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Sconto in Fattura di fine anno: come sanare se scartata dallo Sdi
Con Risposta n 140 del 24 giugno le entrate chiariscono come fare per sanare una fattura di fine anno scartata dallo Sdi e necessaria alla agevolazione superbonus al 110% trattandosi di spese 2023.
L'istante ritiene che «la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110 per cento. Nel caso di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI.»
Vediamo se l'agenzia conferma.
Fattura di fine anno scartata dallo Sdi: come sanarla
Nel merito della questione posta, va evidenziato come l'Agenzia delle Entrate abbia recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (''SdI''), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Tuttavia, «lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture). […]Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa»,
L'agenzia ha ulteriormente precisato «che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.»
Allegati:
Alla luce di quanto sopra, la soluzione ipotizzata dall'istante può essere condivisa. -
Cessione bonus edilizi: Poste annuncia il blocco dal 30 maggio
Con un comunicato di ieri, Poste informa del fatto che a partire dal 30 maggio 2024, non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione di crediti d’imposta (DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i.).
La Decisione deriva dalla recente conversione in legge del DL n 39/2024 o dl superbonus che ha praticamente ridotto all'osso le opzioni alternative alle detrazioni da bonus edilizi.
Ricordiamo che la piattaforma di Poste era stata riaperta dal 3 ottobre scorso, ma ad oggi la decisione di Poste si allinea alle numerose novità normative in tema di sconto in fattura e cessione intervenute degli ultimi mesi del 2024.
Cessione e sconto bonus edilizi: verso la chiusura definitiva
Il mercato della cessione dei crediti si avvia a chiudere definitivamente i battenti.
Già l'Abi, Sssociazione bancaria italiana, aveva pronosticato il blocco a causa delle nuove norme del decreto Superbonus (Dl n 39 convertito in legge n 67/2024) che vietano, a partire dal 2025, la compensazione di crediti fiscali collegati alle ristrutturazioni con debiti previdenziali e contributivi.
Il comunicato di ABI dello scorso 15 maggio cosi specificava: " per le banche sarebbe impossibile compensare i crediti d’imposta acquistati, incidendo negativamente sulla loro capacità di acquistare ulteriori crediti. Dovrebbero essere rivisti i piani di acquisto con riflessi negativi per le imprese che non riuscissero a cedere tali crediti"
Ora anche Poste ha deciso di allinearsi allo scenario normativo e con avviso pubblicato sulla piattaforma dedicata proprio al trasferimento degli sconti fiscali avverte che "non è più possibile effettuare nuove richieste di cessione dei crediti di imposta".
Sulla piattaforma di Poste viene annunciato anche che sarà possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare l’eventuale documentazione richiesta a integrazione di quanto già inviato.
Leggi anche: Dl Superbonus: i limiti per cessione e sconto dei crediti per ulteri dettagli sulle restrizioni
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DL Superbonus: cosa prevede per le zone terremotate
Tra le deroghe previste dal DL 39/2024 (convertito in Legge n 67/2024 pubblicata in GU n 123 del 28 maggio), ve ne sono alcune in merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ormai praticamente del tutto eliminati.
In particolare, si prevede che le opzioni sono ancora possibili per i lavori svolti nelle zone terremotate.
Inoltre si istituisce un fondo specifico per le zone colpite dal sisma, vediamo tutti i dettagli.
Stop a sconto e cessione: le deroghe per le zone terremotate
L'articolo 1, al comma 1, reca alcune modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell’esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.
La lettera b) di tale articolo, introduce al medesimo articolo 2 un nuovo comma 3- ter.1 che prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
In particolare la norma stabilisce che le disposizioni sul divieto della cessione del credito non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4 quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39 (ovvero dal 30 marzo 2024).
La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Fondo investimenti zone interessate da even
Viene istituito il Fondo per gli interventi nei territori interessati da eventi sismici con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per l’erogazione di un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con esclusione di eventi occorsi, il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le spese devono riguardare interventi previsti per:
- incremento dell’efficienza energetica, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi
- ristrutturazione edilizia nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il contributo, da richiedere per via telematica, mediante istanza rivolta ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile.
Entro 60 giorni dal 28 maggio le regole attuative in DPCM.
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Dl Superbonus: i limiti per cessione e sconto dei crediti
La Legge n 67/2024 di conversione del DL Superbonus (dl n 39/2024) è stata pubblicata nella GU n 123 del 28 maggio.
Tra le novità, di rilievo si segnalano:
- la stretta, dal 2025, per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi,
- l'obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.
Cosa accadrà ai bonus edilizi dopo la pubblicazione in GU della legge di conversione del dl n 39/2024.
DL Superbonus: no dal 2025 alle compensazioni delle Banche
Si stabilisce che le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione, a decorrere al 2025, non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Più nello specifico, si stabilisce che per alcune categorie di contribuenti non è consentita la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti derivanti da:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).
I soggetti ai quali non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione per i debiti sopra citati sono:
- le banche;
- gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Invece per i soggetti diversi da quelli “qualificati”, poiché non trova applicazione il disposto di cui al comma 1 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, continua a essere possibile, anche nel 2025 e nelle annualità successive, utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, ugualmente effettuato e quindi violando il divieto introdotto determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'art 13 comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Dl Superbonus: in 10 anni le spese dal 2024
Si stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento per taluni interventi realizzati su immobili.
Più nello specifico si stabilisce che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli:
- 119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 119-ter (detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63.
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Decreto Salva casa 2024: quanto costerà sanare le irregolarità
Pubblicato in GU n 124 del 29 maggio il DL n 69/2024 che reca Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, noto come Condono edilizio 2024.
In sintesi, regolarizzare costerà da 1.000 a 31.000 euro e gli abusi totali non saranno sanabili, per totali si intende quelli privi di ogni titolo edilizio.
Sulle regole generali leggi anche: Condono Edilizio 2024: cosa sarà in edilizia libera.
Condono Edilizio 2024: quanto costa sanare le irregolarità
Il decreto Salva casa in bozza prevede dei costi per sanare le irregolarità formali presenti in molti immobili italiani.
I costi, dice il decreto, dovranno essere parametrati alla irregolarità commessa e al maggior valore acquisito dall'immobile.
Come spiega la relazione illustrativa al decreto, in caso di irregolarità, un’opera può essere sanata solo quando ci sia l’allineamento sia alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione dell’istanza.
Con le nuove regole si modifica la procedura e la doppia conformità resterà solo per gli abusi totali, comunque non sanabili.
Si introduce una semplificazione per le ipotesi di difformità parziale rispetto al titolo depositato.
Ad esempio si tratta di irregolarità tipo la chiusura di una veranda o la realizzazione di una stanza non dichiarata.
Al fine di sanarli, si presenterà una Scia o un permesso di costruire in sanatoria pagando una sanzione che varia da 1.000 a 31.000 euro da commisurare rispetto all'aumento del valore dell’immobile.
Attenzione al fatto che lo sportello unico edilizia del Comune potrà condizionare la regolarizzazione a interventi essenziali per garantire il rispetto di norme igieniche, di sicurezza, di efficientamento energetico o di rimozione delle barriere architettoniche.
Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.
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Stop a cessione e sconto per bonus edilizi: le nuove regole
Pubblicata in GU n 123 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24).
Il Decreto convertito mira, tra l'altro, ad eliminare le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione e sconto al posto delle detrazioni.
Sinteticamente, da oggi 29 maggio entrano in vigore le restrizioni retroattive per le detrazioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche.
In particolare, tutte le spese effettuate a partire dall’inizio del 2024 prevedono sconti fiscali ammortizzabili in dieci rate, rispetto alle precedenti quattro o cinque.
Con l’entrata in vigore della legge è ufficialmente operativo lo stop alla cessione delle rate residue per chi ha utilizzato la prima parte delle spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, grossa novità per le banche (intermediari finanziari e assicurazioni) che a partire dal 2025, non potranno più compensare i crediti fiscali collegati a bonus edilizi, già acquisiti, con debiti contributivi e previdenziali.
Sinteticamente nella conversione vengono confermate le seguenti novità:
- Riduzione delle fattispecie ammesse all’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura,
- Limitazione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis,
- Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente,
- Utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione,
- Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti Ace.
Sconto e cessione dei bonus edilizi: i blocchi e le deroghe
Con l'art 1 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura si apportano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data del 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nella norma erano previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti quali:
- IACP, cooperative, enti del Terzo settore,
- ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.
Con la novità del DL n 39/2024 si fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.
Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge:
- a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Inoltre, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione fino a concorrenza di quanto dovuto dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Leggi anche: Crediti da bonus edilizi: sospese le compensazioni in presenza di debiti col Fisco
Infine, si introducono misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
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Omessa Comunicazione all’ENEA: l’Ecobonus non decade
La Corte di Cassazione con la Sentenza n 7657 del 21 marzo 2024 statuisce che l’ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della relativa comunicazione poiché quest'ultima ha finalità statistiche e di monitoraggio dei dati
Vediamo il caso trattato nella sentenza in oggetto.
Ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della comunicazione
Il processo riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del d.P.R. n. 600/1973.
L'Agente per la riscossione richiedeva ad una contribuente il versamento della somma di Euro 5.512,54, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della detrazione d'imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, in relazione al fatto che la contribuente non aveva trasmesso all'ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell'intervento eseguito.
La cartella veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) che accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che l'omessa o tardiva comunicazione non determinava la decadenza dall'agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) che lo respingeva.
L'Agenzia delle entrate è ricorsa alla Cassazione in forza di un solo motivo ossia, si denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della l. n. 296/2006 e dell'art. 2, 4 lett. b) del d. m. 19 febbraio 2007, nonché dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'onere per la contribuente di trasmettere all'ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l'attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
La Corte ha ritenuto che il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso unicamente basato, siano infondati.
Occorre sottolineare che la Cassazione con la sentenza in oggetto, si esprime in contrasto con la sua precedente ordinanza n. 34151/2022 (leggi: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione) dando chiare istruzioni.
Dagli atti di causa non emerge se la tardività fosse stata sanata ricorrendo alla remissione in bonis e si presume che l’invio fosse tardivo.
La Cassazione con la sentenza ha annullato la cartella, evidenziando che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.
Secondo la Cassazione mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Infine "Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all'ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2 – bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l'omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione".