• Lavoro Autonomo

    Rimborso contributi artigiani e commercianti: nuove modalità per l’IBAN

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), su richiesta della Direzione Centrale Entrate dell’INPS,  ricorda   ai propri iscritti con una specifica informativa, le  nuove modalità operative per la gestione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e invita a condividere con i propri assistiti le informazioni seguenti.

    IBAN per rimborsi INPS: come fare

    Al fine di rafforzare la sicurezza e contrastare i tentativi fraudolenti, è stato automatizzato il processo di verifica della titolarità dell’IBAN indicato nella domanda di rimborso di contributi  non dovuti.

    Tale codice IBAN dovrà essere necessariamente intestato o cointestato al beneficiario della somma richiesta.

     In assenza di tale requisito, l’INPS non potrà procedere alla validazione telematica e, conseguentemente, all’erogazione del rimborso.

    In caso di mancata corrispondenza tra il codice IBAN dichiarato e l’intestatario risultante dalle banche dati, il contribuente riceverà una notifica che lo inviterà a inserire un nuovo IBAN intestato o cointestato, accedendo alla sezione “Esito Domande” della procedura telematica. In alternativa, potrà selezionare un IBAN già validato in precedenza.

    ATTENZIONE Se l’IBAN originariamente inserito risulta effettivamente intestato al contribuente ma non ancora verificato, sarà necessario trasmettere tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente il modulo MV70 (identificazione finanziaria), debitamente compilato, firmato e validato dalla banca.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributivo artigiani e commercianti: ancora possibile il riesame

    L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del  27 luglio 2021.

    Con il messaggio 2253 del 15 luglio 2025 l'istituto ricorda che contro  gli esiti delle verifiche  per la gestione ARTIGIANI E COMMERCIANTI  è possibile proporre istanza di riesame  inviando la la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale sul sito INPS.IT , al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.

    ATTENZIONE  nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova ma in ta caso l’utente può   contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.

    Nei paragrafi che seguono sono raccolte  altre precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.

    Verifica DURC e  precisazioni

    Nel messaggio  n. 4194 del 26.11.2021 l'inps  precisava i seguenti aspetti 

    • la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è  assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero  degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. 
    •  dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021,   INPS  esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data  dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare. 
    • Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 ,  restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
    • ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021  riporta un errore materiale.

    Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020

    • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 
    • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
    • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19

    E' previsto che 

    • l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
    • nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile 

    Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

    • entro il 30 settembre  2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
    • entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.

    Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021

    Esonero contributivo autonomi e  professionisti: requisiti e domande

    L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti ,  con esclusione i premi INAIL    riguarda :

    1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:

    • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro 
    • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
    • essere in regola con la contribuzione obbligatoria

    2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza. 

    Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.

    Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:

    • all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata 
    • entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini 
    • entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Comunicazioni/denunce infortunio: accesso a intermediari settore agricolo

     INAIL ha comunicato ieri un ulteriore implementazione del servizio  "Gestione eventi lesivi”  per le comunicazioni di infortunio/ malattia professionale.

    al 16 luglio 2025 possono accedere anche 

    • gli intermediari dei datori di lavoro agricolo, i loro delegati, e 
    • gli intermediari dei datori di lavoro di soggetti non assicurati, e loro delegati, 

    profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

    Attraverso il servizio "Gestione eventi lesivi" è possibile :

    adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce d

    visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e 

    inviare le ulteriori informazioni utili 

    Per maggiori dettagli, l'istituto  rinvia ai manuali utente.

    Dal 23 ottobre  2024 era stato reso disponibile l' accesso anche  per gli intermediari dei datori di lavoro  in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e loro delegati 

    La gestione IASPA comprende gestione delle posizioni PAT dei settori  industria, artigianato, servizi e pubblica amministrazione (PA) 

    Nello specifico gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede Inail, ai seguenti servizi dispositivi:

    • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
    • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
    • informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

    Infortuni: servizi online Gestione eventi lesivi

     Si ricorda che la Gestione eventi lesivi dedicata al datore di lavoro è una area online che viene resa disponibile affinché l’utente possa avere tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le funzionalità di interesse in relazione all’area Prestazioni in modo da verificare in maniera complessiva:

    • gli adempimenti normativi a suo carico col relativo stato di lavorazione, ovvero le  Comunicazioni di infortunio, le Denunce di infortunio, di malattia professionale e di  silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate, protocollate

    • il loro successivo cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente le prende in carico aprendo l’istruttoria e lavorandole fino alla chiusura del caso 

    • le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalla sede Inail competente, che l’utente può compilare e inviare online (finora inviati per posta ordinaria) ad integrazione della denuncia, di infortunio o di malattia professionale, precedentemente trasmessa e per le quali SGP (Sistema Gestione Prestazioni, che sostituirà GRAI), quando sarà in esercizio,  invierà delle notifiche push segnalate appunto nella Gestione eventi lesivi.)

    Dal menu principale di Gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online  dell’area Prestazioni:

    • Denuncia/Comunicazione di infortunio

    • Denuncia di malattia professionale

    • Denuncia di silicosi/asbestosi

    • Comunicazione di infortunio

    • Cruscotto infortuni

    • Ricerca certificati medici

    INAIL rimanda per approfondire  alo specifico manuale  Utenti  disponibile  a questo link

  • Lavoro Dipendente

    Accertamenti sanitari dipendenti pubblici: nuove funzioni INPS online

    Con il messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025, l’INPS ha comunicato importanti aggiornamenti alla procedura informatica per la richiesta di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022. 

    Gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa, avviati a partire dal 1° giugno 2023, vengono effettuati con le modalità già previste per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

    In dettaglio le novità della piattaforma.

    Aggiornamento piattaforma: le ricevute

    Tra le novità operative introdotte, vi è il rilascio di una versione aggiornata della piattaforma online dedicata alla gestione delle istanze.

    L'obiettivo è migliorare la gestione delle domande da parte delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro pubblici e facilitare l’utilizzo del sistema.

    Un primo cambiamento riguarda la visualizzazione delle ricevute post-invio domanda: è stata eliminata la colonna con il nome del file allegato (“Documento”), ora sostituita dalla dicitura standardizzata “Inserito”, mentre resta invariata la colonna “Tipologia”, con le informazioni relative alla natura dell’allegato.

    Richiesta inabilità e decesso del dipendente. cosa fare

    Un'importante implementazione riguarda i casi in cui il dipendente pubblico sia deceduto dopo aver presentato, quando in vita, la richiesta di inabilità ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995. In tali casi, l’INPS ha introdotto un sistema di alert automatico che, rilevando lo stato di decesso, richiede al datore di lavoro l’inserimento di documentazione specifica per poter proseguire. Ecco la lista dei documenti da allegare, visualizzata con un messaggio a sistema:

    Documento richiesto Note
    Istanza protocollata in vita Deve essere presentata in data anteriore al decesso
    Certificato medico (Allegato 2 del D.M. 187/1997) Documento obbligatorio attestante la condizione sanitaria
    Certificato di morte (facoltativo) Modello ISTAT o cartella clinica
    Documentazione aggiuntiva (facoltativa) Ogni altro documento utile a supporto della domanda

    Il sistema richiede obbligatoriamente i primi due documenti per procedere con l’invio. Viene inoltre fornita un’apposita informativa nella finestra di caricamento dei file, per aiutare l’operatore dell’Amministrazione o Ente nell'invio corretto della pratica.

    Manuale aggiornato e accesso al servizio

    Per supportare l’utilizzo della nuova procedura, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento del manuale operativo, che sarà presto disponibile online sul sito istituzionale. 

    I datori di lavoro e consulenti potranno consultarlo accedendo al servizio “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici” mediante identità digitale: SPID (livello 2 o superiore), CNS, CIE 3.0 o eIDAS.

    Questa evoluzione si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione delle attività medico-legali dell’Istituto, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nella gestione delle pratiche di inabilità

  • Lavoro Dipendente

    Sanzione disciplinare al lavoratore inadempiente: ricorso inammissibile

    Con ordinanza n. 17065 del 25 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dipendente pubblico contro una sanzione disciplinare conservativa irrogata dall’INPS.

     La vicenda trae origine da una contestazione disciplinare notificata nel settembre 2016, con la quale l’Istituto addebitava al lavoratore diverse irregolarità nella gestione di pratiche di riscatto contributivo. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, la lavorazione di domande non di competenza territoriale della sede in cui operava, e la definizione favorevole di istanze non corredate da documentazione idonea.

