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Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.
Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:
- le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
- per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.
In particolare, i soggetti titolari di crediti da:
- Superbonus,
- Sismabonus
- e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari)
possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.
Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità
Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda
La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari
Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.
L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate.
Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico
Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.
La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
ESEMPIO RATA 2023
- un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
- prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno,
- potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
- e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro):
- questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna,
- utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.
Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni.
In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
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Superbonus: spetta per spese extra contributo varianti interventi antisismici
Con Risposta a interpello n 222 del 22 febbraio l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al quesito posto da un contribuente circa la fruizione del beneficio previsto dal decreto Rilancio in merito al Superbonus, applicabile alle spese in accollo, le quali eccedono il contributo ricevuto ai fini di ripristinare l’agibilità dell’edificio, gravemente danneggiato dagli eventi sismici nel 2016.
Il contribuente chiede quindi conferma di poter fruire del Superbonus, depositando l’asseverazione in sede di “variante” del progetto iniziale. La risposta dell’Agenzia è affermativa a determinate condizioni.
In particolare, il contribuente che presenta istanza all’Agenzia delle Entrate:
- fa presente di essere comproprietario di un immobile gravemente danneggiato dagli eventi sismici nel 2016;
- nel 2019 presenta, tramite la piattaforma “MUDE” il progetto di “riparazione dei danni con miglioramento sismico” a cui segue il decreto di concessione del contributo con successivo inizio dei lavori;
- all’atto del deposito del progetto non erano previste opere in “accollo” alla committenza e, quindi, non è stata presentata dal progettista la prescritta asseverazione di efficacia dei lavori e di congruità delle spese;
- durante i lavori sorge la necessità di compiere ulteriori lavorazioni per ripristinare l’agibilità dell’edificio ed i relativi costi eccedono il contributo concesso.
L’amministrazione finanziaria interviene sottolineando che:
- il comma 13, lettera b) art.119 del D.L. Rilancio prevede che “per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”;
- in applicazione del predetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Inoltre per accedere alle detrazioni è necessario che tale asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Invece, per i titoli abilitativi richiesti dopo il 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente “e comunque prima dell'inizio dei lavori” (cfr circolare n. 28/E del 25.07.2022).
Di conseguenza, in assenza dell’asseverazione, non è consentito accedere al Superbonus.
Tuttavia, interviene il comma 4-quater dell’art.119 del D.L. Rilancio che citiamo testualmente: “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatasi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.
A tal proposito interviene anche la guida, richiamata dall’istante, denominata Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus (aprile 2021), che specifica che:
- anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d'opera;
- è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d'opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all'acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.
Fatte queste premesse, l’Agenzia ritiene che sia possibile per l’istante beneficiare del Superbonus.
Infatti, essendo sopraggiunta durante gli interventi la necessità di una “variante” del progetto originario, le spese sostenute per tali lavori eccedono, si, il contributo ricevuto, ma il professionista è tenuto ad asseverare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attestando che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale.
Inoltre detta asseverazione deve essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
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Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta
Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il DL n. 11 con Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto legge 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n 77 del 17 luglio 2020.
In sintesi si prevede:
- lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura; restano possibili solo le detrazioni,
- e si introduce il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione.
I lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di liquidare i bonus.
Già nella serata di ieri veniva annunciata la importante novità con il comunicato stampa del Governo che, dati alla mano, esplicita i costi del Superbonus per lo Stato e quindi per tutti i cittadini.
Il preoccupante dettaglio è sintetizzato nelle parole del Ministro Giorgetti che ha specificato che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costata 2.000 euro pro-capite.
Giorgetti ha affermato che il meccanismo delle cessioni ha avuto "potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico".
Venendo al testo del DL n. 11, si cita testualmente il provvedimento che, con l'articolo 2 rubricato Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali:
- al comma 1 prevede che:
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- al comma 2 prevede che:
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. - le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
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Superbonus 2023 ed Enti del terzo settore: i chiarimenti delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate , con Circolare dell'8 febbraio 2023 n. 3, ha fornito chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).
