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Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta
Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5, che prevede la definizione di precisi criteri da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023) viene precisato, confermando un orientamento consolidato, che la limitazione della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva indicazione ai sindacati
In particolare si precisa che vanno chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali trasferimenti tra unità produttive vicine per lavoratori con professionalita equivalenti.
Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi
La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”.
La legge non contempla infatti tra i parametri da considerare “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .
Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei
lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che
queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione obbligatoria ai sindacati ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.
La Cassazione conclude che quindi se la ristrutturazione aziendale comprende più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori licenziabili solo su una base geografica, i giudici possono ravvisare una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di
licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012
Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi
Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019, ha dato ragione ad una lavoratrice che aveva impugnato la sentenza di Appello in cui pur dichiarando la illegittimità del licenziamento, si riconosceva la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.
La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento della ricorrente sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo .
Nel caso specifico si ammette che la decisione di limitare la scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una singola unità produttiva è. in linea teorica, legittima , se sostenuta da chiare ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre come statuito dai giudici , le mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero soppresso, erano risultate non assimilabili a quelle di altre figure professionali rimaste in azienda.
Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale è giusto tenere conto anche della esperienza professionale pregressa di ciascuno, in quanto il riferimento solo alle mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo .
La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.
Viene respinto invece il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento ma non ammissibile nel caso specifico , per un vizio di forma nella presentazione del ricorso.
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Pensioni INPS settembre 2023: pagamenti e cedolino
Inps ha reso noto sul proprio sito il cedolino della pensione relativa al mese di settembre e comunicato che il pagamento avverrà per tutti con data valuta 1 settembre 2023 su conti correnti bancari e postali
Il pagamento in contanti potrà essere scaglionato , a cura degli uffici postali , sulla base dell'inniziale del nome del cognome del beneficiario, a partire dal 1 settembre 2023
Cedolino pensione :cos'è
Si ricorda che il cedolino è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni di eventuali variazioni . E' sempre disponibile online nel proprio cassetto previdenziale. Per accedere è necessario avere le credenziali digitali
- SPID oppure
- CIE o
- CNS
Recentemente il servizio è stato arricchito da funzioni di intelligenza artificiale che guidano l'utente con domande precise che indirizzano facilmente alle informazioni richieste.
Di seguito le informazioni generali sul cedolino della pensione di settembre 2023.
Cedolino settembre 2023
TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione vengono trattenute:
- Irpef e
- addizionali regionali e comunali
- relative al 2022 (in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono).
ATTENZIONE nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, con conguaglio superiore a 100 euro, per i quali la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre .Invece per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e conguagliate nella Certificazione Unica 2023.
L'istituto ricorda anche che a settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze dei modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e Le risultanze contabili della dichiarazione si possono verificare anche con il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.
L'istituto ricorda infine che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Servizio riscossione pensioni con i Carabinieri
Si segnala sempre il servizio per la riscossione della pensione in sicurezza, garantito ai pensionati piu anziani dall'Arma dei Carabinieri.
Da maggio 2020 è stato previsto che:
- i cittadini di età pari o superiore a 75 anni
- che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti
- che non hanno delegato altri soggetti
posso ricevere l'importo a casa, delegando al ritiro i Carabinieri.
Il servizio è gratuito e va richiesto chiamando il numero verde 800 55 66 70 oppure chiamando la più vicina Stazione dei Carabinieri , per richiedere maggiori informazioni e concordare le modalità.
Per usufruire del servizio è necessario che il pensionato rilasci una delega scritta ai Carabinieri.
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Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
Il fondo assicura una tutela ai lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :
- quelle che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
- imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione;
- imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e
- imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori
Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Va sottolineato che per l'operatività si devono attendere anche le istruzioni dell'INPS.
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Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023 il decreto del Ministero dell'università e della ricerca " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).
Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 .
La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio,
In questo modo i candidati vengono abilitati direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.
Tirocinio laurea in Professioni tecniche industriali e dell'informazione: durata
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03 sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente specificate nei regolamenti didattici di ateneo.
Laurea abilitante perito industriale: settori e materie del tirocinio
Le attività di TPV sono delineati devono riguardare
- la disciplina della professione
- gli aspetti deontologici,
- attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima
relativi ai settori di specializzazione previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono
- meccanica ed efficienza energetica;
- impiantistica elettrica e automazione;
- chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
- prevenzione e igiene ambientale;
- informatica;
- design.
Inoltre sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero
- elementi di diritto ed economia;
- salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici;
- prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- informatica.
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.
Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil
tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova
pratica valutativa
Laurea abilitante perito industriale: Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale.
Il giudizio di della prova di idoneità non concorre a determinare il voto di laurea,
Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano
all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
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Isopensione e contratti espansione: istruzioni per il versamento unico
Con il messaggio 2952 del 14 agosto 2023 INPS illustra le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione:
- Isopensione (’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92), e
- ’indennità mensile di esodo a seguito di contratti di espansione (’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e succ.mm).
Il messaggio ricorda che il versamento in unica soluzione è alternativo alla fideiussione e che er le indennità di espansione gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.
In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo, l’Istituto effettua una verifica della congruità dell’importo versato e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.
Versamento trattamenti esodo: nuove procedure
La procedura nel “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo richiesto , con conseguente registrazione contabile di quanto versato.
Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici:
- – la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
- – il prospetto di quantificazione;
- – il documento di validazione dell’accordo.
La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro (differenziata per le isopensioni e per le indennità di espansione) contiene anche l’informazione della stringa del piano di esodo “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello "F24” a garanzia della contribuzione correlata.
La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.
La Struttura provvede al controllo e alla validazione ed espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”:
– l’importo preteso per la prestazione;
– la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da riportare nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.
Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro dopo la pubblicazione sul Portale
Sul Portale internet, per i datori di lavoro esodanti, nella “Sezione Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione” sono disponibili le informazioni sul piano e sugli importi della prestazione e della contribuzione correlata con i dettagli per la corretta compilazione del modello “F24” da utilizzare per il versamento della contribuzione correlata.
Il messaggio precisa inoltre che:
- l’importo della prestazione deve essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente . Le coordinate IBAN del conto di Tesoreria sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, “Riepilogo Importi dovuti”; Se l’abbinamento automatico nel portale non avviene in modo corretto, la Struttura territoriale n procede alla riconciliazione manuale della quietanza di pagamento nell’apposita sezione del Portale dal percorso: “Pagamenti” > “Gestione Conferme” > “Quietanze da riconciliare”. Se l’importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso la sede Inps contatta il datore di lavoro esodante per richiedere un’integrazione, mentre se è superiore l’eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo.
- L’importo relativo alla contribuzione correlata deve essere versato con il modello “F24”. in un unica soluzione con
- codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero
- con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
- Sarà poi compito della Struttura territoriale competente procedere al frazionamento della delega ed effettuare, in “Gestione Contributiva”, l'abbinamento in relazione alla denuncia di pari periodo, relativamente all'anno in corso. La somma residua, riferita alle annualità successive, sarà inviata al “Nuovo Recupero Crediti”, modificando il codice tributo da DM10 a RC01. Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione “Pagamenti” > “Riepilogo Importi dovuti” > “Unica Soluzione”) la ricevuta del modello. Dopo le verifiche viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo.
Il messaggio precisa anche nel Portale prestazioni atipiche – lato intranet – espone all’utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro e i conguagli relativi alla prestazione.
decurtato – tempo per tempo – delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo .L’importo residuo è disponibile anche per il datore di lavoro nella sezione “Archivio Uniche Soluzioni” del Portale internet.
Eventuali rimborsi o integrazioni possono essere richieste solo al termine del piano.
Flussi UniEmens
I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione sono tenuti a trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall’erogazione delle prestazioni, seguendo le istruzioni contenute nella
- circolare n. 48 del 24 marzo 2021, per le indennità di espansione
- circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015, per le prestazioni di Isopensione
Dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo.
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CIGS in deroga 2023 per le aziende da 1000 dipendenti: istruzioni
Con il decreto legge 75 2023, dedicato in particolare a misure per la pubblica Amministrazione, riforma dello sport e Giubileo , e è stata prevista la possibilità di ulteriori 40 settimane di cassa integrazione straordinaria in deroga alle previsioni del dlgs 148 2015, da fruire entro il 31 dicembre 2023 per le aziende di grandi dimensioni e di interesse strategico nazionale, che devono concludere piani di riorganizzazione aziendale.
Con il messaggio 2948 del 11 agosto 2023 sono state fornite le istruzioni operative INPS.
Cassa straordinaria in deroga 2023
Si ricorda che la nuova norma prevede le seguenti condizioni
- imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille,
- piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi e per cause non imputabili all'azienda
- periodi cassa integrazione straordinaria fino a 40 settimane, in continuità con i periodi già autorizzati
Le modalità di fruizione di tali settimane come detto potranno derogare dalla normativa ordinaria in tema di CIGS per cui non operano :
- i limiti di durata) durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile tranne nei casi di contratti di solidarietaào per imprese dell'edilizia e lapidei che possono arrivare a 30 mesi)
- il riferimento all'unità produttiva per il calcolo di tali limiti
- l'obbligo di comunicazione e richiesta di consultazione sindacale e
- il termine massimo di 90 gg per la concessione dell'autorizzazione (comprensivo dei termini di presentazione delle domande
Le prestazioni saranno autorizzate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto del limite di spesa previsto di 46,1 milioni di euro, limite che sarà monitorato dall'INPS. In vista di esaurimento delle risorse l'INPS non potrà accettare ulteriori domande.
CIGS in deroga 2023 contribuzione e istruzioni UNIEMENS
I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015..
L’importo della contribuzione deve essere determinato applicando le aliquote che seguono.
- 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
- 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
- 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
il messaggio precisa che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice “148”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Successivamente alla autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi “UniEmens-Cig”.
All’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L141” avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS D.Lgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E612” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 75/2023 art. 42” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
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Agenzie interinali: proroghe oltre il limite se si prova la temporaneità
I contratti i lavoro interinale a tempo determinato possono essere reiterati solo per esigenze temporanee, anche oltre il termine di 36 mesi . La specificazione ( non del tutto chiarificatrice) arriva dalla Cassazione con la sentenza 23445 del 2023 . Vediamo di seguito e i dettagli del caso analizzato nella nuova pronuncia
Il caso riguardava una lavoratrice che aveva chiesto al tribunale la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato con la ditta utilizzatrice a seguito di 4 contratti a termine in somministrazione, con le stesse mansioni e senza soluzione di continuità, con superamento del limite di 36 mesi stipulati tramite una agenzia interinale multinazionale
Il ricorso veniva accolto dal Tribunale ma respinto dalla Corte d'appello che riteneva anche non vi fosse motivo di rimettere la questione alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia UE, chiesto dalla ricorrente, in quanto esistono già nel nostro ordinamento strumenti adeguati per sanzionare il ricorso abusivo all’istituto della somministrazione da parte dell’utilizzatore
La corte territoriale osservava in fatti che sulla base della legge vigente all'epoca dlgs 276 2003 il superamento del limite temporale non significava automaticamente mancanza di temporaneità dell' impiego. Concludeva quindi che nessuna conversione del rapporto poteva essere disposta nei confronti della ditta utilizzatrice ne dell'agenzia
La lavoratrice fa appello in cassazione denunciando in particolare il fatto che sia stato posto a suo carico l’onere della prova circa la sussistenza delle ragioni legittimanti il ricorso alla somministrazione anziché del datore di lavoro.
Veniva chiesto inoltre di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la seguente questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione dell’art. 5.5 Direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale:
“Se l’art. 5.5 della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione del D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 34/2014, che:
a) non prevede limiti alle missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice;
b) non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa;
c)non prevede il requisito della temporaneità dell’esigenza produttiva propria dell’impresa utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro”.
Su questo la cassazione osserva che la Corte di Giustizia UE si è nel frattempo già espressa con sentenza del data 14 ottobre 2020, JH c. KG, C681/2018. Su queste basi la Cassazione ribadisce che
malgrado la direttiva non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale " tale requisito è da considerare come implicito ed immanente del
lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione.(..) E’ compito dunque del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l’ordinamento interno, la nullità dei contratti".
La Cassazione evidenzia che nel caso in esame lo scrutinio pur compiuto dalla Corte territoriale sullo stesso tema è risultato parziale e comunque non conforme ai principi di diritto: la Corte di appello infatti si è limitata ad escludere un ricorso abusivo dell’istituto della somministrazione pur avendo accertato che le missioni corrispondenti ai tre contratti di somministrazione a termine, sempre per la medesima unica lavoratrice e per identiche mansioni specifiche, inquadrate ogni volta nel medesimo livello contrattuale, si erano succedute presso la stessa utilizzatrice senza “interruzioni tra una missione e l’altra”, per un tempo complessivo di oltre quattro anni (senza determinare precisamente tuttavia il numero complessivo di giorni), in ogni caso superiore senz’altro, e non di poco, al tempo complessivo di 36 mesi".
Si sottolinea quindi come invece incombeva sul giudice di merito stabilire se " la reiterazione delle missioni della lavoratrice, senza soluzione di continuità, presso l’impresa utilizzatrice avesse oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea".
Gli ermellini richiedono quindi di valutare la temporaneità di una mansione lavorativa anche al di la della durata che superi il limite stabilito per legge . Non si specificano però i principi su cui basare tale giudizio.
Il ricorso è accolto con rinvio per un nuovo giudizio.