• Pensioni

    Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase

    Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023  l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario  completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .

    Il giorno 11 settembre è stato pubblicato  anche il messaggio 3006/2024  relativo alla seconda fase  Viene inoltre specificato che  in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

    Vediamo  le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura

    Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024

    Nella prima fase tra  marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:

    • America, 
    • Asia, 
    • Estremo Oriente,
    • Paesi scandinavi, 
    • Stati dell’Est Europa e 
    • Paesi limitrofi. 

    Nello specifico , l'ente gestore, ancora  Citibank, provvederà alla spedizione delle

    •  richieste di attestazione  a partire dal 20 marzo 2024 e
    •  i pensionati dovranno  inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.

    In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.

    Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.

    Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025

    Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in

    • Europa, 
    • Africa e 
    • Oceania 

    per cui:

    • le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
    • le attestazioni di esistenza in vita  dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.

    In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025 

    ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di  moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il  modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

    Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi

    Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto  precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico  sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :

    • A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) 
    • B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
    • C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
    • D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
    • E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
    • F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
    • G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

    Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza 

    INPS  ricorda anche che  è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.

     Il Servizio di supporto Citibanki  è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità

    • sulla  pagina web www.inps.citi.com;
    • con  messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
    • telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.

  • Pensioni

    Accordo sicurezza sociale Italia Australia novità 2024

    Con  il messaggio 2702 del 23 luglio 2024 INPS comunica alcune novità in riferimento all’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano. 

    Le novità riguardano in particolare  i modelli di richiesta, l'eliminazione dei pagamenti con assegno e l'esclusione dalle verifiche di esistenza in vita grazie alla attuazione  dell'accordo di scambio dati  tra le amministrazioni dei due paesi

    Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia

     Dal 1° luglio 2024, il formulario  IA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.

    Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.

    Campagna di eliminazione degli assegni

     Come comunicato il 29 marzo 2024  si sta concudendo   la campagna di eliminazione degli assegni in Australia come nel resto del mondo per evitare ritardi smarrimenti e appropriazioni indebite 

    I pagamenti verranno eseguiti  in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).

    Nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario. 

    Esclusione da verifica di accertamento esistenza in vita

    A seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia  saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).

    Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.

  • Pensioni

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro

    Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la  risoluzione  n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti,  in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale,  possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.

    In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la  risoluzione  25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata  al dipendente,  quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".

    Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia  nella  fase  della  contribuzione  ai  fondi  di  previdenza  complementare,  non  concorrendo  al  raggiungimento  del  limite  ordinario  annuo  di  deducibilità  dal  reddito  pari  a  euro  5.164,57,  sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi  pensione. A riguardo,  nella circolare 29.03.2018,  n.  5/E,  è  stato  precisato che entro  il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a  comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

    Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

    L'Istante ritiene che nell'ipotesi  di  contributi  versati  a  fondi  pensione  in  sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.

    L'Istante  precisa  che  i  contributi  versati  al  Fondo  pensione  in  sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata  del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione  informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare,  quindi,  superfluo  oltreché  essere  penalizzante  per  gli  stessi  dipendenti  in  caso  di  dimenticanza del suo assolvimento.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.

    In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione

    L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.

    Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.

  • Pensioni

    Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024

    Dopo la circolare 68 del 23 maggio    con la quale sono state precisate tutte  le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria  ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel  Messaggio interno  n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici  degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024  per cui è  procedere alla liquidazione delle domande correlate.

    Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato  e le regole per la fruizione 2024.

    Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni

    La circolare ricorda che  si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei  “lavoratori poligrafici 

    • di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di 
    • imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
    • , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro,  tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.

    I piani devono riportare anche  il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

    La norma prevede che il requisito contributivo  ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).

    A seguito del rifinanziamento per il 2024,  inps precisa che: 

    •  il perfezionamento del requisito contributivo  deve essere avvenuto  entro il 31 dicembre 2023,
    •  il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
    •  il trattamento straordinario di integrazione salariale  deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,

     data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

     E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione  sia  accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento

    ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:

    a.  per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale  dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);

    b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).

