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Disoccupazione agricola: non si perde con la riclassificazione dell’impresa
Con il messaggio 2425 del 1° agosto 2025 INPS fornisce indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, e viceversa.
Il caso tipico è quello della modifica dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli.
L'istituto informa innanzitutto che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si è stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, sui lavoratori. Di seguito le istruzioni per le diverse situazioni.
Chiarimenti e adempimenti nei diversi casi di riclassificazione
Il messaggio precisa dunque che, posto che i lavoratori non sono responsabili degli errori del datore di lavoro e che la retroattività della riclassificazione ( potrebbe danneggiarli, privandoli della tutela prevista in caso di disoccupazione dalla Costituzione (art. 38)
- In caso di riclassificazione da agricolo a non agricolo, se i lavoratori non hanno potuto fare domanda NASpI nei tempi previsti, non devono restituire l’indennità agricola che avevano già ricevuto.
- In caso di riclassificazione da non agricolo ad agricolo:
- se i termini per presentare la domanda di disoccupazione agricola sono già scaduti, i lavoratori mantengono il diritto alla NASpI ricevuta. L’INPS non chiederà la restituzione delle somme.
- se i termini per fare domanda non sono scaduti, il lavoratore può presentare una nuova domanda per il settore corretto (NASpI o disoccupazione agricola).
Inoltre, se ha già ricevuto un’indennità per il settore sbagliato, è possibile la compensazione: la nuova prestazione verrà ridotta dell’importo già ricevuto.
Ricorsi e contestazioni: Per le situazioni in cui i lavoratori avevano ricevuto una richiesta di restituzione (indebito) e avevano fatto ricorso, l’INPS potrà chiudere il caso in autotutela, applicando le regole sopracitate
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Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RI
Con la Circolare del 30 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy fornisce importanti chiarimenti per le start up.
In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.
Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative
Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio
Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro.
Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE.Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione.Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:
- a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:
- a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
- b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
- c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
- d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
- e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Chiarimenti sul concetto di “Agenzia”
Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985.
D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.
Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”.
Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.
A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione
speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.
Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.
Allegati: -
Aiuti al settore radiotelevisivo: novità nel DL Economia
Il MIMIT ha comunicato con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale che in sede di esame in Commissione al Senato della conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, Dl Economia, è stato presentato un emendamento volto a ripristinare il livello delle risorse assegnate al Mimit per il sostegno al settore radiotelevisivo, superando così l’interpretazione particolarmente penalizzante alla Legge di Bilancio 2024 in merito al riparto riservato al Dicastero per le emittenti locali.
Il Ministro Urso ha così commentato: “Siamo intervenuti tempestivamente, pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dalle emittenti locali, che rappresentano una primaria fonte di informazione a livello territoriale. Assicureremo la continuità delle risorse stanziate anche in sede di formulazione della prossima Legge di Bilancio”.
In particolare, l’emendamento prevede l’erogazione di un contributo straordinario pari a 16,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Mimit, che – unitamente a ulteriori 2,5 milioni di euro recuperati mediante il disaccantonamento di fondi relativi a esercizi precedenti – consentirà di compensare integralmente la riduzione della quota spettante al Dicastero del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”, riportando così, con risorse proprie, lo stanziamento ai livelli dell’anno precedente.
Si resta in attesa del testo definitivo della norma.
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Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29
Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :
– [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;
– [la] Filcams-Cgil;
– [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);
– [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);
– [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);
– [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);
– [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);
si è stipulato un nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.
Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.
novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026
Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.
Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva.
Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.
Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione:
Nello specifico:
- per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre
- per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.
È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Aliquote
Indennità di base
Indennità integrativa
Totale
A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui
1%
3%
4%
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui
1%
1%
2%
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui
1%
–
1%
B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva
I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui
1%
3%
4%
II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui
1%
1%
2%
III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui
1%
–
1%
ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.
AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali
Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato.
L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)
Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.
Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.
Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.
Durata del rapporto Preavviso dovuto dalla casa mandante Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario Preavviso dovuto dall'agente monomandatario Fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 4° anno iniziato 4 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 5° anno iniziato 5 mesi 3 mesi 5 mesi Dal 6° anno iniziato in poi 6 mesi 3 mesi 5 mesi -
Ddl Agricoltura 2025 approvato: incentivi a giovani, filiere e innovazione nel settore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 24 luglio 2025 un importante disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2025-2027, che introduce misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Scarica la bozza del testo entrato in Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di programmazione economico-finanziaria che riconosce al comparto primario un ruolo strategico per la sicurezza alimentare, la coesione territoriale e la transizione ecologica.
Vediamo brevemente le principali misure previste dal disegno di legge.
Le principali misure previste
Rafforzamento del Fondo per la Sovranità Alimentare
È previsto un incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di:- 30 milioni di euro nel 2026
- 40 milioni di euro nel 2027
A ciò si aggiungono nuovi investimenti triennali (2026-2028) per 300 milioni di euro destinati a rafforzare le filiere locali, prevenire lo spopolamento delle aree interne e promuovere l'allevamento di vitelli autoctoni.
Credito d’imposta per i contratti di filiera del frumento
Alle imprese di trasformazione agroalimentare che stipulano contratti triennali, quadriennali o quinquennali con produttori di frumento italiano, viene riconosciuto per il 2026 un credito d’imposta fino al 40% degli investimenti in nuovi macchinari e ricerca, per un totale di 10 milioni di euro.Sostegno alla filiera vacca-vitello
Per contrastare l’eccessiva dipendenza da capi esteri e rafforzare la produzione bovina nazionale, sono stanziati 300 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per:- acquisto e allevamento di manze selezionate;
- incroci per produzione carne;
- svezzamento e accrescimento vitelli.
I contributi saranno ripartiti per il 70% alla filiera carne e 30% alla filiera carne-latte.
Imprenditoria giovanile e femminile
Il ddl prevede un rifinanziamento da 150 milioni di euro in tre anni per le misure a favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, mediante il D.lgs. 185/2000.Emergenze agricole: fitopatie e PSA
- Piano nazionale da 300 milioni contro la Xylella fastidiosa e altre fitopatie olivicole.
- Contributi per aziende di macellazione (3 milioni complessivi) per congelamento e stoccaggio suini provenienti da zone colpite da peste suina africana.
- Sospensione di 12 mesi del rimborso dei finanziamenti per imprese colpite da epizoozie nel 2025.
Accesso a terreni agricoli pubblici e recupero terre abbandonate
- ISMEA potrà concedere in comodato gratuito i propri terreni a giovani tra 18 e 40 anni con diritto di opzione all'acquisto agevolato dopo 10 anni.
- I Comuni istituiranno una “banca comunale delle terre” per recuperare e destinare in affitto i terreni abbandonati o silenti a nuovi imprenditori agricoli.
Norme su vino, olio e uova
- norme semplificate per la gestione delle fecce di vino e introduzione di regole chiare per il vino dealcolizzato,
- obblighi di etichettatura più trasparenti per le miscele contenenti olio vergine d’oliva,
- nuovi obblighi di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio, con esenzioni per piccoli allevamenti.
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Decreto Infrastrutture 2025 convertito in legge: tutte le novità
Il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, pubblicato il 22 maggio in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto una serie di misure urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e appalti pubblici. Tra le disposizioni, rivolte soprattutto al settore pubblico ci sono anche alcune novità che coinvolgono direttamente le imprese private, in particolare nei settori dell’autotrasporto, con nuovi fondi per l'ammodernamento dei mezzi. Per i contratti pubblici si segnalano invece nuove deroghe per eventi eccezionali.
Altri articoli riguardano i settori della logistica e delle energie rinnovabili.
La legge di conversione n. 105/2025 del Decreto-Legge n. 73/2025, pubblicata il 19 luglio nella Gazzetta ufficiale N. 166 ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al testo originario, intervenendo non solo con correzioni tecniche ma soprattutto con disposizioni innovative che arricchiscono l’impianto iniziale del decreto.
Vediamo in sintesi in attesa dei decreti attuativi e relative istruzioni operative.
SCARICA QUI IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO 73 CONVERTITO IN LEGGE 105-2025.
Novità autotrasporto: indennizzi e nuovi fondi per rinnovo veicoli
Per le imprese di autotrasporto si segnalano in particolare due misure:
1 . Indennizzo automatico per i ritardi nel carico e scarico merci e sanzioni per ritardo pagamenti
L’art. 4 del decreto modifica la disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico nel settore dell’autotrasporto. È previsto un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre una franchigia di 90 minuti. Tale somma è a carico solidale del committente e del caricatore. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI.
Il decreto introduce anche un nuovo comma 15-bis all’art. 83-bis del DL 112/2008, prevedendo che eventuali violazioni contrattuali nei tempi di pagamento possano dar luogo a sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza, su iniziativa del creditore o del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.
2. Fondi per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto
Sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per incentivare il rinnovo della flotta veicolare del settore dell’autotrasporto. Le modalità di accesso saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il MEF.
Deroghe e semplificazioni nei contratti pubblici – Cruscotto di controllo logistica CIGAL
Per le imprese di costruzione e fornitura che operano con la PA l’art. 2 del decreto prevede semplificazioni temporanee e deroghe al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in caso di emergenze (ad es. eventi alluvionali o sismici), consentendo anche :
- l’affidamento diretto sopra soglia entro un limite temporale di 30 giorni e solo per situazioni non differibili. e
- l’esclusione automatica delle offerte anomale in gare con meno di 5 partecipanti.
Tra le semplificazioni più rilevanti, figura l’estensione dell’uso del criterio del prezzo più basso e l’eliminazione di alcuni vincoli formali nelle comunicazioni. Per interventi su infrastrutture strategiche o strutture temporanee destinate a esigenze abitative, scolastiche, civili o produttive, si amplia la possibilità di ricorrere a Consip e centrali di committenza tramite procedura negoziata.
ANAC vigilerà sulla corretta applicazione delle deroghe, ma le verifiche antimafia potranno avvalersi di un’informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, in attesa delle verifiche integrative da completarsi entro 60 giorni.
Per il settore della logistica è istituito una nuova piattaforma telematica di raccolta e condivisione dati, alimentata dai principali enti, tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Unioncamere e regioni per in tempo reale informazioni funzionali alla verifica di conformità fiscale, contributiva e lavoristica dei soggetti appaltatori. È prevista anche una sezione dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza.
Accelerazione su zone impianti fonti rinnovabili
L’articolo 13 del decreto introduce modifiche rilevanti per accelerare la pianificazione e la realizzazione degli impianti FER (fonti di energia rinnovabile), con l’obiettivo di rispettare le scadenze del PNIEC 2030 e del PNRR.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 12 del D.lgs. 190/2024 prevede che:
- Sono considerate zone di accelerazione anche le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali.
- Queste aree devono coincidere con quelle individuate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite una mappatura nazionale.
- Il GSE ha 10 giorni dalla pubblicazione del DL (quindi entro il 31 maggio 2025) per rendere disponibile una rappresentazione cartografica ufficiale online.
Dunque non sarà più necessario attendere delibere regionali per sapere dove è possibile costruire un impianto con iter semplificato. Saranno immediatamente identificabili le aree idonee.
Modifiche e novità della legge di conversione
Ecco un riepilogo delle novità apportate in sede di conversione del decreto in legge :
1. Nuovi interventi infrastrutturali strategici
● Art. 1-bis – Interventi per il GNL
Viene autorizzata una nuova spesa (15 mln € nel 2027, 2028 e 5 mln € nel 2029) per aumentare la capacità di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquido, in particolare nel settore marittimo. Il finanziamento è destinato a opere già autorizzate ma non coperte dal PNRR
Art. 1-ter – Opere indifferibili e urgenti
Si autorizza ANAS S.p.A. alla progettazione di 5 nuovi tratti stradali prioritari, tra cui la SS 700 (Reggia di Caserta), la Galleria della Guinza e la variante Armo-Cantarana
2. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza
Art. 2-bis – Efficienza del monitoraggio finanziario
Viene potenziato il sistema SIMOI per il controllo della spesa nelle infrastrutture strategiche, con un nuovo stanziamento triennale (1,17 mln € nel 2025, 480.000 €/anno dal 2026)
Art. 3-quinquies – Tavolo per le opere incompiute
È istituito presso il MIT un tavolo tecnico per la ricognizione e il completamento delle opere pubbliche incompiute, con la partecipazione delle Regioni e del MEF
3. Settore autotrasporto e motorizzazione: norme innovative
Indennizzo per attese nei carichi/scarichi
Il nuovo art. 6-bis del D.lgs. 286/2005 definisce un indennizzo automatico di 100 € l’ora per i ritardi oltre 90 minuti nelle operazioni di carico e scarico, a carico di committenti e caricatori.
Corridoi per i trasporti eccezionali
L’art. 4 (comma 3-bis) potenzia AINOP come infrastruttura digitale di riferimento per pianificare i trasporti in condizioni di eccezionalità, interconnettendo sistemi GIS, archivi telematici, enti locali e concessionari
4. Concessioni e governance autostradale
Art. 11-ter – Avvio di Autostrade dello Stato S.p.A.
È finanziata l’operatività della nuova società pubblica con contributi crescenti fino al 2027. Essa sarà chiamata a gestire nuove concessioni autostradali e progetti innovativi per la sicurezza stradale
️ 5. Valorizzazione e memoria storica
Art. 13-bis – Collegamento Sant’Anna di Stazzema – Farnocchia
È stanziato un contributo straordinario per la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a servizio del Parco nazionale della Pace e dei luoghi della memoria in Toscana
6. Sicurezza e circolazione ferroviaria
Art. 10-bis e 10-ter – Norme su passaggi a livello e sanzioni
Si amplia il novero dei soggetti abilitati a presidiare i passaggi a livello e si aggiornano le sanzioni pecuniarie per infrazioni in ambito ferroviario, in alcuni casi quintuplicandole rispetto agli importi originari in lire.
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Tasso transazioni commerciali luglio-dicembre 2025
Il MEF con un comunicato pubblicato in GU del 14 luglio ha reso noto il tasso di riferimento per le transazioni commerciali.
In particolare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2025 il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali è pari al 2,15%.
In tal modo è stato fissato il saggio degli interessi da applicare a favore:
- del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
- del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 5 del Dlgs n 231/2002 gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.
Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso decreto.
Il tasso di riferimento è così determinato:
- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.