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Spese veterinarie 2023: regole di detrazione
Le Entrate nella nuova guida 2023 sulle spese sanitarie dedicano un capitolo apposito alle spese per gli animali.
Nel dettaglio, viene innanzitutto ricordato che per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11.
Spese veterinarie: quando spetta la detrazione
La detrazione per le spese veterinarie spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1).
La detrazione, quindi, NON spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati:
- all’allevamento,
- alla riproduzione,
- o al consumo alimentare,
- né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289).
Detrazione per spese mediche veterinarie: per quali prestazioni spetta
La detrazione per le spese veterinarie spetta per:
- le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3),
- per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
- nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2).
In analogia con quanto previsto (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E).
Tuttavia, è necessario che lo scontrino riporti:
- il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
- la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (si rimanda alla guida per approfondimenti).
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.
Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Spese veterinarie: limiti di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.
Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione.
Spese veterinarie: dove indicarle nel 730/2023
le spese veterinarie nel Modello 73072023 vanno indicate nel quadro E degli oneri e spese ai righi E8/E10, con il codice "29" (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR
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Contributi colf e badanti: deducibilità in dichiarazione. Novità in arrivo?
I contributi previdenziali ed assistenziali versati dai datori di lavoro per
- addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
- addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.
sono deducibili (non detraibili) nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico.
Deducibilità e detraibilità contributi colf
Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità, nella dichiarazione dei redditi o 730:
- le spese deducibili vengono sottratte dal reddito lordo, prima di calcolare le tasse;
- le spese detraibili si sottraggono dall’imposta da versare calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100% ma una percentuale del 19% per le principali tipologie)
Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto vengono sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta una percentuale delle spese detraibili .
Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla parte a carico del datore di lavoro.
Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza IV trimestre 2021, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022) .
Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del modello.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3 Rigo E24
ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi. L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente, nella risoluzione n. 278/2019, questo chiarimento a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio. La risposta è stata appunto positiva.
Riepilogo della documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti Contributi previdenziali ed assistenziali versati
per collaboratori domestici/familiari– Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016
– Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia) – Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
– documentazione attestante la comunicazione all’INPS
dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.Detrazione spesa retribuzione badanti persone non autosufficienti
Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.
Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.
Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.
Aumento limite deducibilità nel decreto Lavoro 2023
Nella conversione in legge del decreto Lavoro attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari sono stati proposti emendamenti per portare a 3000 euro il limite di deducibilità dei contributi previdenziali.
L'aumento della soglia massima riguarderebbe solo l'assistenza a persone non autosufficienti.
Si attende per la conferma della novità la approvazione della legge di conversione entro il 4 luglio 2023.
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Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole
Il bonus affitti per i giovani under 31 spetta anche per il 2023. Vediamo di seguito tutte le regole per averlo.
Con la Circolare n 9 del 1 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus affitto giovani e le novità contenute nella legge di bilancio 2022.
Bonus affitti giovani 2023: tutte le regole
L’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:
- dall’anno d’imposta 2022,
- ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti),
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza,
- una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale,
- se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Bonus affitti giovani: come è cambiato
Nella Circolare le Entrate hanno specificato che, rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa:
- eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
- innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Attenzione al fatto che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
- ESEMPIO: se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione;
- stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
- prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.
- ESEMPIO: in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.
Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario:
- stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
- e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
È confermato il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
Ti consigliamo anche 730/2023: come si indica il bonus locazioni giovani per le istruzioni su come si indica in dichiarazione.
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Spese procreazione assistita: quando spetta la detrazione d’imposta
Tra le spese mediche detraibili ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art 15 del TUIR vi sono le spese per la procreazione assistita.
In particolare, come precisato da ultimo nella Circolare n. 7 luglio 2022 n. 24 la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita PMA è detraibile da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura.
In caso di fattura cointestata, chiarisce il documento di prassi, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.
Detraibilità spese mediche procreazione assistita: le condizioni
La detrazione d'imposta spetta per:
- prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio:
- inseminazione,
- fecondazione in vitro, ecc.
- prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposte 1.3 e 1.4)
La detrazione NON spetta per le spese relative a:
- conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);
- circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);
Detraibilità spese mediche procreazione assistita: i documenti
Ai fini della detrazione fiscale per le spese mediche sostenute per:
- l'inseminazione artificiale,
- e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni
è necessario controllare e conservare i seguenti documenti:
- ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione
- ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN
- se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
- in mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità
- prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio:
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Cessione crediti singole annualità: preclusa al primo beneficiario
In telefisco 2023 viene fornito un chiarimento in merito alla cessione dei crediti di imposta che scaturiscono dai bonus edilizi.
Il tema è ancora tanto dibattuto, e genera parecchie perplessità e dubbi.
Vari lettori della piattaforma legata al Convegno de IlSole24ore hanno chiesto chiarimenti sulle singole rate in cui un credito è suddiviso.
Considerando l'ipotesi di una spesa da Superbonus 2022 con quote di detrazione da fruire in quattro anni: dal 2023 al 2026, è stato chiesto se sia possibile cedere solo la quota 2023 o le quote 2023/2024, trattenendo le rate residue.
La risposta è negativa per il primo beneficiario e viene specificato che:
- tale possibilità di cessione delle singole quote è sicuramente riconosciuta al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura
- o all’acquirente del credito per tutti i crediti la cui opzione è stata comunicata all’agenzia delle Entrate
Ricordiamo che, in base all’articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020, dopo la prima cessione scatta un divieto di cessione parziale, nel senso di cessione frazionata delle singole rate. (In proposito si legga anche: Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi: i chiarimenti delle Entrate)
Tuttavia, questo riguarda fornitori e cessionari, non il primo beneficiario, il quale ha due possibilità:
- cedere l’intero credito,
- o iniziare a detrarre e poi, se vuole, cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite (Si legga il Provvedimento direttoriale del3 febbraio 2022)
Di ciò vi è conferma anche nella Circolare n. 19/E/2022, in cui si specifica che "in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone".
È possibile:
- cedere a soggetti diversi tutte le rate del medesimo credito,
- cedere singolarmente i crediti scaturente da spese annuali distinte
- cedere in maniera differenziata i crediti emergenti da Sal diversi
Sarebbe auspicabile che le Entrate rendessero possibile anche per il primo beneficiario la cessione di singole rate.
Per concludere si ricorda che, dal 17 febbraio è in vigore il DL n 11 che ha bloccato da tale data il meccanismo delle cessioni.
Per approfondimenti leggi: Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta con i dettagli sugli esclusi.
Si auspicano ulteriori chiarimenti in merito.
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Spese mediche rateizzate: spetta la detrazione agli eredi?
Con Risposta a interpello n 192 del 6 febbraio le entrate forniscono chiarimenti sul trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius (Articolo 16–bis, comma 8, del TUIR).
L'Istante dichiara che il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.
Poiché il coniuge è deceduto l'anno successivo, chiede se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius.
le Entrate ricordano che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ''finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.''
La medesima modalità di ripartizione della detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera c) del comma 1 del citato articolo 15 del TUIR, per le spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l'altro, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Con riferimento a tali ultime spese, con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.
Nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima.
Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi.
Tale possibilità è, invece, prevista dall'articolo 16bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «….. in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»
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Fringe benefits dipendenti cessati: comunicazione entro il 21 febbraio
Con il messaggio 263 del 16 gennaio 2023 l'INPS fornisce le indicazioni operative per i flussi Uniemens concernenti i dati relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2022 al personale cessato nello stesso periodo e fissa la scadenza dell'adempimento al 21 febbraio 2022 .
L'istituto ricorda che la soglia di esenzione dei fringe benefits èstata innalzata dal dl 176 2022 (Aiuti Quater, già convertito in legge in attesa di pubblicazione) a 3000 euro totali. Inoltre, nel valore dei valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua luce e gas (in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, prima parte del terzo periodo).
Dato che l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale 2022 entro il 28 febbraio dell’anno successivo e a trasmettere le Certificazioni Uniche all’Agenzia per le dichiarazioni dei redditi precompilate viene precisato che gli invi tardivi rispetto al termine del 21 febbraio non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, con obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente
L'invio dei dati va effettuato tramite l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul portale INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Prestazioni”, “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
All’interno del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, se selezionato, permette di scegliere fra le seguenti opzioni:
- – acquisizione di una singola comunicazione;
- – gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- – invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- – ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- – visualizzazione del manuale di istruzioni.