
Sono oltre 508 mila imprese italiane che occupano lavoratori stranieri, pari a 34,4% del totale delle imprese con dipendenti.
I lavoratori stranieri occupati sono quasi 2 milioni, oltre il 13% del totale dei dipendenti in Italia.
In termini territoriali e settoriali:
- Le maggiori incidenze di imprese con lavoratori stranieri si registrano in Trentino Alto-Adige (48,2%), Emilia-Romagna (44,8%) e Toscana (43%).
- Per settore, i più “attrattivi” per occupazione straniera sono turismo (48,5%), agricoltura, silvicoltura e pesca (46,6%), manifatturiero (42,3%) e edilizia (40,4%).
Entrate Programmate nel 2025: i Settori e le Figure Più Richieste
Affrontando i dati previsionali sulle entrate programmate di lavoratori stranieri nel 2025, emerge un quadro significativo dell’intensità della domanda nei vari settori produttivi.
Dal comunicato risultano oltre 1,3 milioni di attivazioni contrattuali rivolte a lavoratori stranieri, pari a 23,4% del totale delle attivazioni programmate dalle imprese italiane per quest’anno.
Ecco i principali numeri organizzati in una tabella :
Settore Entrate Programmate per Stranieri (unità) % su Totale settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 185.000 42,9% Tessile, abbigliamento e calzature 40.000 41,8% Costruzioni 184.000 33,6% Servizi operativi di supporto 120.000 26,7% Trasporto, logistica e magazzinaggio 100.000+ 26,7% Turismo 290.000 24,8%