• Accesso al credito per le PMI

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10 settembre

    Dal 2 settembre può precompilare la domanda al fondo per la crescita sostenibile per la misura "specializzazione intelligente", mentre dal 10 settembre è possibile inviare.

    Ricordiamo che con decreto di proroga  il MIMIT ha rimandato la Misura Incentivi per la specializzazione intelligente o Fondo crescita sostenibile.

    Le domande per gli incentivi sono prorogate, con decreto del 7 luglio, dal 10 luglio al 10 settembre.

    Il decreto dispone la proroga dei termini stabiliti dall’articolo 3 del decreto direttoriale 7 maggio 2024 recante i termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023. 

    Il decreto dispone, inoltre, la sostituzione dell’allegato n. 8 al decreto direttoriale 7 maggio 2024.

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10.09

    In attuazione del decreto MIMIT del 14 settembre 2023 , sono fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del mezzogiorno, localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

    L'intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

    Dal 10 settembre (il termine iniziale del 10 luglio è prorogato a settembre) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività:

    • industriali,
    • agroindustriali, 
    • artigiane, 
    • di servizi all’industria e di ricerca

    potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

    Attenzione al fatto che già a partire dal 2 settembre (termine modificato, prima era il 25 giugno) i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile al link:

    I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: 

    • nanotecnologia e materiali avanzati, 
    • fotonica e micro/nano elettronica, 
    • sistemi avanzati di produzione,
    •  tecnologie delle scienze della vita, 
    • intelligenza artificiale, 
    • connessione e sicurezza digitale.

    Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni.

    L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

    I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

    Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

     

     

  • Agricoltura

    Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%

    Con la Sentenza n 23489 del 2 settembre la Suprema Corte torna sul problema dell'imposta di registro per l'atto costitutivo delle servitù.

    Viene confermato l'orientamento passato secondo cui l'imposta di registro è al 9% tanto se riguarda un fondo agricolo, quando se riguarda un fondo non destinato all'agricoltura, vediamo maggiori dettagli.

    Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 23489 del 2 settembre 2024 ribadisce che l'aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli è del 9%, e non il 15%. 

    Questo orientamento, già confermato in diverse precedenti sentenze, si fonda sulla distinzione tra i concetti di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento. 

    In particolare, la servitù non implica un trasferimento di proprietà ma solo una compressione del diritto del proprietario del fondo servente, a favore di un altro fondo (dominante), e pertanto non ricade sotto le norme che prevedono l'aliquota più alta del 15%.

    L'aliquota del 15% resta applicabile solo per i trasferimenti veri e propri di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

    Citando le norme nell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Tuir (il Dpr 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro):

    • al comma 1 vengono menzionati gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e a essi viene applicata l’aliquota del 9%;
    • al comma 3 viene invece disposta l’aliquota del 15 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

    Secondo la Corte di cassazione, dato che la servitù non può essere oggetto di un trasferimento, l’atto costitutivo della servitù deve essere collocato nel comma 1 e quindi a non può che applicarsi l’aliquota del 9%, qualunque sia la natura del fondo ove la servitù viene impressa.

    Con la Sentenza in oggetto viene quindi respinta (come da altre sentenze) la tesi dell’Agenzia secondo cui il sostantivo trasferimento, utilizzato nel comma 3, sarebbe da intendere come espressione riassuntiva del concetto di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

  • Agricoltura

    Più Impresa ISMEA: agevolazioni donne e giovani domande ammissione entro il 30 settembre

    Parte la misura per le imprese agricole per donne e giovani denominata Più Impresa.

    In particolare, ISMEA comunica le date di apertura e chiusura del periodo di preconvalida e del periodo di convalida relativi alle domande di ammissione alle agevolazioni Più Impresa:

    • periodo di preconvalida: dal 29 luglio 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 12:00, e
    • periodo di convalida: dal 5 settembre 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 18:00.

    La misura Più Impresa  è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.

