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Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale
E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione sul INPS che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna
L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane
L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023 .
Il nuovo “assistente virtuale” al motore di ricerca sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche a domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o sua quale sia la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo come l’età od il numero di figli a carico.
Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle date " per iscritte nelle FAQ ordinarie
Il messaggio precisa infatti che in questo modo l’Assistente:
- supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
- instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
- risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
- •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti e di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.
Assistenza online per Opzione donna
In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte
- sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione
- che sulle procedure operative.
A seguire, una volta terminata la sperimentazione il servizio risponderà anche su altre prestazioni.
Viene sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.
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Costo riscatto laurea con opzione contributivo: calcolo e versamento
Inps ha fornito con il messaggio 2564 del 7 luglio 2023 nuove precisazioni sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione con contestuale opzione per il calcolo contributivo della pensione.
In particolare l'istituto di sofferma sulle modalità di calcolo e versamento dell'onere di riscatto nei casi in cui i periodi siano indispensabili per raggiungere i requisito contributivi per la pensione
Come già anticipato nella circolare 54.del 6 aprile 2021 se l' opzione per il sistema contributivo viene esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto, i periodi da riscattare possono essere valutati per raggiungere i requisiti minimi richiesti per esercitare l’opzione e accedere anche al riscatto agevolato del corso di studi per la laurea
Le alternative possibili sono le seguenti
- se l’assicurato con gli anni di laurea raggiunge un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione al sistema contributivo non può essere esercitata e il costo del riscatto sarà calcolato con le modalità ordinarie;
- se l’assicurato raggiunge: il requisito di almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996 e/o il requisito di almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno cinque dal 1996), si utilizzerà il metodo della riserva matematica per acquisire contributo minimo necessario a risultare iscritto al 31 dicembre 1995, passando al sistema di calcolo misto della pensione, e il calcolo a percentuale
ATTENZIONE:
- La quota del costo per il riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti deve essere versata in unica soluzione.
- Il pagamento di almeno una rata del riscatto, o dell'onere per periodi determinanti per i requisiti, rende irrevocabile l’esercizio della facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti.
I requisiti per il sistema contributivo
Inps ricorda i requisiti necessari
- a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);
- b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Costo riscatto laurea per raggiungimento requisiti: come si versa
La circolare specifica l'iter procedurale interno e chiarisce infine le modalità di versamento con un
ESEMPIO
- Anni chiesti a riscatto = 4 = 48 mesi;
- Onere corrispondente a 1 mese ante 1996: € 500,00;
- Onere corrispondente agli altri periodi (47 mesi): € 19.500,00;
- Onere totale: € 20.000,00;
Importo da versare in unica soluzione: 1 mese (calcolato con riserva matematica) + 11 mesi (determinati con calcolo a percentuale/agevolato) =
€ 500,00 + (€ 19.500,00:47*11) = € 5.063,00 > trasformato in giorni sarà pari a € 500,00 + (€ 19.500,00:1410*330) = € 5.063,00;
Importo totale da versare a rate (da suddividere in 119 rate): onere totale – onere della prima rata da versare in unica soluzione = € 20.000,00 – € 5.063,00 = € 14.937,00;
Importo rata mensile: € 14.937,00:119 = € 125,52.
Il messaggio precisa infine che qualora si scelga la modalità di pagamento rateale, verrà generata una quota di onere di importo differente dal resto del piano da versare obbligatoriamente in unica soluzione con modello “F24”, entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto.
ATTENZIONE il mancato pagamento è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto: il lavoratore deve quindi fornire all’Ente datore di lavoro o alla Ragioneria per gli iscritti alla Gestione separata copia del pagamento effettuato con il modello “F24” per consentire l'avviamento del piano di ammortamento e applicazione della ritenuta mensile sullo stipendio.
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Invalidità dipendenti pubblici: domande online all’Inps
Con il messaggio 2064 del 1 giugno 2023, facendo seguito al precedente messaggio 1834 del 18 maggio, INPS comunica la definitiva abolizione delle commissioni mediche presso il Ministero dell'economia e delle Finanze e il conseguente passaggio di competenza all'INPS per talune prestazioni relative a invalidità e pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità.
In particolare si informa che a partire dal 1 giugno 2023 le domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, da parte di
- enti pubblici e
- datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste,
- comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e
- quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale e
- le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, familiari superstiti di ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare,
vanno presentate all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.
Il nuovo servizio è disponibile a questo link.
Per accedere alla procedura di presentazione delle domande, è necessario richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14.
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Pensioni e comunicazione reddituale mancante: revoca degli importi 2020
Con il Messaggio Hermes n. 1661 del 9 maggio 2023 INPS informa che ha provveduto alla revoca definitiva degli importi aggiuntivi erogati nel 2019 e nel 2020 come previsto dall'art. 35, comma 10-bis del DL n. 207/2008 per mancato invio delle comunicazioni reddituali da parte dei pensionati tramite Modello Red. che ricevono prestazioni aggiuntive collegate al reddito.
