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Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano
La legge di bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre, prevede come noto numerose modifiche in tema di pensioni : dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti , ma ancora una volta non procede alla riforma complessiva del sistema previdenziale annunciata da anni.
Per quanto riguarda l'accesso alla pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995, (verosimilmente i contribuenti più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio modifica la disciplina precedente:
- sia sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia che
- il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.
Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per pensioni con sistema contributivo.
Pensione con calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente metodo retributivo invece calcolava la pensione sulla base delle ultime retribuzioni percepite.
Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione che viene rivalutata annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età di uscita dal lavoro
Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato
pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):
- dal 1° gennaio 1996 per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi;
- solo dal 1 gennaio 2012 per chi a quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,
Le novità della legge di bilancio 2024
Alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo, a partire dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi e 67 anni di età purché l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)
Il diritto alla pensione anticipata invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che
- risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
- l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale ridotto a
- 2,8 volte per le donne con un figlio e a
- 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;
In questi casi comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo per tutto il periodo che precede il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).
La nuova norma introduce infine un periodo di finestra di tre mesi ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
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Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga
il taglio del cuneo contributivo per i lavoratori con redditi piu bassi è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .
Si ricorda che la riduzione è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi ed aumentata nel corso del 2023 fino a al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli degli aumenti di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )
La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 , l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.
Il governo ha espresso piu volte l'intenzione di potenziare ulteriormente le misure per i ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi ha obbligato ad escludere il taglio ulteriore che era stato ipotizzato.
Da notare che nella nuova legge di bilancio trova posto anche
- una riduzione del cuneo contributivo per le donne con almeno 2 figli a carico
- una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .
Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano .
Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022
Uno studio reso noto dalla UIL a giugno 2022 evidenziava che gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2% sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.
Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti valeva al massimo 25 euro in più al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :
importo stipendi aumenti in busta paga
fino a dicembre 2022fino a 2600 euro netti 144 euro (24 al mese) 1500 euro netti
1000 euro netti102 euro (17 al mese)
72 euro (12 al mese)La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale sono del 33% di cui
- il 23,81% a carico del datore di lavoro e
- il 9,19% a carico del lavoratore.
Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione hanno un importo complessivo di sconto contributivo che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro per i 6 mesi.
Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022 anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.
In entrambi i casi non varia la aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.
Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno
La legge di bilancio 2023 (197 2022) prevedeva
- sconto contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di 1923 euro mensili (25mila euro annui)
- taglio del 2% sui contributi sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)
Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Vediamo nella tabella seguente le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.
BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo 2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA FINO A GIUGNO 2023 redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili – 346,50 annui reddito fino a 20mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 32,92 euro mensili 395, 08 annui reddito fino a 25mila euro 0,8% genn-giugno – 2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese, 493,85 annui redditi oltre i 25mila euro e fino a 35mila euro 0,8% genn-giugno -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022 Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti :
- dal 2 al 6 per cento se il reddito imponibile mensile non supera i 2.692 euro (annualmente sono circa 35mila euro),
- dal 3 al 7 per cento, se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)
Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga
taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus medio risultante in busta paga redditi fino a 35mila euro 6% della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu redditi fino a 25mila euro 7% da 60 a 70 euro in più Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile e non quello annuale. Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può arrivare a 100 euro mensili.
Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro 48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che sui ratei di tredicesima non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre
L'importo complessivo mensile di maggiorazione in busta paga a partire da luglio 2023 quindi vale circa :
- 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro
- 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.
Per approfondire riportiamo nella tabella seguente le simulazioni effettuate per La Stampa dallo Studio del dott. De Fusco che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)
redditi importo mensile taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO 10mila euro annui 25,67 euro 269 euro 12.500 euro annui 32 euro 336 euro 15.000 euro annui 38 euro 404 euro 17.500 euro annui 43 euro 430 euro 20.000 euro annui 49 euro 460 euro 25.000 euro annui 55 euro 548 euro 30.000 euro annui 56 euro 576 euro 35.000 euro annui 65 euro 591 euro Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima
Già nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, la Presidente Giorgia Meloni aveva anticipato alcune intenzioni sulla legge di bilancio 2023 che dovrà essere " seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF affermava che :
"La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"
Le misure attuali del 6 e 7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore quindi vengono confermate:
- SOLO per il 2024 e
- con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità .
Va anche ricordato che dal punto di vista operativo i limiti retributivi vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.
Si fa riferimento infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi indennizzati dall'INPS per cui in alcuni periodi il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi no.
Confermato anche il fatto anche questa diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza resta a carico dello Stato.
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Assicurazione INAIL casalinghe entro il 31 gennaio: novità
Il 31 gennaio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici ( cd."assicurazione casalinghe").
