• Lavoro Dipendente

    Bonus per il lavoro portuale: le istruzioni

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 11 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta del contributo cd. "buono portuale", istituito dalla legge di bilancio 2023 (comma 471, articolo 1, Legge n. 197/2022).  Vediamo di seguito le istruzioni: a chi spetta come si richiede 

    Bonus lavoro portuale a chi spetta

    Il contributo  viene erogato a

    1.  imprese titolari di  autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi  degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30   marzo 1942, n. 327, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
    2. e le imprese che svolgono attivita' di trasporto, ovvero di  movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali

     per 

    • dipendenti con contratto di lavoro subordinato, 
    • anche in somministrazione o 
    • con contratto di  apprendistato oppure 
    • beneficiari di  trattamenti di integrazione salariale, e  per 
    • soci-lavoratori di cooperative.

    Bonus lavoro portuale obiettivi e importi 

    Tale buono è riconosciuto per:

    • agevolare il conseguimento/il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali dei dipendenti, per veicoli e per la movimentazione di persone e di merci: in questo caso ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda
    • sviluppare modelli di organizzazione e gestione con un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
    • incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente.
    • un importo massimo pari a 50.000,00 euro per  ciascuna impresa richiedente. 

    ATTENZIONE  Fermi gli importi massimi citati il contributo  ha un valore pari, nel massimo, all'80% della spesa sostenuta dall'impresa richiedente. 

    Bonus lavoro portuale:  come fare domanda

    Le imprese richiedenti devono presentare la domanda di erogazione a mezzo pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  allegando la specifica documentazione richiesta per ciascuna tipologia di intervento.

    L'invio va effettuato all'indirizzo  [email protected] a pena di inammissibilita' e deve essere  sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal  legale rappresentante.

     La domanda deve contenere:

    •  ladenominazione o ragione sociale,
    •  il codice fiscale/partita IVA,
    • l'indirizzo di posta elettronica certificata e
    •  le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante l'art. 47 DPR 445 2000 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo
    • autorizzativo o concessorio 

    Il decreto non riporta scadenze per le domande ma specifica saranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3milioni di euro  per il 2023.

  • Lavoro Dipendente

    Legge 104 e trasferimento dipendente: cosa dice la Cassazione

     

    La legge 104 1992  prevede una serie di agevolazioni per la tutela di disabili che vanno dalla possibilità di permessi speciali retribuiti ai familiari che prestano assistenza a un trattamento speciale riguardo la sede di lavoro.  

    In particolare la norma prevede che  : "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede". 

    In altre parole  sussiste un divieto di trasferimento per il caregiver che lo rifiuti  a causa delle necessità del disabile e , in senso inverso, anche un obbligo per il datore di lavoro di venire incontro ad eventuali richieste del lavoratore di essere trasferito  in una sede più comoda per la stessa necessità  . 

    Vediamo di seguito  alcuni casi pratici  partendo dalla giurisprudenza di Cassazione piu recente.

    Nell'ordinanza 26343  del 12 settembre  2023 la Cassazione  si occupa del caso di una lavoratrice che aveva fatto ricorso per non aver ottenuto il trasferimento richiesto al datore di lavoro per esigenze di assistenza a un familiare.

    Si  afferma che il  diritto a ottenere il trasferimento in base alla legge 104/1992  è ampio e  non «limitato nella sua estensione territoriale alla sola sede di residenza dell’invalido da assistere» 

    Il datore di lavoro è tenuto dunque a verificare tra le sedi possibili tenendo conto di tutte le preferenze indicate  dalla dipendente  nella domanda di trasferimento Va anche dimostrata l'eccedenza di personale in tali sedi di lavoro  che impedisce il trasferimento stesso 

    Nell'ordinanza viene anche rimarcato  come sintomatico dell'insussistenza delle ragioni addotte dalla societa  il fatto che "la datrice di lavoro aveva proceduto in alcune sedi ad assegnazioni anche in esubero".

    Trasferimento per assistenza legge 104  con cambio di mansioni

    Nella sentenza dal Tribunale di Bari del  26 giugno 2018 veniva  affrontato invece  il caso di un lavoratore convivente con i  genitori, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi  della L. 104 del 1992, che ha presentato ricorso per il trasferimento impostogli da Poste Italiane,  chiedendo di essere assegnato ad una filiale più vicina al domicilio, rendendosi disponibile  a un cambio di mansione. Il giudice del Tribunale di Bari ha ordinato alla società l'assegnazione urgente  presso uno degli uffici postali  di un Comune più vicino,    anche previo mutamento delle mansioni .

