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Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole
L’Unione Europea ha finalmente dato il via libera definitivo alla direttiva sui rider, volta a garantire migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali.
Scarica il testo della Direttiva UE 2024/2831 del 23.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2024.
Questa direttiva è stata approvata dopo un lungo percorso di negoziazioni tra i vari Stati membri, che ha visto emergere un consenso sulla necessità di tutelare i lavoratori coinvolti in attività come consegne a domicilio e trasporto passeggeri, forniti da aziende come Uber, Deliveroo, Glovo e altre.
La direttiva dovrà essere firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri dell’UE avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie, ovvero gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.
Obiettivi della Direttiva
L’obiettivo principale della normativa è di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei rider, garantendo loro diritti simili a quelli dei lavoratori subordinati, in caso risultino essere tali.
Infatti, la direttiva stabilisce dei criteri chiari per distinguere tra lavoratori autonomi e dipendenti. Se l'attività del rider risponde a determinati requisiti di subordinazione, come la gestione del lavoro da parte della piattaforma (orari, remunerazione e controllo delle prestazioni), la relazione lavorativa sarà riclassificata come un contratto subordinato.
Impatti per le piattaforme digitali
La direttiva UE del 2024 avrà notevoli impatti sulle piattaforme digitali, modificando in maniera significativa le modalità operative di aziende come Uber, Glovo, Deliveroo e simili.
Ecco i principali cambiamenti che queste piattaforme dovranno affrontare:
Riclassificazione dei lavoratori
La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione per molti lavoratori delle piattaforme digitali. Questo significa che le piattaforme dovranno dimostrare che i loro lavoratori sono effettivamente autonomi, altrimenti verranno considerati dipendenti.
Ciò comporterà un aumento significativo dei costi per le piattaforme, poiché i lavoratori riclassificati come dipendenti avranno diritto a ferie pagate, malattia, contributi previdenziali e protezione contro i licenziamenti illegittimi.Trasparenza e gestione algoritmica
Le piattaforme dovranno garantire una maggiore trasparenza nella gestione algoritmica. Saranno obbligate a spiegare ai lavoratori come funzionano gli algoritmi che gestiscono la distribuzione dei compiti, la determinazione delle tariffe e altre decisioni critiche per il loro lavoro.
Questo include anche l'obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate che possono influire negativamente sui lavoratori, come la sospensione o la chiusura degli account.Obblighi di dichiarazione e monitoraggio
Le piattaforme digitali dovranno dichiarare regolarmente il numero di lavoratori impiegati e fornire informazioni dettagliate sulla loro situazione contrattuale alle autorità competenti. Questo introduce un carico amministrativo maggiore per le aziende, che dovranno rendere trasparenti le loro operazioni e sottostare a eventuali controlli da parte delle autorità nazionali.Supervisione umana e diritto al riesame
In aggiunta alla gestione algoritmica, la direttiva richiede che le piattaforme implementino supervisione umana sulle decisioni prese dagli algoritmi. Questo significa che, in casi come la chiusura di un account o il mancato pagamento di un lavoratore, un essere umano dovrà intervenire per verificare e riesaminare tali decisioni.
Questo processo aumenta la complessità della gestione delle risorse umane per le piattaforme digitali.Possibili sanzioni e azioni legali
Allegati:
La direttiva introduce sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle norme, comprese multe e altre penalità amministrative. Le piattaforme che non rispettano i diritti dei lavoratori o non garantiscono la trasparenza richiesta potranno essere soggette a ispezioni e sanzioni. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di avviare procedimenti legali collettivi o individuali contro le piattaforme. -
Precedenza dopo contratti a termine: novità dalla Cassazione
La sentenza n. 19348/2024 della Corte di Cassazione riguarda una controversia sul diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
La sentenza ribalta il giudizio di merito ampliando la tutela per i lavoratori a termine che possono manifestare l'interesse per la riassunzione anche durante i rapporto di lavoro a termine.
Di seguito i dettagli del caso e le motivazioni della Suprema Corte.
Contratti a termine e diritto di precedenza i caso e i giudizi di merito
La lavoratrice ricorrente aveva intrapreso l'azione legale contro la cooperativa sociale, sostenendo che la società avesse illegittimamente omesso di riconoscerle il diritto di precedenza nelle assunzioni successive alla cessazione del suo piu recente rapporto di lavoro a termine.
Nello specifico la causa trae origine da due contratti a tempo determinato tra le parti, uno del 2013 e l'altro del 2014, e dalla mancata stabilizzazione della lavoratrice, che ha rivendicato il suo diritto di precedenza in base all'articolo 5, comma 4-quater del D.lgs. 368/2001, come integrato dal D.lgs. 81/2015.
La lavoratrice ha fatto presente di aver manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza mentre il suo contratto a termine era ancora in essere.
In particolare, ha presentato la richiesta di precedenza il 22 dicembre 2014, durante la validità del secondo contratto a termine, che sarebbe scaduto solo il 27 settembre 2015.
Nel suo esame, la Corte d'appello di Venezia aveva respinto le pretese della lavoratrice, basandosi su una doppia motivazione:
- l’esclusione della possibilità di esercitare il diritto di precedenza durante il rapporto di lavoro a termine e
- l’insufficienza delle prove fornite dalla lavoratrice su altre assunzioni a tempo indeterminato effettuate da parte della cooperativa.
La lavoratrice ha quindi contestato questa interpretazione, argomentando che il diritto di precedenza doveva essere riconosciuto non solo al termine del rapporto, ma anche durante la sua vigenza, una lettura supportata dal comma 4-sexies dello stesso articolo.
Diritto di precedenza durante il contratto a termine: la decisione della Cassazione
Come noto, il diritto di precedenza, come disciplinato dagli articoli 5, commi 4-quater e 4-sexies del D.lgs. 368/2001 (e successive integrazioni), è una tutela che consente a un lavoratore con contratti a termine di essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa azienda, a patto che abbia maturato almeno sei mesi di servizio continuativo. Questa normativa nasce con l'intento di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori a termine, rendendo prioritario il loro impiego fisso rispetto a nuove assunzioni di risorse esterne.
Nel caso specifico la decisione della Cassazione ha stabilito , con una interpretazione estensiva della norma , un principio rilevante, ovvero che il diritto di precedenza può essere esercitato
- sia in costanza del rapporto, cioè durante il periodo di validità del contratto a termine,
- che entro un anno dalla sua conclusione,
confermando l'obiettivo di tutelare la continuità lavorativa sentenza è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della controversia, anche in merito alle spese legali sostenute dalle parti
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Whistleblowing: al via una consultazione sulle linee guida ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato una consultazione pubblica online per raccogliere osservazioni e suggerimenti sullo schema delle nuove Linee Guida sul whistleblowing, che resterà aperta fino al 9 dicembre 2024.
Lo scopo è assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing, in particolare per quanto riguarda i canali interni di segnalazione nelle organizzazioni pubbliche e private.
Le nuove linee guida ANAC sul Whistleblowing
Le nuove Linee Guida ampliano il quadro normativo già tracciato dalla delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Tale delibera, approvata dall’ANAC, era in linea con il decreto legislativo n. 24/2023, che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 per la protezione dei whistleblower, ossia di coloro che segnalano violazioni o irregolarità all’interno di enti pubblici e privati.
Il nuovo schema integra le indicazioni relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, introducendo linee guida specifiche per il funzionamento dei canali interni di segnalazione.
Nello specifico, le nuove Linee Guida mirano a:
- Fornire indicazioni operative sulla gestione dei canali interni di segnalazione;
- Garantire la riservatezza delle identità coinvolte e del contenuto della segnalazione;
- Assicurare una gestione corretta e sicura delle segnalazioni sia nel settore pubblico che nel settore privato;
- Agevolare l’applicazione della normativa e ridurre le incertezze interpretative per gli enti coinvolti.
e si concentrano in particolare su cinque ambiti chiave:
- Canali di Segnalazione Interna: Indicazioni su come strutturare e gestire i canali interni di segnalazione per assicurare l’efficienza e la riservatezza del processo.
- Modalità di Effettuazione della Segnalazione e Ipotesi Sanzionatorie: Procedure per la corretta presentazione della segnalazione e possibili sanzioni in caso di violazioni.
- Gestione e Doveri del Personale Coinvolto: Specifiche sui ruoli e sulle responsabilità del personale incaricato della gestione delle segnalazioni, nonché sui doveri comportamentali dei dipendenti degli enti pubblici e privati.
- Formazione del Personale: Misure e programmi di formazione per il personale, per garantire la consapevolezza e la preparazione adeguata nella gestione delle segnalazioni.
- Ruolo del Terzo Settore: Riconoscimento del ruolo di supporto che il Terzo settore può offrire nell’attuazione della normativa e nella gestione delle segnalazioni.
Modalità di Partecipazione alla Consultazione
La consultazione pubblica è aperta agli stakeholder e agli enti del settore pubblico e privato tenuti a implementare la normativa sul whistleblowing.
Fino al 9 dicembre, è possibile inviare i contributi tramite un questionario disponibile sulla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’ANAC: WWW.ANTICORRUZIONE.IT
Il questionario include sezioni specifiche per ognuno degli ambiti trattati nelle nuove Linee Guida, permettendo di fornire feedback dettagliati e di indicare eventuali modifiche o richiedere chiarimenti.
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Fondi pensione 2024: piu adesioni e rendimenti in crescita
Nel report COVIP di settembre 2024, pubblicato il 31 ottobre scorso , la Commissione di vigilanza sulla previdenza complementare offre una panoramica sul numero di posizioni attive nei vari fondi pensione e analizza i rendimenti ottenuti dalle diverse linee di investimento durante i primi nove mesi del 2024.
Viene fornito così un quadro aggiornato della crescita del settore e delle performance finanziarie a vantaggio degli iscritti.
Vediamo una sintesi delle principali indicazioni.
Fondi pensione e COVIP: cosa sono
In Italia, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da un sistema di previdenza complementare, destinato a garantire ai lavoratori una pensione integrativa per mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.
La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare su questo sistema, assicurando la trasparenza, la sicurezza e la tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare.
I fondi pensione sono gli strumenti principali della previdenza complementare.
Questi fondi permettono ai lavoratori di accumulare risparmi durante la loro vita lavorativa per integrare, alla pensione pubblica, un'ulteriore entrata economica, sempre piu necessaria negli ultimi tempi per le difficolta finanziarie cui sta andando incontro INPS a causa del calo demografico
Esistono diverse tipologie di fondi pensione:
- Fondi Negoziali: istituiti tramite contrattazione collettiva e riservati a specifici settori lavorativi.
- Fondi Aperti: accessibili a tutti, anche senza requisiti specifici, e gestiti da società di gestione del risparmio o da banche.
- PIP (Piani Individuali Pensionistici): gestiti da compagnie di assicurazione e pensati per un'adesione individuale.
Il report COVIP sui fondi pensione Settembre 2024
Posizioni in essere A settembre 2024, il numero totale di posizioni attive nelle forme pensionistiche complementari ha raggiunto gli 11 milioni, segnando una crescita del 3,3% rispetto alla fine del 2023. Queste posizioni, che includono anche gli aderenti a più forme, corrispondono a un totale di iscritti pari a 9,88 milioni.
L'incremento è particolarmente evidente nei fondi negoziali legati ai contratti collettivi che registrano un aumento di 205.900 posizioni (+5,1% rispetto a dicembre 2023), portando il totale a 4,223 milioni.
In particolare, il fondo del settore edile ha contribuito significativamente con un aumento di 98.600 posizioni, grazie all’adesione contrattuale dei lavoratori mediante contributi versati esclusivamente dai datori di lavoro, sebbene di importo modesto. Anche il fondo per il pubblico impiego ha visto una crescita di 28.600 posizioni.
Nelle forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti hanno registrato un incremento di 90.700 posizioni (+4,7%) e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) di 47.700 posizioni (+1,3%). Al termine di settembre, il totale delle posizioni attive è pari rispettivamente a 2,041 milioni per i fondi aperti e 3,829 milioni per i PIP.
Vediamo in sintesi nella tabella seguente:
Posizioni Fondi Pensionistici
Numero di Posizioni (Settembre 2024)
Tipo di Fondo Posizioni (milioni) Variazione (%) da Dicembre 2023 Fondi Negoziali 4,223 +5,1% Fondi del Settore Edile +98.600 posizioni – Fondo Pubblico Impiego +28.600 posizioni – Fondi Aperti 2,041 +4,7% PIP 3,829 +1,3% Fondi pensione: le risorse gestite e i rendimenti
Contributi e risorse gestite
Nei primi nove mesi del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 10,5 miliardi di euro, con un aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento più marcato è stato registrato dai fondi aperti, con un +9,7%.
Le risorse destinate alle prestazioni sono arrivate a 238 miliardi di euro, con un incremento del 6,1% rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023.
Circa il 60% di questa crescita è attribuibile all’aumento del valore dei titoli in portafoglio, mentre il restante è dovuto ai flussi contributivi netti.
L'attivo netto ha raggiunto i
- 73,5 miliardi di euro per i fondi negoziali (+8,3% rispetto all’anno precedente),
- 36,1 miliardi per i fondi aperti e
- 53 miliardi per i PIP,
rispettivamente in crescita del 10,8% e del 6,1% rispetto al 2023.
Rendimenti
Nel corso dei primi nove mesi del 2024, le forme di previdenza complementare hanno mostrato rendimenti positivi, con performance superiori per le gestioni più esposte al comparto azionario.
- I comparti azionari hanno registrato rendimenti medi dell’8,9% per i fondi negoziali, del 9,6% per i fondi aperti e del 10,3% per i PIP.
- Le linee bilanciate hanno riportato rendimenti medi del 5,8% nei fondi negoziali, del 6,2% nei fondi aperti e del 5,7% nei PIP.
- Rendimenti più bassi, ma comunque positivi, sono stati riscontrati per i comparti obbligazionari e garantiti.
Analizzando i rendimenti su un orizzonte temporale di dieci anni, includendo i nove mesi del 2024, le linee con maggiore contenuto azionario hanno registrato rendimenti medi annui composti intorno al 5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche.
Le linee bilanciate hanno offerto rendimenti medi tra il 2% e il 3%, mentre le linee garantite e obbligazionarie hanno riportato rendimenti intorno all'1%, o inferiori in alcuni casi. Le gestioni separate di ramo I dei PIP, che valutano le attività al costo storico piuttosto che al valore di mercato, hanno prodotto un rendimento medio dell'1,7%.
Da notare che nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR si è attestata al 2,3%.
In generale, i comparti azionari e parte delle linee bilanciate hanno evidenziato rendimenti superiori rispetto ai comparti obbligazionari, garantiti e rispetto al TFR. Nei fondi negoziali, la dispersione dei rendimenti dei singoli comparti è risultata minore rispetto a quella registrata nei fondi aperti e nei PIP.
Rendimenti Medi delle Linee di Investimento (Primi 9 Mesi 2024)
Linea di Investimento Fondi Negoziali Fondi Aperti PIP Azionari 8,9% 9,6% 10,3% Bilanciati 5,8% 6,2% 5,7% Obbligazionari Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Garantiti Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori Positivi ma inferiori -
Stop Servizi-Lavoro: istruzioni per le dimissioni telematiche
Il Ministero del lavoro ha comunicato che ci sarà un altro momento di indisponibilità dei servizi digitali per attività di manutenzione programmata del portale servizi.lavoro.gov it ,
Nello specifico :
- venerdì 8 novembre 2024, a partire dalle 15
- e fino a sabato 9 novembre
saranno svolti interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture e verrà comunicato tempestivamente l'orario in cui il portale tornerà disponibile.
Il ministero fornisce anche le indicazioni per l'invio telematico delle Dimissioni volontarie con specifiche modalità alternative.
Il sito istituzionale del Ministero non subirà invece alcuna interruzione.
Itruzioni per dimissioni volontarie durante lo stop di servizi.lavoro
Il comunicato ministeriale informa che per l'invio delle dimissioni volontarie nel periodo di interruzione si dovrà:
- compilare il modello ( QUI IL FILE) in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta elettronica, a [email protected], sottoscritti con firma autografa, allegando la copia del proprio documento di identità oppure con firma digitale (i modelli con firma autografa privi del documento non saranno considerati validi);
oppure
- rivolgersi a uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a [email protected] e all'azienda datrice di lavoro, contestualmente.
ATTENZIONE Per tutti i soggetti obbligati e abilitati delle regioni Lazio e Umbria, si ricorda che è attivo il portale COUNIURG per l’invio delle comunicazioni di assunzione preventiva nei casi di indisponibilità dei Sistemi informativi.
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Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali
Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alla Commissione due specificazioni :
- se le proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e
- se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.
RSL e RSU il contesto normativo
L’interrogativo nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare
- 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o
- 3 RLS in base alla dimensione aziendale con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.
Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:
- Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
- Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
- Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
- Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
- Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
- Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
- Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.
Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta
La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.
Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.
Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.
Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.
Riguardo all'appartenenza alla RSU l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.
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Assegno inclusione 2024: l’obbligo di comunicazione ADI COM
L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024 le procedure di controllo attivate riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi), di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.
Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.
Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.
Obbligo ADI COM e reddito compatibile
A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.
Questi controlli si basano sulla verifica delle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.
L'istituto ricorda che i componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :
- rapporti di lavoro dipendente
- percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione o accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese,
SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).
Il messaggio INPS specifica che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui.
L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.
È importante sottolineare che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.
Sospensione e possibile decadenza del diritto all’ADI
In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.
Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.
È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta che il beneficiario regolarizza la posizione.