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Superbonus ruderi e diruti: le regole per la detrazione
L'agenzia delle Entrate ha aggiornato le sue guide utili alla predisposione della Dichiarazione dei Redditi 2023 anno di imposta 2022.
Tra i chiarimenti, ve ne sono molti sul superbonus e in particolare, vengono fornite precisazione per la spettanza dell'agevolazione in capo a "Ruderi e diruti".
Superbonus ruderi e diruti: le regole per la detrazione
La guida sottoliena che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione da superbonus spetta, a determinate condizione, anche con riferimento ad interventi effettuati su “edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi” (cfr. comma 1-quater dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020).
In particolarte, la detrazione è subordinata alla duplice condizione che:
- siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.
La detrazione spetta anche relativamente ad interventi effettuati su “ruderi”, indipendentemente dalla circostanza che
- gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l’indicazione dello specifico codice qualità per i “diruti”,
- ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati a condizione, tuttavia, che l'intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione” (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).
In sostanza, è consentito l’accesso alla detrazione anche per interventi realizzati su ruderi, collabenti e diruti i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, devono essere considerati edifici esistenti, purché, in caso di demolizione e ricostruzione, tale intervento sia riconducibile alla “ristrutturazione edilizia” di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE ai sensi del quale rientrano in tale categoria anche «gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza».
Superbonus ruderi e diruti: quando gli edifici sono considerati esistenti
Gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella “ristrutturazione edilizia” e non sono considerati come “nuove costruzioni” qualora sia stata accertata, dall’ufficio preposto, la consistenza preesistente alla demolizione o al crollo (trattandosi di un intervento di recupero del patrimonio esistente) sulla base di prove documentali certe che dimostrino l’esistenza dell’edificio e la sua la “consistenza”.
In altri termini, il rilascio del titolo edilizio per “intervento di ristrutturazione edilizia”, di cui al citato art.3, comma 1, lett. d), del TUE, presuppone che sia stata accertata la preesistenza dell’edificio sulla base di documenti certi che consentano di stabilire in modo incontrovertibile:
- la giacitura,
- le dimensioni planimetriche e volumetriche
- e le caratteristiche
dell’edificio da ripristinare (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).
Poiché la norma esonera solo dal produrre l'APE “iniziale”, è necessario, in particolare, che anche per tali immobili – per gli interventi di efficienza energetica – sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale:
- l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
- e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).
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Superbonus: chiarimenti per il visto di conformità in Dichiarazione dei redditi
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 giugno due maxi circolari con chiarimenti per Caf e professionisti ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi 2023.
Sinteticamente, nella Circolare n 14/2023 viene chiarito che il visto di conformità per la detrazione del superbonus in un modello Redditi, che non ha già un visto per l’intera dichiarazione, può essere rilasciato da un professionista diverso rispetto a quello che invia telematicamente il modello dichiarativo.
Ricordiamo che per la detrazione diretta in dichiarazione del superbonus, nei modelli Redditi o 730 del 2023 anno di imposta 2022, è necessario il visto di conformità, ad eccezione dei casi di dichiarazione presentata tramite:
- il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
- direttamente dal contribuente, attraverso la precompilata.
Il visto di conformità nel modello Redditi per il superbonus non va richiesto per l’intera dichiarazione, ma solo per i dati del superbonus.
Invece, il visto sull’intero modello Redditi, in caso di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per più di 5.000 euro annui, ovvero sul 730 presentato a un Caf o a un professionista abilitato, assorbe quello specifico richiesto per il superbonus.
Nel dettaglio la Circolare n 14/2023 chiarisce che "...si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione (come ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria."
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Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare
In data 13 giugno le Entrate hanno pubblicato una nuova circolare con diversi chiarimenti per la disciplina del Superbonus 110% relativamente alle numerose modifiche intervenute nel tempo da ultimo quelle previste dal DL n 11/2023 convertito in Legge n 38/2023.
La Circolare n 13, tra gli altri chiarimenti, riporta quelli in merito al quoziente familiare a cui è stato parametrato il superbonus per le villette.
Nel dettaglio, con un paragrafo intitolato "Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti" si ricorda innanzitutto che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che
- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023
- su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119,
- la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
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- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,
- che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023
Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.
Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.
Vediamo ora i chiarimenti forniti dalle entrate nella circolare sul quoziente familiare, su chi è incluso nel calcolo e un esempio pratico.
Superbonus villette: il quoziente familiare
Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b), del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119 del citato Decreto Rilancio.
La disposizione stabilisce che, il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.
Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:
- il reddito complessivo familiare,
- per un coefficiente denominato numero di parti.
Il reddito complessivo familiare è costituito:
- dalla somma dei redditi complessivi posseduti, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile,
- nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,.
Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti:
- dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare,
- nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.
Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.
Superbonus villette: chi rientra nel quoziente familiare
Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza;
- il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;
- i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico.
Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.
Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.
A tal proposito occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020)
- e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Infatti, secondo le predette norme quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per
la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche di tali redditi.
Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati.
Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti:
- è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se:
- nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente,
- nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico,
- di 1 se sono presenti due familiari a carico
- e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.
Le Entrate specificano che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge.
In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà.
Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi
Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare.
Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio.
Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.
Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare
Prendiamo ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro con un coniuge e un figlio a carico come riportato nella Circolare n 13/2023
Reddito in euro Numero di parti del nucleo Calcolo del reddito complessivo36.000/2,5=14.400Reddito del contribuente 25.000 euro Il contribuente= 1 Reddito del coniuge 11.000 euro Il coniuge=1 Reddito complessivo del nucleo= 36.000 euro Un figlio a carico=0.5 -
Superbonus 2023: chiarimenti delle entrate per i condomini
Con la Circolare n. 13 del 13 giugno le Entrate riassumo tutte le novità per il superbonus coi relativi chiarimenti.
Come specificato nell'oggetto si tratta delle Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.
Per un riepilogo delle novità leggi anche: Superbonus 110: tutte le novità dopo il DL n 11/2023
Superbonus 2023: chiarimenti delle entrate per i condomini
La circolare ricorda come, il comma 1, lettera a), numero 1), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, intervenendo sul comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, dispone che:
- il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
- del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (soggetti individuati dal comma 9, lettera a, del citato articolo 119);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (soggetti individuati dal comma 9, lettera d-bis, del citato articolo 119);
- persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.
Resta ferma, per i medesimi soggetti, l’applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con aliquota al 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Superbonus 2023: chiarimenti sulla CILA
Il comma 894 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 stabilisce che le modifiche apportate al comma 8-bis, primo periodo, sopra delineate, non si applicano agli interventi:
- a) diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- b) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022). La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;
- c) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà5 rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;
- d) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
In tali ipotesi, al ricorrere di una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura:
- del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,
- del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024
- del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Al riguardo, considerato che il citato comma 894, tra le condizioni necessarie per applicare le suddette deroghe, richiede, per gli interventi rientranti nel Superbonus di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco sopra richiamato, la presentazione di una CILA ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consenta al contribuente di accedere alle predette deroghe.
Resta inteso che, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco sopra richiamato, iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’articolo 1196 , rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.
Le deroghe previste dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023 sono tassative.
Deve, pertanto, escludersi la rilevanza, ai fini dell’applicabilità delle deroghe citate, di ipotesi non riconducibili a quelle espressamente previste dalla legge di bilancio 2023.
Ad esempio, un condominio che abbia convocato l’assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l’approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del Superbonus nella misura del 110 per cento anche per il 2023, in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell’assemblea straordinaria .
L’articolo 2-bis del d.l. n. 11 del 2023 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023.
Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili di cui al primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA di cui al comma 13-ter del medesimo articolo 119, o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori.
Superbonus 2023: varianti alla CILA
A titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023, non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che il comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Qualora con riferimento agli interventi trainanti siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, il Superbonus spetta con la medesima aliquota anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Al riguardo, con la circolare n. 24/E del 2020, paragrafo 2.2, è stato chiarito che ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (in tal senso anche la circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.2.2).
In altri termini, al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023, si ritiene sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge.
Ad esempio, nell’ipotesi in cui il condominio abbia deliberato interventi trainanti entro il 18 novembre 2022 e presentato la CILA prima del 31 dicembre 2022, si può godere della medesima percentuale di detrazione anche per le spese sostenute per i lavori trainati.
Con riferimento agli edifici condominiali sottoposti a vincoli dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la citata circolare n. 23/E del 2022 è stato precisato che se – per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati.
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni richieste dal comma 894, si ritiene che in tali ipotesi sia possibile far riferimento alla lettera a) del comma 894 (interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni).
Ai fini dell’applicazione delle deroghe in esame è, pertanto, necessario che la CILA riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.
Allegati: -
Superbonus 2023: i chiarimenti per imprese e cittadini
Con la Circolare del 13.06.2023 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ennesimi chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e dal Decreto n. 11/2023 (decreto “Cessioni”).
Tra le principali novità, ricordiamo il differimento al 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo, del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Indice della Circolare:
- Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio
1.1. Modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119
1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119
1.1.2. Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari
funzionalmente indipendenti
1.1.3. Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità
immobiliari funzionalmente indipendenti
1.1.4. Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119
1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 – Impianti solari fotovoltaici
1.3. Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119
1.4. Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119
1.5. Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote
annuali
- Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio
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Visto di conformità bonus edilizi “ora per allora”: va comunicato alle Entrate?
Sul sito della Agenzia delle Entrate in data 6 giugno, viene pubblicata una nuova faq con chirimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.
Sinteticamente, il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni su bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione.
Visto di confromità ora per allora: chiarimenti delle entrate
Nel dettaglio, il quesito chiedeva chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
Le Entrate replicano che nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera.
Al riguardo, però vengono forniti le seguenti indicazioni.
Le Entrate specificano che, è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.
Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:
- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- codice fiscale del condominio (se applicabile);
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- tipologia di intervento agevolato;
- anno di sostenimento della spesa;
- ammontare della spesa sostenuta;
- ammontare del credito ceduto.
Attenzione al fatto che, il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.
L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.
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Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti
La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:
- riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi,
- una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
- per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato)
- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
- da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
- nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:
- appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
- su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.
Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare».
Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.
Vediamo alcuni utili interpelli.
Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili
Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022 le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria.
L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso.
Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.
Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.
Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».
Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS
Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236.
Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere:
- alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.
Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.
Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento
Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"