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Giornalisti: ecco il nuovo regolamento INPGI 2026
INPGI, istituto di previdenza dei giornalisti autonomi , comunica che è giunta l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti – con nota del 30 dicembre 2025 – del nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali per i giornalisti iscritti , in vigore dal 1 gennaio 2026
Il Regolamento era stato adottato dal Consiglio di Indirizzo generale – su proposta del Consiglio di Amministrazione – con atto del 24 novembre 2024 ed è stato integrato, a seguito di alcune osservazioni ministeriali, con un ulteriore atto del 27 novembre 2025.
In questo modo viene completato l'iter del nuovo assetto dell'istituto dopo il passaggio all’INPS della Gestione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per i giornalisti dipendenti.
Alcune novità del Regolamento 2026 – il testo
Le disposizioni del Regolamento, che è composto da 60 articoli, rafforzano e consolidano la copertura delle prestazioni erogate con i montanti contributivi accantonati, a tutto vantaggio della solidità complessiva del sistema.
Nello specifico il nuovo regolamento uniforma e formalizza le disposizioni a cui l’Ente dava già applicazione: prestazioni pensionistiche, indennità di maternità, riconoscimento delle unioni civili, dilazione dei debiti contributivi e altre prassi consolidate.
Inoltre vengono migliorate uniformandosi alle prestazioni garantite dall’INPS, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i titolari di co.co.co.
Il presidente INPGI Roberto Ginex ha sottolineato altri due importanti aspetti:
- per agevolare gli iscritti in difficoltà nel versare in un’unica soluzione il contributo minimo, pur mantenendo ferma la scadenza al 31 luglio – il Regolamento stabilizza la facoltà di pagamento dilazionato in tre rate, da maggio a luglio, che è stata adottata in via sperimentale per l’anno 2025.
- E’ stato, inoltre, introdotto un sistema di perequazione dei trattamenti pensionistici con aliquote graduate e decrescenti suddivise per scaglioni di reddito. Tale sistema si ispira a quanto già previsto nel sistema generale, mantenendosi comunque con caratteristiche più favorevoli”,
QUI IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO INPGI 2026
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Badge digitale cantieri: come sarà
il nuovo Decreto Legge 159 "Sicurezza Lavoro" recentemente convertito in legge 198 2025, ha introdotto misure innovative per rafforzare la tutela dei lavoratori.
Il provvedimento punta tra l'altro a rendere più efficace il controllo sulle imprese in appalto e subappalto, contrastare il lavoro irregolare e garantire una gestione digitale dei flussi di manodopera.
Tra le principali novità figurano:
- l’obbligo di adozione del badge digitale di cantiere per la rilevazione automatica delle presenze;
- la riforma della patente a crediti prevista dal D.lgs. 81/2008, con nuove regole di decurtazione e sanzioni più severe.
Si segnala che la legge di conversione ha fornito una precisazione sull'entrata in vigore dell'obbligo vedi prossimo paragrafo
Badge digitale di cantiere per l’Identificazione e controllo delle presenze
L’articolo 3, comma 2, del decreto introduce l’obbligo, per tutte le imprese che operano in appalto o subappalto nel settore edile, di adottare un badge digitale di cantiere.
La misura interessa sia i cantieri pubblici che privati e si estende, con successivi decreti, anche ad altri ambiti considerati ad alto rischio.
Il badge digitale avrà un codice univoco anticontraffazione e sostituirà la tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.lgs. 81/2008.
Potrà essere rilasciato anche in modalità elettronica e conterrà tutti gli elementi identificativi del dipendente, consentendo:
- la rilevazione automatica delle presenze in cantiere;
- il monitoraggio dei flussi di manodopera;
- l’integrazione con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, la tessera digitale sarà generata automaticamente e precompilata, con possibilità di aggiornamento da parte del datore di lavoro.
Un decreto attuativo del Ministero del Lavoro definirà nel dettaglio:
- le modalità di emissione e utilizzo del badge digitale;
- le misure di sicurezza nei cantieri e le tecnologie da impiegare;
- i dati trattati e le garanzie di protezione della privacy.
AGGIORNAMENTO 8 GENNAIO 2026
Come anticipato l’obbligo di dotare i lavoratori del nuovo badge di cantiere previsto dal DL Sicurezza n. 159/2025 non è ancora operativo. La legge di conversione n. 198/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, ha chiarito che l’effettiva applicazione della misura è subordinata all’adozione di uno specifico decreto attuativo
La modifica introdotta in sede di conversione ha corretto un passaggio ambiguo del testo originario, chiarendo che il termine di 60 giorni riguarda l’adozione del citato decreto attuativo e non l’entrata in vigore immediata dell’obbligo.
Patente a crediti – Più rigore e nuove sanzioni dal 2026
Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, aggiornata con modifiche all’articolo 27 del D.lgs. 81/2008.
Le novità puntano a rendere il sistema più efficace e dissuasivo, rafforzando le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Le principali modifiche riguardano:
- la decurtazione automatica dei punti per lavoro irregolare, applicata all’atto della notificazione del verbale di accertamento, con l’uso dei dati del Portale Nazionale del Sommerso (PNS);
- la trasmissione immediata delle informazioni da parte delle Procure all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei casi di infortuni mortali o invalidanti, per avviare la sospensione cautelare della patente;
- il raddoppio della sanzione per chi opera senza patente a crediti, che passa da 6.000 a 12.000 euro.
Anche l’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 è stato modificato:
- la nuova voce 21 prevede una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare, superando il vecchio sistema graduato;
- il punto 24 stabilisce una penalità aggiuntiva per ogni lavoratore straniero privo di permesso, minore non lavorativo o beneficiario di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza o Supporto per la formazione e il lavoro.
Le nuove decurtazioni si applicheranno agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; per quelli precedenti resta valida la disciplina in vigore fino al 2025.
Il decreto modifica infine anche l’allegato XII del D.lgs. 81/2008, imponendo di specificare nella notifica preliminare di avvio lavori anche le imprese che operano in subappalto.
Un futuro decreto ministeriale, in collaborazione con INAIL e parti sociali, individuerà gli ambiti di attività a rischio più elevato, con priorità per i settori dove è maggiore l’incidenza del lavoro in appalto e subappalto.
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Infortuni domestici: assicurazione INAIL in scadenza il 31 gennaio
Come ogni anno, il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd."assicurazione casalinghe"), pari a 24 euro anche per il 2026
Si ricorda che dal 2024 sono possibili anche i versamenti online.
Rivediamo in sintesi tutti i dettagli su come funziona.
Chi ha l’obbligo e chi è escluso dall’ assicurazione infortuni nel lavoro domestico
Si ricorda che sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa e che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL, e in particolare:
- chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
- svolge il lavoro per il lavoro domestico e la cura dei componenti della famiglia e della casa
- senza vincoli di subordinazione
- in modo abituale ed esclusivo.
Le categorie interessate comprendono
- studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero.
E’ escluso l’obbligo assicurativo per :
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso.
Nello stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlio).
Qual è l'ambito domestico?
ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze è considerata al pari dell’abitazione, purché si trovi in Italia.
Assicurazione INAIL lavoro domestico: a cosa da diritto
Le prestazioni in caso di infortunio comprendono:
- una rendita diretta per inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, compresa tra un minimo di 139,58 e un massimo di 1.702,23 euro,
- una prestazione una tantum rivalutabile per inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%, pari a 395 euro, e
- una rendita ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, dell’importo massimo di 1.702,23 euro.
Per gli infortuni domestici con esito mortale, inoltre, è prevista l’erogazione in favore dei superstiti, o di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, di un assegno una tantum di 12.342,84 euro e un’ulteriore prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni.
Infine, i titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100% in condizioni particolarmente gravi, hanno diritto a un assegno mensile per l’assistenza personale continuativa.
Iscrizioni e pagamento come fare
PRIMA ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre collegarsi al sito Inail e accedere ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS.
L’iscrizione si effettua utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso che contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.
La prima iscrizione si puo effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata l' attività.
La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento.
Si può pagare online:
– sul sito dell’Inail;
– sul sito di Poste Italiane;
– sul sito della tua banca;
– tramite l’app IO.
In alternativa è possibile pagare presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.
Puoi effettuare Per maggiori dettagli consulta il sito
RINNOVO
Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.
Assicurazione lavoro domestico gratuita: per chi?
Lo Stato copre il costo del premio assicurativo per:
- i soggetti con reddito complessivo lordo inferiore a 4.648,11 euro l’anno e
- che fanno parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno,
Per iscriversi o rinnovare la polizza ogni anno va utilizzato il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.
Assistenza e informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il contact center Inail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00, al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa, sia da rete mobile.
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Decreto Sicurezza Lavoro 2025 convertito in legge: tutte le novità
Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre, interviene in modo organico sul Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e su altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione.
E' stata quindi pubblicata in GU la legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge QUI IL TESTO COORDINATO.
Vediamo in sintesi tutte e novità, tra cui :
- nuove premialità alle imprese virtuose in tema di sicurezza sul lavoro
- Istituzione del badge di cantiere
- Sanzioni piu severe in tema di patente a crediti.
Formazione e accreditamento: qualità, tracciabilità – collocamento obbligatorio
Il decreto rafforza la qualità della formazione sulla sicurezza.
Un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 90 giorni, fisserà criteri più severi per l’accreditamento dei soggetti formatori (competenza certificata, esperienza, risorse e organizzazione), con obbligo di adeguamento anche per gli enti già accreditati e senza nuovi oneri pubblici. Tutte le competenze acquisite nei corsi obbligatori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate con la piattaforma SIISL, così che datori di lavoro e organi di vigilanza possano verificarne la validità.
L’INAIL destina inoltre almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione per campagne, progetti didattici e tecnologie immersive, oltre a misure di sostegno per l’adozione di DPI innovativi nelle micro e piccole imprese.
Sono aggiornate varie norme del D.Lgs. 81/2008 (DPI, lavori in quota, scale) e si introduce la programmazione di misure contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.
Viene innalzato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente. Si prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Viene modificato il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.
Patente a crediti, badge di cantiere e potenziamento Ispettorato del Lavoro e INAIL
Per aumentare la tracciabilità della manodopera e contrastare il lavoro sommerso, le imprese che operano in appalto o subappalto, pubblico o privato, devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, (Badge) anche in formato digitale e interoperabile con il SIISL; per le assunzioni tramite SIISL il badge digitale viene prodotto automaticamente.
Si rafforza la “patente a crediti” per il settore edile: con sanzioni più alte per le violazioni gravi (lavoro nero) , aggiornamento delle fattispecie e decurtazioni dei crediti già alla notifica del verbale di accertamento.
Sul fronte organizzativo, il decreto prevede l’assunzione di 300 ispettori INL nel triennio 2026-2028, l’incremento delle posizioni dirigenziali e l’aumento di 100 unità dell’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con risorse dedicate e priorità di controllo nei subappalti e nei comparti a più alta incidenza infortunistica.
Inoltre si autorizza l’assunzione di 28 medici specialisti e 66 infermieri che hanno già lavorato per almeno 24 mesi nella qualifica e risultavano in servizio al 30 giugno 2025.
Decreto Sicurezza Lavoro 2025: coperture studenti, volontariato, norme UNI
È estesa la copertura INAIL agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro anche per gli infortuni in itinere e le convenzioni scuola-impresa non potranno adibirli a lavorazioni ad alto rischio.
Per il volontariato di protezione civile (inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino) è introdotta una disciplina dedicata su informazione, formazione, addestramento e controllo sanitario, nel rispetto delle specifiche esigenze operative.
Consultazioni gratuita delle norme UNI: si prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.
Premi INAIL revisione e benefici , borse di studio
La legge autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonis legata all’andamento infortunistico, per aiutare il contrasto agli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Vengono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sul versante delle prestazioni economiche INAIL , il decreto istituisce borse di studio per i superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale (3.000 € per primaria/secondaria di I grado; 5.000 € per secondaria di II grado/IeFP; 7.000 € per università, AFAM e ITS Academy), nel limite di 26 milioni di euro annui dal 2026.
Sono previsti, inoltre:
- l’adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità,
- l’adozione della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione,
- la promozione della prevenzione oncologica e
- l’avvio del tracciamento dei “mancati infortuni” nelle aziende con piu di 15 dipendenti, per rafforzare la cultura della sicurezza.
Agricoltura
Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità: L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni.
Si prevede quindi che a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.
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Interessi legali 2026: le istruzioni INAIL
Con la circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni applicative in merito al nuovo tasso degli interessi legali fissato dal Ministero dell’economia e delle finanze con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Il documento è rivolto in particolare alle strutture territoriali dell’Istituto, ma assume rilievo operativo anche per datori di lavoro e consulenti chiamati a gestire correttamente il versamento di contributi e premi assicurativi, nonché il calcolo delle sanzioni civili in caso di omissioni o ritardi.
La circolare chiarisce la misura del nuovo saggio, il suo ambito di applicazione e i riflessi sul sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, fornendo un quadro di riferimento utile per gli adempimenti a partire dal nuovo anno.
Il quadro normativo
Il punto di partenza è l’articolo 1284, comma 1, del codice civile, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione annuale del saggio degli interessi legali. In ambito contributivo e assicurativo, la disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che regola il sistema delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva, prevedendo anche ipotesi di riduzione.
Un ruolo centrale è svolto inoltre dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato diversi commi dell’articolo 116, incidendo sul regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024.
Il decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha infine determinato il nuovo saggio degli interessi legali, recepito dall’INAIL con la circolare in commento.
La novità 2026: istruzioni operative e applicazione pratica
La principale novità riguarda la misura del tasso degli interessi legali, fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Tale valore assume una duplice rilevanza operativa. Da un lato, costituisce la misura massima di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, della legge n. 388/2000. Dall’altro, rappresenta la sanzione applicabile nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, quando tali incertezze siano connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. In tali ipotesi, il tasso dell’1,60% si applica a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 116, come modificato dal decreto-legge n. 19/2024.
Decorrenza Tasso interessi legali annuo Riferimento normativo Dal 1° gennaio 2026 1,60% Decreto MEF 10 dicembre 2025 Nei casi di regolarizzazione contributiva agevolata, il tasso legale rappresenta il limite massimo entro cui può essere ridotta la sanzione civile, se ricorrono i presupposti normativi. È pertanto necessario verificare puntualmente la tipologia di inadempimento (omissione o evasione), la causa del mancato pagamento e la tempistica del versamento.
La circolare richiama inoltre l’utilità delle tabelle riepilogative dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997, allegate al documento, che consentono di applicare correttamente il tasso corrispondente a ciascun periodo. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei casi di contenzioso o di regolarizzazioni che interessano annualità pregresse.
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Pensioni polizia, forze armate e vigili: si alzano i requisiti di età
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028.
Gazzetta Ufficiale
Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:
+ 1 mese per l’anno 2028
+ 1 ulteriore mese per l’anno 2029
+ 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030
In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.
Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici.
Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)
La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.
Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato
Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030 per miglioramenti retributivi
mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.
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Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni
Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.
L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.
INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo
Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.
Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.
La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.
Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.
Novità e istruzioni di dettaglio
La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.
Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In particolare:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965;
- i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole.
La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL.
Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.
Elemento Indicazione operativa Gestione tariffaria Altre attività Voce di tariffa 0722 Tipo di premio Premio ordinario Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL Frazionabilità Non frazionabile Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.