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Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase
Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023 l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .
Il giorno 11 settembre è stato pubblicato anche il messaggio 3006/2024 relativo alla seconda fase Viene inoltre specificato che in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Vediamo le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura
Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024
Nella prima fase tra marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e
- Paesi limitrofi.
Nello specifico , l'ente gestore, ancora Citibank, provvederà alla spedizione delle
- richieste di attestazione a partire dal 20 marzo 2024 e
- i pensionati dovranno inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.
Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.
Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025
Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in
- Europa,
- Africa e
- Oceania
per cui:
- le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
- le attestazioni di esistenza in vita dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025
ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi
Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :
- A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC)
- B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
- C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
- D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
- E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
- F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza
INPS ricorda anche che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.
Il Servizio di supporto Citibanki è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità
- sulla pagina web www.inps.citi.com;
- con messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
- telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.
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Accordo sicurezza sociale Italia Australia novità 2024
Con il messaggio 2702 del 23 luglio 2024 INPS comunica alcune novità in riferimento all’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano.
Le novità riguardano in particolare i modelli di richiesta, l'eliminazione dei pagamenti con assegno e l'esclusione dalle verifiche di esistenza in vita grazie alla attuazione dell'accordo di scambio dati tra le amministrazioni dei due paesi
Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia
Dal 1° luglio 2024, il formulario IA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.
Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.
Campagna di eliminazione degli assegni
Come comunicato il 29 marzo 2024 si sta concudendo la campagna di eliminazione degli assegni in Australia come nel resto del mondo per evitare ritardi smarrimenti e appropriazioni indebite
I pagamenti verranno eseguiti in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).
Nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario.
Esclusione da verifica di accertamento esistenza in vita
A seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.
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Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro
Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.
In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la risoluzione 25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".
Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia nella fase della contribuzione ai fondi di previdenza complementare, non concorrendo al raggiungimento del limite ordinario annuo di deducibilità dal reddito pari a euro 5.164,57, sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi pensione. A riguardo, nella circolare 29.03.2018, n. 5/E, è stato precisato che entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.
Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che nell'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.
L'Istante precisa che i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare, quindi, superfluo oltreché essere penalizzante per gli stessi dipendenti in caso di dimenticanza del suo assolvimento.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.
In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.
Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione
L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.
Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.
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Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024
Dopo la circolare 68 del 23 maggio con la quale sono state precisate tutte le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel Messaggio interno n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024 per cui è procedere alla liquidazione delle domande correlate.
Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato e le regole per la fruizione 2024.
Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni
La circolare ricorda che si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei “lavoratori poligrafici
- di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di
- imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
- , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.
I piani devono riportare anche il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La norma prevede che il requisito contributivo ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).
A seguito del rifinanziamento per il 2024, inps precisa che:
- il perfezionamento del requisito contributivo deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2023,
- il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
- il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,
data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione sia accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento
ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:
a. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);
b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);
b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).
il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa
L'istituto ricorda anche che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,
La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
La circolare precisa infine che la valutazione del raggiungimento del limite di spesa si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.
Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non potranno essere accolte.
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Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione
Potrebbe essere in arrivo una nuova versione del contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.
Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.
Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica
L'utilizzo dello strumento, che consente il pensionamento anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti
In attesa della (probabile) conferma della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.
C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023 è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane.
Leggi ulteriori dettagli in Isopensione uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
Contratto di espansione: come funziona
Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, che comprendeva :
- cassa integrazione straordinaria e
- esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
- piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
- eventuale piano di assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi
La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata piu volte e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , ma NON era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.
Il decreto Lavoro (48/2023) inizialmente conteneva la proroga del contratto di espansione fino a tutto il 2025, poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione nel 2024:
- l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
- l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e
- l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :- concordare con le RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.
- Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.
Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi
Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012).
Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre in caso di accesso alle pensioni anticipate .
Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.
A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, fino alla prima decorrenza utile della pensione .
Per il versamento dell'indennità l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi pari all'importo di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .
Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti dell'importo della contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.
Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:
- a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
- a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni
Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro .
Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022
Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino ad effettuare:
- almeno una assunzione
- per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;
in questo caso la riduzione dei versamenti contributivi spetta per ulteriori 12 mesi.
Possibili anche assunzioni a tempo parziale.
La legge di bilancio 2022 aveva reso lo strumento più conveniente ricomprendendo assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .
Confronto tra contratto di espansione e Isopensione
isopensione contratto di espansione aziende interessate sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso: - solo indennità ponte verso la pensione di vecchiaia
- indennità + (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge -
Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio
L’INPS, con il messaggio 812 del 23.2.2024 , ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.
L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Vengono richiamate per maggiori dettagli le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.
In particolare, INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025
INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6
Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .
Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
ATTENZIONE per personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
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Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno
L'inps informa con il Messaggio del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero della modalità di pagamento con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.
Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :
- in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
- in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).
Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.
L'istituto spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi per disservizi postali quando addirittura da smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato a chiedere una nuova emissione
Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.
Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona
Citibank sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti.
I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente e un documento bancario con le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed eventuale cointestatario del conto.
In assenza del modulo compilato il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.
Il messaggio tra le altre cose precisa inoltre che
- in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
- a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .
I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:
- contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
- avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure
- rivolgersi alla Direzione centrale Pensioni, alla casella di posta elettronica istituzionale [email protected].