    Ha ribadito infatti che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare le concrete ragioni che rendono impossibile l’assegnazione del lavoratore, che assista con continuità un familiare disabile convivente, ad una sede di lavoro più vicina alla sua residenza. 

    Licenziamento per rifiuto di trasferimento per legge 104 1992 

    Anche la decisione della Cassazione   sezione lavoro  Sentenza   n. 24015 del 12 Ottobre 2017  conferma che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore,  rifiuti di assumere servizio nella sede diversa  a causa  della necessità  di assistenza  di un familiare. Il datore di lavoro  infatti non aveva provato che il trasferimento fosse  stato disposto per effettive ragioni tecniche e organizzative,  che non potevano  essere  soddisfatte diversamente, come richiede la norma.

    Legge 104 e trasferimento senza cambio di unità produttiva 

    Ancora ,  la Corte di  Cassazione  ha affrontato il tema nella ordinanza 21670 2019   ampliando la portata dell'interpretazione a favore dei lavoratori. Nel caso specifico si trattava di una dipendente  che era stata spostata  da un ufficio ad un altro,  senza trasferimento vero e proprio in una diversa unità produttiva . Anche in questo caso l'interpretazione dei supremi giudici è stata favorevole alla lavoratrice, ribaltando le decisioni dei giudici di merito 

    Sia il Tribunale che la Corte di appello  avevano considerato legittimo il  trasferimento, con la motivazione che "lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza";  secondo i giudici di merito nelle  norme collettive in materia l'inciso "indipendentemente dalla distanza", che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), va  letto sempre in relazione al trasferimento di unità produttiva   vero e proprio "con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità".

    I giudici di Cassazione  invece hanno ribaltato la decisione affermando che  per chi assiste con continuità un familiare disabile convivente, il divieto di trasferimento opera " ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi"  .

  • Lavoro Dipendente

    OT23 2024: nuovo modello e istruzioni INAIL aggiornati

    Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta,  da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio  per prevenzione anno 2023 . La scadenza è fissata al 29 febbraio 2024.

    Il modello pubblicato il 4 agosto scorso è stato corretto e sono  disponibili i modelli e la Guida aggiornati  al 19 settembre 2023 (v. sotto)

    Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto  interministeriale del 27.02.2019, prevede la  riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa

    in materia.  Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità

    telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.

     Al momento la procedura non risulta ancora operativa

    La riduzione del tasso medio di tariffa è accordata  se vengono effettuati interventi tali che la somma dei  loro punteggi sia pari almeno a 100.

    Interventi migliorativi ai fini della riduzione del premio INAIL 2023

    Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  che danno accesso alle riduzioni se  adottati dalle aziende nel corso del 2023,  sono indicati nel modulo di domanda con  i relativi punteggi, suddivisi nelle seguenti sezioni:

    • A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
    • A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
    • A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
    • A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
    • A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
    • A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
    • B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
    • C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
    • C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
    • C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
    • C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
    • C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
    • C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
    • C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
    • D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
    • E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
    • F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

    Si ricorda che gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda, ma in particolare, 

    • per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e  sicurezza sul lavoro, e 
    • per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione  dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le  PAT iper garantire la massima efficacia

    QUI il modello OT23 (si ricorda che il modello ha solo fine informativo in quanto  andrà compilato direttamente online)

    QUI la Guida alla compilazione

    Modello OT23 e guida 2024 aggiornamento settembre 2023

    Le modifiche riguardano :

    • l'intervento B1,  in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori" mentre ora  l'intervento è così definito: "L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura".
    • correzione dei  refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Fondo Ormeggiatori Barcaioli: prime istruzioni INPS

    Con il decreto interministeriale del 28 luglio pubblicato in GU il 16 settembre 2023 sono state modificate durata e importi delle prestazioni di integrazione salariale previste per il Fondo di solidarietà bilaterale di ormeggiatori e barcaioli, a seguito  dell'accordo siglato in dato in data 21 dicembre 2022,  tra  A.N.G.O.P.I.  e  FILT-CGI.

    Il Fondo',  gia'  costituito dal 2016 ,  viene adeguato alle disposizioni dell''art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e  con particolare riguarda all'importo, la durata e le  causali  di  accesso  alla  normativa in materia di assegno di integrazione salariale  come modificate dalla  legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). 

    Di seguito  in sintesi le modifiche e le prime istruzioni giunte dall'INPS con il messaggio 3256 del 19 settembre 2023.

    Fondo ormeggiatori barcaioli importi 2023

     L'importo dell'assegno di  integrazione  salariale  del Fondo e'  pari  quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n. 148 del 2015, quindi ammonta  all'80  per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il

    limite dell'orario contrattuale.  Vedi gli importi massimi  comunicati da INPS per il 2023

    Fondo barcaioli – Durata assegni integrazione 

     Le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori  e  barcaioli  dei  porti  italiani  possono  ricorrere   alla   prestazione   dell'assegno   di  integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata: 

    1.    assegno di integrazione salariale  per  le causali ordinarie, durata pari a quella prevista dall'art.  12  del  decreto legislativo n. 148/2015,  fino  a  un periodo   massimo   di   13   settimane   continuative,   prorogabile  trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
    2.   assegno di integrazione salariale  per  le  causali straordinarie,   pari  a  quelle  previste  dall'art.  22  del  decreto legislativo n. 148/2015 .( Per la causale di riorganizzazione aziendale massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un quinquennio mobile. –  Per la causale di crisi aziendale  12   mesi,   anche   continuativi; –   3. Per la causale di contratto di solidarieta'  24 mesi, anche continuativi,  in  un quinquennio mobile.

    La durata massima complessiva dei trattamenti ordinario e straordinario   e'  in  ogni  caso  quella  prevista dall'art. 4, comma 1, d.lgs  n. 148 del 2015 ovvero    24 mesi in  un  quinquennio  mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5, e con eccezione per le  imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini,  nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), nelle quali  i trattamenti    non  possono  superare  I 30 mesi in un quinquennio mobile. 

    Richiesta assegno ordinario  contratti di solidarietà

      Nel  messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, l'INPS aveva fornito le  istruzioni  sull’assegno ordinario garantito dal Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per i  solidarietà difensiva.  Dal 1° settembre 2018   le domande presentate da datori di lavoro o i loro consulenti e intermediari  vanno associate ad un codice identificativo cd. "ticket " costituito da  16 caratteri alfanumerici , ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

    Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori, relative a ciascuna domanda di assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale  “ConguagliCIG” “CIGAutorizzata” l’elemento “FondoSol”.   Il codice che identifica l’evento è : "ASR" con causale “Assegno ordinario per contratto di solidarietà”.

    Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “2P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli”.

    Nuove indicazioni INPS 2023

    Con il messaggio 3256 del 19 settembre INPS fornisce le prime indicazioni  precisando  innanzitutto che   le previsioni normative sono pienamente vigenti dalla data del 1° ottobre 2023;  considerato che tale data ricade in un giorno festivo al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni  le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei nuovi criteri.

    Inoltre con riguardo al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, non sono state apportate modifiche alla disciplina  in quanto il Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondo credito INPS: le istruzioni per l’anticipo di TFS-TFR

    il CDA INPS ha deliberato la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) e ha fornito le istruzioni operative con la circolare 79 del 7 settembre 2023 

    L'istituto chiarisce che l'anticipo del TFR TFS  per un rapporto di lavoro concluso può essere richiesta dalle seguenti categorie di beneficiari 

    • titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
    • soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
    • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.

    Fondo credito INPS: Importo massimo e interessi 

    L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

    ATTENZIONE Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato.

     Modalità di presentazione della domanda

    La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

    Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;

    “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

    Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione ed eventuale nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria

    L’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del Regolamento 

  • Rubrica del lavoro

    Rendite INAIL infortuni 2023: nuovi importi e istruzioni

    Gli importi delle prestazioni  INAIL per infortuni e malattie professionali  nei diversi settori 

    •  agricoltura, 
    • industria e
    •  navigazione

    sono stati aggiornati all'inflazione. I nuovi valori sono in vigore  dal  1° luglio 2023.

    Lo hanno previsto due decreti ministeriali  pubblicati sul sito del ministero il 17 agosto scorso:

    DM n. 88 per il settore dell’agricoltura e

    DM  n. 89 per i settori  dell’industria e della navigazione,

     come proposto dalla  Delibera Inail n. 114 del 15 maggio 2023.