Si ricorda che per la verifica delle prestazioni aggiuntive si deve fare riferimento al proprio cedolino pensionistico
Revoca importi aggiuntivi come funziona
Dal 2021 l'azione sanzionatoria verso i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano agli Enti previdenziali la propria situazione reddituale, incidente sul diritto a prestazioni aggiuntive, è stata modificata e prevede due fasi:
- 1 Riduzione temporanea delle prestazioni collegate al reddito (invece che semplice avviso di sospensione e invito a comunicare entro 60 gg 😉
- 2. Revoca definitiva, in caso di mancata comunicazione dei redditi entro la data indicata nel sollecito
Per non gravare sensibilmente sugli importi in pagamento, l’importo massimo della riduzione è pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con salvaguardia degli importi delle pensioni entro il trattamento minimo, con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.
Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione, a costoro viene inviata la notifica di sospensione, con l’indicazione della data ultima entro cui presentare la ricostituzione
Alla scadenza del termine indicato nelle comunicazioni INPS a coloro che avranno presentato domanda di ricostituzione reddituale, l’INPS ripristina la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi
Attenzione anche al fatto che Inps per favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione ha predisposto un servizio online denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008” disponibile on line dal 30 giugno 2021, seguendo il percorso: “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, sottomenu:
“Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”
Necessario per accedere ai servizi online INPS essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).
E' possibile comunque rivolgersi per assistenza ai centri CAF e patronati convenzionati con INPS.
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Pignorabilità pensioni con soglia a 1000 euro: le istruzioni
Il decreto Aiuti "Bis" n. 115 2022 ha previsto la sostituzione del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile che si occupa di pignorabilità delle pensioni.
In particolare, dalla data di entrata in vigore della norma si prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare :
- corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale,
- con un minimo di 1.000 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Si ricorda che l'importo dell' assegno sociale è fissato:
- per il 2022 a 468,11 euro e a
- per il 2023 a 503,27 euro,
per 13 mensilità.
Con la circolare 38 del 3 aprile 2023 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione della novità
Viene specificato in particolare che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto , sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.
Pignoramento pensioni: come funziona
In generale si ricorda che la norma del codice civile prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Va sottolineato che non viene modificato invece l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c. per cui resta fermo che, per le somme accreditate – in relazione ad un trattamento previdenziale o assistenziale su conto bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al triplo dell'assegno sociale.
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Pensioni residenti Bulgaria: nuove istruzioni
Novità sul trattamento fiscale delle pensioni INPS di titolari residenti in Bulgaria.Questi soggetti hanno goduto dell'esenzione dal fisco italiano per la convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni ( v.messaggio INPS n. 612 del 18 febbraio 2020).
L'esenzione era applicabile in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, dato che per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.
L'INPS con il nuovo messaggio 1270 del 3 aprile informa che tali indicazioni devono ritenersi superate sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, che ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. (…) per quel che concerne la Bulgaria, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.
Di conseguenza l'Istituto precisa che procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara
- sia della Gestione pubblica,
- che della Gestione privata,
che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.
In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese.
Nei casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti l'istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Eventuali contestazioni non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, saranno veicolate per competenza all’Agenzia delle Entrate
La circolare illustra inoltre le modalità di ricostituzione delle posizioni pensionistiche detassate nel corso del 2023 a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, con contestuale recupero delle imposte a partire da gennaio 2023.
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità fino al 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica, le posizioni interessate saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
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Contributi Enasarco: non valgono per l’applicazione del massimale
Solo i contributi Enasarco versati prima del 27 agosto 1966, potrebbero validamente concorrere a definire l'anzianità contributiva necessaria all'applicazione del sistema di calcolo misto o retributivo. Da quella data infatti, con l'entrata in vigore della legge 613/1966, l'ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio è stato trasformato da gestore previdenziale sostitutivo a gestore di prestazioni integrative per cui i contributi precedenti non hanno valore per la definizione del regime pensionistico.
Lo chiarisce l'INPS del messaggio 730 del 20 febbraio 2023, emanato con l'approvazione del Ministero del lavoro.
L'Istituto ricorda che il «regime contributivo» delle pensioni a norma della legge 335/1995 che prevede il sistema di calcolo degli assegni sulla base dei contributivi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni si applica ai lavoratori lavoratori privi di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, oltre che a coloro che lo scelgono volontariamente (come nel caso del regime Opzione donna).
Come noto il regime contributivo è meno conveniente per i contribuenti rispetto al regime "misto" o retributivo puro riservato a coloro che già alla data del 31 dicembre 1995 avevano versato contributi previdenziali validi .
Inoltre, nel regime contributivo è previsto un «massimale contributivo», cioè una soglia oltre la quale non si versano più contributi , limite che non si applica a chi rientra nel regime misto o retributivo .
Il messaggio conclude quindi che dato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, dall'entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e fino al 31 dicembre 1995 tali contributi NON sono rilevanti ai fini della determinazione dell'anzianità e della definizione del regime pensionistico applicabile
Essi non possono tra l'altro neppure essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in Ago o nelle forme esclusive e sostitutive, né utilizzabile ai fini del cumulo o totalizzazione),
Solo eventuali contributi versati prima del 27 agosto 1966, cioè prima dell'entrata in vigore della citata legge 613/1966, sarebbero utili a fissare l'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai fini della non applicazione del massimale.