• Oneri deducibili e Detraibili

    Buoni premio ai dipendenti: esenti IVA per la Corte UE

    I buoni acquisto erogati a titolo gratuito ai dipendenti come premio  per il loro rendimento in azienda  sono esenti IVA . Lo ha afffermato nella sentenza C-607/20 del 17 novembre 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

    Nella motivazione in estrema sintesi si afferma che  l’attribuzione dei buoni nell’ambito di un programma di incentivo ai dipendenti piu meritevoli  “è volta a incrementare il rendimento  e, quindi, al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa”. Essendo effettuata  per finalita NON  estranee a quelle dell'impresa la prestazione non rientra nell'ambito applicativo dell'IVA.

    IVA sui premi ai dipendenti: iI caso proposto alla Corte di Giustizia UE

    La domanda di pronuncia  era stata posta da una società appartenente a un gruppo multinazionale, attiva nel Regno Unito  e verteva  sull’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/C sull’Iva che prevede:

     “sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti: 

    • la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o
    •  per l’uso del suo personale o, più generalmente,
    •  per fini estranei alla sua impresa”.

    L'amministrazione tributaria inglese  aveva notificato alla società  un accertamento fiscale ai fini dell’Iva  non dichiarata sul valore di buoni acquisto offerti ai dipendenti, nell’ambito di un programma di riconoscimento dei meriti ai dipendenti piu efficienti,  che comprendeva, in ordine di valore decrescente:

    1.  premi in denaro, 
    2. buoni acquisto e
    3. semplici  certificati di riconoscimento. 

     L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva impedisce che un soggetto passivo che abbia potuto detrarre l’Iva sull’acquisto di un bene destinato alla propria impresa possa sottrarsi al  versamento dell'imposta  utilizzando il bene  per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale

    Si trattava quindi di stabilitre se  la prestazione di offrire ai propri dipendenti buoni acquisto  per premiarne l'efficenza  costiuisca una prestazione correlata ad usi privati oppure aziendali 

    La Corte osserva che prendendo in considerazione solo  l’utilizzo che ne viene fatto, si dovrebbe ritenere che i buoni acquisto  rispondano ad un  uso privato dei dipendenti

    Viene però anche sottolineato  che l'erogazione  dei buoni premio non avviene in funzione di tale uso ma sulla  base di criteri  correlati alle  prestazioni de lavoratori in azienda , e con valori   direttamente  proporzionale tra loro. Questo in quanto il programma  ha  la  finalità di incentivare il buon rendimento dei lavoratori e di conseguenza la redditività dell’impresa.In questo senso il vantaggio per l'impresa è preponderante rispetto a quello dei lavoratori. 

    La corte conclude quindi  che la prestazione di servizi non è effettuata per fini estranei all’impresa e, quindi, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva che prescrive l'applicabilità dell'imposta 

    Nella conclusione la sentenza afferma infatti che  "l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Protesi dentaria: è detraibile se acquistata con pagamenti non tracciabili?

    Con una risposta a domanda di un contribuente, datata fine agosto 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sulla detraibilità delle spese per acquisto protesi dentarie.

    Il contribuente domandava se fosse possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese per l’acquisto di un apparecchio di protesi dentaria pagato con mezzi non tracciabili.

    Le Entrate ricordano che dal periodo d’imposta 2020 la detrazione delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 

    Fanno eccezione a tale regola le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
    Inoltre, come specificato nella circolare n 24/2022, l’obbligo di utilizzo del pagamento tracciabile, ai fini della detrazione, non è previsto anche per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, considerato che queste fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.
    Si ricorda che per richiedere la detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente

    • la descrizione del prodotto acquistato 
    • la persona che sostiene la spesa.

    Il citato documento di prassi, nella sezione Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici a pagina 55, specifica che in linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

    Per la detraibilità occorre fare riferimento alla documentazione riassunta in tabella.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazione premi assicurativi sul modello 730 del 2022 per l’anno 2021

    Le spese sostenute per premi assicurativi non sono tutte detraibili; sono detraibili solo alcune specifiche situazioni assicurate, espressamente individuate dal Legislatore, a determinate condizioni e con alcuni limiti.

    Sono detraibili, nella misura del 19%, i seguenti premi assicurativi:

    • per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
    • per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave;
    • per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione.

    In linea generale le spese sostenute per premi assicurativi, quelli elencati, sono detraibili nella misura del 19% se sostenute dal contribuente, con modalità tracciate (bonifico, bancomat, carta di credit, altro), per se stesso o per un familiare fiscalmente a carico nell’anno d’imposta 2021.

    A partire dal 2020 la misura delle detrazioni di imposta per queste spese, come prevista dal Legislatore, è usufruibile in misura piena se il contribuente percepisce un reddito complessivo fino a 120 mila euro; è da ragguagliare in modo proporzionale per i redditi che arrivano fino 240 mila euro, limite reddituale oltre il quale tali spese diventano indetraibili.

    Anche i redditi da cedolare secca rientrano nel suddetto limite.

    Entrando nello specifico delle singole detrazioni, è possibile puntualizzare alcune questioni operative, come specificato sulle istruzioni del modello 730 del 2022 per l’anno fiscale 2021:

    • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: sono detraibili le spese sostenute per contratti stipulati dal 2001 per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante, fino all’importo di 530 euro;
    • assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: interessa le persone con disabilità grave accertata dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche, mentre l’ammontare corrisposto non deve complessivamente superare l’importo di 750 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
    • assicurazioni per rischio di non autosufficienza: la detrazione (che spetta solo se l’assicurazione non può recedere dal contratto) riguarda i premi versati per le assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e l’importo dei premi non deve complessivamente superare l’importo di 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e la tutela di delle persone con disabilità grave;
    • assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: riguarda le polizze stipulate dal 2018 relative a immobili ad uso abitativo;
    • assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: (detrazione prevista nel contesto agevolativo del cosiddetto Superbonus 110%) sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4.

    Condizione necessaria per poter usufruire di tali detrazioni d’imposta è la loro esposizione in sede di Dichiarazione annuale dei redditi. 

    In relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 del 2022, per l’anno d’imposta 2021, l’esposizione delle spese sostenute si effettua attraverso la compilazione dei righi E8 – E9 – E10Altre spese” sul Quadro E “Oneri e spese”, sezione 1 “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 26% 30% 35% o 90%”.

    La compilazione dei righi E8 – E9 – E10 è molto semplice e si configura nell’indicazione della spesa sostenuta (importo arrotondato all’unità di euro) accompagnato dal “codice spesa, necessario per riconoscere la detrazione in questione.

    I codici spesa delle detrazioni per premi assicurativi sono:

    • per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: codice spesa 36;
    • per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: codice spesa 38;
    • per assicurazioni per rischio di non autosufficienza: codice spesa 39;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: codice spesa 43;
    • per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: codice spesa 81.
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Piattaforma Cessione Crediti: nuovo provvedimento delle entrate

    Con Provvedimento Prot. 205147/2021 di ieri 29 luglio le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. 

    In particolare, con il documento sono approvate le specifiche tecniche: 

    1. per l’invio telematico massivo all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti nella “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 
    2. per la comunicazione telematica ai cessionari degli esiti delle richieste

    Le specifiche tecniche riportate in allegato al presente provvedimento (SCARICA QUI L'ALLEGATO) sono utilizzate a decorrere dal 29 luglio 2021.

    Il provvedimento specifica che le richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni sono inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate esclusivamente dal soggetto che risulta quale cessionario del credito da accettare o rifiutare. 

    L’esito delle richieste è comunicato telematicamente al cessionario entro il secondo giorno successivo all’invio delle richieste, tramite apposito file compilato secondo le specifiche tecniche scaricabile dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

    Entro il giorno successivo all’invio del file contenente le richieste  è possibile inviare la richiesta di annullamento di tutte le richieste contenute nello stesso file.

    Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il manuale operativo di accesso alla "Piattaforma cessione crediti" contenente i dettagli relativi alle modalità di accesso e utilizzo della piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo:

    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

    SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

    Come specificato nella introduzione alla guida stessa, recenti disposizioni normative hanno introdotto nel nostro sistema tributario delle alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali.

    Ad esempio, per certe tipologie di spese per interventi edilizi è stata prevista la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. 

    Per queste stesse spese e per quelle sostenute dai contribuenti in seguito alla diffusione della situazione emergenziale da Covid-19 v quali spese di sanificazione, per acquisto di dispositivi di protezione, di adeguamento dei luoghi di lavoro, è stata introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. 

    Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24. 

    Per utilizzare questa possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione. 

    In merito alla cessione dei crediti l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi

    Piattaforma cessione crediti, per quali crediti posso utilizzarla?

    Crediti già presenti in piattaforma

    Le informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell’Agenzia e sono visibili nella piattaforma cessione crediti. 

    Ad esempio parliamo dei crediti relativi: 

    • al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020) 
    • alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute
    • alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute. 

    I titolari di tali crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito dell’Agenzia e possono visualizzare i propri crediti, per comunicarne l’eventuale cessione ad altri soggetti. 

    Crediti non presenti nella piattaforma

    Altri crediti cedibili non sono noti all’Agenzia perché possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia stessa. 

    Ad esempio parliamo dei crediti relativi: 

    • ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari 
    • alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese. 

    Pertanto, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. 

    In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario. 

    In particolare, i crediti dal contratti di locazione e da superbonus sono caricati nella piattaforma in seguito alla comunicazione:

    • della cessione dei crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione che determina il trasferimento del credito dal titolare ad altri soggetti cessionari (anche i proprietari degli immobili) 
    • delle opzioni relative alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi che determinano il trasferimento della detrazione dal titolare ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito). 

    In tutti questi casi, i cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma. 

    E' bene sottolineare come dice la guida che "le Comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti"

    Le funzionalità della piattaforma cessione crediti

    Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:

    • monitorare i crediti
    • cedere crediti
    • confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
    • consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.

    Per approfondimenti SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI

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