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Supporto Formazione e lavoro: chiarimenti ANPAL
È stata creata nella sezione Connettere del portale Anpal, una nuova pagina che contiene chiarimenti sulle procedure amministrative e tecniche che vengono seguite nell'attuazione delle misure per il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Nella pagina, verranno riportate con costante aggiornamento, sotto forma di Domande e Risposte le comunicazioni trasmesse da Anpal ai/lle referenti regionali del Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (Siu) per la gestione delle procedure di coinvolgimento dei partecipanti attuate dai diversi enti coinvolti (Centri per l'Impiego INPS ecc.)
Si ricorda che iI Supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura prevista dal Decreto Lavoro 48 2023 in sostituzione delle politiche attive del lavoro connesse al Reddito di Cittadinanza e intende favorire la partecipazione a progetti di formazione, di orientamento e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale e di politiche attive del lavoro per persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, a rischio di esclusione sociale e lavorativa. E' in vigore idal 1 settembre 2023.
Tra i chiarimenti forniti si evidenzia ad esempio che
- Se la persona oggetto delle misure intende farsi prendere in carico da altro Cpi in una Regione diversa , deve recarsi presso il nuovo Cpi. Il nuovo Cpi dell’altra Regione deve eseguire la presa in carico della Sap e far sottoscrivere un nuovo patto di servizio Gol, previo assessment. Conseguentemente va avvisata Anpal, che procederà ad assegnare la visibilità della domanda al nuovo Cpi.
- le assegnazioni ai Progetti utili alla collettività (Puc) possono essere eseguite solo dal Cpi competente per residenza (come da regola di gestione dei Puc indicata dal Mlps).
- In presenza di un patto di servizio attivo la competenza è del Cpi che ha in carico il patto di servizio. Le domande SFL pervenute da Inps saranno indirizzate a tale Cpi.
- In assenza di un patto, ma in presenza di Did, la competenza è del Cpi indicato in fase di Did. Le domande saranno indirizzate a tale Cpi per la successiva presa in carico.
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Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate
La legge di bilancio 2023 (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza. Si prevede in particolare che per il 2023 per i percettori che possono lavorare il sostegno economico sia riconosciuto per un massimo di sette mesi.
La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi, in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza:
- Supporto per la formazione e il lavoro e
- Assegno di inclusione
istituiti dal Decreto Lavoro 48 del 4 maggio 2023.
ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti entro luglio 2023 e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).
Rivediamo di seguito tutte le regole di funzionamento del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.
Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia
A norma dell'art . 1 commi 313 321, la durata massima ordinaria dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza dal 1 gennaio 2023 diventa di 7 mesi. Cessa in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)
Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi, solo per i nuclei familiari
- con minori
- con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
- con persone di età pari o superiore ai 60 anni.
Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.
Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili
A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti occupabili (dai 18 ai 59 anni):
- devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
- per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
- tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
- Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo i redditi eccedenti tale limite massimo .
- Il contributo economico cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")
Il disegno di legge abroga anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate.
Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi
La legge di bilancio prevede inoltre che :
- la componente del reddito di cittadinanza corrispondente al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile. Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
- Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno ancora comunicati all’INPS.
Infine si segnala che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.
Per il resto, le modalità di accesso, ISEE, calcolo degli importi e pagamento non sono modificati.
Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro
Come detto la legge 197 2022 ha previsto nel 2024 l'abolizione sul reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari.
Per le famiglie più in difficoltà in cui vi siano componenti che non possono lavorare il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1 gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti:
- minori
- disabili
- over 60
con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .
Nel contempo a partire dal 1 settembre 2023 è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro" indirizzato ai
soggetti tra i 18 e i 59 anni
- che fanno parte di nuclei familiari diversi da quelli sopracitati
- con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui
Si tratta di misura di attivazione al lavoro che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche il servizio civile universale e i lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi
La partecipazione ad entrambe misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di un Patto per il lavoro.
L'Assegno di inclusione e il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.
Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni
Nel messaggio 3510 del 10 ottobre INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023
L’Istituto, dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno
– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
– minorenni;
– persone con almeno sessant’anni di età;
– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre 2023.
Cambio dei requisiti entro il 2023
In particolare si specifica che:
Se il compimento dei 60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato automaticamente dai sistemi e il RDC prosegue senza interruzioni
Nel caso in cui, invece:
- il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
- la DSU venga presentata successivamente alla sospensione,
è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo
Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC
Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.
ATTENZIONE:
- nel caso in cui venga contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
- Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione del Reddito di cittadinanza puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.
Ultime rate Reddito di cittadinanza
Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS ricorda che :
Per le famiglie che non hanno i requisiti sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.
Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese
La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.
Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al
- 30 novembre p.v.
- 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti entro la scadenza del 30 novembre
Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati
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Protezione delle donne con il lavoro: l’impegno dei CDL
E' stato firmato il 22 Novembre 2023 alla vigilia della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne un protocollo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Doppia difesa Onlus attiva da anni in questo campo, per attivare in sinergia azioni e strategie che diano alle donne vittime di violenza opportunità formative e lavorative.
Il documento individua nella formazione e nell'inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza strumenti di primaria utilità per la loro tutela, come ha affermato nella presentazione l'avvocato Giulia Bongiorno, tra le fondatrici della Onlus.
I contenuti del protocollo CDL – Fondazione Doppia difesa per la tutela delle donne
Il protocollo afferma in primo luogo che " ogni forma di violenza sulle donne, inclusa quella domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani: libertà, dignità, integrità fisica e psichica. Secondo i dati Istat, nel 2022 in quasi il 90% dei casi l’autore della violenza è stato un soggetto con cui la vittima aveva, o aveva avuto, una relazione sentimentale o al quale era legata da uno stretto rapporto di parentela. Nel 55% dei casi gli autori sono stati mariti, conviventi o attuali partner.
Le donne vittime di violenza vivono nella paura, dominate da un senso di impotenza: la loro vita è a rischio proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, in casa, quella casa dalla quale troppo spesso non riescono ad allontanarsi perché – soprattutto se non sono inserite nel mondo del lavoro – non riescono a immaginare un futuro diverso per sé stesse e per i loro figli. C’è infatti una costante, nei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non hanno materialmente i mezzi per vivere fuori dalle mura domestiche. Si tratta di donne che spesso hanno dedicato gli anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni e alla cura della casa, oppure di donne anche molto giovani che per svariate ragioni non hanno avuto opportunità di formazione e lavoro"
A margine dell'incontro per la firma del documento la 'presidente della Fondazione Doppia Difesa Michelle Hunziker ha spiegato : “Troppe volte ci siamo sentite dire dalle donne vittime di violenza: “E se vado via di casa come faccio a mantenermi e a provvedere ai miei figli?” Dunque “L’indipendenza economica è sempre il primo passo verso la libertà, altrimenti il rischio è di mettere la propria vita nelle mani di qualcun altro e di non riuscire più a riprendersela. Siamo felici di questa Intesa che speriamo possa dare un aiuto concreto a tante donne”.
In effetti dalla ricerca svolta dall’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro "Report : favorire l'inclusione occupazionele per contrastare la violenza sulle donne ", emerge che delle 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% era occupato stabilmente, mentre il 48,7% risultava non autonomo dal punto di vista economico. Inoltre, nel 2022 erano circa 6.773.000 le donne che non lavoravano, comprese in un range di età tra i 25 e i 64 anni, pari al 42,7% del totale della popolazione femminile residente in Italia.
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Disparità uomo-donna 2023 nei settori lavorativi: il decreto per il 2024
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 con il quale il Ministero del lavoro con il Ministero dell’Economia, individuano i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna, utile ai fini delle assunzioni agevolate previste dell'art 4 commi8-11 dalla legge Fornero 92 2012.
I settori e le professioni individuatii sulla base dei dati Istat, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media annua sono elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto.
Per questi settori si applicano le agevolazioni definite dall'art . 4 commi 8-11 ovvero lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico dell'azienda per un anno (cfr. circ. INPS n. 111/2013). La legge di bilancio 2021 ha ampliato questo esonero portandolo a 100% dei contributi per le assunzioni nel 2021 e 2022.
Sono agevolate in particolare le seguenti categorie:
- – donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
- – donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).
Per il requisito dell'occupazione in un settore con accentuata disparità di genere, quindi, ogni anno viene emanato il decreto interministeriale Lavoro-Economia che evidenzia appunto i dati aggiornati sui settori e le professioni Le informazioni sono elaborate dall'Istat sui dati rilevati nell'anno precedente, considerando rilevante la disparità che supera almeno del 25% il tasso medio.
Decreto disparità uomo-donna per assunzioni 2023
Per le assunzioni effettuate nel 2023 è in vigore il decreto interministeriale n. 327 2022 . Il tasso medio individuato dall'ISTAT era pari al 9,5%
Tabella disparità di genere per assunzioni 2024
Per le assunzioni da effettuare nel 2024 i dati degli assunti nel 2022 nei diversi settori sono riassunti nella tabella seguente.(Tabella A )
Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2022 in misura pari al 9,8%.
La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,2%.
I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati. Le agevolazioni alle assunzioni si applicano quindi a tutti i settori sottoelencati
Allegati:Sezioni Ateco 2007
Maschi
Femmine
Totale
% Maschi
% Femmine
Tasso di disparità
Agricoltura
Agricoltura
353
131
484
27,0
27,0
45,9
Industria
Costruzioni
934
90
1.024
91,2
8,8
82,4
Ind. estrattiva
25
3
29
88,1
11,9
76,1
Acqua e gestione rifiuti
196
42
238
82,2
17,8
64,4
Ind. energetica
80
31
112
72,1
27,9
44,2
Ind. manifatturiera
2.752
1.081
3.832
71,8
28,2
43,6
Servizi
Trasporto e magazzinaggio
825
226
1.050
78,5
21,5
57
Informazione e comunicazione
386
180
566
68,2
31,8
36,5
Servizi generali della PA
744
394
1.137
65,4
34,6
30,8
Totale
9.946
8.178
18.123
54,9
45,1
9,8
Il decreto citato riporta anche nella Tabella B l'elenco delle professioni con tasso di disparità piu elevato, tra cui si segnalano:
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento,
- artigiani e operai metalmeccanici specializzati e
- installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche,
- artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.
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Fondo trasporto aereo: ulteriori istruzioni per le prestazioni integrative
La nuova gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stata descritta dalla circolare inps 61 del 24 maggio 2022 ,
Il processo amministrativo prevede :
- La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS esclusivamente tramite Uniemens con riduzione dei tempi di erogazione
- Proattività dell’istruttoria con individuazione preventiva e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento
- nuovi criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento: dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. Le modalità di calcolo sono illustrate nell’Allegato n. 1.
- obbligo di esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.
Domanda di accesso alla prestazione integrativa della CIGS
La circolare riepilogava le modifiche intervenute con i decreti emergenziali (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ricorda va come comunicato con il messaggio n. 1336/2021: il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica 31.3.2022 va neutralizzato: il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
ATTENZIONE : A partire dal 24 maggio 2022, data di pubblicazione della circolare, le domande di accesso ricadenti nel periodo citato dovranno essere presentate con le consuete modalità e dovranno contenere anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario.
Per le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile 2023 non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021 vedi ultimo paragrafo
Nuova modalità di pagamento CIGS Fondo aereo
Dopo la delibera del Comitato amministratore e le verifiche , la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione con mandato di pagamento con cadenza mensile
L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili in quanto l’ammontare per il singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili.
In sintesi
Adempimento
Decorrenza
Modalità
Comunicazione retribuzione mensile
Giugno 2022
Denuncia Uniemens del mese di competenza
Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021
Data di pubblicazione della presente circolare
Consuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario
Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021
Dal 1° Aprile 2023
Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio
AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2023
In merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti con la circolare 87 del 17 ottobre 2023 INPS ha chiarito alcuni profili operativi.
Vengono in particolare ricordate le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione a decorrere dal 1° aprile 2023 per cui tornano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, per il quale il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono i dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza,
Ad evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio nei casi in cui non abbia prestato la propria attività lavorativa per eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia), per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data del 17 OTTOBRE 2023, il periodo di riferimento dei dodici mesi, sarà considerato “mobile”, con la possibilità di retrocedere la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Semplificazioni domanda di accesso alla prestazione integrativa
A decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati.
Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".
Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario
Con il messaggio 4139 2023 sono fornite ulteriori indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.
Tra le altre precisazioni viene sottolineato che per il calcolo della retribuzione mensile, in caso di neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
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Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
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Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un decreto interministeriale datato 10 ottobre 2023 che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Il documento con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023
Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali obbligatoria a carico dell'INAIL viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,
Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria e allegato 5 per l'agricoltura
Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera della Commissione scientifica del 2 agosto 2023 , riepiloga nelle nuove tabelle :
- 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e
- 21 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'agricoltura.
Le tabelle vanno utilizzate non solo ai fini del riconoscimento del conseguente prestazioni assicurative lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente , da parte del medico competente che è chiamato ad inoltrare apposita comunicazione
- all'Inail,
- al datore di lavoro ed
- al lavoratore stesso
quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.
L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.
Le novità del decreto sono entrate in vigore il 19 novembre . giorno successivo alla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.