• Lavoro Dipendente

    Bonus Mamme: domande integrative entro il 31 gennaio

    Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 6 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, che istituisce il Nuovo Bonus Mamme 2025. Si tratta di una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, riconosciuta alle madri lavoratrici con due o più figli che esercitano attività dipendente o autonoma. 

    Il 27 novembre sono state  pubblicate  dall'INPS le faq aggiornate. Il 4 dicembre l'Istituto ha comunicato che è disponibile anche il Manuale aggiornato sul sito istituzionale (www.inps.it) al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”> “Scarica manuale utente”.

    Si ricorda che la scadenza  della domande per chi ha già i requisiti è fissata al 9 dicembre 2025 e consente di avere il pagamento entro fine anno.

    Con un nuovo messaggio INPS ricorda che entro il  31 gennaio 2026  si possono inoltrare le domande da parte delle lavoratrici  che non hanno ricevuto alcune mensilita e  di coloro con requisiti  maturati  tra il 9 dicembre 2025, e  il 31 dicembre 2025.

     Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo

    Bonus mamme lavoratrici : a chi spetta, esempi

    La misura, che sostituisce  per la maggioranza dei casi , temporaneamente l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è finanziata per un totale di 480 milioni di euro   Il bonus è erogato a domanda dall’INPS e sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 o, per domande tardive, entro febbraio 2026.

    ATTENZIONE la somma è esclusa dal calcolo ISEE.

    Nello specifico , l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 riconosce il beneficio alle lavoratrici madri:

    • Dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico)  anche con lavoro a chiamata o in somministrazione.
    • Autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, incluse le casse professionali e la Gestione separata INPS.

    Il diritto sussiste solo se il reddito da lavoro 2025 non supera 40.000 euro annui e il rapporto di lavoro o l’attività autonoma è in essere nel mese di riferimento.

    Numero figli Età del figlio più piccolo Condizione lavorativa Durata beneficio
    2 figli Inferiore a 10 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 10° compleanno del secondo figlio
    3 o più figli Inferiore a 18 anni Dipendente (no domestico) o autonoma a tempo determinato o autonoma -il bonus non è riconosciuto nei mesi in cui esiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024.  Fino al mese del 18° compleanno del figlio più piccolo

    La circolare fornisce numerosi esempi pratici, tra cui 

    • madre di due figli: il  bonus  spetta da gennaio a settembre 2025 se il secondo figlio compie 10 anni a settembre; 
    • madre di tre figli con contratto trasformato a tempo indeterminato a luglio,  il bonus spetta da gennaio a giugno; 
    • madre con un figlio e secondo nato ad aprile:  il bonus  bonus da aprile a dicembre.

    ATTENZIONE  per le  dipendenti a tempo indeterminato con tre figli  il datore di lavoro applica  l'esonero contributivo totale previsto dalla legge di bilancio 2025 e non il bonus 40 euro.

    Bonus mamme 2025 le domande

    L’INPS precisa che il Nuovo Bonus mamme è erogato a domanda, da effettuare  esclusivamente tramite canali telematici. 

    Le lavoratrici devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti.

    Modalità di presentazione: entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (8 dicembre 2025 , che slitta al 9 per la festività) tramite:

    • Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS;
    • Contact Center (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
    • Patronati autorizzati.

    Per chi maturi i requisiti successivamente (es. nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025), il termine per la domanda è 31 gennaio 2026. Le informazioni fornite saranno soggette a controlli e, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

    Il bonus non concorre alla formazione del reddito IRPEF, non rileva ai fini ISEE e sarà contabilizzato nella gestione GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia. 

    L’importo è pari a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, con pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 o, in caso di domanda tardiva, entro febbraio 2026.

    Parametro Valore
    Importo mensile 40 euro
    Durata massima 12 mesi (gennaio–dicembre 2025)
    Importo massimo totale 480 euro
    Scadenza domanda ordinaria 8 dicembre 2025( slitta al 9 per festività)
    Scadenza domanda tardiva 31 gennaio 2026
    Data pagamento Dicembre 2025 o febbraio 2026

    Precisazioni su scadenza delle domande

    Con il  messaggio 3289, facendo seguito alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 139/2025 l'INPS precisa che il servizio per la presentazione delle domande è accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

    Dopo l’autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), si accede al “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda.

    La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Considerato che il termine per la presentazione delle domande scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande devono essere presentate

    •  entro il 9 dicembre 2025, per chi ha già il requisito relativo ai figli alla data del 1 gennaio 2025
    •  entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti vengono maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

    Successivamente  si potrà accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento.

    Aggiornamento delle FAQ NOVEMBRE 2025

    Le FAQ INPS sul Bonus Mamme 2025 contenute nel manuale operativo e aggiornate il 27 novembre 2025  chiariscono  con esempi i requisiti per l’accesso alla misura e le principali situazioni lavorative ammesse o escluse.

    Si specifica ad esempio che:

    •   il bonus spetta sia a chi svolge lavoro  dipendente che  autonomo, incluse le iscritte alla Gestione separata, purché vi sia effettiva attività nel 2025. 
    • Sono esclusi  i periodi senza attività (aspettativa non retribuita, lavoro occasionale, sole cariche sociali,  fruizione di NASpI/DIS-COLL).
    •  Il limite di reddito  di  40.000 euro  comprende tutti i redditi da lavoro percepiti nell’anno.
    • Sono conteggiati tutti i figli, indipendentemente da convivenza o carico fiscale. I limidi di età sono validi sia per i figli naturali che adottivi.

    Domande integrative e verifica esiti entro il 31.1.2026

    IL servizio di presentazione delle domande è stato aggiornato per consentire  di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

    La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

    Con la stessa scadenza saranno  effettuati nuovi controlli  e i risultati possono essere consultati  online nel  servizio “Nuovo Bonus mamme”.

  • Rubrica del lavoro

    Retribuzioni arretrate: possibile stop al riconoscimento in giudizio

    Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei ministri  è una misura molto discussa  che riguarda "Disposizioni in materia di  accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro"

    L'articolo  prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità  costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione,  il  datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio. 

    Giova forse ricordare che per la costituzione «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»

    Come detto anche se viene accertata la violazione di questo principio  si prevede  il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero:

    1. previste  da un  contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali  piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur
    2. dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici  dlgs 36/2023, n. 36)

     per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e  in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato dall’Istat.

    In sostanza,  cioè, in questi casi si prevede  che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione  non fosse rispettosa del parametro costituzionale .  

    Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice  dunque non  puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa.

    Norma controversa – le motivazioni di imprese e sindacati

    La misura era già stata proposta dalla maggioranza in  precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserit del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento  durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni.

    Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese 

    Forti invece le critiche di sindacati e opposizione: secondo il Partito democratico e la Cgil l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede 

    Anche Cisl e Uil chiedono lo stralcio della norma, ritenuta sbagliata sul piano sociale e giuridico. 

  • Lavoro Dipendente

    Denunce INAIL: codice contratto CNEL obbligatorio dal 12 gennaio

    La circolare n. 4/2026 dell’INAIL fornisce istruzioni operative in merito all’Accordo interistituzionale tra INAIL e CNEL, sottoscritto il 14 marzo 2025, finalizzato a migliorare la qualità delle informazioni sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali attraverso l’utilizzo di un codice univoco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) , annunciato già a fine dicembre scorso.

    L’Accordo si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione istituzionale volto a rafforzare le politiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con gli indirizzi strategici contenuti nella Relazione programmatica INAIL 2025-2027

     In particolare, la cooperazione tra INAIL e CNEL mira allo sviluppo di flussi informativi strutturati, utili per analisi statistiche più puntuali sugli eventi lesivi connessi all’attività lavorativa, anche in relazione alle diverse categorie contrattuali

    Denunce INAIL: obbligo codice contratto CNEL come fare

    Elemento centrale dell’Accordo è il collegamento tra le denunce di infortunio e malattia professionale e l’Archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro, gestito dal CNEL. 

    A tal fine, viene introdotto l’obbligo di indicare, nelle comunicazioni e denunce trasmesse all’INAIL, il codice alfanumerico CNEL, che identifica in modo univoco ciascun CCNL depositato. Tale codifica consente di associare ogni evento infortunistico o tecnopatico alla specifica categoria contrattuale di riferimento, migliorando la precisione degli indicatori di rischio e favorendo l’adozione di criteri uniformi da parte delle amministrazioni pubbliche.

    Dal punto di vista operativo, la circolare individua specifici adempimenti a carico dei datori di lavoro e degli intermediari. 

    A decorrere dal 12 gennaio 2026, la compilazione del campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL” è richiesta per tutte le comunicazioni di infortunio e per le denunce di infortunio e malattia professionale trasmesse in modalità telematica. 

    Il nuovo campo sostituisce i precedenti riferimenti al settore lavorativo e alla categoria CNEL e consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio sul contratto applicato, inclusi i soggetti firmatari datoriali e sindacali 

    Per supportare gli operatori nella corretta compilazione degli adempimenti, l’INAIL rinvia ai manuali aggiornati relativi ai diversi servizi di denuncia, disponibili sul sito istituzionale.

    Tabelle codici CNEL disponibili

    Per rendere operativa questa innovazione, l’INAIL ha provveduto ad aggiornare i servizi online e gli applicativi istituzionali, adeguando le procedure di raccolta dei dati sulla base dell’elenco dei contratti collettivi trasmesso dal CNEL, elenco che sarà oggetto di aggiornamento periodico. Le modifiche riguardano sia i servizi telematici sia i moduli cartacei, utilizzabili solo in via residuale nei casi di malfunzionamento dei sistemi o per categorie di assicurati non ancora obbligate all’invio telematico. Si ricorda che per agevolare la corretta compilazione, l’Istituto ha reso disponibile già dal 28 dicembre scorso il codice alfanumerico CNEL in formato Excel, consultabile all’interno della sezione “Tabelle di decodifica dei dati” di ciascun servizio online interessato. Le tabelle aggiornate, sono accompagnate dalle cronologie delle versioni, che permettono di monitorare le modifiche intervenute nel tempo, e dalle documentazioni tecniche aggiornate, fondamentali per chi utilizza l’invio massivo tramite tracciati record. I percorsi di consultazione variano a seconda della tipologia di denuncia (comunicazione di infortunio, denuncia di infortunio, denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi), ma convergono tutti nelle sezioni di supporto al servizio online e nelle tabelle di decodifica pubblicate sul portale INAIL.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali 2026 prime istruzioni INPS sulle novità

    Con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di congedo parentale. Le nuove regole riguardano esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti e incidono sul periodo entro il quale è possibile usufruire del congedo, oltre a chiarire le modalità di presentazione delle domande all’Istituto.  In particolare l'istituto precisa che sono valide ex post  le comunicazioni per il periodo dal 1 gennaio alla data del  messaggio.

    Comunicazione congedi parentali

    Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale per fruire del congedo parentale per i lavoratori dipendenti viene esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio. 

    Lo stesso limite vale anche nei casi di adozione o affidamento, calcolando i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia (e comunque non oltre la maggiore età). Restano invece invariati i limiti per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (12 anni) e per i lavoratori autonomi (1 anno). 

    L’INPS ha aggiornato dall’8 gennaio 2026 la procedura telematica per l’invio delle domande; per i periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2026 prima dell’aggiornamento, la domanda può essere presentata anche successivamente, tenendo conto dell’impossibilità tecnica iniziale.

  • Lavoro Dipendente

    Sanità integrativa: esenzione fiscale in caso di cessazione del rapporto

    Con la risposta per consulenza giuridica  n. 2 del 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro in attuazione di un CCNL rinnovato nel 2024.

    Il chiarimento interessa in particolare i settori caratterizzati da rapporti di lavoro discontinui, nei quali si alternano periodi di attività e fasi di cessazione del rapporto, con corresponsione del TFR e delle competenze maturate.

    La questione posta riguarda la possibilità di applicare l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai contributi sanitari versati in costanza di rapporto, anche se la copertura assicurativa decorre in un periodo in cui il lavoratore non è più alle dipendenze del medesimo datore.

    La normativa in materia

    ll riferimento principale è l’articolo 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il comma 1 stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui concorrono al reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

    Il comma 2 individua tuttavia specifiche deroghe. In particolare, la lettera a) prevede la non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con esclusiva finalità assistenziale, purché:

    • il versamento avvenga in conformità a disposizioni di contratti collettivi o regolamenti aziendali;
    • l’ente o la cassa sia iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute;
    • il fondo operi secondo i principi di mutualità e solidarietà;
    • sia rispettato il limite complessivo annuo di euro 3.615,20.

    Il limite è cumulativo e riguarda sia i contributi del datore sia quelli del lavoratore; l’eventuale eccedenza concorre a formare il reddito imponibile.

    Le indicazioni operative: condizioni per l’esenzione fiscale

    Alla luce del chiarimento, datori di lavoro e consulenti del lavoro possono applicare l’esclusione dal reddito ai contributi di assistenza sanitaria integrativa anche nei casi di rapporti discontinui, a condizione che la struttura del sistema rispetti i requisiti normativi.

    Dal punto di vista operativo è necessario quindi  verificare le seguenti condizioni:

    • Fonte contrattuale: il contributo deve essere previsto dal CCNL applicato o da regolamento aziendale conforme.
    • Tempistica del versamento: il pagamento del contributo deve avvenire durante un rapporto di lavoro in essere, al raggiungimento della durata-soglia prevista.
    • Caratteristiche del fondo: il soggetto  deve risultare iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operare secondo mutualità e solidarietà.
    • Limiti di importo: va monitorato il rispetto del limite annuo complessivo di euro 3.615,20.

  • Lavoro Dipendente

    Malattia dei dipendenti: no all’accertamento preventivo

    La gestione delle assenze per malattia dei lavoratori rappresenta, per datori di lavoro e consulenti, un ambito delicato in cui si intrecciano potere organizzativo, disciplina del rapporto e garanzie del dipendente. In questo contesto si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27671 del 2025, che affronta il tema dell’interesse ad agire del datore di lavoro quando intende ottenere un accertamento giudiziale sulla reale sussistenza e gravità della malattia denunciata dai dipendenti.

    La pronuncia si colloca nell’alveo di un orientamento consolidato e ribadisce che il processo civile non può essere utilizzato come strumento preventivo o esplorativo, finalizzato a “mettere al sicuro” future decisioni datoriali. Il chiarimento è rilevante perché delimita con precisione il perimetro delle azioni esperibili in giudizio e distingue tra tutela dei diritti e mera verifica di fatti, anche quando questi ultimi potrebbero assumere rilievo disciplinare.

    Il caso

    La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società datrice di lavoro, che aveva chiesto al giudice di accertare se le patologie dichiarate da due lavoratori durante plurimi periodi di assenza fossero effettivamente idonee a giustificare l’assenza dal lavoro. La domanda era motivata dalla frequenza delle assenze, dalla loro coincidenza temporale e da comportamenti tenuti dai lavoratori nel periodo di malattia, ritenuti incompatibili con lo stato dichiarato.

    Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello. 

    Secondo i giudici di merito, la società mirava a ottenere un accertamento meramente fattuale, non immediatamente collegato alla tutela di un diritto attuale, ma funzionale a una valutazione disciplinare futura e ipotetica.

    Nel ricorso per Cassazione, la datrice di lavoro ha sostenuto che l’incertezza sulla reale sussistenza della malattia le impediva di esercitare consapevolmente il potere disciplinare, invocando la necessità di un intervento giudiziale per chiarire il quadro prima di procedere.

    Decisione e motivazione della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l’interesse ad agire, richiesto dall’articolo 100 del codice di procedura civile, deve essere concreto e attuale e deve avere ad oggetto un diritto o un rapporto giuridico, non un fatto isolato che costituisca solo un presupposto di future valutazioni.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui non sono ammissibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che non integrano, di per sé, una lesione attuale di un diritto. In particolare, non è consentito al datore di lavoro chiedere al giudice di verificare preventivamente se una condotta del lavoratore sia tale da giustificare una sanzione disciplinare o un licenziamento, poiché la valutazione resta rimessa alla responsabilità datoriale e alle regole ordinarie del procedimento disciplinare.

    La Cassazione ha inoltre precisato che l’ordinamento già mette a disposizione del datore strumenti idonei a gestire le assenze per malattia, senza necessità di un accertamento giudiziale preventivo: tra questi rientrano:

    • la richiesta di visita di controllo, 
    • gli accertamenti sull’idoneità lavorativa e
    •  la verifica della compatibilità dei comportamenti del lavoratore con lo stato di malattia. 

    L’eventuale esercizio del potere disciplinare avviene poi nel contraddittorio, secondo le garanzie previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

    In conclusione, la Corte ha affermato che il processo non può essere utilizzato per ottenere certezze preventive su valutazioni discrezionali future, ribadendo il principio di autoresponsabilità nell’esercizio dei poteri datoriali e il carattere eccezionale dell’intervento giurisdizionale, ammesso solo quando sia indispensabile per la tutela di un diritto attuale e non meramente ipotetico 

  • Stranieri in Italia

    Permesso unico di soggiorno e lavoro in UE: decreto approvato, cosa cambia

    Con Comunicato stampa n. 156 del 20 gennaio 2026, il Consiglio dei Ministri (CdM) ha annunciato di aver  approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.

    In particolare, il decreto semplifica radicalmente l’iter amministrativo per la richiesta del permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali. 

    Tra le principali novità, viene introdotto un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta. 

    Inoltre, il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti. 

    L'obiettivo è rafforzare le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorire l'integrazione regolare.

    Permesso unico più semplice e in tempi certi per il rilascio

    Uno degli obiettivi principali della riforma è la riduzione della complessità burocratica che oggi caratterizza la domanda di permesso unico.

     Il decreto rafforza innanzitutto l’obbligo di informazione nei confronti del lavoratore straniero, prevedendo che vengano fornite indicazioni complete sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro, 

    • sui documenti necessari e 
    • sulle garanzie procedurali previste, anche per i familiari.

    Anche sul fronte delle tempistiche, le novità sono  rilevanti.  Si prevede che :

    1.  da un lato i termini ordinari per il rinnovo del permesso di soggiorno vengono estesi da 60 a 90 giorni,
    2. dall’altro viene introdotta una disciplina speciale per il permesso unico di lavoro: una volta completata la domanda, il questore dovrà rilasciare il titolo entro 30 giorni.

    Si tratta di una deroga significativa rispetto ai tempi previsti per altri titoli di soggiorno, pensata per garantire maggiore certezza giuridica e operativa sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.

    Flessibilita e mobilità nel mercato del lavvoro

    In un’ottica di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, viene riconosciuta la possibilità, per il titolare di permesso unico, di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa comunicazione alle autorità competenti.

    In caso di disoccupazione, poi, il permesso non sarà revocato automaticamente: il lavoratore potrà rimanere in Italia per almeno tre mesi per cercare una nuova occupazione. Questa misura mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo e a favorire percorsi di integrazione regolare.

    Infine, il decreto chiarisce che la gestione delle domande resta in capo al ministero dell’Interno e che l’attuazione delle nuove norme non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo prevista l’utilizzazione delle risorse già disponibili.