Il suddetto articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d. Superbonus) in ambito:
- di efficienza energetica,
- di interventi antisismici,
- di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,le spese sostenute:
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV),
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, la norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Ai fini della fruizione del Superbonus, tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Modalità di calcolo massimali di spesa
Pertanto, in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, si utilizza come parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia:
- superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq
- e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq,
dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”.
Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.
Ipotizzando un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da:
40 unità
Allegati:
(numero di unità immobiliari “figurative”)
x
50.000 euro
(limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari)
=
2.000.000 euro -
Sisma 2016: pubblicato il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa
Pubblicata in GU n.20 del 25.01.2023, l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo del 15.12.2022 n. 130, di approvazione del Testo unico della ricostruzione privata, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con relativa Relazione illustrativa.
Scarica il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa.
Il testo consente una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo.
Il Testo unico ha pertanto l’ambizioso scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, più libero dalle contingenze delle fasi temporali, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario.
Nella nota finale della presente Relazione sono elencate le ordinanze non più vigenti, fatti salvi i rapporti giuridici maturati, a far data dall’entrata in vigore del Testo unico, mentre in calce al Testo unico sono collocati gli allegati, che restano in vigore, di natura prevalentemente tecnica.
Il Testo unico, composto da 131 articoli e 15 Allegati tecnici, entra in vigore dal 1° gennaio 2023:
- La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.
Si tratta di una parte innovativa, non presente in via generale nelle ordinanze del passato, che traccia una sintesi, una “visione” della ricostruzione, delineando principi e finalità in modo chiaro e comprensibile. - La Parte Seconda riorganizza, attraverso Capi e Sezioni, i principi fondamentali della disciplina vigente, anche con riferimento al decreto n.189/2016 (cd. “legge speciale Sisma”), in tema di soggetti beneficiari, oggetto dell’intervento, misura del contributo, contenuti della domanda e procedimento amministrativo.
- La Parte terza è relativa a procedimenti speciali.
Il Capo I, comprensivo degli articoli dall’89 al 100 (Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico) della Parte III del Testo unico riguarda l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi, nell'ambito del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, con specifico riferimento ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e agli edifici inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o comunque appartenenti al patrimonio edilizio storico, anteriore al 1945, preso in considerazione come espressione di valori e interessi culturali e paesaggistici dalla pianificazione urbanistica e da altri piani e programmi delle autonomie territoriali, in attuazione dell’art. 5 della legge speciale Sisma.
Il Capo II (articoli dal 101 al 104) (Edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” e su edifici già dichiarati inagibili) completa la disciplina della parte speciale con riferimento alle tematiche indicate nel titolo. - La Parte IV (articoli da 105 a 112), che recepisce in particolare le disposizioni dell’ordinanza 107/2020, conferma le innovazioni già introdotte in tema di programmazione e pianificazione urbanistica rispetto al passato.
- La Parte Quinta del presente Testo unico raccoglie le disposizioni vigenti e frutto di complessi ed importanti confronti avvenuti nel corso di questi anni anche con le differenti parti sindacali, relative agli operatori privati della ricostruzione: i Professionisti e le Imprese. Gli articoli 113-122 riproducono, in sostanza, le disposizioni dell’ordinanza n. 108 del 2020 e relative integrazioni, e sono dedicati alla disciplina delle attività professionali.
Infine, costituiscono parte integrante del Testo unico 15 Allegati, di prevalente contenuto tecnico, che non sono stati oggetto di innovazione, salvo che per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento con il Testo unico, e sono i seguenti:
- Allegato 1: “Definizione di danno lieve”;
- Allegato 2: “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi”;
- Allegato 3: “Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive”;
- Allegato 4: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”; –
- Allegato 5: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”;
- Allegato 6: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale”;
- Allegato 7: “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”;
- Allegato 8: “Beni culturali”;
- Allegato 9: “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo”;
- Allegato 10: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”;
- Allegato 11: “Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile”;
- Allegato 12: LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”; –
- Allegato 13: “Modalità di applicazione del DURC di congruità”;
- Allegato 14: “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati”;
- Allegato 15: “Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2”.
- La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.
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Superbonus e impatto sulle casse dello Stato: lo studio dei commercialisti
Con il documento di ricerca del CNDCEC intitolato L'impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato, a firma di Tommaso Di Nardo, Pasquale Saggese e Enrico Zanett, viene proposta una analisi dei Commercialisti che, studiando dati relativi ai bonus edilizi e al superbonus 110%,:
- ricostruiscono la metodologia applicata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nelle stime degli effetti di finanza pubblica dei bonus edilizi,
- presentano una stima alternativa del costo lordo per le casse pubbliche e dell’effetto fiscale indotto dal superbonus 110% che tiene conto dell’impatto che lo stesso esercita sul settore edile e sull’economia in generale.
Il documento specifica come la metodologia RGS è caratterizzata da stime eccessivamente prudenziali dell’effetto fiscale indotto oltre che da una sottostima del costo lordo per lo Stato del superbonus 110% dovuta essenzialmente alla sottostima degli investimenti generati dal superbonus e, soprattutto, dagli effetti indotti dall’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) che, introducendo le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, ha rappresentato un vero e proprio boost per gli investimenti nel settore.
Nel documento, tenendo conto anche dei dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti al 31 dicembre 2021, si stima una spesa aggiuntiva attribuibile al superbonus 110% nel 2021 pari a 28 miliardi di euro, molto più elevata di quella stimata dalla RGS.
In estrema sintesi, lo studio qui in oggetto, considera che i dati rielaborati e le stime effettuate, relativamente all’anno 2021, mostrano che,
- a fronte di una spesa indotta dal superbonus 110% pari a 28.280 milioni di euro,
- il costo lordo per lo Stato è pari a 28.126 milioni di euro,
- mentre l’effetto fiscale indotto si traduce in maggiori entrate fiscali pari a 12.174 milioni di euro.
Il costo netto per lo Stato del superbonus 110%, relativamente all’anno 2021, sarebbe pari dunque a 15.952 milioni di euro.
Secondo il modello di stima presentato, l’effetto fiscale indotto dagli investimenti correlati al superbonus 110% è pari al 43,3% del costo lordo per lo Stato.In pratica, spiega il documento,
- per ogni euro speso dallo Stato in bonus edilizi,
- ne ritornano sotto forma di maggiori imposte 43,3 centesimi,
così che il costo netto per lo Stato è pari a 56,7 centesimi, mentre nelle Relazioni Tecniche ai diversi provvedimenti di legge, secondo il modello RGS, il ritorno stimato è pari a non più di 5 centesimi ed il costo netto diventa di circa 95 centesimi.
In conclusione, il costo lordo per lo Stato della spesa indotta dal superbonus 110% nel 2021 sarebbe molto più ampio di quanto previsto e cioè 28.126 milioni di euro al posto di 6.788, quindi circa 21,4 miliardi in più, il costo netto sarebbe più alto di 9,5 miliardi di euro e cioè 16 miliardi di euro contro 6,5.Come ha spiegato Salvatore Regalbuto, Tesoriere del CNDCEC con delega alla fiscalità, lo scopo di questa ricerca è quello di offrire un contributo che possa consentire “valutazioni adeguate e scevre da posizioni preconcette” sul futuro del superbonus.
Secondo i commercialisti "Se la volontà sarà quella di garantire una maggiore stabilità dell’agevolazione per incentivare l’avvio di nuovi interventi sarà comunque necessario che l’aliquota della detrazione resti allettante e che siano confermate le opzioni alternative per lo sconto in fattura e la cessione del credito”. Allo stesso tempo, si dovrà giungere a una profonda semplificazione del quadro normativo di riferimento, preservando e valorizzando l’importante ruolo di garanzia dell’interesse pubblico svolto dai professionisti in varia misura coinvolti nel processo stesso”.
