-
Polizza catastrofale imprese: tutte le regole
Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025 con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che:
- per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Il diecreto sinteticamente disciplina:
- a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette.
Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.
Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?
Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti
Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per
- a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi
Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile
Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo
Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?
Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.
In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.
In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.
Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.
-
Decontribuzione Sud PMI 2025: nuove regole e istruzioni
Tra le novità aggiunta in extremis nella legge di bilancio 2025 si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud", anche se con riduzione della percentuale di sgravio , e anche degli incentivi complessivi destinati alle imprese del Mezzogiorno per lo sviluppo industriale .
Vediamo in particolare la nuova formulazione della misura di sgravio contributivo per l'occupazione stabile nelle regioni del Sud, riservato ora a micro e PMI.
Con la circolare 32 del 30 gennaio l'INPS ha fornito tutte le indicazioni operative di dettaglio anche per l'esposizione in Uniemens dal flusso di competenza febbraio 2025.
Decontribuzione Sud mPMI 2025 e nuova agevolazione grandi imprese
La manovra 2025 conferma innanzitutto la decontribuzione Sud nella formula originale approvata dalla Commissione Europea richiedibile fino al 31.12 2024 solo per le assunzioni effettuate entro giugno.
Inoltre un emendamento presentato dai relatori e inserito con i commi 406 e seguenti dell'articolo 1 si introduce per il 2025 la decontribuzione per tutti i contratti a tempo indeterminato attivi per micro, piccole e medie imprese nelle regioni meridionali, nello specifico : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’intensità, però, è inferiore rispetto alla versione originaria:
- dal 30% si scende al 25% per il 2025 e
- si riconferma la progressiva diminuzione, che ora arriva fino al 15% nel 2029.
Il beneficio è riservato prioritariamente ai datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratti a tempo indeterminato in queste regioni. L'accesso è subordinato alla dimostrazione di un incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all'anno precedente.
Al comma 407 si ricorda che si definiscono micro, piccole e medie imprese quelle realtà che occupano fino a un massimo di 250 dipendenti, in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 651/2014.
Misura e condizioni di applicazione dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno
Il comma 406 specifica che lo sgravio contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, escludendo i settori agricolo e domestico.
Lo sgravio non include i premi e i contributi dovuti all'INAIL.
Un ulteriore limite riguarda i contratti di apprendistato, già oggetto di una contribuzione agevolata, e diversi enti pubblici o assimilati trasformati in enti pubblici economici o società di capitali.
Come di consueto l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto di precise condizioni normative, tra cui :
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
- rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza,
- applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali .
- rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 relativi all'assunzione di persone con disabilità.
Lo sgravio contributivo è modulato in base agli anni e alla data di assunzione del lavoratore.
- Per il 2025, lo sgravio ammonta al 25% dei contributi previdenziali, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024.
- Nel 2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, lo sgravio scenderà al 20%, con un tetto mensile di 125 euro per i primi due anni e di 100 euro per il 2028.
- Infine, nel 2029, la percentuale dello sgravio sarà del 15%, con un limite mensile massimo di 75 euro per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2028.
Anche le agenzie per il lavoro potranno beneficiare di queste agevolazioni, a condizione che assumano lavoratori a tempo indeterminato e li somministrino ad aziende utilizzatrici richiedenti che ne beneficeranno per il periodo di utilizzo.
Decontribuzione Sud risorse , monitoraggio e altre misure per il Sud
Il comma 412 designa l’INPS come ente responsabile per la concessione del beneficio e deputato anche al monitoraggio e agli adempimenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato. Il Ministero del Lavoro, invece, si occupa degli obblighi correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La copertura finanziaria di questa misura è di circa 7,1 miliardi di euro fino al 2030.
Da segnalare che questa misura assorbe praticamente le risorse del Fondo per il contrasto al divario occupazionale e allo sviluppo delle aree svantaggiate, il quale destinava risorse specifiche per l’acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese del Sud con una dotazione di 9,1 miliardi di euro fino al 2029.
Sono previste comunque alcune misure di compensazione per le imprese meridionali.
Vengono infatti riconvertiti 600 milioni di euro per il 2025 destinati al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno.
Il Governo aveva previsto 3,2 miliardi di euro per il credito d’imposta ZES, ma le richieste effettive delle imprese si sono fermate a 2,55 miliardi e l'avanzo è stato quindi riallocato al 2025.
Va ricordato infine che in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Decontribuzione SUD : non cumulabilità con altri incentivi
Un limite significativo dello sgravio contributivo riguarda la non cumulabilità con altri incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Decreto-Legge n. 60/2024 "Coesione", quali:
- ll “bonus giovani”, che fino al 31 dicembre 2025 offre un’agevolazione massima di 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni mai occupati a tempo indeterminato.
- Il “bonus donne”, con un limite massimo mensile di 650 euro, previsto per assunzioni a tempo indeterminato che generano un incremento occupazionale.
- Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 35 nelle Zone Economiche Speciali (ZES), riservati alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Decontribuzione SUD PMI 2025 le istruzioni INPS
Inps nella circolare 32 2025 precisa che per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto a è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006,
Con riguardo al flusso Uniemens Inps precisa che si potrà esporre l’agevolazione contributiva dal mese di competenza febbraio a quello di aprile 2025 con codice causale "DPMI"
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
-
Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025
La Legge di Bilancio 2025, tra le tante novità che dal 1° gennaio sono operative, contiene una novità per le mance dei lavoratori del settore ristorazione, vediamo in dettaglio la previsione normativa.
Detassazione mance: novità 2025
Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.
Si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento, limite ora innalzato, del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.Quindi ricapitolando, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
- entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75mila euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Si dispone, peraltro, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
-
Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio contiene, tra le altre novità, una norma con misure migliorative in materia di cani di assistenza per le persone disabili.
Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
In dettaglio, si estende, la disciplina di cui alla legge n. 37 del 1974, ai cani di assistenza che accompagnano persone aventi:
- disabilità che presentino compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali,
- specifiche patologie, anche non associate al riconoscimento della condizione di disabilità,
Tali categorie di persone saranno individuate con decreto interministeriale.
Giova forse ricordare che la legge n. 37 del 1974, oggetto dell’estensione, prevede, per i cani guida delle persone non vedenti, la gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e la libertà di accesso agli esercizi aperti al pubblico.
Attenzione al fatto che, ai sensi della medesima legge n. 37 del 1974, i soggetti responsabili della gestione del trasporto pubblico e i titolari di pubblici esercizi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 2.500 euro, in caso di mancato rispetto delle norme in oggetto.
Si specifica che, per “cani di assistenza” devono intendersi i cani addestrati per il supporto delle suddette persone con disabilità o con patologie, ivi compresi i cani guida per le persone cieche o ipovedenti.
Si prevede l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, di un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si demanda al decreto in oggetto:- la definizione delle compromissioni e delle patologie della persona in relazione alle quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974; nell’ambito delle compromissioni e delle patologie in oggetto sono espressamente inclusi le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; il decreto dovrà inoltre definire gli eventuali criteri di esclusione;
- la definizione delle procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e delle modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché l’individuazione dei requisiti di questi ultimi, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività;
- l’individuazione dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e delle misure atte a garantirne la salute e il benessere;
- la definizione delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza, rilasciato, dai soggetti formatori nelle more e al termine dell’addestramento nonché delle modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia- SINAC;
- l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio, deputati al riconoscimento dei soggetti formatori dei cani di assistenza, alla tenuta del registro summenzionato e alla valutazione periodica dei medesimi soggetti formatori, nonché la definizione delle misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto.
Si specifica che ai cani guida delle persone non vedenti, formati prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni della citata legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.
Si stabilisce che le disposizioni della legge n. 37 del 1974 si applicano anche nelle circostanze in cui i cani siano impegnati nelle attività di addestramento, svolte dalle figure operanti presso i suddetti soggetti formatori.
-
Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo
La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.
Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura
Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali.I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025.
Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio).
Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada.Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
-
Lavoro dipendente in legge di bilancio 2025: le conferme e le novità
La legge di bilancio per il 2025 è stata definitivamente approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica il 30 dicembre 2024. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è avvenuta il 31 dicembre sulla GU N 305 supplemento ordinario n. 43 si tratta per la precisione della legge n. 207 2024 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Vediamo qualche dettaglio sulle misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente, sia dal punto di fiscale che delle agevolazioni contributive e per i dipendenti .
Si tratta in gran parte di riconferme a volte con ampliamenti o lievi modifiche , di misure già in vigore , con qualche novità importante in tema di fringe benefit, in particolare per le auto aziendali.
Lavoro dipendente le novità fiscali in legge di bilancio 2025
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Si prevede un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro per i redditi fino a 10mila euro.
Nella tabella le modalità di calcolo per le diverse fasce di reddito :
Reddito
Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro
Oltre 15.000 fino a 28.000
1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000
1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
Oltre 50.000
0
*La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.
TAGLIO CUNEO FISCALE :
A partire dal 2025 diventa un bonus fiscale strutturale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e assume due forme
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
- per i redditi complessivo superiore a 20.000 euro, si riconosce una detrazione aggiuntiva , fino a 1.000 euro per i redditi tra 20.000 euro e 32.000 euro, decrescente da 32.00 a 40 mila euro
PREMI PRODUTTIVITA' :
nel settore privato è estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell'imposta sostitutiva su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa .
FRINGE BENEFIT – NOVITA NEOASSUNTI PER TRASFERIMENTO RESIDENZA :
Si riconfermano le soglie differenziate per l'esenzione fiscale dei beni in natura erogati dai datori di lavoro :
- 1000 euro per dipendenti senza figli e
- 2000 euro per i dipendenti con figli.
Inoltre si introduce una nuova esenzione fino a 5.000 euro all’anno per i rimborsi per Canoni di locazione e Spese di manutenzione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 , con reddito inferiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza di piu 100 chilometri dalla precedente.
AUTO AZIENDALI
Cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
MAXIDEDUZIONE ASSUNZIONI
L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente (maggiorazione pari al 20% del costo deducibile del personale) viene prorogato agli anni 2025, 2026 e 2027
DETASSAZIONE MANCE
Viene aumentato, dal 25% al 30%, il limite delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata al 5%. Viene anche contestualmente innalzato da 50.000 a 75.000 euro, il limite di reddito da lavoro dipendente dei beneficiari.
RIMBORSI SPESE
i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, anche in assenza di titoli di viaggio nominativi
Lavoro dipendente gli sgravi contributivi in legge di bilancio 2025
INCENTIVI PMI SUD
Vista l'autorizzazione limitata da parte della UE, la legge di bilancio conferma l'esonero parziale dei contributi di cui alla c.d. “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle Regioni del Mezzogiorno fino al 31.12.2024 per i contratti stipulati entro il 30.06.2024.
Si aggiunge però per le PMI fino a 250 dipendenti nelle stesse regioni (con esclusione però del settore agricoltura e lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato) una riduzione contributiva decrescente dal 25% nel 2025 al 15% nel 2029 per gli assunti nell’anno precedente.
Le regioni interessate sono le seguenti :
Abruzzo
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria
Sardegna
Campania
Sicilia
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
L'esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due o più figli previsto dalla legge di bilancio 2024 ha avuto un costo di 500 milioni di euro per il 2024.
Nel 2025 viene riconfermato e ampliato anche alle lavoratrici autonome
Sono escluse:
• le contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e
• per gli anni 2025 e 2026 le lavoratrici già beneficiarie dell’esonero contributivo per dipendenti ex legge 213 2023.
ATTENZIONE la nuova norma non specifica la percentuale di sgravio e si dovrà attendere un decreto del ministero delle finanze per i dettagli applicativi .
DEDUCIBILITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI EXTRA
Gli iscritti alle gestione INPS dipendenti e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti godendo di una deducibilità Irpef di tali somme
al 50%. Anche in questo caso previsto un decreto ministeriale attuativo.
Legge di bilancio, altre novità: NASPI , congedi parentali, frontalieri
STRETTA SULLA NASPI
Per coloro che nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria che darebbe diritto alla NASPI avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale (escluse le ipotesi in sede protetta), la nuova legge di bilancio richiede almeno 13 settimane di contribuzione versata NON nel quadriennio precedente ma a partire dall' evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Si abroga il diritto alla NASPI per i lavoratori rimpatriati e frontalieri
CONGEDI PARENTALI
Salgono a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all'80% per madre o padre da fruire entro i 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia per gli adottivi.
LAVORATORI FRONTALIERI
i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio dell'accordo Italia Svizzera ratificato con legge 83/2023 , possono svolgere, fino al 25% della loro attività in telelavoro nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
• Inoltre si introduce la norma di interpretazione autentica per cui anche ai lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni l'anno all'estero rientrando settimanalmente al proprio domicilio sono applicabili le retribuzioni convenzionali.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
-
Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.
Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza.Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024),