• Rubrica del lavoro

    Intelligenza Artificiale e Lavoro: il Ministero chiede un parere sulle linee guida

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato la redazione delle Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel Mondo del Lavoro. Si tratta di un documento che vuole accompagnare imprese, consulenti del lavoro, lavoratori, enti di formazione e soggetti intermediari nell’adozione consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo è favorire l’uso dell’IA per migliorare produttività, efficienza, benessere e sicurezza nei contesti lavorativi, tutelando al contempo la dignità della persona.

    Dal 14 aprile 2025 è aperta una consultazione pubblica  con la quale il ministero mette a disposizione la bozza attuale e chiede il contributo per completarla e migliorarla.

    SCARICA QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI LINEE GUIDA 

    Consultazione pubblica per le linee guida IA nel lavoro

    Come detto, per rendere il documento il più possibile completo e condiviso, il Ministero ha avviato una consultazione pubblica attraverso il portale ParteciPA.

     Tutti gli stakeholder interessati – aziende, professionisti, enti e cittadini – possono inviare proposte, osservazioni e suggerimenti, anche di natura tecnica o normativa, sulla bozza del testo.

    Dal punto di vista operativo gli interessati devono accedere al portale ParteciPA a questo LINK e inserire, previa registrazione  con SPID, CNS  o CIE,   i propri dati , per poi  rispondere a una serie di domande  sulla bozza di linee guida. 

    E' possibile anche caricare un documento completo con il proprio contributo. 

     Il percorso partecipativo rappresenta un’occasione concreta per contribuire alla definizione di regole chiare e utili, valorizzando il contributo diretto di chi opera ogni giorno nel mondo del lavoro. 

    Le indicazioni più rilevanti saranno recepite nel documento finale, con riconoscimento degli autori

    C’è tempo fino al 21 maggio 2025 per partecipare e contribuire alla costruzione di regole nell'utilizzo delle nuove tecnologie a favore di un futuro del lavoro al contempo più innovativo, inclusivo e umano.

    Il questionario sulla bozza Linee Guida IA

    IL QUESTIONARIO DA COMPILARE è IL SEGUENTE

        Anagrafica

        (Title And Description)

        Nome e Cognome

        (Risposta breve)

        Denominazione dell’Ente di appartenenza

        (Risposta breve)

        Ruolo/Posizione ricoperta all’interno dell’Ente

        (Risposta breve)

        Indirizzo e-mail

        (Risposta breve)

        Regione/Provincia di appartenenza

        (Risposta breve)

        Quali considerazioni generali sulle Linee guida?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni per migliorare struttura e leggibilità del testo?

        (Risposta lunga)

        Quali proposte per fornire strumenti operativi ad imprese e lavoratori per l’implementazione dell’IA?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto agli aspetti normativi e giuridici?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto al tema sicurezza e tutela dei diritti?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto al tema formazione e sviluppo delle competenze?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto al tema finanziamenti e incentivi?

        (Risposta lunga)

        Invia un contributo più ricco e strutturato

        (Title And Description)

  • Formazione e Tirocini

    Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese

     E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che  introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. 

    In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

    La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente  i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0. 

    Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica. 

    Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.

    Qui il testo completo del decreto  con gli allegati su competenze previste  al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.

    Di seguito una sintesi degli aspetti principali.

    Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente

    L'Allegato A  al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.

    Riforma istituti tecnici: inuovi programmi

    L'Allegato B dettaglia invece  il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in 

    • un'area di istruzione generale e 
    • un'area di indirizzo.

    L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.

     Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali. 

    Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

    Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline

    Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore  nei nuovi Istituti Tecnici

    Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici
    Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale
    Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore
    Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore
    Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore
    Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore
    Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore
    Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore
    Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore

  • La busta paga

    Rinnovo CCNL comunicazione PMI 2025: tabelle rettificate

    Era stata firmata l’8 aprile 2025 l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi. L’accordo siglato da :

    • UNIGEC – CONFAPI e  UNIMATICA – CONFAPI, per le aziende e da 
    • SLC – CGIL, FISTEL – CISL, UILCOM – UIL per i lavoratori

     riguardante il contratto scaduto il 31 dicembre 2023, e e prevede una durata quadriennale, fino al 31 dicembre 2027. 

    In data 14 aprile le parti hanno verificato alcune difformità e firmato una rettifica delle tabelle retributive 

    Le novità principali riguardano gli   incrementi retributivi con arretrati da gennaio corrisposti con lo stipendio di aprile, una nuova somma una tantum e l’aumento dei flexible benefits, oltre che la definizione delle causali per i contratti a termin.

    Nei paragrafi seguenti anche le tabelle corrette.

    CCNL comunicazione PMI Confapi: novità economiche

    Dal punto di vista economico, l’accordo stabilisce aumenti complessivi a regime pari a 150 euro per il livello 5 del settore grafico-editoriale e informatico e per il livello B2 del settore cartario-cartotecnico. 

    Questi aumenti saranno riconosciuti in tre scaglioni: 

    • 60 euro dal 1° gennaio 2025, 
    • altri 60 euro dal 1° gennaio 2026, e 
    • 30 euro dal 1° gennaio 2027.

    Inoltre, con la busta paga di aprile 2025, i lavoratori riceveranno gli arretrati relativi ai primi tre mesi dell’anno (gennaio-marzo), ma senza ricalcolo sugli istituti già liquidati. È anche previsto un importo una tantum di 100 euro lordi, da erogare a giugno 2025 a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, proporzionato in caso di part-time.

    L’accordo introduce anche miglioramenti sul fronte dei benefit aziendali:

    Il valore dei flexible benefits sale a 300 euro annui per ciascun lavoratore a partire dal 2025, con un conguaglio di 42 euro da erogare entro fine anno per chi ha già ricevuto i 258 euro previsti in precedenza.

    Il valore sarà rivalutato dopo il 2027 in base all’evoluzione del quadro fiscale.

    CCNL comunicazione PMI Confapi: tabelle aumenti e minimi retributivi

    A seguito degli aumenti previsti, anche i minimi tabellari subiranno un progressivo incremento nel triennio. L’accordo include una tabella dettagliata per ciascun livello di inquadramento, nei due principali settori contrattuali interessati: 

    1. grafico-editoriale/informatico e 
    2. cartario-cartotecnico.

    GRAFICI EDITORIALI INFORMATICI


    Liv.

    Par.

    Minimi

    Aumento

    Minimo al

    Aumento

    Minimo al

    Aumento

    Minimo al

    Aumento a regime

    1.1.2025

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.1.2027

    Q

    248

    2.066,17

    88,05

    2.154,22

    88,05

    2.242,26

    44,02

    2.286,29

    220,12

    1

    247

    2.057,95

    87,69

    2.145,64

    87,69

    2.233,33

    43,85

    2.277,18

    219,23

    2

    209

    1.739,01

    74,20

    1.813,21

    74,20

    1.887,41

    37,10

    1.924,51

    185,50

    3

    195

    1.623,13

    69,23

    1.692,36

    69,23

    1.761,59

    34,62

    1.796,21

    173,08

    4

    182

    1.518,13

    64,62

    1.582,75

    64,62

    1.647,36

    32,31

    1.679,67

    161,54

    5

    169

    1.409,38

    60,00

    1.469,38

    60,00

    1.529,38

    30,00

    1.559,38

    150,00

    6

    150

    1.301,20

    53,25

    1.354,45

    53,25

    1.407,71

    26,63

    1.434,34

    133,14

    7

    133

    1.128,02

    47,22

    1.175,24

    47,22

    1.222,46

    23,61

    1.246,07

    118,05

    8

    125

    1.039,95

    44,38

    1.084,33

    44,38

    1.128,71

    22,19

    1.150,90

    110,95

    9

    114

    948,36

    40,47

    988,83

    40,47

    1.029,31

    20,24

    1.049,54

    101,18

    10

    100

    832,37

    35,50

    867,87

    35,50

    903,38

    17,75

    921,13

    88,76

    CARTAI CARTOTECNICI

    Liv.

    Par.

     

    Aumento

    Minimi al

    Aumento

    Minimi al

    Aumento

    Minimi al

    Aumento a regime

    Minimi 1.9.2023

    1.1.2025

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.1.2027

    Q

    250

    2.035,46

    86,21

    2.121,67

    86,21

    2.207,88

    43,10

    2.250,98

    215,52

    AS

    249

    2.023,73

    85,86

    2.109,59

    85,86

    2.195,45

    42,93

    2.238,38

    214,66

    A

    212

    1.766,54

    73,11

    1.839,65

    73,11

    1.912,76

    36,55

    1.949,31

    182,76

    B1

    188

    1.530,92

    64,83

    1.595,75

    64,83

    1.660,58

    32,41

    1.692,99

    162,07

    B2/S

    182

    1.482,10

    62,76

    1.544,86

    62,76

    1.607,62

    31,38

    1.639,00

    156,90

    B2

    174

    1.416,73

    60,00

    1.476,73

    60,00

    1.536,73

    30,00

    1.566,73

    150,00

    C1/S

    161

    1.310,93

    55,52

    1.366,45

    55,52

    1.421,97

    27,76

    1.449,73

    138,80

    C1

    153

    1.245,94

    52,76

    1.298,70

    52,76

    1.351,46

    26,38

    1.377,84

    131,90

    C2

    139

    1.132,19

    47,93

    1.180,12

    47,93

    1.228,05

    23,97

    1.252,02

    119,83

    C3

    129

    1.051,77

    44,48

    1.096,25

    44,48

    1.140,73

    22,24

    1.162,97

    111,21

    D1

    121

    985,27

    41,73

    1.027,00

    41,73

    1.068,73

    20,86

    1.089,59

    104,31

    D2

    111

    903,54

    38,28

    941,82

    38,28

    980,10

    19,14

    999,24

    95,69

    E

    100

    814,31

    34,48

    848,79

    34,48

    883,27

    17,24

    900,51

    86,21

    CCNL comunicazione PMI Confapi: classificazione e contratti a termine: le altre novità

    Dal punto di vista normativo, viene istituita una Commissione paritetica nazionale per rivedere le declaratorie professionali entro il 30 settembre 2025, aggiornandole rispetto ai cambiamenti tecnologici e organizzativi in corso.

     Inoltre, per i lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99, il periodo di conservazione del posto di lavoro (COMPORTO)  in caso di malattia sarà prolungato di 90 giorni.

    Infine, il capitolo sui contratti a termine viene adeguato alle più recenti disposizioni di legge, precisando limiti quantitativi, criteri di durata e nuove causali per estensioni oltre i 12 mesi. Tra le motivazioni valide figurano:

    • progetti di innovazione, 
    • attività straordinarie o incrementi produttivi,
    • esigenza di sostituire personale assente.

  • Lavoro Dipendente

    Fondimpresa formazione 2025: domande al via il 6 maggio

    Entra nel vivo la formazione aziendale di Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale  promosso da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che consente  alle aziende aderenti la possibilità di finanziare la formazione continua dei propri dipendenti, da operai a impiegati e quadri,

    Grazie ai contributi accantonati sul conto formazione, le imprese possono accedere a un'ampia gamma di attività formative personalizzate, senza sostenere costi.  

    Il primo avviso, già pubblicato nelle scorse settimane riguarda percorsi sulle competenze di base e trasversali mentre è in arrivo il nuovo Avviso n. 2  per le politiche attive del lavoro . 

    Vediamo di seguito i dettagli e le scadenze degli sportelli per le domande .

    Fondimpresa scadenze primo avviso

    L’avviso 1 come anticipato  finanzia corsi di formazione, da scegliere all’interno dei Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti Proponenti  finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori (lingue, soft skill, digital skill, ….).

    Ogni corso deve prevedere un minimo di 4 partecipanti, per i corsi mono-aziendali

    Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare a massimo 2 corsi (precisiamo che lo stesso lavoratore/azienda può partecipare ad altro piano purché l’ambito di competenza sia diverso)

    Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze

    Alleghiamo un esempio dell'offerta di uno dei soggetti gestori ro  qui il Catalogo Corsi relativo al primo avviso

    Gli enti gestori 

    Presentazione delle domande

    La presentazione delle domande avviene a sportello:

    • 1° Sportello: dalle ore 9:00 del 6 maggio 2025
    • 2° Sportello: dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025
    • 3° Sportello: dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026

    N.B. La formazione  relativa alle domande inviate nel primo sportello si svolgerà da metà giugno a metà settembre.

    Fondimpresa 2°avviso 2025 politiche attive

     il nuovo Avviso di Fondimpresa, 2/2025 «Politiche attive»,  conta su  20 milioni di euro destinati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale di disoccupati e/o inoccupati da assumere poi nelle imprese aderenti.

     Le domande di finanziamento dovranno arrivare, a pena di inammissibilità, a partire dalle 9 del 21 maggio fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le 13 del 31 dicembre 2025.  Si attendono ulteriori dettagli dalla presentazione ufficiale prevista per  mercoledì 16 aprilea Roma, da Fondimpresa,  il cui  presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina  ha recentemente ribadito che  l'avviso, giunto alla 5 edizione "rappresenta un investimento strategico per la ricollocazione efficace e sostenibile. Non si limita a fornire un sostegno temporaneo in momenti di transizione, ma agisce in profondità sulle esigenze del tessuto produttivo, potenziando le capacità individuali e collettive, rendendo il nostro sistema economico più agile, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e preparazione».

    Potranno presentare domanda di finanziamento  le aziende aderenti a Fondimpresa che cercano  figure professionali con profili di difficile reperimento 

    e anche e imprese la cui adesione  è stata accettata dall’Inps, ma ancora non trasmessa al Fondo).

    ATTENZIONE Il finanziamento dei corsi è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi. 

    In caso di assunzioni  in misura minore  il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà proporzionalmente ridotto.

    Fondimpresa: Come funziona – Numero verde

    Il fondo mette a disposizione delle aziende tre canali  di finanziamento 

    Conto Formazione: qui sono accantonate la maggior parte delle risorse provenienti dai versamenti  aziendali tramite INPS utilizzabili in qualsiai  momento per attivare un piano formativo personalizzato.

    Contributo Aggiuntivo: periodicamente, Fondimpresa mette a disposizione fondi straordinari per supportare, ad esempio, la formazione di lavoratori neo assunti o in cassa integrazione.

    Conto di Sistema: la quota rimanente dei versamenti Inps viene raccolta in un fondo collettivo, che viene messo a disposizione tramite gli Avvisi periodici. Le aziende possono partecipare a piani formativi collettivi proposti dagli enti qualificati (come Fòrema), che raggruppano più imprese aggregate sulla base dei fabbisogni, del settore e del territorio di riferimento.

    Per le piccole e medie imprese, questa rappresenta un'opportunità unica per investire nella formazione dei propri dipendenti senza gravare eccessivamente sul budget aziendale, accedendo a un'offerta formativa completa e di alta qualità.

    Per ulteriori informazione è attivo un numro verde HELP DESK   800.11.63.11

    Fondimpresa: adesione in Uniemens e DMAG per imprese agricole

    Per aderire a Fondimpresa occorre:

    • accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS;
    • selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
    • scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”;
    • selezionare il codice “FIMA”;
    • inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.

    L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.

    Adesione delle aziende agricole

    Per l’adesione delle Matricole agricole basta accedere al flusso trimestrale “DMAG” dell'INPS, scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Nuova adesione” e indicare “Fondimpresa”. Non è necessario specificare il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%.

    E' possibile la revoca da altro Fondo e adesione a Fondimpresa comunicando  la revoca al precedente Fondo accedendo alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, nella sezione “FondoInterprof". 

    Si deve quindi: 

    • selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
    • scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Revoca  
    • inserire il codice REVO;
    • selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intende trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa);
    • inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
    • Se l’azienda ha più Matricole INPS, la revoca e nuova adesione è da ripetersi per ogni Matricola.

    L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nella quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza del mese precedente. 

  • Lavoro Dipendente

    Patto di non concorrenza: il compenso può essere variabile

    La Corte di Cassazione  si è pronunciata con ordinanza n. 9258 depositata l’8 aprile 2025 su una vicenda riguardante la disciplina del patto di non concorrenza. La conclusione cui giungono i supremi giudici riconferma  che il patto  è legittimo solo se tutela sia il datore di lavoro che il dipendente, garantendo a quest’ultimo un compenso adeguato e ben definito. ma precisa che si tratta di due criteri distinti  che la cui valutazione nel caso di specie non è  stata rispettata, per cui la sentenza favorevole al lavoratore è stata cassata.

    Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni della sentenza.

    Nullità del patto di non concorrenza per compenso indeterminato: il caso

    Nel 2014 un istituto finanziario aveva firmato con un proprio dipendente, il sig. A.A., un patto di non concorrenza della durata di 20 mesi dopo l'eventuale fine del rapporto di lavoro.

     Secondo questo accordo, il lavoratore non avrebbe potuto svolgere la stessa attività (quella di private banker) presso banche concorrenti né contattare i clienti gestiti in precedenza, almeno nell’ambito della regione Lombardia. In cambio, la banca si impegnava a pagargli un corrispettivo annuo di 12.000 euro, da erogare in due rate durante il rapporto di lavoro.

    Quando però il dipendente si dimise nel novembre 2016 e iniziò a lavorare per un concorrente  l'istituto di credito lo accusò di aver violato il patto, sostenendo che avesse  sviato numerosi clienti verso ill suo nuovo datore di lavoro. Per questo motivo lo citò in giudizio chiedendo un risarcimento danni molto consistente: 48.000 euro a titolo di penale contrattuale, oltre a un danno patrimoniale stimato in oltre 2 milioni e mezzo di euro (in subordine mezzo milione) e un ulteriore danno non patrimoniale di 50.000 euro.

    Tuttavia, il Tribunale di Milano diede ragione al lavoratore, dichiarando nullo il patto di non concorrenza in quanto " il corrispettivo è stato ritenuto indeterminato e indeterminabile sulla base delle clausole negoziali del patto, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e in mancanza di un minimo garantito",   quindi contrario a quanto stabilisce il Codice civile. 

    La decisione venne confermata in appello.

    La Cassazione ha  invece  accolto il ricorso dell'Istituto di credito cassando la sentenza di merito . 

    Patto di non concorrenza valido se il compenso è determinabile

    I giudici della Suprema Corte hanno accolto uno dei motivi di ricorso presentati dalla società  e hanno stabilito che la sentenza della Corte d’Appello di Milano deve essere annullata.

    Secondo la Cassazione, i giudici di merito avevano confuso due aspetti giuridici molto diversi: la "determinabilità" del compenso e la sua "congruità". 

    Si tratta infatti di due requisiti distinti che un patto di non concorrenza deve rispettare. 

    1. Da un lato, il corrispettivo deve essere determinato o almeno determinabile con criteri oggettivi.
    2. Dall’altro, la cifra pattuita non deve essere simbolica o sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto al lavoratore.

    Nel caso in esame, il compenso era effettivamente previsto nel contratto (12.000 euro l’anno), ma i giudici d’appello hanno ritenuto che non fosse sufficiente perché legato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, e senza un "minimo garantito". Questo li ha portati a considerare il patto nullo. 

    Ma la Cassazione ha fatto notare che la variabilità del compenso in base alla durata del rapporto non significa automaticamente che sia indeterminabile. Se esistono elementi oggettivi da cui ricavarlo, il patto può essere valido.

    Gli ermellini hanno affermato  nello specifico che:  "la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, a tal fine dovendo tenersi anche conto del fatto che la banca ha contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull'ammontare dovuto. Dunque la sentenza impugnata

    non tiene adeguatamente distinte le due cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi: un vizio sotto l'aspetto della determinatezza o determinabilità

    dell'oggetto e l'altro sotto il profilo dell'ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente  iniquo o sproporzionato."

    La Corte d’Appello dovrà quindi  esaminare di nuovo la questione, in diversa composizione. I giudici dovranno fare due verifiche ben distinte.

    1.  Primo, stabilire se il corrispettivo previsto dal patto fosse determinato o determinabile in modo oggettivo. 
    2. secondo, una volta accertato questo, valutare se la somma fosse congrua, cioè non simbolica e proporzionata alla limitazione imposta al lavoratore.

    Solo se uno di questi due requisiti manca, il patto potrà essere considerato nullo. In caso contrario, la banca potrà far valere il patto e chiedere eventualmente un risarcimento per la sua violazione.

    La sentenza  chiarisce ancora una volta quali sono i criteri per valutare la validità di un patto di non concorrenza sulla scorta delle precedenti Cass. n. 5540/2021 e Cass. n. 33424/2022, a conferma di un orientamento ormai consolidato.

  • Rubrica del lavoro

    Contratto colf in vigore: testo e novita 2025

     I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, per i lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di settore Fildaldo, Domina hanno siglato il giorno 8 settembre 2020  il rinnovo del CCNL del  lavoro  domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 960.000 lavoratori regolari del settore 

    In data 12 febbraio 2021   i minimi retributivi  2021  sono stati  anche confermati con la firma della Commissione  nazionale presso il Ministero del lavoro, prevista dall'art 45 del CCNL , senza adeguamenti  (a causa del  valore Istat negativo del 2020 sul 2019).

    AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO 2023

    I Minimi retributivi per gli stipendi sono stati aggiornati il 16 gennaio 2023 con accordo tra le parti sociali presso il ministero del Lavoro.

     Qui letabelle retributive  2023 

    AGGIORNAMENTO APRILE 2025 

    Il sindacato di categoria FISASCAT CISL fa sapere  che è ripresa in plenaria la trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale. 

    Si ricorda che sono circa 834mila le lavoratrici e i lavoratori regolarizzati nel settore. Di questi 

    • il 50,4% sono colf 
    •  il 49,6% badanti, prevalentemente donne,
    • di cui straniere il 68,9%. 

    Al centro del confronto tra le parti, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina, temi come:

    •   l’adeguamento della lettera di assunzione  
    • la regolamentazione di permessi, 
    • trasferte e vitto e alloggio,  
    • tutela della maternità e della paternità e
    •  l’inquadramento professionale.  

    Il negoziato proseguirà il 6 maggio 2025

    CCNL Lavoro domestico in vigore

    Le novità introdotte dal contratto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e  scaduto formalmente il 31 dicembre 2022, riguardano:

    • la nuova denominazione di "assistenti familiari" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter ; 
    • l’inserimento in un unico livello BS delle Baby-sitter
    •  l’inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi
    • un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1° gennaio 2021;
    • a partire dal 1 ottobre 2020 un sistema di indennità aggiuntive da 100 a 116 euro a chi assiste bambini fino al sesto anno di età o più di una persona non autosufficiente
    •  Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019)  verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese. 
    • l’estensione del periodo di prova a 30 giorni;
    • la nuova figura dell’assistente familiare educatore formato;
    • l’introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione. Ad esempio i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro potranno beneficiare di 40 ore annue di permesso retribuito per  corsi di formazione professionali specifici elevati a 64 ore annue di permessi retribuiti  per  percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall’Ente bilaterale di settore, Ebincolf.
    • Riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e alle linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro, ivi inclusi gli strumenti telematici e robotici. In tema di violenza  è stato preso in considerazione il rischio di rimanere vittime di molestie  sessuali  er cui le Parti Sociali firmatarie del contratto hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte”.
    • L’articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola per la quale il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale
    • Viene raddoppiato da 0,3 a 0,6 euro orari il contributo dovuto a Cas.saColf.

    TABELLA RETRIBUTIVA 2021

    TABELLA A Lavoratori conviventi
    art. 14 – 1° Co, lett. a)
    TABELLA B Lavoratori
    art. 14-2° co.
    TABELLA C Lavoratori non conviventi
    art. 14 – 1° Co, lett. b)
    TABELLA D Assistenza notturna
    art. 10
    TABELLA E Presenza notturna
    art. 11
    TABELLA G Lavoratori
    art. 14-9° co.(lavoro condiviso)
    valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€) valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€)
    Livello A 645,50 4,69
    Livello AS 5,53
    Livello B 821,56 586,83 5,86
    Livello BS 880,24 616,18 6,22 1012,27
    Livello C 938,94 680,71 6,57
    Livello CS 997,61 6,93 1.147,24 7,45
    Livello D 1.1173,65 (*) 7,99
    Livello DS 1.232,33 (*) 8,33 1.417,21 8,98
    Livello Unico 677,78
    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Tutele per i lavoratori nella legge sulla Ricostruzione Post-Calamità

    La Legge 18 marzo 2025, n. 40, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale è la nuova  legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Questa normativa mira a definire e  coordinare le procedure e le attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, sia di origine naturale che antropica.

    Vediamo le principali indicazioni relative in particolare alla tutela del lavoro.

    L’avvio delle procedure

    Viene chiarito in primo luogo che le attività di ricostruzione possono iniziare solo  una volta cessato o revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dichiarato ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 1/2018, noto come Codice della protezione civile. 

    L'art. 2 della legge stabilisce che lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" viene aperto con una delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate.

     Questa deliberazione, che fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione, è adottata nei casi in cui sia necessaria una revisione complessiva dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite.

    Obblighi per le Imprese e tutele per i lavoratori

    L'art. 22 della Legge 40/2025 introduce misure specifiche per tutelare i lavoratori impegnati nella ricostruzione.  In sintesi le indicazioni di base sono le seguenti:

    • Gli interventi su edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi devono rispettare le norme previste per le stazioni appaltanti pubbliche, in particolare per quanto riguarda il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro. 
    • Le imprese affidatarie o esecutrici devono possedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e iscriversi presso le Casse edili provinciali o regionali, versando gli oneri contributivi.
    • Le imprese sono tenute a garantire ai propri dipendenti sistemazioni alloggiative adeguate e a comunicare ai sindaci e ai comitati paritetici territoriali le modalità di sistemazione. Le organizzazioni sindacali possono definire i requisiti minimi per queste sistemazioni. 
    • Le imprese devono fornire ai dipendenti un tesserino identificativo con ologramma, come previsto dalle leggi vigenti.
    • Infine, la legge prevede la stipula di protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali per definire le procedure di assunzione dei lavoratori edili, istituendo un tavolo permanente per monitorare e gestire queste attività.