• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Maternità: contributi figurativi in misura piena

    La  contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere  va accreditata in misura piena, senza la  cosiddetta "contrazione"  generalmente  prevista dall'art 7  del DL 46 1983 per i contributi figurativi.

    L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 ,  rivolto principalmente alle sedi territoriali.

     Vediamo maggiori dettagli  sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS

    Contribuzione figurativa 

    La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro   nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

    L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che  il numero dei contributi settimanali IVS  da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini  delle pensioni INPS,  copre tutte le settimane   di interruzione solo se risulti erogata o  dovuta  figurativamente  una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile  in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. 

    La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

    Contributi figurativi maternità 2023

    L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023,  che  il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a 

    • congedo di maternità e di paternità, 
    • congedi genitoriali siA  in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.

    L' esclusione  si giustifica con  il principio di  tutela a livello costituzionale della  maternità e paternità 

    Il messaggio n. 1215/2023  precisa  che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura  dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento  e  dalla modalità di  calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.

    Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i  sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti di solidarietà 2021-2022: istruzioni per gli sgravi

    Con la circolare 40 pubblicata il 5 aprile 2023 l'Inps chiarisce le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 previste per il sostegno ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà  (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

    Le modalità  di attribuzione sono state poi modificate  dal D.I. 27 settembre 2017, n. 2 e relativa circolare operativa  del Ministero 2 2017 

    Si tratta ricordiamo della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

    Per ulteriori informazioni sui CDS leggi Sgravi contratti di solidarieta con CIGS 

    Alla luce delle varie modifiche normative che si sono succedute nella nuova circolare 40 2023  Inps illustra  le modalità per il recupero con i flussi UNIEMENS delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 da parte delle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (Allegato n. 1)

    Per  altre aziende, non indicate nell’elenco  se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

    Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, llistituto  sottolinea che e gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione  ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti

     Viene anche chiarito che l'agevolazione è incompatibile con altri benefici contributivi,  tranne che con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.

    Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

    La scadenza per le operazioni di conguaglio è fissata al  giorno 16 del mese di luglio 2023.

  • Lavoro Dipendente

    Covid: ok al risarcimento per presunto contagio in ufficio

    E' previsto il risarcimento per gli eredi  dei lavoratori deceduti per Covid  per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto  con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.

    Questo quanto afferma la sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano sulla base delle conclusioni del CTU sulla probabile,  anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro,  per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta  nel marzo 2020. 

    Il caso descritto riguardava una impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia,    ancora prima che fossero definite e adottate le misure di distanziamento sociale.

    Il Ctu incaricato dal giudice ha verificato che la lavoratrice era stata  la prima in famiglia a manifestare i sintomi del Covid e ha affermato nella perizia  che la probabile causa fosse il lavoro nell' ambiente chiuso, a distanza ravvicinata con i colleghi e con il pubblico, senza dispositivi di protezione. 

    Nella decisione del giudice  basata in larga parte  sul  parere del tecnico  si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento.

    La decisione del tribunale tiene conto peraltro  della prassi INAIL stessa  L'Istituto infatti aveva recepito nella circolare 13 del 2020  la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020)  in cui si afferma che  "la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti  di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da  nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. (-…) L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli  operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare  specifico.(…)   A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre  attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via  esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office,  alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno  degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto  infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per  gli operatori sanitari.

    ll Tribunale di Milano. applicando in toto la disciplina citata ha  statuito l'obbligo di garantire agli eredi  della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista. dall’articolo 85 del Dpr 1124/1965.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessaria

    La Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato  che  le dimissioni  di una lavoratrice  nel periodo di maternità  restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto,  fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato  mai prima in modo cosi esplicito.

     Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente  nel settore terziario  che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto.

     La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia  delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate  dai  servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi  condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi  delle retribuzioni  dal giorno delle dimissioni  fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, 

    Il primo  giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata.

    Nel  ricorso in Cassazione della societa   si affermava che  la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro;  ma la Cassazione conferma che tale lettura :

    1. in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato  utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione"
    2. In secondo luogo sottolinea che  "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."

    In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida  ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso.

    In quest'ottica  diventa  evidente, secondo i supremi giudici ,  "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata"  se la protezione fosse limitata nel tempo cioè  ci fosse la possibilità  una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso.

    Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano  in pratica che  la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti)  fino al momento della convalida ministeriale.

  • Lavoro Dipendente

    Sospensione attività: quando decade automaticamente

    Con la nota 642 del 6 aprile 2023 l'ispettorato nazionale del lavoro ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in  merito alla  decadenza del provvedimento di sospensione  dell'attività prevista dal DLGS 81 2008,   comma 16 art. 14,  e alla possibile immediata ripresa  del lavoro , in particolare nei casi di decadenza del provvedimento per prescrizione dei termini.

    A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL specifica le diverse casistiche.

    In particolare la decadenza della sospensione si verifica nei seguenti casi : 

    1. nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza,   l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato,sempre che non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro che decida ad esempio di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere)
    2.  anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevede il pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa.  e dopo l' informativa alla Procura può essere adottato il decreto di archiviazione, che determina la decadenza della sospensione; 
    3. nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte  che prevede il  pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta 

    Diversamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione  fosse  stato adottato non solo per motivi di  di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale.  quindi per la ripresa dell'attività lavorativa,  il datore di lavoro dovrà  prima porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca espressa 

    Viene chiarito inoltre,   in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio, ma decaduto,  la ripresa dell’attività lavorativa  non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro

    Si ricorda inoltre che il decreto di archiviazione  per  prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994.non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5% per le spese di  presentazione della  istanza, finalizzata alla revoca. 

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributi Ischia: come fare domanda

    Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal  decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici  eccezionali   verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:

    • dal 26 novembre 2022 
    • al 30 giugno 2023 

     per i soggetti con  la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

    Sospensione contributiva Ischia:  a chi spetta e come

    In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

    • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
    • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata. 

    La sospensione  riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti  solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

    Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative  verranno rese note con successivo messaggio.

    L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

    Si ricorda che sono sospesi inoltre 

    • i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
    • i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i  termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)

    Sospensione contributiva Ischia: la domanda 

    I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.

    Può essere presentata un’unica domanda  anche per  diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.

    La circolare   ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato,  e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:

    • Datori di lavoro con dipendenti
    • Artigiani e commercianti
    • Committenti e liberi professionisti in  Gestione separata 
    •  Aziende agricole
    • lavoratori agricoli autonomi e  concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
    • Datori di lavoro domestico.
  • CCNL e Accordi

    CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo

    E' stato firmato pochi giorni fa  dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori   il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. 

    L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha  durata quadriennale,  dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del  testo, che deve prima essere  approvato dalle assemblee dei lavoratori.

    QUI il testo del CCNL 2019-2022 

    CCNL fiori recisi import export: aspetti economici 

    L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: 

    • 40€ dal 1° gennaio 2023, 
    • 20€ dal 1° gennaio 2024, 
    • 30€ dal 1° gennaio 2025 e 
    • 30€ dal 1° gennaio 2026.

     Si segnalano inoltre :

    • l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; 
    • la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
    • l' indennità di mancato preavviso  ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
    • per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede  un  limite  di 12 mesi alla  permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa  l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti

    CCNL fiori: Tabelle retributive 2022

    minimi retributivi  al 1.1.2022
    LIVELLO
    Parametro Paga tabellare contingenza EDR  Paga base
    Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70
    1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40
    1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00
    2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67
    3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57
    4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98
    5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87
    6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74

     CCNL fiori: novità normative 

    L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

    • flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di 

    maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della  retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;

    • ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
    • permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
    • conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:  per chi ha diritto alle misure della  L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti

     miglioramenti del congedo parentale e  per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

    aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;

    • sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:  diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
    • indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

    Soddisfatti i sindacati per i  "risultati rilevanti  in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale"  secondo  quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.