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Quote ingresso 2025: tabelle riparto stagionali turismo
Con la nota 3891 del 1.10.2025 il ministero attribuisce sul sistema SILEN ulteriori 9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023): n. 9.783 quote, di cui:
- n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
- n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
- n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico- alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale
Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale FEBBRAIO 2025
La nota direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, faceva seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota forniva le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.
La nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.
Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.
Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.
Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day" del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.
Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.
Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).
Esempi dati regionali per accordi internazionali e assistenti familiari
Alcuni esempi di dati delle tabelle allegate al decreto Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025
Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025
Regione Quote Accordi Internazionali Abruzzo 41 Basilicata 74 Calabria 182 Campania 570 Emilia Romagna 191 Friuli Venezia Giulia 33 Lazio 394 Liguria 15 Lombardia 683 Marche 69 Molise 13 Piemonte 56 Puglia 525 Sardegna 13 Sicilia 59 Toscana 162 Trentino Alto Adige 17 Umbria 24 Valle d'Aosta 2 Veneto 341 Quote Assistenti Familiari 2025
Regione Quote Assistenti Familiari Abruzzo 86 Basilicata 42 Calabria 135 Campania 184 Emilia Romagna 332 Friuli Venezia Giulia 30 Lazio 451 Liguria 128 Lombardia 1453 Marche 44 Molise 4 Piemonte 367 Puglia 1067 Sardegna 64 Sicilia 313 Toscana 301 Trentino Alto Adige 54 Umbria 122 Valle d'Aosta 16 Veneto 507 -
8xmille: dallo Stato 23 milioni alla lotta contro le dipendenze
Il Ministero della Salute ha istituito, con il decreto del 5 agosto 2025, un fondo straordinario per finanziare interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, comprese le dipendenze da gioco d’azzardo.Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025 ed è pienamente operativo
Per l’anno 2025, il fondo ammonta a 23.276.969 euro, e rappresenta uno strumento di potenziamento dei servizi sociosanitari dedicati alle persone con dipendenze, con particolare attenzione alle comunità terapeutiche accreditate.
Le risorse dell’8xmille
La caratteristica principale del provvedimento è che le risorse stanziate provengono dalla quota statale dell’8 × mille dell’IRPEF, riassegnata per finanziare interventi a rilevanza sociale e sanitaria.
Ogni anno, la parte della quota dell’8 × mille non destinata dai contribuenti a una confessione religiosa resta a disposizione dello Stato, che la può indirizzare a progetti in ambito sociale, culturale o umanitario.
Per il 2025, il Ministero della Salute ha scelto di utilizzare queste somme per rafforzare la rete nazionale di cura e riabilitazione delle dipendenze, destinandole in modo mirato alle strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Le somme del fondo sono ripartite tra tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle a statuto speciale.
La distribuzione avviene secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite al 2024, stabilite nell’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2024.
La Tabella A allegata al decreto riporta in dettaglio l’importo assegnato a ciascun territorio. Le risorse sono vincolate all’erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024.
Si tratta, in particolare, di trattamenti specialistici, terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi rivolti a persone con dipendenze patologiche, erogati in regime residenziale e conformi ai LEA.
Obbligo di rendicontazione delle Regioni entro gennaio 2027
Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere al Ministero della Salute una rendicontazione finale entro il 31 gennaio 2027, contenente:
- il numero e la tipologia delle prestazioni erogate grazie ai fondi dell’8 × mille,
- la spesa effettivamente sostenuta,
- i dati raccolti secondo il modello standard allegato al decreto.
La rendicontazione dovrà dimostrare il carattere aggiuntivo delle prestazioni rispetto a quelle finanziate con risorse ordinarie, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’utilizzo dei fondi.
Questo provvedimento rappresenta un esempio significativo di utilizzo mirato della quota statale dell’8 × mille per finanziare interventi di forte impatto sociale e sanitario.
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Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli
E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini, ne da notizia la circolare 1 2025
Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.
Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da
- CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
- Aziende farmaceutiche Speciali,
- degli Impianti Sportivi,
- delle Autoscuole dal 2018,
- da Agenzie Funebri, e
- CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.
Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i citati contratti collettivi nazionali .
L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst.
I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad un importo di euro 3.615,20 annui.
Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.
In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo applicato .Le prestazioni previste riguardano:
- • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
- • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.
Le prestazioni potranno essere fruite a partire da settembre 2025.
Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico
Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.
Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri
Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo Regolamento delle Attività aggiornato con le modifiche contributive previste Nello specifico:
- dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del
- Terziario, distribuzione e servizi, e
- Distribuzione moderna e organizzata
passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore);
Inoltre , in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.
L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .
in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state
stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.
La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025 per le imprese funebri i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro per dipendente.
La nuova ripartizione sarà la seguente:
• 13 euro a carico dell'azienda
• 2 euro a carico del lavoratore
Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro
Iscrizioni – Tabella quote
Le modalità di iscrizione delle aziende sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Al termine della procedura, all’indirizzo dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.
L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.
Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.
LE QUOTE
Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .
Le quote di contribuzione a Fondo Est aggiornate sono le seguenti:
CCNL
Importo
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)
15 Euro*
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)
15 Euro*
IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)
12 Euro*
AUTOSCUOLE (Part time – Full time)
12 Euro*
ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)
12 Euro fino al 30 giugno –
5 euro dal 1 luglio 2025 *
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)
Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018
11 Euro
Dal 1° Gennaio 2019
12 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019
11 Euro*
Dal 1° Novembre 2019
12 Euro*
FIORI RECISI (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2020
12 Euro*
FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)
10 Euro
ORTOFRUTTA (Part time – Full time)
10 Euro
* di cui € 2,00 a carico dipendente
Di seguito la tabella delle Quote una tantum
CCNL
Importo part Time
Importo full Time
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
30 Euro
30 Euro
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
30 Euro
30 Euro
IMPIANTI SPORTIVI
30 Euro
30 Euro
AUTOSCUOLE
30 Euro
30 Euro
ATTIVITA' FUNEBRE
30 Euro
30 Euro
FARMACIE SPECIALI
30 Euro
30 Euro
FIORI RECISI
30 Euro
30 Euro
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA
8 Euro
15 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR
8 Euro
15 Euro
ORTOFRUTTA
15 Euro
15 Euro
ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa, come dettagliato nella circolare 1/ 2025.
Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>
in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:
Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;
Causale contributo: EST1;
Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;
Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;
Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.
Fondo Est Modalità di pagamento
Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite
- F24 ,
- carta di credito;
- MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking
In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.
Le novità 2025 per i dipendenti
Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.
Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025
Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:
PACCHETTO MATERNITA'
- Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
- Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata
DIAGNOSTICA
- Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN)
FISIOTERAPIA
- Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.
PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
- Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore
INVALIDITA'
- Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
- Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
- Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
- Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
- Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste
ATTENZIONE Il fondo ricorda che
- Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
- Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.
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Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia
Il testo della proposta di legge sul salario minimo firmato da PD e M5S aveva iniziato lo scorso 11 luglio 2023 l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.
Sul tema il dibattito è stato molto ampio con posizioni favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
La Camera a dicembre 2024 ha votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no, in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano la proposta iniziale e affidano due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva
Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025 Qui il testo definitivo della legge 144 2025.
Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.
Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale, le osservazioni della Fondazione studi del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.
Proposta di legge sul salario minimo 2023
La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce per tutti i rapporti di lavoro il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente, che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia
- per i lavoratori subordinati, che
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
Nel contempo introduce anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Garantisce inoltre l’ultrattività dei contratti scaduti o disdettati; conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)
La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Il salario minimo secondo la direttiva UE
L'approfondimento dei Consulenti del 12 luglio 2023 richiama la recente direttiva UE sottolineando il fatto che la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il criterio della contrattazione.
La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da
contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "
I consulenti del lavoro osservano quindi come l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello
minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale.
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a ) nonché la quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione differita).
Lo studio evidenzia che:
- 39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro,
- 22 sono al di sotto di tale soglia.
Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi retributivi al di sotto degli 8 euro.
Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento dell’11 luglio 2023 ha stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro.
Lo stesso istituto di statistica ha evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che la retribuzione annuale di un individuo è una combinazione di fattori differenti, che comprendono oltre alla retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).
Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della posizione lavorativa.
L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a
- ridotta durata dei contratti di lavoro e
- numero contenuto di ore lavorabili,
oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un basso livello di retribuzione oraria.
Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL
In questo quadro la Fondazione afferma quindi che l'introduzione di un salario minimo :
- – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
- – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra della retribuzione minima tabellare.
- – sarebbe comunque limitante in quanto non riguarda anche quella componente di lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che svolgono.
- – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
- – rischierebbe di determinare un effetto negativo in quei settori/realtà aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).
DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva
Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:
il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:
Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.
Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono:
- la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale;
- il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
- l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
- la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.
Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:
- Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
- Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
- Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.
Legge 144 2025 Cosa cambia
In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:
- Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
- Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
- Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
- Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
- Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
- Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
- Vigilanza sulle cooperative: Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.
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Ricercatori: trattamento economico minimo nel decreto MUR 2025
Con il decreto del 6 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito per la prima volta il trattamento economico minimo da riconoscere ai titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca.
L’obiettivo è garantire uniformità e maggiore tutela contrattuale ai ricercatori, rafforzando la competitività del sistema universitario e scientifico nazionale.
Le nuove disposizioni si rivolgono direttamente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni assimilate, che dovranno applicare i parametri stabiliti, al momento della sottoscrizione dei contratti.
Si tratta di una misura attesa dal settore, volta a colmare un vuoto normativo e a evitare disparità di trattamento tra ricercatori con funzioni simili ma condizioni economiche differenti
Il quadro normativo – criteri e importo minimo
Il decreto attua le disposizioni degli articoli 22-bis e 22-ter della legge 240/2010, introdotti dalla legge 79/2025, che hanno istituito rispettivamente gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.
Per gli incarichi post-doc, l’importo non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.
Per gli incarichi di ricerca, è stabilita una soglia minima di 22.500 euro annui, con aggiornamento automatico legato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), esclusi i tabacchi dm-mur-ricercatori .
Tali importi sono definiti al netto degli oneri a carico delle amministrazioni eroganti e devono essere corrisposti in rate mensili di pari ammontare.
Gli oneri finanziari saranno sostenuti con le risorse già disponibili nei bilanci delle istituzioni interessate.
Tipologia incarico Importo minimo annuo Note Post-doc ≥ trattamento iniziale ricercatore confermato (classe 0) Importo definito in base a impegno e complessità Incarico di ricerca € 22.500,00 Adeguamento automatico ISTAT FOI I risvolti operativi
Dal 1° ottobre 2025, università ed enti di ricerca sono tenuti ad applicare le nuove regole nei contratti di incarico. In concreto:
- Gli uffici del personale e gli organi di amministrazione dovranno verificare, al momento della stipula, che i compensi rispettino le soglie minime fissate dal decreto.
- Per gli incarichi post-doc, sarà necessario confrontare l’offerta economica con il livello retributivo di riferimento del ricercatore confermato nel precedente contratto a tempo determinato
- Per gli incarichi di ricerca, l’importo di € 22.500 annui dovrà essere considerato come base inderogabile, da aggiornare automaticamente in caso di variazioni ISTAT.
- Le rate di pagamento devono essere predisposte con cadenza mensile e di pari importo, al fine di garantire regolarità e trasparenza.
Le istituzioni interessate sono chiamate a recepire puntualmente i contenuti per assicurare la corretta attuazione della norma e tutelare la dignità professionale dei ricercatori
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Rinnovo ccnl compagnie aeree Fairo: aumenti e una tantum
In data 7 agosto 2025 è stata sottoscritta a Roma l’ipotesi di accordo di rinnovo della parte specifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fairo, riguardante quadri, impiegati ed operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.
L’intesa, frutto di un lungo confronto tra l’associazione datoriale Fairo e le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo), copre il periodo contrattuale 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027.
L’accordo si colloca nel quadro di un più ampio processo di rinnovo contrattuale, volto ad adeguare le condizioni economiche e normative del personale al mutato contesto economico e al rafforzamento della competitività del settore del trasporto aereo, mantenendo un equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità per le imprese.
Novità retributive ccnl compagnie aeree FAIRO
A decorrere dal 1° luglio 2025 sono stati definiti i nuovi livelli retributivi minimi mensili per i diversi inquadramenti contrattuali, con ulteriori incrementi programmati al 2026 e al 2027. Le percentuali di riallineamento rispetto ai valori precedenti variano in funzione del livello di appartenenza, con l’obiettivo di garantire progressioni coerenti e proporzionate.
Indennità e contributi aggiuntivi
Oltre ai minimi tabellari, l’accordo introduce:
- una tantum: €1.600 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2024 ed €400 per il periodo 1.1.2025 – 30.6.2025, con criteri proporzionali per i lavoratori assunti successivamente e per i rapporti part-time;
- aumento contributo Prevaer: dal 2,5% al 3,0% dal 1° luglio 2025, esteso anche ai contratti a termine;
- assistenza sanitaria integrativa: contributo minimo pro capite elevato a €240 annui per tutto il personale a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.
Di seguito si riportano la tabella dei nuovi minimi retributivi e le tranches di aumento complessivo per il terzo livello:
Livello Minimo dal 1/7/2025 (€) Minimo dal 1/7/2026 (€) Minimo dal 1/7/2027 (€) Q/1 2.389,17 2.463,21 2.523,47 1 2.265,58 2.339,97 2.397,12 2a 2.162,19 2.235,99 2.290,52 2b 2.073,01 2.145,29 2.197,58 3 1.982,42 2.050,75 2.100,75 4 1.905,49 1.970,97 2.019,03 5 1.849,76 1.913,83 1.960,49 6 1.797,68 1.860,14 1.905,48 7 1.710,17 1.773,31 1.816,44 8 1.706,08 1.768,89 1.811,92 Livello Dal 1/7/2025 (€) Dal 1/7/2026 (€) Dal 1/7/2027 (€) Aumento complessivo (€) 3° 1.982,42 (+100) 2.050,75 (+60) 2.100,75 (+50) +210 Novità contrattuali
Sul piano normativo e organizzativo, l’accordo introduce rilevanti modifiche tese a migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare la coesione contrattuale:
- Indennità giornaliera: incremento da €4,10 a €5,73 dall’1.7.2025.
