• Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024

    Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito  le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte. 

    Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni  dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli 

    AGGIORNAMENTO 16.10.2023

    Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha  annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :

    1. Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti  viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
    2. Per il lavoratori con figli che oggi  godono invece di un tetto fissato a  3000 euro , la soglia scende a 2000.

    Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.

    Vedi qui le anticipazioni  sulla  legge di bilancio  2024 

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08

    La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

    Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). 

    Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.

    Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

    Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. 

    Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

    Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti

    Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa

    Con la conversione in legge  del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza. 

    Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.  

    La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a  332 milioni di euro per il 2023  a causa della esenzione anche  contributiva  (v.  paragrafo sotto) 

    Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?

    Solo per il 2023  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,  del TUIR non concorrono  a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000:

    •   il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
      • i  figli nati fuori del matrimonio  riconosciuti,
      • i figli adottivi o  affidati,  
      • a carico del lavoratore (che  si  trovano  nelle  condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
    •  le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il  pagamento delle utenze domestiche  del  servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e  del  gas  naturale.

    Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 

    Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.

    I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.

    Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

    Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.

    Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.

    Fringe benefits a 3000 euro:  trattamento fiscale e contributivo

    I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale. 

    La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione  previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva  concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto  non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."

    Si ricorda che  resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.

     Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli  il limite ordinario di 258,23 euro. 

    Fringe benefits e bonus carburante

    Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023,  sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti  ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .

    I datori di lavoro privati  possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l'impresa. 

    Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la  legge di  conversione del decreto  ha previsto  invece la novità dell'imponibilità  ai fini previdenziali,  il che comporta anche una minore convenienza fiscale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Locazioni lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro: regole detrazione 2023

    Anche nella dichiarazione dei redditi 2023, riferita all'anno di imposta 2022 è possibile beneficiare delle detrazioni sui canoni di locazione sostenuti in caso di trasferimento di residenza per motivi di lavoro.

    Nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, a determinate condizioni, spetta una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a: 

    • euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; 
    • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41. 

    E' bene specificare che sono destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2). 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: le condizioni

    Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. 

    Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Attenzione al fatto che, se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. 

    Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1). 

    Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. 

    Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. 

    Si precisa che i due requisiti:

    1. distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni,
    2. ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza,

    devono essere rispettati contestualmente. 

    La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).

    Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono: cointestazione del contratto

    Occorre sottolienare che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti su indicati (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. 

    Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).

    Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. 

    Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR. 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: come indicare nel 730

    Ai fini della detrazione occorre compilare la sezione V del quadro E e nel dettaglio il rigo preposto E72.

    I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione compileranno il rigo E72 come segue:

    • Colonna 1 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale,
    • Colonna 2 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Contributi colf e badanti: deducibilità in dichiarazione. Novità in arrivo?

    I contributi previdenziali ed assistenziali versati  dai datori di lavoro per 

    • addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
    • addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.

    sono deducibili (non detraibili)  nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico. 

    Deducibilità e detraibilità contributi colf

    Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità,  nella dichiarazione dei redditi o 730:

    • le spese deducibili vengono sottratte  dal  reddito lordo, prima di calcolare le tasse; 
    • le spese detraibili  si sottraggono dall’imposta da versare  calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100%  ma  una  percentuale del 19% per le principali tipologie)

    Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto  vengono  sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta  una percentuale delle spese detraibili .

    Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili  dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla  parte a carico  del datore di lavoro.

    Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio  sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza  IV trimestre 2021,  che  i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022) .

    Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).

    Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi  il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari)  del modello.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3  Rigo E24

    ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi.  L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente,  nella risoluzione n. 278/2019,  questo chiarimento  a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera  dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio.  La risposta è stata appunto positiva.

    Riepilogo della documentazione da controllare e conservare

    Tipologia  Documenti
    Contributi previdenziali ed assistenziali versati
    per collaboratori domestici/familiari

    – Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016

    – Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

    Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia) – Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
    – documentazione attestante la comunicazione all’INPS
    dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ;
    – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

    Detrazione spesa retribuzione badanti persone non autosufficienti

    Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa. 

    Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.

    Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. 

    Aumento limite deducibilità nel decreto Lavoro 2023 

    Nella conversione in legge del decreto Lavoro attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari sono stati proposti emendamenti per portare a 3000 euro il limite di deducibilità dei contributi previdenziali. 

    L'aumento della soglia massima riguarderebbe solo   l'assistenza a persone non autosufficienti.

    Si attende  per la conferma della novità la approvazione della legge di conversione entro il 4 luglio 2023.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Trattamenti di ozonoterapia: sono detraibili in dichiarazione?

    Con una faq datata 14 giugno pubblicata sul sito internet della rivista on line delle Entrate FiscOggi si forniscono chiarimenti sulla detraibilità dei trattamenti di ozonoterapia.

    In particolare veniva domandato se un ciclo di trattamenti di ozonoterapia possa essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

    La risposta delle Entrate è affermativa, a condizione che:

    • il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria.
    • il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

    Ozonoterapia: le spese della cura sono detraibili?

    Viene precisato che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale.

    E' bene sottolineare che in merito alla natura sanitaria la Circolare n 24/2022 ha chiarito che sono detraibili le spese per prestazioni specialistiche che si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

    In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

    Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

    La stessa circolare specifica che per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia occorre controllare e conservare i seguenti documenti:

    • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria,
    • Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria,
    • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Nel modello 730/2023 tali spese andranno indicate nel quadro E

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese procreazione assistita: quando spetta la detrazione d’imposta

    Tra le spese mediche detraibili ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art 15 del TUIR vi sono le spese per la procreazione assistita.

    In particolare, come precisato da ultimo nella Circolare n. 7 luglio 2022 n. 24 la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita PMA è detraibile da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura.

    In caso di fattura cointestata, chiarisce il documento di prassi, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.

    Detraibilità spese mediche procreazione assistita: le condizioni

    La detrazione d'imposta spetta per: 

    • prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio:
      • inseminazione, 
      • fecondazione in vitro, ecc.
    • prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposte 1.3 e 1.4)

    La detrazione NON spetta per le spese relative a:

    • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155/E);
    • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere del Ministero della salute del 20 ottobre 2016);

    Detraibilità spese mediche procreazione assistita: i documenti 

    Ai fini della detrazione fiscale per le spese mediche sostenute per:

    • l'inseminazione artificiale, 
    • e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni

    è necessario controllare e conservare i seguenti documenti:

    • ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione 
    • ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN 
    • se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. 
    • in mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati 
    • per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese mediche rateizzate: spetta la detrazione agli eredi?

    Con Risposta a interpello n 192 del 6 febbraio le entrate forniscono chiarimenti sul trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius (Articolo 16–bis, comma 8, del TUIR).

    L'Istante dichiara che il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.

    Poiché il coniuge è deceduto l'anno successivo, chiede se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius. 

    le Entrate ricordano che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.

    Dette  spese  sono costituite esclusivamente  dalle  spese mediche  generiche e  di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

    Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. 

    Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ''finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.''

    La medesima modalità di ripartizione della detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera c) del comma 1 del citato articolo 15 del TUIR, per le spese  riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l'altro, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

    Con riferimento a tali ultime spese, con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di  aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

    Nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima. 

    Ciò in quanto, in  assenza di  una  esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi. 

    Tale possibilità è, invece, prevista dall'articolo 16­bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «….. in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Buono occhiali: le istruzioni per gli ottici

    La legge di bilancio 2021 aveva previsto l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela  della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023” 

    Il bonus è destinato ai membri di  nuclei familiari con un valore  ISEE  non superiore a 10.000 euro annui e consiste  in un contributo in forma di  "voucher" una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti  a contatto correttive” .

    Il contributo sarà garantito  a  partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023  

    •  come rimborso diretto  ai beneficiari per gli acquisti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2021  oppure 
    • come voucher prenotabile  on line e spendibile fino al 31 dicembre 2023 presso i negozi di ottica  che si accrediteranno e saranno rimborsati per lo sconto effettuato al momento dell'acquisto.

    Gli interessati dovranno  registrarsi  a partire da gennaio 2023 su una apposita piattaforma  in corso di preparazione  sul sito del Ministero della salute, mediante SPID, CIE o CNS. Anche gli esercenti saranno tenuti a registrarsi. Vediamo di seguito le indicazioni

    Modalità registrazione negozi ottica per il bonus vista

     I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a  contatto correttive si dovranno accreditare sull'applicazione web in corso di realizzazione sul sito del ministerp della salute  a partire dal 45° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto (31 gennaio 2022).

    Si potrà procedere  utilizzando 

    • la carta di identita' elettronica (CIE), 
    • il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure 
    •  la carta nazionale dei servizi (CNS), 

    Dovranno indicare la partita IVA, il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione che i  buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti  ai sensi della normativa sopra citata.

    In questo modo vengono  inseriti in un apposito elenco  consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web.

    ATTENZIONE : L'avvenuto inserimento implica  l'obbligo  di accettazione dei buoni  al momento dell'acquisto 

     A seguito dell'accettazione del buono  consegnato dai clienti,  l'importo maturato viene' registrato nell'area  riservata dedicata a ciascuno dei fornitori che dovranno emettere  documenti contabili redatti in conformita' alle  specifiche linee guida pubblicate  nella piattaforma web.

    La liquidazione dell'importo maturato dagli esercenti l'attività di ottico:

    •  potra  essere richiesta entro e non oltre il 31 marzo 2024 e
    •  avverrà entro sessanta giorni  da parte di  Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., che collabora con il Minisero della Salute  come gestore  delle  attivita' di rimborso e liquidazione.

    Per maggiori dettagli sulla procedura è in arrivo una guida operativa specifica.