    La decisione della Cassazione: responsabilità personale nelle procedure

    Il dipendente, inquadrato come funzionario, aveva impugnato la sanzione di sospensione per tre mesi dal servizio e dalla retribuzione, chiedendo il reintegro economico e la regolarizzazione della posizione contributiva.

     A fondamento del ricorso, l’interessato sosteneva l’assenza di colpa, affermando di aver agito sotto la supervisione dei superiori gerarchici, e contestava l’attribuzione della responsabilità in quanto non titolare del procedimento, ma semplice esecutore della fase istruttoria.

    Il Tribunale di Roma, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano respinto le istanze, ritenendo fondate le accuse mosse dall’Amministrazione e confermando la legittimità della sanzione.

    Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore denunciava l’erronea applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, ribadendo la sua estraneità alle responsabilità procedurali. In particolare, lamentava che l’INPS gli avesse addebitato irregolarità pur non essendo formalmente il responsabile del procedimento, appellandosi anche a norme interne come la circolare INPS n. 183/1990 e il Messaggio Hermes n. 23295 del 2006.

    La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo i giudici, il provvedimento impugnato si è fondato su una motivazione coerente e logica: il lavoratore è stato ritenuto responsabile della fase istruttoria di sua competenza, essendo le irregolarità direttamente connesse alle sue mansioni. 

    L'argomentazione della Cassazione si inserisce in un principio generale della responsabilità procedimentale: nelle attività articolate in più fasi e affidate a più soggetti, ciascun partecipante risponde degli inadempimenti relativi al proprio segmento operativo.

    La Corte ha inoltre ricordato che l'esistenza di una funzione di controllo gerarchico – richiamata nella circolare INPS n. 178/2003 – non esonera l’operatore amministrativo dall'obbligo di svolgere i compiti affidati con diligenza e nel rispetto delle norme. Non è quindi possibile invocare la responsabilità dei superiori per escludere la propria, salvo casi di condotta conforme e diligente che nel caso in esame non sono stati riscontrati.

    Conseguenze giuridiche e contributo unificato

    Pur essendo intervenuto nel frattempo un licenziamento definitivo (Cass. n. 5614/2023) per ulteriori irregolarità su altre pratiche, la Cassazione ha riconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire da parte del lavoratore. Infatti, l’annullamento della sanzione conservativa avrebbe potuto generare un diritto alla restituzione delle retribuzioni trattenute per i mesi di sospensione.

    Comunque  il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché, secondo i giudici, si trattava sostanzialmente di una richiesta di riesame dei fatti e delle valutazioni di merito già affrontati nei precedenti gradi di giudizio. Come previsto dall’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, la Corte ha disposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato, oltre alla condanna alle spese in favore dell’INPS.

    In conclusione, questa ordinanza ribadisce che nei procedimenti complessi ogni soggetto coinvolto risponde degli atti riconducibili alla propria funzione, anche in presenza di un controllo gerarchico. La responsabilità non può essere elusa facendo leva sulla natura meramente esecutiva delle attività svolte, se queste incidono direttamente sull’esito del procedimento. La pronuncia rappresenta dunque un importante chiarimento in tema di responsabilità procedimentale e disciplinare nel pubblico impiego.

  • Lavoro Dipendente

    Locali Sotterranei e Attività Lavorative: nuove istruzioni INL

    L'ispettorato nazionale del lavoro  ha fornito  nella nota 809 del 29 gennaio 2024 una prima analisi e novità introdotte dalla legge 203 2024 all’articolo 65 del d.lgs. n. 81/2008, relative all’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative. Vengono chiarite le regole e la procedura da seguire da parte dei datori di lavoro:   per l'autorizzazione  vale il silenzio assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione.

    La nuova disciplina si applica solo ai datori di lavoro che iniziano a usare locali sotterranei dopo il 12 gennaio 2025, mentre chi operava già in tali condizioni per esigenze tecniche non deve presentare comunicazione.   Con la nota era fornito un modello di comunicazione da utilizzare.

    L'8 luglio è stato pubblicato un nuovo documento,   n. 5945 2025 . in cui l'Ispettorato ribadisce che, in assenza di definizioni edilizie uniformi a livello nazionale, per individuare un locale interrato o seminterrato occorre fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali vigenti. 

