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Superbonus: comunicazione antifrode dal 30 marzo
Viene pubblicato in GU n 75 del 29 marzo il Decreto n 39/2024 con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
Tra le altre norme spicca la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo.
Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati.
Il DL Superbonus prevede sanzioni per chi omette la comunicazione antifrode
Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode.
Nel dettaglio, la norma prevede che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:
- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo.
L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.
In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.
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Cessioni di immobili agevolati con superbonus: chiarimenti dal Notariato
Il Notariato con lo studio n 15/2024 ha trattato la novità delle cessioni di immobili oggetto di superbonus introdotte dalla Legge di bilancio 2024.
Ricordiamo che la novità prevede che si aggiungono tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento.
Le disposizioni sono in vigore per le cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Cessioni immobili con superbonus: lo studio n 15/2024 del Notariato
Il corposo documento, cui si rimanda per gli approfondimenti, tratta dell'introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all’art. 67 lett. b-bis) del Tuir, che come sottolineato dai notai sta creando numerose problematiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata quale sia la tipologia di interventi che possono costituirne i presupposti impositivi.
Con lo studio in oggetto, si è cercato di risolvere la questione muovendo dalla considerazione iniziale che il legislatore abbia voluto colpire il mercato delle abitazioni diverse da quella principale che vengano cedute a titolo oneroso dopo essere state “ristrutturate” avvalendosi dei benefici fiscali del Superbonus.
I Notai, invitano ad un utilizzo prudente del contributo fornito dallo studio 15/2024 viste le varie e differenti situazioni che possono emergere in chiave fiscale.
Sinteticamente i Notai arrivano a sostenere che gli interventi, risultanti dall’elenco di cui all’art. 119 DL n.34/2020, che possono rilevare in termini di imponibilità della plusvalenza, potrebbero essere soltanto quelli che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita (e non anche sulle parti comuni del fabbricato di cui la stessa unità immobiliare faccia parte) e che abbiano fruito dell’incentivo massimo del 110%.
Lo studio inoltre ha provato ad individuare le argomentazioni che consentano di limitare il campo di applicazione della novella solo agli interventi edilizi di cui all’art. 3 lett. b), c) e d) del dPR n.380 del 2001.
Cessioni immobili con superbonus: riepilogo delle novità 2024
Nel dettaglio, con le norme introdotte, si modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.
Inoltre, si modifica l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Infine si prevede che alle plusvalenze introdotte può applicarsi l’imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) nel caso di caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni
Le disposizioni sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
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Bonus barriere architettoniche: come indicarlo nel 730/2024
Avviata la campagna dichiarativa 2024 anno di imposta 2023 le Entrate hanno pubblicato tutti i relativi modelli, tra i quali il Modello 730/2024.
Il Quadro E del modello accoglie gli oneri e le spese tra le quali vanno indicate anche quelle per la rimozione per le barriere architettoniche, vediamo tutte le regole di quest'anno, viste le novità del Dl salva spese che ha ridimensionato anche il bonus in oggetto.
Bonus eliminazione barriere architettoniche: le novità 2023 nel modello 2024
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire
in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
Attenzione dal 30 dicembre 2023 (data di pubbicazione ni GU del DL salva spese poi convertito in legge con novità anche per le barriere architettoniche) il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano specifiche condizioni di seguito elencate, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spesesostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Modello 730/2024: bonus barriere architettoniche
Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2024, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”.
In dettaglio, occorre utilizzare i seguenti codici:
- "20" per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- ‘21’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- ‘22’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaformeelevatrici
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Superbonus: è legge il DL salva spese
Viene pubblicata in GU n. 48 del 27 febbraio la Legge n. 17/2024 di conversione del DL n. 212/2023 sulle agevolazioni fiscali in edilizia recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Si evidenzia che il testo del Decreto non ha subito cambiamenti rispetto alla sua approvazione originaria.
Superbonus: i lavori non completati al 31.12.2023
Si introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato nei termini gli interventi rientranti nel superbonus per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020.
