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Pignorabilità pensioni con soglia a 1000 euro: le istruzioni
Il decreto Aiuti "Bis" n. 115 2022 ha previsto la sostituzione del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile che si occupa di pignorabilità delle pensioni.
In particolare, dalla data di entrata in vigore della norma si prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare :
- corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale,
- con un minimo di 1.000 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Si ricorda che l'importo dell' assegno sociale è fissato:
- per il 2022 a 468,11 euro e a
- per il 2023 a 503,27 euro,
per 13 mensilità.
Con la circolare 38 del 3 aprile 2023 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione della novità
Viene specificato in particolare che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto , sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.
Pignoramento pensioni: come funziona
In generale si ricorda che la norma del codice civile prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Va sottolineato che non viene modificato invece l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c. per cui resta fermo che, per le somme accreditate – in relazione ad un trattamento previdenziale o assistenziale su conto bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al triplo dell'assegno sociale.
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Pensioni residenti Bulgaria: nuove istruzioni
Novità sul trattamento fiscale delle pensioni INPS di titolari residenti in Bulgaria.Questi soggetti hanno goduto dell'esenzione dal fisco italiano per la convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni ( v.messaggio INPS n. 612 del 18 febbraio 2020).
L'esenzione era applicabile in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, dato che per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.
L'INPS con il nuovo messaggio 1270 del 3 aprile informa che tali indicazioni devono ritenersi superate sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, che ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. (…) per quel che concerne la Bulgaria, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.
Di conseguenza l'Istituto precisa che procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara
- sia della Gestione pubblica,
- che della Gestione privata,
che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.
In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese.
Nei casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti l'istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Eventuali contestazioni non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, saranno veicolate per competenza all’Agenzia delle Entrate
La circolare illustra inoltre le modalità di ricostituzione delle posizioni pensionistiche detassate nel corso del 2023 a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, con contestuale recupero delle imposte a partire da gennaio 2023.
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità fino al 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica, le posizioni interessate saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
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Contributi INPS donatori sangue novità per ex INPDAP
Con la circolare 39 del 4 aprile 2023 INPS fornisce indicazioni aggiornate sul diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per i donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici trasformati in società private per effetto di norme di legge.
L’Istituto ricorda che con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016, aveva riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, per i seguenti eventi tutelati:
- malattia,
- maternità,
- congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
- integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga,
- mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.
Con il nuovo documento si integrano le disposizioni con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.
In particolare vengono rimodulate le indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011
Si specifica che data la sentenza della Corte Costituzionale, n. 52/1992, che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che comporta, anche il suddetto personale ha diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per donazione di sangue.
Di conseguenza nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze.
La circolare riepiloga in dettaglio e integra le istruzioni operative.
Specifica anche il caso dei periodi pregressi, per i quali è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa
Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione
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Assunzioni: piu di 100mila contratti nel primo bimestre 23
Nella nota congiunta del Ministero del lavoro, Banca d'Italia e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono riassunti i dati recenti sull'occupazione in Italia, che pur essendo provvisori e soggetti a revisione annunciano novità positive per il mercato .
La nota commenta in particolare due fonti informative complete ovvero :
- le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro e
- le DID, Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro rese ai centri per l'impiego dai disoccupati
ATTENZIONE: La prima base dati è aggiornata al 28 febbraio 2023, la seconda al 31 dicembre 2022 (i dati sono provvisori e soggetti a revisione).
Dal Rapporto emerge che nei primi due mesi del 2023 sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro nel settore privato esclusa l'agricoltura, dopo un ultimo trimestre 2022 con il segno negativo.
Aspetto particolarmente interessante è il fatto che si tratta di assunzioni con contratti a tempo indeterminato mentre solitamente gli aumenti riguardano i contratti a termine.
Incomprensibilmente calano i contratti di apprendistato (forma di assunzione piu conveniente per il personale giovane) di 8mila unità .
E' soprattutto il settore dei servizi a trainare l’occupazione, ma anche la manifattura riprende ad aumentare
In particolare.
- nel turismo si sono osservati 22.000 nuovi posti di lavoro, pari a un quinto del totale mentre
- nell'industria in senso stretto, dopo il rallentamento della scorsa estate, è emersa una maggiore richiesta anche per la ripresa della piena attività dei settori delle aziende energivore che. dopo le difficoltà del 2022 beneficiano ora del calo dei prezzi dell’energia.
- Il settore edile resta sostanzialmente stabile.
Da segnalare ancora due aspetti particolarmente positivi ovvero
- la riduzione del divario di genere
- una leggera ripresa del mercato del lavoro nel Mezzogiorno.
Infatti: dopo la frenata degli ultimi mesi del 2022, l’occupazione femminile è tornata a salire in gennaio e febbraio .
Va ricordato che nel 2020 i posti di lavoro perduti sono stati in gran parte quelli femminili. Dalla metà del 2021 l’occupazione femminile è invece cresciuta più velocemente, raggiungendo livelli storicamente elevati e nell’ultimo
anno e mezzo le donne hanno contribuito per quasi il 40 per cento alla creazione di posti di lavoro, un valore superiore di 2,5 punti percentuali rispetto al biennio 2018-19.
Occupazione e aree geografiche
La crescita della domanda come di consueto è stata più marcata nelle regioni centro‑settentrionali, dove nei primi due mesi del 2023 si è concentrato oltre l’80 per cento dei nuovi posti di lavoro.
Nelle regioni meridionali si è comunque registrata una dinamica occupazionale in lieve espansione (circa 40 mila unità in più a gennaio-febbraio 2023)
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Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Le tabelle delle retribuzioni cosi determinate vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La circolare ricorda che si applicano:
- ai lavoratori italiani,
- ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
- ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
- ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione va determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve essere diviso per 12 e il risultato va raffrontato con le tabelle del settore corrispondente.
Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento
Modalità Regolarizzazione contributiva
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.
Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro devono
– calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera
Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.
Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.
Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.
Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale
Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.
L'articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
Inoltre, ai sensi del comma 2bis del citato articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999
Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
Ciò posto, sulla base degli elementi di fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.
Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti.
Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente.
Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE, reca una disposizione che prevede esplicitamente, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
In particolare, il suddetto articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione prevede che ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''.
Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento
A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante.
Sussistendo tale presupposto:
- l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
- mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
L'iscrizione all'AIRE del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.
Ciò posto, per quel che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x.
A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).
A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale svizzera dell'Istante decorrente dal giorno successivo al giorno z dell'anno x) i redditi di lavoro dipendente prodotti dal Contribuente in Svizzera, a decorrere dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione).
Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2 a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.
Vengono modificati in particolare
- gli adempimenti obbligatori per trasportatori e conducente;
- le sanzioni amministrative previste in caso di violazione
nei casi di prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.
Nuovi obblighi trasportatori e conducenti
Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.
- Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
- La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
- Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
- Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
- Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione sopradescritta .
Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.