• Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazione per mutui cointestati: a chi spetta con rate pagate da un solo intestatario?

    Con una risposta pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi in data 7 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle detrazioni per mutui cointestati.

    In particolare si chiedeva se, nel caso di figlio proprietario al 100% dell’abitazione che ha acquistato con le agevolazioni prima casa e mutuo acceso cointestato con il padre, possa il figlio portare in detrazione nel modello 730 l’importo massimo previsto di 4.000 euro, dal momento che è lui a pagare le rate del mutuo.

    Detrazione per mutui cointestati: chi detrae con rate pagate da un solo intestatario?

    Le Entrate specificano che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, è riconosciuta, al verificarsi delle condizioni indicate nell’art 15 comma 1 lett b) del TUIR una detrazione dall’Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori.

    La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4.000 euro.
    Nel caso in cui, il mutuo sia cointestato, questo limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali (o in base alle diverse percentuali ricavabili dallo stesso contratto di mutuo). 

    La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione, non avendo la proprietà dell’immobile.
    L’unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo è il caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico.

    In tal caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, a condizione che il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione.
    Pertanto, nella situazione rappresentata nel quesito il figlio potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore a 2.000 euro.

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    Bonus edilizi: il Senato solleva un rischio frodi sulla quarta cessione

    Il servizio bilancio del Senato nelle note di lettura che accompagnano la legge di conversione del decreto energia solleva il reale rischio di frodi sulla quarta cessione dei bonus edilizi di cui si è tanto discusso in questi giorni.

    Come riportato anche dal quotidiano Ilsole24ore di oggi, il servizio bilancio del Senato nel commentare la versione finale della norma sulla quarta cessione, sottolinea quanto segue «in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione».

    Inoltre, la stessa relazione evidenzia che dalle numerose modifiche di questi mesi si evince un quadro generale di difficile gestione per gli operatori e pertanto «Si suggerisce di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso, così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo». 

    Quarta cessione dei crediti

    Ricordiamo che dopo l'introduzione, nell'iter di conversione del Decreto Energia (Dl 17/2022), di novità in tema di cessione dei crediti e sconto in fattura per i bonus edilizi previste con l’articolo 29-bis, inserito in sede referente, in data 11 aprile le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno riesaminato la questione, votando un nuovo emendamento alla legge di conversione che ha totalmente riscritto il precedente intervento. 

    Secondo le schede di lettura che accompagnano il disegno di legge la prima versione della norma sulla quarta cessione del credito prevedeva di elevare da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta. 

    La norma disponeva che banche e intermediari, ove avessero esaurito le possibili cessioni, potessero effettuarne una ulteriore in favore di altri soggetti. 

    Con riferimento a tale ultima cessione, si prevedeva che il cedente fosse responsabile solidalmente per il recupero dell'importo eventualmente non spettante. 

    Tutto ciò da applicare alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 

    In data 11 aprile la norma è stata riscritta interamente prevedendo solo per le banche, escluse quindi le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari la possibilità di effettuare una cessione aggiuntiva dopo le prime tre. Questa possibilità è ancora subordinata all’esaurimento dei passaggi precedenti.

    Il quarto passaggio sarà praticabile esclusivamente nei confronti di soggetti con i quali le banche abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

    Deve cioè trattarsi di correntisti, che potrebbero essere persone fisiche, ma anche imprese o professionisti. 

    Viene meno la responsabilità solidale prevista nella precedente versione con la quale la quarta cessione ribaltava sul cedente una responsabilità anche per eventuali verifiche delle Entrate nei confronti del titolare originario della detrazione. 

    Si attendono ulteriori chiarimenti e soprattutto, alla luce delle osservazioni del Senato, si attende la versione definitiva della norma in questione

    Sulle cessioni dei crediti ti consigliamo anche Novità per le cessioni dei crediti derivanti da bonus edilizi

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    Detrazione premi assicurativi sul modello 730 del 2022 per l’anno 2021

    Le spese sostenute per premi assicurativi non sono tutte detraibili; sono detraibili solo alcune specifiche situazioni assicurate, espressamente individuate dal Legislatore, a determinate condizioni e con alcuni limiti.

    Sono detraibili, nella misura del 19%, i seguenti premi assicurativi:

    • per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
    • per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave;
    • per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione.

    In linea generale le spese sostenute per premi assicurativi, quelli elencati, sono detraibili nella misura del 19% se sostenute dal contribuente, con modalità tracciate (bonifico, bancomat, carta di credit, altro), per se stesso o per un familiare fiscalmente a carico nell’anno d’imposta 2021.

    A partire dal 2020 la misura delle detrazioni di imposta per queste spese, come prevista dal Legislatore, è usufruibile in misura piena se il contribuente percepisce un reddito complessivo fino a 120 mila euro; è da ragguagliare in modo proporzionale per i redditi che arrivano fino 240 mila euro, limite reddituale oltre il quale tali spese diventano indetraibili.

    Anche i redditi da cedolare secca rientrano nel suddetto limite.

    Entrando nello specifico delle singole detrazioni, è possibile puntualizzare alcune questioni operative, come specificato sulle istruzioni del modello 730 del 2022 per l’anno fiscale 2021:

    • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: sono detraibili le spese sostenute per contratti stipulati dal 2001 per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante, fino all’importo di 530 euro;
    • assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: interessa le persone con disabilità grave accertata dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche, mentre l’ammontare corrisposto non deve complessivamente superare l’importo di 750 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
    • assicurazioni per rischio di non autosufficienza: la detrazione (che spetta solo se l’assicurazione non può recedere dal contratto) riguarda i premi versati per le assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e l’importo dei premi non deve complessivamente superare l’importo di 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e la tutela di delle persone con disabilità grave;
    • assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: riguarda le polizze stipulate dal 2018 relative a immobili ad uso abitativo;
    • assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: (detrazione prevista nel contesto agevolativo del cosiddetto Superbonus 110%) sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4.

    Condizione necessaria per poter usufruire di tali detrazioni d’imposta è la loro esposizione in sede di Dichiarazione annuale dei redditi. 

    In relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 del 2022, per l’anno d’imposta 2021, l’esposizione delle spese sostenute si effettua attraverso la compilazione dei righi E8 – E9 – E10Altre spese” sul Quadro E “Oneri e spese”, sezione 1 “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 26% 30% 35% o 90%”.

    La compilazione dei righi E8 – E9 – E10 è molto semplice e si configura nell’indicazione della spesa sostenuta (importo arrotondato all’unità di euro) accompagnato dal “codice spesa, necessario per riconoscere la detrazione in questione.

    I codici spesa delle detrazioni per premi assicurativi sono:

    • per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: codice spesa 36;
    • per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: codice spesa 38;
    • per assicurazioni per rischio di non autosufficienza: codice spesa 39;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: codice spesa 43;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: codice spesa 81.
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    Piattaforma Cessione Crediti: nuovo provvedimento delle entrate

    Con Provvedimento Prot. 205147/2021 di ieri 29 luglio le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. 

    In particolare, con il documento sono approvate le specifiche tecniche: 

    1. per l’invio telematico massivo all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti nella “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 
    2. per la comunicazione telematica ai cessionari degli esiti delle richieste

    Le specifiche tecniche riportate in allegato al presente provvedimento (SCARICA QUI L'ALLEGATO) sono utilizzate a decorrere dal 29 luglio 2021.

    Il provvedimento specifica che le richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni sono inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate esclusivamente dal soggetto che risulta quale cessionario del credito da accettare o rifiutare. 

    L’esito delle richieste è comunicato telematicamente al cessionario entro il secondo giorno successivo all’invio delle richieste, tramite apposito file compilato secondo le specifiche tecniche scaricabile dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

    Entro il giorno successivo all’invio del file contenente le richieste  è possibile inviare la richiesta di annullamento di tutte le richieste contenute nello stesso file.

    Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il manuale operativo di accesso alla "Piattaforma cessione crediti" contenente i dettagli relativi alle modalità di accesso e utilizzo della piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo:

    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

    SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

    Come specificato nella introduzione alla guida stessa, recenti disposizioni normative hanno introdotto nel nostro sistema tributario delle alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali.

    Ad esempio, per certe tipologie di spese per interventi edilizi è stata prevista la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. 

    Per queste stesse spese e per quelle sostenute dai contribuenti in seguito alla diffusione della situazione emergenziale da Covid-19 v quali spese di sanificazione, per acquisto di dispositivi di protezione, di adeguamento dei luoghi di lavoro, è stata introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. 

    Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24. 

    Per utilizzare questa possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione. 

    In merito alla cessione dei crediti l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi

    Piattaforma cessione crediti, per quali crediti posso utilizzarla?

    Crediti già presenti in piattaforma

    Le informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell’Agenzia e sono visibili nella piattaforma cessione crediti. 

    Ad esempio parliamo dei crediti relativi: 

    • al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020) 
    • alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute
    • alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute. 

    I titolari di tali crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito dell’Agenzia e possono visualizzare i propri crediti, per comunicarne l’eventuale cessione ad altri soggetti. 

    Crediti non presenti nella piattaforma

    Altri crediti cedibili non sono noti all’Agenzia perché possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia stessa. 

    Ad esempio parliamo dei crediti relativi: 

    • ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari 
    • alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese. 

    Pertanto, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. 

    In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario. 

    In particolare, i crediti dal contratti di locazione e da superbonus sono caricati nella piattaforma in seguito alla comunicazione:

    • della cessione dei crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione che determina il trasferimento del credito dal titolare ad altri soggetti cessionari (anche i proprietari degli immobili) 
    • delle opzioni relative alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi che determinano il trasferimento della detrazione dal titolare ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito). 

    In tutti questi casi, i cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma. 

    E' bene sottolineare come dice la guida che "le Comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti"

    Le funzionalità della piattaforma cessione crediti

    Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:

    • monitorare i crediti
    • cedere crediti
    • confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
    • consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.

    Per approfondimenti SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

    Allegati:
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    Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e paline di ricarica

    Dal 2019 l’attenzione all’ambiente può dimostrarsi un plus (o una penalità) in sede di acquisto di un veicolo nuovo. La legge di bilancio 2019 ha introdotto diversi incentivi volti a incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici, come l’ecobonus per l’acquisto di autoveicoli e mezzi a 2 ruote a ridotto impatto ambientale oltre alla detrazione fiscale per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Con la stessa ratio viene introdotta un’ecotassa, applicata a chi acquista nuovi veicoli con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.

    Ecobonus per autoveicoli

    L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), commi da 1031 a 1038, ha introdotto un’agevolazione per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. Tale incentivo, c.d. ecobonus, consiste in un contributo, corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km).

    L’agevolazione in commento prevede inoltre che:

    • il prezzo dell’autoveicolo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa),
    • sia riconosciuto un contributo (2.500 euro o 6.000 euro),
    • deve contestualmente essere consegnato un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per la rottamazione.

    Nel caso in cui invece non si possegga un veicolo da consegnare per la rottamazione, il contributo offerto è inferiore.

    CO2 g/km Contributo con rottamazione Contributo senza rottamazione
    0-20 6.000 euro 4.000 euro
    21-70 2.500 euro 1.500 euro

     

    Ecobonus per veicoli a due ruote

    A differenza dell’ecobonus previsto per gli autoveicoli e appena riassunto, l’agevolazione in commento è attribuita con uno sconto in percentuale sul prezzo di acquisto (30%) del veicolo a 2 ruote (categorie L1e ed L3e) e richiede obbligatoriamente la rottamazione di un veicolo.

    La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto:

    • un contributo corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto, pari al 30 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo (IVA esclusa) fino a un massimo di 3.000 euro,
    • destinato ai soggetti che nell’anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e,
    • e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi.

    Paline di ricarica veicoli elettrici: detrazioni

    Dal 2019 è stata introdotta una detrazione d'imposta per la costruzione di “colonnine” di ricarica per veicoli elettrici. La detrazione ha le seguenti caratteristiche:

    • è destinata ai contribuenti che sostengono spese documentate, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW,
    • la detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute,
    • ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro,
    • si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.