- Missioni: aumento della percentuale per spese accessorie non documentabili dal 2% al 6%.
- Orario di lavoro: maggiorazione retributiva domenicale innalzata dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti.
- Permessi retribuiti: ai dipendenti con almeno 15 anni di anzianità vengono riconosciute ulteriori 10 ore annue, fruibili anche in forma frazionata e da utilizzare entro l’anno solare.
Infine, le parti hanno sottoscritto una nota a verbale, con l’impegno a incontrarsi entro il 30 settembre 2025 per avviare un’eventuale revisione degli articoli della parte specifica del contratto, al fine di armonizzarli con il nuovo testo della parte generale, recentemente rinnovata.
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Nuovi bonus 2025 per assunzioni e investimenti in editoria digitale, radio, TV
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato l'adozione din un nuovo D.P.C.M. , attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che prevede contributi per le assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e per investimenti in tecnologie innovative nel settore dell'editoria e delle emittenti radio televisive effettuati nel 2025.
Si tratta in particolare di un fondo da 44milioni di euro destinati a erogare alle aziende del settore:
- un contributo forfettario di 10mila euro per ogni assunzione di figure professionali under 36 con specifiche competenze tecnologiche e digitali;
- un contributo pari al 70% delle spese sostenute nell'anno 2025, per l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, sia per aziende editoriali che emittenti radio e TV.
Si attende per l'attuazione un decreto ministeriale entro 45 giorni dalla pubblicazione in GU ed entrata in vigore. Vediamo intanto ulteriori dettagli.
Contributi assunzioni giovani in editoria 2025
Nel 2025 :
- le imprese editoriali,
- le agenzie di stampa e
- le emittenti radiofoniche e televisive, sia locali che nazionali,
potranno beneficiare di un contributo economico per favorire nuove assunzioni. L’aiuto riguarda l’assunzione di figure professionali con meno di 36 anni, dotate di competenze certificate in settori legati all’innovazione tecnologica e digitale. Rientrano, ad esempio, le capacità maturate nella digitalizzazione editoriale, nella comunicazione e sicurezza informatica o nei servizi online per i media.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato realizzata nel 2025 viene riconosciuto un contributo forfettario pari a 10.000 euro.
L’incentivo ha un limite complessivo di spesa fissato in 2 milioni di euro per l’anno 2025. Ciò significa che le risorse saranno distribuite fino all’esaurimento del fondo. Inoltre, questi aiuti rientrano nella disciplina europea degli aiuti “de minimis”, che prevede massimali specifici per garantire la concorrenza tra imprese.
Contributi per investimenti tecnologici imprese editrici e agenzie di stampa
Un’altra misura mira a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici, oltre che delle agenzie di stampa. L’obiettivo è favorire la transizione digitale e l’ammodernamento delle strutture produttive. Sono finanziabili, ad esempio:
- progetti di rinnovamento tecnologico delle redazioni,
- l’acquisto di sistemi digitali per la produzione e la distribuzione dei contenuti, o
- l’adozione di nuove piattaforme per migliorare la fruizione delle notizie da parte dei lettori.
Il contributo copre fino al 70% delle spese sostenute nel 2025, con un tetto massimo di 8 milioni di euro per l’intero anno. Per ottenere il beneficio, gli investimenti devono far parte di un progetto organico e complessivo, non essere interventi isolati.
La misura non è cumulabile con altri incentivi nazionali o locali già previsti per le stesse spese.
Viene precisato che la sua applicazione è subordinata al via libera della Commissione europea, come previsto dalle regole sugli aiuti di Stato.
Contributi emittenti radio e televisioni
Il pacchetto di misure include anche specifici aiuti per le emittenti televisive e radiofoniche. L’intento è lo stesso: sostenere la digitalizzazione e l’innovazione, per migliorare la qualità dei contenuti e renderli più facilmente accessibili al pubblico.
Il contributo riconosciuto copre il 70% delle spese sostenute nel 2025, con un fondo complessivo di 34 milioni di euro.
Le risorse sono però suddivise in tre aree principali:
- 20 milioni per i fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali titolari di numerazioni LCN, esclusi quelli a partecipazione pubblica o che trasmettono solo televendite.
- 10 milioni per i fornitori locali di media audiovisivi che hanno ottenuto accesso alle frequenze digitali secondo la normativa vigente.
- 4 milioni per i concessionari radiofonici, i fornitori di contenuti digitali radiofonici e i consorzi editoriali che operano in tecnologia DAB.
Anche in questo caso, gli investimenti devono far parte di un progetto organico di innovazione. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse spese e sarà operativa solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.