• Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefits e auto aziendale nel calcolo del TFR

    Il valore dell’auto aziendale cosi come il valore delle polizze assicurative, come  benefici in natura riconosciuti contrattualmente, devono essere inclusi nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.

    Questo il principio  ribadito dalla Corte di Cassazione  sezione lavoro nella ordinanza 20398 del 26 luglio 2024. 

    Analizziamo il caso nei paragrafi seguenti.

    Calcolo del TFR e fringe benefits

    Il caso riguarda le dimissioni di un   dirigente di una SPA che  si era dimesso dopo un mutamento sostanziale della sua attività, invocando l'art. 16 del CCNL dirigenti industriali, che prevede il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni entro 60 giorni dal mutamento dell' attività.

     La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha esaminato il ricorso presentato dalla società xxx Spa contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale  obbligando la società a pagare a A.A. una somma complessiva di €181.545,25, inclusi vari importi per TFR indennità di preavviso  

    La società ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze riguardo al calcolo dei fringe benefits e all'inclusione  dei premi di polizze infortuni e morte nel calcolo della retribuzione ai fini del TFR. 

    In particolare, la SPA ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente utilizzato il valore del benefit dell'auto aziendale per uso promiscuo. La Corte aveva parametrato questo valore ai chilometri annualmente percorsi e considerato i rimborsi per carburante e pedaggi autostradali, oltre al costo dell'auto e alle spese di manutenzione e assicurazione, arrivando a un valore di €1.200 mensili. La società sosteneva invece che il valore corretto fosse quello indicato in busta paga, ovvero €259,95 mensili.

    Sulle polizze assicurative la società  sosteneva che  tali polizze non erano state effettivamente utilizzate quindi non dovevano essere considerate nel calcolo.

    TFR e fringe benefits : La decisione della Cassazione

    La Suprema Corte ha rigettato  i due motivi di ricorso citati  affermando che 

    • la norma contrattuale collettiva pertinente prevede tali utilità correlate al rapporto di lavoro, alle quali il dirigente avrebbe avuto diritto, indipendentemente dalla verifica dell'evento assicurato Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che il datore di lavoro era inadempiente rispetto al pagamento di un elemento di retribuzione previsto contrattualmente. Pertanto, tale voce doveva essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR.
    • Sul costo dell'auto aziendale la Cassazione osserva che la Corte d'Appello valutando il risparmio di spesa del lavoratore come base di calcolo della retribuzione in natura ha correttamente applicato il  principio per cui il  beneficio in natura riconosciuto contrattualmente, deve essere incluso nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso. 

    In merito viene richiamato il precedente di Cass. n. 16636/2012  in cui si affermava che tutti gli emolumenti che hanno una causa tipica nel rapporto di lavoro devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di preavviso. Questo include il controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e le relative spese di assicurazione e manutenzione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Maggiorazione deduzione costo assunzioni: ecco il decreto MEF

    E' stato pubblicato ieri sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto ministeriale attuativo della Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.di riforma dell'IRPEF e IRES.

    La norma dispone in particolare  per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito: 

    • una maggiorazione  pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
    •  una ulteriore deduzione pari al  10%  in presenza di nuove assunzioni  a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

    Maxideduzione per assunzioni: ambito applicativo

    All'Articolo 3 si stabiliscono i requisiti per  beneficiare della maggiorazione del costo del lavoro:

    • Soggetti ammessi: Include le entità elencate nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni.
    • Attività continuativa: L'agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l'attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se l'anno include il 29 febbraio.
    • Esclusioni: Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale.
    • Enti non commerciali: La maggiorazione è applicabile solo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile.
    • Attività miste: Per attività con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione non è disponibile per i lavoratori impiegati esclusivamente in tali attività.

    Maxi deduzione per assunzioni 2024: Incremento occupazionale

    All'art 4 si specifica che la maggiorazione è concessa se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell'anno precedente.

    • Esclusioni specifiche: Non si considera il personale assunto per stabili organizzazioni all'estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo.
    • Conversioni contrattuali: Le conversioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato sono incluse nel calcolo dell'incremento.
    • Soci lavoratori e contratti part-time: I soci lavoratori delle cooperative e i contratti part-time sono considerati proporzionalmente.
    • Calcolo dell'incremento: Il calcolo dell'incremento occupazionale non considera i lavoratori in distacco e tiene conto dei lavoratori con contratti di somministrazione proporzionalmente alla durata del rapporto.

    Maxi deduzione  assunzioni 2024:Calcolo della maggiorazione

     Non vanno inclusi nel costo del personale gli oneri IFRS 2, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e altre voci specifiche del Codice civile.

    Ogni entità di un gruppo deve ridurre l'importo della maggiorazione in base a un rapporto tra incremento e decremento occupazionale nel gruppo.

    Enti non commerciali: La maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti dall'attività commerciale rispetto ai ricavi totali.

    Attività miste: Per soggetti con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti da attività con redditi determinati in modo ordinario.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese università non statali: quanto posso detrarre nel 730?

    Nel pieno della campagna dei dichiarativi 2024, vediamo quanto si può detrarre nel 730 o nel modello redditi PF per le spese della frequenza delle università non statali.

    A tal propisoto, con decreto del 7dicembre 2023 pubblicato in GU n 24 del 30 gennaio 2024 sono state pubblicate le tabelle di riferimento per le spese detraibili sostenute per la frequenza di università non statali.

    Si ricorda appunto che, per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute

    La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale o su un importo massimo stabilito annualmente (per ciascuna facoltà universitaria) con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’università non statale, appunto l'ultimo dei quali datato 7.12.2023.

    Vediamo gli importi da indicare nella dichiarazione 730 o nel modello Redditi PF 2024.

    Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

    Area disciplinare corsi istruzione

    zona geografica nord

    zona geografica centro

    zona geografica sud e isole

    Medicina

    euro 3.900

    euro 3.100

    euro 2.900

    Sanitaria

    euro 3.900

    euro 2.900

    euro 2.700

    Scientifico tecnologica

    euro 3.700

    euro 2.900

    euro 2.600

    Umanistico sociale

    euro 3.200

    euro 2.800

    euro 2.500

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Canoni locazioni studenti fuori sede: le detrazioni 2024

    Anche quest'anno nella dichiarazione dei redditi 2024, riferita al periodo d'imposta 2023, è possibile beneficiare della detrazione al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede. 
    Ecco a cosa prestare attenzione.

    Canoni locazione studenti fuori sede: detrazioni 2024

    Secondo la norma, dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede derivanti da:
    • contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98,
    • contratti di ospitalità,
    • atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
    I requisiti per avere diritto alla detrazione sono:
    1. l’università deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa. 
    2. l’immobile locato deve essere nello stesso comune dove è l’università o in comuni limitrofi
    Per quanto riguarda l'università non è importante che l’università sia pubblica o privata, né rileva il corso frequentato.
    La detrazione spetta anche per gli studenti iscritti a istituti tecnici superiori (ITS) e ai nuovi corsi istituiti presso Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati.
    Attenzione va prestata al fatto che la detrazione non spetta per:
    • corsi post laurea (quali master),
    • dottorati di ricerca,
    • corsi di specializzazione.

    Canoni locazione studenti fuori sede: la detrazione nel 730/2024

    Le detrazioni per canoni di locazione per studenti fuori sede va indicata nel quadro E del modello 730/2023 nei righi da E8 a E10 "ALTRE SPESE". In particolare:

    • in colonna 1 va indicato il codice "18",
    • in colonna 2 va indicato l'importo della spese sostenuta

    Attenzione al fatto che, l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

    Canoni locazione studenti fuori sede: limiti alla detrazione 2024

    I limiti alla detrazione sono i seguenti:
    • la detrazione spetta nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.633 euro dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta,
    • non spetta per:
      • il deposito cauzionale, 
      • le spese condominiali, e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione,
      • e per i costi di intermediazione,
    • dall'anno di imposta 2020 la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
    Attenzione va prestata al fatto che se i canoni non sono pagati dallo studente ma da un familiare che abbia lo studente fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare nei limiti suddetti.
    Nel caso in cui i genitori abbiano a carico due figli all’università, titolari di due distinti contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione del 19% su di un importo massimo non superiore a euro 2.633.
    Qualora il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione e spetta ai conduttori che possiedano i requisiti e nei limiti suddetti.
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Contributi riscatto laurea: come indicarli nel 730/2024

    Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite all'anno di imposta 2023 Modello 730, è possibile beneficiare della detrazione per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea. 

    Ricordiamo che, la legge di bilancio 2008 (art. 1, comma 77, legge 24 dicembre 2007, n. 247) ha modificato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativo al riscatto di corsi universitari di
    studio per i familiari a carico

    Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
    2008.  L’INPS, con circolare dell’11 marzo 2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del citato d.lgs. n. 184 del 1997. 

    Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    Vediamo dove indicare i contributi in oggetto nel Modello 730/2024.

    Contributi Riscatto laurea: detraibili o deducibili in dichiarazione

    Se i contributi sono versati a
    favore:

    • degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento della spesa,
    • di soggetti iscritti, anche solo
      in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi
      dell’art. 10 del TUIR.

    Contributi Riscatto laurea: dove indicarli nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 i contributi versati per il riscatto della laurea vanno indicati nel Quadro E ai righi a E8 a e10 o al rigo E21.

    Nel dettaglio, nei righi da E8 a E10 va indicato il codice "32": 

    • per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
    • se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo indicandoli ne rigo E21 tra i contributi previdenziali e assistenziali. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.

    Contributi Riscatto laurea: tracciabilità dei pagamenti

    Attenzione va prestata al fatto che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero
    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante:

    • prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, 
    • estratto conto, 
    • copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA

    Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato, a
    prescindere dall’ammontare del reddito complessivo

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Come detrarre le spese di istruzione universitaria?

    Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento rientrano anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

    Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (leggi anche Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi).

    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. 

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

    Dove indicare le spese di istruzione universitaria
    Modello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (righi da RP8 a RP13, codice 13)
    730/2024: sezione I del quadro E (righi da E8 a E13, codice 13)

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni

    In generale, sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Prima di entrare nel merito delle spese, vediamo quali sono le persone che vengono considerate disabili.

    Quali persone sono considerate disabili?

    Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.

    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79). I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998). 

    Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

     Quali sono le spese sanitarie deducibili?

    Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza medica specifica. Quindi tali spese vanno direttamente a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.

    Si considerano di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative al personale:

    • assistenza infermieristica e riabilitativa;
    • in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • con la qualifica di educatore professionale;
    • qualificato, addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

    Attenzione: queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

    Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.

    Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

    Quali sono le spese sanitarie non deducibili?

    In generale, non sono deducibili nella dichiarazione dei redditi:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta (da indicare nel Rigo E3);
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

    Quale documentazione controllare e conservare?

    In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

    Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.

    TIPOLOGIA

    DOCUMENTI

    Acquisto, affitto e manutenzione di:

    – poltrone e carrozzelle

    – stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione

    – attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti

    • Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere
    • – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
    • Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata
    • È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

    Acquisto di:

    – arti artificiali

    – apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

    Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella

    Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità

    Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili

    Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione

    Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente)

    Oltre alla documentazione precedente anche:

     

    Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal d.m.. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata