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Bonus per il lavoro portuale: le istruzioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 11 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta del contributo cd. "buono portuale", istituito dalla legge di bilancio 2023 (comma 471, articolo 1, Legge n. 197/2022). Vediamo di seguito le istruzioni: a chi spetta come si richiede
Bonus lavoro portuale a chi spetta
Il contributo viene erogato a
- imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
- e le imprese che svolgono attivita' di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali
per
- dipendenti con contratto di lavoro subordinato,
- anche in somministrazione o
- con contratto di apprendistato oppure
- beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, e per
- soci-lavoratori di cooperative.
Bonus lavoro portuale obiettivi e importi
Tale buono è riconosciuto per:
- agevolare il conseguimento/il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali dei dipendenti, per veicoli e per la movimentazione di persone e di merci: in questo caso ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda
- sviluppare modelli di organizzazione e gestione con un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
- incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente.
- un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.
ATTENZIONE Fermi gli importi massimi citati il contributo ha un valore pari, nel massimo, all'80% della spesa sostenuta dall'impresa richiedente.
Bonus lavoro portuale: come fare domanda
Le imprese richiedenti devono presentare la domanda di erogazione a mezzo pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegando la specifica documentazione richiesta per ciascuna tipologia di intervento.
L'invio va effettuato all'indirizzo [email protected] a pena di inammissibilita' e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante.
La domanda deve contenere:
- ladenominazione o ragione sociale,
- il codice fiscale/partita IVA,
- l'indirizzo di posta elettronica certificata e
- le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante l'art. 47 DPR 445 2000 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo
- autorizzativo o concessorio
Il decreto non riporta scadenze per le domande ma specifica saranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3milioni di euro per il 2023.
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Legge 104 e trasferimento dipendente: cosa dice la Cassazione
La legge 104 1992 prevede una serie di agevolazioni per la tutela di disabili che vanno dalla possibilità di permessi speciali retribuiti ai familiari che prestano assistenza a un trattamento speciale riguardo la sede di lavoro.
In particolare la norma prevede che : "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede".
In altre parole sussiste un divieto di trasferimento per il caregiver che lo rifiuti a causa delle necessità del disabile e , in senso inverso, anche un obbligo per il datore di lavoro di venire incontro ad eventuali richieste del lavoratore di essere trasferito in una sede più comoda per la stessa necessità .
Vediamo di seguito alcuni casi pratici partendo dalla giurisprudenza di Cassazione piu recente.
Nell'ordinanza 26343 del 12 settembre 2023 la Cassazione si occupa del caso di una lavoratrice che aveva fatto ricorso per non aver ottenuto il trasferimento richiesto al datore di lavoro per esigenze di assistenza a un familiare.
Si afferma che il diritto a ottenere il trasferimento in base alla legge 104/1992 è ampio e non «limitato nella sua estensione territoriale alla sola sede di residenza dell’invalido da assistere»
Il datore di lavoro è tenuto dunque a verificare tra le sedi possibili tenendo conto di tutte le preferenze indicate dalla dipendente nella domanda di trasferimento Va anche dimostrata l'eccedenza di personale in tali sedi di lavoro che impedisce il trasferimento stesso
Nell'ordinanza viene anche rimarcato come sintomatico dell'insussistenza delle ragioni addotte dalla societa il fatto che "la datrice di lavoro aveva proceduto in alcune sedi ad assegnazioni anche in esubero".
Trasferimento per assistenza legge 104 con cambio di mansioni
Nella sentenza dal Tribunale di Bari del 26 giugno 2018 veniva affrontato invece il caso di un lavoratore convivente con i genitori, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104 del 1992, che ha presentato ricorso per il trasferimento impostogli da Poste Italiane, chiedendo di essere assegnato ad una filiale più vicina al domicilio, rendendosi disponibile a un cambio di mansione. Il giudice del Tribunale di Bari ha ordinato alla società l'assegnazione urgente presso uno degli uffici postali di un Comune più vicino, anche previo mutamento delle mansioni .
Ha ribadito infatti che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare le concrete ragioni che rendono impossibile l’assegnazione del lavoratore, che assista con continuità un familiare disabile convivente, ad una sede di lavoro più vicina alla sua residenza.
Licenziamento per rifiuto di trasferimento per legge 104 1992
Anche la decisione della Cassazione sezione lavoro Sentenza n. 24015 del 12 Ottobre 2017 conferma che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore, rifiuti di assumere servizio nella sede diversa a causa della necessità di assistenza di un familiare. Il datore di lavoro infatti non aveva provato che il trasferimento fosse stato disposto per effettive ragioni tecniche e organizzative, che non potevano essere soddisfatte diversamente, come richiede la norma.
Legge 104 e trasferimento senza cambio di unità produttiva
Ancora , la Corte di Cassazione ha affrontato il tema nella ordinanza 21670 2019 ampliando la portata dell'interpretazione a favore dei lavoratori. Nel caso specifico si trattava di una dipendente che era stata spostata da un ufficio ad un altro, senza trasferimento vero e proprio in una diversa unità produttiva . Anche in questo caso l'interpretazione dei supremi giudici è stata favorevole alla lavoratrice, ribaltando le decisioni dei giudici di merito
Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano considerato legittimo il trasferimento, con la motivazione che "lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza"; secondo i giudici di merito nelle norme collettive in materia l'inciso "indipendentemente dalla distanza", che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), va letto sempre in relazione al trasferimento di unità produttiva vero e proprio "con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità".
I giudici di Cassazione invece hanno ribaltato la decisione affermando che per chi assiste con continuità un familiare disabile convivente, il divieto di trasferimento opera " ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi" .
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OT23 2024: nuovo modello e istruzioni INAIL aggiornati
Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 . La scadenza è fissata al 29 febbraio 2024.
Il modello pubblicato il 4 agosto scorso è stato corretto e sono disponibili i modelli e la Guida aggiornati al 19 settembre 2023 (v. sotto)
Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa
in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità
telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.
Al momento la procedura non risulta ancora operativa
La riduzione del tasso medio di tariffa è accordata se vengono effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Interventi migliorativi ai fini della riduzione del premio INAIL 2023
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2023, sono indicati nel modulo di domanda con i relativi punteggi, suddivisi nelle seguenti sezioni:
- A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
- A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
- A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
- A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
- A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
- B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
- C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
- C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
- C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
- C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
- C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
- D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Si ricorda che gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda, ma in particolare,
- per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e
- per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT iper garantire la massima efficacia
QUI il modello OT23 (si ricorda che il modello ha solo fine informativo in quanto andrà compilato direttamente online)
QUI la Guida alla compilazione
Modello OT23 e guida 2024 aggiornamento settembre 2023
Le modifiche riguardano :
- l'intervento B1, in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori" mentre ora l'intervento è così definito: "L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura".
- correzione dei refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.
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Fondo Ormeggiatori Barcaioli: prime istruzioni INPS
Con il decreto interministeriale del 28 luglio pubblicato in GU il 16 settembre 2023 sono state modificate durata e importi delle prestazioni di integrazione salariale previste per il Fondo di solidarietà bilaterale di ormeggiatori e barcaioli, a seguito dell'accordo siglato in dato in data 21 dicembre 2022, tra A.N.G.O.P.I. e FILT-CGI.
Il Fondo', gia' costituito dal 2016 , viene adeguato alle disposizioni dell''art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e con particolare riguarda all'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale come modificate dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Di seguito in sintesi le modifiche e le prime istruzioni giunte dall'INPS con il messaggio 3256 del 19 settembre 2023.
Fondo ormeggiatori barcaioli importi 2023
L'importo dell'assegno di integrazione salariale del Fondo e' pari quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, quindi ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il
limite dell'orario contrattuale. Vedi gli importi massimi comunicati da INPS per il 2023
Fondo barcaioli – Durata assegni integrazione
Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata:
- assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, durata pari a quella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 148/2015, fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
- assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 148/2015 .( Per la causale di riorganizzazione aziendale massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. – Per la causale di crisi aziendale 12 mesi, anche continuativi; – 3. Per la causale di contratto di solidarieta' 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
La durata massima complessiva dei trattamenti ordinario e straordinario e' in ogni caso quella prevista dall'art. 4, comma 1, d.lgs n. 148 del 2015 ovvero 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5, e con eccezione per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), nelle quali i trattamenti non possono superare I 30 mesi in un quinquennio mobile.
Richiesta assegno ordinario contratti di solidarietà
Nel messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, l'INPS aveva fornito le istruzioni sull’assegno ordinario garantito dal Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per i solidarietà difensiva. Dal 1° settembre 2018 le domande presentate da datori di lavoro o i loro consulenti e intermediari vanno associate ad un codice identificativo cd. "ticket " costituito da 16 caratteri alfanumerici , ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”. Il codice che identifica l’evento è : "ASR" con causale “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.
Nuove indicazioni INPS 2023
Con il messaggio 3256 del 19 settembre INPS fornisce le prime indicazioni precisando innanzitutto che le previsioni normative sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023; considerato che tale data ricade in un giorno festivo al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei nuovi criteri.
Inoltre con riguardo al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina in quanto il Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.
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Fondo credito INPS: le istruzioni per l’anticipo di TFS-TFR
il CDA INPS ha deliberato la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) e ha fornito le istruzioni operative con la circolare 79 del 7 settembre 2023
L'istituto chiarisce che l'anticipo del TFR TFS per un rapporto di lavoro concluso può essere richiesta dalle seguenti categorie di beneficiari
- titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
- soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
- personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.
Fondo credito INPS: Importo massimo e interessi
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.
ATTENZIONE Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:
“Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
“Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.
Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione ed eventuale nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria
L’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del Regolamento
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Rendite INAIL infortuni 2023: nuovi importi e istruzioni
Gli importi delle prestazioni INAIL per infortuni e malattie professionali nei diversi settori
- agricoltura,
- industria e
- navigazione
sono stati aggiornati all'inflazione. I nuovi valori sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Lo hanno previsto due decreti ministeriali pubblicati sul sito del ministero il 17 agosto scorso:
DM n. 88 per il settore dell’agricoltura e
DM n. 89 per i settori dell’industria e della navigazione,
come proposto dalla Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.
Il 12 settembre 2023 INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 40 2023 con allegato il riepilogo degli importi delle rendite.
(Allegati in fondo all'articolo)
Prestazioni INAIL agricoltura
La Retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti. è stabilita a in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale
L’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in € 632,94.
L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081,sono riportati nella tabella seguente:
Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
€ 444,83
dal 60 al 79%
€ 620,74
dall’80 all’89%
€1.065,70
dal 90 al 100%
€ 1.510,28
100% + a.p.c
€ 2.143,55
Prestazioni INAIL Industria e navigazione
La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 .
Minimale e massimale della retribuzione annua, sono quindi stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di:
- € 19.221,30 e di
- € 35.696,70.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in
- € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti,
- € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e
- i€ 39.623,34 per gli altri ufficiali.
L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.
Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti:
Allegati:Inabilità
Importi dal 1° luglio 2023
dal 50 al 59%
€ 355,14
dal 60 al 79%
€ 498,27
dall’80 all’89%
€ 925,12
dal 90 al 100%
€ 1.425,28
100% + a.p.c
€ 2.059,02
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Pensioni all’estero: verifiche esistenza in vita 2023
Nel messaggio 794 del 23 febbraio 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita 2023 dei pensionati che percepiscono gli assegni all'estero, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni indebite dopo la morte del beneficiario.
Con messaggio n. 3183 del 12 settembre 2023 viene comunicato l'inizio della seconda fase della procedura 2023 a partire dal 20 settembre p.v. (v. secondo paragrafo)
Calendario verifiche esistenza in vita per aree geografiche
Anche per l’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2023 il soggetto incaricato della gestione è Citibank. l
La procedura di verifica è suddivisa per aree geografiche di residenza dei pensionati per rendere più agevole la gestione.
Gli interessati riceveranno l'apposita lettera e modulo da CITIBANK da restituire come da istruzioni (v. ultimo paragrafo) in modo da evitare la sospensione dei pagamenti.
In sintesi il calendario dei controlli è il seguente
Aree geografiche interessate
Limite temporale
Riscossione in contanti presso Western Union
Eventuale Sospensione dei pagamenti in caso di mancata risposta
Pensionati residenti in
da
a
America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi
Marzo 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Europa, Africa e Oceania
20 Settembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
L'istituto precisa che comunque si evidenzia che per prevenire possibili criticità in eventuali azioni di recupero di somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Pensioni all'estero verifiche 2 fase
A partire dal 20 settembre 2023, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024.
Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.
Pensionati esclusi dalla verifica
In allegato alla circolare la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento . L'istituto precisa in proposito che ai pensionati che risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani, Citibank spedirà i modelli di richiesta di attestazione agli indirizzi esteri già presenti negli archivi della banca.
Si sottolinea anche che in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 alcuni gruppi di pensionati:
- A. pensionati residenti in Polonia che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. l’Istituto ha stipulato infatti con lo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, , a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;
- B. pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- C. pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita
Come in passato sono disponibili per pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita.
- In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile” (rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata)
- possibile in alcuni casi fornire la documentazione in via telematica
- In alternativa il pensionato fornisce prova di esistenza con la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative
Nel messaggio vengono infine illustrati i casi particolari e modalità alternative di prova per soggetti disabili Qui il modulo.