• Lavoro Dipendente

    Giornalisti dipendenti: istruzioni per errori in Uniemens

    Con il messaggio 1876 INPS  fornisce alcune istruzioni per la correzione di errori nei i flussi Uniemens relativi a  giornalisti dipendenti  la cui gestione previdenziale è passata da INPGI  a INPS dal 1 luglio 2022.

    Nello specifico INPS  ricorda che con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022, a partire dal periodo di competenza “luglio 2022”i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica  vanno iscritti:

    1. al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
    2. alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

    Errori codice Tipo Lavoratore e Correzione Uniemens

     L’Istituto ha rilevato che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) invece che con i codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

    Ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del  corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati.

    I datori di lavoro devono quindi procedere alla verifica della correttezza dei flussi di denuncia Uniemens trasmessi e in caso di errore  provvedere alla correzione  e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto, prestando la massima attenzione anche nell’inoltro  delle successive denunce 

  • Lavoro estero

    Frontalieri: diritto alle stesse prestazioni sociali dei residenti

    Con la sentenza C- 27/23 del 16 maggio 2024 la Corte di Giustizia europea si è espressa affermando il diritto alla parità di trattamento,  del lavoratore frontaliero  rispetto ai lavoratori residenti, in relazione alle prestazioni sociali che gli vengono garantite.  Vediamo i dettagli del caso nei paragrafi seguenti.

    La causa: assegni familiari per il minore in affido

    La causa riguardava un cittadino belga , residente in Belgio  che lavora in Lussemburgo e che  percepiva gli assegni familiari per un minore collocato in affidamento con  provvedimento del giudice, presso il suo nucleo familiare.

    La  prestazione  sociale è stata percepita percepito per diversi anni  Nel 2017, tuttavia, l'ente deputato all'assistenza sociale dei minori del  Lussemburgo gli ha revocato tali assegni familiari, ritenendo che il  versamento sia limitato ai minori aventi un legame di filiazione diretto (legittimo, naturale o   adottivo) con il lavoratore frontaliero e non sia piu applicabile ai casi di affido. 

    Va specificato però che  i minori residenti in Lussemburgo e oggetto di affidamento  giudiziario hanno ancora il diritto di percepire tale assegno, versato alla persona fisica o giuridica che ne ha la custodia.

    La Corte di cassazione lussemburghese  ha quindi chiesto alla corte di Giustizia se sia  legittima questa applicazione diversificata delle prestazioni sociali  a seconda che il  lavoratore sia residente o meno in Lussemburgo o se invece  tali  norme del codice della previdenza sociale lussemburghese configurino una

    discriminazione indiretta, come tale  contraria al diritto dell'unione.

    La sentenza della Corte: parita di trattamento sociale per i lavoratori frontalieri

    Nella sua sentenza, la Corte afferma che,   dato che i lavoratori frontalieri contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali  dello Stato membro ospitante con i contributi fiscali e sociali che versano  per l’attività lavorativa , essi  devono poter beneficiare delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali alle  stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Quindi una normativa come quella lussemburghese di cui si tratta, che comporta una differenza di trattamento,  risulta  contraria al diritto dell’Unione.

    Infatti, la normativa di uno Stato membro che prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza dei  lavoratori residenti, percepire un vantaggio sociale per minori collocati in affidamento presso il loro nucleo  familiare, di cui essi hanno la custodia e che hanno il domicilio legale nonché la residenza effettiva e continuativa  presso di loro, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. 

    La circostanza che la  decisione di collocamento in affidamento provenga da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello  ospitante del lavoratore interessato non può incidere su tale conclusione.

