• Edilizia

    Preposto Sicurezza sul lavoro: tutte le regole

    L'Interpello n. 4/2024 della Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha fornito la  corretta interpretazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 sul tema del preposto alla sicurezza , in seguito alle modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021. 

    Il quesito  sollevato dalla Camera di Commercio di Modena cui è stato risposto con interpello n. 4  riguardava la figura del "preposto" nei contratti di appalto o subappalto.

    I principali quesiti  posti alla commissione sono:

    1. Obbligatorietà della figura del preposto: Se è sempre obbligatorio avere un preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori indipendenti, ciascuno responsabile del proprio compito, senza funzioni di coordinamento reciproco.
    2. Individuazione del preposto: Se il preposto deve essere fisicamente presente presso il committente o può essere un responsabile esterno, come un project manager, che non si reca sul luogo di lavoro.
    3. Unico lavoratore: Se è obbligatorio nominare un preposto anche in attività svolte da un solo lavoratore.

    Con l'interpello 7 del 28 novembre si risponde invece in tema di tempistiche dell'aggiornamento professionale del preposto, alla luce delle modifiche normative (vedi ultimo paragrafo)

    Preposto sicurezza: obbligo di istituzione e ruolo

    La Commissione  nel documento ribadisce che:

    • Il ruolo del preposto è considerato essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la sua nomina è sempre obbligatoria in regime di appalto o subappalto.
    • Il datore di lavoro non può fungere da preposto se non come "extrema ratio", ovvero solo in situazioni di minima complessità organizzativa.
    • Se l'attività è svolta da un solo lavoratore, il datore di lavoro assume le funzioni di preposto.
    • Il preposto deve essere fisicamente presente sul luogo di lavoro per adempiere efficacemente ai propri compiti; non può essere un responsabile esterno che non visita il sito.

    L'interpello precisa che "proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi".

    In conclusione, è sempre obbligatorio nominare un preposto nelle attività in appalto o subappalto, e tale figura deve essere in grado di svolgere concretamente i propri compiti sul posto di lavoro.

    SCARICA QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO

    Preposto sicurezza sul lavoro i compiti in dettaglio

    Il preposto è una figura chiave nella gestione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.

    I suoi compiti sono definiti principalmente nell'articolo 19 , e si concentrano sulla vigilanza e sul controllo dell'attività lavorativa, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza. Ecco un dettaglio delle sue responsabilità principali:

    1. Sovrintendere all'attività lavorativa: Il preposto deve vigilare che i lavoratori seguano le normative in materia di salute e sicurezza, incluse le direttive aziendali. Questo include il controllo sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei mezzi di protezione collettiva.
    2. Intervenire in caso di non conformità: Se il preposto osserva comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, deve intervenire per correggerli. Questo può significare fornire indicazioni ai lavoratori e, se necessario, interrompere temporaneamente le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
    3. Segnalazione di pericoli: Il preposto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, così come altre condizioni pericolose riscontrate durante il lavoro. Questo comprende sia difetti tecnici sia situazioni operative rischiose.
    4. Formazione e informazione: Il preposto, pur non avendo la responsabilità diretta della formazione dei lavoratori (che è un obbligo del datore di lavoro), deve assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sui rischi specifici e sui comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro.
    5. Sospensione dell'attività: In casi di gravi non conformità alle regole di sicurezza, il preposto ha l’autorità di interrompere le attività dei lavoratori, in particolare quando ci sono rischi per la salute o la sicurezza. Questa misura deve essere seguita da una comunicazione tempestiva ai superiori.
    6. Coordinamento tra lavoratori: Se in un’azienda vi sono più preposti, è loro compito coordinarsi e garantire che le disposizioni di sicurezza siano applicate in maniera uniforme e integrata tra i vari settori o gruppi di lavoro.

    L’obbligo di aggiornamento del preposto, è biennale o quinquennale?

