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Retribuzioni convenzionali estero: regolarizzazione entro il 16 giugno
Con la circolare 49 del 25/3/2024 INPS chiarisce le modalità di applicazione del decreto del ministero del lavoro che ha definito i valori delle retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori che oprano all'estero, in paesi senza accordi in tema di sicurezza sociale con l'Italia.
Scarica qui le tabelle delle retribuzioni convenzionali 2024
In particolare la circolare specifica che per la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, c'è tempo fino al 16 giugno 2024.
Retribuzioni convenzionali 2024: a chi si applicano
INPS ricorda che le retribuzioni convenzionali sono utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2024, per
- lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale
- cittadini degli altri Stati membri dell’Ue e
- lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia,
inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Per i lavoratori che si spostano
- nell’ambito dell’Ue
- Svizzera e
- Paesi aderenti all’accordo See: Liechtenstein, Norvegia, Islanda,
si applica la normativa di sicurezza sociale contenuta nei regolamenti Ce 883/2004 e 987/2009.
Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, in riferimento alle assicurazioni non contemplate dagli accordi .
La circolare ricorda che i Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzione di sicurezza sociale sono:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.
retribuzioni convenzionali 2024 : calcolo
Per i lavoratori interessati, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al DM
Viene precisato che per “retribuzione nazionale” si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero, il cui importo, diviso per 12 viene confrontato con le tabelle del settore corrispondente, per individuare la fascia di riferimento per i contributi
L’Inps ricorda che la retribuzione può subire variazioni solo nei casi di
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese
- modifiche nel corso del mese del trattamento economico individuale di “quadro”, “dirigente” o “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
In questi casi deve essere attribuita retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Nel caso invece di maturazione di compensi variabili per lavoro straordinario o premi occorre rideterminare l’importo della stessa retribuzione includendo tali nuove voci e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se questo comporta un modifica della fascia di riferimento nell’anno ,occorrerà procedere a conguaglio .
Regolarizzazione Uniemens entro il 16 giugno 2024
I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato diversamente dalle istruzioni della circolare devono regolarizzare i periodi senza oneri aggiuntivi entro il 16 giugno 2024.
Nella compilazione della denuncia Uniemens vanno seguite le seguenti indicazioni:
- calcolo delle differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- differenze aggiunte alle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui si effettua la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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Pensioni: le istruzioni sull’accordo di reciprocità Italia-Moldavia
L' accordo di reciprocità in materia di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Repubblica Moldava, era stato firmato il 17 giugno 2021 dall'allora Ministro del lavoro Orlando e dalla Presidente moldava Maia Sandu .
.Si avvicina , solo ora, con le istruzioni operative INPS, fornite con la circolare 28 del febbraio 2024 l'attuazione per i lavoratori e soprattutto lavoratrici moldave legalmente residenti in Italia che potranno conseguire la pensione conteggiando i periodi di lavoro svolti nel nostro paese. L'istituto rinvia infatti ad un successivo messaggio l'effettivo rilascio della procedura telematica e del modello
L’accordo intende facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni che si occupano di previdenza e assistenza sociale nei due Paesi (INPS per l'Italia), che inoltre si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di totale reciprocità.
Di fondamentale importanza, in particolare, il principio della trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.
Va ricordato infatti che sono molto numerosi i lavoratori e lavoratrici moldavi residenti stabilmente in Italia: 120.000 sono in possesso di regolare permesso di soggiorno, e altri 23.000 hanno già acquisito la cittadinanza italiana.
Accordo sicurezza sociale Italia Moldavia: le prestazioni
Nella circolare INPS sottolinea che il trattato definisce, tra gli altri, i concetti di “residenza” e “dimora”, cui viene attribuito un significato diverso nelle due legislazioni nazionali, con particolare riferimento al concetto di residenza, intesa, per la Repubblica di Moldova, come temporaneo soggiorno(cfr. l’art. 1, comma 7, lettera b).
Il medesimo articolo, al comma 3, lettera a), precisa che per la Repubblica di Moldova:
– competente in materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni e gestione dei relativi pagamenti è la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS);
– competente in materia di determinazione dell’invalidità e della capacità lavorativa è il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM).
Il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava:
- la pensione di vecchiaia, ai superstiti e
- le prestazioni d’invalidità causate anche da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Invece, con riferimento alla legislazione italiana, l’Accordo si applica:
a) alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
non si applica, invece:
- all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale,
- all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali si richiede il requisito della residenza in Italia.
Pertanto, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili nella Repubblica di Moldova.
Accordo sicurezza sociale Italia Moldavia – Presentazione delle domande di pensione
Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite dal Polo specializzato presso:
- la Direzione provinciale INPS di Perugia, nel caso di soggetti residenti nella Repubblica di Moldova, o dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia.
- Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all’Istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS, che provvederanno a trasmetterle alla CNAS,
Le Istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza. L’Istituzione di una Parte che ha pagato una prestazione indebita, può chiedere all’Istituzione dell’altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario.
La circolare specifica infine le procedure previste in caso di richiesta di esami medici
L’articolo 6 dell’Accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, la perizia viene effettuata dall’Istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’Istituzione competente dell’altro Stato.
Accordi di reciprocità sociale cosa sono?
Gli accordi in materia di sicurezza sociale equiparano sostanzialmente in tema di diritto alla pensione e ad altri aspetti di assistenza sociale (distacco lavorativo, indennità di disoccupazione ecc.9 i lavoratori con cittadinanza italiana all'estero e i lavoratori del paese firmatario in Italia, in maniera simile a quanto succede con i paesi della UE ( e spazio SEE), per i quali la reciprocità è garantita appunto dai Regolamenti Comunitari (vedi sotto a chi si applicano).
Grazie a tali accordi ad esempio puo essere stabilito che la contribuzione estera venga conteggiata con la Totalizzazione internazionale per maturare i requisiti richiesti ai fini del diritto a pensione, come se si trattasse di contribuzione versata in Italia. Allo stesso modo le istituzioni competenti degli Stati esteri accordano il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto, della contribuzione accreditata in Italia.
Gli accordi bilaterali, a differenza del regolamento comunitario hanno bisogno di una ratifica che viene realizzata con una legge ordinaria. L''accordo firmato con la Moldavia avrà quindi bisogno di tempo per l'operatività effettiva.
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Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega fiscale, che all' articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).
Vediamo allora di seguito tutte le novità.
Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti
La misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.
il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli al penultimo paragrafo.
Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti, ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e che solo 1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva .
Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.
Le novità per gli impatriati 2024
Nella bozza della proposta di legge del Governo si stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a 600.000 euro e alle condizioni seguenti:
- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate, per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)
Da sottolineare che la nuova formulazione prevede che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto) Non sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro estero precedente e il distacco .
Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:
- ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
- a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).
L'agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.
Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli
Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata pari
- a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
- sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.
Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo, nel periodo di fruizione del regime la riduzione fiscale salirà al 60% .
Inoltre per chi trasferisce la residenza anagrafica nel 2024 lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Regime Impatriati 2024 e lavoro sportivo
Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri.
Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.
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Impatriati: nuova sentenza contro le circolari dell’Agenzia
Sono numerosissime le risposte fornite dall'Agenzia agli interpelli dei contribuenti sul regime fiscale agevolato per i lavoratori Impatriati d.lgs 147 2015, cosi come sul meno utilizzato regime previsto dall'art 44 del DL 78 2010, poi modificato dal decreto 34 2019, per il rientro di docenti e ricercatori.
In merito l'Agenzia si è espressa anche con circolari di chiarimento generale:
- dapprima con la circolare 17/E del 23 maggio 2017 (concernente, in generale, tutti i regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – non solo i lavoratori impatriati),
- successivamente con la circolare 33/E del 28 dicembre 2020 (specificamente in materia di Regime dei lavoratori impatriati. e
- infine con la circolare 25 2023, con focus sui casi di smart working sia con datore di lavoro Italiano che estero.
La prassi accumulata è ormai massiccia e anche a fronte di una casistica molto diversificata e multiforme, la logica interpretativa applicata non è stata sempre lineare, comprensibile e ha addirittura travalicato forse il dettato normativo.
In merito si è espressa di recente la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Agenzia. Vedi ultimo paragrafo.
Le risposte a interpelli del 2021 e 2022, come detto, hanno fornito risposte non sempre condivisibili secondo molti esperti e anche alcune sentenze di merito si sono poste in contrasto con l'Agenzia, dando ragione ai contribuenti.
Impatriati: sentenze pro contribuente
Ad esempio nel caso sottoposto alla Cgt Lombardia, sentenza 940/2023, il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, per non applicazione del regime agevolato per gli impatriati.
Secondo l'Agenzia, il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi come previsto dalla circolare 33/E/2020 oppure fare richiesta al proprio datore di lavoro.
I giudici sia di primo che di secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha diritto al rimborso in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa istitutiva che non menziona alcun adempimento necessario.
Inoltre si osserva che la circolare citata dall'Agenzia che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce fonte normativa ed oltretutto era riferita al regime dei lavoratori Impatriati d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.
Ugualmente critiche le sentenze della Ctp di Milano, 1479/2022 e Cgt II della Lombardia,N. 3640. 2022, che hanno giudicato non corretta l’interpretazione fornita con la circolare 33/E, secondo cui l'agevolazione non spetta nei casi di rientro in Italia dopo distacco estero «in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro».
Sentenza CGT Lombardia 2872 2023
Ancora piu recente la sentenza della CGT Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che le circolari dell'agenzia delleentrate non hanno la forza giuridica necessaria per introdurre preclusioni ulteriori, rispetto alle norme di legge, verso i contribuenti.
Nel caso specifico l’Agenzia aveva negato il rimborso IRPEF dovuto per l'applicazione del regime agevolato perche la contribuente aveva espresso l'opzione con una con dichiarazione tardiva, in violazione della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
Come del caso sopracitato, i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso, considerando che il termine di decadenza indicato nel diniego non avesse valore normativo ed era invece da considerare valido quanto previsto dall’art. 38 del Testo unico sulla riscossione ( termine quadriennale).
Secondo l'Agenzia invece gli adempimenti di comunicazione della scelta del regime agevolato al datore o in dichiarazione «non sono altrimenti surrogabili» e trovano fondamento nella norma primaria e nel decreto attuativo del Mef del 26 maggio 2016.
Anche in questo caso l'amministrazione finanziaria è stata smentita in quanto la Corte di secondo grado sottolinea che la norma istitutiva del regime impatriati non contiene termini di decadenza se non il periodo minimo di due anni di residenza in Italia dopo il rientro .
Smentita anche l'affermazione dell'Agenzia di non emendabilità della dichiarazione a favore, nei casi di esercizio dell’opzione di accesso ad una agevolazione fiscale.
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Lavoro autonomo in Thailandia: attenzione a Convenzione doppie imposizioni
Con Interpello n 384 del 13 luglio le entrate forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera professione svolta in Thailandia (ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione tra Italia e Thailandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 2 aprile 1980 n. 202).
In particolare, il soggetto AIRE con PIVA italiana non sarà tassato secondo le regole della Convenzione in oggetto e l'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
Nel dettaglio l'istante è iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed è prossimo ad un trasferimento in Thailandia dove lavorerà come libero professionista con clienti non italiani.
L'Istante precisa che aprirà una partita IVA nel nostro Paese, ma che l'Italia non rappresenterà in alcun modo il centro dei propri interessi, non avendovi:
- alcuna sede,
- né committenti,
- né domicilio,
- né parenti a carico,
- ma solo familiari presso i quali trascorrerà un tempo non superiore ai due mesi l'anno.
L'Istante ritiene che non dovrà dichiarare i propri redditi in Italia, in cui aprirà una partita IVA, rimanendo iscritto all'AIRE e trascorrendo la maggior parte del periodo di imposta in Thailandia, Paese con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione sui redditi .
Iscritti AIRE: chi è considerato fiscalmente residente
Le Entrate sottolineano che l'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta ossia per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le tre suddette condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche di una sola di esse, per la maggior parte del periodo d'imposta, è sufficiente a far ritenere che una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando tali condizioni sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento, la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Dalle scarne informazioni che si possono evincere dall'istanza l'istante dichiara di voler aprire una partita IVA in Italia, ma precisa anche che continuerà a rimanere iscritto all'AIRE e che trascorrerà la maggior parte del periodo d'imposta in Thailandia, senza mantenere nel nostro Paese alcuna sede o domicilio.
Dalle informazioni riferite dall'Istante questi non dovrebbe integrare alcuno dei requisiti elencati nel citato articolo 2 del TUIR per radicare la residenza fiscale in Italia.
L'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
In base alla normativa interna, quindi, l'Istante, in qualità di non residente, sarà assoggettato a imposizione sui redditi prodotti nel territorio dello Stati ai sensi dell'articolo 23 del TUIR.
In particolare, per quanto concerne i redditi derivanti dalla libera professione (unica tipologia reddituale espressamente menzionata in istanza), il citato articolo 23, comma 1, lett. d), del TUIR stabilisce che gli stessi si considerano prodotti in Italia se ''derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato''.
Lavoro autonomo Thailandia: Attenzione alla Convezione contro le doppie imposizioni
Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso di specie, come osservato dall'Istante, viene in rilievo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Thailandia, firmata il 22 dicembre 1977 e ratificata con legge 2 aprile 1980, n. 202 (in breve, ''Convenzione'' o ''Trattato'').
In particolare, l'articolo 14 del Trattato, rubricato ''Professioni indipendenti'', prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva dei redditi derivanti da una libera professione nello Statodi residenza del beneficiario degli stessi.
Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo, in deroga al precedente, ammette una tassazione concorrente, stabilendo che ''le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se:
- a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
- o b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un'impresa che è residente di detto altro Stato,
- o c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato''.
Per quanto concerne la condizione di cui alla lett. a), paragrafo 2, dell'articolo 14 della Convenzione, la stessa potrebbe essere integrata nella fattispecie in esame nella misura in cui l'Istante dichiara che trascorrerà in Italia ''non più di 2 mesi'', potendo tale periodo essere superiore ai 40 giorni richiesti dalla previsione convenzionale per riconoscere la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e potendo, in tale periodo, ivi esercitare una attività professionale.
In merito alle condizioni di cui alle successive lettere b) e c), l'Istante si limita a dichiarare che non lavorerà per committenti italiani ma non specifica se l'onere delle remunerazioni sarà sostenuto da una impresa italiana o da una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che, relativamente ai redditi riferiti alla libera professione, gli stessi potrebbero essere assoggettati a imposizione in Italia ove si verificasse, alternativamente, una delle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato.
La verifica di tali circostanze, peraltro future ed eventuali, esula dal perimetro dell'istituto dell'interpello, presupponendo, al pari del riscontro della residenza, un'indagine di tipo fattuale estranea alla funzione tipicamente consulenziale dell'istituto.
Allegati: -
Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF
Il requisito della iscrizione all'aire non è più tassativo per l'accesso al regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023
Si ricorda che il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
La stessa interpretazione era stata data in un caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello.
Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli forniti dal Ministero e dall'Agenzia
Regime impatriati e iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023
Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .
Veniva quindi chiesto di chiarire l’ambito di applicazione del quadro normativo con particolare riferimento al requisito formale di iscrizione all’AIRE.
La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
- residenti all’estero (AIRE) ovvero
- sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
La modifica intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale ma le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:
- non sono stati iscritti all’AIRE;
- sono cittadini extra-comunitari
anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Proroga regime impatriati negata senza precedente iscrizione all'AIRE
Si ricorda che il concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da una cittadina italiana (tale solo dal 2018,) che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .
Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.
L'Istante ha oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.
Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.
A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Chiedeva quindi la possibilità di fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026, considerato che:
- nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l' Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana, e
- ha una figlia minorenne a carico.
Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.
Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:
– coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.