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Bonus Librerie: domande entro l’8.11
La Direzione Generale e Diritti d'autore comunica la proroga del Bonus librerie per l'annualità 2022.
Nel dettaglio, con un comunicato viene specificato che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell'11 settembre 2023 e fino al nuovo termine di scadenza dell'8 novembre 2023 alle ore 13:00, esclusivamente mediante questo portale: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Si avvisa inoltre che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).Lo scorso 31 agosto la Direzione generale biblioteche, fissava la data per la presentazione delle domande per il bonus librerie.
Nel dettaglio, si comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 9:00 dell'11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ATTENZIONE il termine di invio delle domande è stato prorogato al giorno 11 novembre 2023.
Inoltre, attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida (scarica qui il pdf) alla compilazione della domanda. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a [email protected]
Tax credit librerie: i beneficiari
In generale, possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:
- 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
Inoltre, gli esercenti devono:
- avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- aver sviluppato, nel corso dell'esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri pari ad almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:
- 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- 10.000 euro per gli altri esercenti.
Tax credit librerie: come si calcola
La determinazione del credito di imposta è effettuato in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del decreto 23 aprile 2018.
Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.
Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
Verrà data la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.
Parametri per il calcolo del credito di imposta
Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
- 1. imposta municipale unica – IMU;
- 2. tributo per i servizi indivisibili – TASI;
- 3. tassa sui rifiuti – TARI;
- 4. imposta sulla pubblicità;
- 5. tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- 6. spese per locazione, al netto IVA;
- 7. spese per mutuo;
- 8. contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della quantificazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella 1, allegata al decreto 23 aprile 2018.Leggi anche: Tax credit librerie 2018: in Gazzetta il decreto che dà il via all'agevolazione
Allegati: -
Fondo Bando Brevetti+: risorse esaurite al 25.10
Con un comunicato del 25 ottobre, il MIMIT informa del fatto che le risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro, a causa dell’elevato numero (n.519) di domande presentate tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, Invitalia.
In data 4 agosto sono stati pubblicati sul sito del MIMIT i bandi per misure agevolative per le imprese oramia note quali: Brevetti +; Disegni +; Marchi +. il cui soggetto gestore è Invitalia.
Prima di approfondiere la misura "Brevetti+" per la quale le domande di agevolazione partono dal prossimo ottobre, ricordiamo che si tratta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:
- la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche,
- la valorizzazione di idee e progetti.
Inoltre per queste misure, nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese con la specifica che sono stati messi a disposizione rispettivamente:
Bando 2023 Brevetti+: obiettivi
Viene pubblicato sul sito del MIMIT in data 4 agosto il bando brevetti + 2023 con avgevolazioni per le PMI in ambito brevetti.
In particolare, con il bando si intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Bando 2023 Brevetti+: beneficiari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
- b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2021 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni Brevetti+ di cui ai precedenti bandi
- Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritte nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
- a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’art.1 del Regolamento CE 1407/2013;
- b) aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Bando 2023 Brevetti+: presenta la domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.ù
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 24 ottobre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero e su quello di Invitalia, sulla base dei dati comunicati da quest’ultima.
Bando 2023 Brevetti+: spese ammissibili
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.
Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:
- A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept):
- i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto);
- ii. progettazione produttiva,
- iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, anche in un’ottica di incremento del valore del TRL;
- iv. progettazione e realizzazione firmware esclusivamente per le macchine a controllo numerico finalizzate al ciclo produttivo;
- v. analisi e definizione dell’architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto, con esclusione della realizzazione del codice stesso;
- vi. test di produzione; vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.
- B. Organizzazione e sviluppo:
- i. organizzazione dei processi produttivi;
- ii. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;
- iii. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
- C. Trasferimento tecnologico:
- i. predisposizione accordi di segretezza;
- ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
- iii. Contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:
- il progetto non può basarsi su un unico servizio;
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;
- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.
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Detassazione straordinari nel turismo: regole e novità 2024
La detassazione di parte degli straordinari per garantire un bonus extra in busta paga ai lavoratori del turismo è stata confermata nella legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023. Qui il testo
La misura intende sostenere i lavoratori del settore, con i redditi più bassi, e mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE
Novità detassazione turismo 2024
Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 figura una proroga della misura, con le stesse caratteristiche e requisiti, solo per il semestre dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 . Occorre attendere l' approvazione parlamentare per la conferma.
Ricordiamo allora le regole e i recenti chiarimenti dell'Agenzia sul trattamento integrativo speciale 2023 nei paragrafi seguenti.
Detassazione parziale straordinari turismo nel DL Lavoro convertito in legge
La novità inserita nella legge di conversione del DL 48 prevede un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo per il periodo 1 giugno – 21 settembre 2023 diretto ai dipendenti del settore privato turismo e terme, con reddito fino a 40mila euro.
L'importo sarà pari al 15 % degli importi lordi dovuti
- ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2022 entro il limite di 40 mila euro per
- le ore di straordinario svolte durante i giorni festivi e
- il lavoro notturno
- nel periodo 1.6-21. 9 2023
In sostanza, come per il taglio dei contributi del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023 gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori.
I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022
Le aziende recuperano poi gli importi erogati con il conguaglio contributivo in Uniemens.
Con la risoluzione 51 l'Agenzia ha istituito il codice tributo da utilizzare :
“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Riportiamo di seguito per completezza il testo di legge
Articolo 39-bis
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Trattamento integrativo turismo 2023: chiarimenti Agenzia
Con la circolare 26 del 29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale.
Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".
Per la definizione degli importi che danno diritto al credito si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui:.
- per lavoro straordinario si intende quello oltre l’orario normale di lavoro (di norma 40 ore settimanali) o il minore stabilito dai contratti collettivi applicati;
- per lavoro notturno, che per legge corrisponde a 7 ore consecutive svolte tra le ore 22 e le ore 7, si rinvia a quanto previsto dai singoli contratti collettivi che specificano anche le relative maggiorazioni economiche
L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo 1° giugno-21 settembre può confluire in busta paga in qualsiasi periodo purché entro il 2023.
Uguale termine per il conguaglio da recuperare in F24 con compensazione esterna utilizzando il codice tributo 1702, istituito con la risoluzione Ade 51/2023.
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Agevolazioni per imprese esportatrici: domande per gli alluvionati dal 21.11
Con comunicato stampa, SIMEST annuncia il lancio di una nuova misura a sostegno delle imprese esportatrici delle aree colpite dalle alluvioni dello scorso maggio per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (all. 1 del DL 61/2023).
La nuova misura è volta a concedere indennizzi per le perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell’attività calcolata per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento alluvionale nel territorio in cui è localizzata l’impresa.
“Le aziende potranno richiedere un contributo per un importo massimo di 5 milioni di Euro e potranno accedervi le imprese esportatrici con un fatturato export pari o superiore al 3% rispetto al fatturato totale aziendale.
Potrà essere riconosciuto fino al 100% del valore della perdita di reddito. Si tratta di un segnale concreto di attenzione del Governo verso le nostre imprese” ha sottolineato il Ministro Tajani nella conferenza stampa che annunciava la misura.
Tale nuova misura sarà accessibile a tutte le imprese (con eccezione delle aziende operanti nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca) sul portale simest a partire dal prossimo 21 novembre, ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo e l’erogazione dello stesso avverrà nei 10 giorni successivi all’approvazione della stessa da parte del Comitato Agevolazioni, organo presieduto dalMAECI che amministra le risorse utilizzate per la misura.
Viene precisato che la misura completa l’attuazione del pacchetto speciale di finanza agevolata predisposto dalla Farnesina per sostenere le aziende esportatrici colpite dall’emergenza alluvioni con anche una riserva di 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 anch’essa già attiva e volta all’erogazione di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati destinati a sostenere il rilancio delle imprese manifatturiere a vocazione internazionale delle aree colpite nonché le aziende della loro filiera produttiva.
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Concordato preventivo biennale Forfettari: chiarimenti MEF
Con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01478 del 17 ottobre il MEF replica a quesiti su:
- dati del Quadro RS forfettari (Per apprfondire leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessario)
- Concordato preventivo biennale Forfettari della Riforma Fiscale.
Concordato preventivo Forfettari: chiarimenti del MEF
Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'art 1 comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».
Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.
Inoltre, gli Onorevoli richiamavano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti
Alla luce di tutto ciò, gli Onorevoli interroganti chiedevano «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».
Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria il MEF risponde quanto segue.
In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli, la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale) che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance con un decreto delegato di prossima emanazione.
In relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all' art 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, l' art 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi. (Leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessari.)
La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'art 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione. -
Agevolazioni imprese marittime: il nuovo incentivo Sea Modal Shift
“Sea Modal Shift” è il nuovo programma di incentivi destinati alle imprese marittime per ridurre il traffico su strada a vantaggio dell’integrazione del trasporto marittimo a corto-medio raggio nella catena intermodale.
Il MIT ministero dei trasporti spiega le modalità per richiedre l'incetivo in continuità col precedente regime di aiuti meglio conosciuto come Marebonus.
Il comunicato stampa del MIT datato 12 ottobre informa del fatto che le somme disponibili ammontano a:
- 39 ML di euro per l’anno 2022,
- 21,5 ML di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,
e sono stabilite dal decreto interministeriale firmato dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
“Sea Modal Shift”: che cos'è
Il “Sea Modal Shift” che sostituisce il precedente marebonus è un incentivo che ha l'obiettivo decongestionare la rete viaria e ridurre le impatto del trasporto di merci su gomma, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi:
- Ro-Ro
- e Ro-Pax
in arrivo o in partenza da porti italiani verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi.
Su domanda, ai singoli beneficiari è riconosciuto un contributo massimo di 30 centesimi di euro per veicolo per ogni chilometro di percorso stradale evitato, riconosciuti all’esito della rendicontazione a consuntivo.
“Sea Modal Shift”: le regole per averlo
Il decreto interministeriale MIT-MEF che stabilisce le modalità di erogazione degli incentivi previsti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 è in corso di pubblicazione sulla G.U. e sarà disponibile su questo sito non appena avuta notizia dell'avvenuta pubblicazione.
Si procederà successivamente anche alla pubblicazione del bando recante l'apertura dei termini per la presentazione delle domande e relativa modulistica.Ricordiamo che il 20 dicembre 2016 la Commissione Europea aveva approvato il "Marebonus", l'incentivo a sostegno del trasporto merci via mare, inserito nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 647 legge 28 dicembre 2015, n. 208) su richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel tempo la misura di aiuto "Marebonus" viene disciplinata da successivi provvedimenti attuativi aventi come base quelli originariamente concepiti come strumenti di finanziamento per progetti pluriennali di sostegno del trasporto intermodale.
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Fondi Agricoltura danni da calamità: le regole del Ministero
Pubblicato in GU n 243 del 17 ottobre il Decreto 11 agosto 2023 dell'Agricoltura con Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali.
Nel dettaglio si tratta dei i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti per calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore per:
- valanghe;
- frane;
- inondazioni/alluvioni;
- trombe d'aria;
- uragani;
- incendi boschivi di origine naturale;
- sisma ed eruzioni vulcaniche.
Fondi Agricoltura calamità: a chi spettano
Possono beneficiare dell'aiuto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della
produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472.
Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.
Fondi Agricoltura calamità: le spese ammissibili
Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
- a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite;
- b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
- e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita'
produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale; - f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.