    Il 12 settembre 2023 INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni 40 2023 con allegato il riepilogo degli importi delle rendite.

    (Allegati in fondo all'articolo)

    Prestazioni INAIL  agricoltura

    La Retribuzione convenzionale  per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti.  è stabilita a in € 19,221,30, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’Industria, la retribuzione annua convenzionale 

    L’assegno per l’assistenza personale continuativa  è fissato in € 632,94.

    L’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è stabilito in € 11.612,92.

    Gli assegni continuativi mensili riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081,sono riportati nella tabella seguente: 

    Inabilità

    Importi dal 1° luglio 2023

    dal 50 al 59%

    € 444,83

    dal 60 al 79%

     € 620,74

    dall’80 all’89%

    €1.065,70

    dal 90 al 100%

     € 1.510,28

     100% + a.p.c

     € 2.143,55

    Prestazioni INAIL Industria e navigazione

    La retribuzione media giornaliera è stabilita in € 91,53 .

    Minimale e massimale della retribuzione annua,  sono quindi  stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di:

    •  € 19.221,30 e di 
    • € 35.696,70.

    Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in

    •  € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti,
    •  € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e 
    • i€ 39.623,34 per gli altri ufficiali.

    L’assegno per l’assistenza personale continuativa, sempre a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94, mentre l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è pari a € 11.612,92.

    Gli assegni continuativi mensili, riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite con coefficiente di rivalutazione pari a 1,081, sono i seguenti:

    Inabilità

    Importi dal 1° luglio 2023

    dal 50 al 59%

    € 355,14

    dal 60 al 79%

     € 498,27

    dall’80 all’89%

    € 925,12

    dal 90 al 100%

     € 1.425,28

     100% + a.p.c

     € 2.059,02

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni all’estero: verifiche esistenza in vita 2023

    Nel messaggio  794 del 23 febbraio 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita  2023 dei pensionati che percepiscono gli assegni all'estero,  al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni indebite  dopo la morte del beneficiario.

    Con messaggio n. 3183  del 12 settembre 2023 viene comunicato l'inizio della seconda fase della procedura 2023 a partire dal 20 settembre p.v. (v. secondo paragrafo)

    Calendario verifiche esistenza in vita per aree geografiche

    Anche per l’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2023  il soggetto incaricato della gestione è Citibank. l

    La procedura di verifica è suddivisa  per aree geografiche di residenza dei pensionati per rendere più agevole la gestione.

    Gli interessati riceveranno l'apposita lettera e modulo  da CITIBANK da restituire come da istruzioni (v. ultimo paragrafo) in modo da evitare la sospensione dei pagamenti.

    In sintesi  il calendario dei controlli  è il seguente 

    Aree geografiche interessate

    Limite temporale

    Riscossione in contanti presso Western Union

    Eventuale Sospensione dei pagamenti in caso di mancata risposta

    Pensionati residenti in

    da

    a

    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi

    Marzo 2023

    Luglio 2023

    Agosto 2023

    Settembre 2023

    Europa, Africa e Oceania

     

     20 Settembre 2023

    Gennaio 2024

    Febbraio 2024

    Marzo 2024

    L'istituto precisa che comunque si evidenzia che per prevenire possibili criticità in eventuali azioni di recupero di somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica  indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

    Pensioni all'estero verifiche 2 fase

    A partire dal 20 settembre 2023, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024.   

    Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

    Pensionati esclusi dalla verifica

    In allegato alla circolare la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento . L'istituto precisa in proposito che  ai pensionati che risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani, Citibank spedirà i modelli di richiesta di attestazione agli indirizzi esteri già presenti negli archivi della banca.

    Si sottolinea anche che  in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 alcuni gruppi di pensionati: 

    • A.    pensionati  residenti in Polonia che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. l’Istituto ha stipulato infatti con lo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, , a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;
    • B.    pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. 
    • C.    pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

    Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

    Come in passato  sono disponibili per pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita.

    1. In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile” (rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata) 
    2. possibile in alcuni casi fornire la documentazione in via telematica
    3. In alternativa il pensionato fornisce prova di esistenza  con la  riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative

    Nel messaggio vengono infine illustrati i casi particolari e modalità alternative di prova per soggetti disabili Qui il modulo.