• Lavoro estero

    Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia

    Con la circolare n. 25,  pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri  dopo le novità apportate dal nuovo accordo  tra Italia e Svizzera e  dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità  nei paragrafi seguenti.

    Smart working  all'estero: residenza fiscale 

    Sul lavoro smart  detto anche da remoto  si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale,  l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi  applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.

    Non è rilevante  il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

    Resta comunque configurabile la presenza di  stabile organizzazione o di  base fissa nel territorio dello Stato.

    Regime impatriati 

    In tema di regime impatriati  l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con  residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.

    Si precisa  che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa  per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.

    Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera

    Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”,  riportando i principali chiarimenti forniti  anche recentemente  con  numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il  nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.

    In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di  “lavoratore frontaliere” , definito come:

    •  qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente 
    • fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
    • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, 
    • per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che 
    • ritorna, di regola ogni giorno,  al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

    Dal punto di vista fiscale il principio di  tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di  tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.

    Si segnala inoltre la disciplina provvisoria  in vigore  fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in  smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale   fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro  si considerano svolti in Svizzera.

    Altre  novità  della legge n. 83/2023 per i frontalieri

    Tra le  ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:

    • l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri  dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
    •  deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
    • esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.
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    Regime docenti impatriati anche senza opzione

    Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010)  non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla   Corte di  giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 

    Vediamo un riepilogo della norma in oggetto  il caso di contenzioso  e le conclusioni  della CGT.

    Regime rientro  dei cervelli art 44 dl 78 2010

    L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una  detassazione del  90%, del reddito  con  decorrenza dal periodo d’imposta in cui  il soggetto diventa residente fiscale in Italia,  più i cinque periodi d’imposta successivi.  

     Hanno diritto i soggetti 

    • sia di cittadinanza italiana che straniera (v. risposta n. 307 del 3 settembre 2020) 
    • in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
    •  che siano stati  non occasionalmente residenti all’estero 
    • ha  abbiano svolto all'estero attività di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
    • che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.

    I  benefici  sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:

    • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a  carico,  anche in affido preadottivo,  oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
    • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo,   i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
    • Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.

    Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia  a norma dell'art 2 del TUIR)

    Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.

    Il caso di rientro dei cervelli dalla giustizia tributaria

    Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia ,  il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi   come previsto dalla circolare  33/E/2020 oppure fare richiesta al  proprio datore di lavoro.

    I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha  diritto al  rimborso  in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  istitutiva  che non menziona alcun adempimento necessario.

     Inoltre osserva che  la circolare  che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce  fonte normativa ed oltretutto era riferita al  regime dei lavoratori impatriati  d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.

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    Legge europea: le novità su lavoro, tirocini e professioni

     La legge "europea" n. 238 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il  17 gennaio 2022 . Si tratta di norme di recepimento della normativa comunitaria e di adeguamento  per sanare  procedure di infrazione su aspetti delle leggi italiane che si discostavano dalle direttive UE.

    Nei primi articoli sono contenute disposizioni in tema di diritto dei lavoratori alla non discriminazione , di prestazioni sociali a cittadini extracomunitari,  di  riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali , di validita dei tirocini svolti all'estero.

    Vediamo nei paragrafi che seguono maggiori dettagli.

    Legge europea e libera circolazione dei lavoratori

    L’articolo 1 interviene  sulla normativa vigente (dlgs 216 2003 )  per contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori  recependo la direttiva n. 2014/54/UE1 sull'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità.

    Si prevede anche l'integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale di UNAR

    Prestazioni sociali a cittadini di paesi terzi

    Articolo 2 (Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. L'articolo intende sanare con la  rivisitazione  della normativa  vigente  una procedura d'infrazione (2019/2100) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di disposizione della direttiva 2011/98/UE .

    Le misure intendono arrivare a  una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro

    Secondo la commissione, infatti, l'attuale Testo unico dell'immigrazione  con l'articolo 41, in tema di  assistenza sociale" non ha recepito adeguamente i principi comunitari in quanto  la normativa europea  non richiede una  durata minima del soggiorno a i fini delle prestazioni di " sicurezza sociale" Quindi vengono previste le modifiche che   seguono :

    • l'espressione "carta di soggiorno" è sostituita con: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo",
    • per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno cosi che  anche se di età inferiore a quattordici anni, il minore sia il titolare del permesso di soggiorno (senza più sua iscrizione nel permesso di soggiorno genitoriale). 
    • nel comma 1 dell'articolo 41 del Testo unico si precisa  che il limite di durata di un anno del permesso di soggiorno dello straniero valga per permessi di soggiorni diversi da quelli oggetti dei nuovi commi 1-bis e 1-ter 
    • il nuovo comma 1-bis dispone la equiparazione ai cittadini italiani – ai fini della fruizione delle prestazioni di una triplice categoria di stranieri:

      i titolari di permesso unico lavoro; 

     i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i quali svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 

     i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

    In sostanza  ai fini della fruizione delle prestazioni familiari sono ora equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a 6 mesi. Danotare che il Dlgs 230/2021 sull' assegno unico universale per i figli  ha previsto tra i requisiti il possesso da parte del cittadino extracomunitario del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (la vecchia carta di soggiorno), ovvero del permesso unico di lavoro per periodo superiore a 6 mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca per un periodo superiore a 6 mesi.

    Articolo 4, riconoscimento delle qualifiche professionali e tirocini

    L’articolo 4 reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Come specificato nella relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295.

    Con le novità si intende:

    •  ricomprendere nell’ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia.
    • In riferimento alla procedura di infrazione  Procedura di infrazione n. 2018/2295 l'art 4  interviene sull’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. In particolare: 
    •  modifica il comma 1  per cui anche nel nostro ordinamento si instaura  il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d’origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La direttiva infatti  stabilisce i casi in cui gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro.

    Inoltre modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di ridefinire l’ambito di applicazione del decreto stesso e prevede  che:

    •   nell’ambito della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche,  sono riconosciuti i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia.  Questo perche  Il fatto che solo i cittadini italiani possano beneficiare del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato al di fuori dell’Italia ai fini dell’accesso ad una professione, equivale secondo la Commissione ad una discriminazione degli altri cittadini dell’UE in base alla nazionalità, vietata dall’art. 49 del TFUE.
    • Riguardo  la  verifica del carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul territorio nazionale,  la possibilità di effettuare controlli viene limitata ai soli casi in cui sussistano “motivati dubbi” e viene eliminata la possibilità di richiedere ai prestatori, una volta l’anno, informazioni sui servizi effettivamente forniti sul territorio italiano.
    • Infine si interviene limitando l' ambito applicativo alle norme direttamente connesse alle qualifiche professionali: la Direttiva, all’articolo 5, par. 3 specifica che in caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che vi esercitano la stessa professione.

    Riconoscimento professioni sanitarie

    L’articolo 4, al comma 1, lett. g), h) e i), apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della normativa comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali, con riferimento:

    •  all’attività professionale di ostetrica, 
    • alla formazione medica specialistica e 
    • formazione specifica in medicina generale.

    Viene  inserita l’attività professionale di ostetrica (unica mancante) tra quelle indicate dalla norma che hanno la possibilità di beneficiare del c.d. “regime dei diritti acquisiti”, in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione, in virtù di un pregresso esercizio dell’attività di almeno tre anni. In tal modo si garantisce il corretto recepimento dell’articolo 23 della “direttiva qualifiche”, secondo il quale anche chi esercita la professione di ostetrica, al pari delle altre professioni sopra menzionate, possa avvalersi del “regime dei diritti acquisiti”.

    Sulla denominazione di medico specialista (comma 1, lettera h)) si modifica  il decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la formazione medica specialistica e la denominazione di medico specialista, specificando, che tale formazione comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione, per tutte le specializzazioni indicate nell’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del medesimo D.Lgs. 206.

    Viene inoltre inserito il comma 2-bis, volto a recepire nel nostro ordinamento,  il contenuto del paragrafo 3 dell’articolo 25 della “Direttiva qualifiche”, specificando che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. La stessa implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D.Lgs. 368/1999.