• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Il decreto del 18 giugno 2025, pubblicato dal MIMIT il 25 luglio, prevede l'elenco completo degli incentivi, gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, non spettanti per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale.

    Ricordiamo prima che, il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

    In particolare è stato previsto che l'adempiemento è previsto:

    In data 5 agosto il MIMIT ha pubblicato un avviso per ulteriore precisazione dei contenuti del decreto in oggetto specificando quanto segue.

    Con il Decreto 18.06.2025 sono state apportate modifiche alla disciplina di alcuni incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministro delle imprese e del made in Italy al fine di tenere conto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

    Si precisa che il provvedimento riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della richiamata Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese e del made in Italy. 

    L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo ed è in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi – sempre di competenza dalla DGIAI – definita di concerto con altri Ministeri.

    Vediamo ora il contenuto del decreto di giugno.

    Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula

    Con l'articolo 1 Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese si prevede che per gli incentivi di seguito elencati, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni in oggetto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:

    • a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
    • b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;
    • c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.

    Per le domande come sopra specificate, l’adempimento dell’obbligo assicurativo previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Le disposizioni si applicano gli incentivi di seguito individuati:

    • a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
    • b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
    • d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
    • e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
    • f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
    • g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
    • h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
    • i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
    • l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
    • m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

  • Mettersi in proprio

    Registro imprese: dal 30 settembre nuove regole per imprese culturali e creative

    Con il decreto del 7 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti novità per la gestione del Registro delle imprese. L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.

    A partire dal 30 settembre 2025, infatti, entrerà in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata proprio a queste realtà, con procedure dedicate di iscrizione, modifica e cancellazione. Il decreto prevede anche nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche e aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa”. 

    Le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.

    L’intera modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT (www.mimit.gov.it) e messe a disposizione degli utenti e dei software gestionali.

    Specifiche tecniche Fedra 7.06: principali novità

    L’Allegato A al decreto dettaglia gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025. Le variazioni riguardano quattro punti principali:

    1. Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
      1. inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
      2. inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
    2. Nuova tabella ICC:
      È stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale.
    3. Controlli automatici bloccanti:
      Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:
      • compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
      • obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
      • divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
    4. Modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C):
      Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.

    Impresa culturale e creativa: iscrizione nella sezione speciale ICC

    Il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.

    I principali requisiti riguardano:

    • attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024 (nel presente decreto le attività sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO),
    • forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA.
    • requisiti formali:
      • obbligo di PEC attiva;
      • possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
      • dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.

    La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prodotti di salumeria: pubblicate le nuove regole per la produzione e vendita

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025 è entrato in vigore, dal 24 agosto, il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

    Il provvedimento disciplina in maniera organica la produzione e la commercializzazione di alcuni salumi di largo consumo – tra cui prosciutto cotto, prosciutto crudo stagionato, salame, culatello, bresaola e speck, al fine di garantire trasparenza sul mercato, tutela dei consumatori e certezza normativa per le imprese del settore.

    Il nuovo decreto abroga e sostituisce la precedente disciplina risalente al 2005 e aggiornata nel 2016, riunendo in un unico testo le condizioni di produzione e le denominazioni di vendita.
    L’obiettivo è duplice:

    • tutelare il consumatore, assicurando informazioni chiare su ingredienti e caratteristiche organolettiche dei prodotti;
    • regolare il mercato, fornendo alle imprese salumiere regole uniformi su metodi di lavorazione, limiti analitici e denominazioni ammesse.

    Resta fermo che i prodotti già tutelati da disciplinari DOP e IGP non sono toccati dal decreto, che si applica invece ai salumi non coperti da tali certificazioni.

    Le principali novità per i diversi prodotti di salumeria

    Il decreto entra nel dettaglio di ciascun salume, stabilendo definizioni precise, ingredienti consentiti, metodologie produttive, caratteristiche chimiche e organolettiche, modalità di presentazione e vendita.

    Prosciutto cotto

    La denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita).
    Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD).
    Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.

    Prosciutto crudo stagionato

    Ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
    Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
    Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.

    Salame

    Definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
    Vietato l’uso di carni separate meccanicamente.
    Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Culatello

    Prodotto esclusivamente dai muscoli interni della coscia suina, lavorati a forma di pera e stagionati almeno 9 mesi.
    Peso minimo di 3 kg, caratteristiche di umidità ≤ 51% e sale ≤ 5,5%.
    Vietato l’uso di carni di scrofa o DFD/PSE.

    Bresaola

    Riservata a carne bovina, equina o di cervo, privata di parti grasse e tendinose, maturata da 4 a 9 giorni secondo il peso.
    Parametri: grassi ≤ 16%, proteine ≥ 24%.
    Non ammesso l’uso di carni macinate, separate meccanicamente o ricomposte.

    Speck

    Ricavato da cosce suine disossate, salate a secco, affumicate (max 25 °C) e stagionate almeno 12 settimane con calo peso minimo del 28%.
    Peso minimo di 3,4 kg per la “baffa intera”.
    Parametri: sale ≤ 6%, proteine ≥ 20%, rapporto grasso/proteine ≤ 1,7.
    Previste varianti legate a tagli specifici (pancetta, spalla, coppa ecc.).

    Controlli, sanzioni e decorrenza

    Il decreto stabilisce un sistema di controlli ufficiali, da effettuare con prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche. L’uso improprio delle denominazioni è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 67, legge 350/2003.
    Entrata in vigore:

    • dal 24 agosto 2025 per tutte le disposizioni generali;
    • dal 23 agosto 2026 per i capi dedicati a bresaola e speck (per dare tempo agli operatori di adeguarsi).

    È previsto un regime transitorio nel quale i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Come si determina il reddito agrario e domenicale dei terreni?

    I redditi riconducibili alle attività agricole si distinguono in redditi agrari e redditi dominicali

    Aggiornato al D.lgs. 192/2024 e alla Circolare AE 12/E del 8 agosto 2025. Le modifiche si applicano ai redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (per i contribuenti con anno solare, dal 2024).

    Il reddito dominicale

    È definito come “la parte dominicale del reddito ordinariamente ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole” (art. 27 TUIR) ed è determinato sulla base delle tariffe d’estimo catastali, più volte rivalutate nel corso degli anni, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28 TUIR).

    Il reddito dominicale attualmente è rivalutato dell’80% e ulteriormente del 30%. Quest’ultima rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le tariffe variano in funzione delle colture effettivamente praticate e possono ridursi o aumentare a seguito di fattori naturali (calamità, fitopatie, eventi eccezionali).

    In tali casi, ai sensi dell’art. 30 TUIR, occorre una denuncia di variazione colturale all’Agenzia delle Entrate–Territorio:

    • variazioni in diminuzione → effetti nello stesso anno della perdita, se la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
    • variazioni in aumento → stessa scadenza, ma gli effetti decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Novità dal 2025: per i terreni soggetti al monitoraggio AGEA (PAC), la denuncia non è più richiesta al contribuente, in quanto i dati colturali vengono trasmessi direttamente da AGEA all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione entro il 31 gennaio rimane invece per i terreni non monitorati.

    Infine, se la perdita di reddito supera il 30%, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile.

    Il reddito agrario

    Il reddito agrario è rappresentato dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’attività agricola, come definita dall’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse).

    Novità dal 2025
    Con il D.lgs. 192/2024 è stata modificata la definizione di reddito agrario nell’art. 32 TUIR:

    • prima era calcolato come la parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale e al lavoro “impiegati nei limiti della potenzialità del terreno”;
    • ora, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il reddito agrario è riferito alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

    In altre parole, sparisce il criterio della “potenzialità del terreno” e la disciplina viene pienamente allineata alla nozione civilistica di attività agricola, rendendo più chiara la distinzione con il reddito d’impresa.

    Anche il reddito agrario, come il reddito dominicale, è calcolato sulla base di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale, più volte rivalutate (art. 34 TUIR), ed è considerato inesistente se l’attività agricola non è svolta per cause naturali o per semplice mancata coltivazione.

    Attualmente il reddito agrario è rivalutato del 70% e ulteriormente del 30%. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le attività produttive di reddito agrario sono definite dall’articolo 32 del TUIR e da altre disposizioni normative specifiche (ad esempio, l’acquacoltura, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 102 del 1992, o la produzione di energia elettrica da biocombustibili di origine forestale, ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005).

    Elemento caratterizzante del reddito agrario è che deriva dall’esercizio normale delle attività agricole. Tale principio segna il discrimine tra attività produttiva di reddito agrario e quella che genera reddito d’impresa, ed è precisato in varie disposizioni volte a individuare la linea di confine tra le due tipologie di reddito.

    Ad esempio:

    • per l’allevamento di animali, l’attività è considerata agricola se almeno un quarto dei mangimi deriva dai terreni utilizzati,
    • per la produzione di vegetali in serre o strutture fisse o mobili, anche provvisorie, la superficie destinata non può eccedere il doppio di quella del terreno su cui insistono,
    • dal 2025, con le nuove lettere b-bis e b-ter dell’art. 32 TUIR, rientrano nel reddito agrario anche:
      • la produzione di vegetali in immobili accatastati (colture “indoor”), entro i limiti fissati dal decreto MEF–MASAF e con criteri transitori già previsti;
      • i proventi da beni, anche immateriali, ottenuti da attività agricole “green” (es. crediti di carbonio certificati), nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni agricoli ex art. 2135 c.c.

    Oltre tali limiti, i redditi eccedenti concorrono come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56-bis TUIR.

  • Edilizia

    IVA al 4% e infissi per eliminazione delle barriere architettoniche: quando si applica

    L'IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto, restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 212 del 2025, ribadendo un principio importante:

    • l’IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto;
    • restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.

    Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che per beneficiare dell’aliquota ridotta occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale: solo un contratto di appalto consente l’applicazione del 4%

    Negli altri casi, si applicherà l’aliquota ordinaria (22%) o quella agevolata del 10% in presenza di interventi di manutenzione straordinaria.

    Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

    La società istante, attiva nel settore del bricolage, ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.

    In particolare, la questione riguardava la fornitura con posa in opera di infissi dotati delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, idonei al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

    La società sosteneva che, seppure la norma menzioni espressamente i contratti di appalto, la ratio della disposizione dovrebbe consentire l’estensione del beneficio anche ai casi di cessione di beni con posa in opera, trattandosi comunque di interventi funzionali all’abbattimento delle barriere.

    Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione IVA al 4% è limitata, per espressa previsione normativa, alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.

    La distinzione tra contratto di vendita con posa in opera e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale:

    • se prevale la cessione del bene e la posa è accessoria all’utilizzo, si tratta di vendita con posa in opera;
    • se, invece, l’obiettivo è ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto al semplice bene fornito, si configura un appalto.

    Nel caso esaminato, poiché la fornitura riguarda infissi standard prodotti e commercializzati dall’azienda, con posa accessoria, l’operazione si qualifica come cessione con posa in opera. Pertanto, non è possibile applicare l’aliquota agevolata del 4%.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025

    Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.

    Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.

    La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.

    Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.

    Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.

    Di seguito il riepilogo delle regole.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari

    Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

    • ATECO 13 (Industrie Tessili);
    • ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione

    Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:

    • a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;
    • b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):
      1. nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);
      2. nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).

    Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).

    Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.

    Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.

    I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).

    Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:

    • a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
    • b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;
    • c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
    • d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;
    • e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
    • f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:
      1. spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
      2. strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

    Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento

    Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:

    • "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
    • "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.

    Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.

    Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.

    Le spese dovranno riguardare:

    • l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
    • la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari; 
    • l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera; 
    • attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

    Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

    Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno

    I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.
    Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.

    Dal sito di invitalia si legge che:
    • dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,
    • la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.

    A tal fine è necessario:

    • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,
    • accedere all'area riservata per compilare online la domanda,
    • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.

    A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.

    Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. 

    Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.

  • Agricoltura

    Semplificazioni: requisito di reddito sospeso per gli IAP

    Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2025 introduce importanti novità per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), con l’obiettivo di sostenere l’avvio e lo sviluppo delle imprese agricole. Una delle modifiche più rilevanti riguarda i requisiti necessari per ottenere tale qualifica nei primi cinque anni dall’avvio dell’attività. 

    In particolare, il nuovo testo normativo ( ancora in corso di esame) prevede che, durante questo quinquennio iniziale, non sarà richiesto il rispetto del requisito reddituale precedentemente stabilito dal Decreto Legislativo n. 99 del 2004. Tale previsione rappresenta un’importante misura di semplificazione, volta a favorire i giovani agricoltori e coloro che intendono avviare una nuova attività agricola, permettendo loro di accedere alla qualifica IAP anche in assenza di redditi agricoli consolidati.

    I requisiti richiesti nel periodo agevolato

    Ai sensi del nuovo comma 1-bis che si intende inserire nell’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, per i primi cinque anni decorrenti dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di IAP non sarebbe piu necessario dimostrare che almeno il 50% del reddito complessivo derivi da attività agricole.

     Questo requisito, previsto attualmente dal comma 1 dello stesso articolo (e ridotto al 25% per gli imprenditori operanti in zone svantaggiate), tornerebbe ad applicarsi solo a partire dal sesto anno. 

    Restano invece fermi, fin dall’inizio, gli altri due requisiti fondamentali: 

    1. il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali in campo agricolo e
    2.  la destinazione di almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo (o 25% in zona svantaggiata) alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile.

    In questo modo, si garantisce comunque un effettivo impegno professionale nel settore, pur alleggerendo il carico degli adempimenti iniziali.

    Implicazioni fiscali e opportunità per le imprese agricole

    Il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, anche in regime agevolato, conserva la sua rilevanza fiscale e contributiva. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DLgs. 99/2004, le persone fisiche in possesso della qualifica IAP e iscritte alla relativa gestione previdenziale possono accedere a numerose agevolazioni, tra cui benefici fiscali sull’imposizione indiretta, facilitazioni nell’accesso al credito, riduzioni sull’IMU e regimi più favorevoli per la tassazione dei redditi fondiari. 

    Con questa modifica normativa, si intende quindi incentivare l’avvio di nuove imprese agricole, rafforzare il ricambio generazionale nel settore e valorizzare il ruolo dell’agricoltura professionale nel contesto economico nazionale. 

    La novità si aggiunge ad altre misure  di incentivo all'agricoltura come il Bonus per la formazione giovani agricoltori  a quelle recentemente previste dal nuovo DDL Agricoltura 2025 

    Se confermata con l'approvazione definitiva della legge, sarà un’opportunità concreta, da valutare attentamente nella pianificazione delle attività  da parte di imprenditori e consulenti.