    Con due interpelli successivi n 6  di ottobre e  n7  di novembre 2024 2024  la Commissione sicurezza ha anche chiarito la tempistica dell'aggiornamento obbligatorio a cui è soggetto il preposto.

    In particolare nell'interpello 7 del 28 novembre 2024 la Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non è ancora stato deliberato.

    In attesa di tale provvedimento l'obbligo di formazione resta  fermo alla  cadenza quinquennale "con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”

  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco: crisi gestionale sotto la lente del Governo

    In una audizione  parlamentare presso la Commissione  parlamentare di  controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il sottosegretario al lavoro  Claudio Durigon  lo   scorso 13 novembre 2024 ha affrontato questioni relative alla governance di ENASARCO,(oltre che di ENPAPI)   evidenziando le  recenti problematiche  gestionali e  le azioni intraprese dal Ministero del Lavoro.

    La crisi gestionale di ENASARCO, descritta nell’audizione del sottosegretario Durigon, ha diverse implicazioni dirette per i lavoratori iscritti, ben 210mila  tra agenti e rappresentanti di commercio, con effetti significativi sia dal punto di vista previdenziale che operativo. 

    Ricordiamo che ENASARCO è una fondazione che gestisce il  fondo pensione obbligatorio di secondo pilastro per agenti e rappresentanti di commercio con  un patrimonio di oltre 9 miliardi di euro.   Essendo un organismo di diritto pubblico, è sottoposto a controllo del Ministero del Lavoro e della Covip, specialmente sugli investimenti finanziari.

    Da segnalare che irregolarità erano emerse anche nelle elezioni precedenti del CdA (2020-2024),  con  contestazioni sulle modalità di gestione del mandato dell’Assemblea dei Delegati,  che evidenziano una persistenza di conflitti interni che potrebbero generare sfiducia negli iscritti e  rischio di contenziosi legali  con  spreco di  risorse finanziarie ed energie organizzative.

    Problematiche di Governance Enasarco 2024

    Le principali questioni trattate  in audizione dal sottosegretario riguardano:

    • la revoca del Presidente Alfonsino Mei 
    • la durata del Mandato del CdA e dell’Assemblea dei Delegati:
    • la proroga  delle Elezioni

    Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha deliberato la revoca dell’incarico  al Presidente con effetto immediato, motivando la decisione su presunte problematiche gestionali. Tuttavia, il Ministero ha rilevato che lo statuto dell’Ente non prevede espressamente la revoca del Presidente da parte del CdA. 

    Contestualmente infatti  Collegio Sindacale ha invitato l’Ente al rispetto delle norme statutarie, evidenziando possibili irregolarità procedurali. In parallelo, il Presidente Mei ha avviato un giudizio per contestare la legittimità della revoca.

    A seguito di una pronuncia del Tribunale Civile di Roma nel 2022, il mandato del CdA è stato considerato decorrente dal gennaio 2022. Tuttavia, il Ministero ha respinto la richiesta di prolungare anche il mandato dell’Assemblea dei Delegati per allinearlo a quello del CdA, sostenendo l’assenza di basi normative per tale proroga.

    Infine la Fondazione aveva programmato le elezioni per novembre 2025, ma il Ministero ha richiesto un anticipo delle stesse per garantire il rispetto dei termini statutari, evitando contenziosi e comportamenti dilatori che potrebbero portare a  un deterioramento dell’immagine di ENASARCO e  richieste di intervento statale.

    Nel testo dell'audizione si legge che non si escludono " ulteriori iniziative che la stessa Direzione generale  del ministero “vorrà assumere nei confronti delle lamentate irregolarità compiute dall’una o   dall’altra parte, laddove accertate”.

    Infatti in caso di incapacità prolungata di gestire l’Ente, da parte degli organi deputati,  potrebbe essere necessario un commissariamento, con una temporanea sospensione dell’autonomia gestionale.

