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Buono occhiali: le istruzioni per gli ottici
La legge di bilancio 2021 aveva previsto l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”
Il bonus è destinato ai membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui e consiste in un contributo in forma di "voucher" una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive” .
Il contributo sarà garantito a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023
- come rimborso diretto ai beneficiari per gli acquisti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2021 oppure
- come voucher prenotabile on line e spendibile fino al 31 dicembre 2023 presso i negozi di ottica che si accrediteranno e saranno rimborsati per lo sconto effettuato al momento dell'acquisto.
Gli interessati dovranno registrarsi a partire da gennaio 2023 su una apposita piattaforma in corso di preparazione sul sito del Ministero della salute, mediante SPID, CIE o CNS. Anche gli esercenti saranno tenuti a registrarsi. Vediamo di seguito le indicazioni
Modalità registrazione negozi ottica per il bonus vista
I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive si dovranno accreditare sull'applicazione web in corso di realizzazione sul sito del ministerp della salute a partire dal 45° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto (31 gennaio 2022).
Si potrà procedere utilizzando
- la carta di identita' elettronica (CIE),
- il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure
- la carta nazionale dei servizi (CNS),
Dovranno indicare la partita IVA, il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
In questo modo vengono inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web.
ATTENZIONE : L'avvenuto inserimento implica l'obbligo di accettazione dei buoni al momento dell'acquisto
A seguito dell'accettazione del buono consegnato dai clienti, l'importo maturato viene' registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori che dovranno emettere documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate nella piattaforma web.
La liquidazione dell'importo maturato dagli esercenti l'attività di ottico:
- potra essere richiesta entro e non oltre il 31 marzo 2024 e
- avverrà entro sessanta giorni da parte di Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., che collabora con il Minisero della Salute come gestore delle attivita' di rimborso e liquidazione.
Per maggiori dettagli sulla procedura è in arrivo una guida operativa specifica.
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Buoni premio ai dipendenti: esenti IVA per la Corte UE
I buoni acquisto erogati a titolo gratuito ai dipendenti come premio per il loro rendimento in azienda sono esenti IVA . Lo ha afffermato nella sentenza C-607/20 del 17 novembre 2022 la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Nella motivazione in estrema sintesi si afferma che l’attribuzione dei buoni nell’ambito di un programma di incentivo ai dipendenti piu meritevoli “è volta a incrementare il rendimento e, quindi, al buon funzionamento e alla redditività dell’impresa”. Essendo effettuata per finalita NON estranee a quelle dell'impresa la prestazione non rientra nell'ambito applicativo dell'IVA.
IVA sui premi ai dipendenti: iI caso proposto alla Corte di Giustizia UE
La domanda di pronuncia era stata posta da una società appartenente a un gruppo multinazionale, attiva nel Regno Unito e verteva sull’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/C sull’Iva che prevede:
“sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:
- la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o
- per l’uso del suo personale o, più generalmente,
- per fini estranei alla sua impresa”.
L'amministrazione tributaria inglese aveva notificato alla società un accertamento fiscale ai fini dell’Iva non dichiarata sul valore di buoni acquisto offerti ai dipendenti, nell’ambito di un programma di riconoscimento dei meriti ai dipendenti piu efficienti, che comprendeva, in ordine di valore decrescente:
- premi in denaro,
- buoni acquisto e
- semplici certificati di riconoscimento.
L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva impedisce che un soggetto passivo che abbia potuto detrarre l’Iva sull’acquisto di un bene destinato alla propria impresa possa sottrarsi al versamento dell'imposta utilizzando il bene per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale
Si trattava quindi di stabilitre se la prestazione di offrire ai propri dipendenti buoni acquisto per premiarne l'efficenza costiuisca una prestazione correlata ad usi privati oppure aziendali
La Corte osserva che prendendo in considerazione solo l’utilizzo che ne viene fatto, si dovrebbe ritenere che i buoni acquisto rispondano ad un uso privato dei dipendenti.
Viene però anche sottolineato che l'erogazione dei buoni premio non avviene in funzione di tale uso ma sulla base di criteri correlati alle prestazioni de lavoratori in azienda , e con valori direttamente proporzionale tra loro. Questo in quanto il programma ha la finalità di incentivare il buon rendimento dei lavoratori e di conseguenza la redditività dell’impresa.In questo senso il vantaggio per l'impresa è preponderante rispetto a quello dei lavoratori.
La corte conclude quindi che la prestazione di servizi non è effettuata per fini estranei all’impresa e, quindi, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva che prescrive l'applicabilità dell'imposta
Nella conclusione la sentenza afferma infatti che "l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione una prestazione di servizi consistente, per un’impresa, nell’offrire buoni acquisto ai suoi dipendenti, nell’ambito di un programma da essa istituito, volto a gratificare e a premiare i dipendenti più meritevoli ed efficienti.
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Protesi dentaria: è detraibile se acquistata con pagamenti non tracciabili?
Con una risposta a domanda di un contribuente, datata fine agosto 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sulla detraibilità delle spese per acquisto protesi dentarie.
Il contribuente domandava se fosse possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese per l’acquisto di un apparecchio di protesi dentaria pagato con mezzi non tracciabili.
Le Entrate ricordano che dal periodo d’imposta 2020 la detrazione delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Fanno eccezione a tale regola le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Inoltre, come specificato nella circolare n 24/2022, l’obbligo di utilizzo del pagamento tracciabile, ai fini della detrazione, non è previsto anche per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, considerato che queste fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.
Si ricorda che per richiedere la detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risultino chiaramente- la descrizione del prodotto acquistato
- la persona che sostiene la spesa.
Il citato documento di prassi, nella sezione Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici a pagina 55, specifica che in linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.
Per la detraibilità occorre fare riferimento alla documentazione riassunta in tabella.
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Piattaforma Cessione Crediti: nuovo provvedimento delle entrate
Con Provvedimento Prot. 205147/2021 di ieri 29 luglio le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In particolare, con il documento sono approvate le specifiche tecniche:
- per l’invio telematico massivo all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti nella “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- per la comunicazione telematica ai cessionari degli esiti delle richieste
Le specifiche tecniche riportate in allegato al presente provvedimento (SCARICA QUI L'ALLEGATO) sono utilizzate a decorrere dal 29 luglio 2021.
Il provvedimento specifica che le richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni sono inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate esclusivamente dal soggetto che risulta quale cessionario del credito da accettare o rifiutare.
L’esito delle richieste è comunicato telematicamente al cessionario entro il secondo giorno successivo all’invio delle richieste, tramite apposito file compilato secondo le specifiche tecniche scaricabile dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Entro il giorno successivo all’invio del file contenente le richieste è possibile inviare la richiesta di annullamento di tutte le richieste contenute nello stesso file.
Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il manuale operativo di accesso alla "Piattaforma cessione crediti" contenente i dettagli relativi alle modalità di accesso e utilizzo della piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo:
SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI
Come specificato nella introduzione alla guida stessa, recenti disposizioni normative hanno introdotto nel nostro sistema tributario delle alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali.
Ad esempio, per certe tipologie di spese per interventi edilizi è stata prevista la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Per queste stesse spese e per quelle sostenute dai contribuenti in seguito alla diffusione della situazione emergenziale da Covid-19 v quali spese di sanificazione, per acquisto di dispositivi di protezione, di adeguamento dei luoghi di lavoro, è stata introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.
Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Per utilizzare questa possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
In merito alla cessione dei crediti l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
Piattaforma cessione crediti, per quali crediti posso utilizzarla?
Crediti già presenti in piattaforma
Le informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell’Agenzia e sono visibili nella piattaforma cessione crediti.
Ad esempio parliamo dei crediti relativi:
- al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020)
- alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute
- alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute.
I titolari di tali crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito dell’Agenzia e possono visualizzare i propri crediti, per comunicarne l’eventuale cessione ad altri soggetti.
Crediti non presenti nella piattaforma
Altri crediti cedibili non sono noti all’Agenzia perché possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia stessa.
Ad esempio parliamo dei crediti relativi:
- ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari
- alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
Pertanto, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario.
In particolare, i crediti dal contratti di locazione e da superbonus sono caricati nella piattaforma in seguito alla comunicazione:
- della cessione dei crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione che determina il trasferimento del credito dal titolare ad altri soggetti cessionari (anche i proprietari degli immobili)
- delle opzioni relative alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi che determinano il trasferimento della detrazione dal titolare ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito).
In tutti questi casi, i cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma.
E' bene sottolineare come dice la guida che "le Comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti"
Le funzionalità della piattaforma cessione crediti
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
- monitorare i crediti
- cedere crediti
- confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
- consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.
Per approfondimenti SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI
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