INAIL ha comunicato in questi giorni alcune novità sulle modalità di pagamento a partire dal 2024 .
Rivediamo in sintesi come funziona
Chi ha l'obbligo di assicurazione infortuni nel lavoro domestico
Si ricorda che sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa o che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:
chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
- studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero,
ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Non è compreso nella polizza l’infortunio in itinere.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo per :
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso.
Come si paga l'assicurazione INAIL – per chi è gratuita
Il pagamento del premio per l'assicurazione "casalinghe", pari a 24 euro, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e decorre dal 1 gennaio.
Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Per coloro che contemporaneamente:
- hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui
il pagamento del premio è a carico dello Stato.
Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali, si fa riferimento unicamente al reddito loro ai fini Irpef percepito/dichiarato, non rilevando in alcun modo l’eventuale attestazione ISEE in possesso dell’assicurato.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).
Il bollettino precompilato per il pagamento viene inviato a chi è già assicurato e puo essere utilizzato in ufficio postale, sportelli bancari, tabaccai aderenti ai circuiti PagoPA.
In assenza del bollettino prestampato i riferimenti per il pagamento sono i seguenti:
- conto corrente bancario con codice IT85O0760103200000067605006 intestato a “Inail Direzione Centrale P.B.C. – pago PA – P.le G. Pastore 6- 00144 Roma".
ATTENZIONE
Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.
Va utilizzato il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
Assicurazione INAIL casalinghe Novità 2024
A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA, sia per la prima iscrizione che per il rinnovo sono di tipo cd. “incrementale”.
Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni).
Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro).
Le prestazioni dell'assicurazione lavoro domestico
Inail prevede per gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 2019:
- rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%
- prestazione una tantum di importo pari a euro 300 qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%
- assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita
- rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficio “una tantum” in caso di morte dell’assicurato.
Le prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail per eventuali dubbi su aspetti normativi e procedurali.
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Modello Red pensionati videoguida e dichiarazione precompilata in arrivo
Nell’ambito della realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS sta realizzando il servizio “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati titolari di prestazioni di carattere assistenziale o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione o del nucleo reddituale rilevante.
La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.
Red precompilato 2024
Il servizio “RED Precompilato” fornirà già al titolare i dati conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico i redditi rilevanti .
Il pensionato interessato dovrà autenticarsi con (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati
Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED
Il nuovo servizio sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:
- della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e
- della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).
le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato” saranno comunicate con un ulteriore messaggio INPS dopo la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso, e che termina il 29 febbraio 2024.
A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)
Red semplificato sollecito modello 2022: la videoguida
Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :
- tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati
- accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.
La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.
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Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega fiscale, che all' articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).
Vediamo allora di seguito tutte le novità.
Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti
La misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.
il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli al penultimo paragrafo.
Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti, ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e che solo 1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva .
Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.
Le novità per gli impatriati 2024
Nella bozza della proposta di legge del Governo si stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a 600.000 euro e alle condizioni seguenti:
- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate, per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)
Da sottolineare che la nuova formulazione prevede che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto) Non sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro estero precedente e il distacco .
Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:
- ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
- a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).
L'agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.
Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli
Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata pari
- a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
- sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.
Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo, nel periodo di fruizione del regime la riduzione fiscale salirà al 60% .
Inoltre per chi trasferisce la residenza anagrafica nel 2024 lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Regime Impatriati 2024 e lavoro sportivo
Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri.
Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.
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DIS COLL 2023: regole e istruzioni per la domanda
DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi a partire dal 1.1. 2015 .Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:- collaboratori coordinati e continuativi ,
- dottori e assegnisti di ricerca
che perdono il lavoro di collaborazione dopo un certo numero minimo di mesi di attività.
Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .
Requisiti necessari :- stato di disoccupazione ;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL
La DIS-COLL decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
Viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.
La durata massima è di 12 mesi.
Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL
IMPORTO
L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.
Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.
Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.
La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.
A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.
SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:- con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
- Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
L’indennità di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità
ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- se è titolare di pensione ;
- se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .
Aliquota contributiva per la DIS COLL
L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI, pari a 1,31%.
DIS COLL Come e quando presentare la domanda
Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.
ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade . Il servizio di domanda è disponibile all'indirizzo :
www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll.
Per utilizzarlo è necessario essere titolari SPI CIE o CNE
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Nel caso di maternità o degenza ospedaliera durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per la qualifica di disoccupato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015.
Dopo aver presentato la domanda il collaboratore ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni per la stipula del patto di servizio personalizzato .
Nuovo servizio online Domanda Dis coll
Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.
Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”,
autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.
Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )
La nuova versione del servizio consente all’utente di:
- compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione
- avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, e
- visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda.
In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul diritto alla prestazione per fornire immediatamente le informazioni e/o eventuali criticità
In particolare nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.