In particolare, con l'art. 1 si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per le quali è stata esercitata l’opzione di sconto o cessione (di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati (ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso (non opera quindi la riduazione al 70% dell'aliquota prevista dal 2024) ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
In sintesi, con il decreto, si prevede che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi per le quali è stata esercitata l’opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche richiesto dalla normativa.
Superbonus 2024: le novità per le cessioni
Si interviene sulla deroga al divieto di sconto e cessione del credito prevista dal DL n 111/2023 estendendo il divieto generale di fruizione indiretta anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1.2.3 compresi inpiani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto prima del 30.12.2023 il relativo titolo abilitativo.
In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni su sconto e cessioni del credito (dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiestadi titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.Leggi inoltre:
- Superbonus indigenti: a chi spetta,
- Bonus barriere architettoniche: stop detrazioni per infissi e bagni
Superbonus 2024: come cambia
Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.
Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica:
- nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
- nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
- del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
- nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro;
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Da tenere in conto le ultime novità appena approvate, di sopra evidenziate in sintesi, per le quali si rimanda al Dl n 212/2023 convertito in Legge n. 17/2024.
Allegati: -
Superbonus indigenti: a chi spetta
Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con le regole urgenti per il superbonus.
Confermate le regole per il superbonus per i contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell'anno 2024.
Vediamo il dettaglio.
Supebonus indigenti: a chi spetta
Con il comma 2 dell'art 1 del DL n 212/2023 convertito in Legge n 17/2024 per venire incontro ai contribuenti a basso reddito e con i cantieri fermi si prevede di riconoscere:
- ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro,
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119,
- e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023,
- uno specifico contributo erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il fondo a disposizione è di 16,441 milioni di euro, residuo di quello di 20 milioni stanziato nel 2023 per l'analoga misura che ha avuto una limitatissima richiesta.
In merito alle modalità di calcolo della soglia di riferimento fissata a 15.000 euro si deve far riferimento a quanto previsto in riferimento alla possibilità di usufruire del Superbonus al 90% per le villette nell'anno 2023 dal testo attuale dell'art. 119 del decreto rilancio (d.l. 34/2020), che ha introdotto per questo una sorte di quoziente familiare.Come chiarito dalle Entrate con la circolare 13/2023, il reddito di riferimento familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, da:
- contribuente;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- partner dall’unione civile;
- convivente;
- altri familiari fiscalmente a carico.
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Decreto Superbonus e cessione del credito convertito in legge: il testo ripubblicato
Il decreto Superbonus (DL 29 dicembre 2023, n. 212) recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” convertito, senza modificazioni, dalla Legge del 22.02.2024 n. 17.
Scarica il testo del DL del 29.12.2023 n. 212 ripubblicato con note nella GU del 27.02.2024 n. 48.
Il decreto composto da 4 articoli contiene misure volte a:
- evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (art. 1, comma 1);
- riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024, ovvero viene riconosciuto ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 2);
- limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), ovvero viene esteso il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
- prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico, per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, da stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici (articolo 2, comma 2),
- e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.
Dal 30 dicembre 2023, la detrazione viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, inoltre per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante. Il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
La disposizione che limita la detrazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici si applica alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.
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Eliminazione barriere architettoniche: spetta la detrazione al 75% per gli infissi?
Con una FAQ del 5 febbraio le Entrate confermano quanto previsto dal DL n 212/2023 sul bonus barriere architettoniche.
In particolare, si replica ad un contribuente che domandava: È vero che se sostituisco gli infissi non posso più richiedere la detrazione del 75% prevista per eliminare le barriere architettoniche?
La risposta è affermativa, la detrazione del 75% non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Leggi anche Bonus barriere architettoniche: stop alle detrazioni per infissi e bagni
Detrazione 75% eliminazione barriere architettoniche: spetta per gli infissi?
Le entrate specificano che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 212/2023 art 3 la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche prevista dall'art 119 ter del decreto legislativo n. 34/2020, spetta soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
la medesima non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.
Inoltre, le nuove regole prevedono l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l’asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989.Bonus barriere architettoniche: importi massimi per la detrazione
Le Entrate evidenziano inoltre che, dopo il DL n 212/2023, restano invariati gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.