-
Rappresentanti fiscali: al via il servizio Ade online per la verifica
L’Agenzia delle entrate ha annunciato il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali in regola per essere nominati dagli operatori non residenti, anche stabiliti in Paesi extra-Ue, per adempiere gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 13/2024 (articolo 4, comma 1 lettera a)).
Ricordiamo che a tal fine le entrate avevano pubblicato il Provvedimento n 186368 del 17.04.2025 con le regole per i rappresentanti fiscali.
Riepolghiamo tutte le regole.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole ADE
In particolare, i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono diventare tali, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati.
Con il Provvedimento su indicato si dà attuazione alle disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva.
La riforma fiscale ha previsto novità e in particolare, il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati.
Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024.
Leggi anche: Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie.
Rappresentante fiscale: i requisiti
Secondo il provvedimento del 17 aprile 2025 gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari
- non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari
- non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
- non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato (vedi articolo 15, comma 1, della legge n. 55/1990).
La dichiarazione, da presentare presso la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, va trasmessa contestualmente al modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini Iva con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.
Rappresentante fiscale: la garanzia
I soggetti su indicati prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:- a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
- b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
- c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
- d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
- e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.
I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del provvedimento cui si rimanda.
La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.
Rappresentanti fiscali: tutte le regole in sintesi. La verifica dei requisiti dal sito ADE
In sintesi, il Dlgs n. 13/2024, integrando l’articolo 17 del decreto Iva, ha disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.
Inoltre, il decreto Mef del 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata mentre i provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente, per la prestazione della garanzia e per l’attestazione dei requisiti soggettivi
Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da:
- atto pubblico,
- scrittura privata registrata
- o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.
Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:
- il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
- il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.
Il ruolo di rappresentante fiscale necessita il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto Mef n. 164/1999, e presentare la garanzia prevista dall’articolo 17 modificato del decreto Iva, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
Allegati: -
Prestatori servizi pagamento: chiarimenti su conservazione dati
Con il Principio di Diritto n 2 dell'11 aprile le Entrate si occupano di chiarire che, nell'ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell'idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva.
La responsabilità spetta al legislatore Ue, che ha stabilito obblighi chiari e precisi per garantire la conformità e la trasparenza nel settore dei pagamenti.
Prestatori servizi di pagamento: chiarimenti ADE su invio dati all’UE
Il Principio di diritto ricorda che il 18 febbraio 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto un pacchetto di importanti novità legislative per contrastare le frodi Iva con l’introduzione, tra l’altro, di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.
La direttiva 2020/284 ha aggiunto una sezione specifica alla direttiva Iva (2006/112/Ce), e il nuovo articolo 243-ter impone agli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai servizi offerti per i pagamenti transfrontalieri, per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.
Inoltre, il Regolamento (Ue) 2020/283 ha previsto, con il nuovo articolo 24-ter, che ciascun Stato membro raccolga le informazioni raccolte dai prestatori dei servizi di pagamento mettendoli poi a disposizione della Commissione europea.
Pertanto è stato istituito presso la Commissione Ue un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, il Cesop (Central electronic system of payment information), che ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti.
Con il Dlgs n. 153/2023 è stata recepita tale novità
Il decreto ha introdotto, all’interno del decreto Iva, un nuovo “Titolo II BIS”, che stabilisce gli obblighi di conservazione e comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento, fornisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, indica le informazioni che devono essere conservate e trasmesse.
Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione di dati (vedi articolo “Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva”).
Ciò detto, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto, precisa che non spetta ai prestatori dei servizi di pagamento stabilire se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi anti-frode Iva voluti dalla normativa europea.
È il legislatore Ue che ha introdotto le modifiche a valutare la rilevanza dei nuovi obblighi rispetto alle finalità per cui sono stati previsti.
Allegati: -
Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedere
Con il Provvedimento n 178713 del 14 aprile le Entrate pubblicano le modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto.
Garanzia fideiussoria VIES: cosa ha previsto la Riforma Fiscale
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
Leggi Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.
Il provvedimento del 14 aprile, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia.
Attenzione al fatto che ai soggetti che, al 14 aprile data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES, è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.
Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES. Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garanzie per il VIES.
Garanzia fideiussoria VIES: regole per adempiere
I soggetti interessati già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
i soggetti non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.
Il provvedimento di cui si tratta prevede che la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;
- dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- composizione del deposito;
- obbligazioni delle parti contraenti;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al provvedimento, contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;
- rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.
Allegati: -
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n. 34 si tratta la disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' (Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Una Società Agricola a r.l. riferisce di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati poi commercializzati direttamente dall'azienda anche all'estero.
L'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.
