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Dl Superbonus: i limiti per cessione e sconto dei crediti
La Legge n 67/2024 di conversione del DL Superbonus (dl n 39/2024) è stata pubblicata nella GU n 123 del 28 maggio.
Tra le novità, di rilievo si segnalano:
- la stretta, dal 2025, per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi,
- l'obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.
Cosa accadrà ai bonus edilizi dopo la pubblicazione in GU della legge di conversione del dl n 39/2024.
DL Superbonus: no dal 2025 alle compensazioni delle Banche
Si stabilisce che le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione, a decorrere al 2025, non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Più nello specifico, si stabilisce che per alcune categorie di contribuenti non è consentita la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti derivanti da:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997).
I soggetti ai quali non è consentito avvalersi dell’istituto della compensazione per i debiti sopra citati sono:
- le banche;
- gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Invece per i soggetti diversi da quelli “qualificati”, poiché non trova applicazione il disposto di cui al comma 1 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, continua a essere possibile, anche nel 2025 e nelle annualità successive, utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, ugualmente effettuato e quindi violando il divieto introdotto determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'art 13 comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Dl Superbonus: in 10 anni le spese dal 2024
Si stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento per taluni interventi realizzati su immobili.
Più nello specifico si stabilisce che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli:
- 119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 119-ter (detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63.
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Decreto Salva casa 2024: quanto costerà sanare le irregolarità
Pubblicato in GU n 124 del 29 maggio il DL n 69/2024 che reca Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, noto come Condono edilizio 2024.
In sintesi, regolarizzare costerà da 1.000 a 31.000 euro e gli abusi totali non saranno sanabili, per totali si intende quelli privi di ogni titolo edilizio.
Sulle regole generali leggi anche: Condono Edilizio 2024: cosa sarà in edilizia libera.
Condono Edilizio 2024: quanto costa sanare le irregolarità
Il decreto Salva casa in bozza prevede dei costi per sanare le irregolarità formali presenti in molti immobili italiani.
I costi, dice il decreto, dovranno essere parametrati alla irregolarità commessa e al maggior valore acquisito dall'immobile.
Come spiega la relazione illustrativa al decreto, in caso di irregolarità, un’opera può essere sanata solo quando ci sia l’allineamento sia alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione dell’istanza.
Con le nuove regole si modifica la procedura e la doppia conformità resterà solo per gli abusi totali, comunque non sanabili.
Si introduce una semplificazione per le ipotesi di difformità parziale rispetto al titolo depositato.
Ad esempio si tratta di irregolarità tipo la chiusura di una veranda o la realizzazione di una stanza non dichiarata.
Al fine di sanarli, si presenterà una Scia o un permesso di costruire in sanatoria pagando una sanzione che varia da 1.000 a 31.000 euro da commisurare rispetto all'aumento del valore dell’immobile.
Attenzione al fatto che lo sportello unico edilizia del Comune potrà condizionare la regolarizzazione a interventi essenziali per garantire il rispetto di norme igieniche, di sicurezza, di efficientamento energetico o di rimozione delle barriere architettoniche.
Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.
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Bonus edilizi: il decreto blocca crediti diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024, la Legge n. 67 del 23.05.2024 di conversione del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria, con il quale il Governo ha introdotto anche ulteriori modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.
Scarica il testo del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Bonus edilizi: ulteriori modifiche alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura
La disposizione contenuta all'art.1 del decreto in oggetto, apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del DL 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dal 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.
Tale norma aveva previsto delle eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.
Il comma 1, lettera a) dell'art.1, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. Tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
E' previsto tuttavia un regime transitorio, che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del DL n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame):
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), i sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
- siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Tra le novità si segnala l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dal precedente articolo 1.
Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del terzo settore
Viene istituito un fondo per il 2025, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall’articolo 121, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici8; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici9; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
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Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione
Con la Risposta a interpello n 102 del 13 maggio con oggetto Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16–bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) spettante al detentore dell'immobile viene chiarito quando spetta la detrazione per le spese di ristrutturazione dell'alloggio assegnato ad un militare dal suo Comando di appartenenza con una Determina sottoscritta dal proprio Comandante.
Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione
Un militare istante dichiara di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una «determina sottoscritta dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando».
Dichiara inoltre di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir)
Ciò posto, chiede se possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (cd. ''bonus mobili'').
Le entrate ricordano che come ribadito con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/ E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:
- siano in possesso della autorizzazione da parte del proprietario,
- la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
L'Agenzia precisa che la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.
Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Come precisato in diverse risposte ad istanze di interpello con riferimento alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. ''Superbonus''), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.
Nel caso di specie, si ritiene che l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisca titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.
Pertanto, l'Istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione di cui al citato articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa
Allegati: -
Passaporto di ristrutturazione: richiesto ai proprietari di immobili
Viene pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento n 1275/2024 noto come Direttiva Case Green.
Si tratta di regole che gli stati membri dovranno recepire secondo un calendario predefinito, anche se la Direttiva entra in vigore dal 28 maggio, per poter rendere ecosostenibili tutti gli edifici pubblici e privati e renderli a emissioni zero entro il 2050.
Vediamo la novità del Passaporto di ristrutturazione previsto dall'art 12 della Direttiva in oggetto.
Passaporto di ristrutturazione: tutte le regole dalla Direttiva Case Green
Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all'allegato VIII che di seguito viene dettagliato, con il contenuto di questa certificazione green.
In linea generale la Direttiva prevede che il sistema del passaporto di ristrutturazione sia utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.
Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.
Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all'attestato di prestazione energetica.
Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.
Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell'edificio di tenere una discussione con l'esperto di per consentire a quest'ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l'edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.
Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l'aggiornamento del passaporto di ristrutturazione.
Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.
Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell'edilizia stabilito a norma dell'articolo 22.
Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.
Passaporto di ristrutturazione: cosa conterrà
Secondo l'allegato VIII alla Direttiva si evidenziano i requisiti dei passaporti di ristrutturazione
Il passaporto di ristrutturazione comprende:- a) informazioni sull’attuale prestazione energetica dell’edificio;
- b) una o più rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi in vista di una ristrutturazione profonda per fasi;
- c) informazioni sui pertinenti requisiti nazionali, quali i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, le
norme e le regole minime di prestazione energetica nello Stato membro sull’eliminazione graduale dei combustibili
fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento, comprese le date di applicazione; - d) una spiegazione succinta della sequenza ottimale delle fasi;
- e) informazioni su ciascuna fase, tra cui:
- i) il nome e la descrizione delle misure di ristrutturazione per la fase in questione, comprese le pertinenti opzioni inerenti alle tecnologie, alle tecniche e ai materiali da utilizzare;
- ii) il risparmio energetico stimato nel consumo di energia primaria e finale, espresso in kWh e in miglioramento percentuale rispetto al consumo energetico prima della fase in questione;
- iii) la riduzione stimata delle emissioni operative di gas a effetto serra;
- iv) i risparmi stimati sulla fattura energetica, con chiara indicazione delle ipotesi sui costi dell’energia di cui ci si è avvalsi per il calcolo;
- v) la classe di prestazione energetica stimata dell’attestato di prestazione energetica da conseguire dopo il completamento della fase in questione;
- f) informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- g) la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
- h) informazioni generali sulle opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort, la qualità degli ambienti interni e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- i) informazioni sui finanziamenti disponibili link alle pertinenti pagine web che indicano le fonti di tali finanziamenti;
- j) informazioni sulla consulenza tecnica e sui servizi di consulenza, comprese le informazioni di contatto e i link alle pagine web degli sportelli unici.
Il passaporto di ristrutturazione può comprendere:
- a) un calendario indicativo delle fasi;
- b) per ciascuna fase:
- i) una descrizione dettagliata delle tecnologie, delle tecniche e dei materiali da utilizzare, come pure dei loro vantaggi, svantaggi e costi;
- ii) il raffronto tra la prestazione energetica dell’edificio e i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti degli edifici a energia quasi zero e i requisiti degli edifici a emissioni zero dopo il completamento della fase in questione, nonché il raffronto tra la prestazione energetica degli elementi edilizi sostituiti e i requisiti minimi di prestazione energetica per i singoli elementi edilizi [laddove esistano];
- iii) i costi stimati per la realizzazione della fase in questione;
- iv) il tempo di ritorno stimato per la fase in questione, con e senza sostegno finanziario disponibile;
- v) il tempo stimato necessario per la realizzazione della fase in questione;
- vi) se disponibili, i valori di riferimento sulle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per i materiali e l’apparecchiatura e un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- vii) la durata stimata delle misure e i costi di manutenzione stimati;
- c) moduli indipendenti sugli aspetti che seguono:
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
consulenti, contraenti, fornitori e installatori ecc.) oppure un link alla o alle pagine pertinenti; - ii) un elenco di architetti, consulenti, contraenti, fornitori o installatori pertinenti della zona, che può comprendere solo quelli che soddisfano determinate condizioni, ad esempio possedere qualifiche elevate o etichette di certificazione o essere in condizione di rispondere alle esigenze in materia di certificazione, oppure un link alla o alle pagine pertinenti;
- iii) le condizioni tecniche necessarie per la distribuzione ottimale del riscaldamento a bassa temperatura;
- iv) in che modo le fasi di ristrutturazione e le misure supplementari potrebbero migliorare la predisposizione di un edificio all’intelligenza;
- v) requisiti tecnici e di sicurezza per materiali e lavori;
- vi) le ipotesi alla base dei calcoli forniti oppure un link alla pertinente pagina web in cui sono reperibili;
- i) i tipici mestieri necessari o raccomandati per realizzare interventi di ristrutturazione energetica (architetti,
- d) informazioni su come accedere a una versione digitale del passaporto di ristrutturazione;
- e) eventuali ristrutturazioni importanti dell’edificio o dell’unità immobiliare secondo quanto indicato all’articolo 8,
paragrafo 1, ed eventuali sostituzioni o rinnovamenti di un elemento edilizio che fanno parte dell’involucro
dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio secondo
quanto indicato all’articolo 8, paragrafo 2, laddove tali informazioni siano messe a disposizione dell’esperto che si
occupa del passaporto di ristrutturazione; - f) informazioni relative alla sicurezza sismica, laddove tali informazioni pertinenti per l’edificio siano messe a disposizione dell’esperto;
- g) su richiesta dell’attuale proprietario dell’edificio e sulla base delle informazioni da quest’ultimo messe a disposizione, informazioni supplementari accluse in un allegato, quali l’adattabilità degli spazi all’evoluzione delle esigenze e a eventuali ristrutturazioni pianificate.
Per quanto riguarda lo stato dell’edificio prima delle fasi di ristrutturazione, il passaporto di ristrutturazione tiene conto,
nella misura del possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Ciascuna metrica utilizzata per stimare l’impatto dei gradini si basa su una serie di condizioni standard -
Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04 senza remissione in bonis
Il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo è in vigore dal giorno 30, prevede una novità stringente relativa alla remissione in bonis delle comunicazioni di cessione e sconto.
Comunicazione bonus edilizi 2023: entro il 4.04, senza remissione in bonis
Con l'art 2 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis si prevede che le disposizioni della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di sconto e cessione, di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni, previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.
In altri termini, non vi è più la possibilità di avvalersi della remissione in bonis e si azzera la possibilità delle comunicazioni correttive e sostitutive.
Il 4 aprile è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardanti le spese sostenute nel 2023 e le rate residue degli anni precedenti che non si intendono portare in detrazione da quest’anno, senza più possibilità di ricorrere a tempi più ampi prima preisti con la remissione.
La relazione illustrativa al decreto specifica si vuole "consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica"
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Superbonus: comunicazione antifrode dal 30 marzo
Viene pubblicato in GU n 75 del 29 marzo il Decreto n 39/2024 con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
Tra le altre norme spicca la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo.
Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati.
Il DL Superbonus prevede sanzioni per chi omette la comunicazione antifrode
Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode.
Nel dettaglio, la norma prevede che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:
- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo.
L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.
In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.