    Enasarco: le raccomandazioni del Governo

    Il sottosegretario ha ricordato che il Ministero, nell’esercizio della funzione di vigilanza, ha:

    • Richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare la normativa vigente e lo statuto dell’Ente.
    • Diffidato il CdA dal convocare riunioni straordinarie al di fuori delle modalità statutarie.
    • Sollecitato l’Ente a garantire procedure elettorali trasparenti e conformi a tutela degli iscritti e della gestione patrimoniale.

    Durigon ha sottolineato l’importanza di tutelare la solidità degli enti previdenziali e la trasparenza nella loro gestione, a garanzia degli iscritti. Il Ministero continuerà a monitorare attentamente le situazioni critiche, intervenendo quando necessario per prevenire instabilità.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    E' scaduto il 2 dicembre il termine per l'invio della comunicazione integrativa prevista per il credito di imposta della ZES Unica.

    Ma attenzione, sul sito delle Entrate si legge però che ai sensi del punto 3.3 deProvvedimento ADE del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024. 

    Ricordiamo che in data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa.

    In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.

    Il Decreto Collegato Fiscale convertito in Legge n 189/2024 all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

    Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.

    Comunicazione integrativa ZES Unica: invio entro il 2 dicembre

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143  ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. 

    Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

    Attenzione l'agenzia comunica che ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024. 

    L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
    Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
    Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione. 

    Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno: il caso del rent to buy

    Con Risposta a interpello n 240 del 3 dicembre le Entrate replicano ad un istante che ha acquistato un bene immobili con contratto di rent to buy.

    L’ADE sinteticamente conclude che l'acquisto dell'immobile e dei beni strumentali può essere agevolato, a condizione che:

    1. gli investimenti siano effettivamente effettuati entro il periodo di vigenza dell’agevolazione (dal 1° gennaio al 15 novembre 2024).
    2. tutti i requisiti e le condizioni della normativa (compresi gli obblighi di documentazione e di rispetto dei criteri unionali) siano rispettati.

    Vediamo il caso di specie e tutti ichiarimenti nel dettaglio.

    Credto ZES Mezzogiornoil caso del rent to buy

    In particolare, l'istante è una SPA, e riferisce che veniva stipulato un contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto (contratto cd. di ''rent to buy'' di seguito,) tra la BETA S.r.l. […], in qualità di parte concedente, e la società GAMMA S.r.l., in qualità di parte conduttrice, avente ad oggetto un fabbricato con sovrastante lastrico solare, ove è alloggiato attualmente un impianto fotovoltaico.
    L'Istante dichiara che la durata della concessione del godimento era stata stabilita dalle parti in anni quattro, a decorrere dal […] maggio 2016, con possibilità di proroga (poi avvenuta fino al […] aprile 2024).

    Il Contratto è stato poi ceduto da GAMMA S.r.l. alla stessa Istante che, una volta divenuta società per azioni, ha esercitato l'opzione di riscatto del bene concesso in godimento con diritto di acquisto dell'Immobile (ai sensi dell'articolo 23 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) con la stipula del relativo contratto di acquisto avvenuta in data […] aprile 2024 e il pagamento di euro […] (al netto dell'importo di euro […] versati a titolo di acconto previsti con il Contratto).
    L'Istante vorrebbe accedere al Credito d'imposta ZES unica per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativo all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie e dell'Immobile strumentale citato e chiede quale sia ''l'esatto momento di effettuazione dell'investimento relativo all'immobile acquistato […], a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto valido per accedere all'agevolazione in commento''.

    In particolare, chiede se possa fruire del Credito d'imposta ZES unica in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dell'Immobile, avvenuto mediante un contratto di ''rent to buy'', con l'esercizio dell'opzione ivi prevista, con contratto di acquisto stipulato il […] aprile 2024.

    L’ADE chiarisce che, ai fini fiscali, l’investimento si considera effettuato:

    • alla data della stipula dell’atto di compravendita dell’immobile. Questo è conforme all’articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, che considera rilevanti i corrispettivi e le spese per l’acquisizione di beni immobili alla data della stipula dell’atto traslativo della proprietà. Nel caso specifico, l’investimento relativo all’immobile oggetto del contratto di "rent to buy" è considerato effettuato nel 2024, poiché in tale anno è stato esercitato il riscatto e stipulato il contratto definitivo di acquisto.
    • l'acquisto dell'immobile tramite il contratto di "rent to buy" è eleggibile per il credito d'imposta ZES unica, purché siano rispettate le condizioni previste dal regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento GBER) e dal decreto attuativo.
    • non è richiesto il requisito della "novità" per l'immobile, in quanto la disciplina consente di agevolare anche beni immobili già utilizzati dall'acquirente, salvo specifiche disposizioni unionali.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

    Pubblicato il Modello utile a richiedere il credito d'imposta per l'agricoltura della ZES Unica.

    In particolare, le Entrate con il Provvedimento n 418393 del 18 novembre pubblicano modello e istruzioni per l'utilizzo del credito di imposta in oggetto.

    Ricordiamo che il DL Agricoltura convertito il Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acqucoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.

    Nella GU n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.

    Credito ZES Unica Agricoltura: che cos’è

    Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l'introduzione dell'16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

    La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. 

    Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.  

    Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. 

    Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: il decreto attuativo

    Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell'Agricoltura si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
    Sono  agevolabili  gli  investimenti, effettuati dal 16 maggio  2024  al  15  novembre  2024,  relativi  all'acquisto, anche  mediante   contratti   di   locazione  finanziaria, di  nuovi  macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture  produttive  già esistenti  o  che  vengono  impiantate  nel  territorio,  nonché all'acquisto  di   terreni   e  all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di  immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le  condizioni  previste dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo,  forestale  e  delle  zone  rurali  e  ittico. 

     Gli immobili  oggetto  di  investimento  devono   effettivamente   essere  utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura  produttiva  ubicata nella zona di riferimento. Il  valore  dei  terreni  e  degli  immobili non può superare il 50 per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni  previste  dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
    Non sono agevolabili  i  progetti  di  investimento  di  importo  inferiore a 50.000 euro.
    Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro  per l'anno 2024. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: i beneficiari

    Son beneficiari del credito d'imposta:

    • a) le imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di prodotti  agricoli  compresi  nell'allegato  I   del   trattato   sul  funzionamento dell'Unione europea; 
    • b) le imprese attive nel settore forestale; 
    • c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

    Credito ZES Unica Agricoltura: le domande dal 20 novembre

    Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta,  i soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
    Con provvedimento n 418393 del 18 novembre delle Entrate,  viene approvato il modello per la Comunicazione da inviare dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
    Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

    • a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata.

    La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il Provvedimento n 429889 del 28 novembre le Entrate hanno fissato la percentuale di fruibilità dello stesso credito di imposta.

    Il credito d'imposta ZES agricoltura è il contributo per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il provvedimento in oggetto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento ADE n. 387400 del 15 ottobre 2024 è pari al 100 per cento.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta, troncando il risultato all’unità di euro.
    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi: Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre per tutte le regole della misura. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Registro Fotovoltaico attivo: ENEA pubblica le istruzioni

    Enea con un avviso del 13 novembre informa del fatto è attiva la piattaforma dedicata all’Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.

    L’applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.

    L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

    • a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
    • b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
    • c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

    Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

    Vediamo ora maggiori dettagli sul registro in questione consultando anche la guida pubblicata il 13 novembre.

    Registro Fotovoltaico dell’ENEA Attivo

    Viene evidenziato che l’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:

    • Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
    • Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
    • Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.

    Per iniziare la registrazione, cliccate qui: https://webapps.enea.it/rfv.nsf.

    L'ENEA precisa che l’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:

    • Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
    • Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria

    Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00. 

    Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.

    Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.

    Infine viene pubblicato l'indirizzo mail per richiedere assistenza: [email protected].

    Allegati: