• Rubrica del lavoro

    Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici

    Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento  è stato  giudicato discriminatorio  e quindi nullo . 

    Il caso si è verificato pochi giorni fa  presso il Tribunale di Pisa  e riguardava  una lavoratrice che dopo una diagnosi di  tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente,  sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.

     Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando  l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.

     Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

     Il datore di lavoro è stato condannato alla

    1.  reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e 
    2. al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
    3. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.

    Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.

    Vediamo di seguito  i dettagli  della Cassazione 11731 2024.

    Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024

    la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio  in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili  maggiori assenze legate alla  situazione di disabilità. 

    La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:

    1. il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50% 
    2. l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.

    Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore

    La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023,  ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il  principio del massimo periodo di  comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.

     Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.

    Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un  equilibrio tra:

    1.  l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio  e 
    2. l’interesse datoriale , che non  puo farsi carico indefinitamente delle  assenze del dipendente,  che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.

    Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare  possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006),  per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.

    La Cassazione ha quindi  confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.

  • Rubrica del lavoro

    Tasso agevolazioni alle imprese aggiornamento 1 ottobre 2024

    E' stato  pubblicato nella G.U.   del 28 settembre 2024  il   comunicato relativo  al decreto del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy  del  20 settembre 2024 , concernente  il  tasso  da  applicare,  a  decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e   rivalutazione  ai  fini  della  concessione   ed   erogazione   delle  agevolazioni in favore delle imprese, pari al 4,45%.

    La modifica avviene  a seguito dell'aggiornamento  del  tasso  base disposto dalla Commissione europea fissato al 3,65%,

     Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27  ottobre  2023,  n. 160, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 23  settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy www.mimit.gov.it 

    Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998,  l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua  ma anche in ogni caso in cui  il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si  discosti di più del 15 % dal tasso vigente  in quel momento.

  • Rubrica del lavoro

    INAIL Giornalisti dipendenti: nuove funzioni online

    Con il 31 dicembre 2023 è terminata la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei  giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro  subordinato di natura giornalistica, come previsto dall’articolo 1, comma 1091, della legge 30  dicembre 2021, n. 234.

     INAIL con la circolare 53 del 6 dicembre 2023  ha fornito le indicazioni sulle prestazioni e riassume gli obblighi dei datori di lavoro  e dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2024  con le relative  istruzioni operative.

    Viene specificato inizialmente che , come  anticipato nella circolare Inail 44 2022:

    1. dal 1° gennaio 2024 i  lavoratori in questione godono della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario  INAIL mentre 
    2. gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023  erano soggetti  normativa INPGI  che prevede, tra l’altro, un termine di prescrizione di due anni entro il quale   va presentata  la denuncia di infortunio.  

    AGGIORNAMENTO 9.2.2024  calcolo autoliquidazione per  figure apicali 

    A seguito di richieste di chiarimenti  Inail è intervenuto con una nuova circolare n. 6 2024 con istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, ai fini contributivi    e indennitari per i lavoratori  dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti.

    Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro si chiarisce  che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina  prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.

    Viceversa, esulano dall’ambito di applicazione  le figure di  redattore, il vicecaposervizio, redattore  esperto e redattore senior, vicecaporedattore e caporedattore, che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere  decisionale.

    Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione   2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale  annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni  effettive.

    Ulteriori precisazioni sono fornite inoltre  per la gestione dei premi relativi a giornalisti dipendenti datori di lavoro in gestione per conto dello Stato ( come taluni Ministeri,  università statali e  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ).

    Prestazioni INAIL giornalisti 2024

    La tutela comprende :

    • gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con  il solo limite del rischio elettivo , comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero  
    • un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
    •  gli infortuni in itinere e 
    • le  malattie professionali contratte nell’esercizio e  a causa delle lavorazioni esercitate

    Comunicazioni online dal 26.9.2024

    Il 26 settembre 2024, l'INAIL  ha comunicato  l'attivazione dei servizi online  per i  casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale relativi a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:

    in particolare diventa possibile l'inserimento i dati nei file o direttamente nella piattaforma online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi) 

    Si rimanda per ulteriori dettagli al  file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online,  e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

    Obblighi e scadenze comunicazioni INAIL datore e lavoratore

    La circolare ricorda che qualunque medico che presti la prima assistenza a un  lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a

    rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

     entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza,  utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non  guaribili entro tre giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità, con l’apposito servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello in cui il  datore di lavoro ne ha avuto notizia  con i  riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail  dal medico o dalla struttura sanitaria di  prima assistenza.

    In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'infortunio..

    Il lavoratore, deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio  anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, sotto pena di  decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia

    In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Inail la relativa  denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della  manifestazione della malattia

    Il lavoratore,  deve denunciare al datore di lavoro la malattia  professionale entro quindici giorni dalla sua manifestazione, sotto pena di decadenza dal

    diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

    ATTENZIONE   dal 1° gennaio 2024 è venuto meno l’obbligo  a carico dei giornalisti  di attivare direttamente la tutela assicurativa, condizionata dalla presenza di esiti invalidanti derivanti dall’evento infortunistico. 

  • Rubrica del lavoro

    NASPI guida all’indennità di disoccupazione dei dipendenti

    La NASPI è l'indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, in vigore dal 1° maggio 2015,  che viene  erogata dall'INPS in caso di  disoccupazione involontaria , cioè per 

    • licenziamento
    •  dimissioni per giusta causa , 
    • dimissioni nel periodo tutelato per maternità, 
    • risoluzione consensuale con procedura di conciliazione presso :l'ispettorato,
    •  risoluzione a seguito di rifiuto al trasferimento oltre i 50 km,
    •  licenziamento disciplinare.

    Per ottenerla si deve fare domanda ( online sul sito INPS o presso un CAF- PATRONATO)

    NASPI  quando spetta e  per quanto?  

     La NASpI spetta :

    • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    •   per  un numero di settimane pari alla metà delle settimane  per le quali sono stati versati i contributi previdenziali, nel corso degli ultimi 4 anni

    Durante il periodo di fruizione vengono accreditati i contributi figurativi .

    Per avere diritto sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.

    Naspi: a quanto ammonta?

    L'importo della NASpI varia in relazione al reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione.

    E' pari al 

    • 75% della retribuzione media mensile imponibile  percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore all'importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente (1.352,19 euro per il 2023)
    • Se, invece, la retribuzione media è superiore all'importo di riferimento annuo, la NASpI è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. 
    • . In ogni caso non puo superare  l'importo di 1.550,24  euro per il 2024.

    A partire dal 91esimo giorno  la NASPI viene ridotta  3% per ciascun mese. Per gli ultra 55enni la riduzione si applica dall'8 mese  Inoltre nel caso si svolga  contemporaneamente una attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, con reddito oltre una certa soglia, l’importo dell’indennità si riduce

    Naspi:  come si richiede 

    La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza,  entro 68 giorni, che decorrono: 

    • Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 
    • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato; 
    • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato; 
    • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; 
    • dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
    •  dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

    Come detto si puo presentare personalmente online sul sito INPS oppure tramite un CAF/ Patronato.

    Naspi  per gli iscritti alla gestione separata 

    Nel caso in cui il richiedente la Naspi sia iscritto alla Gestione Separata  da prima della domanda di Naspi, può svolgere attività lavorativa in forma autonoma comprese le  collaborazione coordinate   o l'attività di dottorato con borsa di studio – a condizione che comunichi il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività. 

    E' quanto comunicato dall' INPS con il messaggio 22 ottobre 2021, n. 3608 

    Viene ricordato in questo caso l'obbligo di comunicazione  del reddito presunto necessaria  per la riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro. 

    A questo proposito il messaggio precisa che  è  obbligatoria, in presenza di iscrizione alla Gestione Separata, la dichiarazione del reddito presunto anche se pari a "zero".

  • Sicurezza sul Lavoro

    Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose

    Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024  è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo  di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema  di  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .

    Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024  

    In particolare le nuove norme  prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche)  tra quelle  soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti.  Di conseguenza per i datori di lavoro  è necessario modificare DVR  e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024 

    Vediamo più in dettaglio.

    SCARICA QUI IL TESTO 

    Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche

    Il testo di legge   prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in  conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.

    Sul tema INAIL aveva  già pubblicato un documento di approfondimento:  "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"

    Con il decreto legislativo si modifica  innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX,  che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e  sono previsti di conseguenza  interventi  in tutti i  seguenti  ambiti 

    •     l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ; 
    •     l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
    •     le informazioni da fornire all’autorità competente; 
    •     le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
    •     l’accesso alle zone di rischio; 
    •     le misure igieniche e di protezione individuale; 
    •     l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
    •     la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
    •     la conservazione della documentazione.

    Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro

     Il recepimento della direttiva comporta  per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di  queste   sostanze tossiche  o, per quelle con valore limite,  l'impossibilità di   produzione  in ambienti chiusi.

    Diventerà dunque necessario per  numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione  dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi». 

    Riguardo l’obbligo di  sorveglianza sanitaria  verranno fissati specifici  valori limite biologici  che saranno  indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere  aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .

    I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere  conservati per almeno cinque anni dalla cessazione  dell'esposizione al rischio.

    Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce,  con l'inserimento di nuove sostanze  e nuovi valori  limite per altre, tra cui il benzene.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi INARCASSA: comunicazione reddituale in scadenza

    Scade  oggi  31 ottobre  il termine per la presentazione della comunicazione reddituale  annuale ai fini contributivi per gli iscritti a INARCASSA.

    Riepiloghiamo di seguito tutta la disciplina sulla contribuzione previdenziale di ingegneri e architetti.

    INARCASSA contributi minimi e massimali 2024

    Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% sino a € 142.650 euro  di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a  2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
    • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00  euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)

    Con due note ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 sono state approvate le delibere del consiglio nazionale di INARCASSA riguardanti:

    • la determinazione  del contributo di paternita', per l'anno 2024, in misura pari a  euro  7,00 pro-capite e 
    • la determinazione del contributo della maternita' e della paternita', per l'anno  2024,  in misura pari a euro 65,00 pro-capite.

    Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%

    INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione  della  INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti

    • il  contributo di  paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00  pro-capite e
    • il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.

    E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

    Contributi INARCASSA:  scadenze

    CONTRIBUZIONE

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    Codici  F24 contributi INARCASSA

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi  

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    CCNL Studi professionali 2024: nuovo aumento a ottobre 2025

    E' stata raggiunta  il 16 febbraio 2024 l'intesa per il rinnovo del  Contratto collettivo nazionale  per gli  studi e delle attività professionali con la firma dei sindacati  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con l’associazione datoriale di settore Confprofessioni.

    Il nuovo  Contratto  è in vigore dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2026. 

    Di seguito  vediamo le principali novità retributive e contrattuali.

    CCNL studi professionali: aumenti retribuivi e una tantum

    Dal punto di vista economico l’intesa prevede   un aumento contrattuale complessivo pari a  215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. 

    Sono previste quattro tranche di erogazione: 

    • 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 
    • 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
    •  45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
    •  20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.

    Prevista inoltre la corresponsione dell’una tantum per la vacanza contrattuale , pari a 400 euro, erogata in due tranche: 

    • 200 euro a maggio 2024 e
    •  200 euro a maggio 2025. 

    Nell'accordo viene valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale e con sportelli  dell'Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell'ente Bilaterale nazionale. 

    WELFARE 

    Si prevede per l’assistenza sanitaria integrativa , un aumento  di 5 euro del contributo Cadiprof al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti .

    Vengono anche precisate  ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità  per le figure con  rapporto di lavoro autonomo non titolari. 

    CCNL studi professionali 2024: causali contratti a termine

    Dal punto di vista dell'applicazione contrattuale sono previste alcune nuove figure professionali e sempre in riferimento al sistema di classificazione del personale, viene istituito un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare la declaratoria contrattuale.

    Viene anche  periodo di raggiungimento del livello di inquadramento per le assunzioni con il contratto di reimpiego.

    CONTRATTI A TERMINE 

    Vengono previste nel nuovo contratto due causali che permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi:

    1.  per incrementi  temporanei  dell'attività 
    2. nei nei primi 36 mesi  in occasione di  avvio di nuove attività, o aggregazione o fusione di attività. 

    LAVORO AGILE 

    Nell'accordo sono recepiti e implementati  gli accordi interconfederali sul lavoro agile, per agevolare l’utilizzo all’interno degli studi professionali.

     Sulla formazione l’intesa sancisce il diritto individuale soggettivo in capo ai lavoratori, facilitando l'accesso ai percorsi di formazione delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari, anche erogati dal Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni. L’intesa migliora la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e implementa i permessi per il diritto allo studio. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. Sul sostegno alla genitorialità il nuovo Contratto, a far data dal 1° gennaio 2025, integra il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro, permettendo il raggiungimento del 90% della retribuzione.

    Sul mercato del lavoro il ricorso all’apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato come strumento valido per il praticantato.

    Sono stati anche sottoscritti:

    1. un accordo in tema di relazioni sindacali, che implementa e integra il testo contrattuale definendo nuove agibilità, 
    2. un accordo  specifico per gli studi odontoiatrici con la  regolamentazione della figura del CSO (collaboratore di studio odontoiatrico).