• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Decreto credito ai consumatori 2026: norme aggiornate

    Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori, abrogando la precedente direttiva 2008/48/CE.

    L’intervento normativo incide in modo rilevante sul Testo unico bancario (TUB), sul Codice del consumo, sul decreto legislativo n. 141/2010 e su altre disposizioni collegate, introducendo una disciplina più articolata e puntuale in materia di trasparenza, pubblicità, valutazione del merito creditizio e tutela dei consumatori in difficoltà. 

    Inoltre viene previsto anche un articolato regime transitorio e specifici termini di adeguamento per enti creditizi e intermediari.

    La legge di delegazione europea 2024

    D.Lgs. n. 212/2025 trova fondamento nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025) ed è finalizzato ad allineare l’ordinamento interno alle nuove regole europee in materia di credito al consumo.

    La riforma interviene principalmente sul Titolo VI del TUB, aggiornando definizioni, soglie economiche e ambito soggettivo della disciplina, nonché introducendo nuovi articoli dedicati alla profilazione, ai servizi di consulenza e alla gestione dei dati personali.

    Tra i punti qualificanti  si segnalano:

    1. l’estensione delle tutele anche a nuove forme di credito, incluse alcune dilazioni di pagamento e carte di debito differito;
    2. il rafforzamento del coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), soprattutto per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati;
    3. il coinvolgimento delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS) per l’adozione delle disposizioni attuative.

    Il decreto prevede inoltre un sistema di registri e controlli per i fornitori di beni e servizi che operano come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio, affidando un ruolo centrale all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM).

    Gli aspetti operativi: nuova soglia di applicazione

    Le innovazioni introdotte dal decreto sono numerose e di immediata rilevanza pratica. In primo luogo, viene innalzata a 100.000 euro la soglia massima di importo per l’applicazione della disciplina del credito ai consumatori, ampliando così il perimetro dei contratti soggetti alle regole di tutela.

    Tra le principali novità si segnalano:

    1. nuovi obblighi di pubblicità: gli annunci devono contenere avvertimenti chiari sui costi del credito e non possono suggerire che il ricorso al finanziamento migliori automaticamente la situazione finanziaria del consumatore;
    2. rafforzamento delle informazioni precontrattuali, che devono essere gratuite, chiare e fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza;
    3. valutazione approfondita del merito creditizio, svolta anche nell’interesse del consumatore, con divieto di utilizzo di categorie particolari di dati e di informazioni provenienti dai social network;
    4. diritti specifici in caso di decisioni automatizzate, con possibilità per il consumatore di ottenere intervento umano, spiegazioni e riesame della decisione;
    5. ampliamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, includendo anche costi non legati alla durata del contratto.

    Di rilievo anche la disciplina dei servizi di consulenza sul debito, che mira a favorire il ricorso a strumenti di assistenza per i consumatori in difficoltà finanziaria, in collaborazione con fondazioni, associazioni riconosciute e organismi di composizione della crisi.

    Istruzioni operative

    Dal punto di vista operativo, il decreto impone a finanziatori e intermediari un adeguamento organizzativo e procedurale significativo.

     I soggetti vigilati devono aggiornare le proprie procedure interne in materia di pubblicità, informativa, valutazione del merito creditizio e gestione dei reclami, nonché documentare in modo puntuale le attività svolte. 

    Per i fornitori di beni e prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento o operano come intermediari del credito a titolo accessorio, è prevista l’iscrizione in un registro pubblico informatizzato istituito dall’OAM entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto. L’obbligo di comunicazione scatterà entro tre mesi dall’istituzione del registro. 

    Di particolare importanza è il regime transitorio. I finanziatori e gli intermediari del credito dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026, salvo termini diversi legati all’emanazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Ai contratti stipulati prima di tale data continuano ad applicarsi le regole previgenti.

    Profilo Termine previsto
    Entrata in vigore del decreto 10 gennaio 2026
    Istituzione registro OAM Entro 9 mesi dall’entrata in vigore
    Adeguamento finanziatori e intermediari Entro 20 novembre 2026

    Per avvocati e consulenti, il decreto richiede particolare attenzione nella redazione e revisione dei contratti, nella gestione delle informative e nella tutela del cliente in caso di rifiuto del credito o di difficoltà di rimborso, alla luce dei nuovi diritti riconosciuti al consumatore e del rafforzato apparato sanzionatorio.

  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo il dettaglio.

    Credito ZES Agricoltura: novità 2026

    L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:

    • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
    • 58,6102% per le grandi imprese.

    La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.

    L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.

    Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole

    Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    Ricordiamo che la ZES unica comprende:

    • le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
    • le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    Dal 15 gennaio è possibile presentare online il ricorso assicurativo contro la propria Assicurazione e solo dopo aver già presentato alla stessa un reclamo.

    I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo.

    Se non è stato presentato il reclamo, il ricorso all’AAS sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato. 

    Si può presentare ricorso all'AAS contro:

    1. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
    2. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
    3. una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).

    Vediamo di fatto chi è l'Arbitro assicurativo.

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    L’Arbitro è un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS, di cui:

    • 3 scelti dall’IVASS (tra i quali il Presidente);
    • 1 designato dall’associazione di categoria delle imprese e 1, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda che il destinatario del ricorso sia un’impresa o un intermediario;
    • 1 designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) in rappresentanza dei consumatori e 1 designato dalle associazioni di categoria rappresentative dei clienti non consumatori. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda della natura del ricorrente.

    La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Arbitro assicurativo: si parte dal 15 gennaio

    Dal 15 gennaio sarà possibile presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.

    L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.

    È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.

    Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che lo scorso maggio 2025, l'IVASS istituto di vigilanza per le assicurazioni ha pubblicato un avviso per l'attivazione del sito dell'Arbitro Assicuarativo.

    Clicca di seguito per viisitare il sito Arbitro Assicurativo e familiarizzare con tutte le regole di prossima attivazione.

    Arbitro assicurativo: che cos’è

    L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. 

    Esso è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.

    L’AAS è uno strumento di tutela semplice:

    • il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, 
    • è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse)
    • ha un costo di 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.

    Un Collegio composto da 5 componenti, decide sul ricorso.

    Attenzione al fatto che si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.

    Inoltre, occorre sapere che la decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento viene diffusa sul sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).

    Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che l’AAS è istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).

    Il regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215), disciplina il procedimento, i criteri di composizione dell'organo decidente e la natura delle controversie che l'AAS può decidere.

    Il regolamento rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’AA.

    L'IVASS che ha annunciato la novità evidenzia come sia necessario familiarizzare con il sito di riferimento per poter poi conoscere le regole di presentazione di un ricorso in autonomia.

    Arbitro assicurativo: come presentare un ricorso

    Il ricorso è attivabile:

    • direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
    • attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
    • con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.

    Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:

    • aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
    • che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
    • che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.

    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.

    Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
    Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
    Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
    Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

  • Mettersi in proprio

    Inizio attività e applicazione ISA: chiarimenti ADE in caso di prosecuzione attività

    Con Risposta a interpello n 320 del 24 dicembre le Entrate hanno chiarito l'applicazione degli ISA di inizio attività con prosecuzione di attività precedente.

    Vediamo i dettagli del chiarimento.

    Inizio attività e applicazione degli ISA: chiarimenti ADE

    Il contribuente istante specifica di avere avviato la propria attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1° gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
    Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e 2026.

    Le Entrate ricordano che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7, comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
    Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.»
    Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
    La circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
    L'articolo 9 bis, comma 1, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
    Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
    In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007. La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:

    • avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
    • avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.» 

    In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.

    La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9 bis elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
    Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
    l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività […]».

    Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024.
    Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9 bis, comma 6, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023)

    Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per l periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF: nuova procedura online

    Con la Circolare INPS n. 108 del 2 luglio 2025, l’Istituto ha reso note le disposizioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF) per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 488/1968 e dell’art. 7 della legge 233/1990.

    Con il messaggio 3930 del 24 dicembre INPS ha   comunicato che è stata rilasciata la nuova piattaforma online per la gestione degli adempimenti dichiarativi .

    I soggetti  preposti  ammessi all’accesso alla nuova applicazione sono i seguenti: 

    1. “Concedente”, “
    2. Concessionario” e
    3.  “Soggetti delegati”.

    La nuova procedura è raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia o compartecipazione familiare”, sempre previa  autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS).

    Contributi 2025 piccoli coloni e compartecipanti familiari – Aliquote e agevolazioni

    Le aliquote contributive  includono le componenti previdenziali, assistenziali e assicurative, nonché le agevolazioni per territori svantaggiati. Il versamento è previsto in quattro rate, con prima scadenza fissata al 16 luglio 2025.

    L’aliquota per il FPLD è confermata al 30,19%, così suddivisa:

    • 21,35% a carico del concedente
    • 8,84% a carico del concessionario

    Agevolazioni e riduzioni

    Per i concedenti restano in vigore i seguenti esoneri:

    • Assegni familiari: -0,43%
    • Tutela maternità: -0,03%
    • Disoccupazione: -0,34% + ulteriore -1,00%

    Contributi INAIL

    Resta invariato il contributo per l’assicurazione infortuni sul lavoro:

    • Aliquota ordinaria: 10,125%
    • Addizionale: 3,1185%

    Confermata la riduzione dei premi INAIL pari al 14,80% per le aziende agricole aventi diritto.

    Contributi 2025 Agevolazioni per zone tariffarie

    Di seguito le aliquote di riduzione per le zone  montane e svantaggiate:

    Territorio Agevolazione Contributo dovuto
    Non svantaggiati 100%
    Montani 75% 25%
    Svantaggiati 68% 32%

    Tabella aliquote contributive 2025

    tabella  contributiva 2025
    Voci contributive Totale Concedente Concessionario
    Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 30,19% 21,35% 8,84%
    Quota base 0,11% 0,11%
    Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125%
    Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185%
    Disoccupazione 2,75% 2,75%
    Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,34% -0,34%
    Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,00% -1,00%
    Prestazioni economiche di malattia 0,683% 0,683%
    Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03%
    Esonero art. 120 L. 388/2000 (maternità) -0,03% -0,03%
    Assegni familiari 0,43% 0,43%
    Esonero art. 120 L. 388/2000 (AF) -0,43% -0,43%

    Scadenze e modalità di pagamento

    Come ricordato anche nel messaggio del 20 giugno 2025 le quattro rate dovranno essere versate entro:

    • 16 luglio 2025
    • 16 settembre 2025
    • 17 novembre 2025
    • 16 gennaio 2026

    L'istituto ha comunicato anche che dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione sia  per i lavoratori autonomi agricoli  che per piccoli coloni e compartecipanti non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. 

    Tutti i contribuenti  devono  fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    1. SPID (livello ≥ 2)
    2. CIE 3.0
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    La nuova procedura online

    Come anticipato il messaggio INPS ha comunicato la disponibilità di una nuova procedura online per la gestione degli adempimenti.

    In merito alle deleghe si specifica che gli utenti profilati come “Cittadino” (il “Concedente” o, in sua vece, il “Concessionario”) e gli intermediari che hanno una delega attiva  possono procedere direttamente all’inserimento di una nuova denuncia.

    Gli utenti non ancora in possesso di una delega attiva devono provvedere a inserire la stessa utilizzando l’apposito servizio presente nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura”.

    Per denunciare un nuovo rapporto di lavoro da parte degli intermediari, deve essere utilizzata preliminarmente la funzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”, operando con le seguenti modalità:

    – nella pagina iniziale della nuova procedura selezionare l’opzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”;

    – inserire il codice fiscale del concessionario e del concedente, il comune in cui si svolge il rapporto di lavoro e la data di decorrenza del rapporto stesso.

    Il sistema, effettuata una verifica nei propri archivi, validerà i dati trasmessi e permetterà ai soggetti interessati di inserire la relativa delega.