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    Pensioni giornalisti : le nuove regole con INPS

    Le istruzioni operative per il passaggio alla gestione INPS della previdenza dei giornalisti dipendenti iscritti all'INPGI 1 sono state fornite dll'istituto nazionale di previdenza con la circolare 92 del 28 luglio 2022 .

    La data di demarcazione tra le due gestioni è stata fissata dalla legge di bilancio 2021 al 1 luglio 2022.    quindi per le pensioni decorrenti da questo mese, in generale  valgono le regole Inps. Ad esempio i requisiti di accesso  per le pensioni di vecchiaia e anticipate che partono dopo  il 30 giugno  2022  sono quelli  per tutti i lavoratori dipendenti. Sara possibile accedere anche alle indennità ponte come APE sociale e Quota 102.

    Vediamo alcuni aspetti particolari che esulano dall'ordinario.

    PREPENSIONAMENTI 

    Resta applicabile  l’articolo 37 della legge 416/1981 relativo ai prepensionamenti dei giornalisti professionisti, mentre i  prepensionamenti saranno estesi ai giornalisti pubblicisti secondo le regole dei poligrafici.

    CUMULO REDDITI

    Cade il divieto di cumulo tra  pensione e redditi da lavoro  sia per le pensioni di anzianità INPGI che per quelle, future,  a carico INPS 

    PENSIONI CONTRIBUTIVE 

    La circolare previsa che per  chi ha iniziato a versare ad INPGI DAL 1996 data di passaggio al metodo contributivo per l'INPS,  la pensione comprenderà una  quota retributiva  ma sarà possibile comunque sulla base dei rquisiti previsti , accedere alle pensioni anticipate  legate al contributivo che prevedono alcune agevolazioni  ad esempio per le lavoratrici madri (anticipo o maggiorazione dell’importo).

    CUMULO  CONTRIBUTIVO 

    I giornalisti che passano all'Inps possonno uilizzare:

    •  il cumulo previdenziale  con le gestioni dei lavoratori autonomi, dell’ex Enpals,  e con tutte le altre casse priatizzate, come prvisto dalla legge 228/2012 
    • la totalizzazione 
    • l computo in gestione separata nel caso di versamenti 

    Riscatto periodi  contributivi giornalisti 

    Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso l'INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa INPGI; 

    per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo il piano originario A partire dal 1° luglio 2022 l’onere,  va versato all’INPS le modalita saranno comunicate con un nuovo messaggio n

    A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti , anche se  in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.

    I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi .

     Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per contribuzione omessa e prescritta.

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    Contributi volontari giornalisti 2022: le istruzioni INPS

    Dal 1 luglio 2022 la gestione previdenziale dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato è passata dall'INPGI al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD) INPS.  La novità riguarda anche la prosecuzione volontaria della contribuzione.

    Con la circolare 80 2022 l'INPS  riepiloga il quadro normativo di riferimento  precedente e  quello vigente dal 1 luglio 2022   

    Le norme cui fare riferimento  attualmente sono dunque  D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la legge 18 febbraio 1983, n. 47, e il D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

    Normativa precedente 

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all'Inpgi, a domanda, poteva  proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge  purche 

    fosse ancora iscritto all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine, 

    con almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l'epoca del versamento,

    e versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

    Il contributo era  calcolato, a scelta dell’interessato, 

    • sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure 
    • della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure 
    • di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, determinata secondo specifiche regole descritte dal regolamento,

     con rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.

    La contribuzione volontaria era rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare e aveva cadenza mensile

    Non potevano avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti ad altre forme di previdenza obbligatoria  e non erano ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data del diritto alla pensione.

    Normativa vigente 

    Come anticipato, a partire dal 1° luglio 2022, l’istituto  rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria

    L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria  è subordinata alla sospensione o alla cessazione del rapporto di lavoro  e alla  titolarità di uno dei seguenti requisiti minimi di contribuzione:

    – almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;

    – almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.

    – almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda

    assenza di altri 

    Ai fini del calcolo del contributo volontario  si applica  l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS pari al 33% 

    L'istituto precisa che gli iscritti potranno  avvalersi della prosecuzione già autorizzata dall’INPGI al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data, sia nel caso  siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria. 

    Coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire la pensione INPGI con la prosecuzione volontaria, come da  regolamentazione INPGI, se già autorizzati al del 30 giugno 2022, potranno continuare a effettuare versamenti volontari 

    Inoltre si segnala che il rilascio dell’autorizzazione dà titolo anche al versamento di contribuzione volontaria  per  periodi privi di copertura assicurativa che si collocano nei sei mesi immediatamente anteriori alla domanda. La decorrenza dell'autorizzazione  resta comunque fissata al 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza.

    Domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria

    La domanda va inviata esclusivamente dei seguenti canali:

    1. sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ai servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto;
    2. contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
    3. patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza,e la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.

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    Verifiche esistenza in vita Inps 2022: deroga per l’Ucraina

    Come ogni anno INPS aveva reso  note le istruzioni sugli accertamenti di di esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero per le annualita 2022-2023 nel messaggio 4659 del 24 dicembre 2021. (vedi paragrafo successivo).

    A seguito degli avvenimenti bellici in Ucraina che hanno avuto inizio nello scorso mese di febbraio , l'istituto ha emanato un nuovo messaggio  n. 2301 del 1 giugno 2022 in cui comunica che, su sollecitazione del Ministero del Lavoro,  è prevista la sospensione delle procedure di verifica per i residenti in Ucraina.

    In particolare viene specificato che  la situazione  nel territorio ucraino rende  difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti  per le  Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati come  “testimoni accettabil" e  per i Patronati qundi,  anche nell'ottica di evitare situazioni di rischio per l'incolumità dei cittadini,   l'INPS non sospenderà i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022.

    Non si ricorrerà, , neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union.

    I sopraindicati pensionati che risultano non avere completato il processo di verifica saranno ricompresi in una delle prossime campagne di accertamento dell’esistenza in vita.

    Verifiche accertamento esistenza in vita 2022-2023

    Le procedure di  verifica sono affidate ancora  Citibank NA (di seguito, anche Banca), quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale. La tempistica  e l'articolazione delle Aree geografiche interessate  ha subito una modifica  anche alla luce della  situazione epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate dai vari Paesi, riguardo alla presentazione delle attestazioni richieste per la prova dell’esistenza in vita.

     Si conferma la suddivisione in due fasi  distinte:

    1. la prima fase, riferita all’anno 2022, che si svolgerà da febbraio 2022 a giugno 2022, riguarderà i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 7 febbraio 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 7 giugno 2022. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di luglio 2022, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union (di seguito, anche Partner) del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
    2. La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2022 a gennaio 2023, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 14 settembre 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 12 gennaio 2023. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.

    L'istituto sottolinea  che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità  alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.  

    Il messaggio dettaglia poi le diverse modalità di comunicazione e i casi di esclusione. 

    Di seguito una tabella riassuntiva delle aree e scadenze interessate:

    AREE GEOGRAFICHE LIMITE TEMPORALE VERIFICHE TEMPISTICA RISCOSSIONE IN CONTANTI TEMPISTICA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est europa e paesi limitrofi – ESCLUSA UCRAINA da febbraio a giugno 2022 luglio 2022 agosto 2022
    Europa Africa  e Oceania da settEmbre 2022 a gennaio 2023 febbraio 2023 marzo 2023

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    Prepensionamento e turn over con i Fondi bilaterali: novità

    Un emendamento  approvato in sede referente nell'iter di conversione del DL 21 2022  introduce una nuova possibile tipologia di  prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS. La norma  consentirebbe, nelle aziende iscritte, la pensione anticipata di tre anni  ai lavoratori piu anziani a fronte di assunzioni  di under 35.

    Il condizionale è d'obbligo perché il testo della legge di conversione può ancora subire modifiche nella discussione in aula, anche se l'approvazione delle due commissioni riunite rende molto probabile la conferma. La conversione definitiva è dovuta entro il 21 maggio

    Vediamo meglio di cosa si tratta.

    Contributi prepensionamento da Fondi bilaterali

    L'articolo prevede che i Fondi bilaterali di solidarietà costituiti presso INPS (sono esclusi dunque FSBA artigianato e FORMATEMP   per le agenzie di somministrazione)

    possano  prevedere, per i datori di lavori iscritti 

    • il versamento mensile, a carico del  fondo stesso  di contributi previdenziali  
    • per lavoratori vicini (massimo 3 ann ) al  conseguimento dei requisiti per la pensione (sia di vecchiaia che anticipata)
    • in corrispondenza di altrettante assunzioni di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

    Gli oneri finanziari relativi alla nuova tipologia di prestazione sono a carico  esclusivo del fondo  nel rispetto ovviamente dell'equilibrio e della sostenibilità finanziaria previsti dal Regolamento del  fondo. 

    Si ricorda che tra i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS rientrano  anche i due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti  presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.

    La norma tecnicamente modifica l'articolo del DLGS 148 2015  (Jobs act ) ampliando l'ambito di attività dei fondi bilaterali . Si ricorda che ad oggi  gli  enti bilaterali  sono già incaricati di perseguire i seguenti obiettivi.

    • a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini  di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge  in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di  importo, nei casi di riduzione dell'a rispetto  a  trattamenti  previsti dalla normativa vigente; 
    •  b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,  riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento  di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    •  c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con  gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

    Il testo della norma  parrebbe ad un primo sguardo  inserire una nuova opzione, alternativa alla prestazione  dell'assegno straordinario di incentivo all'esodo , ma si potrebbe anche leggere come una specificazione  limitativa,   nel senso che   il  datore di lavoro che utilizza l'esodo  anticipato dei lavoratori  già previsto, debba anche garantire l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, aspetto ad oggi non presente.

    Necessario quindi attendere il testo definitivo e ulteriori specificazioni, se del caso, da parte del Ministero del Lavoro.

  • Pensioni

    Pensione giornalisti: dal 1 luglio domande all’ INPS

    La legge di bilancio 2022 ai commi 103 118 dell'art . 1    ha previsto, per garantire la tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti che dal 1 luglio 2022 le funzioni svolte finora dall’INPGI isono trasferite all’INPS. L'operazione discussa ormai da anni è stata decisa per il persistente  disequilibrio  finanziario della gestione causato dalla crisi del settore dell'editoria, che vede un continuo calo di assunzioni regolari e maggiore utilizzo di lavoro precario, mentre arrivano a pensionamento o prepensionamento numerosi iscritti .

    Con il messaggio  1886  del 4 maggio 2022 l'istituto  fornisce le prime istruzioni  sulle domande di pensione decorrenti dal 1 luglio prossimo.

    L'istituto informa che  il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” è stato implementato, al fine di consentire 

    • ai soggetti interessati e 
    • ai Patronati

     l’invio delle domande di prestazione pensionistica  con  decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, che  saranno  quindi liquidate dall’INPS.

    Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti 3  canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: 
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.

    PERCORSO ONLINE

    • “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Prestazioni pensionistiche – Domande”
    • scegliere  l'opzione di interesse (pensione, ricostituzione, certificazione, ecc.), 
    •  selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI”.

    Il  nuovo  regime per i giornalisti dipendenti presso INPS

    Il regime pensionistico dei giornalisti professionisti e pubblicisti e praticanti titolari di rapPorto di lavoro subordinato iscritti alla gestione sostitutiva INPGI  viene  quindi  uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2022. Cio significa che  l'importo della pensione verrà determinato dalla somma: 

    1. delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI; 
    2.  della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

    Ai fini della continuità delle prestazioni previdenziali agli iscritti INPGI,  i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data,  conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la stessa normativa.

    Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni INAIL continua a essere gestita secondo il regolamento INPGI mentre dal 1 gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per il fondo FPLD.

    Anche i trattamenti di cassa integrazione e disoccupazione  continuano a seguire  le regole Inpgi fino al 31 dicembre 2023  per poi passare a quelle dell'INPS . Il costo della Naspi  ai giornalisti sarà meno oneroso per lo stato.

    Passaggio INPGI INPS

    A livello gestionale, la norma prevede anche  che 

    • venga inquadrato presso l’INPS un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021 per garantire la funzionalità della gestione 
    •  sia costituito  un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale per l' unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022
    • nel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS,  siano inseriti due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti