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Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande
La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.
Nello specifico, l'art 1 ai commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.
Vediamo i beneficiari e le modalità di attuazione previste .
Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024 che illustra la misura ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.
INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024. (vedi i dettagli sotto)
Riscatto periodi non coperti da retribuzione: chi ha diritto, per quali periodi
La facoltà può essere esercitata da:
- lavoratori pubblici e privati
- iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai; Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo).
- che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo
Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di quella data.
La norma specifica che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con restituzione dei contributi.
I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).
L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e i periodi di riscatto sono cumulabili.
Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale
L'onere economico per il riscatto è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)
Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente
Il versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :
- in unica soluzione
- in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi
La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui
- i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
- tali contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di versamenti volontari.
Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025.
la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato
Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
Versamento dell’onere di riscatto
La circolare precisa che l’onere di riscatto versato in forma parziale da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato
ATTENZIONE : resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)
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Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione
Potrebbe essere in arrivo una nuova versione del contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.
Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.
Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica
L'utilizzo dello strumento, che consente il pensionamento anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti
In attesa della (probabile) conferma della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.
C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023 è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane.
Leggi ulteriori dettagli in Isopensione uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
Contratto di espansione: come funziona
Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, che comprendeva :
- cassa integrazione straordinaria e
- esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
- piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
- eventuale piano di assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi
La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata piu volte e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , ma NON era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.
Il decreto Lavoro (48/2023) inizialmente conteneva la proroga del contratto di espansione fino a tutto il 2025, poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione nel 2024:
- l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
- l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e
- l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :- concordare con le RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.
- Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.
Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi
Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012).
Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre in caso di accesso alle pensioni anticipate .
Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.
A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, fino alla prima decorrenza utile della pensione .
Per il versamento dell'indennità l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi pari all'importo di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .
Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti dell'importo della contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.
Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:
- a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
- a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni
Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro .
Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022
Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che si impegnino ad effettuare:
- almeno una assunzione
- per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;
in questo caso la riduzione dei versamenti contributivi spetta per ulteriori 12 mesi.
Possibili anche assunzioni a tempo parziale.
La legge di bilancio 2022 aveva reso lo strumento più conveniente ricomprendendo assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .
Confronto tra contratto di espansione e Isopensione
isopensione contratto di espansione aziende interessate sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso: - solo indennità ponte verso la pensione di vecchiaia
- indennità + (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge -
Pagamento pensioni febbraio 2024 e consulenza online
Gli assegni pensionistici di relativi a febbraio 2024 saranno erogati con valuta 1 febbraio 2024 sia sui conti postali che bancari e nella stessa data iniziaranno i pagamenti in contanti presso gli uffici postali .
Nel cedolino della pensione, disponibile online a questo link si può verificare l’importo erogato ogni mese e verificare le motivazioni di eventuali variazioni dell'importo.
Si ricorda che necessario autenticarsi con SPID, o CIE o CNS per accedere alla propria area riservata.
Pensioni febbraio: trattenute fiscali e addizionali
A fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute fiscali relative al 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, fino alla capienza totale dell’importo di pensione in pagamento
Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.
Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute abbia prodotto un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di febbraio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
L'istituto ricorda che:
- le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
- Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
PENSIONI 2024 I CONGUAGLI
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
TASSAZIONE CON NUOVE ALIQUOTE 2024
Va ricordato che la tassazione delle pensioni è adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote 2024 , introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, ( 23% 35% 43%) e che dalla mensilità di aprile 2024 sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.
Pensioni INPS consulenza online
Si ricorda che l'INPS offre anche un servizio di Consulenza digitale delle pensioni attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se hanno diritto a prestazioni integrative per aumentare il proprio importo in pagamento.
Il servizio è disponibile sia per gli utenti che accedono autenticandosi con le proprie credenziali SPID CIE CNS , sia in modalità non autenticata.
Chi inserisce le proprie credenziali avrà accesso a una selezione di informazioni personalizzate e a un percorso semplificato.
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Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano
La legge di bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre, prevede come noto numerose modifiche in tema di pensioni : dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti , ma ancora una volta non procede alla riforma complessiva del sistema previdenziale annunciata da anni.
Per quanto riguarda l'accesso alla pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995, (verosimilmente i contribuenti più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio modifica la disciplina precedente:
- sia sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia che
- il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.
Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per pensioni con sistema contributivo.
Pensione con calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente metodo retributivo invece calcolava la pensione sulla base delle ultime retribuzioni percepite.
Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione che viene rivalutata annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età di uscita dal lavoro
Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato
pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):
- dal 1° gennaio 1996 per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi;
- solo dal 1 gennaio 2012 per chi a quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,
Le novità della legge di bilancio 2024
Alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo, a partire dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi e 67 anni di età purché l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)
Il diritto alla pensione anticipata invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che
- risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
- l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale ridotto a
- 2,8 volte per le donne con un figlio e a
- 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;
In questi casi comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo per tutto il periodo che precede il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).
La nuova norma introduce infine un periodo di finestra di tre mesi ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
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Modello Red pensionati videoguida e dichiarazione precompilata in arrivo
Nell’ambito della realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS sta realizzando il servizio “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati titolari di prestazioni di carattere assistenziale o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione o del nucleo reddituale rilevante.
La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.
Red precompilato 2024
Il servizio “RED Precompilato” fornirà già al titolare i dati conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico i redditi rilevanti .
Il pensionato interessato dovrà autenticarsi con (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati
Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED
Il nuovo servizio sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:
- della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e
- della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).
le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato” saranno comunicate con un ulteriore messaggio INPS dopo la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso, e che termina il 29 febbraio 2024.
A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)
Red semplificato sollecito modello 2022: la videoguida
Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :
- tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati
- accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.
La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.
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Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire
Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che gli istituti di patronato nel ricevere un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale (art. 1176 secondo comma c.c) per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.
L'affermazione si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza. la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il caso: domanda di pensione presentata dal Patronato rifiutata
Il caso riguardava l'assistenza fornita da un patronato che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato
I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello arrivando a considerare che, vista la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui il creditore che lamenti un inadempimento o un ritardo nella prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite del 30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Applicando il principio nel caso in oggetto secondo la Cassazione il lavoratore aveva provato :
- sia la fonte negoziale del proprio diritto ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione,
- sia l’inadempimento del patronato stesso e
- il danno causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione non percepite a causa del primo errore di presentazione della domanda
Invece Il patronato non ha potuto dimostrare l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato con una azione diretta di ricorso da parte dell’assistito stesso.
Il diniego al risarcimento viene dunque giudicato illogico e non pertinente con l'esistenza di un l mandato conferito al patronato che tra l'altro avrebbe comunque potuto essere proposto dal patronato in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di un'autorizzazione.
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Rivalutazione pensioni 2024: aumenti fino al 5,4%
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 novembre 2023 il decreto ministeriale lavoro – economia che dispone a partire dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4% per le pensioni
Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.
Si ricorda che l'aumento degli assegni delle pensioni viene riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa vigente al 1 gennaio 2024 (che sono in corso di modifica con la legge di bilancio. vedi sotto i dettagli)
Rivalutazione pensioni: come funziona
Le pensioni di tutte le categorie sia previdenziali che assistenziali come noto sono collegate al valore dell'aumento dei prezzi al consumo, registrato ogni anno dall'istat .
Inps provvede ogni anno, solo in caso di aumento, ad adeguare gli importi degli assegni alla differenza tra l'indice dei prezzi dell'anno precedente e quello attuale. Le variazioni in negativo non hanno conseguenze. Per questo il meccanismo è definito indicizzazione o perequazione automatica (o anche rivalutazione) delle pensioni.
L'adeguamento si basa inizialmente su un indice ISTAT stimato e viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo (quest'anno anticipato a dicembre)
La rivalutazione negli ultimi anni, per effetto di varie norme di legge che hanno cercato di limitare l'aumento della spesa complessiva, non si è applicata al 100 per cento su tutti gli assegni ma in maniera inversamente proporzionale al valore della pensione
Ciò significa , ad esempio che, nel caso dell' inflazione 2023 pari all'8,1% , solo gli assegni che non superano il quadruplo della pensione minima sono effettivamente aumentati dell' 8,1%.
Per gli assegni superiori a quella soglia la rivalutazione viene applicata solo parzialmente in base a scaglioni predeterminati , scendendo progressivamente al 32% dell'indice totale (8,1%) per le pensioni che superano di 10 volte l'importo della pensione sociale
Perequazione pensioni e legge di bilancio 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che è in discussione in questi giorni in Parlamento e deve essere approvata entro il 31 dicembre, c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato.
L’articolo 29 infatti modifica nuovamente, solo per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente in materia in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).
La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.
La modifica non riguarda quindi i i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento minimo INPS.
La tabella della rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio e fino a dicembre 2024 è quindi la seguente
fascia pensione – importo percentuale di applicazione a gennaio 2024 esempio importo rivalutato 2024 pensioni fino a 4 volte il minimo = fino a 2,272,76 euro rivalutazione del 100% ( aumento effettivo pari al 5,4% dell'assegno – valore ISTAT definitivo) pensione di 1500 euro x 5,4% = 1581 euro pensioni da 4 a 5 volte il minimo= da 2,271,76 a 2.839,70 rivalutazione dell'85% aumento effettivo pari al 4,59% pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro pensioni da 5 a 6 volte il minimo = da 2.839,70 a 3.407,64 rivalutazione del 53% = aumento pari al 2,862,%
pensione da 3000 euro x 2,862 % = 3.085,86 pensioni da 6 a 8 volte il minimo = da 3,407,64 a 4.543,52 rivalutazione del 47% = aumento pari al 2,538% pensione da 4000 euro x 2,538% = 4.101,52 pensioni da 8 a 10 volte il minimo = da 4.543,52 a 5.679,40 rivalutazione del 37% = aumento pari al 1,998% pensione da 5000 euro x 1,998% = 5099,9 pensioni oltre 10 volte il minimo = oltre 5.679,40 rivalutazione del 22% = aumento effettivo del 1,188% pensione da 6000 euro x 1,188% = 6,071 Va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo di garanzia applicabile quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, si ottenga un risultato inferiore al limite della fascia precedente comprensivo della perequazione.
Interessante notare che, secondo la relazione tecnica alla manovra attualmente:
- i pensionati che percepiscono pensioni fino a quattro volte il minimo, sono il 54,1% del totale
- le pensioni di importo tra quattro e cinque volte il minimo sono il 15,7%,
- le pensioni di valore superiore a cinque volte il minimo rappresentano il 7,7%
- quelle di importo tra cinque e sei il 9,3%,
- quelle di importo tra tra sei e otto il 9,0% e
- quelle oltre otto e fino a dieci volte il minimo sono il 4,2 per cento.
Il taglio della rivalutazione di dieci punti percentuale alle cosiddette pensioni d'oro produrrà nel 2024 un risparmio di 135 milioni di euro per l'INPS che poi calerà progressivamente negli anni successivi.