• Identità digitale

    Domicilio Digitale speciale: che cos’è e chi può richiederlo

    Con il Provvedimento n 379575 del 7 ottobre le Entrate pubblicano regole e modalità di richiesta per il domicilio digitale speciale.

    Si attende a breve l'attivazione dal parte dell'Agenzia del relativo servizio online, vediamo intanto chi può richiederlo e come fare.

    Domicilio Digitale speciale: che cos’è

    Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Una volta richiesto il domicilio digitale speciale, l’Agenzia invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. 

    L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e da quel momento risulta attivo ai fini delle comunicazioni.

    Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio, ed è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva e per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativamente ai carichi ad esso

    affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

    Domicilio Digitale Speciale: chi può richiederlo

    Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente:

    • le persone fisiche, 
    • i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 CAD).

    Ciascuno di tali soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

    Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD

    Allegati:
  • La quotazione delle PMI

    Credito d’imposta quotazione PMI del 2024: domande fino al 31 marzo 2025

    Il MIMIT ha pubblicato le istruzioni operative per l'invio della domanda di richiesta del credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI avvenute nel 2024.

    Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

    Ricordiamo che le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro (commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018).

    Con il “DL Proroghe n. 218/2023”, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024, in relazione ai costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024, ed è possibile chiedere il credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro.

    Agevolazione concedibile

    Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza (di cui all’articolo 4 DM 23 aprile 2018) fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2024.

    Come fare domanda: modello e istruzioni operative

    Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati devono inoltrare in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certifica: [email protected] nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato.

    Scarica Modello di domanda e istruzioni operative

    L’istanza trasmessa via PEC ai sensi dell’articolo 6 del DM 23 aprile 2018 all'indirizzo [email protected] deve contenere:

    1. Il modulo di domanda nei seguenti formati:
      • PDF firmato digitalmente;
      • WORD editabile.
    2. Gli elementi descritti all’articolo 6, comma 2 (documenti a corredo).

    Come specificato nelle istruzioni operative del MIMIT, l’istante dovrà trasmettere 4 distinti file (cartelle) contenenti i documenti di seguito esplicitati.

    • CARTELLA “A” (elementi identificativi della qualità di PMI)
      È necessario rendere una dichiarazione sostitutivaai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/2000 con il seguente contenuto:
      • dati identificativi dell’impresa
      • tipo di impresa (“autonoma”, “associata” o “collegata”)
      • parametri per il calcolo (“numero occupati ULA”, “fatturato attivo”, “bilancio”)
      • categoria di riferimento (“micro”, “piccola” o “media” impresa)
    • CARTELLA “B” (ammontare costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4).
      L’attestazione dei costi ammissibili – rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – deve espressamente prevedere che i costi sono stati ritenuti conformi all’art. 4 DM 23 aprile 2018.
    • CARTELLA “C” (delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo)
      Per certificare l’avvenuta quotazione può essere prodotto il “documento di delibera di avvenuta ammissione alla quotazione emesso dal soggetto gestore del mercato regolamentato” oppure l’“avviso di avvenuta quotazione” emesso dal medesimo soggetto gestore.
    • CARTELLA “D” (dichiarazioni antimafia)
      La dichiarazione antimafia (“dichiarazione madre”) deve essere resa – nella forma della dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. 445/2005, con allegata copia del documento di identità – dal legale rappresentante dell’impresa e deve specificare generalità, CF e ruolo dei seguenti soggetti:
      • componenti del consiglio di amministrazione
      • componenti del collegio sindacale (titolari e supplenti)
      • componenti dell’organo di vigilanza
      • procuratori
        Ognuno dei soggetti citati nella “dichiarazione madre” deve, a sua volta, rendere personalmente la dichiarazione sui familiari conviventi allegando copia del documento di identità.

  • Edilizia

    Contributo APE edilizia 2024: nuovi importi dal 1 ottobre

    La Commissione  Nazionale delle Casse Edili (CNCE), con la Lettera Circolare n. 23 del 24 settembre 2024, ha comunicato l’aggiornamento dei contributi minimi dovuti al Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE), in vigore dal 1° ottobre 2024. 

    L'aggiornamento è stato effettuato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, che hanno previsto una progressiva estensione del numero minimo di ore mensili su cui calcolare il contributo, passando da 140 ore (1° ottobre 2022) a 150 ore (1° ottobre 2023) e, infine, a 160 ore dal 1° ottobre 2024.

    La seguente tabella riporta, per ciascuna regione e provincia autonoma, l'aliquota regionale del contributo FNAPE e il relativo contributo minimo da versare per 160 ore mensili, in conformità con le nuove disposizioni.

    Tabella contributi edilizia FNAPE da ottobre 2024

    Cassa Edile/Edilcassa Aliquota regionale contributo FNAPE Contributo minimo 160 ore (in euro) Contributo minimo 160 ore (arrotondamento in euro)
    Valle d'Aosta 352% 5630 5600
    Piemonte 329% 5270 5300
    Liguria 323% 5170 5200
    Lombardia 333% 5328 5300
    Trentino Alto Adige 360% 5760 5800
    Friuli Venezia Giulia 372% 5947 5900
    Veneto 358% 5731 5700
    Emilia Romagna 309% 4939 4900
    Toscana 324% 5184 5200
    Marche 297% 4752 4800
    Umbria 355% 5680 5700
    Lazio 286% 4579 4600
    Abruzzo 309% 4939 4900
    Molise 274% 4378 4400
    Campania 216% 3456 3500
    Puglia 263% 4205 4200
    Basilicata 248% 3974 4000
    Calabria 195% 3125 3100
    Sicilia 219% 3499 3500
    Sardegna 257% 4118 4100

    Cos’è il Fondo nazionale APE per l’edilizia

    Si ricorda che il  "Fondo Nazionale APE" (FNAPE) gestito dalle Casse edili Casse Edili  e costituito in ente autonomo dal 9 maggio 2023, raccoglie i contributi   versati dai  datori  di lavoro  per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.

    L'importo è calcolato applicando un'aliquota contributiva variabile a livello locale sugli stessi elementi retributivi  utilizzati per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. 

    È prevista anche una contribuzione minima variabile  in funzione dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa Edile di riferimento.

  • Business Plan e strategia di pianificazione PMI

    Roghi Sicilia e Sardegna 2023: elenco viaggiatori ammessi al rimborso

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi ai viaggiatori vittime di maggiori costi a causa dei roghi 2023 in Sardegna e Sicilia.

    In particolare, con Decreto Ministeriale del 1 ottobre, si prevede che seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Direzione Controllo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto interministeriale Prot. n. 32560/23 del 5 dicembre 2023, sono approvati:

    • l’Allegato A – “Elenco delle domande ammesse e importi assegnati”,
    • l’Allegato B – “Elenco delle domande non ammesse”
    • l’Allegato C “Elenco delle domande soggette a integrazione documentale” 

    In dettaglio, si ammettono n. 21 domande e si dispone il pagamento dell’importo di € 90.964,58 a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, destinato ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 hanno colpito il territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, in favore dei beneficiari titolari di IBAN di cui all’allegato A

    Scarica qui l'elenco allegato al Decreto

    Fondo viaggiatori e operatori turistici per danni da roghi estivi 2023: cosa copre

    In particolare, la norma precisa che tali risorse saranno impiegate per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali:

    • le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, 
    • la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, 
    • l’acquisto di servizi non previsti 
    • e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

    Fondo viaggiatori e operatori turistici per danni da roghi estivi 2023: i beneficiari

    La norma indica quali beneficiari:

    • sia i viaggiatori 
    • che gli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi:
      • le agenzie di viaggio e i tour operator, 
      • le strutture extra-alberghiere, 
      • gli stabilimenti termali e balneari, 
      • i parchi tematici, 
      • i parchi di divertimento, 
      • gli agriturismi, 
      • gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente,
      • i locali da ballo, i porti turistici,
      • i campeggi.

    Consulta il  Decreto Direttoriale n 560/2023 con la tabella dei CODICI ATECO ammessi al contributo.

    Fondo viaggiatori e operatori turistici danni roghi estivi 2023: domande dal 19.01

    Dal 19 gennaio al 16 febbraio via alle domande per il Fondo Roghi Estivi 2023.

    Chi ha subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, come roghi e incendi, che hanno colpito il territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 può presentare domanda al Fondo, previsto dall’articolo 4 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 presso il ministero del Turismo.

    Il Decreto Direttoriale n 560 del 5 dicembre 2023 prevede che l’istanza di accesso al contributo è effettuata esclusivamente attraverso una procedura automatizzata (piattaforma) mediante la compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, di cui al seguente link:

    • https://istanze.ministeroturismo.gov.it/
    • il servizio consente ai beneficiari di: 
      • a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE o, per i viaggiatori provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, registrarsi tramite la creazione di ID e password, allegando la copia del documento di riconoscimento valido per l’espatrio o comunque valido entro i confini dell’Unione europea; 
      • b) allegare la documentazione attestante i costi sostenuti oggetto della richiesta di rimborso; c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta con firma digitale o, se con firma autografa, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità ed inoltrare la domanda. 
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Esperti innovazione: Albo aggiornato 2024

    Il  Ministero dello sviluppo economico aveva  costituito con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016  il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica,  con allegato elenco dei nominativi 

    Si tratta di soggetti con specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo competitivo che il Ministero può incaricare di  valutazioni e  perizie sui  progetti di innovazione tecnologica, programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati ai sensi dell’art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, e di quelli presentati sui bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

     L'Albo era stato inizialmente istituito nel 2006 e   poi  aggiornato con  decreto del Direttore generale  attività imprenditoriali nel  2008, e rientra  nell'ambito delle attività previste dal programma quadro dell’unione Europea per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020 che è volto ad incentivare lo sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi dell'Unione .

    Albo esperti innovazione tecnologica : come funziona

    Il Ministero, diventato nel frattempo Ministero del made in Italy provvede ad aggiornare l'albo a seguito delle nuove domande  che possono essere presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, cui segue l' esame da parte della Commissione preposta, per la valutazione dei requisiti dei candidati.

    Ricordiamo che l'iscrizione all'albo esperti innovazione  è riservata a soggetti laureati, anche all'estero,  con adeguato curriculum tecnico- scientifico,  preferibilmente dipendenti di organismi o centri di ricerca ma anche soggetti indipendenti.  Non sono ammessi invece  lavoratori in quiescenza. 

     Le aree di competenza sono suddivise in 10 macrosettori industriali che sono:

    • Manifatturiero/Processi &  Impianti  industriali/Fabbricazione e trasformazione avanzate
    • Mobilità e trasporti
    • Aerospazio e Aeronautica
    • Farmaceutica e biotecnologie
    • Chimica
    • Energia e ambiente
    • Microelettronica e Semiconduttori
    • Informatica e  Telecomunicazioni
    • Materiali avanzati
    • Nanotecnologie

    Per ciascuno  poi vengono specificati  diversi  ambiti applicativi e le tecnologie fondamentali dei quali i candidati devono portare evidenza per proporre la loro richiesta di iscrizione.  La domanda puo essere presentata per più di un settore industriale o ambito applicativo, con un massimo di 5.  

    Va anche sottolineato che a seguito di tre rinunce ad incarichi o a ritardi superiori a 30 giorni nella loro effettuazione  è prevista la decadenza dall'Albo .

    Sul sito MIMIT  i modelli e la normativa a riguardo.

    Aggiornamento albo esperti innovazione

    Con il decreto del Ministero delle Imprese  e del made in Italy  (ex MISE)  del 26 marzo 2024  è stato  effettuato  l'inserimento nell'albo  dei  40 soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023  e per i quali è stata  confermata la sussistenza dei requisiti

    Con decreto del 27 settembre 2024  l'albo  viene aggiornato con l’inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2024 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni.

    QUI IL NUOVO ELENCO AGGIORNATO

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso per l'avvio dal 1 ottobre delle domande per il i contributi previsti per l’anno 2023 dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell’anno 2022

    Ricordiamo che con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024, sono state definite le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 10 agosto 2023 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023, a seguito delle decisioni favorevoli della Commissione europea, che ha riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

    In particolare, il decreto disciplina l’attuazione delle misure per:

    • il contributo straordinario per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici (articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023) le cui domande partono dal 1 ottobre,
    • il contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle imprese editrici ed agenzie di stampa (articolo 5 del D.P.C.M. 10 agosto 2023) e dalle emittenti del settore radio-televisivo (articolo 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023).

    Fondo straordinario editoria: contributo copie cartacee

    Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, un contributo straordinario, per l’anno 2023, pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2022, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
    • b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
      • i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
      • ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
    • e) avere alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; tale requisito deve essere posseduto sia con riferimento all’anno 2022, nel quale sono state effettuate le vendite cui è correlato il contributo, sia alla presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
    • f) essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
    • g) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it., nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 22 ottobre 2024. Leggi qui tutti i dettagli.

    Fondo straoridinario editoria: investimenti tecnologici imprese editrici

    Ai sensi dell’articolo 5, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa, è riconosciuto, per l’anno 2023, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno, per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
    Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell'anno 2023, riconducibili a:

    • i.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
    • ii.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l'efficienza, la facilità d'uso e l'accessibilità dei prodotti editoriali;
    • iii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
    • iv.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
    • v.) investimenti in software per editoria che consentano l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
    • vi.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
    • vii.) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale;
    • viii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
    • ix.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;
    • x.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
    • xi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
    • xii.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
    • xiii.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
    • xiv.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati.

    I soggetti che intendono accedere al contributo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it, nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2024 e il 19 novembre 2024.

    Fondo straordinario editoria 2023: le altre misure

    Ricordiamo inoltre che con un comunicato del 30 novembre 2023 il Dipartimento per l'Editoria informava della pubblicazione del Provvedimento del 28 novembre con le regole per fruire dei contributi previsti dal DPCM del 10 agosto 2023 di ripartizione delle risorse assegnata al Fondo straordinario per l'editoria 2023.

    Si disciplinano in particolare, le misure per:

    le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

    Per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 10 agosto 2023, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articoli 5 e 6), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione, arrivato appunto nel 2024 come di sopra evidenziato. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus

    Il MIMIT ha pubblicato una Circolare del 24 settembre con chiarimenti sulla misura Ecobonus Retrofit.

    Prima dei dettagli ricordiamo che le prenotazioni del bonus sono state attivate lo scorso 1° luglio e riguardano contributi per l’acquisto e l’installazione – su veicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4 – di impianti di alimentazione a GPL o metano dotati di appositi codici di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.

    Le nuove agevolazioni sono disponibili per ordini e installazioni di impianti effettuati dopo l’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024.

    Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto, vediamo tutte le regole.

    Leggi anche Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    Ecobonus Retrofit: dal 1 luglio le domande per il GPL

    Con il Decreto Retrofit del 3 giugno vengono stabilite le regole per la novità che riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit”, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1. 

    La prenotazione dei contributi “Ecobonus – Retrofit” è partita dal 1 luglio scorso.

    Il decreto 3 giugno prevede che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del  DPCM 20 maggio 2024 si individuano le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l’anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell’articolo 5, del DPCM 20 maggio 2024.

    In particolare, alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione, nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:

    • a) euro 400,00 per gli impianti di alimentazione a GPL; 
    • b) euro 800,00 per gli impianti di alimentazione a metano. 

    Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024.

    I contributi sono riconosciuti alle seguenti condizioni:

    • a) che, alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione; 
    • b) che l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti; 
    • c) che nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale. 

    In data 24 settembre il MIMIT ha pubblicato una circolare di chiarimento della misura precisando quanto di seguito dettagliato. 

    Leggi Ecobonus Taxi: il via da oggi 17 giugno per le novità su questa misura.

    Econobus Retrofit: la ripartizione delle risorse residue

    L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, dispone che sulla base del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024, il Ministero ha facoltà in corso d’anno di modificare, tramite apposito decreto direttoriale, la ripartizione, di cui all’articolo 4, comma 2, delle risorse residue disponibili, riservando comunque una quota pari ad almeno il 30 per cento delle risorse originarie alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti di alimentazione a metano”.
    Il monitoraggio delle prenotazioni al 15 settembre 2024 ha dato i seguenti esiti:

    • n. 16 contributi prenotati per impianti di alimentazione a metano, per un importo complessivo pari a euro 12.800,00 (dodicimilaottocento/00), corrispondente allo 0,21% degli stanziamenti dedicati e al 0,13% delle risorse complessive;
    • n. 5.820 contributi prenotati per impianti di alimentazione a GPL, per un importo complessivo pari a euro 2.328.000,00 (duemilionitrecentoventottomila/00) corrispondente allo 58,2% degli stanziamenti dedicati e al 23,3% delle risorse complessive;

    Tenuto conto, pertanto, degli esiti del monitoraggio, si comunica che le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, con il decreto direttoriale del 23 settembre 2024 sono state rimodulate nel modo seguente:

    • a) una quota pari al 30% (trenta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano;
    • b) una quota pari al 70% (settanta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.

    Si precisa che, dalle risorse ripartite, vengono sottratte le risorse già prenotate alla data di pubblicazione del decreto direttoriale del 23 settembre 2024.

    Ecobonus Retrofit: chiarimenti del MIMIT su ritardi dei collaudi e prenotazione bonus

    La circolare precisa inoltre quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, in merito al termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi entro cui “gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso”.
    A tal proposito, occorre rilevare che a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il termine indicato dalla norma risulta essere non sempre congruo.
    Pertanto, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano, di cui al sopracitato articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, resteranno attive e non saranno cancellate d'ufficio dal MIMIT, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori.