• Pensioni

    Pignorabilità pensioni con soglia a 1000 euro: le istruzioni

    Il decreto Aiuti "Bis" n. 115 2022 ha previsto la sostituzione del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile  che si occupa di pignorabilità delle pensioni.

    In particolare, dalla data di entrata in vigore della norma  si prevede che  le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare :

    • corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, 
    • con un minimo di 1.000 euro.

    La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

    Si  ricorda  che l'importo dell' assegno sociale  è fissato: 

    •  per il 2022 a 468,11 euro e a
    • per il 2023 a   503,27 euro, 

    per 13 mensilità.

    Con la circolare 38 del 3 aprile 2023 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione della novità 

    Viene specificato in particolare che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della  legge di conversione del decreto , sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

    Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. 

    Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.

    Pignoramento pensioni: come funziona

    In generale si ricorda che la norma del codice civile prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche  d'ufficio.

    Va sottolineato che non viene  modificato invece l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c.  per cui resta  fermo che, per le somme accreditate – in relazione ad un trattamento previdenziale o assistenziale  su conto  bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento  (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo  pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al  triplo dell'assegno sociale.

  • Pensioni

    Pensioni residenti Bulgaria: nuove istruzioni

    Novità sul trattamento fiscale delle pensioni  INPS di titolari residenti in Bulgaria.Questi soggetti  hanno goduto dell'esenzione dal fisco italiano  per la   convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni ( v.messaggio INPS n. 612 del 18 febbraio 2020).

    L'esenzione  era applicabile  in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, dato che per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.

    L'INPS con il nuovo messaggio  1270 del 3 aprile informa che tali indicazioni devono ritenersi superate  sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate  con la  Risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023,  che ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.  (…)  per quel che concerne la Bulgaria, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.

    Di conseguenza  l'Istituto precisa che procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara 

    • sia della Gestione pubblica, 
    • che  della Gestione privata, 

    che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.

    In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese.

     Nei  casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti l'istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  Eventuali contestazioni non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso,  saranno veicolate per competenza all’Agenzia delle Entrate

    La circolare illustra inoltre  le modalità di  ricostituzione delle posizioni pensionistiche detassate nel corso del  2023  a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023,  con contestuale recupero delle imposte  a partire da gennaio 2023.

    Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità  fino al  2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica, le posizioni  interessate saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi INPS donatori sangue novità per ex INPDAP

    Con la circolare 39 del 4 aprile 2023 INPS fornisce indicazioni aggiornate sul diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per i donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici trasformati in società private per effetto di norme di legge.

    L’Istituto ricorda che con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016,  aveva riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, per i seguenti eventi tutelati: 

    • malattia,
    •  maternità,
    •  congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
    •  integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga,
    •  mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.

    Con il nuovo documento si integrano le disposizioni  con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.

    In particolare vengono rimodulate le indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011

    Si specifica che data la sentenza della Corte Costituzionale,  n. 52/1992,  che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che  comporta, anche il suddetto personale   ha diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per donazione di sangue.

    Di conseguenza nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze. 

    La circolare riepiloga in dettaglio e integra  le istruzioni operative.

    Specifica anche il caso dei periodi pregressi,   per i quali è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa

    Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione

     

  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni: piu di 100mila contratti nel primo bimestre 23

    Nella nota congiunta del Ministero del lavoro,  Banca d'Italia e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono riassunti i dati recenti sull'occupazione in Italia, che pur essendo provvisori e soggetti a revisione annunciano novità positive per il mercato .

    La nota commenta in particolare due fonti informative complete ovvero :

    • le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro e 
    •  le DID, Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro rese ai centri per l'impiego dai disoccupati

    ATTENZIONE: La prima base dati è aggiornata al 28 febbraio 2023, la seconda al 31 dicembre 2022 (i dati sono provvisori e soggetti a revisione).

     Dal Rapporto emerge  che nei primi due mesi del 2023 sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro nel settore privato esclusa l'agricoltura, dopo un ultimo trimestre 2022 con il segno negativo. 

    Aspetto particolarmente interessante è il fatto che si tratta di assunzioni con contratti a tempo indeterminato mentre solitamente gli aumenti riguardano i contratti a termine.

    Incomprensibilmente calano i contratti di apprendistato (forma di assunzione piu conveniente per il personale giovanedi 8mila unità .

    E' soprattutto il settore dei servizi a trainare l’occupazione, ma anche la manifattura riprende ad  aumentare

    In particolare.

    1. nel turismo si sono osservati 22.000 nuovi posti di lavoro, pari a un quinto del totale mentre
    2. nell'industria in senso stretto, dopo il rallentamento  della scorsa estate, è emersa una maggiore richiesta anche per  la ripresa della piena attività dei  settori  delle aziende energivore che. dopo le difficoltà del 2022 beneficiano ora del calo dei prezzi dell’energia. 
    3. Il settore edile resta sostanzialmente  stabile.

    Da segnalare ancora  due aspetti particolarmente positivi ovvero 

    1. la riduzione del divario di genere
    2. una leggera ripresa del mercato del lavoro nel Mezzogiorno.

    Infatti: dopo la frenata degli ultimi mesi del 2022, l’occupazione femminile è tornata a salire in  gennaio e febbraio .

    Va ricordato che nel 2020 i posti di lavoro perduti sono stati in gran parte quelli femminili. Dalla metà del 2021 l’occupazione femminile è invece cresciuta più velocemente, raggiungendo livelli storicamente elevati  e nell’ultimo

    anno e mezzo le donne hanno contribuito per quasi il 40 per cento alla creazione di posti di lavoro, un valore superiore di 2,5 punti percentuali rispetto al biennio 2018-19.

    Occupazione e aree geografiche

    La crescita della domanda  come di consueto è stata  più marcata nelle regioni  centro‑settentrionali, dove nei primi due mesi del 2023 si è concentrato oltre l’80 per cento dei  nuovi posti di lavoro. 

    Nelle regioni meridionali  si è comunque registrata una dinamica occupazionale in lieve espansione (circa 40 mila unità in più a gennaio-febbraio 2023)

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno

    Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

    Le tabelle delle retribuzioni  cosi determinate vanno  prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

    La circolare ricorda che si applicano: 

    •  ai lavoratori italiani, 
    •  ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
    •  ai lavoratori extracomunitari,  titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario 
    •  ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

    Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione  va  determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve  essere diviso per 12 e il risultato va  raffrontato con le tabelle del settore corrispondente. 

    Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese  ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico,  la retribuzione convenzionale corrispondente  deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento 

    Modalità Regolarizzazione contributiva

    I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni  della circolare possono regolarizzare tali periodi  senza aggravio di oneri aggiuntivi  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.

     Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro  devono 

    – calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

    – le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

  • Lavoro estero

    Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera

    Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.

    Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.

    Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo  4,  paragrafo  4,  della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.

    Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale

    Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.

    L'articolo  2,  comma  2, del  TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

    Inoltre, ai  sensi  del  comma  2­bis  del  citato  articolo  2  del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999 

    Pertanto,  anche  a  seguito  della  formale  iscrizione  all'AIRE,  nei  confronti  di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a  sussistere  una  presunzione  (relativa) di residenza fiscale in Italia  in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. 

    Ciò  posto,  sulla  base  degli  elementi di  fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.

    Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. 

    Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti. 

    Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente. 

    Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di  Convenzione  OCSE,  reca  una  disposizione  che  prevede  esplicitamente,  per  la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    In  particolare, il  suddetto articolo  4, paragrafo  4, della  Convenzione prevede che  ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''. 

    Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento

    A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il  cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante. 

    Sussistendo tale presupposto:

    • l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
    • mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione). 

    L'iscrizione all'AIRE  del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale. 

    Ciò  posto, per  quel  che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''. 

    Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x. 

    A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).

    A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale  svizzera  dell'Istante  decorrente  dal  giorno  successivo  al  giorno  z  dell'anno  x) i  redditi  di  lavoro  dipendente  prodotti  dal Contribuente  in  Svizzera,  a  decorrere  dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione). 

    Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2  a presentare in Italia la dichiarazione dei  redditi per l'anno d'imposta  x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.

  • Lavoro estero

    Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE

    E' apparso nella  Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023  il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che  riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Vengono modificati in particolare 

    1. gli adempimenti obbligatori  per trasportatori e  conducente;
    2. le sanzioni amministrative previste in caso di  violazione

    nei casi di prestazioni  transnazionali di servizi di trasporto su strada o di  cabotaggio  nel  cui  ambito  sono  distaccati  conducenti  in  Italia.

    Nuovi obblighi trasportatori e conducenti 

    Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.

    •   Il trasportatore che distacca lavoratori in  Italia  nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu'  tardi  all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico  connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
    •  La  dichiarazione  di  distacco  deve  contenere  le   seguenti informazioni:

        a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero  della  licenza  comunitaria, ove disponibili; 

        b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di  un'altra  persona  di contatto nello Stato membro  di  stabilimento  con  l'incarico  di  assicurare i contatti con le autorita'  competenti  in  Italia  e  di  inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

        c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza  e  il  numero  della patente di guida del conducente; 

        d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e  la  legge ad esso applicabile; 

        e) la data di inizio e di fine del distacco; 

        f) il numero di targa dei veicoli a motore; 

        g) l'indicazione  se  i  servizi  di  trasporto  effettuati  sono  trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale  o trasporto di cabotaggio. 

    •  Il trasportatore è  tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro  cinque  giorni  dall'evento  che  ne  determina  l'aggiornamento. 
    •  Il trasportatore deve  assicurare  che  il  conducente  abbia  a  disposizione  in  formato  cartaceo   o   elettronico   la   seguente  documentazione: 

        a) copia della dichiarazione di  distacco  trasmessa  tramite  il  sistema di interfaccia pubblico IMI; 

        b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che   si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1072/2009; 

        c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli  degli  Stati membri in cui il conducente sia stato presente  al  momento  di  effettuare operazioni di trasporto  internazionale  su  strada  o  di  cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei  registri  previsti  dai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (UE)  n. 165/2014. 

    •  Il  conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a  disposizione degli organi di polizia stradale,   in  occasione  del  controllo su strada, la documentazione sopradescritta .

    Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.