• Pensioni

    Accordo Italia -Moldavia sicurezza sociale, tutte le istruzioni

    Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano Calderone e il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Moldova Alexei Buzu avevano firmato  il 31 ottobre 2024  a Roma  un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale  che prevede la possibilità di totalizzazione dei contributi previdenziali.

    Il 1 luglio 2025 è apparsa in Gazzetta Ufficiale la legge 98 2025 di ratifica dell'accordo .Qui il testo.

    Si ricorda che tra i due paesi è già in vigore   dal 2023 un accordo in materia di  pensioni e contribuzione,  che però non prevedeva la totalizzazione dei contributi. Con il nuovo accordo è stato  semplificato il raggiungimento dei requisiti  di pensione.  

    L’Accordo entra in vigore dopo che entrambi i Paesi ne hanno notificato l’approvazione e sostituisce l'accordo del 2021.

    Il 30 settembre 2025 INPS ha pubblicato una circolare riepilogativa  N. 131-2025 con tutte le istruzioni

    Vediamo meglio  la disciplina prevista.

    L’accordo per la sicurezza sociale 2025

    L’accordo mira a garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani e moldavi che hanno svolto attività lavorativa in entrambi i Paesi. Consente la somma (totalizzazione) dei contributi versati in Italia e in Moldova per maturare i requisiti necessari al pensionamento.

     Ambito di applicazione

    Prestazioni coperte:

    • Per l’Italia: pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti (INPS) e rendite da infortuni sul lavoro/malattie professionali (INAIL).
    • Per la Moldova: pensioni per età, disabilità (malattia o infortunio), superstiti.

    Esclusioni:

    Non rientrano assegni sociali e prestazioni assistenziali non contributive italiane.

    Escluse anche le pensioni speciali moldave e quelle anticipate.

    Totalizzazione dei periodi contributivi

    Se un lavoratore ha versato contributi in entrambi i Paesi, questi possono essere sommati (totalizzati) per:

    ottenere il diritto alla pensione;

    mantenere o recuperare il diritto se i contributi in un solo Paese non bastano.

    Condizioni:

    • I periodi non devono sovrapporsi.
    • Se in uno dei due Paesi si matura il diritto autonomamente, il calcolo resta separato.
    • In caso contrario, si applica il meccanismo del pro-rata: ciascun Paese paga una quota proporzionale alla durata dei periodi di contribuzione maturati sotto la propria legislazione.
    • Lavoratori distaccati: chi viene inviato temporaneamente (max 24 mesi prorogabili) nell’altro Stato resta soggetto alla previdenza del Paese d’origine.
    • Autonomi: stessi criteri dei dipendenti per permanenze brevi.
    • Personale di trasporto, marittimi, diplomatici e funzionari pubblici: sono previste regole speciali a seconda della sede dell’impresa o dell’Amministrazione da cui dipendono.

    Leggi per ulteriori dettagli   Pensioni Italia Moldavia al via le domande

    Pagamento e modalità pratiche

    Le pensioni sono pagate anche se il beneficiario vive nell’altro Stato.

    I pagamenti saranno effettuati:

    • in valuta nazionale se il beneficiario risiede nello stesso Paese dell’ente pagatore;
    • in euro se il beneficiario risiede nell’altro Paese.

    È previsto lo scambio diretto di informazioni e collaborazione tra le autorità e gli istituti previdenziali dei due Stati ( INPS e CNAS moldava).

    ATTENZIONE 

    Se i contributi in un Paese non raggiungono almeno un anno, quel periodo non dà diritto a prestazioni in quel Paese ma può essere utilizzato dall’altro.

    Anche se l’Accordo venisse cancellato , i diritti maturati restano validi.

  • Lavoro estero

    Lavoratori in più Stati: soglia 25% per le norme del paese di residenza

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 4 settembre 2025 (causa C-203/24), è tornata a pronunciarsi sulla complessa questione della legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori che operano in più Stati membri.

     Il caso riguardava un lavoratore residente nei Paesi Bassi, impiegato su una nave che navigava tra diversi Paesi europei, con un’attività inferiore al 25% nel proprio Stato di residenza. 

    L’ente previdenziale olandese aveva ritenuto applicabile la legislazione nazionale, considerando non solo il tempo di lavoro svolto nei Paesi Bassi, ma anche elementi collaterali come la residenza del lavoratore e la registrazione della nave. 

    La controversia è arrivata sino alla Corte suprema dei Paesi Bassi, che ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire la nozione di “parte sostanziale dell’attività” ai fini della determinazione della normativa di sicurezza sociale.

    Regolamento e UE e decisione della Corte

    La disciplina di riferimento è data dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale nell’Unione, e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, che ne specifica le modalità applicative. In particolare, l’articolo 13 del primo stabilisce che, se un lavoratore svolge un’attività in più Stati membri, è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza solo qualora vi eserciti una “parte sostanziale” della sua attività. 

    L’articolo 14 del regolamento applicativo precisa che tale valutazione deve basarsi sui criteri dell’orario di lavoro e/o della retribuzione, individuando nella soglia del 25% il limite quantitativo minimo.

    La Corte ha confermato che tale percentuale rappresenta un requisito vincolante: se il lavoratore non raggiunge almeno il 25% della propria attività nello Stato di residenza, non si può considerare applicabile la legislazione di quel Paese. È stato chiarito che altri elementi, come la residenza anagrafica, il luogo di registrazione della nave o la sede legale del datore di lavoro, non possono supplire al mancato raggiungimento della soglia. Inoltre, la valutazione deve proiettarsi sui dodici mesi successivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009.

    Lavoro transfrontaliero con il 25% norme del paese di residenza

    La decisione ha conseguenze rilevanti anche per l’Italia, in quanto gli enti previdenziali nazionali (INPS e INAIL) sono spesso coinvolti nella gestione di casi transfrontalieri, specialmente nei settori della logistica, dei trasporti e della navigazione. La sentenza rafforza l'obbligo di una verifica oggettiva basata su dati misurabili — ore lavorate e retribuzione percepita — senza possibilità di ampliare l’analisi a criteri discrezionali.

    Per i datori di lavoro e i consulenti italiani ciò significa che, qualora un dipendente operi in più Stati, sarà determinante monitorare la quota effettiva di attività svolta in Italia.

    L’obbligo di rispettare la soglia del 25% consente di prevenire conflitti di legislazione e garantisce l’applicazione uniforme delle norme europee. Ne deriva un indirizzo chiaro per i casi futuri: i lavoratori che non raggiungono il livello minimo nello Stato di residenza saranno assoggettati alla legislazione del Paese in cui ha sede il datore di lavoro. Per l’Italia, questo orientamento potrà tradursi in una riduzione dei margini di incertezza interpretativa e in una gestione più lineare delle certificazioni A1, con effetti concreti sulla contribuzione previdenziale e sull’assicurazione sociale.

  • Rubrica del lavoro

    Assunzione badanti extra-quote per over 80 e disabili: guida alla domanda

    Con i decreti flussi  degli ultimi anni e  il DL 145 2024  si sono aperti canali diversificati per l’ingresso di lavoratori domestici extracomunitari.

     In particolare, per l’assistenza a anziani over 80 e persone con disabilità, è stato previsto un canale extra-quota, introdotto in via sperimentale  per il 2025 con 10.000 posti dedicati e prorogato almeno il 2026, dalla  bozza di decreto approvato dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Questo canale consente alle famiglie di assumere badanti senza dover attendere il click day, garantendo maggiore flessibilità rispetto al sistema tradizionale delle quote numeriche. 

    La misura, inserita nella bozza di modifica del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), potrebbe non diventare strutturale: al momento è confermata fino al 2026.

    Come e a chi fare domanda – Il requisito di reddito

    Per accedere al canale extra-quota le famiglie devono presentare una domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma non direttamente: la trasmissione avviene tramite le associazioni datoriali firmatarie del CCNL domestico (come Assindatcolf, Domina, Fidaldo, ecc.) o tramite agenzie per il lavoro autorizzate.  La procedura è stata semplificata dal 2025

    L’Ispettorato territoriale del lavoro verifica i requisiti reddituali del datore di lavoro, la conformità del contratto e il rispetto della normativa. Una volta rilasciato il nulla osta, il lavoratore può entrare in Italia e firmare il contratto di soggiorno. 

    Nei primi 12 mesi di attività il badante deve svolgere esclusivamente mansioni di assistenza familiare, e un eventuale cambio di datore richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato.

    In merito al requisito del reddito il Ministero specifica che  si considera è il reddito imponibile. 

    • in caso di  nucleo familiare composto solo dalla  persona da assistere  non può essere inferiore a € 20.000,00 annui,
    • nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi il limite che sale a € 27.000,00,

    Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro:

    • il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
    • eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità). 

    Badanti extra quote e decreto flussi

    Al di fuori delle situazioni di assistenza a grandi anziani e disabili, le famiglie che intendono assumere colf o baby sitter devono seguire la procedura ordinaria prevista dal decreto flussi triennale 2026-2028. 

    Per questo comparto sono previste 9500 quote nel 2025, 13.600 quote nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028, con il consueto click day fissato a febbraio. 

    La differenza sostanziale è quindi che, mentre per colf e baby sitter valgono ancora tetti numerici e tempistiche rigide, per i badanti destinati ad anziani over 80 e disabili resta aperto un canale extra-quota più flessibile, che consente alle famiglie di presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno, senza vincoli di click day e con priorità di istruttoria da parte dello Sportello unico

    Anno Canale Categorie interessate Quota / Limite Click day Finestra di domanda Dove / Come si presenta Note operative
    2025 Extra-quota (fuori flussi) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità 10.000 ingressi sperimentali; a settembre risultano posti ancora disponibili: No Fino a dicembre 2025 (salvo esaurimento): Domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione
    tramite associazioni datoriali firmatarie CCNL o agenzie per il lavoro:contentReference[oaicite:2]{index=2}
    Verifica requisiti reddituali a cura dell’Ispettorato;
    nei primi 12 mesi il lavoratore opera solo nell’assistenza familiare;
    cambio datore solo con autorizzazione ITL
    2025 Decreto flussi (ordinario) Colf e baby sitter (e altri comparti secondo quote) Contingenti del decreto flussi (febbraio) Secondo calendario del decreto flussi Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter resta il canale con quote e click day
    2026 Extra-quota (proroga) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità Senza tetti numerici rigidi nella bozza; misura attiva nel 2026 No Domande presentabili durante l’anno (secondo decreto) Domanda di nulla osta allo Sportello Unico tramite associazioni datoriali o agenzie per il lavoro Resta il vincolo dei 12 mesi in assistenza familiare;
    possibile che la norma sia prorogata solo per il 2026 (non strutturale):
    2026 Decreto flussi triennale 2026-2028 Colf e baby sitter (comparto domestico non rientrante in extra-quota) 13.600 (2026) – 14.000 (2027) – 14.200 (2028) (febbraio) Secondo calendario annuale Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter permane il sistema a quote e click day

    FAQ

    Quali documenti e requisiti servono?

    Perché la domanda sia accolta, il datore di lavoro deve dimostrare:

    • di avere un reddito sufficiente a sostenere il rapporto di lavoro;
    •  di stipulare un contratto conforme al CCNL domestico;
    • di rispettare tutte le procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.

    Lo Ispettorato territoriale del lavoro è l’ente incaricato di verificare i requisiti reddituali e la correttezza della procedura. Solo dopo la verifica positiva, viene rilasciato il nulla osta.

    Quanto tempo ci vuole per il nulla osta?

    I tempi non sono sempre rapidi. Nel 2025, ad esempio, in città come Roma e Milano i nulla osta per domande presentate a febbraio non erano ancora stati rilasciati diversi mesi dopo. È quindi importante muoversi per tempo e monitorare l’avanzamento della pratica presso l’associazione o l’agenzia che segue la domanda.

    Quali sono le categorie che accedono  al canale extra-quota?

    • Badanti per anziani over 80;
    • Badanti per persone con disabilità certificata.

    Esclusi dal canale extra-quota:

    • Colf che svolgono attività domestica generica;
    • Baby sitter;
    • Badanti per anziani sotto gli 80 anni non certificati come “grandi anziani”.

    Per questi casi resta il decreto flussi ordinario, con posti contingentati e click day

    Associazioni datoriali con cui fare domanda

    Ecco le principali associazioni  datoriali a cui rivolgersi 

    Fidaldo – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico  Sito ufficiale: https://www.fidaldo.it/

     È un raggruppamento che comprende associazioni come Assindatcolf, Nuova Collaborazione, ADLD, ADLC. 

    Domina – Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico

    Sito: https://associazionedomina.it

    ADLD – Associazione Datori di Lavoro Domestico adld.it

    ASSIDALDEF – Associazione Italiana Datori di Lavoro Domestici e Familiari .Assidaldef.it

    E' possibile anche  fare domanda tramite i patronati delle associazioni sindacali CGIL CISL UIL e le Agenzie private autorizzate

  • Rubrica del lavoro

    Indennizzo commercianti: Inps autorizza i pagamenti fino al 31 agosto

    Nuova tranche di pagamenti in arrivo  relativa agli  indennizzi  riservati ai commercianti in caso di  cessazione dell'attività  anche  per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2025; lo ha comunicato INPS con il  messaggio 2719 del  18 settembre 2025 .

    A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.

    Sono stati ormai  praticamente recuperati  gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata  comunicata  con messaggio n. 2347 del 05/06/2020. 

     I fondi erano infatti in  fase di esaurimento ed era stata  sospesa la liquidazione di nuove indennità,   anche se le domande potevano  continuare ad  essere inviate.

    Resta fermo  in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

    Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario  per la reiezione.

    Ora, alla luce del monitoraggio sugli oneri e delle domande finora pervenute, le sedi territoriali, qualora abbiano già provveduto alla liquidazione delle richieste con data di presentazione antecedente, potranno procedere anche alla liquidazione delle domande presentate dal 1° maggio 2025 al 31 agosto 2025.

    Con successivo messaggio, a seguito dell’andamento delle domande e del previsto monitoraggio delle risorse, l’Istituto si riserva di fornire istruzioni in merito alla gestione delle istanze presentate a partire dal 1° settembre 2025. Per tali domande, al momento, il sistema inibisce la fase di calcolo, generando il seguente avviso: “Domanda presentata successivamente al 31 agosto 2025. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti.”

    Indennizzo commercianti: come funziona

    L'indennizzo  per cessazione attività commerciali, ricordiamo   consiste in un  contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.

    E'   riservato a: 

    • titolari di licenze commerciali 
    • di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna) 
    • con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
    •  che chiudono definitivamente  la loro attività,  NON  a quelli che cedono la licenza.

    L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .

     La misura, inizialmente sperimentale,  è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018). 

    Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse   per cui l'istituto ha potuto procedere alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.

    Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede

    La domanda  per  l’indennizzo  per la cessazione di attività   commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS  territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:

    1.  direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure 
    2. per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS 
    3.  in alternativa, tramite il Contact Center INPS. 
  • Lavoro Dipendente

    Nuovi applicativi INPS SCAD e banca dati contributiva

    Con il Messaggio n. 2730 del 19 settembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di due nuovi strumenti telematici dedicati ai datori di lavoro pubblici e agli enti equiparati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

     Si tratta degli applicativi

    • “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)” e 
    • “Banca dati contributiva”,

    accessibili dal Cassetto Previdenziale del Contribuente – Sezione Servizi GDP a partire dal 1° ottobre 2025.

    Le nuove funzionalità si inseriscono nel percorso di superamento dell’intervento manuale su “Nuova Passweb”, rafforzando la gestione dei flussi Uniemens/ListaPosPA a “Variazione” e migliorando l’accuratezza dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici.

    Il quadro normativo

    La disciplina di riferimento affonda le radici nell’articolo 44, comma 9, del D.L. 269/2003, che ha stabilito l’obbligo di alimentazione mensile delle posizioni assicurative. A seguito dell’istituzione della GDP (1° gennaio 2012), i datori hanno potuto correggere e integrare i dati tramite flussi a “Variazione” (messaggio n. 2791/2017), sostituendo denunce precedenti o rettificando periodi omessi.

    Con la circolare n. 118/2025, l’INPS ha disposto la progressiva dismissione della funzionalità manuale “Nuova Passweb” per alcune gestioni, confermando la denuncia come unico strumento ordinario. In questo quadro si collocano i nuovi applicativi:

    1. SCAD, che consente di generare e trasmettere flussi a “Variazione” precompilati, integrati automaticamente con i dati contributivi già inviati;
    2. Banca dati contributiva, che raccoglie tutte le denunce storiche provenienti da INPDAP e dai precedenti enti confluiti nella GDP.

    L’utilizzo degli applicativi è abilitato automaticamente agli operatori già delegati ai servizi “Compilazione Manuale DMA” e “Visualizza DMA”. Per altri utenti valgono le procedure di delega stabilite con la circolare n. 34/2023.

    Utilizzo degli applicativi

    L’applicativo SCAD consente all’operatore abilitato di prendere in carico una posizione assicurativa, apportare modifiche, integrare i dati e trasmettere all’INPS la denuncia in formato Uniemens/ListaPosPA a “Variazione”. Le denunce generate presentano pieno valore giuridico, con controlli di congruità e rispetto delle regole di prescrizione. Gli effetti variano in base al periodo oggetto di sistemazione:

    Periodo Soggetti interessati Effetti della denuncia
    Fino al 31 dicembre 2004 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Obblighi contributivi assolti senza necessità di prova dei versamenti (art. 1, c. 131, L. 213/2023 – Bilancio 2024)
    Fino al 31 dicembre 2004 Enti di natura giuridica privata Denunce bloccate per prescrizione in caso di variazioni retributive in aumento; sblocco possibile solo se i versamenti risultano effettuati nei termini
    Dal 1° gennaio 2005 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Verifica della contribuzione versata; generazione dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA PV) con eventuali addebiti e sanzioni
    Dal 1° gennaio 2005 Enti di natura giuridica privata Stessi effetti delle PA, ma resta applicabile la prescrizione, con possibile blocco della denuncia

    Gli applicativi saranno consultabili dal 1° ottobre 2025. I manuali utente saranno pubblicati sul sito INPS, nell’area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro agile nei comuni montani: esonero contributivo fino a 8.000 €

    La Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, introduce un pacchetto di misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La norma mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale di questi territori, favorendo il ripopolamento, la tutela delle attività produttive e la valorizzazione delle professioni tipiche della montagna, con interventi che spaziano dal fisco agevolato per le  imprese ad un nuovo incentivo per il lavoro agile.

    Di seguito i dettagli su quest'ultima misura.

    Leggi anche Imprese montane di giovani  nuovo credito di imposta nella legge 131 2025

    Sgravio contributivo per il lavoro agile: requisiti e importi

    L’articolo mira a contrastare lo spopolamento dei comuni montani e a favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, incentivando l’uso del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di prestazione lavorativa.

    Alle imprese che adottano il lavoro agile è riconosciuto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato che rispettano le seguenti condizioni:

    • Età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge.
    • Trasferimento di residenza e domicilio da un comune non montano a un comune montano (art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
    • Svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (secondo la legge n. 81/2017).

    Entità dell’esonero contributivo

    • 2026 e 2027: esonero totale, fino a 8.000 € annui per ciascun lavoratore (riparametrati mensilmente).
    • 2028 e 2029: esonero parziale al 50%, fino a 4.000 € annui.
    • 2030: esonero ridotto al 20%, fino a 1.600 € annui.

    Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

     Rimane ferma l’aliquota per il calcolo delle pensioni, quindi i lavoratori non avranno penalizzazioni sui futuri trattamenti previdenziali.

    Tabella sgravio contributivo 2026-2030

    Periodo Percentuale esonero contributi Limite massimo annuo Note
    2026 – 2027 100% € 8.000 Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
    2028 – 2029 50% € 4.000 Esonero ridotto, sempre calcolato su base mensile.
    2030 20% € 1.600 Ultimo anno di agevolazione, con riduzione ulteriore.

  • Rubrica del lavoro

    Metalmeccanici Confapi: aumenti settembre 2025 e guida al CCNL

    Il CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche orafe e dell'installazione di impianti,  firmato il 26 maggio 2021 da  Unionmeccanica Confapi  con FIOM  CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024  è scaduto e in attesa del rinnovo . 

    Il 17 gennaio 2025  le parti hanno firmato una Dichiarazione comune concernente l'ultrattività e  l'erogazione da parte dei datori di lavoro  entro la fine di febbraio 2025,  di  strumenti di welfare contrattuale  per un importo di 200,00 euro, come previsto dall'art. 52 del CCNL.

    Il 24 luglio 2025 è stato firmato anche l'Accordo economico  con l’aumento dei minimi retributivi  nel periodo che va da 1°  gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    L’aumento, riferito al 5° livello , sarà pari a 100 euro lordi, comprensivo della rivalutazione IPCA, così ripartito:

    • ∙ € 27,90: decorrenza 01/06/2025 (già corrisposti);
    • € 22,10: decorrenza 01/09/2025;
    • ∙ € 50,00: decorrenza 01/06/2026.

    E' stata riconfermata la  clausola di garanzia già in vigore : in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all’inflazione.

    Le parti hanno  cosi riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL 

     A  breve dovrebbero riprendere gli incontri per completare il rinnovo.

    Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024 

      Il contratto firmato nel 2021 prevedeva anche che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali venissero  adeguati sulla base della dinamica  fornita dall’Istat . L’11 giugno 2024  era stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale,  sulla base  dell’adeguamento Ipca del  7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi  di

    • minimi contrattuali, 
    • indennità di trasferta 
    •  indennità di reperibilità.

     in vigore dal 1° giugno 2024  e i sostituzione  di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo).

    Liv.

    Aumenti dall’1.6.2024
     in Euro

    Minimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
     in Euro

    1

    101,14

    1.566,89

    2

    111,70

    1.730,47

    3

    123,93

    1.920,00

    4

    129,30

    2.003,23

    5

    138,51

    2.145,87

    6

    148,50

    2.300,75

    7

    159,32

    2.468,33

    8

    173,26

    2.684,27

    8Q

    173,26

    2.684,27

    9

    192,68

    2.985,18

    9Q

    192,68

    2.985,18

    Trasferte e reperibilità

    Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti

    – 49,68 euro trasferta intera;

    – 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;

    – 24,83 euro quota per il pernottamento.

    Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:

    16h
     (gg lavorato)

    24h
     (gg libero)

    24h
     (festive)

    6 gg

    6 gg
     con festivo

    6 gg
     con festivo e gg libero

    Superiore al 5° livello

    7,79

    12,81

    13,48

    51,77

    52,44

    57,46

    4° e 5° livello

    6,78

    10,63

    11,41

    44,52

    45,29

    49,15

    1°, 2°, 3° livello

    5,69

    8,56

    9,24

    37,00

    37,68

    40,56

    Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023

    Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento  complessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.

     erogato in 4 tranches:

    -euro 23,00, dal 1° giugno 2021;

    -euro 23,00 dal 1° giugno 2022;

    -euro 25,00 dal 1° giugno 2023;

    -euro 33,00 dal 1° giugno 2024.

    QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF

    AGGIORNAMENTO 15.6.2022

    Minimi tabellari

    Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante 

    Trasferta e Reperibilità 2022

    Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

    • – Trasferta intera euro 44,47
    • – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
    • – Quota per il pernottamento euro 20,53

    i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :


    Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL)  con gli aumenti complessivi:

    TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

     TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI  CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

    WELFARE

    Dal 2022   e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di  200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio. 

    SANITA INTEGRATIVA

    Per l'assistenza sanitaria  prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione

    CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa 

     CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

     Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.

    CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 

    viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire  un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori. 

    LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

    Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.

    FERIE 

    Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

     FORMAZIONE CONTINUA 

    È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.

    Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade. 

     MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

    L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto: 

    • al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
    • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente; 
    • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali. 

    Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale  sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.