Secondo quanto riferito dall'Istante, si tratta di un'''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:
- 1. affidare l'operazione a una società di logistica italiana, BETA s.r.l., che spedisce in anticipo negli USA una determinata quantità di vino, stimata in base all'ordinario consumo dei propri clienti statunitensi;
- 2. una volta arrivata negli USA, la merce è stoccata presso un magazzino di proprietà di una società statunitense, controllata dalla suddetta società di logistica;
- 3. la merce viaggia verso gli USA accompagnata da una fattura proforma in franco valuta (in forma cartacea e senza invio tramite SDI) intestata all'importatore statunitense, nella quale sono riportate le specifiche dei prodotti e le precise quantità inviate;
- 4. una volta arrivato a destinazione, il vino è sdoganato dall'importatore che restituisce all'Istante una bolla doganale collettiva, con un singolo MRN per tutta la fornitura;
- 5. il trasferimento della merce all'acquirente avviene solo dopo che la Società ha venduto il vino al singolo cliente ''privato'' statunitense, documentando la cessione con una fattura di vendita ''non imponibile ex articolo 8'', nella quale sono riportati gli estremi del documento di esportazione, così da collegare la singola fattura alla bolla di sdoganamento iniziale;
- 6. dette fatture sono poi regolarmente inviate tramite SDI e verranno consegnate ai clienti USA dall'importatore che fa riferimento alla società di logistica;
- 7. una volta vendute tutte le bottiglie inizialmente inviate, si ha una situazione in cui a ogni bolla doganale, emessa a fronte della fattura proforma collettiva in franco valuta, sono allegate le relative fatture di vendita, indicanti il riferimento a tale documento doganale, provando così la conclusione della vendita effettuata;
- 8. l'eventuale merce invenduta è reimportata in Italia, avendo cura di farla arrivare alla dogana di partenza prima della scadenza dell'anno solare.
Poiché esistono dubbi in merito la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo.
In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).
Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA:- l'esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, mentre ai fini IVA come sopra accennato assume rilevanza la ''cessione all'esportazione'' che avviene quando, unitamente all'uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.
Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all'esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013: in tal sede l'Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all'esportazione quando ''avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall'inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di
approvvigionamento''.
Se dunque un'impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972''.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all'Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini dell'IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.
Tale operazione, non costituendo ''cessione all'esportazione'' ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.
Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall'Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell'Istante.Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA.
Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.
A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.
Pertanto si ritiene che l'operazione descritta dall'Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all'esportazione nel senso prima chiarito.L'Agenzia evidenzia che all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli articoli 7 bis e 21, comma 6 bis, lettera b) del Decreto IVA.
Allegati: -
730/2025: quadro T per le criptoattività
Le Entrate hanno pubblicato la bozza del Modello 730/2025 da cui emerge il grosso delle novità da aspettarsi per la campagna dichiarativa che inizierà a breve con la pubblicazione dei modelli definitivi relativi all'anno d'imposta 2024.
Vediamo cosa riportano le istruzioni in bozza del 730 per le criptoattività e in particolare la novità del Quadro T.
730/2025: le novità per le criptoattività e il quadro T
Raddoppiano i campi destinati all’indicazione delle criptoattività nel Modello 730/2025.
In particolare, chi non ha partita IVA potrà dichiarare nel 730 anche i proventi finanziari da criptoattività, e assolvere l’imposta sulle criptoattività.
Le bozze pubblicate il 13 gennaio scorso sul sito delle entrate, contengono infatti il Quadro T destinato alla dichiarazione di tutte le plusvalenze di natura finanziaria.
In particolare, come evidenziano le istruzioni al Modello, questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.
In particolare, nelle sezioni I, II, III, IV e V, vanno utilizzati dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”.
Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2024.
Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.
L'anno scorso era possibile pagare l’imposta sul valore delle criptoattività (IVCA) direttamente con la liquidazione del 730, grazie all’inserimento del quadro W nel modello.
Ma i proventi finanziari da criptovalute richiedevano comunque l’invio del quadro RT modello Redditi aggiuntivo. Leggi anche: Criptovalute: come compilare il quadro W del modello 730 del 2024.
A partire dal 2025 anno di imposta 2024, nel quadro W del 730 vanno dichiarate tutte le criptoattività che non sono detenute presso intermediario italiano tenuto ad applicare il bollo del 2 per mille sulle criptoattività, considerato espressamente alternativa all’IVCA (Leggi: Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW ).
Il monitoraggio da quadro W riguarda quindi solo chi detiene criptoattività su cui non è stata pagata l’imposta di bollo.
Il nuovo quadro T, invece, è destinato ad accogliere i redditi diversi di natura finanziaria, tra cui quelli da criptoattività soggetti all’imposta sostitutiva del 26% istituita con la legge di Bilancio 2023.
Vedremo in seguito, con i modelli definitivi il contenuto di questo quadro.
-
Regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese: novità dal 2025
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2024 n. 281, il Decreto legislativo del 13.11.2024 n. 180 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto".
Le novità saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, la lettera c) dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 180, introduce nel testo del dpr n. 633 del 1972, il Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285, con l'obiettivo di armonizzare il regime fiscale europeo e incentivare la competitività delle piccole realtà imprenditoriali, ovvero viene disciplinato:
- il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (sezione I)
- ed il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sezione II).
