• Lavoro Dipendente

    Spetta la tredicesima ai lavoratori domestici ? Come si calcola?

    Il lavoratore domestico sia convivente che non convivente ha diritto alla tredicesima mensilità. Infatti, l’art. 38 del CCNL lavoratori domestici precisa che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa, se è dovuta, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

    La tredicesima mensilità trova la sua fondamentale disciplina nell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace  per tutti con il d.p.r. 1070/1960 e prevede appunto che detta gratifica debba essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto compresi anche i compensi per lavoro straordinario e notturno. 

    Per calcolare la quota oraria della tredicesima, basta dividere per 12 (mesi dell’anno) la paga oraria pattuita più la quota orario di vitto ed alloggio, se si tratta di lavoratore convivente.

    ESEMPI

    1) Per un lavoratore domestico convivente, che raggiunge un anno di servizio, nel 2009, percepisce come paga base Euro 8,00 l’ora, lavora per 25 giorni, con un totale di 160 ore mensili, qual è l’importo della quota oraria di tredicesima mensilità?

    A riguardo bisogna calcolare prima la quota di indennità di vitto ed alloggio e sommarla con la paga oraria e divedere il tutto per 12 mesi.

    Si prende l’indennità giornaliera totale di vitto ed alloggio del 2009 che è di Euro 4,896, la si moltiplica per 25 giorni si ottiene Euro 122,4 (valore complessivo mensile di vitto ed alloggio); infine, tale risultato viene diviso per 160 ore e si ha Euro 0,765, che la quota oraria mensile.

    Per calcolare la tredicesima: bisogna sommare la quota di indennità di vitto ed alloggio con la paga oraria, il cui totale deve essere diviso per 12 (12 mesi dell’anno):

    Dunque: 

    paga oraria: Euro 8,00

    quota di indennità di vitto ed alloggio: Euro 0,76

    TOTALE = 8,76

     8,76 : 12 = Euro 0,73 (quota oraria di tredicesima).

    Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. 

    ATTENZIONE La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. 

    Nel caso in cui, il lavoratore domestico svolga più rapporti di lavoro avrà diritto a tante tredicesime mensilità quanti sono i rapporti di lavoro.

    Tredicesima lavoro domestico FAQ

     Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale, per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

     Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  non raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità? 

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale per 52 (settimane) e dividendo il totale per  i mesi lavorati. 

    Per un lavoratore domestico non convivente a servizio intero, che raggiunge un anno di servizio e viene retribuita mensilmente, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola dividendo la retribuzione globale di fatto per 12 mesi. 

     Un lavoratore domestico non convivente, che raggiunge un anno di servizio e non ha un orario fisso nell’arco del mese o della settimana, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola sommando tutte le retribuzioni pagate nell’anno e dividendo il totale per 12 mesi. 

    Per un lavoratore domestico convivente a servizio ad ora e raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale (comprensiva dell’indennità settimanale di vitto ed alloggio), per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

     

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE

    Con Risoluzione n. 68 del 7 dicembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sull'imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione del fondo TFR da parte dei sostituti di imposta.

    In particolare, le Entrate evidenziano che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR in scadenza il prossimo 18 dicembre (perchè il 16.12 è sabato) può essere determinato sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso, vediamo i dettagli.

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: chiarimenti sul calcolo 2023

    Nell'interpello, l'istante è un Consiglio Nazionale, in qualità di rappresentante dei propri iscritti, e pone un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo  11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 

    Come  noto, i  sostituti  d'imposta  applicano  l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente». 

    In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al  90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto». 

    Sulle modalità di calcolo e sui versamenti dell'imposta leggi anche: Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12.

    L'istante evidenzia che la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da  utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto». 

    Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante evidenzia che la variazione dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata  al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023. 

    Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. 

    Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe  un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta  dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito  risultasse superiore ad euro 5.000.

    Pertanto, chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre  2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su  tale importo. 

    Le Entrate, arrivando alle stesse conclusioni dell'istante, chiariscono che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente l'indice ISTAT di riferimento relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 quindi usando il metodo presuntivo al posto dello storico.

    In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  delle  famiglie  di  operai  e  impiegati  del  mese  di dicembre  2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione  attraverso  l'istituto  del ravvedimento operoso  ai  sensi dell'articolo  13  del  d.lgs.  18  dicembre 1997, n. 472.

  • Lavoro Dipendente

    CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: aumenti da gennaio 2024

    Il  30 novembre 2023, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche,  tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UILcon validità per il triennio 2019/2021.

    Si tratta di  una ipotesi da sottoporre ad approvazione delle assemblee dei lavoratori oltre che alla convalida del MEF  e Corte dei Conti e che segna una tappa per la ripresa di una regolare contrattazione Le parti  hanno infatti concordato di  proseguire negli incontri per giungere anche al  rinnovo del CCNL del 2022/2024, che entrerà anche nel merito della parte normativa, oltre a quella economica.

    Viene previsto intanto  dal punto di vista economico 

    • una quota di una tantum per il 2019/2021 
    • un aumento dei minimi tabellari pari al 4%,  per il recupero dell'inflazione del triennio.

    Vediamo nel paragrafo seguente alcuni dettagli e la tabella dei nuovi minimi retributivi dal 2024 

    CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: novità in busta paga

    Come detto l'accordo prevede per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023

    • aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
    • riconoscimento dell’una tantum dell’8%  , anche  ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023  a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
    • trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
    • garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
    • erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro  in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a  tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.

     Per effetto degli aumenti retributivi previsti la retribuzione base  da gennaio 2024 è riassunta  nella tabella seguente:

    Area artistica livelli e ruoli  nuovi minimi 2024
     liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro
    liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico),  2.293,28 euro
     liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro;
     liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra),  2.121,55 euro;
     liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei)  1.958,11 euro;
    liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro
    liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro
     liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro
     liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei)  1.438,26 euro.
    Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024
    funzionari A 2.334,64 euro
    funzionari B 2.083,34 euro
    LIVELLO 1 1.896,10 euro
    LIVELLO 2 1.756,52 euro
    LIVELLO 3A 1.694,76 euro
    LIVELLO 3B 1.588,80 euro
    LIVELLO  4 1.456,10 euro;
    LIVELLO 5 1.362,18 euro
    LIVELLO 6  1.205,38 euro.
  • Rubrica del lavoro

    NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024

    Per  i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio  4361 del 5 dicembre 2023  che

    1.  per  i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un  reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0  e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
    2. per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

    Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI  le istruzioni integrali sono state fornite con la  circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.

    Qui il modello di comunicazione NASPI.COM

     Assistenza virtuale per NASPI

    Sulla tematica NASpI  si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID  un servizio  di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.

     L’Assistente virtuale è disponibile  7 giorni su 7 ed è accessibile   sul sito   www.inps.it / Inps Comunicaselezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative: 

    • alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)

     • alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015) 

    alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI). 

     Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID,  rimane operativo  anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come  ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.

    In Myinps è possibile ottenere anche  anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.

  • Lavoro Dipendente

    CIGS 2023 piani sviluppo strategico ZES : le istruzioni

    COn il messaggio 427del 29 novembre 2023  INPS fornisce e indicazioni per l'applicazione delle novità del decreto Asset 104 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” dopo la conversione in legge 136 del 9 ottobre 2023 . 

    L'idtituto si sofferma in particolare sulle norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico mentre preannuncia una successiva circolare specifica sulle  misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.

    CIGS imprese  ZES rientranti in piani di sviluppo strategico: beneficiari  e condizioni 

    L’articolo 12-quater della legge 136 2023  prevede norme transitorie di deroga rivolte ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).

     fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023,  ai quali  non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; quindi 

    •  non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda
    • i trattamenti possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.

    I trattamenti straordinari di integrazione salariale sono concessi  ,, con decreto ministeriale, nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.

    CIGS aree sviluppo strategico:  Aspetti contributivi

     I datori di lavoro autorizzati sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, con  misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo  nel quinquennio mobile.

    calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  come da indicazioni delle circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.

     per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria  l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale

    CIGS aree sviluppo strategico istruzioni per la procedura e UNIEMENS

    INPS informa che 

    in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito  il codice evento 149   Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).

    Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)  con le modalita  illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.

    Riguardo l esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale , i datori di lavoro devono 

    • successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>,  valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
    • Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
    •  effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo 

    ATTENZIONE  il termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

  • Pensioni

    Rivalutazione pensioni 2024: aumenti fino al 5,4%

    E' stato pubblicato in Gazzetta  ufficiale il 29 novembre 2023  il decreto ministeriale lavoro – economia  che dispone a partire dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4%  per le pensioni 

    Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.

    Si ricorda che l'aumento degli assegni delle pensioni viene riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa  vigente al 1 gennaio 2024  (che sono  in corso di modifica con la legge di bilancio. vedi sotto i dettagli)

    Rivalutazione  pensioni: come funziona

    Le pensioni di tutte le categorie sia previdenziali che assistenziali come noto sono collegate al valore  dell'aumento dei prezzi al consumo, registrato ogni  anno dall'istat . 

    Inps  provvede ogni anno, solo in caso di aumento,  ad adeguare gli importi  degli assegni  alla differenza tra l'indice dei prezzi dell'anno precedente e quello  attuale. Le variazioni in negativo non hanno conseguenze.  Per questo  il meccanismo è definito indicizzazione o perequazione automatica  (o anche rivalutazione)  delle pensioni.

    L'adeguamento si basa inizialmente su un indice ISTAT  stimato e viene fatto un conguaglio sulla  base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo  (quest'anno anticipato a dicembre)

    La rivalutazione  negli ultimi anni, per effetto di varie norme di legge che hanno cercato di limitare l'aumento della spesa complessiva,  non si è applicata al 100 per cento su tutti gli assegni ma in maniera inversamente proporzionale al valore della pensione

    Ciò significa  , ad esempio che, nel caso dell' inflazione  2023 pari all'8,1% , solo gli assegni che non superano il quadruplo della pensione minima  sono effettivamente aumentati dell' 8,1%. 

    Per gli assegni superiori  a quella soglia  la rivalutazione viene applicata solo parzialmente  in base a scaglioni predeterminati , scendendo  progressivamente  al 32% dell'indice totale (8,1%)  per le pensioni che superano di 10 volte l'importo della pensione sociale 

    Perequazione pensioni e legge di bilancio 2024 

    Nella bozza della legge di bilancio  2024 che è in discussione in questi giorni in Parlamento e deve essere approvata entro il 31 dicembre, c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato.

    L’articolo 29  infatti modifica nuovamente,  solo per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente  in materia in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).

    La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo  INPS, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.

    La modifica non  riguarda quindi i i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento minimo  INPS.

    La tabella della rivalutazione  delle pensioni a partire da  gennaio  e fino a dicembre 2024  è quindi la seguente

    fascia pensione – importo percentuale di applicazione a gennaio 2024 esempio importo rivalutato 2024
    pensioni fino a 4 volte il minimo = fino a 2,272,76 euro  rivalutazione del 100% ( aumento  effettivo pari al   5,4%  dell'assegno –  valore  ISTAT definitivo) pensione di 1500 euro  x 5,4% = 1581 euro 
    pensioni da 4 a 5 volte il minimo=  da 2,271,76 a 2.839,70 rivalutazione dell'85%  aumento  effettivo pari al 4,59%  pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro 
    pensioni da 5 a 6 volte il minimo =  da 2.839,70 a 3.407,64

     rivalutazione del  53%   = aumento pari al 2,862,%

    pensione da 3000 euro  x 2,862 % = 3.085,86
    pensioni da 6 a 8 volte il minimo = da 3,407,64 a 4.543,52  rivalutazione del  47%  =  aumento pari al 2,538% pensione da 4000 euro x 2,538% = 4.101,52
    pensioni da 8 a 10 volte il minimo  = da 4.543,52 a 5.679,40 rivalutazione del 37%  = aumento pari al 1,998% pensione da 5000 euro x 1,998% = 5099,9
    pensioni oltre 10 volte il minimo =  oltre 5.679,40  rivalutazione del 22% =  aumento effettivo del 1,188% pensione da 6000 euro x 1,188% = 6,071

    Va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo di garanzia applicabile quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia,  si ottenga un  risultato  inferiore al limite della fascia precedente  comprensivo della perequazione. 

    Interessante notare che, secondo la relazione tecnica  alla manovra attualmente:

    • i pensionati che percepiscono  pensioni fino a  quattro volte il minimo, sono il 54,1% del totale
    • le pensioni di importo  tra  quattro e cinque volte il minimo  sono il 15,7%,
    • le pensioni di valore superiore a cinque volte il minimo rappresentano il 7,7% 
    • quelle  di importo  tra cinque e sei il 9,3%,
    • quelle di importo tra   tra sei e otto il 9,0% e
    •  quelle oltre otto e fino a dieci  volte il minimo sono il 4,2 per cento.

    Il taglio della rivalutazione di dieci punti percentuale  alle cosiddette pensioni d'oro produrrà  nel 2024 un risparmio di 135 milioni di euro  per l'INPS che poi calerà   progressivamente negli anni successivi. 

  • Lavoro Dipendente

    Fondo nuove competenze: precisazione sulle date dei corsi

    Scaduti i termini , prorogati, per le richieste di saldo dei contributi del Fondo Nuove competenze ANPAL comunica una precisazione in materia di date degli interventi formativi  effettuate tramite i Fondi Interprofessionali.

    Nel comunicato si legge che 

    "A seguito della presentazione del saldo relativamente alle istanze presentate da datori di  lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali sono state riscontrate alcune discrepanze tra :

    • le  date di inizio e le date di fine del percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai  datori di lavoro e
    •  le date inserite nei sistemi informativi dei Fondi Interprofessionali."

    Il direttore di ANPAL  precisa che le date di inizio e di fine formazione dei percorsi formativi  devono corrispondere alle date comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. In caso contrario, saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non si rende necessario  effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.

    Si ricorda che l'applicazione  offre anche il manuale Utente aggiornato e a numerose Faq di chiarimenti .

    FAQ su Invio rendiconto e richiesta saldo 

    Riportiamo di seguito alcune faq in materia di aggiornamento del costo orario e documenti da allegare:

    3. Considerato che in fase di presentazione dell’istanza il costo orario del personale è stato stimato, l’importo può essere aggiornato in fase  di richiesta di saldo?

    Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo  restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile  l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere  superiore al contributo ammesso.

    5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere  prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?

    Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma  devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di

    ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).

    7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad  Anpal e al FPI?

    Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di  saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.