    Viene precisato che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12:00 alle ore 18:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

    Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. 

    Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.
    La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa. 

    La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.

    In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.  

    Più Impresa ISMEA agricoltura: i beneficiari

    Il Decreto 23 febbraio pubblicato in GU n 86 del 12 aprile prevede che la misura è rivolta:

    • a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      • i. essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
      • ii. esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
      • iii. essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in  possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o dicoltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle
         agevolazioni;
      • iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
      • v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
    • b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni

    Più Impresa ISMEA: i progetti ammissibili

    Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. 

    Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

    I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; 
    • b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea; 
    • c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
    • d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica; 
    • e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica; 
    • f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

    Attenzione i progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

    Accedi da qui al sito ISMEA per maggiori dettagli.

  • Nautica da diporto

    Taxi e RENT: iscrizione e modalità di accesso al nuovo Registro elettronico nazionale

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al funzionamento del Registro Elettronico Pubblico Nazionale per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (NCC), istituito con il Decreto n. 203 del 2 luglio 2024.

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A al Decreto ministeriale.

    Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate. 

    Contenente i dati di cui all’Allegato A, è diviso in distinte sezioni relativamente a:

    1. imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
    2. imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
    3. imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

    Modalità di Accesso e Iscrizione

    Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell’Automobilista, utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica). L’accesso e la presentazione dell’istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell’impresa.

    A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.

    L’iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC, e deve essere completata entro il 30 settembre 2024. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.

    La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono l'inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni. Le imprese possono iscriversi in una delle tre sezioni del RENT:

    • Taxi
    • NCC
    • Natanti

    Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come il numero della licenza o autorizzazione, il comune di rilascio, i dati del veicolo o natante, e i dati relativi ai conducenti.

    Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

    Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all’impresa l’esito della prima fase di verifiche. Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, tale fase dell’istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d’iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.

    Successivamente all'avvenuta iscrizione, qualora l’impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni. Le variazioni possono includere, ad esempio, trasferimenti di licenze o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

    Tagliandi di Iscrizione

    Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.

    Istruzioni operative di iscrizione al RENT

    L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.

    Allegati:
  • Turismo

    FRI Turismo: domande per il fondo prorogate fino al 12.09

    Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per le domande per la misura Fri Tur, rivolta alle imprese che operano nel turismo.

    Ricordiamo che con l'avviso del 7 maggio del Ministero del Turismo sono state dettate le regole per accedere alle agevolazioni della misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”

    Possono presentare domanda di agevolazione:

    • le imprese alberghiere, 
    • le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme
      regionali,
    • le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, 
    • nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

    I soggetti di cui sopra:

    • 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
    • 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
    • 3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.

    I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.

    Fondo Rotativo Turismo: investimenti ammissibili

    Sono ammissibili alla misura agevolativa i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:

    • a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
    • b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
    • c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
    • d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
    • e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
      f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
    • g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

    Fondo Rotativo Turismo: spese ammissibili

    Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati tra le  “Spese ammissibili” sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:

    • a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
    • b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
    • c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
    • d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
    • e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%

    Fondo Rotativo Turismo: domande entro il 12 settembre

    La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024 (termine prorogato al 12 settembre prossimo), e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia,
    La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024.

    Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale

    rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fertilizzanti esteri commercializzati in Italia: aliquota Iva agevolata al 4%

    I fertilizzanti di produzione estera, legalmente riconosciuti e autorizzati in Italia tramite il mutuo riconoscimento previsto dal regolamento (UE) 2019/515, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Tuttavia, è fondamentale che tali prodotti rispettino i requisiti imposti dal MASAF e siano inseriti nei registri nazionali.

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella risposta di Consulenza giuridica n. 4 del 30.08.2024 a seguito della richiesta di un parere dell'Associazione ALFA proprio sulle modalità di applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% sui fertilizzanti di provenienza estera commercializzati in Italia.

    Il Quesito e il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L'Associazione ALFA, operante con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), si occupa della promozione e consulenza nel campo dei fertilizzanti.

    In particolare, l'Associazione ha chiesto se i fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione Europea e successivamente introdotti in Italia tramite il principio del mutuo riconoscimento possano beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%, come previsto dal n. 19 della Tabella A, Parte II del d.P.R. n. 633/1972

    In merito ricordiamo che il regolamento (UE) 2019/515 stabilisce le modalità per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento per i fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'UE

    Pertanto, l'operatore economico  interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva al MASAF (ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento 2019/515), che procederà con la valutazione attraverso il Gruppo di lavoro per la protezione delle piante.

    Solo dopo il parere positivo, i fertilizzanti possono essere commercializzati in Italia.

    Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, si osserva che il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell'ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. 

    Deve pertanto ritenersi applicabile l'aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere:

    • sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito della predetta autorizzazione,
    • sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

    È inoltre importante sottolineare che la riduzione o esenzione IVA per i fertilizzanti chimici dovrà cessare entro il 1° gennaio 2032, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 105-bis della Direttiva 2006/112/CE, modificata nel 2022.

    Questo chiarimento risponde all'esigenza di fornire una maggiore certezza normativa agli operatori del settore agricolo e commerciale, facilitando l'importazione e la commercializzazione di fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea.

    Il principio del mutuo riconoscimento

    Il mutuo riconoscimento è un principio del diritto dell'Unione Europea che permette la libera circolazione di beni tra gli Stati membri.

    Questo principio implica che un prodotto legalmente commercializzato in un Paese dell'UE può essere venduto anche in un altro Stato membro senza dover sottostare a requisiti aggiuntivi, salvo alcune eccezioni.

    Nel contesto dei fertilizzanti, come spiegato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, il mutuo riconoscimento consente ai prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE di essere introdotti nel mercato italiano.

    Tuttavia, per poter essere venduti in Italia, questi fertilizzanti devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che verifica la conformità del prodotto attraverso una procedura di valutazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, i fertilizzanti possono essere commercializzati sul territorio nazionale con i benefici previsti, come l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: in arrivo la riforma europea

    La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso che entro i primi 100 giorni del suo nuovo  mandato presenterà le linee guida per una riforma del sistema agricolo europeo. Questa promessa si inserisce nel contesto di una crescente pressione da parte degli agricoltori europei, che negli ultimi anni hanno affrontato difficoltà economiche, normative sempre più stringenti in materia di sostenibilità ambientale e un sistema di sostegno finanziario ritenuto inefficace. 

    L’annuncio di von der Leyen è stato dato a seguito della presentazione del  rapporto redatto da un gruppo di esperti del settore, guidato dal professore tedesco Peter Strohschneider, che propone una serie di misure per affrontare le sfide principali del settore agricolo.

    Riforma europea dell’agricoltura: Le sfide attuali

    L’agricoltura europea si trova oggi ad affrontare diverse problematiche, che vanno dall’aumento dei costi di produzione all’esigenza di rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dall'Unione Europea.

     La Politica Agricola Comune (PAC), che rappresenta uno degli strumenti principali di sostegno agli agricoltori, è stata criticata per essere troppo complessa e per distribuire in modo diseguale i fondi disponibili. Il sistema di pagamenti diretti basato sulla superficie coltivata ha infatti sollevato numerose polemiche, poiché avvantaggia principalmente le grandi aziende agricole, lasciando in difficoltà le piccole e medie imprese.

    Il gruppo di esperti del Dialogo Strategico, incaricato di analizzare le questioni più urgenti del settore e di proporre soluzioni concrete, ha lavorato per oltre sette mesi alla stesura di un rapporto di oltre 100 pagine, che delinea una visione per il futuro dell’agricoltura europea.

     Tra i temi centrali affrontati dal rapporto, vi è l’esigenza di una maggiore equità nella distribuzione dei fondi, la promozione di pratiche agricole sostenibili e la semplificazione della burocrazia.

    Riforma agricola UE: le proposte del rapporto Strohschneider

    Il rapporto, presentato alla presidente von der Leyen, contiene 14 misure chiave per riformare il sistema agricolo europeo, alcune delle quali particolarmente rilevanti per garantire un futuro più sostenibile e giusto per gli agricoltori. 

    Tra queste spiccano tre aree di intervento principali:

    1. Equità nei redditi agricoli: Una delle proposte più importanti del rapporto riguarda la necessità di garantire agli agricoltori un reddito equo e sufficiente. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una riforma del sistema di sovvenzioni agricole, che dovrebbe passare da pagamenti basati sulla superficie coltivata a un sistema di "sostegno al reddito" più efficiente e mirato. Questo cambiamento mira a sostenere in modo più equo gli agricoltori di piccole e medie dimensioni, spesso esclusi dai maggiori benefici del sistema attuale.
    2. Fondo per la transizione climatica: Il rapporto suggerisce la creazione di un fondo specifico per finanziare la transizione climatica nel settore agricolo. Questo fondo dovrebbe fornire prestiti e sovvenzioni agli agricoltori che adottano pratiche agricole sostenibili, con l'obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola e di promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali. La transizione verso un’agricoltura più sostenibile è considerata una delle sfide più urgenti per il futuro del settore.
    3. Riduzione della burocrazia: Un’altra proposta importante riguarda la semplificazione degli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori. Il sistema attuale è spesso considerato troppo complesso e burocratico, con numerosi requisiti normativi che rallentano l’attività produttiva e aumentano i costi operativi. Il rapporto propone di snellire le procedure amministrative e di offrire pacchetti di misure volontarie per incentivare l’adozione di pratiche sostenibili, senza però imporre obblighi stringenti che potrebbero ostacolare la redditività delle imprese agricole.

    Tra le raccomandazioni operative  spiccano :

    • il suggerimento di  istituire una nuova piattaforma unificata che riunisca i protagonisti del settore agroalimentare, della società civile e del mondo scientifico 
    • il rafforzamento degli strumenti di gestione del rischio e di gestione delle crisi, 
    • formazione sulla gestione dei terreni agricoli e delle  risorse idriche  e per favorire  l'innovazione  in materia di selezione vegetale.
    •  l'importanza del ricambio generazionale e della parità di genere 
    • la protezione dei diritti dei lavoratori

    Riforma europea dell’agricoltura: la sostenibilità come principio chiave

    Uno degli aspetti più innovativi del rapporto riguarda l’enfasi posta sulla sostenibilità, che viene considerata non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Secondo gli esperti del Dialogo Strategico, la sostenibilità deve comprendere anche la redditività economica delle imprese agricole, in modo da garantire che le politiche europee non penalizzino gli agricoltori, ma li supportino nel lungo periodo. Il principio di sostenibilità deve essere integrato in tutte le politiche agricole, e la sua attuazione dovrebbe essere supervisionata da un organismo ad hoc, incaricato di portare avanti il dialogo tra le istituzioni europee e gli attori del settore.

    Il rapporto sottolinea anche l’importanza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena alimentare, in modo che possano avere un maggiore controllo sul prezzo dei loro prodotti e ridurre la dipendenza dalla grande distribuzione. Questo punto è particolarmente rilevante per gli agricoltori più piccoli, che spesso si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ai grandi operatori del settore agroalimentare.

    Riforma europea dell’agricoltura: le prime reazioni

    La presentazione del rapporto è stata accolta con favore da diverse organizzazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, che ha apprezzato l’enfasi posta sulla sostenibilità e sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola. 

    Tuttavia, non sono mancate critiche da parte di alcune organizzazioni agricole, come la Coldiretti, che ha richiesto un "deciso cambio di rotta" rispetto alle politiche attuali, sostenendo che il rapporto non offre ancora risposte concrete per affrontare le difficoltà economiche del settore.