Si ricorda che il regime di franchigia, è il regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea, aventi un volume d’affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.
Vediamo brevemente le novità previste.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati della UE
Abbiamo detto che il decreto istituisce un nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese stabilite nell'Unione Europea, ovvero consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea di applicare un sistema di franchigia IVA anche in altri Stati membri, inclusa l'Italia, nel rispetto di specifiche condizioni.
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano se ricorrono le seguenti condizioni:
- Volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfettario, nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica della comunicazione di cui al punto successivo;
- Il soggetto passivo deve comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime nel territorio di un altro Stato membro (es. Italia).
- Il soggetto passivo deve ottenere un numero di identificazione EX assegnato dallo Stato di stabilimento, necessario per applicare il regime in Italia o in altri Stati membri.
Cause di preclusione all’accesso al regime di franchigia IVA
Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
- effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
- nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
- effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in Italia può applicare il regime di franchigia in un altro Stato membro dell'Unione
europea se ricorrono le seguenti condizioni:- nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
- ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate
l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione; - è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
Informazioni contenute nella comunicazione all’Agenzia delle entrate
In tale comunicazione sono indicati:
- il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
- il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70‐terdecies, comma 5.
Le novità per l’e-commerce e i servizi digitali
Le prestazioni rese virtualmente o in streaming saranno soggette a IVA nel Paese in cui è domiciliato o residente il committente.
In particolare, si
considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso
a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in streaming o
altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto
passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero.Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola
Allegati:
non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale. -
Obblighi Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma
Le Entrate hanno pubblicato il Principio di Diritto n 3/2024 in risposta a dubbi sulle definizioni di:
- venditore e
- piattaforma,
relativamente ai soggetti su cui ricadono gli obblighi di comunicazione dei dati che scaturiscono dalla Direttiva DAC 7.
Leggi anche Piattaforme online: invio dati alle Entrate prorogato al 15.02
Dac 7: le corrette definizioni di venditore e piattaforma
L'Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di:
- “piattaforma”
- e “venditore”
contenute nel Dlgs n. 32/2023 di attuazione della Direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7), relativa alla cooperazione amministrativa fiscale tra i Paesi dell’Unione.
La direttiva impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino, con modalità standardizzate, una serie di dati sui venditori in rete, alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni.
Obiettivo è la ricostruzione dei ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto se i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite in giurisdizioni estere.
Il Dlgs n 32/2024 (in attuazione della Direttiva) impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di:
- espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme;
- comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.
L' ADE, con il principio di diritto n 3/2024, vuole chiarire la corretta definizione dei due termini.
Prima di replicare al quesito, riporta le definizioni del quesito che evidenziava che:
- è una ''piattaforma'' ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti (…)'';
- è un ''venditore'' ''un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente''.
Inoltre, ''attività pertinente'' è ''un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- 2) i servizi personali;
- 3) la vendita di beni;
- 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto'.
L'’Agenzia osserva che la definizione di attività pertinente data dal decreto su indicata:
- non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web
- né che le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera “indiretta'” e, quindi, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore.
L’Amministrazione spiega che, l’ipotesi di un’attività svolta anche “indirettamente” dal venditore comporta che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell'utente-venditore non alteri la riconducibilità dell’operazione tra quelle oggetto di comunicazione.
Tali conclusioni sono coerenti con quelle assunte in sede Ocse, contenute nelle Model Rules. Viene specificato infatti che la risposta n. 15 alle Frequently Asked Questions, relativa alle Model Rules (ottobre 2023) ha precisato che deve essere considerata come “piattaforma”, un sito web di locazione di alloggi, che mette a disposizione beni immobili agendo a proprio nome ma per conto di venditori terzi e i relativi affitti devono essere considerati attività pertinenti.
Il gestore, in tal caso, è tenuto a comunicare i corrispettivi ricevuti dai venditori registrati sulla piattaforma in relazione a tali attività pertinenti.
In sintesi, quindi, anche se non consente ai venditori di interagire con gli altri utenti, un sito web che permette ai primi di cedere beni materiali ai secondi, anche in modo indiretto, attraverso la piattaforma stessa o il suo gestore, rappresenta una “piattaforma” secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 32/2023.
Per la nozione di “venditore”, l’Agenzia precisa che l'espressione “registrato sulla piattaforma” riportata dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Dlgs, comprende, in via generale, tutti i casi in cui i dati del venditore che utilizza la piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma stessa, e possano, quindi, essere successivamente oggetto di comunicazione.
Di conseguenza, rilevano anche le ipotesi in cui l'utente non si abbia uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.
La conclusione, specifica l'ADE, è coerente con le indicazioni fornite dal Commentario alle Model Rules, con riferimento alla analoga definizione di venditore (Seller).
Allegati: