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Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100%
E' scaduto il 24 settembre il termine per l'invio delle domande per il bonus formazione giovani agricoltori.
Lo sportello aperto il 25 agosto scorso è stato regolamentato con il Provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, delle Entrate che hanno pubblicato il modello e istruzioni per le richieste del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni.
Il beneficio fiscale è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario: scarica qui il Modello con le istruzioni
Le comunicazioni delle spese effettuate nel 2024 andava appunto inviata entro ill 24 settembre in via telematica.
Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato e sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione Provvedimento n 364506 del 3 ottobre che ha reso nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto ovvero il 100%.
L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Le Entrate pubblicheranno inoltre il codice tributo da utilizzare con risoluzione successiva.
Bonus giovani agricoltori: benificiari e spese ammesse
Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:
- età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese,
- che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.
Ai fini della agevolazione sono ammesse due tipi di spese:
- a) le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola
- b) le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a tali iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.
L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Le spese devono essere tracciabili e pertanto sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute.
Bonus giovani agricoltori: domande entro il 24 settembre
Il provvedimento delle entrate prevede che gli aventi dirittto possono inviare dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 in via telematica, la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, utilizzando l’apposito modello, nel quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.
La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità è possibile inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, o presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.
Attenzione al fatto che si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 24 settembre 2025.
Bonus giovani agricoltori: come utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché riguardino costi diversi o non comportino un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica.
Sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.
L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un apposito codice tributo verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia.
Allegati: -
Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre
Con il Decreto n 318209 del 10 luglio pubblicato il 1° settembre, il Ministero dell'Agricoltura pubblica le regole per richiedere contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Innparticolare, le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
- e pertanto entro il 1° ottobre prossimo.
Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 450.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse
disponibili.
I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.Vediamo chi può fare domanda.
Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre
Il decreto 1° settembre 2025 dell'Agricoltura provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Il decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
- a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti
agricoli e alimentari; - b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti
agricoli; - d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale
obbligatoria; - e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: tipologia di aiuto
L’intensità di aiuto è limitata:
- a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472
Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: soggetti beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
- a) Consorzi di tutela;
- b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
- d) Enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf, il cui statuto preveda esplicitamente come obiettivo la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o Prodotti agroalimentari DOP e IGP.
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Rimborso accise gasolio autotrazione 3° trimestre 2025: istanze fino al 31 ottobre
Dal 1° al 31 ottobre 2025 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel terzo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 26.09.2025 n. 0611759 che qui pubblichiamo.
L’aumento dell’accisa sul gasolio dal 15 maggio 2025
Con il decreto interministeriale del 14 maggio 2025, entrato in vigore il giorno successivo, l’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante è stata incrementata:
- prima: 617,40 € per 1.000 litri;
- ora: 632,40 € per 1.000 litri.
Si tratta di un adeguamento resosi necessario per effetto della revisione generale delle disposizioni in materia di accise prevista dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43.
L’aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Contestualmente, il legislatore ha introdotto una misura incentivante per favorire l’utilizzo di carburanti meno impattanti sotto il profilo ambientale. In particolare, l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 stabilisce che i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), quando immessi in consumo e destinati all’autotrazione, scontano un’aliquota di accisa ridotta a 617,40 € per 1.000 litri.
Tale regime agevolato ha una durata quinquennale a decorrere dal 15 maggio 2025 e si applica solo ai prodotti che rispettano determinate condizioni, tra cui:
- conformità ai criteri di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001;
- utilizzo di materie prime elencate nell’allegato IX della stessa direttiva.
La tassazione, quindi, dipende dal tipo di materia prima utilizzata per produrre il carburante.
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
L’aumento dell’accisa non incide direttamente sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri.
Tuttavia, l’importo del rimborso riconosciuto agli autotrasportatori varia in base alla tipologia di carburante utilizzato e alla relativa accisa applicata al momento dell’immissione in consumo.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025, il beneficio in oggetto spetta per:
- l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
attuazione; - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise gasolio autotrazione 3° trimestre 2025: come presentare la dichiarazione
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2025”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2025.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.
I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods), resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane". - per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).
Rimborso accise gasolio autotrazione 3° trimestre 2025: importo rimborsabile
Per il periodo luglio – settembre 2025, gli importi di rimborso stabiliti dall’ADM sono i seguenti:
- 229,18 € per 1.000 litri: in caso di consumo di gasolio tradizionale o di HVO che non soddisfa i requisiti ambientali richiesti (o per il quale non sia dimostrata la conformità).
- 214,18 € per 1.000 litri: in caso di consumo di HVO che rispetta i criteri di sostenibilità oppure per i casi in cui non vi siano informazioni sufficienti da parte del fornitore.
Questi valori derivano dalla differenza tra l’accisa agevolata del gasolio commerciale (403,22 €/1.000 litri) e l’accisa effettivamente gravante sul prodotto (632,40 €/1.000 litri o 617,40 €/1.000 litri a seconda dei casi).
Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO
Molte associazioni di categoria hanno segnalato le difficoltà pratiche che incontrano gli esercenti nel distinguere la tipologia di gasolio HVO acquistato, poiché la documentazione fornita dai distributori non sempre è chiara.
Per prevenire errori e dichiarazioni non corrette, l’Agenzia ha disposto che, in assenza di dati certi, si consideri comunque applicabile l’aliquota di 617,40 €/1.000 litri. In questo modo, si tutela il contribuente da possibili contestazioni e si garantisce uniformità di trattamento.
Rimborso accise gasolio autotrazione 3° trimestre 2025: fruizione del credito
Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:
- mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
- o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.
Ricordiamo che con la Determinazione Direttoriale n. 233570 del 17.04.2025 è stata disposta l’attivazione, a far data dal 1° maggio 2025, dei seguenti Uffici locali ADM dipendenti dalla Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche:
- Ufficio ADM Emilia 1;
- Ufficio ADM Emilia 2;
- Ufficio ADM Emilia 3;
- Ufficio ADM Emilia 4;
- Ufficio ADM Romagna 1;
- Ufficio ADM Romagna 2;
- Ufficio ADM Marche 1;
- Ufficio ADM Marche 2.
Pertanto, esclusivamente per gli esercenti attività di trasporto merci e persone ricadenti nel territorio di competenza dei suddetti Uffici, a partire dal 1° maggio 2025 non potranno più essere trasmesse dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio.
Tanto premesso, per le dichiarazioni predisposte ed inviate a partire dal 1° maggio 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l’esercente avrà cura di utilizzare i “software Autotrasportatori” aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili a partire dalla medesima data.
Per chi si avvale dell’utilizzo dei tracciati record, la Legenda degli Uffici e dei relativi codici aggiornata è disponibile, come di consueto, nel file “Tracciato Record.xlsx”.
Nulla varia relativamente alle dichiarazioni già presentate.
Allegati: -
Autoproduzione energia PMI da rinnovabili: proroga al 10 novembre
Con DD del 29 settembre il MIMIT proroga al 10 novembre l'invio delle domande per la misura agevolativa per le PMI relativa alla autoproduzioni di enerhia da fonti rinnovabili.
Ricordiamo che la scadenza originaria era oggi 30 settembre.
Le regole della misura agevolativa sono state fissate con il Decreto 30 giugno che ha fissato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.
Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi
La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione entro il 10 novembre
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre (termine originario 30 settembre prorogato con DD MIMIT del 29 settembre).
Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
L’accesso alla piattaforma informatica:- a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.
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Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131
Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in vigore dal 20 settembre.
Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.
Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025
In particolare, l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.
Aalle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attivita' e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Con decreto del Miistro delle imprese e del made in Italy, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
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Enasarco domande per contributo asili nido e bonus scolastico 2025
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 gli iscritti in attività possono richiedere due prestazioni presenti nel Welfare 2025 della Fondazione Enasarco:
- Contributo asili nido
- Bonus scolastico
Entrambe le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco entro il 31 dicembre 2025 fino a esaurimento dei fondi.
Bonus asilo nido Enasarco 2025: requisiti , importo, domanda
È una prestazione integrativa che la Fondazione eroga per supportare le famiglie, con un budget di 750 mila euro.
A chi spetta
Alle famiglie di agenti con figli fino a 3 anni di età che abbiano frequentato, nel periodo 1/9/2024– 31/7/2025, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute).
Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.
Requisiti
Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:
- essere agenti in attività, con almeno un mandato di agenzia attivo;
- avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.
Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000 euro saranno evase prioritariamente.
Le domande con reddito superiore a 40.000 euro, o senza indicazione del reddito in caso di avanzo del budget stanziato per questa prestazione – saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.
Il contributo è pari all 30% della spesa sostenuta, fino a 1.700 euro.
Domanda
È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:
- copia del giustificativo della spesa sostenuta, intestata al richiedente, su carta intestata della struttura che ha erogato il servizio;
- (facoltativo): modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda.
Scadenza
Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025
Bonus scolastico Enasarco 2025 requisiti e importi
È una prestazione che la Fondazione eroga agli iscritti con figli che frequentino scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università, per l’anno di frequenza 2025/2026 con un budget di 2,5 milioni di euro.
A chi spetta
Agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università. I figli devono essere fiscalmente a carico (al 50% o al 100%) degli iscritti.
Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.
Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:
- essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
- avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.
- Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2024, attestante un valore non superiore a 50.000 euro, saranno evase prioritariamente.
Le domande con reddito superiore a 50.000 euro, o senza indicazione del reddito – in caso di avanzo del budget saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.
L'importo del contributo arriva a un massimo di 800 euro per nucleo familiare così determinato:
- 400 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
- 600 euro complessivi per due figli iscritti e frequentanti;
- 800 euro complessivi per tre o più figli iscritti e frequentanti.
Domanda
È possibile inviare la richiesta – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo – esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:
- autocertificazione, con la copia del documento di identità valido, che attesti: l’iscrizione e la classe o l’anno di frequenza dello studente, il tipo di corso, l’istituto scolastico/università, la sussistenza a carico dell’iscritto;
- copia del modello Unico PF2024 (per i redditi percepiti nel 2023) e attestazione di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. Se non sono stati percepiti redditi nel 2023 o se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione, deve essere inviata un’autocertificazione completa di documento di identità valido che attesti l’assenza di redditi percepiti nel 2023 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; in quest’ultimo caso, nella stessa autocertificazione devono essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nel 2023.
N.B.: Per le autocertificazioni, gli iscritti devono utilizzare l’apposito modello generato dall’area riservata inEnasarco.
Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025.
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Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla
Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.
In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.
Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.
Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:
- a) profilo “cittadino”:
- ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
- sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
- b) profilo “professionista”:
- ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.
Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla
Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005).
Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.
A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema.
Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:
- modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
- cancellare il domicilio digitale da INAD.
Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.
- a) profilo “cittadino”: