-
Maternità: contributi figurativi in misura piena
La contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere va accreditata in misura piena, senza la cosiddetta "contrazione" generalmente prevista dall'art 7 del DL 46 1983 per i contributi figurativi.
L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 , rivolto principalmente alle sedi territoriali.
Vediamo maggiori dettagli sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS
Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.
L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che il numero dei contributi settimanali IVS da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle pensioni INPS, copre tutte le settimane di interruzione solo se risulti erogata o dovuta figurativamente una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.
La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Contributi figurativi maternità 2023
L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023, che il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a
- congedo di maternità e di paternità,
- congedi genitoriali siA in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.
L' esclusione si giustifica con il principio di tutela a livello costituzionale della maternità e paternità
Il messaggio n. 1215/2023 precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento e dalla modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.
Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.
-
Contratti di solidarietà 2021-2022: istruzioni per gli sgravi
Con la circolare 40 pubblicata il 5 aprile 2023 l'Inps chiarisce le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 previste per il sostegno ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.
Le modalità di attribuzione sono state poi modificate dal D.I. 27 settembre 2017, n. 2 e relativa circolare operativa del Ministero 2 2017
Si tratta ricordiamo della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Per ulteriori informazioni sui CDS leggi Sgravi contratti di solidarieta con CIGS
Alla luce delle varie modifiche normative che si sono succedute nella nuova circolare 40 2023 Inps illustra le modalità per il recupero con i flussi UNIEMENS delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 da parte delle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (Allegato n. 1)
Per altre aziende, non indicate nell’elenco se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, llistituto sottolinea che e gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti
Viene anche chiarito che l'agevolazione è incompatibile con altri benefici contributivi, tranne che con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.
Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".
La scadenza per le operazioni di conguaglio è fissata al giorno 16 del mese di luglio 2023.
-
Covid: ok al risarcimento per presunto contagio in ufficio
E' previsto il risarcimento per gli eredi dei lavoratori deceduti per Covid per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.
Questo quanto afferma la sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano sulla base delle conclusioni del CTU sulla probabile, anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro, per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta nel marzo 2020.
Il caso descritto riguardava una impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia, ancora prima che fossero definite e adottate le misure di distanziamento sociale.
Il Ctu incaricato dal giudice ha verificato che la lavoratrice era stata la prima in famiglia a manifestare i sintomi del Covid e ha affermato nella perizia che la probabile causa fosse il lavoro nell' ambiente chiuso, a distanza ravvicinata con i colleghi e con il pubblico, senza dispositivi di protezione.
Nella decisione del giudice basata in larga parte sul parere del tecnico si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento.
La decisione del tribunale tiene conto peraltro della prassi INAIL stessa L'Istituto infatti aveva recepito nella circolare 13 del 2020 la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020) in cui si afferma che "la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. (-…) L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.(…) A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
ll Tribunale di Milano. applicando in toto la disciplina citata ha statuito l'obbligo di garantire agli eredi della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista. dall’articolo 85 del Dpr 1124/1965.
-
Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessaria
La Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato che le dimissioni di una lavoratrice nel periodo di maternità restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto, fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato mai prima in modo cosi esplicito.
Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente nel settore terziario che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto.
La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi delle retribuzioni dal giorno delle dimissioni fino alla data di deposito del ricorso di primo grado,
Il primo giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata.
Nel ricorso in Cassazione della societa si affermava che la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro; ma la Cassazione conferma che tale lettura :
- in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione";
- In secondo luogo sottolinea che "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."
In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso.
In quest'ottica diventa evidente, secondo i supremi giudici , "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata" se la protezione fosse limitata nel tempo cioè ci fosse la possibilità una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso.
Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano in pratica che la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti) fino al momento della convalida ministeriale.
-
Sospensione attività: quando decade automaticamente
Con la nota 642 del 6 aprile 2023 l'ispettorato nazionale del lavoro ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività prevista dal DLGS 81 2008, comma 16 art. 14, e alla possibile immediata ripresa del lavoro , in particolare nei casi di decadenza del provvedimento per prescrizione dei termini.
A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL specifica le diverse casistiche.
In particolare la decadenza della sospensione si verifica nei seguenti casi :
- nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato,sempre che non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro che decida ad esempio di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere)
- anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevede il pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. e dopo l' informativa alla Procura può essere adottato il decreto di archiviazione, che determina la decadenza della sospensione;
- nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte che prevede il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta
Diversamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione fosse stato adottato non solo per motivi di di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. quindi per la ripresa dell'attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà prima porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca espressa
Viene chiarito inoltre, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio, ma decaduto, la ripresa dell’attività lavorativa non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
Si ricorda inoltre che il decreto di archiviazione per prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994.non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5% per le spese di presentazione della istanza, finalizzata alla revoca.
-
Sospensione contributi Ischia: come fare domanda
Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:
- dal 26 novembre 2022
- al 30 giugno 2023
per i soggetti con la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Sospensione contributiva Ischia: a chi spetta e come
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative verranno rese note con successivo messaggio.
L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Si ricorda che sono sospesi inoltre
- i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
- i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)
Sospensione contributiva Ischia: la domanda
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.
Può essere presentata un’unica domanda anche per diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.
La circolare ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato, e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:
- Datori di lavoro con dipendenti
- Artigiani e commercianti
- Committenti e liberi professionisti in Gestione separata
- Aziende agricole
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
- Datori di lavoro domestico.
-
CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo
E' stato firmato pochi giorni fa dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali.
L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del testo, che deve prima essere approvato dalle assemblee dei lavoratori.
QUI il testo del CCNL 2019-2022
CCNL fiori recisi import export: aspetti economici
L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches:
- 40€ dal 1° gennaio 2023,
- 20€ dal 1° gennaio 2024,
- 30€ dal 1° gennaio 2025 e
- 30€ dal 1° gennaio 2026.
Si segnalano inoltre :
- l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa;
- la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
- l' indennità di mancato preavviso ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
- per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede un limite di 12 mesi alla permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti
CCNL fiori: Tabelle retributive 2022
minimi retributivi al 1.1.2022
LIVELLOParametro Paga tabellare contingenza EDR Paga base Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70 1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40 1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00 2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67 3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57 4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98 5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87 6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74 CCNL fiori: novità normative
L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:
- flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di
maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;
- ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
- permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: per chi ha diritto alle misure della L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti
miglioramenti del congedo parentale e per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;
aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;
- sostegno alle lavoratrici vittime di violenza: diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
- indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);
Soddisfatti i sindacati per i "risultati rilevanti in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale" secondo quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.