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Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole
Il bonus affitti per i giovani under 31 spetta anche per il 2023. Vediamo di seguito tutte le regole per averlo.
Con la Circolare n 9 del 1 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus affitto giovani e le novità contenute nella legge di bilancio 2022.
Bonus affitti giovani 2023: tutte le regole
L’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:
- dall’anno d’imposta 2022,
- ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti),
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza,
- una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale,
- se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Bonus affitti giovani: come è cambiato
Nella Circolare le Entrate hanno specificato che, rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa:
- eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
- innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Attenzione al fatto che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
- ESEMPIO: se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione;
- stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
- prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.
- ESEMPIO: in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.
Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario:
- stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
- e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
È confermato il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
Ti consigliamo anche 730/2023: come si indica il bonus locazioni giovani per le istruzioni su come si indica in dichiarazione.
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Cani guida: detrazioni nella dichiarazione 2023 per acquisto e mantenimento
Tempo di dichiarazione dei redditi e controllo delle detrazioni. Ma come funzionano i benefici per coloro che acquistano e mantengono un cane guida?
Per prima cosa, chiariamo che la definizione di soggetti non vedenti è stata fornita dalla Circolare n 19/E 2020 della Agenzia delle Entrate che ha precisato chi sono i soggetti non vedenti che hanno diritto alla detrazione per l’acquisto di cane guida e in particolare riporta che:
"i non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi".
Le detrazioni spettanti ai non vedenti per i cani guida sono di due tipi, una per l’acquisto di cani guida e l'altra forfettaria per il loro mantenimento.
La persona non vedente può portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di 4 anni (salvo i casi di perdita dell’animale).La detrazione può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto ed è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.Può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.Nei modelli dichiarativi va indicata:- 730/2023: Rigo E5
- Redditi PF 2023: Rigo RP5
DETRAZIONE ACQUISTO CANE GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 Detrazione al 19% sull'intero importo sostenuto Detrazione possibile una sola volta ogni 4 anni tranne nei casi di perdita dell'animale
E' fruibile dal disabile o dal familiare che l'ha fiscalmente a carico Può essere ripartita in 4 quote annuali a scelta del contribuente (alternativamente è detraibile in un'unica soluzione) Va indicata nel rigo:
- E5 del modello 730/2023
- RP5 del modello Redditi PF 2023
L’importo da indicare nel rigo E5 e nel rigo RP5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.Detrazione mantenimento del cane guida per i soggetti non vedenti nella dichiarazione dei redditi 2023
Il soggetto non vedente può fruire altresì della detrazione forfetaria di € 1.000,00 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.Attenzione: al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.Dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN17 colonna 2.
La detrazione nei modelli dichiarativi va indicata:- modello 730/2023: E81
- modello Redditi PF 2023: rigo RP 82
DETRAZIONE MANTENIMENTO CANI GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 Spetta forfettariamente per 1.000 euro Spetta solo al contribuente e non al familiare di cui è fiscalmente a carico Non sono necessari documenti per giustificare le spese Nei modelli dichiarativi va indicata:
- 730/2023: Rigo E81
- Redditi PF 2023: Rigo RP 82
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Bonus benzina 2023 dipendenti: regole e effetti in busta paga
Il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, del Governo Meloni ha riproposto l'agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi (Decreto Ucraina 21/2022) per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa del recente innalzamento dell' inflazione.
Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
La legge di conversione del decreto prevede la novità dell'imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali, che comporta anche una minore convenienza fiscale (v. ultimo paragrafo).
In attesa delle istruzioni operative dell'Inps rivediamo di seguito le regole generali e gli effetti in busta paga.
Bonus carburante 200 euro 2023: come funziona e a chi spetta
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti, con qualsiasi contratto.
Sono esclusi i soggetti assimilati ai dipendenti ovvero:
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori
- tirocinanti
- titolari di borse di studio .
I buoni possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione: benzina, gas metano, gpl , gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
I bonus sono esenti fiscalmente e possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore.
Possono sostituire i premi di risultato (se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L'erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato).
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Bonus benzina 2023: chiarimenti dell'Agenzia
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l'Agenza delle Entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera a gennaio 2023 ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo, ovvero che
- Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili fino a 258,23 euro (ex art 51 comma 3 del TUIR)
- dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.
Riguardo ai soggetti beneficiari la circolare dell'Agenzia 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso categoricamente i soggetti assimilati ai dipendenti, malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.
Inoltre l'Agenzia nel documento di prassi aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l'imponibilità per tutta la somma e non solo per l'eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.
Anche l'Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta per l'iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.
Bonus benzina e contribuzione INPS: la novità
In sede referente durante la conversione del decreto 5 2023 l'articolo riguardante il bonus benzina è stato modificato con l'aggiunta della seguente specificazione: " L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi"
La modifica comporta l'imponibilità ai fini previdenziali delle somme erogate (la relazione tecnica al decreto infatti non registra variazioni in diminuzione nelle entrate contributive). Va sottolineato anche che l’aumento dei contributi da versare comporterà per contro una minore imponibilità fiscale;
Di norma, invece, secondo il principio di armonizzazione (articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 con rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969) l'esclusione di determinati importi dal reddito si riflette anche sulla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.
Bonus benzina: l'impatto sullo sgravio dai contributi
La novità ha diminuito sensibilmente la convenienza del bonus che sconta ora più del 30% di maggiori costi per i datori di lavoro.
Conseguenze non trascurabili ci sono anche per i lavoratori infatti :
- sulla somma, come detto, dal 10 marzo 2023 sono dovuti i contributi Inps e inoltre
- l'importo contribuisce ad innalzare la retribuzione imponibile con possibili effetti sull'applicazione dello sgravio parziale dai contributi IVS previsto dalla legge di bilancio, con soglie diverse :
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- Per i redditi fino a 35mila euro lo sgravio è pari al 2%
- per i redditi fino a 25mila euro lo sgravio sale al 3%
E' evidente che se il bonus comporta il superamento della soglia si avrebbe uno sconto contributivo inferiore.
Le istruzioni INPS sullo sgravio sono state fornite con la circolare 7 del 24 gennaio 2023.
Dubbi infine potrebbero emergere su un possibile regime transitorio per il periodo tra la data di pubblicazione del decreto legge , 14 gennaio 2023 e la conversione in legge del 9 marzo 2023.
Si attendono quindi chiarimenti da parte dell'Istituto Previdenziale.
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Cessione crediti singole annualità: preclusa al primo beneficiario
In telefisco 2023 viene fornito un chiarimento in merito alla cessione dei crediti di imposta che scaturiscono dai bonus edilizi.
Il tema è ancora tanto dibattuto, e genera parecchie perplessità e dubbi.
Vari lettori della piattaforma legata al Convegno de IlSole24ore hanno chiesto chiarimenti sulle singole rate in cui un credito è suddiviso.
Considerando l'ipotesi di una spesa da Superbonus 2022 con quote di detrazione da fruire in quattro anni: dal 2023 al 2026, è stato chiesto se sia possibile cedere solo la quota 2023 o le quote 2023/2024, trattenendo le rate residue.
La risposta è negativa per il primo beneficiario e viene specificato che:
- tale possibilità di cessione delle singole quote è sicuramente riconosciuta al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura
- o all’acquirente del credito per tutti i crediti la cui opzione è stata comunicata all’agenzia delle Entrate
Ricordiamo che, in base all’articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020, dopo la prima cessione scatta un divieto di cessione parziale, nel senso di cessione frazionata delle singole rate. (In proposito si legga anche: Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi: i chiarimenti delle Entrate)
Tuttavia, questo riguarda fornitori e cessionari, non il primo beneficiario, il quale ha due possibilità:
- cedere l’intero credito,
- o iniziare a detrarre e poi, se vuole, cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite (Si legga il Provvedimento direttoriale del3 febbraio 2022)
Di ciò vi è conferma anche nella Circolare n. 19/E/2022, in cui si specifica che "in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone".
È possibile:
- cedere a soggetti diversi tutte le rate del medesimo credito,
- cedere singolarmente i crediti scaturente da spese annuali distinte
- cedere in maniera differenziata i crediti emergenti da Sal diversi
Sarebbe auspicabile che le Entrate rendessero possibile anche per il primo beneficiario la cessione di singole rate.
Per concludere si ricorda che, dal 17 febbraio è in vigore il DL n 11 che ha bloccato da tale data il meccanismo delle cessioni.
Per approfondimenti leggi: Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta con i dettagli sugli esclusi.
Si auspicano ulteriori chiarimenti in merito.
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Spese mediche rateizzate: spetta la detrazione agli eredi?
Con Risposta a interpello n 192 del 6 febbraio le entrate forniscono chiarimenti sul trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius (Articolo 16–bis, comma 8, del TUIR).
L'Istante dichiara che il marito ha sostenuto nel 2020 delle spese mediche per un intervento chirurgico, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021.
Poiché il coniuge è deceduto l'anno successivo, chiede se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius.
le Entrate ricordano che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Nel caso in cui tali spese eccedano, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annui, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Come chiarito dalla risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, la ''finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.''
La medesima modalità di ripartizione della detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera c) del comma 1 del citato articolo 15 del TUIR, per le spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili di cui, tra l'altro, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Con riferimento a tali ultime spese, con la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.
Nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima.
Ciò in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi.
Tale possibilità è, invece, prevista dall'articolo 16bis, comma 8, secondo periodo, del TUIR ai sensi del quale per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione ivi indicata «….. in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene»
Allegati: -
Fringe benefits dipendenti cessati: comunicazione entro il 21 febbraio
Con il messaggio 263 del 16 gennaio 2023 l'INPS fornisce le indicazioni operative per i flussi Uniemens concernenti i dati relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2022 al personale cessato nello stesso periodo e fissa la scadenza dell'adempimento al 21 febbraio 2022 .
L'istituto ricorda che la soglia di esenzione dei fringe benefits èstata innalzata dal dl 176 2022 (Aiuti Quater, già convertito in legge in attesa di pubblicazione) a 3000 euro totali. Inoltre, nel valore dei valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua luce e gas (in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, prima parte del terzo periodo).
Dato che l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale 2022 entro il 28 febbraio dell’anno successivo e a trasmettere le Certificazioni Uniche all’Agenzia per le dichiarazioni dei redditi precompilate viene precisato che gli invi tardivi rispetto al termine del 21 febbraio non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, con obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente
L'invio dei dati va effettuato tramite l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul portale INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Prestazioni”, “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
All’interno del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”) che, se selezionato, permette di scegliere fra le seguenti opzioni:
- – acquisizione di una singola comunicazione;
- – gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- – invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- – ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- – visualizzazione del manuale di istruzioni.
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Buono occhiali: le istruzioni per gli ottici
La legge di bilancio 2021 aveva previsto l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”
Il bonus è destinato ai membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui e consiste in un contributo in forma di "voucher" una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive” .
Il contributo sarà garantito a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023
- come rimborso diretto ai beneficiari per gli acquisti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2021 oppure
- come voucher prenotabile on line e spendibile fino al 31 dicembre 2023 presso i negozi di ottica che si accrediteranno e saranno rimborsati per lo sconto effettuato al momento dell'acquisto.
Gli interessati dovranno registrarsi a partire da gennaio 2023 su una apposita piattaforma in corso di preparazione sul sito del Ministero della salute, mediante SPID, CIE o CNS. Anche gli esercenti saranno tenuti a registrarsi. Vediamo di seguito le indicazioni
Modalità registrazione negozi ottica per il bonus vista
I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive si dovranno accreditare sull'applicazione web in corso di realizzazione sul sito del ministerp della salute a partire dal 45° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto (31 gennaio 2022).
Si potrà procedere utilizzando
- la carta di identita' elettronica (CIE),
- il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure
- la carta nazionale dei servizi (CNS),
Dovranno indicare la partita IVA, il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
In questo modo vengono inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web.
ATTENZIONE : L'avvenuto inserimento implica l'obbligo di accettazione dei buoni al momento dell'acquisto
A seguito dell'accettazione del buono consegnato dai clienti, l'importo maturato viene' registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori che dovranno emettere documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate nella piattaforma web.
La liquidazione dell'importo maturato dagli esercenti l'attività di ottico:
- potra essere richiesta entro e non oltre il 31 marzo 2024 e
- avverrà entro sessanta giorni da parte di Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., che collabora con il Minisero della Salute come gestore delle attivita' di rimborso e liquidazione.
Per maggiori dettagli sulla procedura è in arrivo una guida operativa specifica.