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Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.
Vengono modificati in particolare
- gli adempimenti obbligatori per trasportatori e conducente;
- le sanzioni amministrative previste in caso di violazione
nei casi di prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.
Nuovi obblighi trasportatori e conducenti
Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.
- Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
- La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
- Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
- Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
- Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione sopradescritta .
Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.
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Impatriati: nuovo principio di diritto per i professionisti
Nel principio di diritto 6 del 24 febbraio 2023 l'Agenzia precisa l'applicabilità del regime agevolato per gli impatriati art. 16 del d.lgs 147 2015 per i casi di associazione professionale
Il documento ricorda che per fruire del regime speciale è necessario che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2 sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Come già illustrato nelle circolari 17 2017 e 33 2020, la continuità dell' attività lavorativa con quella già svolta in passato nel territorio nazionale costituisce un ostacolo all'applicazione del beneficio.
Il nuovo principio di diritto precisa ulteriormente che per i casi in cui un professionista riprenda il rapporto con l'associazione professionale , dopo un periodo all'estero, in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati prima della partenza, l'agevolazione non è applicabile in quanto non si riscontra il carattere di attrattiva del lavoratore nel territorio nazionale.
Il documento ricorda infatti che il regime agevolativo è stato istituito per attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa grazie della minore tassazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.
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Proroga Impatriati: non applicabile la remissione in bonis
La remissione in bonis non è utilizzabile per sanare il mancato versamento ai fini della proroga di 5 anni del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n 223 del 22 febbraio 2023 .
La richiesta di chiarimenti riguardava un cittadino italiano per molti anni residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'AIRE e rientrato in Italia nel 2016, che dal 2017 aveva fruito del regime “impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).
Come noto l'agevolazione è stata modificata con la possibilità di proroga su opzione dell'interessato per ulteriori 5 anni , con riduzione dell'imponibile fino al 90% in caso siano presenti figli minori o venga acquistato un immobile residenziale in Italia.
La novità riguardava anche gli iscritti all’Aire ei cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati” (legge di bilancio 2021), come nel caso dei richiedente.
Mancato versamento nei termini: la risposta dell'Agenzia
Nell'interpello si evidenziava che per "un mero errore materiale" il lavoratore non aveva effettuato il versamento necessario per perfezionare l'opzione entro il 30 giugno 2022 e chiedeva quindi se, per non perdere il prolungamento della tassazione ridotta , fosse possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012.
Nella risposta l’Agenzia delle entrate dopo la consueta illustrazione dettagliata della normativa e prassi sulla disciplina rigetta la soluzione proposta per mancanza dei presupposti . Infatti afferma che tale articolo prevede che:
"la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (…) .
L'agenzia sottolinea che il mancato versamento del dovuto non può essere considerato inadempimento formale come richiesto dalla norma
Viene richiamato inoltre il contenuto della circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” 34-2019, e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 sulle modalità attuative che richiedono il versamento del dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo in cui si utilizza l'agevolazione.
Ricorda anche che, come da risposte a interpello nn 371,371 e 383, neanche l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 risulta utilizzabile per sanare la situazione.
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Certificati A1: domande online per i lavoratori
Il certificato A1 puo essere richiesto via web anche direttamente dai lavoratori. Dal 1 aprile 2023 la modalità telematica sarà l'unica utilizzabile.
Lo comunica l'INPS con la circolare 136 del 23 dicembre 2022 .
Dopo il servizio web dedicato ai datori di lavoro (v. Circolare 86 2019) , l'istituto nell'ambito del programma di telematizzazione di tutte le proprie procedure di servizio agli utenti, ha reso disponibile una nuova applicazione che consente
- l’invio telematico delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore.
- la trasmissione della richiesta del documento portatile A1 per il distacco del lavoratore domestico e del dipendente pubblico
La circolare precisa che le novità riguardano in particolare la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 per le seguenti situazioni:
– da parte dei lavoratori interessati e dei soggetti delegati (Allegato n. 1) che sono
- Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in più Stati membri (art. 13, par. 3, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati membri (art. 13, par. 4, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Eccezioni (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga generico;
- Accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore autonomo;
- Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), del reg. (CE) n. 883/2004);
– da parte dei datori di lavoro del settore pubblico e dei soggetti delegati:
Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), del reg. (CE) n. 883/2004);
– da parte del datore di lavoro domestico (persona fisica) e dei soggetti delegati (Allegato n. 1):
- Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004).
Modalità di presentazione online delle domande del documento portatile A1
L’applicativo è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nellahomepagedel portale.
- Per la richiesta di rilascio della certificazione sia effettuata direttamente dal lavoratore interessato, l’accesso ai servizi online è previsto esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
oppure
- tramite gli Istituti di Patronato o
- tramite il Contact Center Multicanale al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164
Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga tramite soggetto delegato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite accesso con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS), lo stato di definizione della pratica.
La presentazione telematica diverrà il canale esclusivo a decorrere dal 1° aprile 2023. Fino al 31 marzo 2023 le domande potranno essere presentate anche in modalità cartacea.
Successivamente a tale ultima data, le Strutture territoriali provvederanno ad accettare le eventuali domande cartacee solo qualora non sia oggettivamente possibile procedere con la trasmissione telematica, a causa di eventi connessi al malfunzionamento dei sistemi informatici.
La descrizione analitica di tutte le funzioni di invio e/o consultazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito www.inps.it.
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Impatriati: per la proroga del regime no al ravvedimento
Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.
La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371 del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.
L'interpello riguardava il caso di un lavoratore laureato che ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato (…) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016 e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per
esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia e tre figli minorenni, condizioni che persistono anche allo stato attuale».
L'istante precisa che per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare – entro il 30 agosto 2021 – un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta ma non ha adempiuto all'obbligo.
Nell'interpello da fa presente come «il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati ma sia un termine ordinatorio».
Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 versata nella misura ridotta ad 1/8.
L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.
in particolare ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
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Impatriati: ok al regime anche post distacco
Con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022 l'Agenzia dà risposta positiva al quesito sull'applicabilità del regime impatriati a un dirigente di azienda che rientra in Italia, dopo un periodo di distacco all'estero e assunzione in una società estera del gruppo, con una nuovo contratto con la società italiana distaccante.
Il caso di distacco, lavoro all'estero e riassunzione in Italia
Nello specifico, il lavoratore era stato assunto in una societa italiana nel 1998 e fino al 2017 vi aveva svolto vari ruoli apicali. Nel 2015 era stato distaccato all'estero presso un'altra società del gruppo all'estero e nel 2017 veniva assunto dalla distaccataria e acquisiva la residenza estera, iscrivendosi all'AIRE .
Nel 2021 la società italiana inizialmente distaccante gli ha proposto un nuovo contratto di lavoro con la qualifica di dirigente, previo periodo di prova e senza riconoscimento di anzianità per l'incarico svolto in passato, e per il quale il dirigente si trasferirà in Italia con l'intenzione di mantenervi la residenza almeno due anni . Visto che il rapporto di lavoro risulta autonomo rispetto a quelli svolti sia con la prima società che con la distaccataria all'estero, il lavoratore chiede quindi se puo usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 d. lgs. 147-2015 modificato dal DL 34-2019.
Fa presente infatti che il suo rientro in Italia non è conseguente alla conclusione di un distacco all'estero, avendo stipulato nel periodo precedente il rientro , un contratto di lavoro di diritto locale con la società del Gruppo operante all'estero.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Nella risposta, come detto, l'Agenzia conferma l'applicabilità della agevolazione ricordando che effettivamente riguardo ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, la circolare n. 33/E 2020 (par. 7.1) precisava che non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, con nuovo contratto di lavoro, e con ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio , purche al di la dell'inquadramento formale non continuino ad applicarsi sostanzialmente le condizioni contrattuali precedenti all'espatrio.
L'Agenzia fornisce nella risposta un elenco esemplificativo di indici di continuità sostanziale , fondamentalmente economici, tra due contratti , che impediscono l'agevolazione:
- – il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- – il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- – l'assenza del periodo di prova;
- – clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- – clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi itermini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Con riferimento al caso di specie, conclude l'Agenzia , così "come chiarito con la risoluzione n. 72/E del 2018, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio e si ritiene possa applicare l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015"