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Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE
Con il Provvedimento n 186368 del 17 aprile le Entrate fissano le regole per i rappresentanti fiscali.
Si dettano regole e modalità per presentare la richiesta e la relativa garanzia.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE
In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati.
Con il Provvedimento in oggetto si dà attuazione alle ultime disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.
La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati.
Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024. Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.
Rappresentante fiscale: i requisiti
Secondo il provvedimento del 17 aprile gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
- non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
- non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).
La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.
Rappresentante fiscale: la garanzia
I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:- a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
- b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
- c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
- d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
- e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.
I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.
La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.
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Prestatori servizi pagamento: chiarimenti su conservazione dati
Con il Principio di Diritto n 2 dell'11 aprile le Entrate si occupano di chiarire che, nell'ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell'idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva.
La responsabilità spetta al legislatore Ue, che ha stabilito obblighi chiari e precisi per garantire la conformità e la trasparenza nel settore dei pagamenti.
Prestatori servizi di pagamento: chiarimenti ADE su invio dati all’UE
Il Principio di diritto ricorda che il 18 febbraio 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto un pacchetto di importanti novità legislative per contrastare le frodi Iva con l’introduzione, tra l’altro, di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.
La direttiva 2020/284 ha aggiunto una sezione specifica alla direttiva Iva (2006/112/Ce), e il nuovo articolo 243-ter impone agli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai servizi offerti per i pagamenti transfrontalieri, per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.
Inoltre, il Regolamento (Ue) 2020/283 ha previsto, con il nuovo articolo 24-ter, che ciascun Stato membro raccolga le informazioni raccolte dai prestatori dei servizi di pagamento mettendoli poi a disposizione della Commissione europea.
Pertanto è stato istituito presso la Commissione Ue un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, il Cesop (Central electronic system of payment information), che ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti.
Con il Dlgs n. 153/2023 è stata recepita tale novità
Il decreto ha introdotto, all’interno del decreto Iva, un nuovo “Titolo II BIS”, che stabilisce gli obblighi di conservazione e comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento, fornisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, indica le informazioni che devono essere conservate e trasmesse.
Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione di dati (vedi articolo “Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva”).
Ciò detto, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto, precisa che non spetta ai prestatori dei servizi di pagamento stabilire se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi anti-frode Iva voluti dalla normativa europea.
È il legislatore Ue che ha introdotto le modifiche a valutare la rilevanza dei nuovi obblighi rispetto alle finalità per cui sono stati previsti.
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Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere
Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.
Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.
Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia.
Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.
Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.
Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere
I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.
Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;
- dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- composizione del deposito;
- obbligazioni delle parti contraenti;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;
- rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.
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Regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese: novità dal 2025
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2024 n. 281, il Decreto legislativo del 13.11.2024 n. 180 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto".
Le novità saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, la lettera c) dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 180, introduce nel testo del dpr n. 633 del 1972, il Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285, con l'obiettivo di armonizzare il regime fiscale europeo e incentivare la competitività delle piccole realtà imprenditoriali, ovvero viene disciplinato:
- il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (sezione I)
- ed il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sezione II).
Si ricorda che il regime di franchigia, è il regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea, aventi un volume d’affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.
Vediamo brevemente le novità previste.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati della UE
Abbiamo detto che il decreto istituisce un nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese stabilite nell'Unione Europea, ovvero consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea di applicare un sistema di franchigia IVA anche in altri Stati membri, inclusa l'Italia, nel rispetto di specifiche condizioni.
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano se ricorrono le seguenti condizioni:
- Volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfettario, nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica della comunicazione di cui al punto successivo;
- Il soggetto passivo deve comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime nel territorio di un altro Stato membro (es. Italia).
- Il soggetto passivo deve ottenere un numero di identificazione EX assegnato dallo Stato di stabilimento, necessario per applicare il regime in Italia o in altri Stati membri.
Cause di preclusione all’accesso al regime di franchigia IVA
Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
- effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
- nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
- effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in Italia può applicare il regime di franchigia in un altro Stato membro dell'Unione
europea se ricorrono le seguenti condizioni:- nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
- ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate
l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione; - è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
Informazioni contenute nella comunicazione all’Agenzia delle entrate
In tale comunicazione sono indicati:
- il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
- il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70‐terdecies, comma 5.
Le novità per l’e-commerce e i servizi digitali
Le prestazioni rese virtualmente o in streaming saranno soggette a IVA nel Paese in cui è domiciliato o residente il committente.
In particolare, si
considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso
a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in streaming o
altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto
passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero.Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola
Allegati:
non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale. -
Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025
Sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 31 ottobre viene Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione, del 23 settembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento.(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Nomenclatura combinata: novità dal 1° gennaio 2025
Come evidenziato nel preambolo del regolamento di cui si tratta, il regolamento (CEE) n 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o«NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
È inoltre necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici («squali e pinne di squalo» nel capitolo 3, «pomodori» nel capitolo 7, «biocarburanti» nel capitolo 27, «urea liquida» nel capitolo 31, «avanzi e cascami di legno» e «rivestimenti del suolo laminati» nel capitolo 44, «laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio» nel capitolo 85 della NC).
Tenuto conto dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), è opportuno semplificare il capitolo 85.
In seguito all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione, è necessario modificare le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23.
Al fine di controllare meglio le importazioni dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00, è necessario introdurre un'unità supplementare.
Nell'interesse della chiarezza e al fine di evitare interpretazioni errate, è necessario modificare la descrizione del codice NC 1518 00 95, la nota complementare 2 del capitolo 76 e l'unità supplementare per i codici NC 2903 41 00 e 2903 42 00.
Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane, è appropriato introdurre nuove sottovoci nei capitoli 27 e 29.
Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025 è opportuno che l'allegato I del regolamento (CEE) n 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. -
Obblighi Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma
Le Entrate hanno pubblicato il Principio di Diritto n 3/2024 in risposta a dubbi sulle definizioni di:
- venditore e
- piattaforma,
relativamente ai soggetti su cui ricadono gli obblighi di comunicazione dei dati che scaturiscono dalla Direttiva DAC 7.
Leggi anche Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02
Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma
L'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di:
- “piattaforma”
- e “venditore”
contenute nel Dlgs n. 32/2023 di attuazione della Direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7), relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi dell’Unione.
La direttiva impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino, con modalità standardizzate, una serie di dati sui venditori in rete, alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni.
Obiettivo è la ricostruzione dei ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto se i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.
Il Dlgs n 32/2024 (in attuazione della Direttiva) impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di:
- espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
- comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.
L' ADE, con il principio di diritto n 3/2024, vuole chiarire la corretta definizione dei due termini.
Prima di replicare al quesito, riporta le definizioni del quesito che evidenziava che:
- è una ''piattaforma'' ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti (…)'';
- è un ''venditore'' ''un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente''.
Inoltre, ''attività pertinente'' è ''un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- 2) i servizi personali;
- 3) la vendita di beni;
- 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto'.
L'’Agenzia osserva che la definizione di attività pertinente data dal decreto su indicata:
- non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web
- né che le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta'” e, quindi, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore.
L’Amministrazione spiega che, l’ipotesi di un’attività svolta anche “indirettamente” dal venditore comporta che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell'utente-venditore non alteri la riconducibilità dell’operazione tra quelle oggetto di comunicazione.
Tali conclusioni sono coerenti con quelle assunte in sede Ocse, contenute nelle Model Rules. Viene specificato infatti che la risposta n. 15 alle Frequently Asked Questions, relativa alle Model Rules (ottobre 2023) ha precisato che deve essere considerata come “piattaforma”, un sito web di locazione di alloggi, che mette a disposizione beni immobili agendo a proprio nome ma per conto di venditori terzi e i relativi affitti devono essere considerati attività pertinenti.
Il gestore, in tal caso, è tenuto a comunicare i corrispettivi ricevuti dai venditori registrati sulla piattaforma in relazione a tali attività pertinenti.
In sintesi, quindi, anche se non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore, rappresenta una “piattaforma” secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 32/2023.
Per la nozione di “venditore”, l’Agenzia precisa che l'espressione “registrato sulla piattaforma” riportata dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Dlgs, comprende, in via generale, tutti i casi in cui i dati del venditore che utilizza la piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma stessa, e possano, quindi, essere successivamente oggetto di comunicazione.
Di conseguenza, rilevano anche le ipotesi in cui l'utente non si abbia uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.
La conclusione, specifica l'ADE, è coerente con le indicazioni fornite dal Commentario alle Model Rules, con riferimento alla analoga definizione di venditore (Seller).
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Cessione esportazioni: formazione plafond IVA acconti
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 6 agosto 2024, ha fatto chiarezza in merito alla cessione all'esportazione e le modalità di formazione del plafond IVA in presenza di fatturazione e registrazione di acconti. Il soggetto istante è un’Associazione, che ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013 e in particolare sul plafond che si forma sulle cessioni di beni a clienti extra-UE da parte dei propri associati.
Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: quesito
L'Associazione ha evidenziato una problematica comune per i suoi associati, che operano regolarmente con clienti situati fuori dall'Unione Europea. Queste operazioni sono spesso regolate da contratti che prevedono il trasferimento della proprietà dei beni solo dopo un collaudo positivo presso la sede del cliente extra-UE. Inoltre, la fatturazione avviene in più tranche: gli acconti sono fatturati man mano che vengono corrisposti, mentre il saldo viene fatturato solo dopo il collaudo, deducendo gli acconti già fatturati.
L'Associazione ha chiesto se, ai fini della formazione del plafond, si debba considerare
- l'intera operazione alla data del collaudo (e quindi al trasferimento della proprietà), oppure
- se gli acconti fatturati concorrono già alla formazione del plafond, anche se il trasferimento della proprietà non è ancora avvenuto.
Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: soluzione Associazione
Secondo l'Associazione, la fatturazione degli acconti dovrebbe essere già produttiva di plafond. Questo perché l'operazione nel suo complesso è finalizzata alla vendita del bene, come stabilito dal contratto di vendita e come richiesto dalla risoluzione n. 94/E del 2013.
Formazione plafond in caso di fatturazione e registrazione acconti: parere Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il quesito e ha chiarito che, secondo l'articolo 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui tali effetti si verificano.
L'Agenzia ha inoltre richiamato la circolare n. 145/E del 10 giugno 1998, che stabilisce che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura.
In particolare, è stato chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata ad una cessione all'esportazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA. Tuttavia, qualora l'operazione non vada a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.