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Superbonus: chiarimenti su spettanza per case antisismiche
Con Risoluzione n 77 del 15 dicembre le Entrate le Entrate rispondono alle richieste di chiarimenti ricevute da numerosi contribuenti sul superbonus nel caso di case antisismiche.
Viene di fatto accordato il Superbonus per l’acquisto di case antisismiche entro il 31 dicembre 2022 se, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022” sia stata emessa la fattura relativa al pagamento degli acconti a seguito della stipula del contratto preliminare
Condizione necessaria è anche che sia espressamente indicato che l’impresa venditrice ha praticato lo sconto in fattura.
Case antisismiche e superbonus: chierimenti delle Entrate
Il dubbio interpretativo proposto dagli istanti riguarda la verifica del rispetto della condizione che, “al 30 giugno 2022”, l’acquirente/beneficiario del Superbonus abbia versato «acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta» e, nello specifico, se con la locuzione «credito maturato», si debba intendere che tale condizione si verifichi solo a seguito dell’invio della prevista comunicazione di esercizio dell’opzione, non essendo sufficiente, alla sottoscrizione del preliminare di acquisto, il pagamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione dello “sconto” ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Le Entrate innanzitutto ricordano che, la circolare n. 30/E del 2020 ha chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Perciò è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine previsto.
Inoltre, la stessa circolare ha chiarito che gli acquirenti potranno fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il predetto termine di vigenza.
Ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio:
- in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’acquirente può optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura);
- in alternativa, gli acquirenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
A seguito della modifica apportata al citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è possibile fruire del Superbonus anche per gli acquisti effettuati dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, qualora alla suddetta data del 30 giugno 2022:
- sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato;
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio;
- sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
Si ritiene che i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
In merito al dubbio interpretativo proposto le entrate sottolineano che, come ribadito nella citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 5.1.1), in applicazione dei principi generali in materia di tassazione dei redditi, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gliesercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
In caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Alla predetta data, pertanto, le spese si intendono sostenute per l’acquirente/beneficiario in capo al quale matura il diritto alla corrispondente detrazione.
A fronte dello “sconto” praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dei dati concernenti la predetta cessione all’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; in alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della predetta Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Pertanto, essendo rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio il sostenimento delle spese in capo all’acquirente/beneficiario della detrazione che, in caso di “sconto in fattura” coincide con l’emissione della stessa, è possibile fruire del Superbonus anche nel caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31 dicembre 2022 qualora, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022”, sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle previsioni del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Per l’impresa/cessionario l’utilizzazione del credito in relazione alle suddette fatture di acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è, comunque, subordinata alla trasmissione della prevista Comunicazione dei dati riferiti alla cessione in questione all’Agenzia delle entrate, da effettuare nel termine attualmente previsto del 16 marzo 2023.
Resta inteso che il diritto alla detrazione in capo all’acquirente e il corrispondente diritto all’utilizzazione del credito in capo all’impresa sono subordinati al rispetto delle condizioni della stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022.
Infine si precisa che l’ulteriore previsione normativa secondo cui l'immobile, al 30 giugno 2022, sia accatastato «almeno in categoria F/4», è finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione in commento anche nell’ipotesi in cui l’immobile – oggetto del contratto di compravendita da stipularsi entro il 31 dicembre 2022 – non sia ancora accatastato alla predetta data del 30 giugno 2022 in una della categorie ammesse al Superbonus ma si trovi in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), in cui il fabbricato è per lo più completato ma la destinazione d'uso e la consistenza non sono ancora stati definiti.
Resta fermo, tuttavia, che ai fini dell’applicazione della detrazione in commento è necessario che l’unità immobiliare acquistata rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
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