    In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio  del trattamento straordinario di integrazione salariale:

    a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);

    b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).

     il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

    Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa

     

    L'istituto ricorda anche che  non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,

    La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.

    La circolare precisa infine che  la valutazione del raggiungimento del limite di spesa  si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione  rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo  adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.

    Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non  potranno essere accolte.

  • Pensioni

    Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione

    Potrebbe essere in arrivo una nuova versione  del  contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.

    Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.

    Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e  DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica

    L'utilizzo dello strumento,  che consente il pensionamento  anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali,   sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti 

    In attesa della (probabile)   conferma  della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti  finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e  vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.

    C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023  è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane. 

    Leggi ulteriori dettagli in Isopensione  uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026

    Contratto di espansione: come funziona

    Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si  prevedeva un regime di aiuto  per la riorganizzazione delle imprese  basato su un accordo  in sede governativa con le rappresentanze sindacali,  che comprendeva :

    • cassa integrazione straordinaria  e 
    • esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
    • piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
    • eventuale piano di  assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi 

    La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata   piu volte   e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti ,  ma NON  era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.

    Il  decreto Lavoro (48/2023)  inizialmente  conteneva la proroga  del contratto di espansione fino a tutto il 2025,  poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa  invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.

    Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione   nel 2024:

    • l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
    •  l’assegno straordinario dei  fondi di solidarietà bilaterali e
    •  l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
      Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :
      1. concordare con le  RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative  le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.  
      2. Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è  prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui  la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
        Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.

    Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi

    Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori  che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012). 

    Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre  in caso di accesso alle pensioni anticipate .

     Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.

    A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto,  fino alla  prima decorrenza utile della pensione . 

    Per il versamento dell'indennità  l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi   pari all'importo  di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .

    Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una  pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti  dell'importo della  contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.

    Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:

    • a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
    • a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni 

    Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla  durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro . 

    Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022

    Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che  si impegnino ad effettuare:

    •  almeno una assunzione
    •  per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;

     in questo caso  la riduzione dei versamenti  contributivi spetta per  ulteriori 12 mesi.

    Possibili anche assunzioni a  tempo parziale.

    La legge di bilancio 2022  aveva reso lo strumento più conveniente  ricomprendendo assunzioni  con contratto di apprendistato professionalizzante, di  lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti  al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .

    Confronto tra contratto di espansione e Isopensione

    isopensione contratto di espansione
    aziende interessate  sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti 
    requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni
    costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso:

    •  solo indennità ponte  verso la pensione di vecchiaia 
    • indennità +  (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
    adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa
    tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge

  • Pensioni

    Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio

    L’INPS, con il messaggio 812  del 23.2.2024 ,  ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per  soggetti che perfezionano i  requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.

    L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Vengono richiamate per maggiori dettagli le  istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.

    In particolare,  INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

    Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025

    INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio  al 31 dicembre 2025

    Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e 

    lavoratori notturni  a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno  o  per tutto l'anno lavorativo

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 61 e 7 mesi

    97,6

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi*

    99,6*

    almeno 35 anni

    minimo 64 e 7 mesi*

    100,6*

     

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi

    99,6

    Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda

    La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.

    In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente  all’epoca in cui sono state svolte le attività e la  stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora  per allora”.

    Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .

    Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta   il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico  pari a:

    •  un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
    •  due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
    •  tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

    ATTENZIONE per  personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato  non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di  riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1°  settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

  • Pensioni

    Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno

    L'inps informa con il  Messaggio  del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero  della modalità di pagamento  con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.

     Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :

    1. in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
    2.  in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

    Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante  spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. 

    L'istituto  spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi  per disservizi postali quando addirittura da  smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato  a chiedere una nuova emissione 

    Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni  nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

    Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona

    Citibank  sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti. 

    I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato  entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente  e un documento  bancario con  le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed  eventuale cointestatario del conto.

    In assenza del modulo compilato  il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.

    Il messaggio  tra le altre cose precisa inoltre che 

    • in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi  si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
    • a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .

    I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:

    • contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri  verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
    • avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure 
    • rivolgersi alla  Direzione centrale Pensioni, alla  casella di posta elettronica istituzionale [email protected].