  • Lavoro Dipendente

    Quote ingresso: nuove tabelle di destinazione territoriale

    Con la nota 1832 del 15 maggio 2024 Il ministero del lavoro ha reso note nuove tabelle di ripartizione delle  quote di ingresso di lavoratori stagionali  e non  previste dal DPCM 27 settembre 2023 

    Il ministero informa che tenuto conto dei numeri delle richieste pervenute fino al 31 dicembre 2023   al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà  Civili e Immigrazione  sono state attribuite agli Uffici  degli ispettorati del lavoro ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, a valere  sulle quote del DPCM stesso relative all’anno 2023 (v. Allegato 1 )

     Nell'allegato 2 invece vengono riportate le tabelle di assegnazione territoriale  relative alle  conversioni di permessi   per lavoro stagionale in lavoro subordinato, pervenute sul sistema SPI 2.0. (v. Allegato 2)

    Ulteriori quote 2023 2024

    I posti attribuiti sono complessivamente oltre 17mila ,  dei quali 

    •  10.369,per lavoro subordinato  stagionale 
    •  2.922  per Lavoro subordinato settori autotrasporto ,edilizia, turistico-alberghiero, meccanica. telecomunicazioni, alimentare, cantieristica, trasporto passeggeri,    acconciatori, elettricisti e idraulici
    •  3.568 per lavoro domestico e di assistenza familiare.

    Per quanto riguarda invece le quote di Flussi 2024 , l'ulteriore attribuzione  di conversioni per lavoro subordinato stagionale è pari a  2300 unità.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 16 maggio 2024

     Il Ministero del lavoro ha  adottato con il  Decreto direttoriale  45  del 16 maggio  2024    il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.

     Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione  le abilitazioni sono modificate  dalla data del 16 maggio 2024 per le società: 

    • APAVE ITALIA CPM s.r.l.,
    •  EnteCertificazioni S.p.A.,
    •  METIDE s.r.l., 
    • VENETA ENGINEERING s.r.l. e
    •  VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

    Inoltre, l'iscrizione della società MCJ s.r.l. è rinnovata per cinque  anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione e 

    la società Powergrid s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti  dalla data del decreto,

    Viene quindi adottato il 51° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 50° elenco del 22 aprile  2024.

    Obbligo di verifica attrezzature:  quali sono 

    Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE  per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.

    Obbligo verifiche attrezzature: adempimenti

     Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero : 

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    • e l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.  
    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Congedi parentali utilizzati per secondo lavoro: licenziamento legittimo

    Il dipendente che, durante i giorni di congedo parentale, svolge un lavoro per conto terzi invece di prendersi cura del proprio figlio, abusa del diritto concessogli dall'ordinamento. Pertanto, il licenziamento attuato dal datore di lavoro che scopre tale comportamento tramite una agenzia investigativa  è giustificato. 

    Questo è il principio  affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza del 17 aprile 2024 che riprende un orientamento già  sancito dalla Corte di Cassazione.

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sul caso e sulle  decisioni dei giudici in materia.

    Congedo parentale e possibilità rapporto investigativo

    Il caso riguardava il licenziamento di un lavoratore dipendente di uno stabilimento balneare che aveva  richiesto alcuni  giorni di congedo parentale  previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio minore . Il datore di lavoro aveva scoperto  tramite una agenzia investigativa che il dipendente in congedo utilizzava le giornate di permesso per lavorare come parcheggiatore  e non risultava essersi preso cura in maniera prevalente del bambino Ritenendo  interrotto il rapporto fiduciario  il datore di lavoro ha  quindi proceduto con il licenziamento del dipendente l'impugnazione del licenziamento è stata respinta.

    Il secondo giudizio  nel quale il ricorrente contesta il rapporto investigativo utilizzato dal datore di lavoro il giudice  ricorda che la  Cassazione  in varie occasioni (Cass. nn. 25287/2022, 15094/2018) ha delimitato, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3); tali disposizioni non precludono  però il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti, esterni anche se  il controllo  non deve sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. 

    Nel caso specifico il giudice ha ritenuto che " tenuto conto dell'ambito in cui è stata conferito l'incarico e di come lo stesso è stato svolto dall'agenzia di investigazioni, (…) i limiti di intervento sono stati evidentemente rispettati"

    Licenziamento per giusta causa e abuso del congedo parentale

     Il Tribunale ha dunque  convalidato il licenziamento, affermando che il congedo parentale è un diritto potestativo che permette al suo  titolare di perseguire uno specifico interesse senza che il datore di lavoro possa opporsi.  Cio non esclude comunque per il datore di lavoro  la possibilità di verificare come il diritto viene esercitato, sia da terzi che dal giudice. 

    E' stata giudicata duqneu  contraria alla buona fede, nei confronti del datore di lavoro, la condotta del lavoratore in quanto per l'abuso del diritto di congedo l'azienda è stata ingiustamente della prestazione lavorativa 

    Inoltre è rilevante  anche  l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale dell'ente di previdenza erogatore dell'indennità economica del congedo   In questa ottica, la sentenza chiarisce  tale comportamento  giustifica il licenziamento  per  giusta casa essendo venuta meno per questa condotta la fiducia nel dipendente.

    Il principio generale espresso richiama  il precedente di Cassazione n. 16207   che  ha affermato che si verifica un abuso del diritto potestativo di congedo parentale quando il diritto è esercitato non per la cura diretta del bambino, ma per altre attività lavorative  o di altro tipo.

    Secondo lavoro durante il congedo parentale: il parere della Cassazione

    Il caso affrontato dalla Cassazione nel 2008 riguardava  il licenziamento per giusta causa di un dipendente di una spa , motivato dall'uso improprio del congedo parentale (L. n. 53 del 2000).

     Il Tribunale avevaa accertato che il lavoratore aveva utilizzato il periodo di astensione per gestire una pizzeria con asporto acquistata dalla moglie, anziché prendersi cura della figlia. Questo uso improprio ha configurato una giusta causa di licenziamento, poiché la legge tutela l'astensione dal lavoro solo se utilizzata per le finalità previste.  M. G. ha impugnato la decisione, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che non vi era alcun divieto di svolgere attività lavorativa durante il congedo. In subordine, ha argomentato che la sanzione del licenziamento era sproporzionata rispetto al fatto contestato.

    La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 30 agosto 2004, ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione di M. G., con il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte ha ritenuto che il congedo parentale possa essere utilizzato per esigenze organizzative della famiglia, a differenza del caso del lavoratore assente per malattia che presta attività lavorativa per terzi. Ha considerato irrilevante verificare se M. G. si fosse occupato anche della figlia, poiché l'attività nella pizzeria della moglie soddisfaceva comunque un'esigenza familiare, legittimando l'uso del congedo.

    La società  ha presentato ricorso in Cassazione, articolato in sei motivi.

    • 1.1. Primo motivo: Violazione e falsa applicazione della normativa sul congedo parentale (L. n. 53 del 2000, D.Lgs. n. 115 del 2003). La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello abbia mal interpretato la normativa, ritenendo erroneamente che il congedo parentale possa essere utilizzato per qualsiasi esigenza familiare.
    • 1.2. Secondo motivo: Violazione delle norme processuali e dell’onere della prova. Si contesta l’ammissione di nuove argomentazioni in appello, nonostante l’assenza di prove da parte del lavoratore sulle esigenze familiari.
    • 1.3. Terzo motivo: Violazione delle norme sulla diligenza del lavoratore. La Corte d’Appello avrebbe escluso ogni possibile controllo sull’utilizzo del congedo.
    • 1.4. Quarto motivo: Violazione delle norme sulla giusta causa di licenziamento, ritenendo erroneamente che la condotta del lavoratore non integrasse una giusta causa.
    • 1.5. Quinto motivo: Omessa valutazione della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
    • 1.6. Sesto motivo: Omessa considerazione dei compensi percepiti dal lavoratore prima e dopo il licenziamento nella determinazione del risarcimento.

    La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia fornito un’interpretazione errata della normativa sul congedo parentale. Ha stabilito che il congedo parentale deve essere utilizzato per la cura diretta del bambino e non per svolgere altre attività lavorative, anche se queste possono migliorare l'organizzazione familiare.

    La sentenza della Corte d'Appello è stata quindi cassata, con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame della controversia, attenendosi al principio di diritto secondo cui l’utilizzo del congedo parentale per attività lavorative costituisce abuso del diritto e può giustificare la giusta causa di licenziamento

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Cessazione ANPAL: i nuovi recapiti per operatori e cittadini

    A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  230 del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è  stata soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024 e la funzioni di Anpal sono state  attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

    Per le attività di supporto e' stata creata una nuova società di servizi controllata Sviluppo lavoro Italia (v. Ultimo paragrafo)

    Con un comunicato  del 9 maggio il Ministero informa che tutte le informazioni sulle politiche attive sono consultabili sul portale istituzionale del Dicastero e i servizi di contatto ed help desk, prima gestiti dall'Agenzia, attualmente sono disponibili sull’Urp Online del Ministero, con accesso anche alle FAQ e al servizio di ticket.    

    A partire dalle 18 di venerdì 10 maggio 2024, tutti gli utenti (cittadini, imprese e Cpi) potranno inoltrare le loro richieste di assistenza tramite il form disponibile alla sezione "Chiedi supporto" del sito Urp Online.lavoro.gov.it .

    Urp online i servizi per il lavoro

    Nel portale URPONLINE sono disponibili informazioni e servizi web relativi a :

    1. NUOVE MISURE DI INCLUSIONE PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO  ( con le sezioni   Assegno Di Inclusione- Cittadini ­-Fase Transitoria-  Operatori)
    2. RUNTS
    3. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
    4. DIMISSIONI TELEMATICHE
    5. POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, che comprendono in particolare  i seguenti argomenti correlati
    • Adr Cigs
    • Agenzie Per Il Lavoro
    • Dichiarazione Di Immediata Disponibilità (DID)
    • Domanda E Offerta Di Lavoro (DOL) Ed Eures
    • Condizionalità

    Nuova società in house del ministero : Sviluppo lavoro Italia

    Nell’ambito dell’attività di riorganizzazione avviata dal Ministero  del lavoro come detto è  stata prevista la creazione di un nuovo ente  per le  attività di supporto nella realizzazione delle politiche attive e dei servizi per l’impiego,  che veniva svolta da ANPAL Servizi s.p.a.

    Il nuovo soggetto in house  è denominato  Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. ed è ugualmente sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro.

    Il consiglio di amministrazione della società sarà composto da cinque membri, di cui tre, incluso il  presidente,  nominati  dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  uno  nominato  dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano. 

    Sviluppo Lavoro Italia si avvarrà inoltre di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri in rappresentanza delle  parti sociali più rappresentative.

    Le funzioni e il personale del comparto ricerca di ANPAL sono invece stati trasferiti all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). 

  • Rubrica del lavoro

    Volontari soccorso alpino, indennità 2024

     E' stato  definito l'importo dell'indennità per i lavoratori autonomi  che effettuano attività come  volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2024,  con il Decreto ministeriale n. 48 dell'8 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

    Si stabilisce in particolare che l'importo da prendere a riferimento  per definire l'indennità per le giornate di lavoro autonomo non svolte, è la retribuzione media del ccnl industria  pari a 2.331,80 euro ,  che vanno rapportati a giornata suddividendo l'importo per 22   o 26 , a seconda che il lavoratore svolga la sua attività per 5 o 6 giorni alla settimana.

    Indennità volontari soccorso alpino: come fare domanda

    Per ottenere l'indennità l’interessato deve presentare  una specifica  domanda all’Ispettorato del lavoro territoriale , da inoltrare a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di soccorso o l’esercitazione.

    ATTENZIONE  All’istanza  deve essere allegata l’attestazione del sindaco (o suo delegato)  sull' attività  svolta con la specificazione  della data e dell’orario dell’intervento.

    Resta esclusa dall’indennizzo l’attività eventualmente prestata in giornata festive, salvo il caso in cui in tali giornate ricada l’attività abitualmente prestata dal lavoratore autonomo.