• Pensioni

    Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l’Agenzia chiarisce

    Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.

    Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

    Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.

    L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.

    Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore

    L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.

    Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).

    L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.

    Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:

    • le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
    • tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
    • la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.

    A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.

    La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico

    Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:

    • reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
    • reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).

    Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.

    Nel caso analizzato:

    • il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
    • il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
    • non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.

    Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.

    La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.

    Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.

    Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.

    La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.

    Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento o sanzione conservativa per la negligenza sul lavoro?

    Il tema del licenziamento disciplinare  è di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti, soprattutto alla luce dei rapporti tra normativa e contrattazione collettiva. 

    L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29343 del 6 novembre 2025, offre un  rilevante contributo interpretativo in merito all’applicazione dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, nella parte relativa alla distinzione tra tutela reintegratoria (comma 4) e tutela indennitaria (comma 5) potenziata dal Jobs Act ormai 10 anni fa

    La pronuncia trae origine da un procedimento volto a verificare la legittimità di un licenziamento disciplinare irrogato a un lavoratore del settore Turismo – Pubblici Esercizi, per comportamento considerato negligente, con riferimento alle previsioni dell’art. 144 del  CCNL applicato. La cassazione ha confermato l'orientamento già consolidato per il quale le previsioni del contratto collettivo sono prevalenti.

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni dei giudici.

    Il caso: negligenza e sanzioni disciplinari

    Il contenzioso nasce dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare motivato dall’azienda con riferimento alla violazione di specifiche prassi operative interne, tra cui le procedure di registrazione delle temperature dei prodotti cotti previste dalle cosiddette schede CCP6.

     Il giudice di primo grado aveva ritenuto la sanzione espulsiva illegittima, osservando che la condotta, pur ritenuta negligente, rientrasse nelle ipotesi punibili con misura conservativa secondo il CCNL di settore.

    La Corte d’Appello di Roma, in secondo grado  ha confermato l’illegittimità del licenziamento ma ha escluso l’applicazione della tutela reintegratoria. Secondo i giudici di secondo grado, la condotta non trovava corrispondenza diretta nelle previsioni tipizzate dal CCNL per l’applicazione di una sanzione conservativa; ne derivava pertanto l’applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, Statuto dei lavoratori.

    Avverso questa decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dei commi 4 e 5 dell’art. 18 e dell’art. 144 del CCNL, sostenendo che il comportamento contestato rientrava pienamente nell’ambito delle condotte punibili con sanzione conservativa.

    Le decisioni di merito e la pronuncia della Cassazione

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: quando la contrattazione collettiva qualifica una condotta come meramente negligente e punibile con sanzione conservativa, il giudice non può sostituire tale valutazione con un proprio giudizio di maggiore gravità. 

    La Cassazione richiama, a tal fine, il “diritto vivente” formatosi sul punto, secondo il quale il giudice è tenuto a verificare se il fatto contestato possa essere ricondotto — anche mediante interpretazione elastica — alle ipotesi  di violazioni  sanzionate in via conservativa dal contratto collettivo.

    Nel caso di specie, la Corte ha infatti rilevato che la decisione d’appello non aveva adeguatamente motivato l’esclusione della condotta del lavoratore dal perimetro dell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, che punisce il lavoratore che “non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza”. La violazione delle prassi operative aziendali, secondo i giudici di legittimità, poteva essere valutata come forma di negligenza rientrante  in questa disposizione,  rendendo quindi applicabile la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4.

    La Corte ha inoltre richiamato numerosi precedenti conformi, sottolineando come la contrattazione collettiva, nella disciplinare le possibili  mancanze nella condotta del lavoratore, svolga una funzione di attuazione del principio di proporzionalità, cui il giudice deve conformarsi. Ne deriva che, in presenza di una previsione contrattuale più favorevole al lavoratore, il licenziamento disciplinare debba essere annullato, con conseguente reintegrazione.

    Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame alla luce dei principi indicati.

  • Lavoro Dipendente

    Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale

    L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico  dal regime fascista  con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria  datato 05 agosto 1937.   Inizialmente questa  mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e  solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946  l'istituto  venne reso obbligatorio per il settore  dei lavoratori dell'industria;  in seguito il  D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.

    La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di  retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.

    Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi  ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)

    Elementi per il calcolo della tredicesima

    Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta  solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.

    L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata  sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione  24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo  consultare  il CCNL  di riferimento.

    In generale gli elementi principali  da considerare  per la determinazione della retribuzione  utile  per il calcolo della tredicesima sono: 

    • paga base;
    • indennità di contingenza;
    • terzi elementi nazionali o provinciali;
    • scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;

    Sono inoltre elementi  da considerare se  erogati con continuità:

    • super minimo,
    • assegno ad personam,
    • straordinari forfetizzati o continuativi,
    • provvigioni,
    • cottimo,
    • indennità sostitutiva di mensa,
    • indennità per maneggio denaro,
    • premi di produttività annuali.
    • In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:  
    • lavoro straordinario,
    • lavoro notturno e  lavoro festivo effettuati in via occasionale, 
    • somme concesse una tantum e 
    • rimborsi spese erogati nel mese.

    Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:

    • ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
    • ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.

    Il lavoratore part-time ha  diritto alla tredicesima   in proporzione all’orario di lavoro  prestato.

    Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.

    Tredicesima e assenze

    Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima  e pesare quindi  sull'ammontare spettante al dipendente . 

    Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:

    • assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
    • assenze non utili per la maturazione della  tredicesima:   congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;-  congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.

    Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali  e assistenziali  Inps e Inail  (ad es.  malattia;  congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi). 

     Tali Istituti  corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti  non sono  soggette a contributi previdenziali.

    • per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
    • per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
    • per gli apprendisti la percentuale è  di 1,062022.

    Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima

    Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale  a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore). 

     La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per  carichi familiari. 

    Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.

    Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché  viene maggiormente tassata.

    Tredicesima e Bonus Natale 2024

    Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024  una nuove indennità una tantum  esentasse cd. Bonus Natale ,  per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.

    Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero 

    • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, 
    • che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 
    • con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

    Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024

    Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

    Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite  conguaglio fiscale.

    Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.

  • Lavoro Dipendente

    Diritto di sciopero: quando è antisindacale la condotta del datore di lavoro

    Con l’ordinanza n. 29740 dell’11 novembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra potere organizzativo del datore di lavoro e tutela del diritto di sciopero garantito dall’art. 40 Cost. 

    Il caso riguardava un procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, promosso da un’organizzazione sindacale contro le disposizioni di servizio adottate da un’impresa concessionaria autostradale in occasione di agitazioni del personale addetto all’esazione. Le procedure interne – da adempiere prima e dopo l’astensione – erano state giudicate dai giudici di merito come potenzialmente idonee a comprimere la libertà dei lavoratori nel determinarsi sull’adesione allo sciopero.

    La Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni di primo e secondo grado, chiarendo che, pur restando salvo il potere datoriale di organizzare l’attività e prevenire danni alla produzione, sono illegittime le misure che, in concreto, incidono sull’effettivo esercizio del diritto di sciopero o ne alterano le modalità tipiche.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Il caso: le disposizioni aziendali prima e dopo l’astensione

    Il giudizio traeva origine da due disposizioni di servizio emanate nel 2016, relative alle “procedure da adottare in occasione di agitazioni sindacali del personale di esazione”. La Corte d’Appello aveva ritenuto antisindacali sia gli adempimenti da eseguire prima sia quelli imposti dopo l’inizio dello sciopero.

    Secondo il giudice di merito, le procedure preliminari – della durata variabile tra 15 e 60 minuti – obbligavano di fatto gli addetti a decidere anticipatamente la propria adesione all’astensione: un lavoratore non avrebbe potuto scegliere “in modo istantaneo” se partecipare allo sciopero, poiché tale adesione presupponeva l’avvenuto completamento di attività propedeutiche imposte dall’azienda.

    Per quanto riguarda gli adempimenti successivi all’avvio dello sciopero, la Corte territoriale aveva rilevato che le attività richieste – pur non retribuite – richiedevano un tempo apprezzabile e risultavano presidiate da possibili sanzioni disciplinari. In assenza di prova che tali procedure mirassero a preservare la capacità produttiva dell’impresa, esse risultavano idonee a limitare oggettivamente il diritto del lavoratore di aderire allo sciopero.

    La società aveva contestato la decisione sostenendo, tra l’altro, la necessità di tutelare il proprio patrimonio, in particolare rispetto alla gestione degli incassi effettuati dagli esattori, e richiamando l’art. 41 Cost. sul diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività economica.

    Aveva inoltre dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., ritenendo di non essere gravata dell’onere di dimostrare l’esistenza di soluzioni alternative.

    Le decisioni di merito e di Cassazione

    La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure della società confermando la natura antisindacale delle disposizioni organizzative contestate.

    Richiamando il consolidato orientamento costituzionale e di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito che:

    • il diritto di sciopero può comportare un danno alla produzione, considerato fisiologico e connaturato alla funzione di autotutela collettiva.
    • È invece illegittimo tutto ciò che possa determinare un danno alla produttività, cioè un pregiudizio irreversibile alla possibilità dell’impresa di proseguire l’attività o alla sua integrità organizzativa.

    In questo quadro, il datore di lavoro mantiene il potere di adottare misure idonee a contenere gli effetti lesivi dello sciopero, purché tali interventi non comprimano in alcun modo l’effettivo esercizio del diritto costituzionale. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo cui le procedure imposte agli esattori:

    • prima dello sciopero limitavano la libertà del lavoratore di scegliere se aderire all’astensione, poiché richiedevano attività che solo chi avesse già deciso di scioperare avrebbe potuto svolgere;
    • dopo l’inizio dello sciopero imponevano un’attività lavorativa non retribuita, incompatibile con la natura stessa dell’astensione e aggravata dalla previsione di possibili sanzioni disciplinari.

    Inoltre, la Corte ha respinto la censura sull’onere della prova: non vi era stata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la contestazione riguardava non la ripartizione dell’onere probatorio, ma la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito, profilo non censurabile in sede di legittimità.

    La Cassazione ha così confermato la condotta antisindacale e rigettato il ricorso datoriale, condannando la società al pagamento delle spese processuali e richiamando l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

  • Contributi Previdenziali

    Aspettativa sindacale: nuovi chiarimenti INPS

    Sul tema dell’accreditamento della contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in
    aspettativa sindacale o politica
    , previsto dall’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 l'inps con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, fornisce ulteriori chiarimenti per le gestioni private, con l’obiettivo di uniformare le prassi e ridurre il contenzioso. In particolare si specifica la necessità dei verifica della dichiarazione del datore di lavoro e dell'incarico attribuito al lavoratore dall'organizzazione.

     Si ricorda che pochi mesi fa  in un altro messaggio erano state modificate le istruzioni in relazione alla doppia contribuzione per  lavoro part time durante il periodo di aspettativa.

    Quadro normativo

    Resta fermo che l’aspettativa sindacale o politica:

    • è non retribuita;
    • comporta la sospensione del rapporto di lavoro subordinato assoggettato all’assicurazione IVS;
    • richiede, ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, un atto scritto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data antecedente all’inizio dell’aspettativa, come previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.

    Il Messaggio INPS n. 3505 del 21 novembre 2025 ribadisce che, in assenza di tale atto scritto, l’accredito della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, anche se sussistono gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

    Aspettativa per incarichi politici o sindacali e lavoro part time

    Con il Messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha modificato un orientamento consolidato in materia di aspettativa sindacale o politica e accredito della contribuzione figurativa. 

    In particolare, il nuovo indirizzo riguarda i lavoratori subordinati con
    contratto di lavoro part-time
    collocati in aspettativa, che instaurano, durante il mandato, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato part-time, anche alle dipendenze di partiti politici o organizzazioni sindacali.

    In tali ipotesi, l’Istituto ammette:

    • l’accredito della contribuzione figurativa relativa al rapporto di lavoro sospeso per effetto dell’aspettativa;
    • il contestuale accredito della contribuzione obbligatoria per il rapporto part-time instaurato durante l’aspettativa.

    Il riconoscimento è subordinato all’assenza di sovrapposizione delle coperture
    assicurative
    e al rispetto dei limiti orari previsti, mentre per i lavoratori a tempo pieno resta fermo l’orientamento più restrittivo delineato dal Messaggio n. 55/2008, che esclude il figurativo in presenza di attività lavorativa contestuale.

    Messaggio INPS n. 3505/2025: documentazione, irreperibilità dell’atto e casi particolari

    Il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025 interviene nell’ambito del processo di armonizzazione delle prassi tra gestioni previdenziali private e pubbliche, concentrandosi sui presupposti documentali per il riconoscimento dell’accredito figurativo in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.

    L’INPS chiarisce che, ai fini dell’accredito figurativo:

    • è necessaria la verifica dell’atto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data anteriore al periodo di aspettativa;
    • nel caso in cui tale atto sia già agli atti perché allegato a una precedente domanda, il lavoratore che si trovi in aspettativa a tempo indeterminato deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione originariamente definita;
    • qualora l’atto originario sia divenuto irreperibile per cause oggettive, il datore di lavoro può presentare una propria dichiarazione che ne attesti l’irreperibilità e produrre documentazione idonea a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (ad esempio prospetti paga, estratti del Libro unico del lavoro).

    La sola documentazione sostitutiva non è tuttavia sufficiente in assenza di una dichiarazione formale del datore di lavoro che spieghi le ragioni dell’irreperibilità e confermi la sussistenza del provvedimento di aspettativa.

    Specifiche indicazioni sono fornite per i casi di trasferimento d’azienda, fusioni e operazioni similari, in cui il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con un nuovo datore: in tali ipotesi è ammessa documentazione sostitutiva, mentre non lo è nei casi di successione di rapporti con interruzione del precedente e nuova assunzione.

    Il Messaggio n. 3505/2025 richiama il contenuto dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 564/1996, secondo cui le cariche sindacali rilevanti ai fini dell’accredito figurativo sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio.

    Ne consegue che le funzioni sindacali riconosciute non sono limitate alle posizioni apicali, ma si estendono anche a delegati, segretari, membri di organismi direttivi e collegiali, purché l’incarico:

    • sia conferito con atto scritto e investitura formale;
    • risulti conforme allo statuto dell’organizzazione sindacale;
    • sia documentabile in modo chiaro e certo.

    L’Istituto richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ricondotto la legittimità dell’accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della sua conformità statutaria, ritenendo irrilevante, ai fini del diritto al figurativo, la verifica dell’attività concretamente svolta dal titolare della carica.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nuovi nati 2025 novità: promemoria dall’ INPS

    La  legge di bilancio 2025 approvato  dal Governo  e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene ,  come da annunci dei ministri e della Premier Meloni,  molte  misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:

    1. il bonus   "Nuovi Nati "per le nuove nascite  nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro  e 
    2. il  rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore,   attraverso l'esclusione  delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso  e l'eliminazione del requisito del secondo figlio  sotto i 10 anni.

    Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025  per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni  sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il  14 aprile la circolare di  istruzioni n. 76 2025.  

    L'ultima novità è che da novembre INPS invierà  alle famiglie in occasione delle nuove nascita un promemoria sulla possibilità di richiedere il contributo.(vedi sotto i dettagli )

    Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è

    La  legge di bilancio  all'art 1  ai commi 206-208  introduce  un  contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da  mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.

    ATTENZIONE:  A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

    La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:

    • verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione 
    •  sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

    Beneficiari saranno:

    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
    • familiari   di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
    • cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro  titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
    • residenti in Italia. 

    La misura ha un costo di  330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

    Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo

    Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE  sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari,  grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico  dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)

    Inoltre la legge di bilancio  sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100)  entrata in vigore nel 2024.

    Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido  di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

    Si ricorda  che l'importo del Bonus  nel 2023  variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare,  i contributi  vanno da: 

    • un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
    • un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
    • un massimo di 1.500 euro  con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.

    Mentre per i  nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024  e  in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:

    • 3.600 euro  con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
    • 1.500 euro  con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).

    Leggi  l'aggiornamento  Bonus nido:  dal 2 aprile domande in lavorazione

    Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS

    La circolare di istruzioni  INPS  è stata pubblicata il  14 aprile 2025  mentre il messaggio 1303 del 16 aprile  comunicava che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .

    Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

    La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

    Bonus novi nati il servizio MYINPS promemoria: come e per chi

    Con il messaggio del 21 novembre INPS  ha comunicato che dal mese di novembre  in occasione della nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare i genitori a presentare la domanda

    1.  per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico o integrare il beneficio percepito per altri figli a carico e
    2.  a richiedere, se il valore dell’ISEE è inferiore al limite massimo il Bonus nuovi nati.

    La comunicazione è indirizzata agli utenti che hanno prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni  dall’INPS.

     A tale proposito, si ricorda che per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell’Istituto è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, nell’area “MyINPS” all’interno della quale, seguendo il percorso “I tuoi dati” > “Contatti e consensi”, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi e aderirvi spuntando la casella “Acconsento”.  

    Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni

     L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce  requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.

    In questa tabella i requisiti :

    Requisito Descrizione
    Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
    – Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
    – Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
    – Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
    – Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020
    Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda.
    Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo).
    Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
    Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
    Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.

    Come presentare la domanda

    La domanda deve essere presentata entro  120  giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura.

     Per le nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma e della proroga comunicata il 24 luglio,  il termine scade il 22 settembre 2025

    Può essere inoltrata da:

    • uno dei genitori;
    • il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
    • un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.

    L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.

    Canali per inviare la domanda

    I genitori possono presentare domanda attraverso:

    • il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
    • l’app INPS mobile;
    • il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
    • un patronato.

    Documentazione richiesta

    Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e  le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).

    In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.

    Tempi   di pagamento  e risorse

    L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.

    L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.

    Regime fiscale

    Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione contributi INPS e compensi professionali: chiarimenti dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30478 del 19 novembre 2025, ha nuovamente affrontato due profili di particolare interesse per datori di lavoro, consulenti del lavoro e professionisti impegnati nel contenzioso previdenziale: 

    1. da un lato, i requisiti di validità della notifica degli avvisi di addebito emessi dall’INPS ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, e 
    2. dall’altro, i criteri di liquidazione dei compensi professionali nella determinazione delle spese di lite con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche).

    Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento sulla prescrizione dei crediti contributivi, disciplinata dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ribadendo la necessità che l’ente previdenziale provi in modo puntuale e completo l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo. Parallelamente, l’ordinanza richiama alla corretta applicazione dei parametri ministeriali nella liquidazione delle spese di giudizio, soprattutto nei procedimenti previdenziali, dove opera un regime specifico di scaglioni e minimi tariffari.

    Il caso: l’opposizione all’avviso e le decisioni delle Corti

    La vicenda origina dall’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito relativo a contributi risalenti al 2009. La Corte d’Appello di Roma, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l’opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo. 

    Secondo i giudici di merito, l’INPS non aveva dimostrato l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo, in quanto:

    • l’avviso di ricevimento risultava privo di timbro postale;
    • non era indicata la data di notifica;
    • non era presente il riferimento univoco all’avviso di addebito oggetto dell’impugnazione.

    La Corte territoriale aveva inoltre condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidando gli importi per i due gradi di giudizio sulla base dei parametri applicati, ma al di sotto dei minimi previsti dalla tariffazione ministeriale.

    Contro tale decisione entrambe le parti proponevano ricorso per Cassazione: il contribuente contestava la liquidazione delle spese, mentre l’INPS – con ricorso incidentale – lamentava l’erroneità della valutazione sulla prova della notifica.

    L’inammissibilità del ricorso incidentale dell’INPS

    La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale presentato dall’INPS, dichiarandolo inammissibile. Secondo la Suprema Corte, la censura dell’ente risultava:

    • generica, poiché nulla contestava sull’elemento ritenuto decisivo dalla Corte d’Appello, ossia l’assenza del timbro postale sull’avviso di ricevimento;
    • non riconducibile a un vizio di legittimità, ma a un diverso apprezzamento del fatto, non ammissibile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;
    • priva di adeguata deduzione sulla decisività dell’errore denunciato.

    La Cassazione ha quindi confermato la valutazione dei giudici di merito sulla mancata prova dell’avvenuta notifica, con conseguente maturazione della prescrizione del credito contributivo ai sensi della L. n. 335/1995.

    Il ricorso sulla liquidazione delle spese

    Diverso esito ha avuto il ricorso principale del contribuente. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse liquidato compensi inferiori ai minimi previsti dai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.

    La Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che:

    • per il primo grado, considerato lo scaglione di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000 euro, i minimi tariffari ammontavano a una somma superiore ai 3.000 euro liquidati;
    • per il secondo grado, in relazione allo scaglione tra 1.100,01 e 5.200 euro, i minimi erano anch’essi superiori ai 950 euro riconosciuti.

    La Superiore Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché provveda a rideterminare correttamente le spese dei giudizi di merito e quelle del processo di legittimità.

    Infine, la Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato in relazione all’inammissibilità del ricorso incidentale.