• Oneri deducibili e Detraibili

    Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo

    Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente  pubblicato in GU,  introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.

    Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui. 

    Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico. 

    La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere  in discussione, prevede di prorogare questa misura.

     Ai fini del calcolo del limite, però,  è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per  ridurre il rischio di contestazioni fiscali. 

    QUI il testo del D.LGS 192 2024

    Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES

    La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa,  che  vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.

    La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda. 

    Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente. 

    Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.

    La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto  viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.

    La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato. 

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Canoni concessori demaniali: chiarimenti sulla deducibilità

    Con la Pronuncia n. 28297 del 4 novembre 2024 la Cassazione ha chiarito il perimentro dell’articolo 10 del Tuir.

    In particolare nonostante al comma 1 lettera a) annoveri canoni, livelli, e altri oneri quali costi deducibili, si riferisce a oneri reali, le cui obbligazioni sono caratterizzate da realità e ambulatorietà.

    I canoni delle concessioni demaniali, oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, non rientrano tra gli i su elencati in quanto attengono al rapporto che intercorre tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione.

    Vediamo il caso di specie.

    Canoni concessioni demaniali: chiarimenti sulla deducibilità

    Un privato concessionario ha impugnato le cartelle emesse dall’Amministrazione finanziaria, in base all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/197 nei suoi confronti e del padre dante causa, con le quali veniva recuperato a tassazione l’importo erroneamente dedotto, del canone concessorio del suolo, dal reddito derivante da alcuni immobili realizzati su arenile in concessione demaniale da parte dei contribuenti.
    La CTP accoglieva il ricorso mentre il giudice di secondo grado lo respingeva inducendo la ricorrente ad adire la Corte di Cassazione.

    L’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 prevede, al primo comma, che l'Amministrazione finanziaria proceda, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti di imposta sulla base di criteri selettivi fissati dal MEF.
    L’esito di tale controllo è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica di quanto dovuto.

    Il contribuente può segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
    Se si riscontrano differenze tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere anche invitato dall’ufficio a fornire la relativa documentazione.

    L'articolo 36-ter, comma 2, lettera c), consente all’ufficio, senza pregiudizio per l’azione accertatrice di escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b).

    Ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, inoltre, rilevano come costi deducibili i canoni, i livelli, i censi e altri oneri e, nel caso in esame, è sorta una criticità sulla possibilità di annoverarvi i canoni concessori e, conseguentemente, di comprendere la legittimità o meno della deduzione degli stessi operata dai contribuenti.

    Il ricorso proposto dalla contribuente è fondato su due motivi, che la suprema Corte ha ritenuto infondati.
    Il primo consiste nella violazione o falsa applicazione dell’articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973.
    Veniva contestato all’Agenzia che avrebbe dovuto procedere non a un controllo meramente formale, ma sostanziale, provvedendo a notificare non la cartella, ma l’avviso di accertamento, non ricorrendo i presupposti previsti dalla norma di cui si denuncia la violazione.

    La ricorrente risultava proprietaria di un immobile, concesso in locazione, realizzato su area demaniale, per la quale versava un canone di concessione.
    L’articolo 10 del Tuir consente la deduzione, dal reddito che produce un bene immobile, di canoni, livelli e censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili.
    Deve trattarsi ai fini della deduzione di oneri reali, cioè obbligazioni connesse funzionalmente al bene e caratterizzate dall’ambulatorietà  ossia la circolazione dell’obbligazione insieme al bene a cui afferisce.
    La Corte di Cassazione, sostiene che il canone concessorio del caso di specie non è annoverabile negli oneri reali in quanto rappresenta un’obbligazione connotata da un rapporto intercorrente tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione e quindi non ha i caratteri di realità e ambulatorietà necessari per la deduzione.

    A parere della Cassazione, il motivo di ricorso deve essere rigettato poiché l’Amministrazione finanziaria ha effettuato una rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull’esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10 del Tuir e l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 consente, al comma 2 lettera c) di escludere, in sede di controllo formale, le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo quando occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione.

    Detto ciò, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto l’art. 10 TUIR, allorché al comma 1 lett. a) annovera canoni, livelli, censi ed altri oneri quali costi deducibili, si riferisce ad oneri reali, le cui obbligazioni sono dunque caratterizzate dalla realità, in quanto legate al bene e pertanto ambulatorie. Tra essi non rientrano dunque i canoni delle concessioni demaniali, che formano l’oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, in quanto ricollegate al rapporto intercorrente tra quest’ultimo e la pubblica amministrazione. Conseguentemente l’amministrazione finanziaria può senz’altro disconoscere la deduzione del canone demaniale, operata dal contribuente nella propria dichiarazione, in sede di controllo formale di cui all’art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973, in quanto la rettifica dipende da un’esclusione emergente ictu oculi”.
    La suprema Corte di cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

    In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

    In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

    Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

    In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

    Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

    • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
    • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
    • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

    Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

    • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
    • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

    Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

    Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

    Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

    IMPOSTE DIRETTE

    Impresa

    Ricavi / proventi gestione caratteristica 

    Importo massimo deducibile
     dal 1° gennaio 2016

    (modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

    Limite di spesa deducibile

    Fino a € 10 milioni

    1,5%

    150.000

    Per la parte eccedente
    € 10 milioni e fino a € 50 milioni

    0,6%

    150.000 + 240.000

    Per la parte eccedente € 50 milioni

    0,4%

    390.000 + 0,4% dell’eccedenza

    100% se di valore unitario non superiore a 50 €

     

    Lavoratore Autonomo

    Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

    In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

    Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

    Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

    In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

    Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

    • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
    • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

    Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

    Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

    IMPRESE

    Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

    IVA

    IRPEF / IRES

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Omaggio a favore di clienti

    SÌ 
    se costo unitario ≤ € 50,00

    Esclusa da IVA

    • nel limite annuo deducibile;
    • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

    NO 
    se costo unitario > € 50,00

    LAVORATORI AUTONOMI

    Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

    IVA

    IRPEF

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Omaggio a favore di clienti


    se costo unitario ≤ € 50,00

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Imponibile IVA

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

    NO 
    se costo unitario > € 50,00

    Esclusa da IVA

    Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

    Trattamento ai fini IVA

    Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
    La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

    A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
    Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

    • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
      l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
    • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

    Trattamento ai fini Irpef/Ires

    Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
    Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

    Destinatari omaggio

    IVA

    IRPEF / IRES

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Clienti

     

    se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
    Iva a credito detraibile

    se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
    Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Imponibile IVA

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    • nel limite annuo deducibile;
    • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

    Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità polizze vita a carico del datore di lavoro

    Nella Risposta a Interpello n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei  propri dipendenti.

     Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, per i lavoratori sia possibile beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

    Il quesito nasce dall'interpretazione del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.

     L’Agenzia interviene, pertanto, per fare chiarezza su come queste disposizioni fiscali si applicano alle polizze collettive, delineando i limiti e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni, e indicando in particolare che, in determinate circostanze, i due benefici non sono cumulabili.

    Detraibilità polizze vita collettive: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha affermato  che:

    • Principio di Onnicomprensività: I premi assicurativi per polizze vita collettive sono in linea di principio inclusi nel reddito di lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, consente che i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrano alla formazione del reddito fino a un certo limite (cd. fringe benefit).
    • Detrazione e Non Concorrenza al Reddito: La detrazione del 19% sui premi versati è applicabile solo se gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito, come previsto dall’art. 51, comma 3, non è possibile fruire della detrazione fiscale secondo l’art. 15 del TUIR.
    • Applicazione Pratica: Nel caso specifico, i premi non possono essere detraibili in quanto  esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

    In sostanza I premi  possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:

    1. versati in prima persona  dal lavoratore  o
    2. nel caso di versamento da parte del datore di lavoro , solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefits e auto aziendale nel calcolo del TFR

    Il valore dell’auto aziendale cosi come il valore delle polizze assicurative, come  benefici in natura riconosciuti contrattualmente, devono essere inclusi nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.

    Questo il principio  ribadito dalla Corte di Cassazione  sezione lavoro nella ordinanza 20398 del 26 luglio 2024. 

    Analizziamo il caso nei paragrafi seguenti.

    Calcolo del TFR e fringe benefits

    Il caso riguarda le dimissioni di un   dirigente di una SPA che  si era dimesso dopo un mutamento sostanziale della sua attività, invocando l'art. 16 del CCNL dirigenti industriali, che prevede il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni entro 60 giorni dal mutamento dell' attività.

     La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha esaminato il ricorso presentato dalla società xxx Spa contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale  obbligando la società a pagare a A.A. una somma complessiva di €181.545,25, inclusi vari importi per TFR indennità di preavviso  

    La società ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze riguardo al calcolo dei fringe benefits e all'inclusione  dei premi di polizze infortuni e morte nel calcolo della retribuzione ai fini del TFR. 

    In particolare, la SPA ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente utilizzato il valore del benefit dell'auto aziendale per uso promiscuo. La Corte aveva parametrato questo valore ai chilometri annualmente percorsi e considerato i rimborsi per carburante e pedaggi autostradali, oltre al costo dell'auto e alle spese di manutenzione e assicurazione, arrivando a un valore di €1.200 mensili. La società sosteneva invece che il valore corretto fosse quello indicato in busta paga, ovvero €259,95 mensili.

    Sulle polizze assicurative la società  sosteneva che  tali polizze non erano state effettivamente utilizzate quindi non dovevano essere considerate nel calcolo.

    TFR e fringe benefits : La decisione della Cassazione

    La Suprema Corte ha rigettato  i due motivi di ricorso citati  affermando che 

    • la norma contrattuale collettiva pertinente prevede tali utilità correlate al rapporto di lavoro, alle quali il dirigente avrebbe avuto diritto, indipendentemente dalla verifica dell'evento assicurato Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che il datore di lavoro era inadempiente rispetto al pagamento di un elemento di retribuzione previsto contrattualmente. Pertanto, tale voce doveva essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR.
    • Sul costo dell'auto aziendale la Cassazione osserva che la Corte d'Appello valutando il risparmio di spesa del lavoratore come base di calcolo della retribuzione in natura ha correttamente applicato il  principio per cui il  beneficio in natura riconosciuto contrattualmente, deve essere incluso nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso. 

    In merito viene richiamato il precedente di Cass. n. 16636/2012  in cui si affermava che tutti gli emolumenti che hanno una causa tipica nel rapporto di lavoro devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di preavviso. Questo include il controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e le relative spese di assicurazione e manutenzione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Maggiorazione deduzione costo assunzioni: ecco il decreto MEF

    E' stato pubblicato ieri sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto ministeriale attuativo della Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.di riforma dell'IRPEF e IRES.

    La norma dispone in particolare  per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito: 

    • una maggiorazione  pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
    •  una ulteriore deduzione pari al  10%  in presenza di nuove assunzioni  a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

    Maxideduzione per assunzioni: ambito applicativo

    All'Articolo 3 si stabiliscono i requisiti per  beneficiare della maggiorazione del costo del lavoro:

    • Soggetti ammessi: Include le entità elencate nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni.
    • Attività continuativa: L'agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l'attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se l'anno include il 29 febbraio.
    • Esclusioni: Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale.
    • Enti non commerciali: La maggiorazione è applicabile solo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile.
    • Attività miste: Per attività con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione non è disponibile per i lavoratori impiegati esclusivamente in tali attività.

    Maxi deduzione per assunzioni 2024: Incremento occupazionale

    All'art 4 si specifica che la maggiorazione è concessa se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell'anno precedente.

    • Esclusioni specifiche: Non si considera il personale assunto per stabili organizzazioni all'estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo.
    • Conversioni contrattuali: Le conversioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato sono incluse nel calcolo dell'incremento.
    • Soci lavoratori e contratti part-time: I soci lavoratori delle cooperative e i contratti part-time sono considerati proporzionalmente.
    • Calcolo dell'incremento: Il calcolo dell'incremento occupazionale non considera i lavoratori in distacco e tiene conto dei lavoratori con contratti di somministrazione proporzionalmente alla durata del rapporto.

    Maxi deduzione  assunzioni 2024:Calcolo della maggiorazione

     Non vanno inclusi nel costo del personale gli oneri IFRS 2, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e altre voci specifiche del Codice civile.

    Ogni entità di un gruppo deve ridurre l'importo della maggiorazione in base a un rapporto tra incremento e decremento occupazionale nel gruppo.

    Enti non commerciali: La maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti dall'attività commerciale rispetto ai ricavi totali.

    Attività miste: Per soggetti con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione è proporzionata ai ricavi derivanti da attività con redditi determinati in modo ordinario.