    Viene anche specificato che i locali tecnici e quelli a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) sono esentati dall’obbligo di comunicazione in deroga.(all'ultimo paragrafo una sintesi delle nuove istruzioni.)

    Deroga per lavoro in locali sotterranei: silenzio assenso

    Il legislatore ha previsto una deroga alla normativa vigente ( D.Lgs 81/2008 ),  consentendo  l’uso di tali locali solo se :

    • non vi è emissione di agenti nocivi e 
    • se vengono rispettate le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima indicate nell’allegato IV del decreto.

     Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’utilizzo dei locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.

     I locali potranno essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo  esplicito diniego o richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’INL, nel qual caso il termine decorrerà dalla data di trasmissione delle informazioni integrative.

    Requisiti e limitazioni all’Uso dei Locali Sotterranei

    La comunicazione dell’uso di locali sotterranei può essere presentata solo per locali con destinazione d’uso compatibile e in possesso di titolo edilizio idoneo. 

    Il datore di lavoro deve allegare una relazione tecnica dettagliata e un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli ambienti agli strumenti urbanistici e alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

     È vietato l’uso di locali sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, lavorazione di materie plastiche a caldo, falegnamerie e tipografie.

     Inoltre, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, deve essere effettuata la misurazione della concentrazione di gas radon, secondo il d.lgs. n. 101/2020, e i risultati devono essere integrati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

    Volture, Modifiche ai Locali e Procedura di Diniego

    La comunicazione rimane valida finché non vi siano variazioni nelle strutture, negli impianti o nel ciclo lavorativo. In caso di variazione della ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente una dichiarazione di continuità all’INL. Se vengono apportate modifiche ai locali o all’attività, occorre presentare una nuova comunicazione e attendere trenta giorni prima dell’uso. 

    L’INL ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o di negare l’uso dei locali se non sono rispettati i requisiti previsti, notificando il diniego via PEC con motivazione.

    Nota 8.7.2025: comunicazione dettagliata – controlli a campione

    Le novità di maggior impatto per i datori di lavoro riguardano la gestione delle comunicazioni  per il lavoro in deroga e i controlli correlati. 

    In particolare:

    1. Obblighi documentali più stringenti: il datore di lavoro deve fornire una relazione dettagliata sulle attività svolte e garantire l’assenza di emissione di agenti nocivi. Inoltre, un tecnico abilitato deve asseverare la conformità urbanistica, igienico-sanitaria e impiantistica dei locali.
    2. Termini per l’uso dei locali: non è consentito l’uso dei locali interrati o seminterrati prima di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, a meno che non sia intervenuta risposta dell’Ispettorato. In caso contrario, scatta la contestazione della violazione
    3. Controlli e sanzioni: la circolare prevede controlli a campione o mirati soprattutto per comunicazioni inizialmente carenti o per attività a rischio (verniciatura, saldatura, uso di solventi ecc.). Se si accerta la non veridicità delle dichiarazioni, oltre al divieto d’uso dei locali, può scattare la notizia di reato per dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000) e segnalazione all’albo del tecnico asseveratore in caso di falsità

  • Pensioni

    Pensioni Italia-Albania: istruzioni per le domande

    Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge n. 29/2025. L’Accordo garantisce il principio della portabilità dei diritti previdenziali, parità di trattamento tra cittadini e collaborazione tra istituzioni. Si applica a tutte le principali assicurazioni obbligatorie (IVS, disoccupazione, malattia, maternità), incluse la Gestione separata e la Gestione pubblica.

    INPS ha pubblicato il 1 luglio 2025 le istruzioni nella circolare 106 2025 e nel messaggio 2211  del 10 luglio ha specificato le modalità operative per le domande (v. ultimo paragrafo)

    Di seguito una sintesi delle principali indicazioni dell'Istituto.

    Pensioni e totalizzazione internazionale

    I lavoratori che non maturano il diritto autonomo a pensione in uno dei due Paesi possono totalizzare i periodi non sovrapposti svolti in Italia e Albania, a patto di avere almeno 52 settimane di contribuzione. 

    L'importo viene calcolato con il metodo pro-rata. I periodi inferiori all’anno, non sufficienti a garantire il diritto autonomo, vengono utilizzati dall’altro Stato per perfezionare la prestazione.

    In caso di pensioni in regime speciale (es. per determinate professioni), la totalizzazione vale solo tra periodi maturati in regimi analoghi. Le pensioni integrate al minimo sono concesse solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga l’integrazione.

    Le domande si presentano all’INPS o all’ente albanese ISSH a seconda del Paese di residenza. L’INPS di Perugia è il Polo specializzato per le richieste provenienti dall’Albania. I modelli di scambio dati sono bilingue, come i formulari IT/AL (es. domanda di vecchiaia, certificazione periodi, decisione, perizia medica ecc.).

    I modelli da utilizzare per distacchi e pensione

    DISTACCO

    Le aziende italiane che distaccano lavoratori in Albania possono mantenere la contribuzione nel sistema italiano per un massimo di 24 mesi, previa richiesta del certificato IT/AL 101 da presentare all’INPS. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi.

    Il personale diplomatico, pubblico o privato, può optare per il mantenimento della legislazione previdenziale del proprio Paese d’origine (entro 3 mesi dall'inizio dell’attività o dalla data di entrata in vigore). L'INPS rilascia il modello IT/AL 103, previa verifica dei requisiti.

    Sono previste eccezioni concordate tra le autorità dei due Stati, in caso di situazioni particolari che richiedano deroghe al principio di territorialità.

    Modello Finalità
    IT/AL 101 Certificato di copertura contributiva per distacco
    IT/AL 103 Opzione contributiva per personale diplomatico
    IT/AL 205 Certificazione periodi assicurativi
    IT/AL 2 Domanda di pensione vecchiaia/anticipata
    IT/AL 4 Domanda di pensione di invalidità/inabilità
    IT/AL 303 Esportabilità prestazioni disoccupazione

    Prestazioni di disoccupazione, malattia e scambio dati tra istituzioni

    In materia di disoccupazione, il diritto alla prestazione può essere riconosciuto in Italia anche totalizzando periodi assicurativi albanesi, se il lavoratore ha almeno 6 mesi di contribuzione italiana. Le informazioni tra enti sono scambiate con i formulari IT/AL 301 e AL/IT 302A. La NASpI può essere riconosciuta in base ai soli requisiti italiani, anche senza totalizzazione.

    Le prestazioni in denaro per malattia (anche tubercolosi) e maternità sono erogate dallo Stato dove il lavoratore è assicurato, ma i requisiti possono essere perfezionati anche con periodi assicurativi dell’altro Stato (formulari IT/AL SM).

    L’accordo prevede, inoltre:

    • esenzione da imposte e legalizzazioni per i documenti previdenziali;
    • validità delle domande e ricorsi presentati in uno dei due Stati anche per l’altro;
    • collaborazione tra autorità per recupero indebiti (modelli R01, R02, R03);
    • scambio elettronico di dati tra le istituzioni dei due paesi e protezione delle informazioni personali (Allegato 1 dell’Accordo).

    Domanda di pensione in regime di convenzione Italia Albania

    Il Messaggio INPS n. 2211 del 10 luglio 2025 fornisce le istruzioni operative per la presentazione e gestione delle domande di pensione (da parte degli operatori INPS) nell’ambito dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° luglio 2025.

    L'istituto specifica in particolare che  per presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale tra Italia e Albania, 

    1 –  I residenti in Italia ( sia italiani che albanesi)  devono utilizzare il servizio online dell’INPS dedicato alle pensioni internazionali. 

    Il modulo di domanda è accessibile al seguente link Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale:

    Per compilare correttamente la domanda, è necessario:

    • Accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
    • Selezionare l’Albania come Paese convenzionato.
    • Indicare eventuali periodi assicurativi maturati in Albania.
    • Allegare la copia del documento di identità albanese ( se cittadini albanesi).

    Se i periodi assicurativi in Albania sono anteriori al 2012, allegare obbligatoriamente la “Dichiarazione dello storico lavorativo” e altra documentazione a supporto (es. buste paga, libretti di lavoro).

    Specificare nella sezione “note” se si richiede la pensione “ridotta/reduktuar” albanese.

    2 –   I residenti in Albania, invece, devono presentare la domanda tramite l’Istituto albanese ISSH, che la trasmetterà all’INPS – Polo di Perugia.

    L’eventuale liquidazione è retroattiva dal 1° luglio 2025, con valuta albanese convertita in euro secondo la media mensile precedente l’entrata del pro-rata estero.