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P.IVA fittizie: oltre 6.000 chiuse nel 2024
Dal comunicato unificato dell’Ade e dell’Ader del 18 febbraio 2025, emerge che nel 2024 sono state chiuede oltre 6.000 PIVA di comodo.
I dati sono in netto aumento rispetto al passato se già pensiamo che al 31.072023 i dati parlavano di 1.221.
Ricordiamo che la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023 pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre 2022, tra le altre novità, ha previsto norme a presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.
In particolare, le disposizion rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.
Si riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.
Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
Controllo preventivo PIVA fittizie: che cos'è
La disposizione ha introdotto nuove misure a quelle già previste per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA disposte dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Si ricorda che il comma 15-bis prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto.
Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Vengono introdotti due nuovi commi 15-bis.1. e 15-bis.2 al richiamato articolo 35.
Nello specifico, si stabilisce che ai fini del rafforzamento del presidio già previsto, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria.
Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni.
L’esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Si chiarisce inoltre che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 di nuova introduzione, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Inoltre si introduce un nuovo comma 7-quater. all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Per tutti le regole applicative leggi: P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l'analisi di rischio.
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Decontribuzione Sud PMI 2025: nuove regole e istruzioni
Tra le novità aggiunta in extremis nella legge di bilancio 2025 si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud", anche se con riduzione della percentuale di sgravio , e anche degli incentivi complessivi destinati alle imprese del Mezzogiorno per lo sviluppo industriale .
Vediamo in particolare la nuova formulazione della misura di sgravio contributivo per l'occupazione stabile nelle regioni del Sud, riservato ora a micro e PMI.
Con la circolare 32 del 30 gennaio l'INPS ha fornito tutte le indicazioni operative di dettaglio anche per l'esposizione in Uniemens dal flusso di competenza febbraio 2025.
Decontribuzione Sud mPMI 2025 e nuova agevolazione grandi imprese
La manovra 2025 conferma innanzitutto la decontribuzione Sud nella formula originale approvata dalla Commissione Europea richiedibile fino al 31.12 2024 solo per le assunzioni effettuate entro giugno.
Inoltre un emendamento presentato dai relatori e inserito con i commi 406 e seguenti dell'articolo 1 si introduce per il 2025 la decontribuzione per tutti i contratti a tempo indeterminato attivi per micro, piccole e medie imprese nelle regioni meridionali, nello specifico : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’intensità, però, è inferiore rispetto alla versione originaria:
- dal 30% si scende al 25% per il 2025 e
- si riconferma la progressiva diminuzione, che ora arriva fino al 15% nel 2029.
Il beneficio è riservato prioritariamente ai datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratti a tempo indeterminato in queste regioni. L'accesso è subordinato alla dimostrazione di un incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all'anno precedente.
Al comma 407 si ricorda che si definiscono micro, piccole e medie imprese quelle realtà che occupano fino a un massimo di 250 dipendenti, in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 651/2014.
Misura e condizioni di applicazione dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno
Il comma 406 specifica che lo sgravio contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, escludendo i settori agricolo e domestico.
Lo sgravio non include i premi e i contributi dovuti all'INAIL.
Un ulteriore limite riguarda i contratti di apprendistato, già oggetto di una contribuzione agevolata, e diversi enti pubblici o assimilati trasformati in enti pubblici economici o società di capitali.
Come di consueto l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto di precise condizioni normative, tra cui :
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
- rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza,
- applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali .
- rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 relativi all'assunzione di persone con disabilità.
Lo sgravio contributivo è modulato in base agli anni e alla data di assunzione del lavoratore.
- Per il 2025, lo sgravio ammonta al 25% dei contributi previdenziali, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024.
- Nel 2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, lo sgravio scenderà al 20%, con un tetto mensile di 125 euro per i primi due anni e di 100 euro per il 2028.
- Infine, nel 2029, la percentuale dello sgravio sarà del 15%, con un limite mensile massimo di 75 euro per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2028.
Anche le agenzie per il lavoro potranno beneficiare di queste agevolazioni, a condizione che assumano lavoratori a tempo indeterminato e li somministrino ad aziende utilizzatrici richiedenti che ne beneficeranno per il periodo di utilizzo.
Decontribuzione Sud risorse , monitoraggio e altre misure per il Sud
Il comma 412 designa l’INPS come ente responsabile per la concessione del beneficio e deputato anche al monitoraggio e agli adempimenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato. Il Ministero del Lavoro, invece, si occupa degli obblighi correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La copertura finanziaria di questa misura è di circa 7,1 miliardi di euro fino al 2030.
Da segnalare che questa misura assorbe praticamente le risorse del Fondo per il contrasto al divario occupazionale e allo sviluppo delle aree svantaggiate, il quale destinava risorse specifiche per l’acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese del Sud con una dotazione di 9,1 miliardi di euro fino al 2029.
Sono previste comunque alcune misure di compensazione per le imprese meridionali.
Vengono infatti riconvertiti 600 milioni di euro per il 2025 destinati al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno.
Il Governo aveva previsto 3,2 miliardi di euro per il credito d’imposta ZES, ma le richieste effettive delle imprese si sono fermate a 2,55 miliardi e l'avanzo è stato quindi riallocato al 2025.
Va ricordato infine che in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Decontribuzione SUD : non cumulabilità con altri incentivi
Un limite significativo dello sgravio contributivo riguarda la non cumulabilità con altri incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Decreto-Legge n. 60/2024 "Coesione", quali:
- ll “bonus giovani”, che fino al 31 dicembre 2025 offre un’agevolazione massima di 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni mai occupati a tempo indeterminato.
- Il “bonus donne”, con un limite massimo mensile di 650 euro, previsto per assunzioni a tempo indeterminato che generano un incremento occupazionale.
- Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 35 nelle Zone Economiche Speciali (ZES), riservati alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Decontribuzione SUD PMI 2025 le istruzioni INPS
Inps nella circolare 32 2025 precisa che per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto a è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006,
Con riguardo al flusso Uniemens Inps precisa che si potrà esporre l’agevolazione contributiva dal mese di competenza febbraio a quello di aprile 2025 con codice causale "DPMI"
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.
Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.
In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.
Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies.
La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.
La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
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Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025
La Legge di Bilancio 2025, tra le tante novità che dal 1° gennaio sono operative, contiene una novità per le mance dei lavoratori del settore ristorazione, vediamo in dettaglio la previsione normativa.
Detassazione mance: novità 2025
Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.
Si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento, limite ora innalzato, del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.Quindi ricapitolando, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
- entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75mila euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Si dispone, peraltro, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
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Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio contiene, tra le altre novità, una norma con misure migliorative in materia di cani di assistenza per le persone disabili.
Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
In dettaglio, si estende, la disciplina di cui alla legge n. 37 del 1974, ai cani di assistenza che accompagnano persone aventi:
- disabilità che presentino compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali,
- specifiche patologie, anche non associate al riconoscimento della condizione di disabilità,
Tali categorie di persone saranno individuate con decreto interministeriale.
Giova forse ricordare che la legge n. 37 del 1974, oggetto dell’estensione, prevede, per i cani guida delle persone non vedenti, la gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e la libertà di accesso agli esercizi aperti al pubblico.
Attenzione al fatto che, ai sensi della medesima legge n. 37 del 1974, i soggetti responsabili della gestione del trasporto pubblico e i titolari di pubblici esercizi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 2.500 euro, in caso di mancato rispetto delle norme in oggetto.
Si specifica che, per “cani di assistenza” devono intendersi i cani addestrati per il supporto delle suddette persone con disabilità o con patologie, ivi compresi i cani guida per le persone cieche o ipovedenti.
Si prevede l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, di un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si demanda al decreto in oggetto:- la definizione delle compromissioni e delle patologie della persona in relazione alle quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974; nell’ambito delle compromissioni e delle patologie in oggetto sono espressamente inclusi le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; il decreto dovrà inoltre definire gli eventuali criteri di esclusione;
- la definizione delle procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e delle modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché l’individuazione dei requisiti di questi ultimi, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività;
- l’individuazione dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e delle misure atte a garantirne la salute e il benessere;
- la definizione delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza, rilasciato, dai soggetti formatori nelle more e al termine dell’addestramento nonché delle modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia- SINAC;
- l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio, deputati al riconoscimento dei soggetti formatori dei cani di assistenza, alla tenuta del registro summenzionato e alla valutazione periodica dei medesimi soggetti formatori, nonché la definizione delle misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto.
Si specifica che ai cani guida delle persone non vedenti, formati prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni della citata legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.
Si stabilisce che le disposizioni della legge n. 37 del 1974 si applicano anche nelle circostanze in cui i cani siano impegnati nelle attività di addestramento, svolte dalle figure operanti presso i suddetti soggetti formatori.
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Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.
Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:
- il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
- nel limite massimo di spesa di 50 milioni.
I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025
- e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
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Lavoro dipendente in legge di bilancio 2025: le conferme e le novità
La legge di bilancio per il 2025 è stata definitivamente approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica il 30 dicembre 2024. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è avvenuta il 31 dicembre sulla GU N 305 supplemento ordinario n. 43 si tratta per la precisione della legge n. 207 2024 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Vediamo qualche dettaglio sulle misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente, sia dal punto di fiscale che delle agevolazioni contributive e per i dipendenti .
Si tratta in gran parte di riconferme a volte con ampliamenti o lievi modifiche , di misure già in vigore , con qualche novità importante in tema di fringe benefit, in particolare per le auto aziendali.
Lavoro dipendente le novità fiscali in legge di bilancio 2025
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Si prevede un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro per i redditi fino a 10mila euro.
Nella tabella le modalità di calcolo per le diverse fasce di reddito :
Reddito
Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro
Oltre 15.000 fino a 28.000
1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000
1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
Oltre 50.000
0
*La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.
TAGLIO CUNEO FISCALE :
A partire dal 2025 diventa un bonus fiscale strutturale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e assume due forme
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
- per i redditi complessivo superiore a 20.000 euro, si riconosce una detrazione aggiuntiva , fino a 1.000 euro per i redditi tra 20.000 euro e 32.000 euro, decrescente da 32.00 a 40 mila euro
PREMI PRODUTTIVITA' :
nel settore privato è estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell'imposta sostitutiva su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa .
FRINGE BENEFIT – NOVITA NEOASSUNTI PER TRASFERIMENTO RESIDENZA :
Si riconfermano le soglie differenziate per l'esenzione fiscale dei beni in natura erogati dai datori di lavoro :
- 1000 euro per dipendenti senza figli e
- 2000 euro per i dipendenti con figli.
Inoltre si introduce una nuova esenzione fino a 5.000 euro all’anno per i rimborsi per Canoni di locazione e Spese di manutenzione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 , con reddito inferiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza di piu 100 chilometri dalla precedente.
AUTO AZIENDALI
Cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
MAXIDEDUZIONE ASSUNZIONI
L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente (maggiorazione pari al 20% del costo deducibile del personale) viene prorogato agli anni 2025, 2026 e 2027
DETASSAZIONE MANCE
Viene aumentato, dal 25% al 30%, il limite delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata al 5%. Viene anche contestualmente innalzato da 50.000 a 75.000 euro, il limite di reddito da lavoro dipendente dei beneficiari.
RIMBORSI SPESE
i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, anche in assenza di titoli di viaggio nominativi
Lavoro dipendente gli sgravi contributivi in legge di bilancio 2025
INCENTIVI PMI SUD
Vista l'autorizzazione limitata da parte della UE, la legge di bilancio conferma l'esonero parziale dei contributi di cui alla c.d. “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle Regioni del Mezzogiorno fino al 31.12.2024 per i contratti stipulati entro il 30.06.2024.
Si aggiunge però per le PMI fino a 250 dipendenti nelle stesse regioni (con esclusione però del settore agricoltura e lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato) una riduzione contributiva decrescente dal 25% nel 2025 al 15% nel 2029 per gli assunti nell’anno precedente.
Le regioni interessate sono le seguenti :
Abruzzo
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria
Sardegna
Campania
Sicilia
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
L'esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due o più figli previsto dalla legge di bilancio 2024 ha avuto un costo di 500 milioni di euro per il 2024.
Nel 2025 viene riconfermato e ampliato anche alle lavoratrici autonome
Sono escluse:
• le contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e
• per gli anni 2025 e 2026 le lavoratrici già beneficiarie dell’esonero contributivo per dipendenti ex legge 213 2023.
ATTENZIONE la nuova norma non specifica la percentuale di sgravio e si dovrà attendere un decreto del ministero delle finanze per i dettagli applicativi .
DEDUCIBILITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI EXTRA
Gli iscritti alle gestione INPS dipendenti e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti godendo di una deducibilità Irpef di tali somme
al 50%. Anche in questo caso previsto un decreto ministeriale attuativo.
Legge di bilancio, altre novità: NASPI , congedi parentali, frontalieri
STRETTA SULLA NASPI
Per coloro che nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria che darebbe diritto alla NASPI avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale (escluse le ipotesi in sede protetta), la nuova legge di bilancio richiede almeno 13 settimane di contribuzione versata NON nel quadriennio precedente ma a partire dall' evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Si abroga il diritto alla NASPI per i lavoratori rimpatriati e frontalieri
CONGEDI PARENTALI
Salgono a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all'80% per madre o padre da fruire entro i 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia per gli adottivi.
LAVORATORI FRONTALIERI
i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio dell'accordo Italia Svizzera ratificato con legge 83/2023 , possono svolgere, fino al 25% della loro attività in telelavoro nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
• Inoltre si introduce la norma di interpretazione autentica per cui anche ai lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni l'anno all'estero rientrando settimanalmente al proprio domicilio sono applicabili le retribuzioni convenzionali.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali